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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 103-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 103-1/2024 promosso da Pt_1
(Avv.ti Sergio Vacca, e Federica Deplano) e successivamente richiesta, all'udienza
[...] del 27/03/2025 dal Procuratore aggiunto Dott.ssa Valentina D'Agostino nei confronti di
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in VIA DEL RISORGIMENTO 61 SANTA MARIA NUOVA n. REA: AN -
268944 letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come desumibile dalla documentazione allegata al ricorso nonché dagli esiti delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, all'uopo delegata dalla Procura della Repubblica in sede.
In particolare l'esito di suddetta indagine ha consentito di evidenziare come l'aumento di capitale risalente all'anno 2023 trovi riscontro esclusivamente nei dati rilevabili dal Registro
Pagina 1 delle imprese, mancando al contrario ogni riferimento a detto aumento di capitale, tra le voci del capitale netto relative al bilancio di esercizio dell'anno di riferimento.
Inoltre è emersa nella contabilità della società la sussistenza di elementi contabili CP_1 disallineati che impediscono la ricostruzione dello stato economico e patrimoniale della società e che, al contrario corroborano la circostanza (meglio indicata nella menzionata annotazione allegata dalla Procura) dell'omesso versamento delle imposte dichiarate.
Non sussiste preclusione all'apertura della liquidazione giudiziale pur in costanza di composizione negoziata in considerazione della dichiarata improcedibilità dell'istanza di conferma/proroga delle misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII nel procedimento iscritto al n. 4982/2024 V.G..
In capo alla società resistente deve considerarsi positivamente accertato, ai fini che occupano, il presupposto dell'insolvenza, come desumibile dalle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente nelle note integrative depositate in data 6/04/2025 ove, oltre ad essere state dichiarate importanti criticità nella gestione, viene dato atto come la società non abbia mai versato l'IVA ed abbia debiti tanto erariali quanto di diversa natura.
Ulteriore presupposto di insolvenza discende dall'impossibilità di far fronte, con i mezzi ordinari, alle obbligazioni assunte, presupposto che ha giustificato l'accesso alla composizione negoziata. Inoltre dall'ultimo bilancio depositato dalla società risalente all'anno 2022, a fronte di debiti per circa € 871.000, consistentemente aumentati rispetto al precedente esercizio, l'attivo risulta quasi quadruplicato seppure limitatamente alla voce di crediti, della cui esigibilità è lecito dubitare ancor più a fronte di quanto esitato dall'indagine svolta dalla Guardia di Finanza.
Risulta infine superata la condizione di procedibilità di cui all'art 49, comma 5 CCII stante un ammontare di debiti scaduti superiore ad e 30.000,00, come desumibile dalle stesse dichiarazioni confessorie della resistente in merito al mancato versamento negli anni dell'IVA dovuta nonché in merito al debito nei confronti dell'Erario e di terzi (si veda memoria depositata in data 6/04/2025). ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in VIA DEL P.IVA_1
RISORGIMENTO 61 SANTA MARIA NUOVA n. REA: AN - 268944
Pagina 2 NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa
Controparte_2
curatore la Dott.ssa il cui nominativo è stato individuato
[...] Persona_1 attingendo dall'Albo nazionale istituito dal della Giustizia e all'esito della verifica CP_3 della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 16/09/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Pagina 3 AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 08/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 103-1/2024 promosso da Pt_1
(Avv.ti Sergio Vacca, e Federica Deplano) e successivamente richiesta, all'udienza
[...] del 27/03/2025 dal Procuratore aggiunto Dott.ssa Valentina D'Agostino nei confronti di
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in VIA DEL RISORGIMENTO 61 SANTA MARIA NUOVA n. REA: AN -
268944 letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come desumibile dalla documentazione allegata al ricorso nonché dagli esiti delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, all'uopo delegata dalla Procura della Repubblica in sede.
In particolare l'esito di suddetta indagine ha consentito di evidenziare come l'aumento di capitale risalente all'anno 2023 trovi riscontro esclusivamente nei dati rilevabili dal Registro
Pagina 1 delle imprese, mancando al contrario ogni riferimento a detto aumento di capitale, tra le voci del capitale netto relative al bilancio di esercizio dell'anno di riferimento.
Inoltre è emersa nella contabilità della società la sussistenza di elementi contabili CP_1 disallineati che impediscono la ricostruzione dello stato economico e patrimoniale della società e che, al contrario corroborano la circostanza (meglio indicata nella menzionata annotazione allegata dalla Procura) dell'omesso versamento delle imposte dichiarate.
Non sussiste preclusione all'apertura della liquidazione giudiziale pur in costanza di composizione negoziata in considerazione della dichiarata improcedibilità dell'istanza di conferma/proroga delle misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII nel procedimento iscritto al n. 4982/2024 V.G..
In capo alla società resistente deve considerarsi positivamente accertato, ai fini che occupano, il presupposto dell'insolvenza, come desumibile dalle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente nelle note integrative depositate in data 6/04/2025 ove, oltre ad essere state dichiarate importanti criticità nella gestione, viene dato atto come la società non abbia mai versato l'IVA ed abbia debiti tanto erariali quanto di diversa natura.
Ulteriore presupposto di insolvenza discende dall'impossibilità di far fronte, con i mezzi ordinari, alle obbligazioni assunte, presupposto che ha giustificato l'accesso alla composizione negoziata. Inoltre dall'ultimo bilancio depositato dalla società risalente all'anno 2022, a fronte di debiti per circa € 871.000, consistentemente aumentati rispetto al precedente esercizio, l'attivo risulta quasi quadruplicato seppure limitatamente alla voce di crediti, della cui esigibilità è lecito dubitare ancor più a fronte di quanto esitato dall'indagine svolta dalla Guardia di Finanza.
Risulta infine superata la condizione di procedibilità di cui all'art 49, comma 5 CCII stante un ammontare di debiti scaduti superiore ad e 30.000,00, come desumibile dalle stesse dichiarazioni confessorie della resistente in merito al mancato versamento negli anni dell'IVA dovuta nonché in merito al debito nei confronti dell'Erario e di terzi (si veda memoria depositata in data 6/04/2025). ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in VIA DEL P.IVA_1
RISORGIMENTO 61 SANTA MARIA NUOVA n. REA: AN - 268944
Pagina 2 NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa
Controparte_2
curatore la Dott.ssa il cui nominativo è stato individuato
[...] Persona_1 attingendo dall'Albo nazionale istituito dal della Giustizia e all'esito della verifica CP_3 della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 16/09/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Pagina 3 AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 08/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 4