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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/05/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 466/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 466/2024 promossa da:
- nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, ed ivi residente;
Parte_1
- nata il [...] a [...]/RJ, Brasile, ed ivi residente;
Controparte_1
- , nato il [...] a [...]/RJ, Brasile ed ivi residente;
Persona_1
- , nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, ed ivi residente;
Persona_2
- , nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, ed ivi residente;
Persona_3
- , nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, ed ivi Controparte_2 residente;
- , nato il [...] a [...]/SC, Brasile, ed ivi Controparte_3 residente;
- nata il [...] a [...]/RJ, Brasile, ed ivi residente;
Persona_4
- , nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, in proprio e Parte_2 quale esercente la potestà genitoriale assieme all'altro genitore Persona_5 dei figli minori nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, e Persona_6 [...]
nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, tutti ivi residenti;
Per_7
1 - , nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, in proprio e quale Persona_8 esercente la potestà genitoriale assieme all'altro genitore dei figli Controparte_4 minori , nato il [...] a [...]/RJ Brasile e Persona_9 [...]
, nato il [...] a [...], Virginia/USA, tutti ivi residenti;
Persona_10
- , nata il [...] a [...]/SP, Brasile, ed ivi Tes_1 Controparte_5 residente;
- , nata il [...] a [...]/RJ, Brasile, ed ivi residente;
Controparte_6
- , nato il [...] a [...]/SP, Brasile, ed ivi Controparte_7 residente;
- nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, in proprio e quale Parte_3 esercente la potestà genitoriale assieme all'altro genitore del figlio minore Persona_11
nato il [...] a [...]/BA, Brasile, tutti ivi Persona_12 residenti;
- nata il [...] a [...]/RJ, Brasile, in proprio e Persona_13 quale esercente la potestà genitoriale assieme all'altro genitore del Controparte_8 figlio minore , nato il [...] a [...]/BA, Brasile tutti ivi Persona_14 residenti.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli Avvocati Lia Stellacci (C.F.:
; PEC: Fax 02/89078879) e Jimmy C.F._1 Email_1
Anderson Mendrone (C.F.: PEC: Fax C.F._2 Email_2
02/89078879), come da procure in atti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in LAo,
Corso XXII Marzo 4.
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 21.02.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_9 cittadini italiani iure sanguinis deducendo di essere discendenti del cittadino italiano _1
(identificato anche come o , nato a [...]12.1852 a Palmi
[...] Persona_16 Persona_15
(RC), figlio di e , il quale contraeva matrimonio nel Comune di Controparte_10 Controparte_11
Palmi con la Sig.ra in data 29.12.1886 ed emigrava successivamente in Brasile Persona_17
(doc.2). La ricorrente nello specifico, rivendicava il proprio diritto alla Persona_4 cittadinanza iure matrimonii essendosi sposata con uno dei discendenti, ossia con Controparte_3 in data 4.02.1980.
[...]
Il Sig. decedeva a Mirai, Brasile, il 26.08.1941 (doc.3), senza aver mai acquisito Persona_15 la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(doc. 4-6).
Successivamente, dall'unione tra e nasceva in Brasile in data Persona_15 Persona_17
10.10.1907 la loro figlia (doc.7), il quale contraeva matrimonio con 12 [...] in data 26.12.1923 (doc.8). Dalla loro unione nascevano i figli Persona_18 Persona_19
in data 13.05.1928 (doc.9), in data 3.05.1930 (doc.16), e
[...] Persona_20 [...]
in data 15.02.1931 (doc.24). Persona_21
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di Persona_22
- in data 07.03.1953, il signor contraeva matrimonio con la signora Persona_22
(doc.10). Dalla loro unione nascevano i figli Persona_23 Parte_1 in data 04.12.1953 (doc.11-12), e in data 01.04.1957. Controparte_1
- si univa in matrimonio con da in data CP_1 Parte_1 CP_2 CP_2
22.07.1980 (doc.26), dando alla luce a RI de Janeiro, Brasile, il loro figlio Persona_1 in data 02.06.1988 (doc. 13-15).
e sono attuali ricorrenti Parte_1 Controparte_1 Persona_1 nel presente giudizio. con riferimento alla discendenza di Persona_24
- in data 10.12.1953, si univa in matrimonio con Persona_24 Persona_25
(doc.17) e dalla loro unione nascevano i figli il 28.01.1958, e Persona_26
in data 11.05.1959 (doc.18 e 21); Persona_27
- WA ME in data 18.12.1980 si univa in matrimonio con (doc.19) Per_22 Persona_28
3 e dalla loro unione nasceva a RI de Janeiro, Brasile, in data Persona_2
28.08.1987 (doc.20), attuale ricorrente;
- in data 03.10.1985 si univa in matrimonio con Persona_27 Controparte_13
(doc. 22) e dalla loro unione nasceva in data 02.01.1999 (doc.
[...] Persona_3
23), attuale ricorrente. con riferimento alla discendenza di Persona_21
- In data 23.10.1954, si univa in matrimonio con NY LA da Persona_29
(doc.25). Dalla loro unione nascevano i figli in CP_2 Controparte_2 data 12.08.1955 a RI de Janeiro, Brasile (doc. 26), in data Controparte_3
15.09.1956 a Blumenau, Brasile (doc. 27), in data Parte_4
30.12.1957 a San Paolo, Brasile (doc.37), in data Controparte_7
03.04.1961 a Braganca Paulista, Brasile (doc. 40), tutti ricorrenti nel presente giudizio.
- Sulla discendenza di Controparte_3 in data 04.02.1980, il ricorrente si univa in matrimonio con Controparte_3
(doc.28), nata il [...] a [...], Brasile, la quale, dopo Persona_30 il matrimonio, acquisiva il nome di anch'essa ricorrente nel Persona_4 presente giudizio. In seguito, dalla loro unione nascevano i figli Parte_2
in data 09.01.1984 a RI de Janeiro, Brasile (doc. 29) e , in
[...] Persona_8 data 16.05.1985 a RI de Janeiro, Brasile (doc.33), anch'essi attuali ricorrenti;
-L si sposava il 27.09.2011 con Persona_4 Persona_5
(doc.30). Dalla loro unione nascevano a RI De Janeiro, Brasile, i figli Persona_6 in data 22.09.2016, e in data 27.08.2019 (doc.31-32), attuali ricorrenti, Persona_7 minori rappresentati dai rispettivi genitori;
- si sposava il 10.05.2013 con (doc.34). Persona_8 Controparte_4
Dalla loro unione nascevano i figli , in data 17.02.2016 a RI de Persona_9
Janeiro, e , in data 02.03.2020 a Charlottesville, Virginia (doc. Persona_10
35 e 36), attuali ricorrenti, minori rappresentati dai rispettivi genitori.
- sulla discendenza di Parte_4 dall'unione di con , in data 18.02.1991 Parte_4 Parte_5 nasceva a RI de Janeiro , attuale ricorrente (doc. 37-39); Controparte_6
- sulla discendenza di Controparte_7 dall'unione di con nascevano a Controparte_7 Persona_31
RI de Janeiro i due figli, attuali ricorrenti, il 10.08.1988, e Parte_3
il 17.10.1990 (doc.41 e 43). Persona_13
4 In seguito, dall'unione di con nasceva il Parte_3 Persona_11
28.03.2017 a Salvador il ricorrente minore rappresentato Persona_12 dai rispettivi genitori (doc. 42).
invece, dall'unione con dava alla Persona_13 Persona_32 luce il 21.10.2020 il ricorrente , minore rappresentato dai Persona_14 rispettivi genitori (doc.44).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani, ordinando al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_9 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e anagrafici della cittadinanza, provvedendo altresì alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
05.08.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 26.04.2025, rilevato il decorso del termine per il deposito di note scritte avvenuto in data 26.03.2025, il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano è nato a [...], quindi in un comune ricadente nel territorio di Reggio
Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dal ricorrente o non vi sono dubbi sul fatto che si tratta della medesima persona Persona_16 Persona_15 data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero;
pertanto, non riuscivano a
5 controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 Controparte_14 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), Controparte_14 avente ad 4 oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed
6 oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_9 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nell'impostazione normativa di cui all'art. 1 della L. n. 555/1912 la trasmissione iure sanguinis era prevista – salvo casi marginali – per via paterna e, secondo l'art. 10 della L. n. 555/1912, la cittadina italiana, emigrata all'estero, che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, perdeva automaticamente la propria cittadinanza, indipendentemente dalla sua volontà.
È evidente che da un simile assetto scaturiva una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna. Tali principi, infatti, entravano in contrasto con quanto affermato nella Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, con particolare riferimento agli artt.
