TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice on. dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 52 2022 promossa da:
con l'Avv. Andrea Conti Parte_1
Attrice contro e con l'Avv. Marta Calvi e con l'Avv. Luca Mancini CP_1 CP_2
Convenuti
e contro titolare dell'impresa individuale Immobiliare CI di CI TT, con CP_3
l'Avv. Marco Gori e con l'Avv. Simone Gori
Convenuto nonché contro in persona del suo procuratore ad negotia Sig. Controparte_4 CP_5
, con l'Avv. Niccolò Niccoli Vallesi
[...]
Terza chiamata in causa
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesioni personali
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 2 luglio 2025
Per l'attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito condannare i convenuti in solido tra loro a pagare in favore della Signora la somma di € 16.402,82 dei quali €1740,00 per spese mediche Parte_1
pagina 1 di 18 documentate, ovvero la diversa somma – maggiore o minore - che risulterà a seguito dell'espletata istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo, per i motivi di cui in premessa, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Con concessione dei termini per comparse conclusionali e di replica secondo il vecchio rito art.190 c.p.c.”
Per i convenuti : “Richiamando tutto quanto dedotto e prodotto nella comparsa di costituzione CP_1 con domanda riconvenzionale in data 5.4.2022, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c. e nei precedenti scritti e verbali di udienza, ai quali integralmente ci si riporta, anche con le presenti note scritte in sostituzione di udienza si precisano le conclusione, in via istruttoria insistendo nelle istanze istruttorie tutte richieste e non ammesse e nel merito come da comparsa di costituzione e risposta in data 5.4.2022, con vittoria di spese, competenze ed onorari in merito ai quali i sottoscritti difensori si dichiarano sin d'ora anticipatari e distrattari espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporne la distrazione in loro favore ex art. 93 c.p.c..”
Per il convenuto “Piaccia al Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, istanza, CP_3 deduzione ed eccezione reietta, respingere le domande tutte proposte nei confronti del sig. CP_3
sia dall'attrice sia dai convenuti , perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti di
[...] CP_1 cui in atti ed, in caso di accoglimento parziale o totale delle predette domande, condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante, a manlevare e a rilevare totalmente Controparte_4 indenne il sig. da ogni e qualsiasi condanna, ivi compresa la condanna alle spese CP_3 legali del giudizio e del procedimento di negoziazione assistita nonché agli interessi e alla rivalutazione monetaria, per i motivi tutti di cui in premessa;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa e del procedimento di negoziazione assistita”.
Per la Terza chiamata in causa: “Piaccia al Tribunale di Firenze, G.U., A) Sulla domanda principale avanzata dalla Sig.ra nonché sulla domanda di manleva dei convenuti Sigg. Parte_1 [...]
CP_ e nei confronti del Sig. In tesi Respingere la domanda attrice perché CP_1 CP_3 infondata in punto di responsabilità per i motivi di fatto e di diritto sopra evidenziati, con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Parimenti respingere, poiché del tutto infondata, non dovuta e non provata, la domanda di manleva svolta in via subordinata dai convenuti Sigg.ri nei confronti del CP_1
Sig. In denegata ipotesi Dichiarare l'attrice per la massima parte responsabile del proprio CP_3 danno ex art. 1227 I° comma c.c. e, per l'effetto, liquidare alla stessa quelle somme che saranno state rigorosamente provate e ritenute di giustizia commisurate al rispettivo grado di responsabilità. Con compensazione totale o, quantomeno parziale delle spese del giudizio. B) Sulla domanda di manleva avanzata dal Sig. nei confronti di . Ove la domanda attrice e/o CP_3 Controparte_6 quella dei Sigg.ri dovesse trovare in tutto od in parte accoglimento, e così pure la domanda di CP_1
pagina 2 di 18 manleva avanzata dall'assicurato Sig. risultandone sussistenti i presupposti, CP_3 dichiarare tenuta a rilevare indenne l'assicurato nei limiti del massimale Controparte_4 pattuito e con lo scoperto previsto, per le sole somme che saranno ritenute dovute alla luce dell'espletanda istruttoria. Con compensazione totale o, quantomeno parziale delle spese del giudizio”.
In Fatto ed in diritto
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
La sig.ra ha convenuto avanti al Tribunale di Firenze i sigg.ri , Parte_1 CP_1 CP_2
e per sentirli condannare, in solido tra loro, a pagare in proprio favore la somma di € CP_3
13.000,00 ovvero la diversa somma, maggiore o minore eventualmente ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo per l'evento verificatosi in data 25.01.2021 presso l'immobile di proprietà dei signori , sito in Bagno a Ripoli (FI), Via Boccaccio n. 13. CP_1
La sig.ra ha dedotto che in tale giorno si recava presso il suddetto immobile insieme all'agente Pt_1 immobiliare per visitare l'appartamento, posto in vendita e, in quella circostanza, a causa di CP_3 numerosi oggetti indebitamente presenti sul pavimento, sarebbe caduta rovinosamente a terra riportando lesioni personali.
La ricostruzione dell'evento proposta troverebbe conferma nella denuncia di sinistro presentata dal sig.
alla propria Assicurazione, CP_3 Controparte_4
Si è costituito il sig. per chiedere al Tribunale di Firenze di respingere le domande CP_3 proposte dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto e in caso di accoglimento parziale o totale delle domande attoree, condannare la con la quale era assicurato anche Controparte_4 per il rischio relativo all'accompagnamento dei clienti presso gli immobili, a rilevarlo indenne da qualsiasi condanna, compresa quella alle spese legali e del procedimento di negoziazione assistita.
Il sig. ha contestato nel merito qualunque attribuzione di responsabilità a proprio carico nella CP_3 causazione dell'infortunio occorso all'attrice considerato che non era in possesso delle chiavi dell'immobile all'epoca del fatto.
Inoltre, poiché sarebbe stato chiaro che nell'immobile fosse in corso un trasloco e i vari oggetti presenti sul pavimento erano ben visibili, l'attrice avrebbe dovuto usare una maggiore attenzione nel percorrere i locali.
Si sono costituiti altresì i sigg.ri e per chiedere a questo Tribunale nel merito CP_1 CP_2 in tesi il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice nei loro confronti in quanto infondate in fatto pagina 3 di 18 ed in diritto. I sigg.ri , in ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei loro confronti, hanno CP_1 proposto domanda trasversale autonoma di manleva nei confronti del sig. affinché, CP_3 nella sua qualità di titolare della Immobiliare CI di li rilevasse indenni da quanto CP_3 gli stessi eventualmente avessero dovuto corrispondere a parte attrice avendo in custodia il loro appartamento al momento del fatto per essere stato incaricato della vendita in via esclusiva.
Autorizzata la chiamata in causa si è costituita, infine, la per chiedere in tesi il rigetto Controparte_4 della domanda attorea principale perché infondata in fatto ed in diritto e di quella di manleva svolta dai CP_ convenuti sigg.ri e nei confronti del sig. in quanto infondata e non CP_1 CP_3 provata ed in denegata ipotesi per sentire dichiarare l'attrice per la massima parte responsabile del proprio danno ai sensi dell'art. 1227, 1° co. c.c. aderendo e facendo proprie le eccezioni sollevate dal proprio assicurato.
Concessi i termini istruttori ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita mediante ammissione della prova testimoniale richiesta da parte attrice, della prova testimoniale richiesta dai convenuti , CP_1 dell'interrogatorio formale del sig. e della prova testimoniale richiesti dal convenuto CP_1
e della controprova richiesta dai convenuti , nonché mediante espletamento della ctu CP_3 CP_1 medico-legale sulla persona dell'attrice.
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note sostitutive per l'udienza del 2 luglio 2025 dopo il decorso dei termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
La disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio si rinviene nell'art. 2051 c.c. a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione “…ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Sez. U - ,
Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
In tale logica ricostruttiva incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso può essere possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in pagina 4 di 18 custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque, appurare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
di contro, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ( ex multis più di recente Cass. sez. III ord. N.27724 del 30.10.2018, Cass .sez. III ord. 12027 del 16.5.
2017 ma già Cass sez. III sent. 4476 del 24.2.2011).
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”.).
A questo proposito, in relazione al “fatto del danneggiato”, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza pagina 5 di 18 causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. Sez. VI – 3, Ordinanza 17.11.2021, n. 34886).
Sulla base di tali presupposti viene esaminata la domanda attorea.
La responsabilità
La domanda di parte attrice è fondata nei termini di quanto segue.
In primo luogo si rileva che né i sigg.ri e né il sig. hanno CP_1 CP_2 CP_3 contestato che la caduta della sig.ra si sia verificata all'interno dell'appartamento di Parte_1 proprietà dei primi.
I sigg.ri , nella comparsa di costituzione e risposta, nel lamentare che la sig.ra avrebbe CP_1 Pt_1 fornito “un'esposizione non corretta ed omissiva dei fatti, dimenticandosi di riportare un fatto di importanza fondamentale”, lasciano intendere, difatti, che quest'ultimo sarebbe consistito nella circostanza che “la casa era ammobiliata ma non vi erano oggetti e/o impedimenti tali da rendere pericoloso o ineseguibile l'accesso ai visitatori interessati all'acquisto dell'immobile”, dal momento che poco dopo proseguono il discorso scrivendo “Tanto è vero che 1a “presunta” caduta è avvenuta al termine della visita posta in essere dall' agente immobiliare proprio quando le parti stavano uscendo”
(pag. 3).
Le modalità del verificarsi del sinistro, inoltre, sono state descritte chiaramente dal sig. nella CP_3 denuncia del 8 febbraio 2021 dal medesimo inviata alla odierna chiamata in causa, Controparte_4 che risulta prodotta in atti (doc. 3 e doc. 2 ). CP_3 CP_1
Ciò premesso, dall'esame della documentazione agli atti e dallo svolgimento del processo è emersa la sussistenza di tutti i requisiti di operatività della disposizione in esame per come sopra esposti con riferimento ai soli sigg.ri e . CP_1 CP_2
La sig.ra ha assunto che il giorno 25.01.2021 si recava, insieme all'agente immobiliare Parte_1
presso l'immobile posto in Bagno a Ripoli (FI), Via Boccaccio n. 13, di proprietà dei CP_3 signori e per un sopralluogo essendo lo stesso stato messo in vendita. CP_1 CP_2
Quando ormai la visita stava giungendo al termine, “uscendo dall'ultima camera” la sig.ra Pt_1 metteva il piede su una fascetta di plastica di quelle che si usano per chiudere i pacchi di cartone che il marito inavvertitamente aveva a sua volta calpestato da dietro, bloccandola a terra. La moglie a quel pagina 6 di 18 punto inciampava sulla fascetta bloccata dal piede del marito e cadeva in ginocchio per terra, riportando lesioni (v. pag. 1 citaz.; docc. 2 e 3 . CP_1 CP_3
Tale ultima circostanza è stata confermata in primo luogo dai referti del Reparto di Ortopedia dell'Ospedale (doc. 3 attrice) Controparte_7
Dai suddetti documenti risulta, difatti, che la sig.ra veniva ricoverata presso tale struttura in data Pt_1
26.01.2021 con la diagnosi di “Frattura metaepifisi prossimale (dell') omero destro”, dove veniva sottoposta, in data 28.01.2021 ad intervento chirurgico di “osteosintesi con chiodo endomidollare”.
