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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4474 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12136/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 12136/2024 tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Il 3/6/2025, alle ore 10.45, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice opponente l'Avv. GIANLUIGI CATTANEO in sostituzione dell'Avv. MASSIMO
MARTINELLI; Per parte convenuta opposta il Dr. in sostituzione dell'Avv. Controparte_2
GIACOMO ALEMANI. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 12136/2024 promossa da:
(C. F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Monza, via Andrea Lissoni n. 5, con l'Avv. MASSIMO MARTINELLI
ATTORE OPPONENTE contro
(P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Alberico Albricci n. 8, con l'Avv. GIACOMO ALEMANI CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente: “In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto emesso nel corso della procedura esecutiva n. 3227/2024 R. G. Tribunale di Milano ed instaurata dalla Nel merito in via principale: revocare e dichiarare inammissibile, Controparte_1 inefficace, invalido il decreto ingiuntivo opposto n. 1742/2024 Tribunale di Milano, per tutte le ragioni dedotte, anche poiché emesso in assenza dei presupposti di legge ed in assenza della necessaria verifica da parte del giudice della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti. In via subordinata: accertare e dichiarare che la ha illegittimamente ingiunto al Sig. il Controparte_1 Parte_1 pagamento dell'importo di € 7.226, 56, non dovuto a titolo di canone di locazione ed oneri accessori, in forza del contratto di locazione ad uso abitativo a canone convenzionato con patto di futura vendita, avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Pasolini n. 19; accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte, considerata l'illegittimità delle stesse e l'erroneità dei conteggi della CP_1
anche in relazione ai pagamenti effettuati dal per tutte le ragioni esposte in atti e, per
[...] Parte_1
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1742/2024 Tribunale di Milano;
accertare e dichiarare che, in costanza di contratto di locazione ad uso abitativo a canone convenzionato con patto di futura vendita, il Sig. ha corrisposto alla investire la complessiva somma di € Parte_1 CP_1
25.621, 44; disporre la compensazione tra la somma, che risultasse denegatamente ancora dovuta dal
Sig. alla convenuta opposta a titolo di canone di locazione ed oneri accessori non corrisposti, Parte_1
e la maggior somma che deve restituire al Sig. in quanto versatale a Controparte_1 Parte_1 titolo di acconto prezzo dell'immobile sito in Milano, via Pasolini n. 19 e, per l'effetto, ridurre l'importo che denegatamente risultasse ancora dovuto a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori pagina 2 di 4 non corrisposti;
per le ragioni esposte in atti revocare ovvero, in subordine, ridurre l'ingiunzione di pagamento in favore della della somma di € 1.100, 50 a titolo di compensi per il Controparte_1 procedimento di sfratto, e della somma di € 750 a titolo di compensi per il procedimento monitorio. In ogni caso: condannare la a rifondere all'attore Controparte_4 opponente le spese del giudizio, anche quelle tecniche eventuali, anche di parte, oltre le spese e compensi di lite, oltre oneri di legge, nonché le successive occorrende”
Parte convenuta opposta: “In via pregiudiziale, principale: accertare e dichiarare che l'opposizione proposta dal Sig. con atto di citazione notificato in data 27/3/2024 ed Parte_1 iscritto a ruolo in data 29/4/2024 è irrituale in quanto non proposta nelle forme di cui all'art. 414 c. p.
c., nonché tardiva, in quanto depositata in cancelleria oltre il termine perentorio di cui all'art. 641 c. p.
c. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità/nullità della domanda azionata da parte attrice e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo n. 1742/2024 del 2/2/2024 emesso dal
Tribunale di Milano, R. G. 3227/2024-1. In via pregiudiziale, subordinata: accertare e dichiarare che il giudizio instaurato dal Signor con atto di citazione è irrituale in quanto non proposto nelle Parte_1 forme di cui all'art. 414 c. p. c., e per l'effetto, disporre la conversione del rito, da rito ordinario di locazione a rito locatizio. Nel merito: rigettare in toto l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1742/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano nel procedimento monitorio rubricato al numero R. G.
3227/2024-1. In ogni caso: accertare, dichiarare e condannare il Sig. Parte_1 al pagamento, in favore della , in qualità di soggetto gestore del fondo comune Controparte_1 di investimento immobiliare etico di tipo chiuso denominato “Housing Sociale Cascina Merlata”, dell'importo di € 12.567, 22 per canoni di locazione, acconti prezzo per l'acquisto dell'immobile, oneri accessori, conguaglio oneri e imposte di registrazione, oltre spese di ingiunzione liquidate dal giudice del decreto ingiuntivo de quo ed interessi legali maturati dalla singola scadenza sino alla data dell'effettivo saldo e/o la maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
a proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1742/2024 (RG n. 3227/2024)
[...] col quale questo Tribunale gli ha ingiunto il pagamento, in favore di , della Controparte_1 somma di € 16.254, 71, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione e spese accessorie concernenti l'unità immobiliare sita in Milano, via Pier Paolo Pasolini n. 19 (contratto di locazione con patto di futura vendita del 15/11/2020).
L'opponente ha eccepito la nullità della citazione per il procedimento per convalida di sfratto nel quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto ed ha chiesto la revoca del decreto, con compensazione dell'eventuale credito di con le somme versate a titolo di acconto sul prezzo Controparte_1 dell'immobile sito in Milano, via Pasolini n. 19.
Si costituiva regolarmente eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione per tardività della sua iscrizione a ruolo e chiedendo, comunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il 20/1/2025 il giudice ha confermato l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. pagina 3 di 4 L'opposizione è inammissibile.
L'opponente avrebbe dovuto introdurre il presente giudizio con ricorso (e non con atto di citazione) poiché la causa verte in materia di locazione (art. 447-bis c. p. c.).
Poiché l'opposizione è stata erroneamente introdotta con citazione, per produrre effetti avrebbe dovuto essere depositata in Cancelleria nel rispetto del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c. p. c. (decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 9/2/2024 e scadente il 20/3/2024), mentre è stata iscritta a ruolo soltanto il 27/3/2024.
La tardiva costituzione dell'opponente è equiparabile alla mancata costituzione e comporta l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), ridotte del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 12136/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1742/2024 (RG n. 3227/2024);
2) condanna alla refusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 1.700 (euro millesettecento/00) per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 3/6/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 12136/2024 tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Il 3/6/2025, alle ore 10.45, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice opponente l'Avv. GIANLUIGI CATTANEO in sostituzione dell'Avv. MASSIMO
MARTINELLI; Per parte convenuta opposta il Dr. in sostituzione dell'Avv. Controparte_2
GIACOMO ALEMANI. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 12136/2024 promossa da:
(C. F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Monza, via Andrea Lissoni n. 5, con l'Avv. MASSIMO MARTINELLI
ATTORE OPPONENTE contro
(P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Alberico Albricci n. 8, con l'Avv. GIACOMO ALEMANI CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente: “In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto emesso nel corso della procedura esecutiva n. 3227/2024 R. G. Tribunale di Milano ed instaurata dalla Nel merito in via principale: revocare e dichiarare inammissibile, Controparte_1 inefficace, invalido il decreto ingiuntivo opposto n. 1742/2024 Tribunale di Milano, per tutte le ragioni dedotte, anche poiché emesso in assenza dei presupposti di legge ed in assenza della necessaria verifica da parte del giudice della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti. In via subordinata: accertare e dichiarare che la ha illegittimamente ingiunto al Sig. il Controparte_1 Parte_1 pagamento dell'importo di € 7.226, 56, non dovuto a titolo di canone di locazione ed oneri accessori, in forza del contratto di locazione ad uso abitativo a canone convenzionato con patto di futura vendita, avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Pasolini n. 19; accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte, considerata l'illegittimità delle stesse e l'erroneità dei conteggi della CP_1
anche in relazione ai pagamenti effettuati dal per tutte le ragioni esposte in atti e, per
[...] Parte_1
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1742/2024 Tribunale di Milano;
accertare e dichiarare che, in costanza di contratto di locazione ad uso abitativo a canone convenzionato con patto di futura vendita, il Sig. ha corrisposto alla investire la complessiva somma di € Parte_1 CP_1
25.621, 44; disporre la compensazione tra la somma, che risultasse denegatamente ancora dovuta dal
Sig. alla convenuta opposta a titolo di canone di locazione ed oneri accessori non corrisposti, Parte_1
e la maggior somma che deve restituire al Sig. in quanto versatale a Controparte_1 Parte_1 titolo di acconto prezzo dell'immobile sito in Milano, via Pasolini n. 19 e, per l'effetto, ridurre l'importo che denegatamente risultasse ancora dovuto a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori pagina 2 di 4 non corrisposti;
per le ragioni esposte in atti revocare ovvero, in subordine, ridurre l'ingiunzione di pagamento in favore della della somma di € 1.100, 50 a titolo di compensi per il Controparte_1 procedimento di sfratto, e della somma di € 750 a titolo di compensi per il procedimento monitorio. In ogni caso: condannare la a rifondere all'attore Controparte_4 opponente le spese del giudizio, anche quelle tecniche eventuali, anche di parte, oltre le spese e compensi di lite, oltre oneri di legge, nonché le successive occorrende”
Parte convenuta opposta: “In via pregiudiziale, principale: accertare e dichiarare che l'opposizione proposta dal Sig. con atto di citazione notificato in data 27/3/2024 ed Parte_1 iscritto a ruolo in data 29/4/2024 è irrituale in quanto non proposta nelle forme di cui all'art. 414 c. p.
