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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2290/2022 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
IERARDI NERINA e dall'avv. FRANCESCO GAROFALO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Paonessa;
CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, con scadenza prevista al giorno 12.3.2025.
Con ricorso depositato in data 14.10.2022 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze di varie imprese, con mansioni di operaio minatore, escavatorista e conduttore di mezzi meccanici;
di essere stato quotidianamente esposto, senza alcun mezzo di protezione, in ambienti sotterranei umidi e freddi, all'inalazione di polveri di silice;
di aver contratto la patologia indicate in atti (silicosi polmonare), ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' , con comunicazione del 18.2.2021, aveva ingiustamente CP_1 rigettato la domanda del 25.01.2021 (n. 514935800) per intervenuta prescrizione del diritto sotteso;
pertanto concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato a corrispondere la relativa rendita in misura da accertarsi in corso di causa. Instaurato il contradditorio, l' in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto;
CP_1 nel merito, contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, all'esito dell'odierna udienza di trattazione la causa è così decisa.
* * *
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' in CP_1 quanto sebbene l'assicurato già con domanda del 20.01.2015 ( n. 87927) avesse denunciato la malattia professionale di “silicosi polmonare” non v'è alcuna evidenza che la malattia, laddove presente, avesse raggiunto la soglia minima di indennizzabilità, con la conseguenza che la presentazione della domanda amministrativa non può valere quale dies a quo per il calcolo della prescrizione triennale “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, il
"dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall' la CP_1 rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato con riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della normale conoscibilità di esso da parte dell'assicurato, ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi dell'incapacità lavorativa determinata da tale stato in relazione alla sua eziologia professionale. Tale principio va poi armonizzato con l'ulteriore sentenza della Corte costituzionale, n. 116 del 1969, secondo la quale occorre tenere conto anche del raggiungimento della soglia minima per l'indennizzabilità della malattia, sicché
a questo va riferito il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione, e non a quello della effettiva manifestazione della patologia, ove i due momenti non coincidano sotto il profilo temporale ed il primo (soglia di indennizzabilità) si verifichi successivamente al secondo.” ( cfr. Cass. sez lav.n 14717/2006)
D'altro canto questo giudice, con ordinanza del 23.11.2023, ordinava all di depositare CP_1 copia del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa presentata dall'assicurato in data 20.01.2015, al fine di conoscerne le motivazione poste alla base del rigetto, istanza che è rimasta priva di riscontro.
Ciò posto, l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di CP_1 un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Con riferimento specifico ai fatti di causa, occorre evidenziare l'attendibilità e la non contraddittorietà dei testi escussi, rivelatasi a conoscenza diretta dei fatti di causa, i quali hanno confermato l'attività del ricorrente di escavatorista, autista minatore, gruista, espletata per 40 ore settimanali, su turni, a diretto contatto con polveri di silice e di diversa natura, come fumi emessi dai diversi mezzi (camion, escavatori, etc), polveri cementizie per rottura o riparazioni di manufatti cementizi già costruiti in precedenza, ed in contatto con ambienti di lavoro caratterizzati da condizioni ambientali negative (umidità, calore, freddo, ecc.)” (cfr. dichiarazioni testimoniali rese dai signori e all'udienza del Tes_1 Testimone_2
13.04.2023)
La convergenza delle dichiarazioni testimoniali, unitamente alla documentazione in atti, offre conferma al fatto che l'assicurato, nello svolgimento delle proprie mansioni, sia stato continuamente esposto all'inalazione di polveri di silice e al conseguente rischio professionale.
Ai fini del riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata, e quindi della sua presunzione legale, sussiste la previsione tabellare di cui all'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che inserisce l'esposizione alle polveri di silice libera cristallina tra gli agenti che, con elevata probabilità
(LISTA I, gruppo 4), determina l'insorgenza della malattia di silicosi polmonare.
Sicché in assenza di prove contrarie, capaci di superare la presunzione legale della origine professionale, deve convenirsi che le menomazioni del ricorrente rinvengono la loro causa nell'attività lavorativa espletata.
Orbene, nella quantificazione del danno biologico, il consulente tecnico d'ufficio incaricato ha valorizzato un'anamnesi lavorativa che corrisponde agli esiti della prova testimoniale assunta e altresì offerto piena risposta, in maniera articolata e logica, alle osservazioni alla bozza preliminare avanzate del consulente dell' così concludendo “Sulla scorta dell'esame CP_1 obiettivo in atto e della documentazione clinica presente nei fascicoli, si può concludere rispondendo ai quesiti posti dal Giudice del Lavoro nei seguenti termini: 1) Il signor è AFFETTO DA Parte_1
SILICOSI POLMONARE che gli determina ad oggi una riduzione della capacità respiratoria,la suddetta patologia è documentata da esami strumentali (TAC torace e Spirometria ) eseguiti nel 2020 quindi presenti al momento della domanda amministrativa del 18febbraio 2021. 2)Il signor presenta, Parte_1 in relazione alla ridotta capacità respiratoria SECONDARIA ALLA SILICOSI, una riduzione della capacità lavorativa dell'8 % rapportata in base alle Tabelle di menomazioni del 25 LUGLIO CP_1
2000 riferito al Cod.332 e Cod. 333 con le dovute correzione di valutazione in rapporto al danno rilevato. 3) La malattia riconosciuta è ricollocabile all'attività lavorativa svolta dal ricorrente (minatore-conduttore di mezzi meccanici, gruista escavatorista, conduttore di macchine) che l'hanno esposto a polveri di natura diversa tra cui appunto quella di silice responsabile tipica della silicosi” (cfr. consulenza tecnica depositata in data 28.6.2024, qui da intendersi integralmente richiamata).
Ne consegue, aderendo alle logiche ed esaustive conclusioni del CTU, il riconoscimento del diritto dell'assicurato a ricevere dall' , ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000 CP_1
l'indennizzo in capitale corrispondente alla percentuale del danno biologico accertato, pari all'8%, oltre agli accessori ex art. 16, c. 6, l. 412/1991 dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa al soddisfo.
Le spese di lite – liquidate negli importi minimi a fronte della semplicità delle questioni affrontate e distratte in favore del difensore della parte ricorrente in quanto anticipatario – vanno poste integralmente a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
Le spese della C.T.U. sono poste a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso 2290/2022, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da “silicosi polmonare”, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura dell'8% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
-per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la prestazione maggiorata di accessori ex CP_1 art. 16, c. 6, l. 412/1991 da quella data al soddisfo
-condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.540,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Crotone, lì 12.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei