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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/06/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2669 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FORLINI GIAMMASSIMO parte ricorrente contro
), rappresentata e difesa dall'Avv. TO- Controparte_1 C.F._2
SI STEFANO parte resistente
e contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_2
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE parte resistente
OGGETTO: attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavo- rativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 4/03/2025
pagina 1 di 5 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 chiedeva al Tribu- Parte_1
nale di condannare l' , in qualità di Ente erogatore, a corrisponderle una quota della CP_2
pensione di reversibilità dell'ex coniuge determinata nella misura del Persona_1
90%, con decorrenza dal mese successivo al decesso dell'ex coniuge.
La ricorrente dava atto di aver contratto matrimonio con il 14/06/1986 e Persona_1
che il Tribunale, con sentenza n. 74 del 15/01/2018, aveva pronunciato la cessazione de- gli effetti civili del matrimonio, recependo l'impegno dell'ex coniuge di corrispondere a suo favore a titolo di assegno divorzile l'importo complessivo di € 50.000,00 da versarsi tramite rate periodiche di vario importo sino al dicembre del 2021; proseguiva la ricorren- te narrando che in data 1/10/2019 contraeva nuove nozze con Persona_1 [...]
e poco più di un mese dopo, il 20/11/2019 decedeva, lasciando un residuo Per_2
debito nei suoi confronti per le rate di assegno divorzile non pagate pari ad € 25.000,00.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la domanda di parte Controparte_1
ricorrente, chiedendone il rigetto, stante la insussistenza dei presupposti per il riconosci- mento della pensione di reversibilità nelle ipotesi in cui sia stato attribuito all'ex coniuge che ne fa richiesta un importo una tantum a titolo di assegno divorzile.
Si costituiva altresì l che, dopo aver indicato gli importi riconosciuti a favore della CP_2
coniuge superstite a titolo di pensione di reversibilità di Controparte_1 Per_1
aderiva in via principale alla ricostruzione offerta dalla coniuge superstite in or-
[...]
dine alla insussistenza dei presupposti per un riparto di tale erogazione nei rapporti con la ricorrente.
All'udienza del 4/03/2025, dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti chiede- vano che la causa fosse trattenuta in decisione, precisando le conclusioni come in atti, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consi- glio del 30/05/2025.
§
La domanda proposta da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere respinta.
È noto che l'art. 9, comma 3, della L. n. 898/1970 lega la possibilità di riconoscere una quota della pensione di reversibilità al coniuge divorziato al presupposto imprescindibile pagina 2 di 5 che a favore dello stesso sia stata riconosciuta giudizialmente la titolarità di un assegno divorzile.
Nell'interpretare tale presupposto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chia- rire espressamente che il riferimento alla titolarità dell'assegno divorzile deve intendersi come esistenza attuale dei presupposti che ne hanno giustificato il riconoscimento, sicché la possibilità di beneficiare della quota del trattamento di reversibilità è preclusa nelle ipotesi in cui sia stata concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. n.
898/1970, l'erogazione in unica soluzione dell'assegno divorzile.
In questo senso, in particolare, le Sezioni Unite della Cassazione, nel confermare il più recente orientamento maggioritario, hanno rilevato che “ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scio- glimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della l. n. 898 del 1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddi- sfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presuppo- sto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrispo- sto l'assegno "una tantum" non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare” (Cass. Sez. Un. 24/09/2018, n. 22434).
Nel caso di specie, i divorziandi, nelle condizioni recepite con la sentenza di questo Tri- bunale n. 74 del 15/01/2018 (doc. 1 di parte ricorrente), hanno espressamente pattuito il soddisfacimento della pretesa della moglie ad un assegno divorzile tramite il riconosci- mento da parte del marito di una somma determinata, prevedendo in particolare che “il sig s'impegna a versare alla sig che accetta, un assegno divorzile una Per_1 Parte_1 tantum nella misura di € 50.000,00 che è da intendersi come ,liquidazione in unica solu- zione del contributo a favore della sig.ra ex art 5 VIII comma legge 898/1970”. Parte_1
Il fatto che il versamento del suddetto importo sia stato previsto tramite pagamenti rateali,
a far data dal dicembre del 2017 e sino al dicembre del 2021, non incide evidentemente sulle ragioni che portano la giurisprudenza ad escludere, nelle ipotesi di assegno divorzile pagina 3 di 5 una tantum, il diritto ad una quota della pensione di reversibilità (a riguardo si veda Cass.
n. 9054/2016 richiamata dalla difesa dell' ), potendo, al più, il mancato pagamento di CP_2
alcune rate al momento del decesso far sorgere un credito del beneficiario nei confronti degli eredi dell'ex coniuge che non si pone in alcun modo in rapporto con il diritto alla pensione di reversibilità.
