Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza breve 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 23/07/2025, n. 14635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14635 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14635/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05275/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5275 del 2025, proposto da Casa Panatta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Patrizia Cola, Massimo Pizzuti, Pierpaolo Ranaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione Comuni Medaniene, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti,
della determina n.16 del 6.3.2025, emessa dal Responsabile del servizio SUAP, dell’Unione dei Comuni Medaniene (Citta Metropolitana di Roma Capitale), notificata alla ricorrente a mezzo PEC in data 6.3.2025, con la quale è stata ordinata e disposta, ai sensi dell'art. 13 della L.R. Lazio n. 41/2003, la revoca dell’autorizzazione rilasciata in data 4.3.2022 prot. 79 per il funzionamento della struttura (comunità alloggio per anziani) sita in Arsoli (RM), in Via Sublacense n. 5 denominata Casa Panatta S.r.l. e la chiusura della struttura medesima, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e dipendenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 3 aprile 2025 e depositato in data 29 aprile 2025, Casa Panatta S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Unione Comuni Medaniene al fine di sentir annullare, previa sospensione dei relativi effetti, gli atti meglio descritti in epigrafe.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato le seguenti censure: a) carenza motivazionale del provvedimento impugnato; b) violazione dell’art. 13 L.R. Lazio n. 41/2003, per non aver l’Amministrazione dapprima inviato alla ricorrente la necessaria diffida ivi prevista e disciplinata e quindi proceduto direttamente alla revoca dell’autorizzazione in precedenza rilasciata.
In data 13.5.2025, parte ricorrente ha versato in atti il parere favorevole della ASL Roma 5, emesso in pari data, con cui quest’ultima ha attestato l’idoneità della struttura a ospitare 19 utenti, anziché 10.
Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, sospesa l’efficacia del provvedimento in questa sede impugnato, ha formulato nei confronti di parte resistente richiesta di chiarimenti in ordine alla permanenza, o meno, dei presupposti che ne avevano legittimato l’adozione.
Con nota depositata in data 3 giugno 2025, parte resistente ha dichiarato, sulla base del descritto parere della ASL, essere venuti meno i presupposti atti a sorreggere il provvedimento impugnato.
Con memoria del 11 luglio 2025, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento dell’istanza cautelare, avendo essa interesse alla decisione, stante l’omessa revoca in autotutela, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento impugnato.
Alla camera di consiglio del 16 luglio 2025, il Collegio, dato alle parti l’avviso ex art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione.
Tanto premesso, sussistono le condizioni per la definizione del presente giudizio con la sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, trascorso il termine dimezzato di dieci giorni dalla notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, in assenza della volontà delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che sussista l’interesse della ricorrente alla definizione della causa nel merito atteso che, in difetto della relativa pronuncia, si consoliderebbero gli effetti a essa sfavorevoli di cui al provvedimento impugnato e quindi la revoca dell’autorizzazione per cui è causa.
Del resto, l’Amministrazione, pur avendo dichiarato, con la nota depositata in data 3 giugno 2025, che sono venuti meno i presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento impugnato, non ha tuttavia provveduto a “rimuovere” in autotutela il provvedimento gravato.
Né, siffatta nota, può essere considerata quale revoca implicita, in quanto la Giurisprudenza amministrativa (C.d.s., nn. 3458/2015, 3875/2011, TAR Catanzaro, n. 1978/2018, TAR Lazio-Roma, n. 11306/2015, TAR Bari, n. 1686/2012) esclude che il provvedimento amministrativo di secondo grado possa assumere la forma dell’atto implicito: “ la revoca di un provvedimento amministrativo costituisce esercizio del potere di autotutela della p.a. implicante la necessità di esplicitare le ragioni giustificanti la nuova determinazione; pertanto, essa non può assumere forma implicita, pena la violazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, che prescrive l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, a meno che le ragioni della stessa non siano chiaramente intuibili sulla base del contenuto del provvedimento impugnato ”.
Entrando quindi nel merito della vicenda che in questa sede ci occupa, ritiene il Collegio che il primo motivo di gravame posto dalla ricorrente alla base del ricorso sia fondato, con conseguente assorbimento della seconda doglianza.
Al riguardo, giova osservare come l’art. 13, comma 1, L.R. 41/2003, nel disciplinare il procedimento sanzionatorio relativo alle strutture che prestano servizi socio-assistenziali, preveda due modalità, tra loro alternative, di seguito enucleate: “ salvo che il fatto costituisca reato: a) qualora siano riscontrante irregolarità, il comune diffida il soggetto autorizzato ai sensi della presente legge a provvedere, assegnando un termine per la regolarizzazione; […] b) nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali il comune dispone la revoca dell’autorizzazione e la chiusura dell’attività e si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 25.000,00 ”.
Ciò posto, il procedimento di cui al sub a), a differenza di quello di cui al sub b), impone al Comune, prima di procedere alla revoca dell’autorizzazione in precedenza rilasciata al titolare, di diffidarlo a sanare le irregolarità in concreto riscontrate. In altre parole, la differenza tra i due procedimenti riposa sulla nozione di “ gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali ”, che devono quindi formare oggetto di precipua ed espressa motivazione, da parte dell’Amministrazione, nel relativo provvedimento adottato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), L.R. 41/2003.
D’altra parte, l’utilizzo del procedimento amministrativo di cui alla lett. b) pone delicati problemi di bilanciamento, anche in punto di proporzionalità, con le esigenze di erogazione del servizio, a rilevanza sociale, che in questa sede ci occupa; con la conseguenza per la quale l’onere motivazionale a carico dell’Amministrazione non può che ritenersi di centrale importanza.
Applicando tali principi al caso di specie, l’Amministrazione, lungi dall’aver esplicitato le ragioni che l’hanno indotta a seguire il procedimento di cui alla lett. b) della richiamata ultima norma, in luogo di quello di cui al sub a), e quindi a menzionare l’ iter logico sulla cui base ha qualificato come “gravi” i fatti oggetto del provvedimento di revoca, si è limitata a richiamare, per relationem , i fatti oggetto del rapporto dei NAS di Roma del 28 febbraio 2025.
Ebbene, se, nel caso di specie, la tecnica motivazionale per relationem è certamente idonea a richiamare, in via fattuale, le irregolarità poste in essere dalla ricorrente e riscontrate dai NAS di Roma, dall’altro, essa non lo è affatto per ciò che riguarda la valutazione amministrativa degli stessi, che non può essere, come invece accaduto nel caso di specie, né rimessa a organi tecnici (NAS), né affidata a clausole di stile, formule apodittiche o generiche.
Alla luce di quanto precede, s’impone, in accoglimento del ricorso, l’annullamento del provvedimento impugnato per carenza di motivazione, fatto salvo il riesercizio del potere amministrativo nei limiti dell’effetto conformativo spiegato dalla presente pronuncia.
Le peculiarità della vicenda consentono al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio, che devono quindi essere dichiarate irripetibili, non essendosi il Comune costituito in giudizio. Ferma la ripetizione, in ragione dell’art. 13, comma 6 bis.1, DPR115/2002, da parte della ricorrente, dell’importo dalla stessa corrisposto a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Dichiara l’irripetibilità delle spese di lite del giudizio, fermo e impregiudicato il diritto di parte ricorrente alla ripetizione, in ragione dell’art. 13, comma 6 bis.1, DPR115/2002, dell’importo dalla stessa corrisposto, a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO