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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa PASCA Anna Rita - Presidente
Dott. MELE Riccardo - Consigliere
Dott.ssa ZUPPETTA Virginia - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 484 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023;
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Colella ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, alla Via 95 Rgt. Fanteria n.9, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello;
- APPELLANTE -
E
(P. Iva: n. ), in persona del r.l.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Lupiae n. 34, presso lo Studio dell'Avv. Raffaele Fatano,
che la rappresenta e la difende giusta procura rilasciata su foglio separato, allegata alla comparsa di costituzione;
- APPELLATA -
E
(c.f. ), quale erede di in regime di Controparte_2 C.F._2 Persona_1
amministrazione di sostegno, nella persona dell'amministratore sig. , entrambi Controparte_3 elettivamente domiciliati in Tuglie, alla via N. Sauro n. 70, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Greco, che la rappresenta e la difende giusta procura in atti;
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
All'udienza dell'8/10/2025, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata riservata per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato il 25.10.2019, ha convenuto in Parte_1
giudizio, innanzi all'intestato tribunale, la Controparte_4
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito: 1.
[...]
Riconoscere, accertare e declarare che la convenuta, relativamente ai prelievi effettuati allo sportello dal conto cointestato acceso da riportati ai nn. 11) sub I), II) e III) della parte in fatto è Parte_1
incorsa in grave violazione delle norme regolatrici del rapporto di conto corrente cointestato acceso da nonché delle norme di legge e regolatrici della materia derivandone responsabilità Parte_1
contrattuale ed extracontrattuale;
2. Riconoscere accertare e dichiarare che in virtù di delega
Contr inefficace ed illegittima la filiale di Sannicola ha consentito prelievi, bonifico e giroconto non dovuti a riepilogati al precedente punto 11 sub IV) della parte in fatto derivandone Controparte_2
grave responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
3. Riconoscere accertare e dichiarare per le causali di cui ai precedenti punti 1) e 2) un ammanco dal conto corrente cointestato n. 8145.75 pari
Contr ad euro 94.600,00 ad opera dell' convenuto;
4. Per l'effetto condannare la filiale di CP_6
Sannicola impersona del legale rappr.te p.t. al riaccredito sul predetto conto di euro 94.600,00 o quella diversa somma che sarà riconosciuta in corso di causa oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal di ogni singolo fino al soddisfo;
5. Riconoscere accertare e dichiarare che Parte_1
a causa del comportamento di parte convenuta ha subito danno patrimoniale, morale, da stress e da violazione della privacy quantificato nella somma omnia di euro 300.000,00 o quella diversa somma che sarà ritenuta dall'On.le Giudice adito e, per l'effetto 6. Condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice e della suddetta somma;