3 e 29, che enunciavano il principio di uguaglianza e quello di uguale dignità fra i coniugi. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza della donna italiana per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, indipendentemente da una sua manifestazione di volontà.
Successivamente, con la pronuncia n. 30/1983 veniva dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. n. 555/1912, in particolare
“[n]ella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Gli interventi della Corte miravano ad una parificazione tra i sessi, includendo l'ipotesi di trasmissione ai propri figli della cittadinanza da madre cittadina italiana al pari del padre cittadino italiano.
L'interpretazione secondo la quale la declaratoria di incostituzionalità produceva effetti a partire dal
1° gennaio del 1948, tuttavia, determinava una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di cui sopra, ha, primariamente, negato che essa potesse avere effetti prima del 01.01.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Altro orientamento si è però poi delineato accanto a questo, determinato da chi riteneva che la norma precedente alla Costituzione, dichiarata incostituzionale, cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996 e
7 Cass. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite hanno aderito ai principi affermati nel
1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/1975 (SS.UU. 12061/1998).
Tuttavia, anche in seguito alla suddetta pronuncia, le Sezioni semplici si sono pronunciate in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non potesse non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS.UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite ancora una volta si sono pronunciate sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della
Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che "[l]a titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche
8 il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis
Orbene, nel caso di specie si evidenzia che , prima discendente dell'avo 12 _1
, cittadino italiano, si sia sposata e abbia avuto tre figli in epoca pre- costituzionale, quindi
[...] in un periodo in cui, in virtù delle leggi allora vigenti, la donna perdeva la propria cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con uno straniero, risultando così impossibilitata a trasmetterla ai propri discendenti. Tuttavia, in virtù degli interventi giurisprudenziali successivi e precedentemente menzionati, che hanno riconosciuto la possibilità per le donne sposate in epoca pre-costituzionale di conservare la propria cittadinanza e trasmetterla ai propri figli, si può pacificamente ritenere che abbia quindi mantenuto la cittadinanza italiana trasmessale dal suo ascendente 12
, potendola quindi trasferire ai figli nato il 13 maggio Persona_15 Persona_22
1928, nata il [...], nato il 15 febbraio Persona_33 Persona_21 del 1931.
Di conseguenza, la trasmetteva ai suoi figli e Persona_22 Persona_34
il quale a sua volta la trasmetteva a suo figlio Persona_18 Persona_1 [...] la trasmetteva ai suoi figli e i Persona_33 Persona_35 Persona_27 quali, a loro volta, la trasmettevano, rispettivamente, ai loro figli e Persona_2 [...]
invece, trasmetteva la cittadinanza ai figli Persona_3 Persona_21 CP_2
da da da e
[...] CP_2 CP_3 CP_2 Parte_4 CP_2
da In seguito, da trasmetteva la CP_7 CP_2 CP_3 CP_2 cittadinanza italiana ai suoi figli da e da ( Pt_2 Persona_4 Per_8 Persona_4 [...]
), i quali, a loro volta, la trasmettevano ai rispettivi figli minori e CP_4 Persona_6
nonché a e . Persona_7 Persona_9 Persona_10 [...]
da invece, la trasmetteva a sua figlia , mentre Pt_4 CP_2 Controparte_6 [...]
da ai suoi figli e i CP_7 CP_2 Parte_3 Persona_13 quali, a loro volta, la trasmettevano rispettivamente ai loro figli minori Persona_12 ed .
[...] Persona_14
La linea di discendenza descritta e riportata in ricorso trova tra l'altro riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
È evidente quindi che per i ricorrenti sussiste un interesse ad agire, atteso che gli stessi vantino il diritto alla trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, sicché, tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico, è riscontrabile oggettivamente la presenza di una donna, appunto , nata in [...] precostituzione (1907), la quale ha generato tre figli 12 rispettivamente nel 1928, 1930 e 1931, dunque prima dell'entrata in vigore della Carta.
9 Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi necessariamente all'autorità giudiziaria. In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai quindi, il ricorso alla via amministrativa da parte Parte_6 dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Dunque, questo giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche ai figli di madre cittadina nati prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto venga trasmesso ai successivi discendenti.