Dalla denuncia di sinistro del 8 febbraio 2021 (doc. 3 e doc. 2 ), altresì, risulta che la CP_3 CP_1 sig.ra cadendo per terra sulle ginocchia, “da subito accusa forte dolore al ginocchio, alla spalla Pt_1
e alla fronte … Per alzarsi dalla posizione inginocchiata ha avuto bisogno dell'aiuto del marito”.
In mancanza di fotografie, la descrizione del luogo dell'evento non può che ricavarsi, nell'insieme, dalla denuncia di sinistro sporta in data 8 febbraio 2021 dal sig. alla CP_3 [...]
odierna chiamata in causa (doc. 3 doc. 2 ), dagli atti di causa (v. comparsa CP_4 CP_3 CP_1 di costit. pag. 3 e comparsa di costit. , pag. 3) e dalle dichiarazioni rese in sede di CP_3 CP_1 escussione testi e di interrogatorio formale.
Nella denuncia di sinistro del 8 febbraio 2021 si legge che “In data 25 gennaio 2021 mi sono recato con i signori in Via Boccaccio n. 13 a Bagno a Ripoli … all'appartamento di proprietà di Pt_2
… Nell'appartamento eravamo presenti io, il proprietario e i Parte_3 CP_1 signori (marito moglie e figlio minore)”, che il sinistro avveniva “Uscendo dall'ultima Pt_2 camera, nei pressi della porta di uscita sul corridoio” e che nel corridoio era presente un armadietto.
Nella comparsa di costituzione e risposta del sig. si legge che “L'immobile era ancora in parte CP_3 ingombro di arredi, di scatoloni e di altri oggetti presenti sul pavimento, in quanto coloro che vi avevano abitato dovevano ancora ultimare il trasloco” (comparsa di costit. pag. 3); CP_3
La corrispondenza tra lo stato dei luoghi come sopra descritto e quello dei luoghi all'epoca del sinistro,
è confermata dalle dichiarazioni (testimoniali) dei signori , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
CP_1
Il primo, marito della sig.ra escusso quale testimone all'udienza del 9 ottobre 2023, interrogato Pt_1 sul cap. 3) della memoria di parte attrice, ha dichiarato “Il passaggio era stretto e c'erano scatoloni tutto attorno”; il secondo, marito della sig.ra , interrogato sul capitolo 2) della memoria di CP_2 parte convenuta, su espressa domanda dichiarava “L'appartamento era liberato dalle persone ma erano rimaste varie cose nell'appartamento”, interrogato sul cap. 3) ha precisato“C'era qualche scatolone nel salotto e due sul letto in camera da letto. Sempre in camera da letto al posto di uno dei comodini
pagina 7 di 18 accanto al letto c'era un pacco di scatoli di cartone ancora da aprire e sempre più o meno accanto una scatola aperta con dei vestiti”.
Infine il sig. in sede di interrogatorio formale all'udienza del 26 febbraio 2024, CP_1 interrogato sul cap. 4) ha dichiarato “Io avevo concesso all'inquilino tempo fino al 30.03. per lasciare le cose all'interno dell'appartamento” e su espressa domanda “Erano rimaste varie cose all'interno dell'appartamento nonché delle scatole piene di cose. Nella camera da letto erano rimasti il letto grande, l'armadio e c'erano sul letto due scatole piene di cose e anche due/tre scatole piegate appoggiate al muro (ed a terra c'era il nastro di plastica che aveva tenuto le scatole) ...”.
Anche la sussistenza del nesso di causa tra le condizioni dell'appartamento ancora ingombro delle scatole da portare via alcune delle quali avrebbero dovuto essere chiuse da fascette del tipo di quella in questione, la presenza della fascetta per terra e le lesioni riportate dalla sig.ra può ritenersi Pt_1 confermata.
Dalla denuncia di sinistro del 8 febbraio 2021, inviata dal sig. alla risulta, CP_3 CP_4 difatti, che “Uscendo dall'ultima camera, nei pressi della porta di uscita sul corridoio, la moglie mette il piede su una fascetta di plastica di quelle che si usano per chiudere i pacchi di cartone. … Il marito ha inavvertitamente da dietro calpestato la stessa fascetta bloccandola a terra. La moglie a quel punto inciampa sulla fascetta bloccata dal piede del marito e cade inginocchiandosi a terra. … avendo sbattuto rispettivamente contro il pavimento (ginocchio) il muro del corridoio (spalla), e contro un armadietto presente nel corridoio (spalla). … Qualche giorno dopo il marito mi ha contattato informandomi che … al Pronto Soccorso dove avevano riscontrato una frattura scomposta alla spalla”.
La suddetta ricostruzione è stata confermata dalle dichiarazioni del teste che interrogato sul Pt_2 cap. 3) della memoria di parte attrice, ha dichiarato, “Penso che fosse una fascetta deputata a tenere i cartoni. Ricordo che anche io sono rimasto incastrato con il piede nella stessa fascetta ma sono riuscito a non cadere mentre mia moglie è caduta in avanti” e del convenuto che, in CP_1 sede di interrogatorio formale, senza alcuna incertezza, ha precisato “Nella camera da letto erano rimasti il letto grande, l'armadio e c'erano sul letto due scatole piene di cose e anche due/tre scatole piegate appoggiate al muro ed a terra c'era il nastro di plastica che aveva tenuto le scatole. La sig.ra quando stavamo uscendo dalla stanza mise il piede nel cerchio formato dal nastro, il marito forse per aiutarla spostò il nastro con il piede e lei si impigliò con il piede e cadde”.