7. Condannare controparte al pagamento di spese e competenze del presente giudizio in favore dell'attrice”.
Ha dedotto: che in data 28.01.2009 l'attrice, unitamente alla propria madre , aveva Persona_1
acceso presso l'istituto , filiale di Sannicola, il conto corrente cointestato Controparte_1
n. 8145.75 con modalità di firma “ordinaria disgiunta”; che in data 31.01.2014 la cointestataria aveva rilasciato delega ad operare sul predetto conto corrente cointestato alla Persona_1
figlia senza il consenso dell'altra cointestataria;
che la NO Controparte_2 Per_1
era stata nominata da tempo Amministratore di Sostegno della figlia;
[...] Controparte_2
che l'atto di delega non era stato portato a conoscenza della cointestataria del conto, odierna attrice;
che l'atto in questione non era dotato di alcun timbro dell'istituto bancario o data di acquisizione al
Protocollo, ma possedeva solo le sigle di due impiegati di banca;
che dal 31.01.2014 al 8.06.2018 la filiale di Sannicola, aveva consentito a di prelevare la somma di CP_7 Controparte_2
euro 94.600,00 dal c.c. cointestato alla odierna attrice;
che, solo nell'estate del 2018, Parte_1
era venuta a conoscenza della delega rilasciata dalla madre alla figlia e che, in Controparte_2
virtù di tale delega, erano stati effettuati prelievi e giroconti reputati illegittimi;
di aver richiesto all'istituto bancario copia del contratto e di eventuale delega, e di aver ottenuto n.73 copie contabili delle operazioni richieste allo sportello;
che la aveva negato la sussistenza di danni in quanto CP_1
il denaro depositato sul c.c. era riferibile esclusivamente alla NO . Persona_1
Con comparsa tempestivamente e ritualmente depositata in cancelleria si è costituita in giudizio la
, chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa del terzo, la sig.ra Controparte_1
, nata a [...] il [...], residente in [...](Le), e sollevando Persona_1
l'eccezione preliminare di carenza di interesse di parte attrice;
ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice adito rigettare le domande proposte dall'attrice per tutte le ragioni esposte. Nell'ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse domande, perché il Giudice
adito, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, condanni Per_1 a garantire e manlevare e, comunque, a restituire
[...] Controparte_1
alla Banca, ex art. 2033 c.c., tutte le somme che dovesse essere Controparte_1
condannata a "riaccreditare" sul conto. In ulteriore subordine, per sentir accertare e dichiarare la
NO , ex art. 2041 c.c., tenuta ad indennizzare la della diminuzione patrimoniale Per_1 CP_1
subita nell'occorso, nei limiti dell'arricchimento conseguito dalla NO . Con vittoria di Per_1
spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
Ha dedotto: che la odierna attrice, cointestataria del conto corrente, non aveva alcun diritto sul saldo attivo di detto rapporto bancario cointestato in quanto si trattava di somme di pertinenza esclusiva della NO , in particolare dell'accredito di pensioni di cui la terza chiamata era Per_1
beneficiaria; che l'attrice era risultata priva di reddito;
che la NO , impossibilitata a Per_1
provvedere personalmente ed in assenza della figlia cointestataria del conto, aveva delegato la figlia a compiere ordinarie operazioni bancarie”. Controparte_2
La causa, nella contumacia della terza chiamata, è stata istruita mediante C.T.U. tecnico contabile e,
all'esito, decisa con sentenza n. 379/2023 del 7/02/2023, con la quale il Tribunale adito: rigetta(va)
la domanda attorea;
condanna(va) a rifondere alla Parte_1 [...]
le spese di lite;
nulla sulle spese tra l'attrice e la terza chiamata;
Controparte_8
pone(va) definitivamente a carico di parte attrice le spese per la espletata CTU.
Avverso la menzionata sentenza proponeva appello con atto ritualmente notificato, Parte_1
chiedendo – previo accoglimento dell'istanza di sospensiva – la riforma integrale della sentenza impugnata;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si opponevano all'accoglimento dell'avverso gravame la Controparte_9
quest'ultima nella qualità di erede di chiedendone il rigetto, con
[...] Persona_1
vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 7/02/2025 il Collegio disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenendo che non potessero considerarsi pretestuosi i motivi dell'impugnativa e che, quanto al periculum, nel bilanciamento dei contrapposti interessi dovesse trovare accoglimento la tutela di quello dell'appellante.
All'udienza dell'8/10/25, previo deposito delle memorie da parte dei procuratori delle parti costituite nel termine assegnato, la causa veniva riservata per la decisione collegiale ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce il travisamento dei fatti nella parte in cui la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dell'interesse di - quale contitolare del conto Parte_1
corrente in oggetto - alla legittima tenuta del conto e acché lo stesso non venga illegittimamente depauperato poiché nei confronti della Banca è considerata creditrice dell'intero”.
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che “dall'esame della documentazione versata in atti, il conto corrente cointestato n. 8145.75
risultava essere stato alimentato esclusivamente da somme di pertinenza della sig.ra Per_1
, in particolare dall'accredito di pensione di cui ella risulta beneficiaria”, derivandone
[...]
“l'insussistenza di un interesse reale dell'attrice al riaccredito, sul conto corrente, di somme che non erano di sua spettanza, su cui non vantava alcun diritto e di cui la cointestataria Persona_1
poteva liberamente disporne senza limitazioni alcune, trattandosi, appunto, di somme di sua esclusiva pertinenza”.
L'appellante contesta che il Tribunale abbia erroneamente applicato la disciplina relativa ai rapporti interni tra i correntisti cointestatari, di cui all'art.1298 c.c., anziché quella prevista per il rapporto intercorrente tra i titolari del conto corrente cointestato e l'istituto bancario, di cui all'art.1854 c.c.,
che afferma esistere una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione; evidenzia, infatti, di aver agito per il risarcimento del danno da violazione delle norme contrattuali.
Rivendica, pertanto, la propria legittimazione ad agire in giudizio nei confronti della banca, in qualità
di cointestataria del conto corrente, e chiede la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui è
stata accolta l'eccezione preliminare di difetto della legittimazione per carenza di interesse ad agire.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce l'illegittimità della sentenza nella parte in cui respinge “le domande di parte attrice e le conseguenti richieste volte ad ottenere sia somme di cui non è stata in alcun modo provata la natura indebita, sia somme a titolo di risarcimento extracontrattuale, per cui l'attrice non ha dimostrato né la sussistenza di fatto illecito, e neppure quella di un danno derivato dal comportamento di controparte”.
Evidenzia come il giudice di primo grado non ha tenuto conto dell'inadempimento contrattuale della per violazione del precetto di cui all'art. 8 del contratto di conto corrente, rubricato “Poteri di CP_1
rappresentanza-cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto”, a norma del quale
“quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni e l'invio degli estratti conto, possono essere fatti dalla ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti nei confronti CP_1
degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti”.
Lamenta l'appellante che, in spregio al precetto contenuto dal regolamento negoziale stipulato inter-
partes, la Banca abbia dato esecuzione ad una delega illegittima ed inefficace, in quanto rilasciata soltanto da una delle due cointestatarie, ad un terzo – – senza Persona_1 Controparte_2
che altra cointestataria, ne fosse venuta a conoscenza e/o l'avesse sottoscritta. Parte_1
Evidenzia come, al riguardo, lo stesso giudice di prime cure ha rilevato che “vero risulta essere l'assunto secondo il quale la avrebbe dovuto tener conto della Controparte_1
cointestataria per la nomina di una persona autorizzata a rappresentare anche solo uno Parte_1
dei due cointestatari, come previsto nella clausola al punto A) del contratto firmato tra le parti” ,
senza però trarne le dovute conseguenze in ordine alla responsabilità contrattuale dell'istituto bancario.
Contesta che abbia disposto liberamente delle somme di sua spettanza senza Persona_1
limitazione alcuna, rivendicando il proprio diritto, in qualità di cointestataria, alla metà delle somme disponibili sul conto.
3. L'appello è fondato. Ed invero, emerge ex actis la violazione, da parte dell'istituto bancario, della clausola contrattuale di cui all'art.
8 - a norma del quale “le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti” - per avere consentito il prelievo di cospicue somme di denaro ad un terzo, in virtù di una delega priva dell'autorizzazione [ovvero in mancanza di una ratifica successiva] dell'altra cointestataria del conto.
Non è revocabile in dubbio come, nella fattispecie de qua, venga in rilievo il rapporto tra il correntista da un lato e la banca dall'altro, regolamentato dall'art.1854 c.c. e non il rapporto interno tra creditori solidali disciplinato dall'art. 1298 c.c., a norma del quale è consentita al creditore, nei confronti del quale viene azionato il regresso, fornire la prova contraria alla presunzione della parità del riparto.
È infatti noto il pacifico orientamento della S.C. secondo cui “in tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti”, (Cass.,
Sez. 1 - , Ordinanza n. 25243 del 19/09/2024).
Nel caso di specie, oltre alla cointestazione del contratto di c/c in capo a più soggetti, le clausole negoziali espressamente richiedevano la necessità di una nomina per iscritto da parte di tutti i cointestatari ai fini di autorizzare i terzi alla rappresentanza.
Ed ancora “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti,
va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto”, (Cass.,
Sez. 2 - , Sentenza n. 77 del 04/01/2018).
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda attrice va accolta limitatamente alla metà
delle somme prelevate, pari ad euro 47.300,00 (94.600,00: 2) - secondo quanto accertato dal perito nominato in primo grado - con conseguente condanna della banca al pagamento, in favore dell'attuale appellante, della predetta somma oltre interessi dalla domanda al saldo.
4. Dall'accoglimento delle precedenti censure discende l'assorbimento dell'ulteriore motivo di contestazione della regolamentazione delle spese di primo grado.
5. La , costituendosi, ha reiterato la domanda riconvenzionale, già Controparte_1
proposta in primo grado nell'ipotesi di accoglimento di quella attorea, di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. ovvero, in subordine, di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per cui “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento,
a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
6. Sul punto, è noto il consolidato, quanto pacifico, orientamento della S.C. per cui “l'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss.
c.c., che ricorre quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti, l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico;
la legittimazione ad esperire l'azione volta alla reintegrazione patrimoniale spetta a colui che abbia disposto il pagamento senza causa e non a chi, da questi e per suo conto, sia stato delegato ad effettuare materialmente la prestazione”, (Cass.,
Sez. 3 - , Sentenza n. 10810 del 05/06/2020). Ancora, è noto il principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
(Nella specie, relativa a un contratto di mutuo le cui rate erano state addebitate su un conto cointestato, alimentato dai versamenti di uno solo dei mutuatari, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata da quest'ultimo nei confronti dell'altro, in ragione dell'impossibilità, per il ricorrente, di esperire l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., essendo comunque dovuti i pagamenti in favore della banca mutuante)”, (Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 27008 del 18/10/2024).
Ed invero è evidente che lo spostamento patrimoniale avvenuto senza giusta causa - operato dalla a favore di un terzo estraneo al rapporto di conto corrente - abbia determinato la necessità di CP_1
riconoscere un indennizzo in favore dell'ente creditizio ed a carico della cointestataria Per_1
che viene equitativamente determinato nei limiti dell'ingiustificato arricchimento dalla
[...]
stessa conseguito a mezzo del prelievo operato dalla delegata in danno della Controparte_2
cointestataria.
Pertanto, condanna gli eredi di in solido, alla rifusione in favore della banca appellata di Per_1
quanto la stessa è tenuta a corrispondere all'appellante.
6.All'esito del giudizio, la banca va condannata alla rifusione delle spese del primo e secondo grado di giudizio - liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022,
applicabile ratione temporis - in favore dell'appellante; spese compensate tra la banca e gli eredi di in considerazione del comportamento della banca poco diligente. Persona_1
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto ritualmente notificato, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di quale erede di avverso la Sentenza n.