Quanto alla posizione della ricorrente invece, si osserva che, per effetto Persona_4 del matrimonio contratto in data 4 febbraio 1980 con il ricorrente da — CP_3 CP_2 la cui cittadinanza italiana viene riconosciuta con sentenza dichiarativa in quanto discendente da
, cittadina italiana — la stessa ha acquisito automaticamente la cittadinanza italiana ai 12 sensi della normativa vigente all'epoca.
Nel 1980, infatti, era in vigore la Legge n. 555 del 13 giugno 1912, che all'art. 10 stabiliva: “La donna straniera che sposa un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana automaticamente per effetto del matrimonio.” L'acquisizione della cittadinanza da parte della donna straniera coniugata con cittadino italiano, quindi, avveniva automaticamente, ex lege, senza necessità di alcuna istanza o provvedimento amministrativo, diversamente da quanto previsto dalla Legge n. 123/1983, la quale prevede che a decorrere dal 27 aprile 1983 la cittadinanza italiana può essere acquisita dal coniuge straniero solo su domanda, mediante decreto del , e al ricorrere di specifici Controparte_9 requisiti temporali.
Nel caso in esame, considerato che il sig. da deve ritenersi cittadino CP_3 CP_2 italiano sin dalla nascita — ancorché tale qualità è stata accertata solo successivamente in via giudiziale — ne consegue che, al momento del matrimonio celebrato nel 1980, egli era già cittadino italiano, pertanto, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 555/1912, la ricorrente ha acquisito automaticamente la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio.
10 Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”). Ne consegue che la cittadinanza brasiliana
“iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio, 9 l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato, US
11 , si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana. 12
moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né Persona_15 avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 25.05.2022, dal Dipartimento Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, nel quale è riportato: “NON COSTA, fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome di o Persona_15 _1
o , figlio di e ,
[...] Persona_36 Controparte_11 Controparte_10 italiano, nato il [...]” (doc. 4-6).
Orbene, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla Persona_15 propria figlia e ai relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a loro, senza interruzione.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti, inclusa la Controparte_9 ricorrente che ha acquisito la cittadinanza italiana ex art. 10 della legge n. Persona_4
555/1912 per effetto del matrimonio contratto nel 1980 con il cittadino italiano da CP_3
CP_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, va detto che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Repubblica, non Controparte_9 sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a tutti i ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere
12 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.05.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
13
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 466/2024 promossa da:
- nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, ed ivi residente;
Parte_1
- nata il [...] a [...]/RJ, Brasile, ed ivi residente;
Controparte_1
- , nato il [...] a [...]/RJ, Brasile ed ivi residente;
Persona_1
- , nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, ed ivi residente;
Persona_2
- , nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, ed ivi residente;
Persona_3
- , nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, ed ivi Controparte_2 residente;
- , nato il [...] a [...]/SC, Brasile, ed ivi Controparte_3 residente;
- nata il [...] a [...]/RJ, Brasile, ed ivi residente;
Persona_4
- , nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, in proprio e Parte_2 quale esercente la potestà genitoriale assieme all'altro genitore Persona_5 dei figli minori nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, e Persona_6 [...]
nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, tutti ivi residenti;
Per_7
1 - , nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, in proprio e quale Persona_8 esercente la potestà genitoriale assieme all'altro genitore dei figli Controparte_4 minori , nato il [...] a [...]/RJ Brasile e Persona_9 [...]
, nato il [...] a [...], Virginia/USA, tutti ivi residenti;
Persona_10
- , nata il [...] a [...]/SP, Brasile, ed ivi Tes_1 Controparte_5 residente;
- , nata il [...] a [...]/RJ, Brasile, ed ivi residente;
Controparte_6
- , nato il [...] a [...]/SP, Brasile, ed ivi Controparte_7 residente;
- nato il [...] a [...]/RJ, Brasile, in proprio e quale Parte_3 esercente la potestà genitoriale assieme all'altro genitore del figlio minore Persona_11
nato il [...] a [...]/BA, Brasile, tutti ivi Persona_12 residenti;
- nata il [...] a [...]/RJ, Brasile, in proprio e Persona_13 quale esercente la potestà genitoriale assieme all'altro genitore del Controparte_8 figlio minore , nato il [...] a [...]/BA, Brasile tutti ivi Persona_14 residenti.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dagli Avvocati Lia Stellacci (C.F.:
; PEC: Fax 02/89078879) e Jimmy C.F._1 Email_1
Anderson Mendrone (C.F.: PEC: Fax C.F._2 Email_2
02/89078879), come da procure in atti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in LAo,
Corso XXII Marzo 4.
