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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 6150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6150 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7633/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, prima sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7633/2023 RG promossa con atto di citazione notificato in data 30.05.2023 e vertente tra
, Parte_1
, Parte_2 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosaio Achille Grasso del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Chioggia (Ve), viale Veneto 19;
-attrici opponenti- contro in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Schiavon del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Ospedale 39;
-convenuta opposta- avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.); conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza d.d. 24.09.2025; per le seguenti ragioni della decisione in FATTO e DIRITTO Con atto di citazione ex art. 615 co. 1 c.p.c. ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno adito questo Tribunale per sentir dichiarare, previa sospensione/revoca/annullamento della
[...] sua efficacia, la nullità dell'atto di precetto opposto e notificato loro (quali fideiussori del debitore principale da parte di quale procuratrice speciale di Parte_3 Controparte_1 [...] per l'importo di € 120.018,31 -a carico di e di € Controparte_2 Parte_1
67.599,52 -a carico di in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Parte_2
170/2016 emesso dal Tribunale di Treviso in accoglimento della ricorrente Parte_4
Più specificamente, le attrici hanno eccepito: i) la nullità per indeterminatezza ex artt. 1346 e 1324 c.c. della procura speciale notarile rilasciata da (cessionaria di CP_2 CP_3
a favore di per “il compimento dell'attività di recupero dei propri crediti”;
[...] Controparte_1
ii) l'estinzione delle fideiussioni contratte per violazione dell'art. 1956 c.c., essendo sempre stata la banca a conoscenza dello stato di crisi della società debitrice principale e avendo, ciononostante,
pagina 1 di 5 richiesto e mantenuto la garanzia fideiussoria a loro carico pur se totalmente estranee al rapporto principale (la per € 70.500, la per € 565.000); iii) la carenza della legittimazione attiva Pt_2 Pt_1 dell'opposta per violazione della disciplina sulla cessione pro soluto e in blocco dei crediti della banca cedente ex art. 58 TUB, l'opposta non avendo provveduto a produrre l'iscrizione nel Registro delle
Imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del contratto di cessione e nemmeno avendo fornito l'elenco dei debitori (e dei fideiussori) inclusi nella cessione. Con comparsa di risposta si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione avversaria oltre che dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo. In dettaglio, la convenuta, ha esposto in fatto: che il Tribunale di Treviso, con il monitorio provvisoriamente esecutivo n. 170/2016 d.d. 13.01.2016, aveva ingiunto alla società debitrice principale e alle sue garanti (le odierne attrici opponenti) il pagamento delle somme Parte_3 sopra indicate;
che il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, veniva notificato alle attrici;
che con contratto dd. 29.12.2012 aveva acquistato pro soluto e in blocco da Controparte_3 [...] una serie di crediti, tra i quali quello nei confronti di e delle sue garanti Parte_4 Parte_3
e giusta avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1 d.d.
3.01.2017 e Parte_1 Parte_2 giusta dichiarazione della cedente in data 14.06.2023 (doc. n. 4); che Parte_4 successivamente, con contratto d.d. 31.03.2021, aveva acquistato pro soluto e in blocco CP_2 da una serie di crediti, tra i quali quello nei confronti di e delle Controparte_3 Parte_3 sue garanti e giusta avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 41 d.d. Parte_1 Parte_2
6.04.2021 e giusta dichiarazione della cedente in data 5.06.2023 (doc. n. 6); che CP_3 divenuta cessionaria del credito, con procura notarile d.d. 17.01.2023 conferiva a CP_2 il compimento dell'attività di recupero dei crediti (doc. n. 2); che, per l'effetto, Controparte_1 aveva notificato atto di precetto alle odierne opponenti. CP_2
Ciò esposto, la convenuta, prendendo posizione sulle eccezioni avversarie, ha sostenuto: i)la perfetta validità della procura speciale notarile rilasciata da la quale non è una banca CP_2 bensì società di gestione con oggetto sociale comprensivo del recupero crediti di natura deteriorata) a suo favore, quale sua procuratrice, anche -tra le altre cose- per il “recupero dei crediti dei quali CP_2
è titolare” (doc. 2), essendo stati puntualmente precisati i poteri spettanti alla rappresentante;
ii) la piena validità delle garanzie fideiussorie prestate dalle attrici, il precetto fondandosi su un titolo giudiziale -decreto ingiuntivo- cosicché ogni eventuale contestazione nel merito avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di opposizione a detto decreto (che, tuttavia, non era stato promosso) e le attrici non potendosi ritenere affatto estranee al rapporto con la società debitrice principale al momento della sottoscrizione delle fideiussioni omnibus (invero, la pretesa creditoria era fondata su debiti contratti dalla in qualità, all'epoca, di socia accomandataria della società in cui la era socia Pt_1 Pt_2 accomandante) con conseguente inapplicabilità dell'art. 1956 c.c.; iii) la sussistenza della legittimazione attiva in capo ad essendo stata rispettata Controparte_1 la disciplina di cui all'art. 58 TUB relativa alla cessione di crediti c.d. “in blocco”: la produzione pagina 2 di 5 dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco determinando l'esonero della cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
in ogni caso, nella fattispecie, a definitiva conferma dell'opponibilità della cessione vi erano tanto la dichiarazione di data 14.6.2023 rilasciata da
[...] in ordine alla cessione del credito oggetto del presente procedimento in favore di Parte_4 [...]
(doc. n. 4), tanto la dichiarazione di data 5.6.2023 rilasciata da Flaminia SPV S.r.l. in CP_3 liquidazione in ordine alla cessione del credito oggetto del presente procedimento in favore di
[...]
(doc. n. 6), oltre alla relativa iscrizione dell'operazione di cessione Controparte_2 nel Registro delle Imprese (doc. n. 20). Rigettata l'istanza di sospensiva avanzata dalle attrici, la causa è stata istruita solo mediante la produzione documentale offerta dalle parti. Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa ora in decisione. L'opposizione attorea è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Il primo motivo di opposizione, afferente alla pretesa nullità per indeterminatezza della procura speciale notarile conferita da ad in data 17.01.2023 (doc. 2 di CP_2 Controparte_1 parte convenuta), è infondato. La procura risulta conferita affinché “… affinché il Procuratore… provveda a compiere in nome e per conto di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni CP_2 allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione e recupero di crediti dei quali è CP_2 titolare…” e, segnatamente, tra i poteri puntualmente descritti, vi è quello di “assumere o continuare, ogni iniziativa giudiziale e stragiudiziale (ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i giudizi avanti a qualsivoglia autorità, in ogni stato e grado, compresi i giudizi davanti alla Corte di Cassazione e la gestione di eventuali eccezioni a procedimenti in corso quali opposizioni a decreto ingiuntivo, all'iscrizione allo stato passivo, opposizioni agli atti esecutivi etc.) volta a massimizzare gli incassi e i recuperi realizzati a valere sui Crediti Rilevanti, a minimizzare le relative spese di recupero, in particolare (i) promuovere, intervenire in, ovvero continuare, ogni opportuna procedura giudiziale per il recupero dei Crediti Rilevanti, e (ii) gestire, agendo in nome e per conto di , reclami, CP_2 esperimenti di mediazione e controversie passive con i debitori o garanti” nonché, ancora, quello di
“sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria - in ogni stato e grado del giudizio - riguardante , predisporre, sottoscrivere e notificare atti di CP_2 precetto;
predisporre e sottoscrivere ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione e ricorsi per ingiunzione, provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura;
richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi, presentare denunce, istanze ed esposti, rimetterli, costituirsi parte civile”. Né può ragionevolmente sussistere incertezza in ordine all'oggetto dei crediti nella titolarità della rappresentata posto che è società di gestione, il cui oggetto sociale consiste nel CP_2
pagina 3 di 5 recupero di crediti esclusivamente deteriorati (doc. 21 di parte opposta), quali sono quelli di specie.
Come correttamente evidenziato dalla convenuta, la stessa non è, dunque, una banca, la cui titolarità di molteplici posizioni, sia sane che in sofferenza, impone una specificazione in relazione all'oggetto della procura. Di conseguenza, si deve ritenere che i crediti per i quali è stata conferita la procura al recupero siano sufficientemente determinati. Il secondo motivo di opposizione, afferente all'asserita estinzione delle fideiussioni per violazione dell'art. 1956 c.c., è parimenti infondato.
Dev'essere in primo luogo evidenziato che l'atto di precetto si fonda su un titolo giudiziale costituto dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo -e non opposto- emesso dal Tribunale di Treviso (doc. 3 di parte convenuta). Pertanto, ogni contestazione sul merito della pretesa creditoria -in relazione, in questo caso, alla sussistenza dei presupposti per liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.-, traducendosi in un motivo di nullità del monitorio, avrebbe dovuto essere proposta e discussa esclusivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (che non risulta essere stato promosso dalle odierne attrici) e non già nel presente giudizio di opposizione a precetto (in assenza, evidentemente, di doglianze attoree circa la stessa mancanza del titolo esecutivo). Tale argomento di natura processuale assorbe ogni ulteriore questione di merito sollevata dalle attrici, che, ad ogni modo, appare comunque infondata attesa la non contestazione, da parte delle opponenti, del ruolo di socio accomandatario e di socio accomandante della (già Parte_3
rispettivamente assunto dalla e dalla In ragione di tale ruolo, CP_4 Pt_1 Pt_2 peraltro adeguatamente provato dalla convenuta opposta (v. doc. 9), non appaiono sussistere elementi per ritenere la loro totale estraneità rispetto alla situazione debitoria della predetta società in relazione ai contratti con per i quali tanto la che la avevano rilasciato Parte_4 Pt_1 Pt_2 fideiussioni omnibus (docc. nn. 14, 15, 16, 17, 18, 19). Anzi, in assenza di prova (e di richiesta di prova) da parte delle opponenti, appare ragionevole presumere una loro piena consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche della società. Per l'effetto, non appaiono ricorrere i presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c.. Infine, anche il terzo motivo di opposizione, afferente l'asserita carenza di legittimazione attiva della società opposta per violazione dell'art. 58 TUB, risulta infondato. Invero, in primo luogo, ha assolto all'onere di provare l'effettiva Controparte_1 stipulazione dei due contratti di cessione del credito tra e e tra Parte_4 CP_3 quest'ultima e e, quindi, l'effettiva titolarità di quel credito in capo alla rappresentata, CP_2 prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo quale procuratrice speciale della cessionaria. Quanto al requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore della cedente, osservato che - secondo gli ultimi approdi giurisprudenziali di legittimità- non è sufficiente né la pubblicazione, da parte della cessionaria, nella Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti pagina 4 di 5 individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385
(T.U.B.) -che ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti- (a meno che non vi sia indicazione specifica delle caratteristiche dei crediti ceduti) né la notificazione al ceduto da parte del cessionario ex art. 1264 c.c., va evidenziato che, nella fattispecie, a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB (e quindi a provare il negozio traslativo), oltre agli estratti delle Gazzette Ufficiali ove è stata pubblicata la cessione (docc. nn. 5 e 7) e all'annotazione nel registro delle imprese (doc. n. 20), vi è, soprattutto, la dichiarazione della cedente in relazione alla cessione del singolo rapporto contrattuale oggetto del giudizio.
Segnatamente si tratta: i) della dichiarazione di data 14.6.2023 rilasciata da
[...]
a conferma della cessione del credito oggetto del presente procedimento in favore di Parte_5
(doc. n. 4); ii) della dichiarazione di data 5.6.2023 rilasciata da Flaminia SPV S.r.l. Controparte_3 in liquidazione a conferma della cessione del credito oggetto del presente procedimento in favore di (doc. n. 6). Controparte_5
Tali dichiarazioni, alla luce della loro precisione in relazione ai rapporti controversi oggetto di causa, dimostrano inequivocabilmente il negozio traslativo a favore, da ultimo, di e, per CP_2
l'effetto, la legittimazione attiva di quale sua procuratrice speciale nell'odierno Controparte_1 giudizio. In conclusione, risultano infondati tutti i tre motivi addotti dalle attrici a sostegno dell'opposizione che dev'essere conseguentemente rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi per le fasi di studio, trattazione e decisione, valori minimi per la fase di trattazione in applicazione del criterio del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Rigetta l'opposizione;
-Dichiara tenute e condanna le attrici alla rifusione delle spese a favore della convenuta che liquida in € 11.268 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Venezia, 20.12.2025 Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, prima sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7633/2023 RG promossa con atto di citazione notificato in data 30.05.2023 e vertente tra
, Parte_1
, Parte_2 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosaio Achille Grasso del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Chioggia (Ve), viale Veneto 19;
-attrici opponenti- contro in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Schiavon del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Ospedale 39;
-convenuta opposta- avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.); conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza d.d. 24.09.2025; per le seguenti ragioni della decisione in FATTO e DIRITTO Con atto di citazione ex art. 615 co. 1 c.p.c. ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno adito questo Tribunale per sentir dichiarare, previa sospensione/revoca/annullamento della
[...] sua efficacia, la nullità dell'atto di precetto opposto e notificato loro (quali fideiussori del debitore principale da parte di quale procuratrice speciale di Parte_3 Controparte_1 [...] per l'importo di € 120.018,31 -a carico di e di € Controparte_2 Parte_1
67.599,52 -a carico di in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Parte_2
170/2016 emesso dal Tribunale di Treviso in accoglimento della ricorrente Parte_4
Più specificamente, le attrici hanno eccepito: i) la nullità per indeterminatezza ex artt. 1346 e 1324 c.c. della procura speciale notarile rilasciata da (cessionaria di CP_2 CP_3
a favore di per “il compimento dell'attività di recupero dei propri crediti”;
[...] Controparte_1
ii) l'estinzione delle fideiussioni contratte per violazione dell'art. 1956 c.c., essendo sempre stata la banca a conoscenza dello stato di crisi della società debitrice principale e avendo, ciononostante,
pagina 1 di 5 richiesto e mantenuto la garanzia fideiussoria a loro carico pur se totalmente estranee al rapporto principale (la per € 70.500, la per € 565.000); iii) la carenza della legittimazione attiva Pt_2 Pt_1 dell'opposta per violazione della disciplina sulla cessione pro soluto e in blocco dei crediti della banca cedente ex art. 58 TUB, l'opposta non avendo provveduto a produrre l'iscrizione nel Registro delle
Imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del contratto di cessione e nemmeno avendo fornito l'elenco dei debitori (e dei fideiussori) inclusi nella cessione. Con comparsa di risposta si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione avversaria oltre che dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo. In dettaglio, la convenuta, ha esposto in fatto: che il Tribunale di Treviso, con il monitorio provvisoriamente esecutivo n. 170/2016 d.d. 13.01.2016, aveva ingiunto alla società debitrice principale e alle sue garanti (le odierne attrici opponenti) il pagamento delle somme Parte_3 sopra indicate;
che il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, veniva notificato alle attrici;
che con contratto dd. 29.12.2012 aveva acquistato pro soluto e in blocco da Controparte_3 [...] una serie di crediti, tra i quali quello nei confronti di e delle sue garanti Parte_4 Parte_3
e giusta avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1 d.d.
3.01.2017 e Parte_1 Parte_2 giusta dichiarazione della cedente in data 14.06.2023 (doc. n. 4); che Parte_4 successivamente, con contratto d.d. 31.03.2021, aveva acquistato pro soluto e in blocco CP_2 da una serie di crediti, tra i quali quello nei confronti di e delle Controparte_3 Parte_3 sue garanti e giusta avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 41 d.d. Parte_1 Parte_2
6.04.2021 e giusta dichiarazione della cedente in data 5.06.2023 (doc. n. 6); che CP_3 divenuta cessionaria del credito, con procura notarile d.d. 17.01.2023 conferiva a CP_2 il compimento dell'attività di recupero dei crediti (doc. n. 2); che, per l'effetto, Controparte_1 aveva notificato atto di precetto alle odierne opponenti. CP_2
Ciò esposto, la convenuta, prendendo posizione sulle eccezioni avversarie, ha sostenuto: i)la perfetta validità della procura speciale notarile rilasciata da la quale non è una banca CP_2 bensì società di gestione con oggetto sociale comprensivo del recupero crediti di natura deteriorata) a suo favore, quale sua procuratrice, anche -tra le altre cose- per il “recupero dei crediti dei quali CP_2
è titolare” (doc. 2), essendo stati puntualmente precisati i poteri spettanti alla rappresentante;
ii) la piena validità delle garanzie fideiussorie prestate dalle attrici, il precetto fondandosi su un titolo giudiziale -decreto ingiuntivo- cosicché ogni eventuale contestazione nel merito avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di opposizione a detto decreto (che, tuttavia, non era stato promosso) e le attrici non potendosi ritenere affatto estranee al rapporto con la società debitrice principale al momento della sottoscrizione delle fideiussioni omnibus (invero, la pretesa creditoria era fondata su debiti contratti dalla in qualità, all'epoca, di socia accomandataria della società in cui la era socia Pt_1 Pt_2 accomandante) con conseguente inapplicabilità dell'art. 1956 c.c.; iii) la sussistenza della legittimazione attiva in capo ad essendo stata rispettata Controparte_1 la disciplina di cui all'art. 58 TUB relativa alla cessione di crediti c.d. “in blocco”: la produzione pagina 2 di 5 dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco determinando l'esonero della cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
in ogni caso, nella fattispecie, a definitiva conferma dell'opponibilità della cessione vi erano tanto la dichiarazione di data 14.6.2023 rilasciata da
[...] in ordine alla cessione del credito oggetto del presente procedimento in favore di Parte_4 [...]
(doc. n. 4), tanto la dichiarazione di data 5.6.2023 rilasciata da Flaminia SPV S.r.l. in CP_3 liquidazione in ordine alla cessione del credito oggetto del presente procedimento in favore di
[...]
(doc. n. 6), oltre alla relativa iscrizione dell'operazione di cessione Controparte_2 nel Registro delle Imprese (doc. n. 20). Rigettata l'istanza di sospensiva avanzata dalle attrici, la causa è stata istruita solo mediante la produzione documentale offerta dalle parti. Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa ora in decisione. L'opposizione attorea è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Il primo motivo di opposizione, afferente alla pretesa nullità per indeterminatezza della procura speciale notarile conferita da ad in data 17.01.2023 (doc. 2 di CP_2 Controparte_1 parte convenuta), è infondato. La procura risulta conferita affinché “… affinché il Procuratore… provveda a compiere in nome e per conto di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni CP_2 allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione e recupero di crediti dei quali è CP_2 titolare…” e, segnatamente, tra i poteri puntualmente descritti, vi è quello di “assumere o continuare, ogni iniziativa giudiziale e stragiudiziale (ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i giudizi avanti a qualsivoglia autorità, in ogni stato e grado, compresi i giudizi davanti alla Corte di Cassazione e la gestione di eventuali eccezioni a procedimenti in corso quali opposizioni a decreto ingiuntivo, all'iscrizione allo stato passivo, opposizioni agli atti esecutivi etc.) volta a massimizzare gli incassi e i recuperi realizzati a valere sui Crediti Rilevanti, a minimizzare le relative spese di recupero, in particolare (i) promuovere, intervenire in, ovvero continuare, ogni opportuna procedura giudiziale per il recupero dei Crediti Rilevanti, e (ii) gestire, agendo in nome e per conto di , reclami, CP_2 esperimenti di mediazione e controversie passive con i debitori o garanti” nonché, ancora, quello di
“sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria - in ogni stato e grado del giudizio - riguardante , predisporre, sottoscrivere e notificare atti di CP_2 precetto;
predisporre e sottoscrivere ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione e ricorsi per ingiunzione, provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura;
richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi, presentare denunce, istanze ed esposti, rimetterli, costituirsi parte civile”. Né può ragionevolmente sussistere incertezza in ordine all'oggetto dei crediti nella titolarità della rappresentata posto che è società di gestione, il cui oggetto sociale consiste nel CP_2
pagina 3 di 5 recupero di crediti esclusivamente deteriorati (doc. 21 di parte opposta), quali sono quelli di specie.
Come correttamente evidenziato dalla convenuta, la stessa non è, dunque, una banca, la cui titolarità di molteplici posizioni, sia sane che in sofferenza, impone una specificazione in relazione all'oggetto della procura. Di conseguenza, si deve ritenere che i crediti per i quali è stata conferita la procura al recupero siano sufficientemente determinati. Il secondo motivo di opposizione, afferente all'asserita estinzione delle fideiussioni per violazione dell'art. 1956 c.c., è parimenti infondato.
Dev'essere in primo luogo evidenziato che l'atto di precetto si fonda su un titolo giudiziale costituto dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo -e non opposto- emesso dal Tribunale di Treviso (doc. 3 di parte convenuta). Pertanto, ogni contestazione sul merito della pretesa creditoria -in relazione, in questo caso, alla sussistenza dei presupposti per liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.-, traducendosi in un motivo di nullità del monitorio, avrebbe dovuto essere proposta e discussa esclusivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (che non risulta essere stato promosso dalle odierne attrici) e non già nel presente giudizio di opposizione a precetto (in assenza, evidentemente, di doglianze attoree circa la stessa mancanza del titolo esecutivo). Tale argomento di natura processuale assorbe ogni ulteriore questione di merito sollevata dalle attrici, che, ad ogni modo, appare comunque infondata attesa la non contestazione, da parte delle opponenti, del ruolo di socio accomandatario e di socio accomandante della (già Parte_3
rispettivamente assunto dalla e dalla In ragione di tale ruolo, CP_4 Pt_1 Pt_2 peraltro adeguatamente provato dalla convenuta opposta (v. doc. 9), non appaiono sussistere elementi per ritenere la loro totale estraneità rispetto alla situazione debitoria della predetta società in relazione ai contratti con per i quali tanto la che la avevano rilasciato Parte_4 Pt_1 Pt_2 fideiussioni omnibus (docc. nn. 14, 15, 16, 17, 18, 19). Anzi, in assenza di prova (e di richiesta di prova) da parte delle opponenti, appare ragionevole presumere una loro piena consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche della società. Per l'effetto, non appaiono ricorrere i presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c.. Infine, anche il terzo motivo di opposizione, afferente l'asserita carenza di legittimazione attiva della società opposta per violazione dell'art. 58 TUB, risulta infondato. Invero, in primo luogo, ha assolto all'onere di provare l'effettiva Controparte_1 stipulazione dei due contratti di cessione del credito tra e e tra Parte_4 CP_3 quest'ultima e e, quindi, l'effettiva titolarità di quel credito in capo alla rappresentata, CP_2 prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo quale procuratrice speciale della cessionaria. Quanto al requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore della cedente, osservato che - secondo gli ultimi approdi giurisprudenziali di legittimità- non è sufficiente né la pubblicazione, da parte della cessionaria, nella Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti pagina 4 di 5 individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385
(T.U.B.) -che ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti- (a meno che non vi sia indicazione specifica delle caratteristiche dei crediti ceduti) né la notificazione al ceduto da parte del cessionario ex art. 1264 c.c., va evidenziato che, nella fattispecie, a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB (e quindi a provare il negozio traslativo), oltre agli estratti delle Gazzette Ufficiali ove è stata pubblicata la cessione (docc. nn. 5 e 7) e all'annotazione nel registro delle imprese (doc. n. 20), vi è, soprattutto, la dichiarazione della cedente in relazione alla cessione del singolo rapporto contrattuale oggetto del giudizio.
Segnatamente si tratta: i) della dichiarazione di data 14.6.2023 rilasciata da
[...]
a conferma della cessione del credito oggetto del presente procedimento in favore di Parte_5
(doc. n. 4); ii) della dichiarazione di data 5.6.2023 rilasciata da Flaminia SPV S.r.l. Controparte_3 in liquidazione a conferma della cessione del credito oggetto del presente procedimento in favore di (doc. n. 6). Controparte_5
Tali dichiarazioni, alla luce della loro precisione in relazione ai rapporti controversi oggetto di causa, dimostrano inequivocabilmente il negozio traslativo a favore, da ultimo, di e, per CP_2
l'effetto, la legittimazione attiva di quale sua procuratrice speciale nell'odierno Controparte_1 giudizio. In conclusione, risultano infondati tutti i tre motivi addotti dalle attrici a sostegno dell'opposizione che dev'essere conseguentemente rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi per le fasi di studio, trattazione e decisione, valori minimi per la fase di trattazione in applicazione del criterio del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Rigetta l'opposizione;
-Dichiara tenute e condanna le attrici alla rifusione delle spese a favore della convenuta che liquida in € 11.268 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Venezia, 20.12.2025 Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
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