[...] Controparte_2 Persona_1
379/2023 del 7/02/2023, emessa dal Tribunale di Lecce, così provvede:
Contr a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in modifica dell'impugnata sentenza, condanna a corrispondere all'appellante la complessiva somma di euro 47.300,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
Contr b) accoglie la domanda proposta ex art. 2041 c.c. da e, per l'effetto, condanna gli eredi di a rifondere la banca delle somme che la stessa sia tenuta a corrispondere Persona_1
all'appellante;
Contr c) condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 8.214,00, di cui euro 7.000,00
per compensi ed euro 1.214,00 per esborsi;
e, per il presente gravame, in complessivi euro
5.000,00 per compensi ed euro 355,00 per esborsi, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%; dispone che il relativo versamento sia disposto in favore dello Stato, ex art. 133 T.U. 115/2002, essendo la parte appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Contr d) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi tra e gli eredi di Persona_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 12/11/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Marta Crusi con la direzione della Consigliera relatrice dott.ssa Virginia Zuppetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa PASCA Anna Rita - Presidente
Dott. MELE Riccardo - Consigliere
Dott.ssa ZUPPETTA Virginia - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 484 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023;
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Colella ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, alla Via 95 Rgt. Fanteria n.9, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello;
- APPELLANTE -
E
(P. Iva: n. ), in persona del r.l.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Lupiae n. 34, presso lo Studio dell'Avv. Raffaele Fatano,
che la rappresenta e la difende giusta procura rilasciata su foglio separato, allegata alla comparsa di costituzione;
- APPELLATA -
E
(c.f. ), quale erede di in regime di Controparte_2 C.F._2 Persona_1
amministrazione di sostegno, nella persona dell'amministratore sig. , entrambi Controparte_3 elettivamente domiciliati in Tuglie, alla via N. Sauro n. 70, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Greco, che la rappresenta e la difende giusta procura in atti;
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
All'udienza dell'8/10/2025, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata riservata per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato il 25.10.2019, ha convenuto in Parte_1
giudizio, innanzi all'intestato tribunale, la Controparte_4
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito: 1.
[...]
Riconoscere, accertare e declarare che la convenuta, relativamente ai prelievi effettuati allo sportello dal conto cointestato acceso da riportati ai nn. 11) sub I), II) e III) della parte in fatto è Parte_1
incorsa in grave violazione delle norme regolatrici del rapporto di conto corrente cointestato acceso da nonché delle norme di legge e regolatrici della materia derivandone responsabilità Parte_1
contrattuale ed extracontrattuale;
2. Riconoscere accertare e dichiarare che in virtù di delega
Contr inefficace ed illegittima la filiale di Sannicola ha consentito prelievi, bonifico e giroconto non dovuti a riepilogati al precedente punto 11 sub IV) della parte in fatto derivandone Controparte_2
grave responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
3. Riconoscere accertare e dichiarare per le causali di cui ai precedenti punti 1) e 2) un ammanco dal conto corrente cointestato n. 8145.75 pari
Contr ad euro 94.600,00 ad opera dell' convenuto;
4. Per l'effetto condannare la filiale di CP_6
Sannicola impersona del legale rappr.te p.t. al riaccredito sul predetto conto di euro 94.600,00 o quella diversa somma che sarà riconosciuta in corso di causa oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal di ogni singolo fino al soddisfo;
5. Riconoscere accertare e dichiarare che Parte_1
a causa del comportamento di parte convenuta ha subito danno patrimoniale, morale, da stress e da violazione della privacy quantificato nella somma omnia di euro 300.000,00 o quella diversa somma che sarà ritenuta dall'On.le Giudice adito e, per l'effetto 6. Condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice e della suddetta somma;