Dall'esame delle dichiarazioni testimoniali ora riportate, con riferimento alla testimonianza del sig.
si rileva, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. Testimone_1
246 c.p.c. del medesimo, sollevata dai signori (fin dalla comparsa di costituzione e risposta e CP_1
pagina 8 di 18 successivamente nella seconda e terza memoria istruttoria) e dalla terza chiamata in causa nella terza memoria istruttoria e ribadita all'udienza del 9 ottobre 2023.
Secondo quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità, difatti, “L'interesse che, ai sensi dell'art.
246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, perdente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni” (Cass. Civ. Sez.
L -, Ord. 07.09.2023, n. 26044).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, “In tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale
a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza. Pertanto, nella controversia concernente l'accertamento della responsabilità civile [a seguito di sinistro stradale], in cui sia convenuto uno dei coniugi in regime di comunione legale, trattandosi di una obbligazione di natura extracontrattuale e personale, della quale, in linea di principio, la comunione legale non dovrebbe rispondere … non è sufficiente invocare il regime patrimoniale di comunione legale dei coniugi per inferirne la sussistenza di un interesse del coniuge del convenuto idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio, e, quindi, la sua incapacità a deporre, ai sensi dell'art. 246 cod.proc.civ.” (Cass. Civ. Sez. I sent. 09.02.2005, n.
2621).
Nel caso de quo, per l'appunto, le dichiarazioni del suddetto teste sul cap. 3) della memoria di parte attrice offrono una descrizione oggettiva dei luoghi e sono state confermate in pieno dalle affermazioni del sig. , testimone di parte convenuta e marito della sig.ra nonché da quelle rese Testimone_2 CP_1 dallo stesso in sede di interrogatorio formale. CP_1
Quelle relative alla dinamica dell'evento, inoltre, (cfr “ …anche io sono rimasto incastrato con il piede nella stessa fascetta ma sono riuscito a non cadere mentre mia moglie è caduta in avanti”) hanno un tenore obiettivo che le rende attendibili.
pagina 9 di 18 La sussistenza del nesso di causa è stata accertata anche dal Consulente Tecnico d'Ufficio, dott.ssa che scrive nella sua Relazione “Le lesioni riportate nell'evento traumatico Persona_1 oggetto di causa sono pienamente compatibili con le riferite modalità traumatiche e sono ad esso legate da una relazione causale diretta”.
Può ritenersi, quindi, sufficientemente provata la caduta della sig.ra nelle circostanze di tempo e Pt_1 di luogo descritte in citazione a causa della presenza sul pavimento di una fascetta di plastica di quelle che si usano per chiudere i pacchi di cartone, che verosimilmente era caduta ben prima che si verificasse l'evento in parola.
Si è sopra esposto che l'art. 2051 c.c., nel prevedere una responsabilità aquiliana, non richiede alcuna negligenza nella condotta che si ponga in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode.
Pertanto, in punto di onere della prova, il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale costituito dal c.d. caso fortuito, comprensivo del fatto dello stesso danneggiato, e tale da costituire la causa esclusiva del danno.
L'esclusione della responsabilità del custode, quando da quest'ultimo viene eccepita la colpa della vittima, esige una duplice indagine (la non prevedibilità ed evitabilità dell'evento) non essendo all'uopo sufficiente il solo accertamento di una condotta distratta, imprudente e negligente della vittima
(Cass. civ. sez. VI, sentenza 28 luglio 2017, n. 18856), che ove effettivamente accertata può costituire al più un concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (vedi Cass. ordinanza n. 456 del 13 gennaio 2021).
Ebbene la presenza per terra della fascetta di plastica su cui è inciampata la signora non è stata Pt_1 contestata né dal (che l'aveva dichiarato nella denuncia di sinistro) né dal sig. , che in CP_3 CP_1 sede di interrogatorio formale, dichiarava “ … Nella camera da letto erano rimast(e) … anche due/tre scatole piegate appoggiate al muro ed a terra c'era il nastro di plastica che aveva tenuto le scatole
…”.
Né i convenuti sono riusciti a dimostrare che la sig.ra abbia tenuto una condotta imprevedibile Pt_1
(intesa come obiettivamente inverosimile) ed eccezionale (intesa come evento che si discosta sensibilmente dalla frequenza statistica accettata come normale), essendo difatti del tutto prevedibile e normale che una persona interessata all'acquisto di un immobile cammini e passi per tutti gli ambienti, senza conoscerli, confidando anche di poterlo fare in condizioni di sicurezza (dal momento che non li conosce).
D'altronde la fascetta in questione non avrebbe dovuto trovarsi per terra. pagina 10 di 18 Mentre i signori , quantomeno erano a conoscenza del fatto, per aver dato il permesso CP_1 CP_1 all'inquilino fino al 30 marzo per lasciare le cose all'interno dell'appartamento, che al momento del sopralluogo della sig.ra i pavimenti avrebbero potuto non essere sgombri da ogni tipo di oggetto. Pt_1
Ed anche il teste ha dichiarato, a sua volta, che sicuramente ancora a metà gennaio Testimone_2 circa, l'ultima volta che aveva visto la casa, “C'era qualche scatolone nel salotto e due sul letto in camera da letto. Sempre in camera da letto al posto di uno dei comodini accanto al letto c'era un pacco di scatoli di cartone ancora da aprire e sempre più o meno accanto uno scatola aperta con dei vestiti”].
Allo stesso tempo, tuttavia, la prova testimoniale (e quella per interrogatorio formale) esperiti hanno fornito elementi precisi da valorizzarsi per ritenere il concorso causale colposo nella verificazione dell'evento per cui è causa, valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c.
Nella fattispecie in esame va rilevato che se da un lato gravava certamente sui signori e CP_1
, in quanto proprietari e custodi dell'appartamento, l'obbligo di accertarsi che i locali in cui CP_2 erano ancora presenti delle scatole piene di cose, con altri accessori necessari per la loro chiusura o mobilio sistemato in modo provvisorio in vista di un trasloco, fossero comunque in condizioni tali da consentire una visita in condizioni di sicurezza da parte di chiunque volesse visitare l'appartamento in vista dell'acquisto, dall'altro non può negarsi che la sig.ra avrebbe dovuto prestare maggiore Pt_1 attenzione al piano di calpestio in modo di accorgersi della fascetta presente sul pavimento, essendosi resa conto, dalla presenza degli scatoloni che l'appartamento non era stato ancora del tutto liberato dagli inquilini.
Lo stesso marito della sig.ra sig. interrogato sul cap. 3) della memoria di parte attrice Pt_1 Pt_2 ha dichiarato “Ricordo che anche io sono rimasto incastrato con il piede nella stessa fascetta ma sono riuscito a non cadere mentre mia moglie è caduta in avanti. Il passaggio era stretto e c'erano scatoloni tutto attorno …”.
La valutazione del grado di diligenza esigibile va, difatti, effettuata sicuramente sulla base sia della diligenza media sia con riguardo alla singola situazione e al contesto in cui si verifica l'evento dannoso per cui maggiore è la prevedibilità della situazione di pericolo e maggiore dovrà essere il grado di cautela da apprestare.
Sulla base di quanto osservato si deve concludere che la sig.ra doveva stare più attenta a dove Pt_1 metteva i piedi nel passare a prescindere dal fatto che in quella stanza vi fossero “scatoloni tutto attorno” in quanto la presenza di un'insidia poteva essere prevista data la condizione complessiva dell'immobile di cui era evidente che non fosse stato ancora completato lo sgombero.
pagina 11 di 18 Tale mancanza di accortezza, seppur non idonea ad integrare il fortuito nei termini sopra esposti, dato l'obbligo dei proprietari e di assicurarsi che gli ambienti fossero in condizioni CP_1 CP_2 tali da consentire di visionare l'immobile in sicurezza, (tanto più che avevano concesso all'inquilino di lasciarvi le proprie cose fino al 30 marzo e detenevano ancora loro le chiavi), consente di ravvisare un concorso di colpa della sig.ra nella misura del 30 %. Pt_1
Quanto al requisito della relazione di custodia, dall'esito dell'istruttoria è risultata provata la sussistenza della stessa (solamente) in capo ai signori e ma non al sig. CP_1 CP_2
. CP_3
Se, infatti, da un lato il teste , marito della sig.ra , ha confermato che “… Mio Testimone_2 CP_2 cognato era presente alla visita del 25.01.2021 perché ha consegnato le chiavi all'agente immobiliare
e gli ha fatto vedere come entrare nell'appartamento” ciò non è sufficiente per dedurre che al momento dell'accesso nell'appartamento da parte della sig.ra la custodia dello stesso fosse stata trasferita Pt_1 dai convenuti al convenuto CP_1 CP_3
Tant'è che il sig. , in sede di interrogatorio formale, sentito sul cap. 4) ha ammesso che CP_1
“Le chiavi le portavo io volta volta quando dovevano visionare l'immobile … (il giorno della visita della sig.ra Credo che fui io ad aprire l'appartamento. In ogni caso io ero lì... Anche io entrai Pt_1 all'interno dell'appartamento … Io non ricordo quando lasciai le chiavi definitivamente al CP_3 probabilmente il mazzo di chiavi gliele diedi la sera stessa della visita della sig.ra … Mi ricordo Pt_1 che con il abbiamo fatto tre visita in quanto o alla seconda o alla terza abbiamo venduto la CP_3 casa. La sig.ra era la prima persona che con l'agenzia è venuta a vedere la casa.” Pt_1
Ne consegue, dunque, che al momento dell'accesso della sig.ra all'appartamento di proprietà dei Pt_1 signori , la custodia dello stesso fosse ancora esclusivamente in capo agli stessi. CP_1
Quindi, a limite, la custodia del bene poteva ritenersi trasferita in capo al successivamente alla CP_3 visita della sig.ra ma non ancora al momento della visita da parte dell'attrice. Pt_1
A tal fine non potevano ritenersi sufficienti né il fatto che “(la) sorella (di ) CP_1 CP_2 ave(sse) già dato mandato al per vendere l'appartamento” (v. anche dep. né il fatto che CP_3 Tes_2 il (ed il suo socio) avesse già visto la casa, poiché in tale occasione essi avevano fatto soltanto CP_3 una valutazione mentre, evidentemente, fino alla consegna definitiva delle chiavi non avevano potuto avere accesso all'immobile in assenza del proprietario, e, dunque, nemmeno la detenzione dello stesso.
Ne consegue che la domanda attorea nei confronti di deve essere rigettata così come CP_3 quella trasversale di manleva proposta dai convenuti e . CP_1 CP_2
Così accertata la responsabilità del sinistro, si può procedere alla liquidazione del danno patito dall'attrice in conseguenza della caduta per cui è causa. pagina 12 di 18 Il danno
Con riferimento alle lesioni personali riportate dall'attrice, sig.ra , il Consulente Tecnico Parte_1 dott.ssa ha accertato la piena compatibilità tra le lesioni dalla medesima subite e Persona_1 la dinamica del sinistro (“Le lesioni riportate nell'evento traumatico oggetto di causa sono pienamente compatibili con le riferite modalità traumatiche e sono ad esso legate da una relazione causale diretta”) ed ha precisato che la stessa “nell'evento traumatico del 25.01.2021 ha riportato una frattura ingranata della testa - collo dell'omero dx come da referto medico redatto al P.S. dell'Ospedale di
NT IA NN (dove fu trasportata tramite ambulanza subito dopo la caduta. Ne veniva disposto l'immediato ricovero nel reparto di ortopedia dello stesso nosocomio ove la frattura dell'omero era ridotta chirurgicamente tramite osteosintesi con chiodo endomidollare)”.
Quanto ai postumi riportati la dott.ssa scrive “All'esame comparativo dell'arto superiore dx Per_1 non si rilevano alterazioni significative del tono e trofismo muscolare del cingolo scapolo -omerale e dell'arto superiore … La spalla dx è in asse, (vi è la) … presenza di esiti cicatriziali di cm. 6 e cm. 3, ipocromici … Il movimento di elevazione laterale è ridotto ai gradi estremi, elevazione anteriore oltre
1/4, postergazione inferiore limitata per 1/3, quella superiore per 1/3, i movimenti di rotazione sono sono limitati su base antalgica ed accompagnati da grossolani rumori di scroscio, presenti sia alla mobilizzazione attiva e passiva” (rel. CTU pag. 8); “(la paziente) dichiara di avere indossato il tutore fino al 02.03.2021, lamenta (esito cicatriziale chirurgico alla spalla dx), difficoltà nell'espletare in maniera corretta tutti i movimenti della spalla e rigidità funzionale; … il dolore è esacerbato dal cambiamento climatico, dallo sforzo e da posture incongrue, talora lamenta parestesie all'arto superiore specie quando solleva pesi e netta riduzione di forza” (rel. CTU pag. 7); e che “Esaminando la certificazione medica, tenuto conto della natura e tipologia della lesività post - traumatica, del tipo di trattamento adottato e del decorso clinico, il periodo di inabilità temporanea ritenuto congruo è pari a gg. 105 di cui i primi gg. 5 di inabilità assoluta (corrispondenti al ricovero ospedaliero) gg. 30 di inabilità parziale al 75%, gg. 30 di inabilità parziale al 50%, gg. 40 di inabilità parziale al 25%.
Per quanto riguarda la valutazione del danno biologico permanente, sulla base dei riscontri obiettivi, alla luce delle risultanze strumentali, si ritiene di collocare la valutazione del danno nella misura del
7,5% (sette virgola cinque per cento) di riduzione dell'integrità psico - fisica del soggetto)” (pagg. 9 e
10 rel. CTU).
La dott.ssa ha, inoltre, ritenuto congrue le spese mediche documentate in atti in quanto “tutte Per_1 attinenti il sinistro” per un importo complessivo di € 1.740,80.
Nulla ha detto il Consulente Tecnico sulla necessità di ulteriori spese future.
pagina 13 di 18 Le conclusioni del CTU sono basate su accertamenti e valutazione sia dei dati che della documentazione sanitaria prodotta e non sono state oggetto di osservazioni da parte dei consulenti di parte, dott. per l'attrice, dott.ssa per parte convenuta e Prof. per Per_2 Persona_3 CP_1 Per_4 la terza chiamata CP_4
Esse possono, dunque, essere condivise da questo Giudice e poste a base della valutazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dalla sig.ra . Parte_1
Liquidazione del danno biologico
La liquidazione deve avvenire sulla base della tabella milanese 2024, che contiene gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale che, quindi, mantiene la sua autonomia, non essendo in quello conglobabile, visto che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico – relazionali della vita del danneggiato.
Come ritenuto dalla giurisprudenza il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e non relazionale, “meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi” (da ultimo Cass. Civ. Ord. Sez. 6 Num. 27283 Anno 2022
Sez. 3; nonché Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020).
Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte di chi ne sia involontario protagonista, patema d'animo che nel caso del quo la sig.ra non ha allegato. Pt_1
La prova testimoniale richiesta, difatti, è inidonea a dimostrare la sussistenza del danno morale mancando qualsiasi capitolo in proposito.
Ciò comporta l'applicazione della tabella del Tribunale di Milano con epurazione della componente dell'incremento per la sofferenza soggettiva.
In applicazione dei criteri sopra esposti deve riconoscersi alla sig.ra (di anni 45) Parte_1
l'importo di € 12.769,50 a titolo di danno biologico ed € 6.037,50 per IT per complessivi € 18.807,00.
In proposito, va rilevato che le sopra richiamate tabelle milanesi riconoscono, in astratto, la possibilità di una personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale con un aumento percentuale, in considerazione del grado di sofferenza patito e del peggioramento delle condizioni di vita.
Quanto ai presupposti richiesti affinché si possa, in concreto, procedere a siffatta personalizzazione, deve osservarsi che i parametri tabellari attualmente vigenti determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo già conto di tutte le componenti non pagina 14 di 18 patrimoniali, compresa quella del danno morale, attinente alla sfera personale interna del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva (c. d. pretium doloris).
Solo ove siano provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari può procedersi alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dandone adeguatamente conto nella motivazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15.05.2018, n.
11754).
Nel caso di specie, non si riconosce alcuna specifica personalizzazione del danno in quanto non specificamente dedotta, allegata e provata.
Quanto ai danni di natura patrimoniale, devono riconoscersi € 1.740,80 per spese mediche ritenute congrue dal CTU.
Risulta dagli atti di causa, infine, che la sig.ra non abbia ricevuto alcun acconto o indennizzo in Pt_1 relazione al sinistro per cui è causa ad opera di assicurazioni private, né dai convenuti e CP_1 CP_3 essendosi il tentativo di negoziazione assistita concluso con esito negativo (docc. 9 e 11 attrice).
Gli importi suddetti devono essere decurtati del 30 % stante l'accertato concorso di colpa e, pertanto, spetteranno all'attrice: per danno non patrimoniale € 13.164,90 e per danno patrimoniale € 1.218,56.
Trattandosi di debito di valore sui detti importi devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della
Suprema Corte n. 1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459 /96, 2745 / 97, 492 / 01; 18445
/ 05).
Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
La manleva
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la domanda trasversale di manleva proposta dai signori e nei confronti del sig. deve essere rigettata. CP_1 CP_2 CP_3
Di conseguenza la domanda di manleva a sua volta proposta dal convenuto nei confronti della CP_3 in forza di polizza per la responsabilità civile n.
1.2873.65.164887796 deve considerarsi CP_4 assorbita.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale pagina 15 di 18 il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Il meccanismo della compensazione delle spese, previsto dall'art. 92, co. 2 c.p.c., opera, invece, in caso di soccombenza reciproca.
Nel caso di specie, stante l'avvenuto accertamento del concorso di colpa, le spese di lite devono essere compensate per il 30 % tra la Sig.ra e i signori e , liquidate Parte_1 CP_1 CP_2 secondo i parametri medi di cui al D.M. 55 / 2014 e ss. mm. in considerazione del quantum riconosciuto.
Si ritiene di compensare le spese di lite con riferimento alla posizione dal momento che CP_8 il rigetto della domanda nei confronti di quest'ultimo è intimamente connesso all'esito dell'accertamento nel corso dell'istruttoria in merito alla custodia del bene.
Le spese di CTU sono poste a carico dei signori e , stante la contestazione in CP_1 CP_2 punto di quantum che ha reso necessario esperire la consulenza.
I sigg.ri e devono essere condannati anche al pagamento delle spese di lite del CP_1 CP_2 convenuto liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55 / 2014 e ss.mm. in CP_3 considerazione dell'infondatezza della domanda trasversale di manleva.
Trovano compensazione invece le spese di lite tra il sig. e la terza chiamata CP_3 [...] in assenza di contestazioni in merito all'operatività della polizza. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la responsabilità concorsuale della sig.ra nella causazione del sinistro per Parte_1 il 30% e dei convenuti e per il 70 %. CP_1 CP_2
2) Rigetta la domanda attorea nei confronti del sig. . CP_3
3) Condanna i sig.ri e , in solido tra loro, a corrispondere a favore della CP_1 CP_2 sig.ra per danno non patrimoniale € 13.164,90 e per danno patrimoniale € 1.218,56 Parte_1 oltre interessi come in motivazione.
4) Compensa le spese di lite tra parte attrice ed il sig. . CP_3
5) Liquida le spese di lite attoree in € 5.077,00 oltre spese generali, IVA, Cpa e spese vive (contributo unificato, spese di notifica, bollo e Ctp) che, compensate per il 30 % pone per la differenza a carico
(solidale) dei signori e in favore della sig.ra . CP_1 CP_2 Parte_1
6) Pone le spese di CTU a carico dei signori e in solido tra loro. CP_1 CP_2
7) Rigetta la domanda di manleva trasversale formulata dai signori e nei CP_1 CP_2 confronti di . CP_3
pagina 16 di 18 8) Liquida le spese di lite del convenuto in € 2.540,00 oltre spese generali, IVA, Cpa CP_3
e spese vive e le pone a carico dei signori e . CP_1 CP_2
9) Dichiara assorbita la domanda di manleva formulata da nei confronti della CP_3
Controparte_4
10) Compensa le spese di lite del convenuto e la terza chiamata CP_3 [...]
Controparte_4
Così deciso in Firenze, lì 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 17 di 18 Firenze, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Micaela Picone
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice on. dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 52 2022 promossa da:
con l'Avv. Andrea Conti Parte_1
Attrice contro e con l'Avv. Marta Calvi e con l'Avv. Luca Mancini CP_1 CP_2
Convenuti
e contro titolare dell'impresa individuale Immobiliare CI di CI TT, con CP_3
l'Avv. Marco Gori e con l'Avv. Simone Gori
Convenuto nonché contro in persona del suo procuratore ad negotia Sig. Controparte_4 CP_5
, con l'Avv. Niccolò Niccoli Vallesi
[...]
Terza chiamata in causa
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesioni personali
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 2 luglio 2025
Per l'attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito condannare i convenuti in solido tra loro a pagare in favore della Signora la somma di € 16.402,82 dei quali €1740,00 per spese mediche Parte_1
pagina 1 di 18 documentate, ovvero la diversa somma – maggiore o minore - che risulterà a seguito dell'espletata istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo, per i motivi di cui in premessa, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Con concessione dei termini per comparse conclusionali e di replica secondo il vecchio rito art.190 c.p.c.”
Per i convenuti : “Richiamando tutto quanto dedotto e prodotto nella comparsa di costituzione CP_1 con domanda riconvenzionale in data 5.4.2022, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c. e nei precedenti scritti e verbali di udienza, ai quali integralmente ci si riporta, anche con le presenti note scritte in sostituzione di udienza si precisano le conclusione, in via istruttoria insistendo nelle istanze istruttorie tutte richieste e non ammesse e nel merito come da comparsa di costituzione e risposta in data 5.4.2022, con vittoria di spese, competenze ed onorari in merito ai quali i sottoscritti difensori si dichiarano sin d'ora anticipatari e distrattari espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporne la distrazione in loro favore ex art. 93 c.p.c..”
Per il convenuto “Piaccia al Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, istanza, CP_3 deduzione ed eccezione reietta, respingere le domande tutte proposte nei confronti del sig. CP_3
sia dall'attrice sia dai convenuti , perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti di
[...] CP_1 cui in atti ed, in caso di accoglimento parziale o totale delle predette domande, condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante, a manlevare e a rilevare totalmente Controparte_4 indenne il sig. da ogni e qualsiasi condanna, ivi compresa la condanna alle spese CP_3 legali del giudizio e del procedimento di negoziazione assistita nonché agli interessi e alla rivalutazione monetaria, per i motivi tutti di cui in premessa;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa e del procedimento di negoziazione assistita”.
