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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4879/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Mendicino, Via Candelisi n. Parte_1
4/A, presso lo studio dell'Avv. Virginia Gervasi che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone
- resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Voglia - sul presupposto di tutte le argomentazioni e
deduzioni di fatto e di diritto di cui alla parte narrativa del presente ricorso, da intendersi
qui trascritte - accogliere la presente domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare il
diritto del ricorrente, Prof. , a vedersi riconosciuta la c.d. Carta Parte_1
elettronica del docente e, di conseguenza, a percepire per ogni anno scolastico in cui ha
svolto in maniera continuativa servizio come docente con contratti a tempo determinato (per
l'interno anno o comunque per più di 180 giorni), per come indicato nel ricorso stesso e
1 documentato, il relativo importo di € 500,00 per ogni singolo anno e, cioè, € 2.500,00 (€
500,00 x 5 anni di servizio a tempo determinato: 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-
2022; 2022-2023), oltre interessi e rivalutazione o nella maggiore somma che il Tribunale
adito riterrà opportuna. Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda di carta elettronica
per gli aa.ss. 2018/2019 e 2020/2021, per i motivi di cui in narrativa;
- Si aderisce alla
domanda di carta elettronica per le restanti annualità, con compensazione delle spese di lite
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, CP_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che il D.P.C.M. del 23.9.2015 prevedeva la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive e violativo del principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori con contratto a tempo determinato, anche sul rilievo per cui gli artt. 63 e 64 CCNL scuola del 29.11.2007,
nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022,
aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la
CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo
2 quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la pronuncia n. 29961/2023 aveva affermato il diritto oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di CP_1
parte ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 e contestando la domanda per gli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021 sul rilievo per cui si era verificata la prescrizione per l'anno scolastico 2018/2019 e che la parte ricorrente aveva svolto solo supplenze brevi e saltuarie e non aveva avuto incarico fino al 30 giugno. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del contendere CP_1
(solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto
3 processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
Ciò posto, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto (oltre che la mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente) da parte del e deve trovare applicazione Cass. Sez. CP_1
Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti
non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia
fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti CP_1
di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non
sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro
diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie
per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e
per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è iscritta in graduatoria (con conseguente irrilevanza della documentazione allegata irritualmente dalla parte ricorrente con le note scritte depositate con le note scritte depositate il
21.11.2025).
In relazione agli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021 - sulla premessa per cui non si è
verificata la prescrizione per la prestazione relativa all'anno scolastico 2018/2019, non sussistendo contestazioni specifiche di parte resistente sulla ricezione di missiva di messa in mora in data 11.11.2023 a fronte di un incarico conferito in data 12.11.2028 - l'esigenza di
4 escludere ogni illegittima discriminazione nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente comparabile con altri lavoratori avvantaggiati - come affermata dalla giurisprudenza richiamata - deve condurre alla piena assimilazione delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento del servizio in maniera sostanzialmente continua per l'anno scolastico in assenza di significative soluzioni di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento (in merito, si richiama la sentenza della Corte
di Giustizia UE n. 268 del 3.7.2025: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a
una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva
il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti,
ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno
scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata,
a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale
disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al
termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”).
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente ha svolto attività
lavorativa da novembre 2018 a giugno 2019 e da ottobre 2020 a giugno 2021, sicché vi deve essere il riconoscimento del diritto anche gli anni scolastici indicati.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi principalmente le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione,
ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di CP_1
lite, che si liquidano in €. 1.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 16.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4879/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Mendicino, Via Candelisi n. Parte_1
4/A, presso lo studio dell'Avv. Virginia Gervasi che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone
- resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Voglia - sul presupposto di tutte le argomentazioni e
deduzioni di fatto e di diritto di cui alla parte narrativa del presente ricorso, da intendersi
qui trascritte - accogliere la presente domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare il
diritto del ricorrente, Prof. , a vedersi riconosciuta la c.d. Carta Parte_1
elettronica del docente e, di conseguenza, a percepire per ogni anno scolastico in cui ha
svolto in maniera continuativa servizio come docente con contratti a tempo determinato (per
l'interno anno o comunque per più di 180 giorni), per come indicato nel ricorso stesso e
1 documentato, il relativo importo di € 500,00 per ogni singolo anno e, cioè, € 2.500,00 (€
500,00 x 5 anni di servizio a tempo determinato: 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-
2022; 2022-2023), oltre interessi e rivalutazione o nella maggiore somma che il Tribunale
adito riterrà opportuna. Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda di carta elettronica
per gli aa.ss. 2018/2019 e 2020/2021, per i motivi di cui in narrativa;
- Si aderisce alla
domanda di carta elettronica per le restanti annualità, con compensazione delle spese di lite
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, CP_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che il D.P.C.M. del 23.9.2015 prevedeva la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive e violativo del principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori con contratto a tempo determinato, anche sul rilievo per cui gli artt. 63 e 64 CCNL scuola del 29.11.2007,
nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022,
aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la
CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo
2 quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la pronuncia n. 29961/2023 aveva affermato il diritto oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di CP_1
parte ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 e contestando la domanda per gli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021 sul rilievo per cui si era verificata la prescrizione per l'anno scolastico 2018/2019 e che la parte ricorrente aveva svolto solo supplenze brevi e saltuarie e non aveva avuto incarico fino al 30 giugno. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del contendere CP_1
(solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto
3 processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
Ciò posto, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto (oltre che la mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente) da parte del e deve trovare applicazione Cass. Sez. CP_1
Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti
non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia
fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti CP_1
di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non
sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro
diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie
per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e
per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è iscritta in graduatoria (con conseguente irrilevanza della documentazione allegata irritualmente dalla parte ricorrente con le note scritte depositate con le note scritte depositate il
21.11.2025).
In relazione agli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021 - sulla premessa per cui non si è
verificata la prescrizione per la prestazione relativa all'anno scolastico 2018/2019, non sussistendo contestazioni specifiche di parte resistente sulla ricezione di missiva di messa in mora in data 11.11.2023 a fronte di un incarico conferito in data 12.11.2028 - l'esigenza di
4 escludere ogni illegittima discriminazione nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente comparabile con altri lavoratori avvantaggiati - come affermata dalla giurisprudenza richiamata - deve condurre alla piena assimilazione delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento del servizio in maniera sostanzialmente continua per l'anno scolastico in assenza di significative soluzioni di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento (in merito, si richiama la sentenza della Corte
di Giustizia UE n. 268 del 3.7.2025: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a
una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva
il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti,
ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno
scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata,
a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale
disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al
termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”).
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente ha svolto attività
lavorativa da novembre 2018 a giugno 2019 e da ottobre 2020 a giugno 2021, sicché vi deve essere il riconoscimento del diritto anche gli anni scolastici indicati.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi principalmente le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione,
ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di CP_1
lite, che si liquidano in €. 1.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 16.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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