In questo contesto, non può che rilevarsi, così come evidenziato dalle difese di entrambe le parti resistenti, la totale insussistenza del diritto di a perce- Parte_1
pire una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto Persona_1
§
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste integralmente a carico di parte ricorrente. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore ef- fettivo della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (cause di valore indeterminabile, valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria).
In ordine alle spese di lite, peraltro, non può che rilevarsi come la pretesa avanzata nel presente giudizio dalla ricorrente, ammessa in via provvisoria al beneficio del Patrocinio
a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma prot.
n. 2024/20077 del 3/09/2024, si caratterizzi per profili di manifesta infondatezza, ponen- dosi in aperto contrasto a consolidati principi giurisprudenziali che escludevano ab origi- ne la possibilità del riconoscimento una quota del trattamento di reversibilità.
Ciò considerato, ritiene il Collegio che sussista nell'iniziativa giudiziaria della ricorrente un carattere di colpa grave che giustifica, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D.P.R. n.
115/2002, la revoca della stessa dal beneficio del Gratuito Patrocinio con efficacia re- troattiva.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa ecce- zione, domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte ricorrente;
2. condanna al rimborso nei confronti di Parte_1 Parte_2
e dell' delle spese del presente giudizio che liquida, per ciascuna parte, in
[...] CP_2
pagina 4 di 5 complessivi € 2.906,00 per compenso di avvocato, oltre a spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge;
3. revoca l'ammissione di al beneficio del Patrocinio a Spe- Parte_1
se dello Stato disposta in via provvisoria con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Parma prot. n. 2024/20077 del 3/09/2024.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 30/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 5 di 5
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2669 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FORLINI GIAMMASSIMO parte ricorrente contro
), rappresentata e difesa dall'Avv. TO- Controparte_1 C.F._2
SI STEFANO parte resistente
e contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_2
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE parte resistente
OGGETTO: attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavo- rativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 4/03/2025
pagina 1 di 5 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 chiedeva al Tribu- Parte_1
nale di condannare l' , in qualità di Ente erogatore, a corrisponderle una quota della CP_2
pensione di reversibilità dell'ex coniuge determinata nella misura del Persona_1
90%, con decorrenza dal mese successivo al decesso dell'ex coniuge.
La ricorrente dava atto di aver contratto matrimonio con il 14/06/1986 e Persona_1
che il Tribunale, con sentenza n. 74 del 15/01/2018, aveva pronunciato la cessazione de- gli effetti civili del matrimonio, recependo l'impegno dell'ex coniuge di corrispondere a suo favore a titolo di assegno divorzile l'importo complessivo di € 50.000,00 da versarsi tramite rate periodiche di vario importo sino al dicembre del 2021; proseguiva la ricorren- te narrando che in data 1/10/2019 contraeva nuove nozze con Persona_1 [...]
e poco più di un mese dopo, il 20/11/2019 decedeva, lasciando un residuo Per_2
debito nei suoi confronti per le rate di assegno divorzile non pagate pari ad € 25.000,00.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la domanda di parte Controparte_1
ricorrente, chiedendone il rigetto, stante la insussistenza dei presupposti per il riconosci- mento della pensione di reversibilità nelle ipotesi in cui sia stato attribuito all'ex coniuge che ne fa richiesta un importo una tantum a titolo di assegno divorzile.
Si costituiva altresì l che, dopo aver indicato gli importi riconosciuti a favore della CP_2
coniuge superstite a titolo di pensione di reversibilità di Controparte_1 Per_1
aderiva in via principale alla ricostruzione offerta dalla coniuge superstite in or-
[...]
dine alla insussistenza dei presupposti per un riparto di tale erogazione nei rapporti con la ricorrente.
All'udienza del 4/03/2025, dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti chiede- vano che la causa fosse trattenuta in decisione, precisando le conclusioni come in atti, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consi- glio del 30/05/2025.
§
La domanda proposta da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere respinta.
È noto che l'art. 9, comma 3, della L. n. 898/1970 lega la possibilità di riconoscere una quota della pensione di reversibilità al coniuge divorziato al presupposto imprescindibile pagina 2 di 5 che a favore dello stesso sia stata riconosciuta giudizialmente la titolarità di un assegno divorzile.
Nell'interpretare tale presupposto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chia- rire espressamente che il riferimento alla titolarità dell'assegno divorzile deve intendersi come esistenza attuale dei presupposti che ne hanno giustificato il riconoscimento, sicché la possibilità di beneficiare della quota del trattamento di reversibilità è preclusa nelle ipotesi in cui sia stata concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. n.
898/1970, l'erogazione in unica soluzione dell'assegno divorzile.
In questo senso, in particolare, le Sezioni Unite della Cassazione, nel confermare il più recente orientamento maggioritario, hanno rilevato che “ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scio- glimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della l. n. 898 del 1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddi- sfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presuppo- sto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrispo- sto l'assegno "una tantum" non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare” (Cass. Sez. Un. 24/09/2018, n. 22434).
Nel caso di specie, i divorziandi, nelle condizioni recepite con la sentenza di questo Tri- bunale n. 74 del 15/01/2018 (doc. 1 di parte ricorrente), hanno espressamente pattuito il soddisfacimento della pretesa della moglie ad un assegno divorzile tramite il riconosci- mento da parte del marito di una somma determinata, prevedendo in particolare che “il sig s'impegna a versare alla sig che accetta, un assegno divorzile una Per_1 Parte_1 tantum nella misura di € 50.000,00 che è da intendersi come ,liquidazione in unica solu- zione del contributo a favore della sig.ra ex art 5 VIII comma legge 898/1970”. Parte_1
Il fatto che il versamento del suddetto importo sia stato previsto tramite pagamenti rateali,
a far data dal dicembre del 2017 e sino al dicembre del 2021, non incide evidentemente sulle ragioni che portano la giurisprudenza ad escludere, nelle ipotesi di assegno divorzile pagina 3 di 5 una tantum, il diritto ad una quota della pensione di reversibilità (a riguardo si veda Cass.
n. 9054/2016 richiamata dalla difesa dell' ), potendo, al più, il mancato pagamento di CP_2
alcune rate al momento del decesso far sorgere un credito del beneficiario nei confronti degli eredi dell'ex coniuge che non si pone in alcun modo in rapporto con il diritto alla pensione di reversibilità.
In questo contesto, non può che rilevarsi, così come evidenziato dalle difese di entrambe le parti resistenti, la totale insussistenza del diritto di a perce- Parte_1
pire una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto Persona_1
§
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste integralmente a carico di parte ricorrente. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore ef- fettivo della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (cause di valore indeterminabile, valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria).
In ordine alle spese di lite, peraltro, non può che rilevarsi come la pretesa avanzata nel presente giudizio dalla ricorrente, ammessa in via provvisoria al beneficio del Patrocinio
a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma prot.
n. 2024/20077 del 3/09/2024, si caratterizzi per profili di manifesta infondatezza, ponen- dosi in aperto contrasto a consolidati principi giurisprudenziali che escludevano ab origi- ne la possibilità del riconoscimento una quota del trattamento di reversibilità.
Ciò considerato, ritiene il Collegio che sussista nell'iniziativa giudiziaria della ricorrente un carattere di colpa grave che giustifica, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D.P.R. n.
115/2002, la revoca della stessa dal beneficio del Gratuito Patrocinio con efficacia re- troattiva.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa ecce- zione, domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte ricorrente;
2. condanna al rimborso nei confronti di Parte_1 Parte_2
e dell' delle spese del presente giudizio che liquida, per ciascuna parte, in
[...] CP_2
pagina 4 di 5 complessivi € 2.906,00 per compenso di avvocato, oltre a spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge;
3. revoca l'ammissione di al beneficio del Patrocinio a Spe- Parte_1
se dello Stato disposta in via provvisoria con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Parma prot. n. 2024/20077 del 3/09/2024.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 30/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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