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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6735 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3261/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , nella qualità di genitore erede di Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Ferrara Persona_1
( , elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito C.F._2
in Napoli alla Via L. Caldieri n. 63
APPELLANTE PRINCIPALE
E
( ), in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._3
erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Palumbo Persona_1
( ), come da procura a argine della comparsa di C.F._4
costituzione con appello incidentale, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito Torre Annunziata (NA) alla via Michele Caravelli n.
42. APPELLATA/APPELLANTE
INCIDENTALE
E
Pag. 1 a 29 ( ), nella qualità di erede del sig. Controparte_2 C.F._5
, rappresentato e difeso dall'Avv. Irene De Santis Persona_1
( presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.F._6
Napoli alla Via Vincenzo Irolli n. 2/bis.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
( ), nella qualità di erede del sig. Controparte_3 C.F._7
, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Carannante Persona_1
( , presso il cui studio è elettivamente domiciliato sito C.F._8
in Napoli alla via Tino Da Camaino 2/A.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_4
gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ( , in P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via Melisurgo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Irene Bertolini.
APPELLATA
E
( in persona del liquidatore p.t. Controparte_5 P.IVA_2
APPELLATA Contumace
E
( ) Controparte_6 C.F._9
APPELLATA Contumace
Conclusioni
Per l'appellante principale: “A) emettere i provvedimenti di legge;
B) confermare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
C) accogliere l'appello proposto;
D) modificare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
E)
Condannare la n qualità di impresa designata alla gestione Controparte_7
del FGVS in persona del leale rapp.te pro-tempore al pagamento, a titolo di Pag. 2 a 29 risarcimento danni, in favore del sig. nella somma di € Parte_1
341.392,00 o di quella maggiore ritenuta equa, oltre interessi (dal giorno dell'illecito a quello del soddisfo) e rivalutazione monetaria;
F) condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado e come quantificate nella nota specifica in atti, con attribuzione.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Alfonso Ferrara quale antistatario.”.
Per l'appellata/appellante incidentale : A) emettere i Controparte_1
provvedimenti di legge;
B) confermare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
C) accogliere l'appello proposto;
D) modificare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
E) Condannare la in qualità di impresa Controparte_7
designata alla gestione del FGVS in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore della Sig.ra CP_1
della somma di €. 400.651,47 o di quella maggiore ritenuta equa, oltre
[...]
interessi (dal giorno dell'illecito a quello del soddisfo) e rivalutazione monetaria;
F) condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado e come quantificate nella nota specifica in atti, con attribuzione.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Eugenio Palumbo quale antistatario.
Per l'appellato/appellante incidentale : A) emettere i Controparte_2
provvedimenti di legge;
B) confermare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
C) accogliere l'appello proposto;
D) modificare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
E) condannare la in qualità di impresa Controparte_7
designata alla gestione del FGVS in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore del Sig. nella Controparte_2
somma di €. 153.502,00 o di quella maggiore ritenuta equa, oltre interessi (dal giorno dell'illecito a quello del soddisfo) e rivalutazione monetaria;
F) condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese e competenze di lite Pag. 3 a 29 del giudizio di primo grado e come quantificate nella nota specifica in atti, con attribuzione. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Irene De Santis quale antistatario.
Per l'appellato/appellante incidentale : A) emettere i Controparte_3
provvedimenti di legge;
B) confermare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
C) accogliere l'appello proposto;
D) modificare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
E) condannare la in qualità di impresa Controparte_7
designata alla gestione del FGVS in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore del Sig. Controparte_3
nella somma di €. 230.862,04 o di quella maggiore ritenuta equa, oltre interessi
(dal giorno dell'illecito a quello del soddisfo) e rivalutazione monetaria;
F) condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado e come quantificate nella nota specifica in atti, con attribuzione. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Monica Carannante quale antistatario.
Per l'appellata Affinché l'Onorevole Corte d'Appello Controparte_8
di Napoli adito, Voglia rigettare l'appello dichiarandolo inammissibile improcedibile ed infondato in fatto e in diritto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. , nella qualità di genitore ed erede del figlio Parte_1 Per_1
convenne in giudizio , la e
[...] Controparte_6 Controparte_9
la FGVS, per sentirli condannare, previa declaratoria di Controparte_7
responsabilità di per il decesso del minore , al Controparte_6 Persona_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti.
1.1. A tal fine dedusse che:
“il giorno 18.07.2007 alle ore 16:20 circa in Afragola (NA) alla Via A. De AS incrocio Via Mattarella, si verificava un incidente stradale tra il motociclo tg. DC
47570, condotto dal defunto , e l'autovettura tipo Lancia Y tg. BC Persona_1
861 SL, di proprietà della sig.ra il cui conducente, proveniente Controparte_6
Pag. 4 a 29 da Via Mattarella, ometteva di arrestarsi al segnale di “Stop” presente sulla propria traiettoria, si spostava da destra verso sinistra senza segnalazione alcuna, tagliando la strada ed investendo il predetto motociclo che, unitamente al suo conducente, veniva scaraventato al suolo;”; in conseguenza del sinistro, per le lesioni riportate, era Persona_1
deceduto in data 24.07.2007 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S.
Giovanni BO di Napoli;
con raccomandata A/R del 20.02.2008 – a cui facevano seguito altre missive di messa in mora di cui ultima del 13.06.2011 – era stata presentata richiesta di risarcimento danni alla soc. società assicuratrice Controparte_9
dell'autovettura Lancia Y di proprietà della sig.ra , ed alla Controparte_6
quale ente designato dal F.G.V.S.. Controparte_4
Non avendo ricevuto riscontro alle suddette raccomandate, , Parte_1
padre del minore deceduto , aveva promosso il presente Persona_1
giudizio.
1.2. Intervennero volontariamente (madre di Controparte_1 Per_1
, e (fratelli di ), tutti in qualità
[...] CP_3 Controparte_2 Persona_1
di eredi del defunto, aderendo alle argomentazioni dell'attore e chiedendo ciascuno una autonoma liquidazione del danno non patrimoniale.
1.3. Si costituì, con comparsa di costituzione, la soc. – Controparte_7
FGVS, la quale rappresentò che la richiesta di risarcimento danni andava indirizzata alle Imprese Designate con provvedimento ISVAP n. 2496 del
28.12.2006, essendo stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa alla e che, inoltre, l'azione andava proposta Controparte_9
anche nei confronti del Commissario Liquidatore della società citata, quale litisconsorte necessario del responsabile civile e dell'Impresa Designata ex art. 23 legge 990/69 mora d.lgs 209 del 07.09.2005. Chiese, pertanto, il rigetto della domanda in quanto “inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto”. Pag. 5 a 29 Nel merito, sulla scorta della sentenza penale n. 4397 del 15.03.2010, la convenuta evidenziò che la dinamica dei fatti descritta dall'attore divergeva da quanto accertato nella predetta decisione, chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa, con condanna alle spese di lite.
Si costituì altresì la che eccepì Controparte_10
preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei termini di legge e, nel merito, ne chiese il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
Non si costituì restando contumace per l'intera durata del Controparte_6
giudizio.
1.4. Il Tribunale, superate le questioni preliminari, ammise la prova per testi articolata da parte attrice, la CTU medico-legale nonché l'interrogatorio formale di . Controparte_6
Dato atto della mancata comparizione della convenuta a rendere interrogatorio formale, escussi i testi e depositata la relazione definitiva redatta dal dott. , precisate le conclusioni, all'udienza del Persona_2
26/11/2020, il tribunale riservò la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il procedimento venne definito con sentenza n. 5492 del 11.06.2021 con la quale il Tribunale, nel dichiarare preliminarmente la contumacia della convenuta , nonostante la regolare notifica, e disattesa Controparte_6
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Controparte_11
, rigettò sia la domanda di parte attrice sia le domande degli
[...]
interventori volontari, avendo ritenuto insufficiente il materiale probatorio fornito a sostegno delle domande avanzate, così motivando “… gli approdi del processo penale di primo grado non appaiono sufficienti a consentire al Giudice scrivente una compiuta ricostruzione dei fatti di causa, ovvero del fatto storico che conduceva al decesso del congiunto degli attori. Si tratta di una sentenza di Pag. 6 a 29 condanna in primo grado, priva della formula del passaggio in giudicato e questo rappresenta un vulnus importante dei carichi probatori ricadenti sulle parti istanti. Né la deposizione di alcuni dei testi in questa sede può ritenersi attendibile, trattandosi di testimoni oculari ( e ) che Tes_1 Testimone_2
hanno riferito, in spregio alle emergenze di quel dibattimento penale, che i ragazzi sul motociclo indossavano entrambi il casco. Della presenza dei caschi nulla si legge neanche nel rapporto di servizio della PM di Afragola.
A ciò aggiungasi, ad ulteriore conferma della scarsa attendibilità dei suddetti testi escussi, che non risultano chiare le modalità attraverso le quali i testimoni sono arrivati a rendere testimonianza nel presente processo. Della loro presenza non vi è traccia nel rapporto di servizio redatto dalla PM intervenuta sul luogo del sinistro, ed appare assai poco verosimile che un impatto violento come quello per cui è causa non abbia indotto, soprattutto in soggetto che conoscevano il giovane deceduto, la necessità di rendere immediate dichiarazioni alle autorità preposte e presenti sul posto.
Le discrasie evidenziate, unitamente alla scarsa plausibilità del nesso eziologico tra dinamica del sinistro ed esiti dannosi così come riportati, inducono il giudicante a non ritenere provato il fatto storico così come rappresentato da parte istante.”.
§.
2. Avverso la sentenza n. 5492/2021, pubblicata l'11.06.2021 del Tribunale di Napoli, ha interposto gravame nella qualità di genitore Parte_1
erede di . Persona_1
2.1. L'appellante, invocando la riforma della decisione, ha articolato due motivi di appello.
Con il primo motivo si duole che il Tribunale abbia ritenuto “non provato il fatto storico così come rappresentato da parte istante”. Sostiene, invece, sulla scorta della sentenza penale di condanna di (conducente CP_12
dell'autoveicolo Lancia Y), del materiale probatorio fornito sia nel giudizio penale che nel giudizio civile, con le deposizioni testimoniali, che il fatto era Pag. 7 a 29 stato provato, evidenziando che determinate circostanze non erano state dal tribunale considerate ai fini della decisione – come la mancata comparizione a rendere interrogatorio formale della convenuta Afferma Controparte_13
che il giudice di primo grado avrebbe dovuto quanto meno ritenere, considerato l'accertamento del fatto storico nelle circostanze di tempo e di luogo indicati, la sussistenza della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. secondo comma.
Con il secondo motivo di gravame reitera la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, subito a seguito del decesso del congiunto, in qualità di vittima secondaria e la domanda di risarcimento, iure hereditatis, del danno biologico cd “terminale”, essendo il figlio deceduto in conseguenza delle ferite riportate con il sinistro, dopo un arco temporale di sette giorni.
Infine, chiede la riforma della parte della sentenza relativa alla statuizione effettuata dal Tribunale sulla compensazione delle spese di lite, affinché che siano poste a carico della Controparte_7
2.2. Si sono costituiti, con comparsa di costituzione contenente appello incidentale, i congiunti, , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, intervenuti nel giudizio di primo grado, aderendo alle medesime
[...]
argomentazioni e conclusioni rappresentate con l'appello principale proposto da , differenziandosi nella parte relativa alla quantificazione Parte_1
del danno.
Precisamente, l'appellante principale e l'appellato incidentale Parte_1
chiedono, ciascuno in proprio, il risarcimento del danno non Controparte_2
patrimoniale quali vittime secondarie, iure hereditatis, il risarcimento del danno cd. “terminale”, per importi rispettivamente pari a Euro 341.392,00 ed
Euro 153.502,00.
Gli appellanti incidentali e formulano Controparte_1 Controparte_3
analoghe richieste, domandando in proprio il risarcimento del danno non Pag. 8 a 29 patrimoniale, quali vittima secondarie e, iure hereditatis, il risarcimento del danno biologico cd. “terminale”, oltre al risarcimento in proprio del danno psico-fisico loro derivato dalla perdita del prossimo congiunto, quantificati rispettivamente in complessivi Euro 400.651,47 ed Euro 230.862,04.
Si è costituita, con comparsa di costituzione, la quale Controparte_7
impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, rappresentando preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e artt. 348 bis c.p.c. – 348 ter c.p.c. e nel merito, riportando essenzialmente le medesime argomentazioni palesate nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello per inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza in fatto e diritto.
Non si sono costituiti la sig.ra e la in LCA. Controparte_6 Controparte_9
§.
3. La Corte, all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il
25.09.2025, ha assunto la causa in decisione assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3.1. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello precisando, anche alla luce dell'eccezione di che i motivi di censura Controparte_7
soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
3.2. Inoltre, si osserva che, trovandosi la causa in fase decisoria, deve intendersi superata l'eccezione ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c.
Pag. 9 a 29
3.3. Infine, sempre in via preliminare, va detto che ogni statuizione non univocamente impugnata deve reputarsi coperta dal giudicato.
§. 4 Appelli principali ed incidentali.
Sia l'appello principale che gli appelli incidentali verranno trattati unitamente in quanto gli appellanti incidentali hanno condiviso totalmente le argomentazioni dell'appellante principale;
pertanto, le motivazioni di seguito sviluppate riguarderanno le parti su indicate.
4.1. Ciò premesso, l'appello, così come gli appelli incidentali, vanno accolti nei limiti e per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Come detto, l'appellante principale e gli appellanti incidentali, lamentano l'illogicità, la contraddittorietà e l'ingiustizia della decisione gravata, data dall'errata valutazione degli elementi di fatto e di diritto oggetto di decisione.
Specificamente, contestano al primo giudice di aver disatteso la pretesa attorea e conseguenzialmente quella degli interventori/appellati incidentali, sull'erroneo assunto che, nella specie, non risultasse provato il fatto storico così come narrato.
Diversamente da quanto evidenziato dal Tribunale, sulla scorta del materiale probatorio prodotto nel giudizio penale (sentenza di condanna del conducente dell'autoveicolo Lancia Y sig. verbale della Polizia CP_12
Municipale intervenuta al momento del sinistro) e nel presente giudizio di primo grado (documentazione prodotta, prove testimoniali, CTU medico- legale, mancata risposta all'interrogatorio formale della sig.ra CP_6
), doveva dunque ritenersi acclarata la responsabilità esclusiva del
[...]
sinistro all'autoveicolo Lancia Y tg. BC 861 SL di proprietà della sig.ra CP_6
, con conseguente condanna della in qualità di
[...] Controparte_7
impresa designata alla gestione del FGVS, al risarcimento dei danni a vario titolo patiti.
Rappresentano altresì gli appellanti (principale ed incidentali) che il
Tribunale, laddove non fosse stata riconosciuta la responsabilità esclusiva Pag. 10 a 29 dell'autoveicolo Lancia Y, solo considerando il verbale redatto dalle autorità intervenute e la sentenza penale di condanna dell'imputato , CP_12
andava, quantomeno, riconosciuto, atteso l'accertamento del fatto storico nelle circostanze di tempo e di luogo, ai sensi dell'art. 2054 secondo comma c.c., il concorso di colpa al 50% tra i conducenti dei veicoli coinvolti.
4.2. Il tribunale, dopo aver esaminati gli atti relativi al procedimento penale e quelli forniti e costituiti nel giudizio di primo grado, aveva ritenuto che “Le discrasie evidenziate, unitamente alla scarsa plausibilità del nesso eziologico tra dinamica del sinistro ed esiti dannosi così come riportati, inducono il giudicante
a non ritenere provato il fatto storico così come rappresentato da parte istante.
Pertanto, per il mancato assolvimento dell'onus prescritto dall'art. 2697 c.c. la domanda va reietta.”.
4.3. Va premesso che va condivisa l'argomentazione secondo cui nulla vieta al giudice civile di rivalutare i fatti di causa oggetto del procedimento penale, al fine di effettuare un autonomo accertamento circa gli illeciti civili configurativi di una ipotetica voce di danno risarcibile, come ha affermato la Corte di legittimità In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale,
l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli
è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (cfr. Corte di Cassazione sent. n.
12901 del 10.05.2024).
Tuttavia, non è condivisibile la decisione nella parte in cui ha ritenuto che “gli approdi del processo penale di primo grado non appaiono sufficienti a Pag. 11 a 29 consentire al Giudice scrivente una compiuta ricostruzione dei fatti di causa, ovvero del fatto storico che conduceva al decesso del congiunto degli attori.”, poiché “si tratta di una sentenza di condanna in primo grado, priva della formula del passaggio in giudicato”.
Tale argomentazione non è, ad avviso della Corte, sufficiente a giustificare il discostamento dall'esito del giudizio penale.
Prescindendo dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice escussi nel giudizio di primo grado ( e ), la cui attendibilità è Tes_1 Testimone_2
oggettivamente dubbia, le risultanze del processo penale appaiono sufficienti a dimostrare la sussistenza del fatto storico.
Tale conclusione si rafforza se si considera che la sentenza penale n. 4397 del
15.03.2010 è divenuta irrevocabile in data 29.06.2010, determinando un accertamento definitivo dell'avvenuta verificazione del fatto, non più suscettibile di contestazione. D'altra parte, la verificazione del sinistro non è mai stata posta in dubbio nel corso del giudizio, essendo contesa la sola dinamica.
4.4. Sulla scorta di ciò, la Corte ritiene che l'appello sia parzialmente fondato nella parte in cui è stata ritenuta vinta, a sfavore dei danneggiati, la presunzione ex art. 2054 c.c. di concorso di colpa dei conducenti, i quali hanno contribuito in ugual misura alla causazione del sinistro.
A ciò si aggiunga che dalle risultanze del processo penale, in particolar modo con la sentenza di condanna, è stato accertato un concorso di colpa tra i conducenti coinvolti.
Il giudice di primo grado ha dato atto che dall'istruzione dibattimentale del giudizio penale era emerso che:
- l'impatto tra i due mezzi avveniva “ quando l'auto era in prossimità del marciapiede sinistro” di corso De AS…”la moto ha urtato l'auto lungo tutta la fiancata sinistra…la ruota anteriore della moto è penetrata nel varco del passaruota dell'auto; …la moto sormontava poi il marciapiede abbattendosi sul Pag. 12 a 29 lato sinistro” ( ciò si legge nella motivazione della sentenza emessa dal
Tribunale penale di Napoli il 17.02.2010);
- i ragazzi a bordo del motociclo (tra cui ) erano entrambi privi Persona_1
di casco protettivo;
- conduceva la moto senza patente e ad una velocità Persona_1
verosimilmente elevata, attesa l'entità dell'impatto e delle lesioni riportate;
-- il conducente dell'autovettura non dava la precedenza agli altri mezzi - nonostante il segnale di stop in via Mattarella - e svoltando sul corso De
AS si frapponeva alla traiettoria del motociclo, rappresentandone un inevitabile ostacolo.
Tuttavia, il primo giudice, discostatosi dall'esito del giudizio penale, ha ritenuto non attendibili i testi lui escussi ed è pervenuto alla conclusione che
“Le discrasie evidenziate, unitamente alla scarsa plausibilità del nesso eziologico tra dinamica del sinistro ed esiti dannosi così come riportati, inducono il giudicante a non ritenere provato il fatto storico così come rappresentato da parte istante.
Pertanto, per il mancato assolvimento dell'onus prescritto dall'art. 2697 c.c. la domanda va reietta.”
4.5. Orbene se il fatto storico rappresentato dai danneggiati, costituito dall'essersi il sinistro verificato per l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura, può ritenersi non provato, tuttavia, attesa l'indiscussa verificazione del sinistro, accertato dagli agenti di polizia intervenuti e mai negato dalle controparti, era necessario che il primo giudice, per escludere ogni pretesa risarcitoria dei danneggiati, accertasse che il sinistro si era verificato per l'esclusiva responsabilità del minore e che la sua Persona_1
condotta imprudente e negligente avesse costituito l'unico antecedente causale nella verificazione del sinistro stesso, avendo il conducente dell'autovettura vinto la presunzione di pari responsabilità dei conducenti di cui all'art . 2054 c.c. Pag. 13 a 29 Tale accertamento, come hanno giustamente lamentato gli appellanti, è mancato e il primo giudice non ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse interamente da attribuire alla condotta di , escludendo ogni responsabilità del conducente Persona_1
dell'autovettura.