7. Condannare controparte al pagamento di spese e competenze del presente giudizio in favore dell'attrice”.
Ha dedotto: che in data 28.01.2009 l'attrice, unitamente alla propria madre , aveva Persona_1
acceso presso l'istituto , filiale di Sannicola, il conto corrente cointestato Controparte_1
n. 8145.75 con modalità di firma “ordinaria disgiunta”; che in data 31.01.2014 la cointestataria aveva rilasciato delega ad operare sul predetto conto corrente cointestato alla Persona_1
figlia senza il consenso dell'altra cointestataria;
che la NO Controparte_2 Per_1
era stata nominata da tempo Amministratore di Sostegno della figlia;
[...] Controparte_2
che l'atto di delega non era stato portato a conoscenza della cointestataria del conto, odierna attrice;
che l'atto in questione non era dotato di alcun timbro dell'istituto bancario o data di acquisizione al
Protocollo, ma possedeva solo le sigle di due impiegati di banca;
che dal 31.01.2014 al 8.06.2018 la filiale di Sannicola, aveva consentito a di prelevare la somma di CP_7 Controparte_2
euro 94.600,00 dal c.c. cointestato alla odierna attrice;
che, solo nell'estate del 2018, Parte_1
era venuta a conoscenza della delega rilasciata dalla madre alla figlia e che, in Controparte_2
virtù di tale delega, erano stati effettuati prelievi e giroconti reputati illegittimi;
di aver richiesto all'istituto bancario copia del contratto e di eventuale delega, e di aver ottenuto n.73 copie contabili delle operazioni richieste allo sportello;
che la aveva negato la sussistenza di danni in quanto CP_1
il denaro depositato sul c.c. era riferibile esclusivamente alla NO . Persona_1
Con comparsa tempestivamente e ritualmente depositata in cancelleria si è costituita in giudizio la
, chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa del terzo, la sig.ra Controparte_1
, nata a [...] il [...], residente in [...](Le), e sollevando Persona_1
l'eccezione preliminare di carenza di interesse di parte attrice;
ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice adito rigettare le domande proposte dall'attrice per tutte le ragioni esposte. Nell'ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse domande, perché il Giudice
adito, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, condanni Per_1 a garantire e manlevare e, comunque, a restituire
[...] Controparte_1
alla Banca, ex art. 2033 c.c., tutte le somme che dovesse essere Controparte_1
condannata a "riaccreditare" sul conto. In ulteriore subordine, per sentir accertare e dichiarare la
NO , ex art. 2041 c.c., tenuta ad indennizzare la della diminuzione patrimoniale Per_1 CP_1
subita nell'occorso, nei limiti dell'arricchimento conseguito dalla NO . Con vittoria di Per_1
spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
Ha dedotto: che la odierna attrice, cointestataria del conto corrente, non aveva alcun diritto sul saldo attivo di detto rapporto bancario cointestato in quanto si trattava di somme di pertinenza esclusiva della NO , in particolare dell'accredito di pensioni di cui la terza chiamata era Per_1
beneficiaria; che l'attrice era risultata priva di reddito;
che la NO , impossibilitata a Per_1
provvedere personalmente ed in assenza della figlia cointestataria del conto, aveva delegato la figlia a compiere ordinarie operazioni bancarie”. Controparte_2
La causa, nella contumacia della terza chiamata, è stata istruita mediante C.T.U. tecnico contabile e,
all'esito, decisa con sentenza n. 379/2023 del 7/02/2023, con la quale il Tribunale adito: rigetta(va)
la domanda attorea;
condanna(va) a rifondere alla Parte_1 [...]
le spese di lite;
nulla sulle spese tra l'attrice e la terza chiamata;
Controparte_8
pone(va) definitivamente a carico di parte attrice le spese per la espletata CTU.
Avverso la menzionata sentenza proponeva appello con atto ritualmente notificato, Parte_1
chiedendo – previo accoglimento dell'istanza di sospensiva – la riforma integrale della sentenza impugnata;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si opponevano all'accoglimento dell'avverso gravame la Controparte_9
quest'ultima nella qualità di erede di chiedendone il rigetto, con
[...] Persona_1
vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 7/02/2025 il Collegio disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenendo che non potessero considerarsi pretestuosi i motivi dell'impugnativa e che, quanto al periculum, nel bilanciamento dei contrapposti interessi dovesse trovare accoglimento la tutela di quello dell'appellante.
All'udienza dell'8/10/25, previo deposito delle memorie da parte dei procuratori delle parti costituite nel termine assegnato, la causa veniva riservata per la decisione collegiale ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce il travisamento dei fatti nella parte in cui la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dell'interesse di - quale contitolare del conto Parte_1
corrente in oggetto - alla legittima tenuta del conto e acché lo stesso non venga illegittimamente depauperato poiché nei confronti della Banca è considerata creditrice dell'intero”.
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che “dall'esame della documentazione versata in atti, il conto corrente cointestato n. 8145.75
risultava essere stato alimentato esclusivamente da somme di pertinenza della sig.ra Per_1
, in particolare dall'accredito di pensione di cui ella risulta beneficiaria”, derivandone
[...]
“l'insussistenza di un interesse reale dell'attrice al riaccredito, sul conto corrente, di somme che non erano di sua spettanza, su cui non vantava alcun diritto e di cui la cointestataria Persona_1
poteva liberamente disporne senza limitazioni alcune, trattandosi, appunto, di somme di sua esclusiva pertinenza”.
L'appellante contesta che il Tribunale abbia erroneamente applicato la disciplina relativa ai rapporti interni tra i correntisti cointestatari, di cui all'art.1298 c.c., anziché quella prevista per il rapporto intercorrente tra i titolari del conto corrente cointestato e l'istituto bancario, di cui all'art.1854 c.c.,
che afferma esistere una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione; evidenzia, infatti, di aver agito per il risarcimento del danno da violazione delle norme contrattuali.
Rivendica, pertanto, la propria legittimazione ad agire in giudizio nei confronti della banca, in qualità
di cointestataria del conto corrente, e chiede la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui è
stata accolta l'eccezione preliminare di difetto della legittimazione per carenza di interesse ad agire.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce l'illegittimità della sentenza nella parte in cui respinge “le domande di parte attrice e le conseguenti richieste volte ad ottenere sia somme di cui non è stata in alcun modo provata la natura indebita, sia somme a titolo di risarcimento extracontrattuale, per cui l'attrice non ha dimostrato né la sussistenza di fatto illecito, e neppure quella di un danno derivato dal comportamento di controparte”.
Evidenzia come il giudice di primo grado non ha tenuto conto dell'inadempimento contrattuale della per violazione del precetto di cui all'art. 8 del contratto di conto corrente, rubricato “Poteri di CP_1
rappresentanza-cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto”, a norma del quale
“quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni e l'invio degli estratti conto, possono essere fatti dalla ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti nei confronti CP_1
degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti”.
Lamenta l'appellante che, in spregio al precetto contenuto dal regolamento negoziale stipulato inter-
partes, la Banca abbia dato esecuzione ad una delega illegittima ed inefficace, in quanto rilasciata soltanto da una delle due cointestatarie, ad un terzo – – senza Persona_1 Controparte_2
che altra cointestataria, ne fosse venuta a conoscenza e/o l'avesse sottoscritta. Parte_1
Evidenzia come, al riguardo, lo stesso giudice di prime cure ha rilevato che “vero risulta essere l'assunto secondo il quale la avrebbe dovuto tener conto della Controparte_1
cointestataria per la nomina di una persona autorizzata a rappresentare anche solo uno Parte_1
dei due cointestatari, come previsto nella clausola al punto A) del contratto firmato tra le parti” ,
senza però trarne le dovute conseguenze in ordine alla responsabilità contrattuale dell'istituto bancario.
Contesta che abbia disposto liberamente delle somme di sua spettanza senza Persona_1
limitazione alcuna, rivendicando il proprio diritto, in qualità di cointestataria, alla metà delle somme disponibili sul conto.
3. L'appello è fondato. Ed invero, emerge ex actis la violazione, da parte dell'istituto bancario, della clausola contrattuale di cui all'art.
8 - a norma del quale “le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti” - per avere consentito il prelievo di cospicue somme di denaro ad un terzo, in virtù di una delega priva dell'autorizzazione [ovvero in mancanza di una ratifica successiva] dell'altra cointestataria del conto.
Non è revocabile in dubbio come, nella fattispecie de qua, venga in rilievo il rapporto tra il correntista da un lato e la banca dall'altro, regolamentato dall'art.1854 c.c. e non il rapporto interno tra creditori solidali disciplinato dall'art. 1298 c.c., a norma del quale è consentita al creditore, nei confronti del quale viene azionato il regresso, fornire la prova contraria alla presunzione della parità del riparto.
È infatti noto il pacifico orientamento della S.C. secondo cui “in tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti”, (Cass.,
Sez. 1 - , Ordinanza n. 25243 del 19/09/2024).