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 21.02.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_9 cittadini italiani iure sanguinis deducendo di essere discendenti del cittadino italiano _1
(identificato anche come o , nato a [...]12.1852 a Palmi
[...] Persona_16 Persona_15
(RC), figlio di e , il quale contraeva matrimonio nel Comune di Controparte_10 Controparte_11
Palmi con la Sig.ra in data 29.12.1886 ed emigrava successivamente in Brasile Persona_17
(doc.2). La ricorrente nello specifico, rivendicava il proprio diritto alla Persona_4 cittadinanza iure matrimonii essendosi sposata con uno dei discendenti, ossia con Controparte_3 in data 4.02.1980.
[...]
Il Sig. decedeva a Mirai, Brasile, il 26.08.1941 (doc.3), senza aver mai acquisito Persona_15 la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(doc. 4-6).
Successivamente, dall'unione tra e nasceva in Brasile in data Persona_15 Persona_17
10.10.1907 la loro figlia (doc.7), il quale contraeva matrimonio con 12 [...] in data 26.12.1923 (doc.8). Dalla loro unione nascevano i figli Persona_18 Persona_19
in data 13.05.1928 (doc.9), in data 3.05.1930 (doc.16), e
[...] Persona_20 [...]
in data 15.02.1931 (doc.24). Persona_21
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di Persona_22
- in data 07.03.1953, il signor contraeva matrimonio con la signora Persona_22
(doc.10). Dalla loro unione nascevano i figli Persona_23 Parte_1 in data 04.12.1953 (doc.11-12), e in data 01.04.1957. Controparte_1
- si univa in matrimonio con da in data CP_1 Parte_1 CP_2 CP_2
22.07.1980 (doc.26), dando alla luce a RI de Janeiro, Brasile, il loro figlio Persona_1 in data 02.06.1988 (doc. 13-15).
e sono attuali ricorrenti Parte_1 Controparte_1 Persona_1 nel presente giudizio. con riferimento alla discendenza di Persona_24
- in data 10.12.1953, si univa in matrimonio con Persona_24 Persona_25
(doc.17) e dalla loro unione nascevano i figli il 28.01.1958, e Persona_26
in data 11.05.1959 (doc.18 e 21); Persona_27
- WA ME in data 18.12.1980 si univa in matrimonio con (doc.19) Per_22 Persona_28
3 e dalla loro unione nasceva a RI de Janeiro, Brasile, in data Persona_2
28.08.1987 (doc.20), attuale ricorrente;
- in data 03.10.1985 si univa in matrimonio con Persona_27 Controparte_13
(doc. 22) e dalla loro unione nasceva in data 02.01.1999 (doc.
[...] Persona_3
23), attuale ricorrente. con riferimento alla discendenza di Persona_21
- In data 23.10.1954, si univa in matrimonio con NY LA da Persona_29
(doc.25). Dalla loro unione nascevano i figli in CP_2 Controparte_2 data 12.08.1955 a RI de Janeiro, Brasile (doc. 26), in data Controparte_3
15.09.1956 a Blumenau, Brasile (doc. 27), in data Parte_4
30.12.1957 a San Paolo, Brasile (doc.37), in data Controparte_7
03.04.1961 a Braganca Paulista, Brasile (doc. 40), tutti ricorrenti nel presente giudizio.
- Sulla discendenza di Controparte_3 in data 04.02.1980, il ricorrente si univa in matrimonio con Controparte_3
(doc.28), nata il [...] a [...], Brasile, la quale, dopo Persona_30 il matrimonio, acquisiva il nome di anch'essa ricorrente nel Persona_4 presente giudizio. In seguito, dalla loro unione nascevano i figli Parte_2
in data 09.01.1984 a RI de Janeiro, Brasile (doc. 29) e , in
[...] Persona_8 data 16.05.1985 a RI de Janeiro, Brasile (doc.33), anch'essi attuali ricorrenti;
-L si sposava il 27.09.2011 con Persona_4 Persona_5
(doc.30). Dalla loro unione nascevano a RI De Janeiro, Brasile, i figli Persona_6 in data 22.09.2016, e in data 27.08.2019 (doc.31-32), attuali ricorrenti, Persona_7 minori rappresentati dai rispettivi genitori;
- si sposava il 10.05.2013 con (doc.34). Persona_8 Controparte_4
Dalla loro unione nascevano i figli , in data 17.02.2016 a RI de Persona_9
Janeiro, e , in data 02.03.2020 a Charlottesville, Virginia (doc. Persona_10
35 e 36), attuali ricorrenti, minori rappresentati dai rispettivi genitori.
- sulla discendenza di Parte_4 dall'unione di con , in data 18.02.1991 Parte_4 Parte_5 nasceva a RI de Janeiro , attuale ricorrente (doc. 37-39); Controparte_6
- sulla discendenza di Controparte_7 dall'unione di con nascevano a Controparte_7 Persona_31
RI de Janeiro i due figli, attuali ricorrenti, il 10.08.1988, e Parte_3
il 17.10.1990 (doc.41 e 43). Persona_13
4 In seguito, dall'unione di con nasceva il Parte_3 Persona_11
28.03.2017 a Salvador il ricorrente minore rappresentato Persona_12 dai rispettivi genitori (doc. 42).
invece, dall'unione con dava alla Persona_13 Persona_32 luce il 21.10.2020 il ricorrente , minore rappresentato dai Persona_14 rispettivi genitori (doc.44).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani, ordinando al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_9 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e anagrafici della cittadinanza, provvedendo altresì alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
05.08.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 26.04.2025, rilevato il decorso del termine per il deposito di note scritte avvenuto in data 26.03.2025, il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano è nato a [...], quindi in un comune ricadente nel territorio di Reggio
Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dal ricorrente o non vi sono dubbi sul fatto che si tratta della medesima persona Persona_16 Persona_15 data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero;
pertanto, non riuscivano a
5 controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 Controparte_14 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), Controparte_14 avente ad 4 oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed
6 oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_9 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nell'impostazione normativa di cui all'art. 1 della L. n. 555/1912 la trasmissione iure sanguinis era prevista – salvo casi marginali – per via paterna e, secondo l'art. 10 della L. n. 555/1912, la cittadina italiana, emigrata all'estero, che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, perdeva automaticamente la propria cittadinanza, indipendentemente dalla sua volontà.
È evidente che da un simile assetto scaturiva una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna. Tali principi, infatti, entravano in contrasto con quanto affermato nella Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, con particolare riferimento agli artt.
3 e 29, che enunciavano il principio di uguaglianza e quello di uguale dignità fra i coniugi. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza della donna italiana per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, indipendentemente da una sua manifestazione di volontà.
Successivamente, con la pronuncia n. 30/1983 veniva dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. n. 555/1912, in particolare
“[n]ella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Gli interventi della Corte miravano ad una parificazione tra i sessi, includendo l'ipotesi di trasmissione ai propri figli della cittadinanza da madre cittadina italiana al pari del padre cittadino italiano.
L'interpretazione secondo la quale la declaratoria di incostituzionalità produceva effetti a partire dal
1° gennaio del 1948, tuttavia, determinava una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di cui sopra, ha, primariamente, negato che essa potesse avere effetti prima del 01.01.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Altro orientamento si è però poi delineato accanto a questo, determinato da chi riteneva che la norma precedente alla Costituzione, dichiarata incostituzionale, cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996 e
7 Cass. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite hanno aderito ai principi affermati nel
1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/1975 (SS.UU. 12061/1998).
Tuttavia, anche in seguito alla suddetta pronuncia, le Sezioni semplici si sono pronunciate in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non potesse non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS.UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite ancora una volta si sono pronunciate sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della
Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che "[l]a titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche
8 il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis
Orbene, nel caso di specie si evidenzia che , prima discendente dell'avo 12 _1
, cittadino italiano, si sia sposata e abbia avuto tre figli in epoca pre- costituzionale, quindi
[...] in un periodo in cui, in virtù delle leggi allora vigenti, la donna perdeva la propria cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con uno straniero, risultando così impossibilitata a trasmetterla ai propri discendenti. Tuttavia, in virtù degli interventi giurisprudenziali successivi e precedentemente menzionati, che hanno riconosciuto la possibilità per le donne sposate in epoca pre-costituzionale di conservare la propria cittadinanza e trasmetterla ai propri figli, si può pacificamente ritenere che abbia quindi mantenuto la cittadinanza italiana trasmessale dal suo ascendente 12
, potendola quindi trasferire ai figli nato il 13 maggio Persona_15 Persona_22
1928, nata il [...], nato il 15 febbraio Persona_33 Persona_21 del 1931.
Di conseguenza, la trasmetteva ai suoi figli e Persona_22 Persona_34
il quale a sua volta la trasmetteva a suo figlio Persona_18 Persona_1 [...] la trasmetteva ai suoi figli e i Persona_33 Persona_35 Persona_27 quali, a loro volta, la trasmettevano, rispettivamente, ai loro figli e Persona_2 [...]
invece, trasmetteva la cittadinanza ai figli Persona_3 Persona_21 CP_2
da da da e
[...] CP_2 CP_3 CP_2 Parte_4 CP_2
da In seguito, da trasmetteva la CP_7 CP_2 CP_3 CP_2 cittadinanza italiana ai suoi figli da e da ( Pt_2 Persona_4 Per_8 Persona_4 [...]
), i quali, a loro volta, la trasmettevano ai rispettivi figli minori e CP_4 Persona_6
nonché a e . Persona_7 Persona_9 Persona_10 [...]
da invece, la trasmetteva a sua figlia , mentre Pt_4 CP_2 Controparte_6 [...]
da ai suoi figli e i CP_7 CP_2 Parte_3 Persona_13 quali, a loro volta, la trasmettevano rispettivamente ai loro figli minori Persona_12 ed .
[...] Persona_14
La linea di discendenza descritta e riportata in ricorso trova tra l'altro riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
È evidente quindi che per i ricorrenti sussiste un interesse ad agire, atteso che gli stessi vantino il diritto alla trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, sicché, tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico, è riscontrabile oggettivamente la presenza di una donna, appunto , nata in [...] precostituzione (1907), la quale ha generato tre figli 12 rispettivamente nel 1928, 1930 e 1931, dunque prima dell'entrata in vigore della Carta.
9 Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi necessariamente all'autorità giudiziaria. In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai quindi, il ricorso alla via amministrativa da parte Parte_6 dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Dunque, questo giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche ai figli di madre cittadina nati prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto venga trasmesso ai successivi discendenti.
Quanto alla posizione della ricorrente invece, si osserva che, per effetto Persona_4 del matrimonio contratto in data 4 febbraio 1980 con il ricorrente da — CP_3 CP_2 la cui cittadinanza italiana viene riconosciuta con sentenza dichiarativa in quanto discendente da
, cittadina italiana — la stessa ha acquisito automaticamente la cittadinanza italiana ai 12 sensi della normativa vigente all'epoca.
Nel 1980, infatti, era in vigore la Legge n. 555 del 13 giugno 1912, che all'art. 10 stabiliva: “La donna straniera che sposa un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana automaticamente per effetto del matrimonio.” L'acquisizione della cittadinanza da parte della donna straniera coniugata con cittadino italiano, quindi, avveniva automaticamente, ex lege, senza necessità di alcuna istanza o provvedimento amministrativo, diversamente da quanto previsto dalla Legge n. 123/1983, la quale prevede che a decorrere dal 27 aprile 1983 la cittadinanza italiana può essere acquisita dal coniuge straniero solo su domanda, mediante decreto del , e al ricorrere di specifici Controparte_9 requisiti temporali.
Nel caso in esame, considerato che il sig. da deve ritenersi cittadino CP_3 CP_2 italiano sin dalla nascita — ancorché tale qualità è stata accertata solo successivamente in via giudiziale — ne consegue che, al momento del matrimonio celebrato nel 1980, egli era già cittadino italiano, pertanto, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 555/1912, la ricorrente ha acquisito automaticamente la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio.
10 Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”). Ne consegue che la cittadinanza brasiliana
“iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio, 9 l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato, US
11 , si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana. 12
moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né Persona_15 avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 25.05.2022, dal Dipartimento Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, nel quale è riportato: “NON COSTA, fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome di o Persona_15 _1
o , figlio di e ,
[...] Persona_36 Controparte_11 Controparte_10 italiano, nato il [...]” (doc. 4-6).
Orbene, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla Persona_15 propria figlia e ai relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a loro, senza interruzione.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti, inclusa la Controparte_9 ricorrente che ha acquisito la cittadinanza italiana ex art. 10 della legge n. Persona_4
555/1912 per effetto del matrimonio contratto nel 1980 con il cittadino italiano da CP_3
CP_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, va detto che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Repubblica, non Controparte_9 sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a tutti i ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere
12 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.05.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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