Certamente le risultanze probatorie in sede civile, esclusa la deposizione dei testi ritenuti non attendibili, non consentono una ricostruzione del fatto nella direzione prospettata da parte attrice, secondo cui la causazione del sinistro sia addebitabile in via esclusiva all'autovettura Lancia Y;
tuttavia, non sono emersi nemmeno elementi sufficienti a ritenere vinta la presunzione di pari responsabilità.
Nel giudizio penale (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza) si rinvengono, infatti, elementi convergenti per la sussistenza del concorso di colpa, dalla testimonianza di che ha assistito a “parte” della dinamica Testimone_3
del sinistro, confermando la ricostruzione circa il concorso di colpa.
Inoltre, sempre in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro, nel giudizio penale (cfr. pag. 7 della sentenza penale), dalla CTU è emerso che “non ci sono state tracce di frenata e alcuna delle consulenze sviluppate sui dati messi
a disposizione della P.G. offre al giudice un criterio certo ed inconfutabile di valutazione.” Per cui il giudice penale era giunto alla conclusione che “il conducente dell'autovettura non dava la precedenza agli altri mezzi - nonostante il segnale di stop in via Mattarella - e svoltando sul corso De
AS si frapponeva alla traiettoria del motociclo, rappresentandone un inevitabile ostacolo”.
Orbene la circostanza che il conducente dell'autovettura non si sia fermato allo stop, non abbia dato la precedenza e si sia accostato al margine sinistro della carreggiata di destra, dove si era immesso, ostacolando così la traiettoria del motociclo, costituisce condotta imprudente e negligente che ha senza dubbio concorso alla causazione del sinistro. Pag. 14 a 29 In ipotesi di sinistro stradale, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto dell'impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento.
La norma in esame configura a carico dei conducenti una presunzione iuris tantum di pari responsabilità, da cui ciascuno può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada.
Senza ombra di dubbio i danneggiati non hanno dimostrato che il loro congiunto abbia avuto una condotta diligente, anzi la sua estrema Per_1
imprudenza nel procedere a velocità elevata in prossimità di un incrocio e senza casco, costituisce indubbiamente una condotta colpevole nella causazione del sinistro.
Tuttavia, l'accertamento in concreto della responsabilità a carico di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia attenuto alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza, facendo il possibile per evitare l'incidente, ovvero che dimostri che l'incidente è avvenuto per esclusiva responsabilità dell'altro conducente.
La Suprema Corte ha stabilito che “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la Pag. 15 a 29 conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (Cass. Civ. Sez. III Ord. n. 15736 del 17/05/2022).
Ed ancora che “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 7479 del 20/03/2020); non mancando di sottolineare che “La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ord. n. 7061/2020). Sulla modalità di liberazione dalla presunzione di colpa ha stabilito che “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (Cass. Sez. 6-3, Ord. n. 4130 del 16/02/2017).
A ciò si aggiunga che “…l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa
a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente Pag. 16 a 29 di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento” (Cass. Civ. Sez.3,
Sentenza n.18479 del 21/09/2015).
4.6. Sulla scorta di detti principi, nella fattispecie in esame, non risulta acquisita agli atti la prova che né il conducente del motoveicolo Malaguti tg BC
47570 né il conducente dell'autoveicolo Lancia Y tg BC861SL abbiano fatto il possibile per evitare il danno, dimostrando di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, pertanto non è possibile escludere la responsabilità di uno dei due conducenti, né graduarla in misura maggiore o minore rispetto all'altro.
Invero, l'infrazione anche grave da parte di uno dei conducenti non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
Nel caso di specie per nessuno dei due conducenti è risultato provato che abbiano tenuto una condotta di guida ineccepibile, soprattutto in ordine alla velocità valutata nelle circostanze concrete, né che abbiano tentato di eseguire manovre di emergenza finalizzate a evitare l'impatto o di essersi trovati nell'impossibilità di eseguirne.
Pertanto, va condivisa la doglianza sollevata dall'appellante principale nonché dagli appellanti incidentali circa la mancata applicazione, da parte del
Tribunale, delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. che afferma che, nella causazione di un sinistro tra veicoli, salvo prova contraria, deve ritenersi che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno.
Dunque, va dichiarato il concorso di colpa nella causazione del sinistro stradale avvenuto il 18.07.2007 nella misura del 50% sia di , Persona_1
Pag. 17 a 29 conducente del motociclo tg. DC47570, sia di , conducente CP_12
dell'autovettura Lancia Y tg. BC861SL.
Resta assorbita ogni altra questione.
3.5. Per quanto attiene al secondo motivo di appello, relativo al “quantum”,
l'appellante, in proprio e quale erede della vittima, ha ribadito la richiesta risarcitoria articolata in primo grado, insistendo pe l'integrale accoglimento della domanda anche sotto il profilo del quantum e per la condanna del FGVS al risarcimento dei danni così indicati: a) in proprio, risarcimento del danno non patrimoniale subito, in qualità di vittima secondaria, per il decesso del figlio, quantificato in € 331.920,00 in considerazione della “giovane età del defunto (16 anni), il legame stretto che vi era tra i membri della famiglia tanto che alla morte del povero ragazzo i rapporti familiari sono stati indelebilmente compromessi e la sofferenza è stata tale da portare ad un allontanamento dell'istante dalla moglie dalla quale ha divorziato.”; b) iure hereditatis, il risarcimento del danno biologico “terminale” essendo il de cuius deceduto per le ferite riportare a seguito del sinistro e dopo un arco temporale durato sette giorni, chiedono che sia liquidato l'importo di € 37.888,00 da suddividere per ogni erede, pertanto all'appellante principale spetterebbe l'importo di €
9.472,00.
Dello stesso tenore sono le richieste degli appellanti incidentali, in particolare chiede la liquidazione dell'importo di € 153.502,00, Controparte_2 CP_1
e (i quali chiedono, in aggiunta ai predetti, anche
[...] Controparte_3
il risarcimento del danno biologio-psicologico loro derivato dalla perdita del prossimo congiunto) chiedono rispettivamente la liquidazione di €
400.651,47 ed € 230.862,04.
Preliminarmente la corte ritiene di condividere le considerazioni medico- legali del c.t.u. incaricato in primo grado, dott. , che Persona_2
trovano riscontro anche nell'elaborato peritale relativo all'esame autoptico,
Pag. 18 a 29 depositato in occasione del giudizio penale, prof. dott. Persona_3
incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
I suddetti elaborati risultano essere uno strumento di verifica completo ed attendibile, descrivendo, con sufficiente completezza, l'evento, le lesioni, il loro decorso, lo stato pregresso della vittima e l'incidenza sul suo decesso.
Su tale premessa è possibile, quindi, passare alla disamina delle richieste risarcitorie dell'appellante e degli appellanti incidentali, la cui precisazione in sede di gravame è da ritenersi ammissibile, in quanto articolata nei limiti della domanda svolta in primo grado e per la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
La perdita del rapporto parentale col defunto giustifica, in favore dei genitori e dei figli, il risarcimento richiesto, sul presupposto che la morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) fa presumere da sola, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare TI, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (Cass. 11212/19, Cass. 31950/18), a nulla rilevando né che la vittima e il TI non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur), a meno che non sia allegata e provata l'esistenza di circostanze concrete che dimostrano l'assenza di un legame affettivo tra la vittima e il TI (cfr.
Cass. 22397/22, Cass. 3767/18).
Sui criteri di determinazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10579/21) ha affermato che «al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da Pag. 19 a 29 indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del TI, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella».
Di tale insegnamento l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha tenuto conto, nel 2024, integrando le precedenti tabelle e prevedendo nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, elaborando un sistema di liquidazione a punti con la determinazione del valore del punto di € 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati, e di € 1.698,00 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti, e con una soglia non superabile (cap) di € 391.103,18 nel primo caso e di € 169.830,60 nel secondo caso, sulla base di cinque parametri.
In particolare, per la perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati in relazione a ciascun parametro sono previsti i seguenti punteggi:
a) l'età della vittima primaria (da 0 a 10 anni: 28 punti;
da 11 a 20 anni: 26 punti;
da 21 a 30 anni: 24 punti;
da 31 a 40 anni: 22 punti;
da 41 a 50 anni: 20 punti;
da 51 a 60 anni: 18 punti;
da 61 a 70 anni: 16 punti;
da 71 a 80 anni: 12 punti;
da 81 a 90 anni: 8 punti;
da 91 a 100 anni: 4 punti);
b) l'età della vittima secondaria (come per la vittima primaria);
c) la convivenza tra le due (16 punti per danno non patrimoniale presumibile nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti da poter attribuire nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale);
d) la sopravvivenza di altri congiunti, a prescindere dalla convivenza (nessun TI: 16 punti;
1 TI: 14 punti;
2 superstiti: 12 punti;
3 superstiti:
9 punti);
Pag. 20 a 29 e) la qualità o intensità della relazione affettiva perduta (fino a 30 punti sulla base dei parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive e di ulteriori circostanze allegate e provate, anche con presunzioni, relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni o contatti in presenza, telefonici o in internet;
condivisione delle festività e delle ricorrenze, di vacanze, di attività lavorativa, hobby o sport;
attività di assistenza sanitaria e domestica;
agonia, penosità o particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria).
Recepiti tali criteri, il danno non patrimoniale subito dall'appellante iure proprio va liquidato come segue, inclusa la decurtazione di 1/2 (posto che il concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso comporta la riduzione del risarcimento del danno anche spettante iure proprio ai congiunti della vittima in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile: Cass. 10220/17,
Cass. 4208/17):
- al padre € 189.683,50 (26 punti per l'età del figlio Parte_1 Per_1
16 punti per l'età del danneggiato, 16 punti per la convivenza, 9 punti
[...]
per la presenza di altri 3 superstiti, 30 punti per la qualità della relazione affettiva perduta tenendo conto della morte del figlio, da moltiplicare per €
3.911,00 e ridotto nella misura del 50% dato il concorso di colpa accertato);
- alla madre € 193.594,50 (26 punti per l'età del figlio Controparte_1
, 18 punti per l'età della danneggiata, 16 punti per la Persona_1
convivenza, 9 punti per la presenza di altri 3 superstiti, 30 punti per la qualità della relazione affettiva perduta tenendo conto della qualità della relazione affettiva e delle allegazioni, documentate, in ordine al suo “disturbo da lutto persistente complicato con tratti di disturbo post-traumatico da stress di grado medio”, risultante dalla relazione di consulenza psichiatrica redatta dal prof.
, contenuta nella relazione tecnica d'ufficio ad opera del dott. Persona_4
Pag. 21 a 29 , sintomatico dell'intensità del rapporto affettivo con la vittima Persona_2
primaria, da moltiplicare per 3.911,00 e ridotto nella misura del 50% dato il concorso di colpa accertato);
- al fratello € 67.920,00 (26 punti per l'età del fratello Controparte_2 Per_1
22 punti per l'età del danneggiato, 16 punti per la convivenza, 9 punti
[...]
per la presenza di altri 3 superstiti, 15 punti per la qualità della relazione affettiva perduta, da moltiplicare per € 1.698,00 e ridotto nella misura del
50% dato il concorso di colpa accertato);
- al fratello € 67.920,00 (26 punti per l'età del fratello Controparte_3
, 22 punti per l'età del danneggiato, 16 punti per la convivenza, Persona_1
9 punti per la presenza di altri 3 superstiti, 15 punti per la qualità della relazione affettiva perduta, da moltiplicare per € 1.698,00 e ridotto nella misura del 50% dato il concorso di colpa accertato);
3.6. Quanto al danno biologico “terminale” altresì richiesto, va doverosamente ricordato che tale l'espressione, così come le espressioni “danno tanatologico”
e “danno catastrofale”, non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e cioè possono essere utilizzate come “mera sintesi descrittiva”: la perdita della vita, di per sé non risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o dopo pochissimo tempo dalle lesioni, va, all'inverso, risarcita nel caso di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni (ipotesi in questione), sotto il duplice profilo del danno biologico c.d. terminale e del danno morale terminale.
In particolare, il danno biologico c.d. terminale è il danno biologico stricto sensu subito dal danneggiato per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, ed è configurabile e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante Pag. 22 a 29 che sia rimasta cosciente;
al danno biologico terminale può talora aggiungersi anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire (c.d. "danno morale terminale" o "danno da lucida agonia" o "danno catastrofale o catastrofico") che si risolve nella "paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali" ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente.
Sul punto giova ricordare il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale “In tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso.
Tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (tra le tante, Cass civ. n. 16592/2019;
Cass. civ. n. 23183/2014; Cass. civ. n. 15491/2014).
E ancora “La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella
"formido mortis", che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente”
(da Pag. 23 a 29 ultimo, Cass. civ. n. 16272/2023, Cass civ. n. 18056/2019).
Tanto premesso, nel caso in esame va riconosciuta la configurabilità del danno biologico terminale patito dalla vittima per i sette giorni di ricovero che hanno preceduto il decesso.
Il danno biologico “terminale” deve essere liquidato come segue, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate:
Importo complessivo previsto per i primi tre giorni: € 35.247,00.
Importi previsti per i giorni successivi:
o 4° giorno: € 1.175,00 o 5° giorno: € 1.164,00
o 6° giorno: € 1.153,00
o 7° giorno: € 1.142,00
Il totale per i giorni dal quarto al settimo è quindi di € 4.634,00. Su tale importo va applicato un aumento personalizzato del 50% (cosiddetto
“massimo sconvolgimento”, giustificato dalla giovane età del defunto, dal profondo legame parentale con gli istanti e dalla gravità delle lesioni subite), che porta questa quota a € 6.951,00.
Aggiungendo tale importo ai € 35.247,00 dovuti per i primi tre giorni, si ottiene un totale di € 42.198,00.
Tuttavia, il totale deve poi essere ridotto del 50% per il concorso di colpa accertato nella causazione del sinistro, con una liquidazione finale pari a €
21.099,00.
Tale somma deve essere suddivisa in parti uguali tra gli eredi, con un importo pro quota di € 5.274,75 ciascuno.
Danno che va riconosciuto in favore degli appellanti iure hereditatis.
3.7. Passando all'esame della domanda di risarcimento del danno biologico, in proprio, avanzata dalla madre e dal fratello Controparte_1 CP_3
, quale conseguenza del decesso del loro congiunto e
[...] Persona_1
Pag. 24 a 29 quantificata a mezzo CTU, dott. , nelle misure del 16% e Persona_2
18%, si osserva quanto segue.
Atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria, giustifica la richiesta avanzata (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21084 del 19/10/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21084 del
19/10/2015; Cass. n. 9320/2015; Cass. n. 2557/2011; Cass. n. 28423/2008).
Di tale ulteriore profilo di danno non patrimoniale, sempreché risulti medicalmente accertato, deve necessariamente tenersi conto nella liquidazione del risarcimento, senza possibilità di ricondurre sic et simpliciter la menomazione psico-fisica riscontrata nei superstiti nell'alveo del danno parentale, col rischio di svilire un profilo di danno che presenta una propria oggettiva evidenza e di non valutare adeguatamente la diversità rispetto alle situazioni in cui al danno parentale non si accompagni un pregiudizio di natura biologica.
Nel caso di specie, infatti, la morte prematura, violenta ed inaspettata del giovane , come documentato con la suddetta relazione tecnica Persona_1
d'ufficio, ha generato negli istanti “una reazione al lutto patologicamente evoluta in veri e propri disturbi psichici (pag. 38 relazione tecnica dott. Per_2
)”, causando in un “disturbo da lutto Persona_2 Controparte_1
persistente complicato con tratti di disturbo post-traumatico da stress di grado medio … valutabile nell'ordine del 16%” mentre in un Controparte_3
“disturbo da lutto persistente complicato con aspetti di disturbo post- traumatico di grado medio … valutabile con un tasso del 18%.”. Pag. 25 a 29 Va pertanto riconosciuto il danno biologico subito dagli appellanti incidentali e quantificato dal CTU nella misura del 16% per e 18% per Controparte_1
, da liquidare in termini risarcitori facendo ricorso ai criteri Controparte_3
tabellari milanesi aggiornati al 2024.
Pertanto, i richiedenti avranno diritto all'importo liquidabile di:
- di € 26.646,96 (pari al punto di danno biologico di € Controparte_1
3.330,81 moltiplicato per 16% per un totale di € 53.292,96 -senza ulteriore maggiorazione per la personalizzazione, essendo stato già liquidato il danno morale interamente nel danno da perdita del rapporto parentale-, ridotta del
50% per il concorso di colpa accertato, per un totale di € 38.103,98);
- di € 32.132,52 (pari al punto di danno biologico di € Controparte_3
3.570,28 moltiplicato per 18% per un totale di € 64.265,04 -senza ulteriore maggiorazione per la personalizzazione, essendo stato già liquidato il danno morale interamente nel danno da perdita del rapporto parentale-, ridotta del
50% per il concorso di colpa accertato, per un totale di € 32.132,52).
3.8. Ai danneggiati spetterà anche il pagamento degli interessi legali compensativi, da calcolare fino alla data di pubblicazione della presente sentenza sulle somme corrispondenti alla data dell'incidente (18 luglio 2007) al controvalore di quelle liquidate all'attualità, annualmente rivalutate in base agli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Cass. S.U. 1712/95 e successive conformi) che, nelle obbligazioni da risarcimento extracontrattuale, costituiscono una componente del danno.
Gli interessi legali successivi alla pubblicazione della sentenza sono dovuti, invece, sulle somme liquidate all'attualità a titolo di capitale.
§.
4. Di poi, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice Pag. 26 a 29 determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. 18.03.2021, n. 7616, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Pertanto, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame e, quindi, della domanda, in merito all'applicazione dell'art. 2054 c.c., nonché del parziale accoglimento degli appelli incidentali, si ritiene di compensare le spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà mentre la residua parte va posta a carico della - quale impresa designata per la Controparte_7
Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada - e viene liquidata avuto riguardo all'attività concretamente espletata, alla natura dell'affare e alle questioni trattate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, nei valori minimi dello scaglione di riferimento, in ragione della specularità delle difese svolte da tutti i difensori, che hanno fatto riferimento a giurisprudenza consolidata.
Le spese di CTU sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 5492 Parte_1
pubblicata in data 11.06.2021 del Tribunale di Napoli, r.g.n. 3261/2021, così provvede:
Pag. 27 a 29 a) dichiara la contumacia della sig.ra e della Ass.ni Controparte_6 CP_5
in liquidazione;
b) accoglie in parte l'appello principale e gli appelli incidentali e, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5492/2021 dell'11.06.2021, dichiara la concorrente pari responsabilità del conducente del motociclo tg DC47570
e del conducente dell'autovettura Lancia Y tg BC861SL UN Persona_1
Rota, di proprietà di , per l'incidente stradale avvenuto il Controparte_6
18.07.2007, nelle proporzioni di cui in motivazione;
c) condanna la nella qualità di impresa designata alla Controparte_7
gestione del FGVS, al pagamento dei seguenti importi:
- in favore di della somma complessiva di € 194.958,25 Parte_1
(189.683,50+5.274,75);
- in favore di della complessiva somma di € 225.516,21 Controparte_1
(193.594,50+5.274,75+26.646,96);
- in favore della complessiva somma di € 73.194,76 Controparte_2
(67.920,00+5.274,75);
- in favore di della complessiva somma di € 105.327,27 Controparte_3
(67.920,00+5.274,75+32.132,52);
d) alle somme liquidate di cui al sub c) andranno assegnati gli interessi legali da calcolare come in motivazione;
e) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti per la metà e pone la restante parte a carico di nella qualità Controparte_7
di impresa designata alla gestione del FGVS, che condanna pagare in favore dell'appellante nonché di ciascuno degli appellanti incidentali, con attribuzione ai loro rispettivi procuratori antistatari, che liquida per ciascuno di essi, nella misura già ridotta del 50%, a) quanto al primo grado, in € 372,62 per spese ed € 5.614,5 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e C.P.A.; b) quanto al grado d'appello in € 500,265 per
Pag. 28 a 29 spese ed € 5.030,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
f) pone definitivamente a carico della nella qualità di Controparte_7
impresa designata alla gestione del FGVS, le spese di C.T.U. come liquidate in primo grado.
Così deciso in Napoli il 04.12.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 29 a 29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3261/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , nella qualità di genitore erede di Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Ferrara Persona_1
( , elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito C.F._2
in Napoli alla Via L. Caldieri n. 63
APPELLANTE PRINCIPALE
E
( ), in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._3
erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Palumbo Persona_1
( ), come da procura a argine della comparsa di C.F._4
costituzione con appello incidentale, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito Torre Annunziata (NA) alla via Michele Caravelli n.
42. APPELLATA/APPELLANTE
INCIDENTALE
E
Pag. 1 a 29 ( ), nella qualità di erede del sig. Controparte_2 C.F._5
, rappresentato e difeso dall'Avv. Irene De Santis Persona_1
( presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.F._6
Napoli alla Via Vincenzo Irolli n. 2/bis.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
( ), nella qualità di erede del sig. Controparte_3 C.F._7
, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Carannante Persona_1
( , presso il cui studio è elettivamente domiciliato sito C.F._8
in Napoli alla via Tino Da Camaino 2/A.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_4
gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ( , in P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via Melisurgo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Irene Bertolini.
APPELLATA
E
( in persona del liquidatore p.t. Controparte_5 P.IVA_2
APPELLATA Contumace
E
( ) Controparte_6 C.F._9
APPELLATA Contumace
Conclusioni
Per l'appellante principale: “A) emettere i provvedimenti di legge;
B) confermare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
C) accogliere l'appello proposto;
D) modificare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
E)
Condannare la n qualità di impresa designata alla gestione Controparte_7
del FGVS in persona del leale rapp.te pro-tempore al pagamento, a titolo di Pag. 2 a 29 risarcimento danni, in favore del sig. nella somma di € Parte_1
341.392,00 o di quella maggiore ritenuta equa, oltre interessi (dal giorno dell'illecito a quello del soddisfo) e rivalutazione monetaria;
F) condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado e come quantificate nella nota specifica in atti, con attribuzione.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Alfonso Ferrara quale antistatario.”.
Per l'appellata/appellante incidentale : A) emettere i Controparte_1
provvedimenti di legge;
B) confermare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
C) accogliere l'appello proposto;
D) modificare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
E) Condannare la in qualità di impresa Controparte_7
designata alla gestione del FGVS in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore della Sig.ra CP_1
della somma di €. 400.651,47 o di quella maggiore ritenuta equa, oltre
[...]
interessi (dal giorno dell'illecito a quello del soddisfo) e rivalutazione monetaria;
F) condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado e come quantificate nella nota specifica in atti, con attribuzione.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Eugenio Palumbo quale antistatario.
Per l'appellato/appellante incidentale : A) emettere i Controparte_2
provvedimenti di legge;
B) confermare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
C) accogliere l'appello proposto;
D) modificare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
E) condannare la in qualità di impresa Controparte_7
designata alla gestione del FGVS in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore del Sig. nella Controparte_2
somma di €. 153.502,00 o di quella maggiore ritenuta equa, oltre interessi (dal giorno dell'illecito a quello del soddisfo) e rivalutazione monetaria;
F) condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese e competenze di lite Pag. 3 a 29 del giudizio di primo grado e come quantificate nella nota specifica in atti, con attribuzione. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Irene De Santis quale antistatario.
Per l'appellato/appellante incidentale : A) emettere i Controparte_3
provvedimenti di legge;
B) confermare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
C) accogliere l'appello proposto;
D) modificare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
E) condannare la in qualità di impresa Controparte_7
designata alla gestione del FGVS in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore del Sig. Controparte_3
nella somma di €. 230.862,04 o di quella maggiore ritenuta equa, oltre interessi
(dal giorno dell'illecito a quello del soddisfo) e rivalutazione monetaria;
F) condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado e come quantificate nella nota specifica in atti, con attribuzione. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Monica Carannante quale antistatario.
Per l'appellata Affinché l'Onorevole Corte d'Appello Controparte_8
di Napoli adito, Voglia rigettare l'appello dichiarandolo inammissibile improcedibile ed infondato in fatto e in diritto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. , nella qualità di genitore ed erede del figlio Parte_1 Per_1
convenne in giudizio , la e
[...] Controparte_6 Controparte_9
la FGVS, per sentirli condannare, previa declaratoria di Controparte_7
responsabilità di per il decesso del minore , al Controparte_6 Persona_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti.
1.1. A tal fine dedusse che:
“il giorno 18.07.2007 alle ore 16:20 circa in Afragola (NA) alla Via A. De AS incrocio Via Mattarella, si verificava un incidente stradale tra il motociclo tg. DC
47570, condotto dal defunto , e l'autovettura tipo Lancia Y tg. BC Persona_1
861 SL, di proprietà della sig.ra il cui conducente, proveniente Controparte_6
Pag. 4 a 29 da Via Mattarella, ometteva di arrestarsi al segnale di “Stop” presente sulla propria traiettoria, si spostava da destra verso sinistra senza segnalazione alcuna, tagliando la strada ed investendo il predetto motociclo che, unitamente al suo conducente, veniva scaraventato al suolo;”; in conseguenza del sinistro, per le lesioni riportate, era Persona_1
deceduto in data 24.07.2007 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S.
Giovanni BO di Napoli;
con raccomandata A/R del 20.02.2008 – a cui facevano seguito altre missive di messa in mora di cui ultima del 13.06.2011 – era stata presentata richiesta di risarcimento danni alla soc. società assicuratrice Controparte_9
dell'autovettura Lancia Y di proprietà della sig.ra , ed alla Controparte_6
quale ente designato dal F.G.V.S.. Controparte_4
Non avendo ricevuto riscontro alle suddette raccomandate, , Parte_1
padre del minore deceduto , aveva promosso il presente Persona_1
giudizio.
1.2. Intervennero volontariamente (madre di Controparte_1 Per_1
, e (fratelli di ), tutti in qualità
[...] CP_3 Controparte_2 Persona_1
di eredi del defunto, aderendo alle argomentazioni dell'attore e chiedendo ciascuno una autonoma liquidazione del danno non patrimoniale.
1.3. Si costituì, con comparsa di costituzione, la soc. – Controparte_7
FGVS, la quale rappresentò che la richiesta di risarcimento danni andava indirizzata alle Imprese Designate con provvedimento ISVAP n. 2496 del
28.12.2006, essendo stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa alla e che, inoltre, l'azione andava proposta Controparte_9
anche nei confronti del Commissario Liquidatore della società citata, quale litisconsorte necessario del responsabile civile e dell'Impresa Designata ex art. 23 legge 990/69 mora d.lgs 209 del 07.09.2005. Chiese, pertanto, il rigetto della domanda in quanto “inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto”. Pag. 5 a 29 Nel merito, sulla scorta della sentenza penale n. 4397 del 15.03.2010, la convenuta evidenziò che la dinamica dei fatti descritta dall'attore divergeva da quanto accertato nella predetta decisione, chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa, con condanna alle spese di lite.
Si costituì altresì la che eccepì Controparte_10
preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei termini di legge e, nel merito, ne chiese il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
Non si costituì restando contumace per l'intera durata del Controparte_6
giudizio.
1.4. Il Tribunale, superate le questioni preliminari, ammise la prova per testi articolata da parte attrice, la CTU medico-legale nonché l'interrogatorio formale di . Controparte_6
Dato atto della mancata comparizione della convenuta a rendere interrogatorio formale, escussi i testi e depositata la relazione definitiva redatta dal dott. , precisate le conclusioni, all'udienza del Persona_2
26/11/2020, il tribunale riservò la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il procedimento venne definito con sentenza n. 5492 del 11.06.2021 con la quale il Tribunale, nel dichiarare preliminarmente la contumacia della convenuta , nonostante la regolare notifica, e disattesa Controparte_6
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Controparte_11
, rigettò sia la domanda di parte attrice sia le domande degli
[...]
interventori volontari, avendo ritenuto insufficiente il materiale probatorio fornito a sostegno delle domande avanzate, così motivando “… gli approdi del processo penale di primo grado non appaiono sufficienti a consentire al Giudice scrivente una compiuta ricostruzione dei fatti di causa, ovvero del fatto storico che conduceva al decesso del congiunto degli attori. Si tratta di una sentenza di Pag. 6 a 29 condanna in primo grado, priva della formula del passaggio in giudicato e questo rappresenta un vulnus importante dei carichi probatori ricadenti sulle parti istanti. Né la deposizione di alcuni dei testi in questa sede può ritenersi attendibile, trattandosi di testimoni oculari ( e ) che Tes_1 Testimone_2
hanno riferito, in spregio alle emergenze di quel dibattimento penale, che i ragazzi sul motociclo indossavano entrambi il casco. Della presenza dei caschi nulla si legge neanche nel rapporto di servizio della PM di Afragola.
A ciò aggiungasi, ad ulteriore conferma della scarsa attendibilità dei suddetti testi escussi, che non risultano chiare le modalità attraverso le quali i testimoni sono arrivati a rendere testimonianza nel presente processo. Della loro presenza non vi è traccia nel rapporto di servizio redatto dalla PM intervenuta sul luogo del sinistro, ed appare assai poco verosimile che un impatto violento come quello per cui è causa non abbia indotto, soprattutto in soggetto che conoscevano il giovane deceduto, la necessità di rendere immediate dichiarazioni alle autorità preposte e presenti sul posto.
Le discrasie evidenziate, unitamente alla scarsa plausibilità del nesso eziologico tra dinamica del sinistro ed esiti dannosi così come riportati, inducono il giudicante a non ritenere provato il fatto storico così come rappresentato da parte istante.”.
§.
2. Avverso la sentenza n. 5492/2021, pubblicata l'11.06.2021 del Tribunale di Napoli, ha interposto gravame nella qualità di genitore Parte_1
erede di . Persona_1
2.1. L'appellante, invocando la riforma della decisione, ha articolato due motivi di appello.
Con il primo motivo si duole che il Tribunale abbia ritenuto “non provato il fatto storico così come rappresentato da parte istante”. Sostiene, invece, sulla scorta della sentenza penale di condanna di (conducente CP_12
dell'autoveicolo Lancia Y), del materiale probatorio fornito sia nel giudizio penale che nel giudizio civile, con le deposizioni testimoniali, che il fatto era Pag. 7 a 29 stato provato, evidenziando che determinate circostanze non erano state dal tribunale considerate ai fini della decisione – come la mancata comparizione a rendere interrogatorio formale della convenuta Afferma Controparte_13
che il giudice di primo grado avrebbe dovuto quanto meno ritenere, considerato l'accertamento del fatto storico nelle circostanze di tempo e di luogo indicati, la sussistenza della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. secondo comma.
Con il secondo motivo di gravame reitera la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, subito a seguito del decesso del congiunto, in qualità di vittima secondaria e la domanda di risarcimento, iure hereditatis, del danno biologico cd “terminale”, essendo il figlio deceduto in conseguenza delle ferite riportate con il sinistro, dopo un arco temporale di sette giorni.
Infine, chiede la riforma della parte della sentenza relativa alla statuizione effettuata dal Tribunale sulla compensazione delle spese di lite, affinché che siano poste a carico della Controparte_7
2.2. Si sono costituiti, con comparsa di costituzione contenente appello incidentale, i congiunti, , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, intervenuti nel giudizio di primo grado, aderendo alle medesime
[...]
argomentazioni e conclusioni rappresentate con l'appello principale proposto da , differenziandosi nella parte relativa alla quantificazione Parte_1
del danno.
Precisamente, l'appellante principale e l'appellato incidentale Parte_1
chiedono, ciascuno in proprio, il risarcimento del danno non Controparte_2
patrimoniale quali vittime secondarie, iure hereditatis, il risarcimento del danno cd. “terminale”, per importi rispettivamente pari a Euro 341.392,00 ed
Euro 153.502,00.
Gli appellanti incidentali e formulano Controparte_1 Controparte_3
analoghe richieste, domandando in proprio il risarcimento del danno non Pag. 8 a 29 patrimoniale, quali vittima secondarie e, iure hereditatis, il risarcimento del danno biologico cd. “terminale”, oltre al risarcimento in proprio del danno psico-fisico loro derivato dalla perdita del prossimo congiunto, quantificati rispettivamente in complessivi Euro 400.651,47 ed Euro 230.862,04.
Si è costituita, con comparsa di costituzione, la quale Controparte_7
impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, rappresentando preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e artt. 348 bis c.p.c. – 348 ter c.p.c. e nel merito, riportando essenzialmente le medesime argomentazioni palesate nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello per inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza in fatto e diritto.
Non si sono costituiti la sig.ra e la in LCA. Controparte_6 Controparte_9
§.
3. La Corte, all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il
25.09.2025, ha assunto la causa in decisione assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3.1. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello precisando, anche alla luce dell'eccezione di che i motivi di censura Controparte_7
soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
3.2. Inoltre, si osserva che, trovandosi la causa in fase decisoria, deve intendersi superata l'eccezione ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c.
Pag. 9 a 29
3.3. Infine, sempre in via preliminare, va detto che ogni statuizione non univocamente impugnata deve reputarsi coperta dal giudicato.
§. 4 Appelli principali ed incidentali.
Sia l'appello principale che gli appelli incidentali verranno trattati unitamente in quanto gli appellanti incidentali hanno condiviso totalmente le argomentazioni dell'appellante principale;
pertanto, le motivazioni di seguito sviluppate riguarderanno le parti su indicate.
4.1. Ciò premesso, l'appello, così come gli appelli incidentali, vanno accolti nei limiti e per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Come detto, l'appellante principale e gli appellanti incidentali, lamentano l'illogicità, la contraddittorietà e l'ingiustizia della decisione gravata, data dall'errata valutazione degli elementi di fatto e di diritto oggetto di decisione.
Specificamente, contestano al primo giudice di aver disatteso la pretesa attorea e conseguenzialmente quella degli interventori/appellati incidentali, sull'erroneo assunto che, nella specie, non risultasse provato il fatto storico così come narrato.
Diversamente da quanto evidenziato dal Tribunale, sulla scorta del materiale probatorio prodotto nel giudizio penale (sentenza di condanna del conducente dell'autoveicolo Lancia Y sig. verbale della Polizia CP_12
Municipale intervenuta al momento del sinistro) e nel presente giudizio di primo grado (documentazione prodotta, prove testimoniali, CTU medico- legale, mancata risposta all'interrogatorio formale della sig.ra CP_6
), doveva dunque ritenersi acclarata la responsabilità esclusiva del
[...]
sinistro all'autoveicolo Lancia Y tg. BC 861 SL di proprietà della sig.ra CP_6
, con conseguente condanna della in qualità di
[...] Controparte_7
impresa designata alla gestione del FGVS, al risarcimento dei danni a vario titolo patiti.
Rappresentano altresì gli appellanti (principale ed incidentali) che il
Tribunale, laddove non fosse stata riconosciuta la responsabilità esclusiva Pag. 10 a 29 dell'autoveicolo Lancia Y, solo considerando il verbale redatto dalle autorità intervenute e la sentenza penale di condanna dell'imputato , CP_12
andava, quantomeno, riconosciuto, atteso l'accertamento del fatto storico nelle circostanze di tempo e di luogo, ai sensi dell'art. 2054 secondo comma c.c., il concorso di colpa al 50% tra i conducenti dei veicoli coinvolti.
4.2. Il tribunale, dopo aver esaminati gli atti relativi al procedimento penale e quelli forniti e costituiti nel giudizio di primo grado, aveva ritenuto che “Le discrasie evidenziate, unitamente alla scarsa plausibilità del nesso eziologico tra dinamica del sinistro ed esiti dannosi così come riportati, inducono il giudicante
a non ritenere provato il fatto storico così come rappresentato da parte istante.
Pertanto, per il mancato assolvimento dell'onus prescritto dall'art. 2697 c.c. la domanda va reietta.”.
4.3. Va premesso che va condivisa l'argomentazione secondo cui nulla vieta al giudice civile di rivalutare i fatti di causa oggetto del procedimento penale, al fine di effettuare un autonomo accertamento circa gli illeciti civili configurativi di una ipotetica voce di danno risarcibile, come ha affermato la Corte di legittimità In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale,
l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli
è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (cfr. Corte di Cassazione sent. n.
12901 del 10.05.2024).
Tuttavia, non è condivisibile la decisione nella parte in cui ha ritenuto che “gli approdi del processo penale di primo grado non appaiono sufficienti a Pag. 11 a 29 consentire al Giudice scrivente una compiuta ricostruzione dei fatti di causa, ovvero del fatto storico che conduceva al decesso del congiunto degli attori.”, poiché “si tratta di una sentenza di condanna in primo grado, priva della formula del passaggio in giudicato”.
Tale argomentazione non è, ad avviso della Corte, sufficiente a giustificare il discostamento dall'esito del giudizio penale.
Prescindendo dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice escussi nel giudizio di primo grado ( e ), la cui attendibilità è Tes_1 Testimone_2
oggettivamente dubbia, le risultanze del processo penale appaiono sufficienti a dimostrare la sussistenza del fatto storico.
Tale conclusione si rafforza se si considera che la sentenza penale n. 4397 del
15.03.2010 è divenuta irrevocabile in data 29.06.2010, determinando un accertamento definitivo dell'avvenuta verificazione del fatto, non più suscettibile di contestazione. D'altra parte, la verificazione del sinistro non è mai stata posta in dubbio nel corso del giudizio, essendo contesa la sola dinamica.
4.4. Sulla scorta di ciò, la Corte ritiene che l'appello sia parzialmente fondato nella parte in cui è stata ritenuta vinta, a sfavore dei danneggiati, la presunzione ex art. 2054 c.c. di concorso di colpa dei conducenti, i quali hanno contribuito in ugual misura alla causazione del sinistro.
A ciò si aggiunga che dalle risultanze del processo penale, in particolar modo con la sentenza di condanna, è stato accertato un concorso di colpa tra i conducenti coinvolti.
Il giudice di primo grado ha dato atto che dall'istruzione dibattimentale del giudizio penale era emerso che:
- l'impatto tra i due mezzi avveniva “ quando l'auto era in prossimità del marciapiede sinistro” di corso De AS…”la moto ha urtato l'auto lungo tutta la fiancata sinistra…la ruota anteriore della moto è penetrata nel varco del passaruota dell'auto; …la moto sormontava poi il marciapiede abbattendosi sul Pag. 12 a 29 lato sinistro” ( ciò si legge nella motivazione della sentenza emessa dal
Tribunale penale di Napoli il 17.02.2010);
- i ragazzi a bordo del motociclo (tra cui ) erano entrambi privi Persona_1
di casco protettivo;
- conduceva la moto senza patente e ad una velocità Persona_1
verosimilmente elevata, attesa l'entità dell'impatto e delle lesioni riportate;
-- il conducente dell'autovettura non dava la precedenza agli altri mezzi - nonostante il segnale di stop in via Mattarella - e svoltando sul corso De
AS si frapponeva alla traiettoria del motociclo, rappresentandone un inevitabile ostacolo.
Tuttavia, il primo giudice, discostatosi dall'esito del giudizio penale, ha ritenuto non attendibili i testi lui escussi ed è pervenuto alla conclusione che
“Le discrasie evidenziate, unitamente alla scarsa plausibilità del nesso eziologico tra dinamica del sinistro ed esiti dannosi così come riportati, inducono il giudicante a non ritenere provato il fatto storico così come rappresentato da parte istante.
Pertanto, per il mancato assolvimento dell'onus prescritto dall'art. 2697 c.c. la domanda va reietta.”
4.5. Orbene se il fatto storico rappresentato dai danneggiati, costituito dall'essersi il sinistro verificato per l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura, può ritenersi non provato, tuttavia, attesa l'indiscussa verificazione del sinistro, accertato dagli agenti di polizia intervenuti e mai negato dalle controparti, era necessario che il primo giudice, per escludere ogni pretesa risarcitoria dei danneggiati, accertasse che il sinistro si era verificato per l'esclusiva responsabilità del minore e che la sua Persona_1
condotta imprudente e negligente avesse costituito l'unico antecedente causale nella verificazione del sinistro stesso, avendo il conducente dell'autovettura vinto la presunzione di pari responsabilità dei conducenti di cui all'art . 2054 c.c. Pag. 13 a 29 Tale accertamento, come hanno giustamente lamentato gli appellanti, è mancato e il primo giudice non ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse interamente da attribuire alla condotta di , escludendo ogni responsabilità del conducente Persona_1
dell'autovettura.
Certamente le risultanze probatorie in sede civile, esclusa la deposizione dei testi ritenuti non attendibili, non consentono una ricostruzione del fatto nella direzione prospettata da parte attrice, secondo cui la causazione del sinistro sia addebitabile in via esclusiva all'autovettura Lancia Y;
tuttavia, non sono emersi nemmeno elementi sufficienti a ritenere vinta la presunzione di pari responsabilità.
Nel giudizio penale (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza) si rinvengono, infatti, elementi convergenti per la sussistenza del concorso di colpa, dalla testimonianza di che ha assistito a “parte” della dinamica Testimone_3
del sinistro, confermando la ricostruzione circa il concorso di colpa.
Inoltre, sempre in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro, nel giudizio penale (cfr. pag. 7 della sentenza penale), dalla CTU è emerso che “non ci sono state tracce di frenata e alcuna delle consulenze sviluppate sui dati messi
a disposizione della P.G. offre al giudice un criterio certo ed inconfutabile di valutazione.” Per cui il giudice penale era giunto alla conclusione che “il conducente dell'autovettura non dava la precedenza agli altri mezzi - nonostante il segnale di stop in via Mattarella - e svoltando sul corso De
AS si frapponeva alla traiettoria del motociclo, rappresentandone un inevitabile ostacolo”.
Orbene la circostanza che il conducente dell'autovettura non si sia fermato allo stop, non abbia dato la precedenza e si sia accostato al margine sinistro della carreggiata di destra, dove si era immesso, ostacolando così la traiettoria del motociclo, costituisce condotta imprudente e negligente che ha senza dubbio concorso alla causazione del sinistro. Pag. 14 a 29 In ipotesi di sinistro stradale, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto dell'impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento.
La norma in esame configura a carico dei conducenti una presunzione iuris tantum di pari responsabilità, da cui ciascuno può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada.
Senza ombra di dubbio i danneggiati non hanno dimostrato che il loro congiunto abbia avuto una condotta diligente, anzi la sua estrema Per_1
imprudenza nel procedere a velocità elevata in prossimità di un incrocio e senza casco, costituisce indubbiamente una condotta colpevole nella causazione del sinistro.
Tuttavia, l'accertamento in concreto della responsabilità a carico di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia attenuto alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza, facendo il possibile per evitare l'incidente, ovvero che dimostri che l'incidente è avvenuto per esclusiva responsabilità dell'altro conducente.
La Suprema Corte ha stabilito che “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la Pag. 15 a 29 conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (Cass. Civ. Sez. III Ord. n. 15736 del 17/05/2022).
Ed ancora che “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 7479 del 20/03/2020); non mancando di sottolineare che “La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ord. n. 7061/2020). Sulla modalità di liberazione dalla presunzione di colpa ha stabilito che “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (Cass. Sez. 6-3, Ord. n. 4130 del 16/02/2017).
A ciò si aggiunga che “…l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa
a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente Pag. 16 a 29 di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento” (Cass. Civ. Sez.3,
Sentenza n.18479 del 21/09/2015).
4.6. Sulla scorta di detti principi, nella fattispecie in esame, non risulta acquisita agli atti la prova che né il conducente del motoveicolo Malaguti tg BC
47570 né il conducente dell'autoveicolo Lancia Y tg BC861SL abbiano fatto il possibile per evitare il danno, dimostrando di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, pertanto non è possibile escludere la responsabilità di uno dei due conducenti, né graduarla in misura maggiore o minore rispetto all'altro.
Invero, l'infrazione anche grave da parte di uno dei conducenti non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
Nel caso di specie per nessuno dei due conducenti è risultato provato che abbiano tenuto una condotta di guida ineccepibile, soprattutto in ordine alla velocità valutata nelle circostanze concrete, né che abbiano tentato di eseguire manovre di emergenza finalizzate a evitare l'impatto o di essersi trovati nell'impossibilità di eseguirne.
Pertanto, va condivisa la doglianza sollevata dall'appellante principale nonché dagli appellanti incidentali circa la mancata applicazione, da parte del
Tribunale, delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. che afferma che, nella causazione di un sinistro tra veicoli, salvo prova contraria, deve ritenersi che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno.
Dunque, va dichiarato il concorso di colpa nella causazione del sinistro stradale avvenuto il 18.07.2007 nella misura del 50% sia di , Persona_1
Pag. 17 a 29 conducente del motociclo tg. DC47570, sia di , conducente CP_12
dell'autovettura Lancia Y tg. BC861SL.
Resta assorbita ogni altra questione.
3.5. Per quanto attiene al secondo motivo di appello, relativo al “quantum”,
l'appellante, in proprio e quale erede della vittima, ha ribadito la richiesta risarcitoria articolata in primo grado, insistendo pe l'integrale accoglimento della domanda anche sotto il profilo del quantum e per la condanna del FGVS al risarcimento dei danni così indicati: a) in proprio, risarcimento del danno non patrimoniale subito, in qualità di vittima secondaria, per il decesso del figlio, quantificato in € 331.920,00 in considerazione della “giovane età del defunto (16 anni), il legame stretto che vi era tra i membri della famiglia tanto che alla morte del povero ragazzo i rapporti familiari sono stati indelebilmente compromessi e la sofferenza è stata tale da portare ad un allontanamento dell'istante dalla moglie dalla quale ha divorziato.”; b) iure hereditatis, il risarcimento del danno biologico “terminale” essendo il de cuius deceduto per le ferite riportare a seguito del sinistro e dopo un arco temporale durato sette giorni, chiedono che sia liquidato l'importo di € 37.888,00 da suddividere per ogni erede, pertanto all'appellante principale spetterebbe l'importo di €
9.472,00.
Dello stesso tenore sono le richieste degli appellanti incidentali, in particolare chiede la liquidazione dell'importo di € 153.502,00, Controparte_2 CP_1
e (i quali chiedono, in aggiunta ai predetti, anche
[...] Controparte_3
il risarcimento del danno biologio-psicologico loro derivato dalla perdita del prossimo congiunto) chiedono rispettivamente la liquidazione di €
400.651,47 ed € 230.862,04.
Preliminarmente la corte ritiene di condividere le considerazioni medico- legali del c.t.u. incaricato in primo grado, dott. , che Persona_2
trovano riscontro anche nell'elaborato peritale relativo all'esame autoptico,
Pag. 18 a 29 depositato in occasione del giudizio penale, prof. dott. Persona_3
incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
I suddetti elaborati risultano essere uno strumento di verifica completo ed attendibile, descrivendo, con sufficiente completezza, l'evento, le lesioni, il loro decorso, lo stato pregresso della vittima e l'incidenza sul suo decesso.
Su tale premessa è possibile, quindi, passare alla disamina delle richieste risarcitorie dell'appellante e degli appellanti incidentali, la cui precisazione in sede di gravame è da ritenersi ammissibile, in quanto articolata nei limiti della domanda svolta in primo grado e per la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
La perdita del rapporto parentale col defunto giustifica, in favore dei genitori e dei figli, il risarcimento richiesto, sul presupposto che la morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) fa presumere da sola, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare TI, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (Cass. 11212/19, Cass. 31950/18), a nulla rilevando né che la vittima e il TI non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur), a meno che non sia allegata e provata l'esistenza di circostanze concrete che dimostrano l'assenza di un legame affettivo tra la vittima e il TI (cfr.
Cass. 22397/22, Cass. 3767/18).
Sui criteri di determinazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10579/21) ha affermato che «al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da Pag. 19 a 29 indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del TI, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella».
Di tale insegnamento l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha tenuto conto, nel 2024, integrando le precedenti tabelle e prevedendo nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, elaborando un sistema di liquidazione a punti con la determinazione del valore del punto di € 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati, e di € 1.698,00 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti, e con una soglia non superabile (cap) di € 391.103,18 nel primo caso e di € 169.830,60 nel secondo caso, sulla base di cinque parametri.
In particolare, per la perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati in relazione a ciascun parametro sono previsti i seguenti punteggi:
a) l'età della vittima primaria (da 0 a 10 anni: 28 punti;
da 11 a 20 anni: 26 punti;
da 21 a 30 anni: 24 punti;
da 31 a 40 anni: 22 punti;
da 41 a 50 anni: 20 punti;
da 51 a 60 anni: 18 punti;
da 61 a 70 anni: 16 punti;
da 71 a 80 anni: 12 punti;
da 81 a 90 anni: 8 punti;
da 91 a 100 anni: 4 punti);
b) l'età della vittima secondaria (come per la vittima primaria);
c) la convivenza tra le due (16 punti per danno non patrimoniale presumibile nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti da poter attribuire nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale);
d) la sopravvivenza di altri congiunti, a prescindere dalla convivenza (nessun TI: 16 punti;
1 TI: 14 punti;
2 superstiti: 12 punti;
3 superstiti:
9 punti);
Pag. 20 a 29 e) la qualità o intensità della relazione affettiva perduta (fino a 30 punti sulla base dei parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive e di ulteriori circostanze allegate e provate, anche con presunzioni, relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni o contatti in presenza, telefonici o in internet;
condivisione delle festività e delle ricorrenze, di vacanze, di attività lavorativa, hobby o sport;
attività di assistenza sanitaria e domestica;
agonia, penosità o particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria).
Recepiti tali criteri, il danno non patrimoniale subito dall'appellante iure proprio va liquidato come segue, inclusa la decurtazione di 1/2 (posto che il concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso comporta la riduzione del risarcimento del danno anche spettante iure proprio ai congiunti della vittima in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile: Cass. 10220/17,
Cass. 4208/17):
- al padre € 189.683,50 (26 punti per l'età del figlio Parte_1 Per_1
16 punti per l'età del danneggiato, 16 punti per la convivenza, 9 punti
[...]
per la presenza di altri 3 superstiti, 30 punti per la qualità della relazione affettiva perduta tenendo conto della morte del figlio, da moltiplicare per €
3.911,00 e ridotto nella misura del 50% dato il concorso di colpa accertato);
- alla madre € 193.594,50 (26 punti per l'età del figlio Controparte_1
, 18 punti per l'età della danneggiata, 16 punti per la Persona_1
convivenza, 9 punti per la presenza di altri 3 superstiti, 30 punti per la qualità della relazione affettiva perduta tenendo conto della qualità della relazione affettiva e delle allegazioni, documentate, in ordine al suo “disturbo da lutto persistente complicato con tratti di disturbo post-traumatico da stress di grado medio”, risultante dalla relazione di consulenza psichiatrica redatta dal prof.