Nel caso di specie, oltre alla cointestazione del contratto di c/c in capo a più soggetti, le clausole negoziali espressamente richiedevano la necessità di una nomina per iscritto da parte di tutti i cointestatari ai fini di autorizzare i terzi alla rappresentanza.
Ed ancora “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti,
va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto”, (Cass.,
Sez. 2 - , Sentenza n. 77 del 04/01/2018).
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda attrice va accolta limitatamente alla metà
delle somme prelevate, pari ad euro 47.300,00 (94.600,00: 2) - secondo quanto accertato dal perito nominato in primo grado - con conseguente condanna della banca al pagamento, in favore dell'attuale appellante, della predetta somma oltre interessi dalla domanda al saldo.
4. Dall'accoglimento delle precedenti censure discende l'assorbimento dell'ulteriore motivo di contestazione della regolamentazione delle spese di primo grado.
5. La , costituendosi, ha reiterato la domanda riconvenzionale, già Controparte_1
proposta in primo grado nell'ipotesi di accoglimento di quella attorea, di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. ovvero, in subordine, di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per cui “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento,
a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
6. Sul punto, è noto il consolidato, quanto pacifico, orientamento della S.C. per cui “l'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss.
c.c., che ricorre quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti, l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico;
la legittimazione ad esperire l'azione volta alla reintegrazione patrimoniale spetta a colui che abbia disposto il pagamento senza causa e non a chi, da questi e per suo conto, sia stato delegato ad effettuare materialmente la prestazione”, (Cass.,
Sez. 3 - , Sentenza n. 10810 del 05/06/2020). Ancora, è noto il principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
(Nella specie, relativa a un contratto di mutuo le cui rate erano state addebitate su un conto cointestato, alimentato dai versamenti di uno solo dei mutuatari, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata da quest'ultimo nei confronti dell'altro, in ragione dell'impossibilità, per il ricorrente, di esperire l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., essendo comunque dovuti i pagamenti in favore della banca mutuante)”, (Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 27008 del 18/10/2024).
Ed invero è evidente che lo spostamento patrimoniale avvenuto senza giusta causa - operato dalla a favore di un terzo estraneo al rapporto di conto corrente - abbia determinato la necessità di CP_1
riconoscere un indennizzo in favore dell'ente creditizio ed a carico della cointestataria Per_1
che viene equitativamente determinato nei limiti dell'ingiustificato arricchimento dalla
[...]
stessa conseguito a mezzo del prelievo operato dalla delegata in danno della Controparte_2
cointestataria.
Pertanto, condanna gli eredi di in solido, alla rifusione in favore della banca appellata di Per_1
quanto la stessa è tenuta a corrispondere all'appellante.
6.All'esito del giudizio, la banca va condannata alla rifusione delle spese del primo e secondo grado di giudizio - liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022,
applicabile ratione temporis - in favore dell'appellante; spese compensate tra la banca e gli eredi di in considerazione del comportamento della banca poco diligente. Persona_1
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto ritualmente notificato, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di quale erede di avverso la Sentenza n.
[...] Controparte_2 Persona_1
379/2023 del 7/02/2023, emessa dal Tribunale di Lecce, così provvede:
Contr a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in modifica dell'impugnata sentenza, condanna a corrispondere all'appellante la complessiva somma di euro 47.300,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
Contr b) accoglie la domanda proposta ex art. 2041 c.c. da e, per l'effetto, condanna gli eredi di a rifondere la banca delle somme che la stessa sia tenuta a corrispondere Persona_1
all'appellante;
Contr c) condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 8.214,00, di cui euro 7.000,00
per compensi ed euro 1.214,00 per esborsi;
e, per il presente gravame, in complessivi euro
5.000,00 per compensi ed euro 355,00 per esborsi, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%; dispone che il relativo versamento sia disposto in favore dello Stato, ex art. 133 T.U. 115/2002, essendo la parte appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Contr d) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi tra e gli eredi di Persona_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 12/11/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Marta Crusi con la direzione della Consigliera relatrice dott.ssa Virginia Zuppetta