Art. 10.
Il Comitato direttivo e' composto:
1) dai tredici rappresentanti delle iscritte eletti dal Consiglio nazionale;
2) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
3) dal rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Il Comitato direttivo e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
I componenti, di cui al punto 1), che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo sono sostituiti con il rappresentante che nell'ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria e i componenti designati mediante elezione siano ridotti a sei, si procede ad elezioni suppletive entro un mese dall'avvenuta constatazione nell'ultima riunione del Comitato.
I componenti, nominati nel corso del triennio in sostituzione di quelli decaduti, durano in carica sino alla scadenza del triennio stesso.
Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Comitato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il componente piu' anziano provvede alla convocazione del Comitato, con le norme di cui al successivo art. 16.
Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno, scegliendoli tra le iscritte all'Ente, il presidente, il vicepresidente dell'Ente e un membro del Comitato esecutivo.
Il Comitato direttivo e' composto:
1) dai tredici rappresentanti delle iscritte eletti dal Consiglio nazionale;
2) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
3) dal rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Il Comitato direttivo e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
I componenti, di cui al punto 1), che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo sono sostituiti con il rappresentante che nell'ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria e i componenti designati mediante elezione siano ridotti a sei, si procede ad elezioni suppletive entro un mese dall'avvenuta constatazione nell'ultima riunione del Comitato.
I componenti, nominati nel corso del triennio in sostituzione di quelli decaduti, durano in carica sino alla scadenza del triennio stesso.
Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Comitato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il componente piu' anziano provvede alla convocazione del Comitato, con le norme di cui al successivo art. 16.
Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno, scegliendoli tra le iscritte all'Ente, il presidente, il vicepresidente dell'Ente e un membro del Comitato esecutivo.