c., nonché tardiva, in quanto depositata in cancelleria oltre il termine perentorio di cui all'art. 641 c. p.
c. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità/nullità della domanda azionata da parte attrice e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo n. 1742/2024 del 2/2/2024 emesso dal
Tribunale di Milano, R. G. 3227/2024-1. In via pregiudiziale, subordinata: accertare e dichiarare che il giudizio instaurato dal Signor con atto di citazione è irrituale in quanto non proposto nelle Parte_1 forme di cui all'art. 414 c. p. c., e per l'effetto, disporre la conversione del rito, da rito ordinario di locazione a rito locatizio. Nel merito: rigettare in toto l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1742/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano nel procedimento monitorio rubricato al numero R. G.
3227/2024-1. In ogni caso: accertare, dichiarare e condannare il Sig. Parte_1 al pagamento, in favore della , in qualità di soggetto gestore del fondo comune Controparte_1 di investimento immobiliare etico di tipo chiuso denominato “Housing Sociale Cascina Merlata”, dell'importo di € 12.567, 22 per canoni di locazione, acconti prezzo per l'acquisto dell'immobile, oneri accessori, conguaglio oneri e imposte di registrazione, oltre spese di ingiunzione liquidate dal giudice del decreto ingiuntivo de quo ed interessi legali maturati dalla singola scadenza sino alla data dell'effettivo saldo e/o la maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
a proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1742/2024 (RG n. 3227/2024)
[...] col quale questo Tribunale gli ha ingiunto il pagamento, in favore di , della Controparte_1 somma di € 16.254, 71, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione e spese accessorie concernenti l'unità immobiliare sita in Milano, via Pier Paolo Pasolini n. 19 (contratto di locazione con patto di futura vendita del 15/11/2020).
L'opponente ha eccepito la nullità della citazione per il procedimento per convalida di sfratto nel quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto ed ha chiesto la revoca del decreto, con compensazione dell'eventuale credito di con le somme versate a titolo di acconto sul prezzo Controparte_1 dell'immobile sito in Milano, via Pasolini n. 19.
Si costituiva regolarmente eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione per tardività della sua iscrizione a ruolo e chiedendo, comunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il 20/1/2025 il giudice ha confermato l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. pagina 3 di 4 L'opposizione è inammissibile.
L'opponente avrebbe dovuto introdurre il presente giudizio con ricorso (e non con atto di citazione) poiché la causa verte in materia di locazione (art. 447-bis c. p. c.).
Poiché l'opposizione è stata erroneamente introdotta con citazione, per produrre effetti avrebbe dovuto essere depositata in Cancelleria nel rispetto del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c. p. c. (decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 9/2/2024 e scadente il 20/3/2024), mentre è stata iscritta a ruolo soltanto il 27/3/2024.
La tardiva costituzione dell'opponente è equiparabile alla mancata costituzione e comporta l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), ridotte del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 12136/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1742/2024 (RG n. 3227/2024);
2) condanna alla refusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 1.700 (euro millesettecento/00) per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 3/6/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
pagina 4 di 4