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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5071/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5071/2024 R.G. promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Bruno Maggioni, Parte_1 C.F._1
presso il cui Studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Via Antonio Zirardini n. 14, in virtù di procura allegata al ricorso
E
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Eva Pregu presso il CP_1 C.F._2
cui Studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Viale Brunelleschi n. 119, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via principale:
- Affidare la minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_1
presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni relative alla ordinaria amministrazione;
- Disporre che la minore trascorrerà con il padre un weekend a settimane alterne dal Persona_1 venerdì all'uscita da scuola, ove verrà riaccompagnata, a cura del padre, il lunedì successivo;
pagina 1 di 3 in tale settimana la minore starà con il padre anche il lunedì dalle ore 16.00, sino al martedì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola a cura di questi.
La settimana successiva la minore starà con il padre dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì ove verrà riaccompagnata sempre a cura del padre;
in ogni caso, ciascun genitore dovrà essere sempre in grado di contattare telefonicamente la figlia, con frequenza giornaliera e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della stessa;
ciascun genitore potrà, inoltre, tenere con sé la figlia per un massimo di 15 giorni cadauno, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi entro e non oltre il 30
Aprile di ogni anno;
sette giorni in occasione delle vacane natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno e tre giorni durante le vacanze di Pasqua;
le ulteriori festività, quali,
a mero titolo esemplificativo il 25 aprile, il 2 giugno, ecc, verranno trascorsi con ciascun genitore, ad anni alterni.
- Disporre che il signor corrisponda, quale contributo al mantenimento della figlia, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 100,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente della signora , oltre alla ripartizione in CP_1
misura del 50% ciascuno delle sole spese di carattere straordinario secondo il protocollo in essere presso l'intestato Tribunale;
- Disporre che gli assegni familiari vengano percepiti dalla signora in ragione del 100%; la CP_1
detrazione fiscale della figlia spetterà anch'essa ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/11/2024 e hanno Parte_1 CP_1
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 12/3/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti non si appalesano in contrasto con gl'interessi della figlia minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non pagina 2 di 3 collocatario in via prevalente e mantenimento della minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
5071/2024 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 31 /3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5071/2024 R.G. promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Bruno Maggioni, Parte_1 C.F._1
presso il cui Studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Via Antonio Zirardini n. 14, in virtù di procura allegata al ricorso
E
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Eva Pregu presso il CP_1 C.F._2
cui Studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Viale Brunelleschi n. 119, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via principale:
- Affidare la minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_1
presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni relative alla ordinaria amministrazione;
- Disporre che la minore trascorrerà con il padre un weekend a settimane alterne dal Persona_1 venerdì all'uscita da scuola, ove verrà riaccompagnata, a cura del padre, il lunedì successivo;
pagina 1 di 3 in tale settimana la minore starà con il padre anche il lunedì dalle ore 16.00, sino al martedì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola a cura di questi.
La settimana successiva la minore starà con il padre dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì ove verrà riaccompagnata sempre a cura del padre;
in ogni caso, ciascun genitore dovrà essere sempre in grado di contattare telefonicamente la figlia, con frequenza giornaliera e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della stessa;
ciascun genitore potrà, inoltre, tenere con sé la figlia per un massimo di 15 giorni cadauno, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi entro e non oltre il 30
Aprile di ogni anno;
sette giorni in occasione delle vacane natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno e tre giorni durante le vacanze di Pasqua;
le ulteriori festività, quali,
a mero titolo esemplificativo il 25 aprile, il 2 giugno, ecc, verranno trascorsi con ciascun genitore, ad anni alterni.
- Disporre che il signor corrisponda, quale contributo al mantenimento della figlia, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 100,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente della signora , oltre alla ripartizione in CP_1
misura del 50% ciascuno delle sole spese di carattere straordinario secondo il protocollo in essere presso l'intestato Tribunale;
- Disporre che gli assegni familiari vengano percepiti dalla signora in ragione del 100%; la CP_1
detrazione fiscale della figlia spetterà anch'essa ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/11/2024 e hanno Parte_1 CP_1
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 12/3/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti non si appalesano in contrasto con gl'interessi della figlia minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non pagina 2 di 3 collocatario in via prevalente e mantenimento della minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
5071/2024 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 31 /3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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