, contenuta nella relazione tecnica d'ufficio ad opera del dott. Persona_4
Pag. 21 a 29 , sintomatico dell'intensità del rapporto affettivo con la vittima Persona_2
primaria, da moltiplicare per 3.911,00 e ridotto nella misura del 50% dato il concorso di colpa accertato);
- al fratello € 67.920,00 (26 punti per l'età del fratello Controparte_2 Per_1
22 punti per l'età del danneggiato, 16 punti per la convivenza, 9 punti
[...]
per la presenza di altri 3 superstiti, 15 punti per la qualità della relazione affettiva perduta, da moltiplicare per € 1.698,00 e ridotto nella misura del
50% dato il concorso di colpa accertato);
- al fratello € 67.920,00 (26 punti per l'età del fratello Controparte_3
, 22 punti per l'età del danneggiato, 16 punti per la convivenza, Persona_1
9 punti per la presenza di altri 3 superstiti, 15 punti per la qualità della relazione affettiva perduta, da moltiplicare per € 1.698,00 e ridotto nella misura del 50% dato il concorso di colpa accertato);
3.6. Quanto al danno biologico “terminale” altresì richiesto, va doverosamente ricordato che tale l'espressione, così come le espressioni “danno tanatologico”
e “danno catastrofale”, non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e cioè possono essere utilizzate come “mera sintesi descrittiva”: la perdita della vita, di per sé non risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o dopo pochissimo tempo dalle lesioni, va, all'inverso, risarcita nel caso di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni (ipotesi in questione), sotto il duplice profilo del danno biologico c.d. terminale e del danno morale terminale.
In particolare, il danno biologico c.d. terminale è il danno biologico stricto sensu subito dal danneggiato per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, ed è configurabile e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante Pag. 22 a 29 che sia rimasta cosciente;
al danno biologico terminale può talora aggiungersi anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire (c.d. "danno morale terminale" o "danno da lucida agonia" o "danno catastrofale o catastrofico") che si risolve nella "paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali" ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente.
Sul punto giova ricordare il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale “In tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso.
Tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (tra le tante, Cass civ. n. 16592/2019;
Cass. civ. n. 23183/2014; Cass. civ. n. 15491/2014).
E ancora “La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella
"formido mortis", che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente”
(da Pag. 23 a 29 ultimo, Cass. civ. n. 16272/2023, Cass civ. n. 18056/2019).
Tanto premesso, nel caso in esame va riconosciuta la configurabilità del danno biologico terminale patito dalla vittima per i sette giorni di ricovero che hanno preceduto il decesso.
Il danno biologico “terminale” deve essere liquidato come segue, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate:
Importo complessivo previsto per i primi tre giorni: € 35.247,00.
Importi previsti per i giorni successivi:
o 4° giorno: € 1.175,00 o 5° giorno: € 1.164,00
o 6° giorno: € 1.153,00
o 7° giorno: € 1.142,00
Il totale per i giorni dal quarto al settimo è quindi di € 4.634,00. Su tale importo va applicato un aumento personalizzato del 50% (cosiddetto
“massimo sconvolgimento”, giustificato dalla giovane età del defunto, dal profondo legame parentale con gli istanti e dalla gravità delle lesioni subite), che porta questa quota a € 6.951,00.
Aggiungendo tale importo ai € 35.247,00 dovuti per i primi tre giorni, si ottiene un totale di € 42.198,00.
Tuttavia, il totale deve poi essere ridotto del 50% per il concorso di colpa accertato nella causazione del sinistro, con una liquidazione finale pari a €
21.099,00.
Tale somma deve essere suddivisa in parti uguali tra gli eredi, con un importo pro quota di € 5.274,75 ciascuno.
Danno che va riconosciuto in favore degli appellanti iure hereditatis.
3.7. Passando all'esame della domanda di risarcimento del danno biologico, in proprio, avanzata dalla madre e dal fratello Controparte_1 CP_3
, quale conseguenza del decesso del loro congiunto e
[...] Persona_1
Pag. 24 a 29 quantificata a mezzo CTU, dott. , nelle misure del 16% e Persona_2
18%, si osserva quanto segue.
Atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria, giustifica la richiesta avanzata (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21084 del 19/10/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21084 del
19/10/2015; Cass. n. 9320/2015; Cass. n. 2557/2011; Cass. n. 28423/2008).
Di tale ulteriore profilo di danno non patrimoniale, sempreché risulti medicalmente accertato, deve necessariamente tenersi conto nella liquidazione del risarcimento, senza possibilità di ricondurre sic et simpliciter la menomazione psico-fisica riscontrata nei superstiti nell'alveo del danno parentale, col rischio di svilire un profilo di danno che presenta una propria oggettiva evidenza e di non valutare adeguatamente la diversità rispetto alle situazioni in cui al danno parentale non si accompagni un pregiudizio di natura biologica.
Nel caso di specie, infatti, la morte prematura, violenta ed inaspettata del giovane , come documentato con la suddetta relazione tecnica Persona_1
d'ufficio, ha generato negli istanti “una reazione al lutto patologicamente evoluta in veri e propri disturbi psichici (pag. 38 relazione tecnica dott. Per_2
)”, causando in un “disturbo da lutto Persona_2 Controparte_1
persistente complicato con tratti di disturbo post-traumatico da stress di grado medio … valutabile nell'ordine del 16%” mentre in un Controparte_3
“disturbo da lutto persistente complicato con aspetti di disturbo post- traumatico di grado medio … valutabile con un tasso del 18%.”. Pag. 25 a 29 Va pertanto riconosciuto il danno biologico subito dagli appellanti incidentali e quantificato dal CTU nella misura del 16% per e 18% per Controparte_1
, da liquidare in termini risarcitori facendo ricorso ai criteri Controparte_3
tabellari milanesi aggiornati al 2024.
Pertanto, i richiedenti avranno diritto all'importo liquidabile di:
- di € 26.646,96 (pari al punto di danno biologico di € Controparte_1
3.330,81 moltiplicato per 16% per un totale di € 53.292,96 -senza ulteriore maggiorazione per la personalizzazione, essendo stato già liquidato il danno morale interamente nel danno da perdita del rapporto parentale-, ridotta del
50% per il concorso di colpa accertato, per un totale di € 38.103,98);
- di € 32.132,52 (pari al punto di danno biologico di € Controparte_3
3.570,28 moltiplicato per 18% per un totale di € 64.265,04 -senza ulteriore maggiorazione per la personalizzazione, essendo stato già liquidato il danno morale interamente nel danno da perdita del rapporto parentale-, ridotta del
50% per il concorso di colpa accertato, per un totale di € 32.132,52).
3.8. Ai danneggiati spetterà anche il pagamento degli interessi legali compensativi, da calcolare fino alla data di pubblicazione della presente sentenza sulle somme corrispondenti alla data dell'incidente (18 luglio 2007) al controvalore di quelle liquidate all'attualità, annualmente rivalutate in base agli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Cass. S.U. 1712/95 e successive conformi) che, nelle obbligazioni da risarcimento extracontrattuale, costituiscono una componente del danno.
Gli interessi legali successivi alla pubblicazione della sentenza sono dovuti, invece, sulle somme liquidate all'attualità a titolo di capitale.
§.
4. Di poi, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice Pag. 26 a 29 determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. 18.03.2021, n. 7616, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Pertanto, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame e, quindi, della domanda, in merito all'applicazione dell'art. 2054 c.c., nonché del parziale accoglimento degli appelli incidentali, si ritiene di compensare le spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà mentre la residua parte va posta a carico della - quale impresa designata per la Controparte_7
Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada - e viene liquidata avuto riguardo all'attività concretamente espletata, alla natura dell'affare e alle questioni trattate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, nei valori minimi dello scaglione di riferimento, in ragione della specularità delle difese svolte da tutti i difensori, che hanno fatto riferimento a giurisprudenza consolidata.
Le spese di CTU sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 5492 Parte_1
pubblicata in data 11.06.2021 del Tribunale di Napoli, r.g.n. 3261/2021, così provvede:
Pag. 27 a 29 a) dichiara la contumacia della sig.ra e della Ass.ni Controparte_6 CP_5
in liquidazione;
b) accoglie in parte l'appello principale e gli appelli incidentali e, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5492/2021 dell'11.06.2021, dichiara la concorrente pari responsabilità del conducente del motociclo tg DC47570
e del conducente dell'autovettura Lancia Y tg BC861SL UN Persona_1
Rota, di proprietà di , per l'incidente stradale avvenuto il Controparte_6
18.07.2007, nelle proporzioni di cui in motivazione;
c) condanna la nella qualità di impresa designata alla Controparte_7
gestione del FGVS, al pagamento dei seguenti importi:
- in favore di della somma complessiva di € 194.958,25 Parte_1
(189.683,50+5.274,75);
- in favore di della complessiva somma di € 225.516,21 Controparte_1
(193.594,50+5.274,75+26.646,96);
- in favore della complessiva somma di € 73.194,76 Controparte_2
(67.920,00+5.274,75);
- in favore di della complessiva somma di € 105.327,27 Controparte_3
(67.920,00+5.274,75+32.132,52);
d) alle somme liquidate di cui al sub c) andranno assegnati gli interessi legali da calcolare come in motivazione;
e) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti per la metà e pone la restante parte a carico di nella qualità Controparte_7
di impresa designata alla gestione del FGVS, che condanna pagare in favore dell'appellante nonché di ciascuno degli appellanti incidentali, con attribuzione ai loro rispettivi procuratori antistatari, che liquida per ciascuno di essi, nella misura già ridotta del 50%, a) quanto al primo grado, in € 372,62 per spese ed € 5.614,5 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e C.P.A.; b) quanto al grado d'appello in € 500,265 per
Pag. 28 a 29 spese ed € 5.030,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
f) pone definitivamente a carico della nella qualità di Controparte_7
impresa designata alla gestione del FGVS, le spese di C.T.U. come liquidate in primo grado.
Così deciso in Napoli il 04.12.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 29 a 29