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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/06/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.312/2024
Oggi 04/06/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi in collegamento da remoto: per la parte ricorrente l'avv. Vendramini;
per la parte resistente gli avv.ti Franco e Carlo Berti con il resistente di persona.
L'avv. Vendramini si riporta agli atti e chiede l'accoglimento dell'opposizione. A parziale modifica dell'ordinanza istruttoria del
Tribunale chiede vengano ammessi i mezzi istruttori articolati in ricorso.
L'avv. Carlo Berti discute oralmente la causa e rileva che a fondamento della domanda riconvenzionale non è stato allegato alcun danno reale.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 312/2024 R.L. promossa da
) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Giorgio Terranova e Pierluca Vendramini;
ricorrente contro
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Franco e Carlo Berti;
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “rideterminare gli importi eventualmente dovuti nei confronti di quest'ultimo, con conseguente revoca del provvedimento monitorio opposto. All'esito, ritenuta la violazione del dovere di fedeltà del lavoratore verso l'azienda ai sensi dell'art. 2105 c.c., nonché la violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c., per i motivi di cui in narrativa, accogliere la presente opposizione e conseguentemente e per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto. In accoglimento della spiegata
2 domanda riconvenzionale, ritenuto l'inadempimento del sig. CP_1
e la gravità dello stesso, condannare il sig.
[...] Controparte_1
al risarcimento del danno subito dalla pari ad € 12.998,00 Parte_1
ovvero in quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà ben visa all'Ill,mo Decidente, da determinarsi anche in via equitativa, con compensazione sugli eventuali ed accertati crediti salariali dell'opposto.
In via subordinata condannare il resistente alla restituzione di una percentuale, che sarà̀ ritenuta di giustizia, relativa alle retribuzioni percepite dal mese di Aprile 2023 sino al mese di luglio 2024 e/o in quella diversa misura che si riterrà̀ di giustizia e/o comunque, di una percentuale della retribuzione percepita per aver ritardato la guarigione ed aver svolto attività extraprofessionale durante l'orario di lavoro in violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede, oltre al danno extra patrimoniale da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art 1226 c.c., con compensazione sugli eventuali ed accertati crediti salariali dell'opposto. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Per la parte resistente: “A) Rigettare l'opposizione ed ogni domanda azionata dall'opponente e confermare il decreto ingiuntivo opposto dando atto degli acconti successivamente pagati per complessivi Euro
3.000,00. B) Spese della causa di opposizione rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCES SO
1. Con ricorso depositato in data 7.7.2024, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione verso il decreto ingiuntivo nr. 58/2024, emesso dal Tribunale di Trieste Sezione Lavoro l'11.6.2024 e, per il pagamento dell'importo di € 9.333,99 oltre interessi legali ed oltre le spese, i diritti,
e gli onorari di avvocato, l'IVA e la CPA, sul presupposto del presunto mancato pagamento della retribuzione da lavoro dipendente lorda di dicembre 2022 (€ 1541,00), nonché ulteriori complessivi € 7792,99 a
3 titolo di retribuzione mensile asseritamente non corrisposta per tredicesima mensilità anno 2022 e retribuzione da lavoro dipendente di aprile 2024.
2. Rilevava la società sul quantum della pretesa azionata con il provvedimento monitorio opposto, di avere già provveduto a versare al sig. la complessiva somma di € 5.541,00 dovuta a tiolo di CP_1
mensilità dicembre 2022 e tredicesima mensilità, come si doveva evincere dalla busta paga sottoscritta dal lavoratore, e che a tale importo doveva aggiungersi l'intervenuto pagamento della complessiva somma di € 3000,00 portata dai bonifici effettuati in data 11.6.2024 e 15.7.2024 allegati al ricorso.
3. Rilevava ancora la ricorrente, che all'esito di un accesso al pc in uso al aveva accertato che l'opposto, nelle giornate e durante gli orari CP_1
lavorativi, aveva svolto prestazioni lavorative per conto personale in favore di soggetti terzi, tra cui imprese concorrenti della Parte_1
specificamente indicate nel ricorso in opposizione. Di tale circostanza era stato chiesto conto al lavoratore, il quale, per tutta risposta si era, per un lungo periodo, assentato per malattia, per poi procedere con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto. Rilevava ancora, che all'esito di indagini difensive poste in essere da un investigatore privato incaricato dalla società era altresì risultato che il lavoratore aveva posto in essere condotte idonee a ritardare la propria guarigione. Deduceva dunque che in data 11.3.2024 aveva dovuto assumere il sig. , con la Parte_2
qualifica di impiegato tecnico al fine di sopperire ai ritardi accumulati nei vari contratti di appalto in essere e tale assunzione di nuovo personale dipendente aveva determinato in capo alla degli Parte_1
ulteriori ed imprevisti costi gestionali per organizzare l'attività di impresa pari ad € 12.998,00, pari alle mensilità corrisposte al dipendente
4 sino al mese di giugno 2024. In via subordinata, ed in Parte_2
relazione alla ritardata guarigione ed allo svolgimento di attività extraprofessionale da parte del ricorrente, chiedeva ridursi equitativamente i compensi del dipendente per il periodo dall'aprile 2023 al luglio 2024, proponendo su tali pretese domanda riconvenzionale.
4. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il lavoratore opposto, il quale ammetteva di aver ricevuto, rispetto a quanto dedotto da controparte, esclusivamente l'importo di € 4.000,00, rilevando che qualsiasi sottoscrizione apposta in calce alla busta paga non avrebbe comunque comportato alcuna prova di avvenuto pagamento. Deduceva l'opposto di essersi assentato per malattia a causa di un intervento di angioplastica subito in data
25.3.2024, e di non aver svolto alcuna attività idonea ad aggravare il proprio stato di salute. Rilevava, quanto all'attività infedele contestatagli dalla convenuta, di non avere mai intrattenuto rapporti lavorativi né durante né fuori dall'orario di lavoro con clienti della società, e di essere iscritto all'Albo dei Geometri di Trieste, come a conoscenza del datore di lavoro già al momento dell'assunzione, e di esercitare attività professionale fuori dall'orario di lavoro essendo dotato di regolare
Partita IVA. Rilevava che gli accertamenti condotti dal datore di lavoro a suo carico erano illegittimi per violazione dell'art. 4 dello Statuto dei
Lavoratori. Rilevava, quanto al danno asseritamente causato alla convenuta dai ritardi accumulati dal lavoratore ed all'assunzione del signor che a fronte di tali ritardi si era resa necessaria, che tali Parte_2
ritardi erano stati solo genericamente allegati, senza alcuna prova sul punto.
5 5. La causa veniva istruita esclusivamente con l'acquisizione della documentazione allegata agli atti introduttivi e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per i motivi che di seguito vengono rilevati.
7. E' pacifico ed incontestato tra le parti, che dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, emesso per l'importo lordo di € 7.792,99 per tredicesima 2022 e retribuzione aprile 2024, nonché per la somma lorda corrispondente alla somma netta di € 1.541,00 a saldo del cedolino paga di dicembre 2022, parte opponente ha proceduto ad un pagamento di due acconti per un importo complessivo di € 3.000,00 netti (doc. 5 e 6 ricorso introduttivo), il primo in data 11.6.2024 (data di emissione del decreto ingiuntivo), il secondo in data 15.7.2024.
8. E' noto come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario processo di cognizione, non limitato alla legittimità del decreto emesso, bensì all'intera vicenda di credito-debito intercorsa ed intercorrente tra le parti. Conseguentemente, il Giudice deve confermare il decreto ingiuntivo tutte le volte in cui si rilevi come infondata la proposta opposizione. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'opposizione si manifesti anche solo parzialmente fondata, il Giudice deve revocare il decreto ingiuntivo e l'eventuale titolo è costituito esclusivamente dalla sentenza. Qualora nel corso del giudizio l'opponente provveda al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo, come è avvenuto nel caso di specie, non è possibile confermare il decreto ingiuntivo, non potendo lo stesso essere considerato più titolo esecutivo, in quanto adempiuto. A tal proposito è stato affermato che: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice
6 di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non
è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione -
l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cass. nr. 21432/2011). Quanto ai pagamenti parziali, la Corte di Cassazione ha stabilito che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e
l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato” (Cass. Civ. n.
10229/2002). Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque andrà integralmente revocato, come nel caso di specie.
