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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/07/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 1600/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare dell'11/07/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 23/06/2025 da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. BUCCI GIUSEPPE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in SAN MARCO EVANGELISTA (CE) in data
04/03/2017 dal quale sono nati due figli: i figli il 23/11/2016 e Persona_1 Per_2
il 22/04/2013;
[...] lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- i coniugi consentono alla loro separazione consensuale e vivranno separati nei domicili, residenze e dimore che liberamente sceglieranno con il solo obbligo di comunicarsi, reciprocamente, ogni eventuale variazione degli stessi a mezzo lettera raccomandata od ogni altro mezzo utile a raggiungere lo scopo. In particolare la signora continuerà a Parte_2 vivere in Marcianise alla via Novelli n.21, mentre il signor continuerà a Parte_1 vivere, insieme ai figli e in Marcianise alla via Ponchielli n.4; Per_2 Per_1
- I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo il disposto dell'art. Per_2 Per_1
155, II e III comma, c.c. ed avranno la residenza presso il padre.
1 - I genitori assumeranno le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
- I figli minori e saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con collocamento paritario tra gli stessi. La madre terrà con sé i figli minori per tre giorni a settimana. Precisamente, a settimane alterne dal lunedì al mercoledì, oppure dal giovedì al sabato dalle ore 8.00 del primo giorno alle ore 20.00 dell'ultimo giorno ed a settimane alterne la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Dette visite saranno altresì condizionate alle esigenze scolastiche dei minori, nonché alle esigenze lavorative dei genitori.
- Per le festività natalizie, i minori resteranno ad anni alterni con la madre padre dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio, viceversa per l'anno successivo e così di seguito.
- Per le festività pasquali i minori resteranno con la madre ad anni alterni dal Venerdì Santo al lunedì in Albis.
- Per le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.), compresi i ponti, i figli trascorreranno tali festività con ciascun genitore seguendo il principio dell'alternanza delle suddette date, salva diversa esigenza lavorativa ed accordo tra le parti. Il compleanno dei piccoli e sarà trascorso con i genitori ad anni alternati, salvo Per_2 Per_1 diversa esigenza o richiesta dei minori.
- Durante il periodo estivo i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con la madre e 15 giorni consecutivi col padre nel periodo compreso tra giugno e settembre;
la scelta di tali periodi sarà di volta in volta concordata tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno in base ad eventuali esigenze lavorative di ciascuno.
- In considerazione dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento paritario tra gli stessi, nulla per il mantenimento deli stessi, mentre le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori e divise tra loro nella misura del 50%. Per la loro individuazione e disciplina le parti si riportano alle linee guida recepite nel protocollo d'intesa del 28.03.2024 intercorso tra il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di S. Maria C.V. ed il
Presidente del Tribunale di S. Maria C.V., che i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di conoscere e di accettare.
- Sempre in considerazione dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento paritario tra gli stessi, i coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli sarà riscosso dal signor . Parte_1
- Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
2 rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e , Parte_1 Parte_2 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN MARCO EVANGELISTA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2017, ufficio 1);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 11/07/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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