9. Venendo ora al merito della pretesa, è necessario verificare se residuino ancora importi da corrispondere all'opposto alla luce dei pagamenti contestati e non, dedotti da parte opponente. Nulla quaestio sul pagamento di € 3.000,00 netti già sopra menzionato, si deve evidenziare
7 come parte ricorrente abbia dedotto opponendo il decreto ingiuntivo in questione l'esistenza di ulteriore pagamento, ed in particolare: “Per quanto concerne il quantum della pretesa azionata con il provvedimento monitorio opposto, si rileva come l'odierna resistente ha già provveduto
a versare al sig. la complessiva somma di € 5.541,00 dovuta a CP_1
titolo di mensilità dicembre 2022 e tredicesima mensilità, siccome si evince dalla busta paga sottoscritta dal lavoratore (doc. n. 4). A tali importi, deve aggiungersi l'intervenuto pagamento della complessiva somma di € 3000,00 portata dai bonifici effettuati in data 11.6.2024 e
15.7.2024”.
10. Si deve innanzitutto ricordare che per consolidato indirizzo giurisprudenziale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c……
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione…” (Cass. n. 3996/2020).
11. Ribadito tale principio va rilevato che la presunta sottoscrizione del in calce alla busta paga del dicembre 2022 (presunta in quanto il CP_1
l'ha disconosciuta e parte resistente non ha avanzato istanza di CP_1
verificazione), non sarebbe comunque sufficiente a comprovare il
8 pagamento dell'importo indicato nel documento. La Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, con sentenza 6 settembre 2018, n. 21699, ha stabilito che la sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, pertanto questa espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli articoli 1362 ss. cod. civ.. Solo la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato
(Cud e modello 101) costituisce quietanza degli importi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, e ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati riportati. Nel caso di specie, il datore di lavoro non ha prodotto documentazione alcuna di pagamenti effettuati per il titolo in questione, mentre il lavoratore ha provato documentalmente (doc. 1 memoria difensiva) che effettivamente l'unico pagamento effettuato dal datore di lavoro a titolo di retribuzione dicembre 2022, è pari ad € 4.000,00 netti.
Ne deriva che a fronte di una busta paga riportante un netto di € 5.541,00 era corretta la pretesa, contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, per €
1.541,00 netti.
12. Alla luce delle osservazioni che precedono dovrà dunque essere determinato il quantum ancora dovuto al lavoratore per i titoli azionati con il ricorso per decreto ingiuntivo, come da allegazioni specifiche del lavoratore non contestate da parte ricorrente. Il ricorso per decreto ingiuntivo era stato emesso per la somma lorda di € 7.792,99, relativa ai cedolini (non pagati neppure in parte) della tredicesima mensilità del
2022 (per 1.928,33 euro lordi e netti 1.334,00) e del mese di aprile del
2024 (per 5.864,66 euro lordi e netti 3.453,00), corrispondenti a
9 complessivi € 4.787,00 netti (1.334,00 più 3.453,00), nonché per la somma ulteriore di € 1.541,00 netti, equivalente ad un importo lordo di €
1.706,49, ancora mancanti al saldo del cedolino del mese di dicembre del
2022. L'importo netto richiesto dal lavoratore era dunque di € 6.328,00 netti. Considerati gli € 3.000,00 netti di acconto corrisposti dal datore di lavoro, l'importo ancora dovuto al lavoratore è di € 3.328,00 netti, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo, importo che l'opponente deve essere condannata a corrispondere al lavoratore, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
13. La domanda riconvenzionale proposta dalla società ricorrente, dovrà invece, essere rigettata.
14. Parte ricorrente ha richiesto di condannare il resistente alla restituzione di una percentuale, che sarà̀ ritenuta di giustizia, relativa alle retribuzioni percepite dal mese di Aprile 2023 sino al mese di luglio 2024 e/o in quella diversa misura che si riterrà̀ di giustizia e/o comunque, di una percentuale della retribuzione percepita per aver ritardato la guarigione ed aver svolto attività extraprofessionale durante l'orario di lavoro in violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede, oltre al danno extra patrimoniale da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art 1226 c.c., con compensazione sugli eventuali ed accertati crediti salariali dell'opposto. Ha poi rilevato che a causa delle sistematiche omissioni e violazioni perpetrate dal in danno della società datrice, CP_1
quest'ultima si è vista costretta ad assumere un dipendente avente il medesimo inquadramento e svolgente le medesime mansioni di controparte, e tale assunzione di nuovo personale dipendente avrebbe determinato in capo alla degli ulteriori ed imprevisti costi Parte_1
gestionali per organizzare l'attività di impresa pari ad € 12.998,00 ossia
10 alle mensilità corrisposte al dipendente sino al mese di giugno Parte_2
2024.
15. Quanto alla lesione della privacy invocata da parte resistente a fronte della relazione investigativa prodotta da parte ricorrente e poi posta a fondamento della richiesta risarcitoria, si deve rilevare che il “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive” emanato con
Provvedimento del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, che all'art. 8.
Modalità di trattamento (DOC.56odice di deontologia e di buona condotta) così testualmente dispone: “
1. L'investigatore privato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità di cui all´articolo 2, comma 1. 2. L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui al presente codice.
3. L'atto
d´incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale
l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.
6. Il difensore o il soggetto che ha conferito
l'incarico devono essere informati periodicamente dell´andamento dell´investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova”. Quanto alla rilevanza in astratto dell'eccezione attorea ad avere riflessi sull'utilizzabilità della relazione investigativa in questione, in un recente arresto relativo ad un caso analogo a quello in trattazione (Cass. nr. 28378/2023), la Corte di
11 Cassazione ha affermato che non può esservi dubbio alcuno sulla valenza normativa delle prescrizioni contenute nei codici deontologici, poiché tale valenza viene agli stessi conferita dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 12, che addirittura ne prevede anche un regime di pubblicità sulla
Gazzetta Ufficiale prescrivendone il relativo rispetto come “condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici”. Sostiene la Cassazione che “La qualificazione giuridica in termini di "illiceità" del trattamento qualora non rispettoso delle regole conformative dettate dai predetti codici, infatti, implica necessariamente la natura normativa (e inderogabile) della fonte violata”, e che “La medesima forza normativa è ora riconosciuta ai predetti codici dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art.
2-quater, comma 4, introdotto dal D.Lgs. n. 101 del 2018, contenente
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
16. Dalle argomentazioni che precedono si deve dunque ricavare l'assunto dell'illiceità del trattamento dei dati in considerazione, conclusione inevitabile in mancanza di allegazioni di parte resistente sul punto, sicchè non è riscontrabile l'affermazione attorea del ricorrere di una condotta del lavoratore volta a ritardare la sua guarigione.
17. Sotto altro aspetto, peraltro, non si può non rilevare che l'unica posta di danno effettivamente specifica e determinata, ovvero l'aver dovuto assumere e retribuire un altro lavoratore al posto del pare CP_1
poggiare su allegazione di ritardi che, imputabili in tesi al sono CP_1
12 stati dedotti in maniera talmente generica da rendere inammissibile il capitolo di prova richiesto sul punto. Come ha correttamente dedotto l'opposto sul punto, parte resistente aveva il “dovere (come datrice di lavoro) e l'onere (come attrice in via riconvenzionale) di allegare di quali appalti si trattava, di quali cantieri si trattava, di quali lavori/opere si trattava, di quali manchevolezze si trattava, di quale collocazione temporale si trattava, di quali ritardi si trattava: non solo perché era l'unico modo per consentire al di difendersi ma CP_1
anche perché era indispensabile a definire la causa petendi”.
18. Le restanti pretese risarcitorie appaiono avanzate in modo inammissibilmente generico, in quanto è stato condivisibilmente affermato che: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'"iter" della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno . (Nella specie, relativa all'inadempimento da omessa fornitura di una partita di serramenti, la S.C. ha cassato la sentenza di
13 merito che aveva liquidato il danno, in conformità alla penale pattuita per l'ipotesi di recesso, nella misura del 30% del valore della fornitura, senza aver accertato l'effettiva sussistenza del pregiudizio sofferto, ma facendo generico riferimento a mancato guadagno, a spese generali, a costi di ammortamento, all'esecuzione di calcoli, conteggi, misurazioni e accessi al cantiere)” (Cass. nr. 13288/2007).
19. L'opposizione deve dunque essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto in ragione dei parziali pagamenti effettuati da parte ricorrente, ma quest'ultima deve essere condannata a corrispondere l'importo di € 3.328,00 quale importo residuo del credito già oggetto del decreto ingiuntivo revocato.
20. Le spese della procedura monitoria e della presente fase devono essere poste a carico dell'opponente e liquidate come da dispositivo, ai minimi tariffari quanto alla presente fase, in ragione della modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta l'importo di € 3.328,00 netti, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, per i titoli menzionati in atti;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
3) condanna l'opponente alla corresponsione, ove non già fatto, delle spese della procedura monitoria come liquidate nel decreto ingiuntivo revocato, ed alla corresponsione delle spese di lite relative all'opposizione, che si liquidano in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre accessori.
Così deciso in Trieste, data 4/6/2025
14 Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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