Per la Terza chiamata in causa: “Piaccia al Tribunale di Firenze, G.U., A) Sulla domanda principale avanzata dalla Sig.ra nonché sulla domanda di manleva dei convenuti Sigg. Parte_1 [...]
CP_ e nei confronti del Sig. In tesi Respingere la domanda attrice perché CP_1 CP_3 infondata in punto di responsabilità per i motivi di fatto e di diritto sopra evidenziati, con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Parimenti respingere, poiché del tutto infondata, non dovuta e non provata, la domanda di manleva svolta in via subordinata dai convenuti Sigg.ri nei confronti del CP_1
Sig. In denegata ipotesi Dichiarare l'attrice per la massima parte responsabile del proprio CP_3 danno ex art. 1227 I° comma c.c. e, per l'effetto, liquidare alla stessa quelle somme che saranno state rigorosamente provate e ritenute di giustizia commisurate al rispettivo grado di responsabilità. Con compensazione totale o, quantomeno parziale delle spese del giudizio. B) Sulla domanda di manleva avanzata dal Sig. nei confronti di . Ove la domanda attrice e/o CP_3 Controparte_6 quella dei Sigg.ri dovesse trovare in tutto od in parte accoglimento, e così pure la domanda di CP_1
pagina 2 di 18 manleva avanzata dall'assicurato Sig. risultandone sussistenti i presupposti, CP_3 dichiarare tenuta a rilevare indenne l'assicurato nei limiti del massimale Controparte_4 pattuito e con lo scoperto previsto, per le sole somme che saranno ritenute dovute alla luce dell'espletanda istruttoria. Con compensazione totale o, quantomeno parziale delle spese del giudizio”.
In Fatto ed in diritto
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
La sig.ra ha convenuto avanti al Tribunale di Firenze i sigg.ri , Parte_1 CP_1 CP_2
e per sentirli condannare, in solido tra loro, a pagare in proprio favore la somma di € CP_3
13.000,00 ovvero la diversa somma, maggiore o minore eventualmente ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo per l'evento verificatosi in data 25.01.2021 presso l'immobile di proprietà dei signori , sito in Bagno a Ripoli (FI), Via Boccaccio n. 13. CP_1
La sig.ra ha dedotto che in tale giorno si recava presso il suddetto immobile insieme all'agente Pt_1 immobiliare per visitare l'appartamento, posto in vendita e, in quella circostanza, a causa di CP_3 numerosi oggetti indebitamente presenti sul pavimento, sarebbe caduta rovinosamente a terra riportando lesioni personali.
La ricostruzione dell'evento proposta troverebbe conferma nella denuncia di sinistro presentata dal sig.
alla propria Assicurazione, CP_3 Controparte_4
Si è costituito il sig. per chiedere al Tribunale di Firenze di respingere le domande CP_3 proposte dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto e in caso di accoglimento parziale o totale delle domande attoree, condannare la con la quale era assicurato anche Controparte_4 per il rischio relativo all'accompagnamento dei clienti presso gli immobili, a rilevarlo indenne da qualsiasi condanna, compresa quella alle spese legali e del procedimento di negoziazione assistita.
Il sig. ha contestato nel merito qualunque attribuzione di responsabilità a proprio carico nella CP_3 causazione dell'infortunio occorso all'attrice considerato che non era in possesso delle chiavi dell'immobile all'epoca del fatto.
Inoltre, poiché sarebbe stato chiaro che nell'immobile fosse in corso un trasloco e i vari oggetti presenti sul pavimento erano ben visibili, l'attrice avrebbe dovuto usare una maggiore attenzione nel percorrere i locali.
Si sono costituiti altresì i sigg.ri e per chiedere a questo Tribunale nel merito CP_1 CP_2 in tesi il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice nei loro confronti in quanto infondate in fatto pagina 3 di 18 ed in diritto. I sigg.ri , in ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei loro confronti, hanno CP_1 proposto domanda trasversale autonoma di manleva nei confronti del sig. affinché, CP_3 nella sua qualità di titolare della Immobiliare CI di li rilevasse indenni da quanto CP_3 gli stessi eventualmente avessero dovuto corrispondere a parte attrice avendo in custodia il loro appartamento al momento del fatto per essere stato incaricato della vendita in via esclusiva.
Autorizzata la chiamata in causa si è costituita, infine, la per chiedere in tesi il rigetto Controparte_4 della domanda attorea principale perché infondata in fatto ed in diritto e di quella di manleva svolta dai CP_ convenuti sigg.ri e nei confronti del sig. in quanto infondata e non CP_1 CP_3 provata ed in denegata ipotesi per sentire dichiarare l'attrice per la massima parte responsabile del proprio danno ai sensi dell'art. 1227, 1° co. c.c. aderendo e facendo proprie le eccezioni sollevate dal proprio assicurato.
Concessi i termini istruttori ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita mediante ammissione della prova testimoniale richiesta da parte attrice, della prova testimoniale richiesta dai convenuti , CP_1 dell'interrogatorio formale del sig. e della prova testimoniale richiesti dal convenuto CP_1
e della controprova richiesta dai convenuti , nonché mediante espletamento della ctu CP_3 CP_1 medico-legale sulla persona dell'attrice.
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note sostitutive per l'udienza del 2 luglio 2025 dopo il decorso dei termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
La disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio si rinviene nell'art. 2051 c.c. a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione “…ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Sez. U - ,
Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
In tale logica ricostruttiva incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso può essere possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in pagina 4 di 18 custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque, appurare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
di contro, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ( ex multis più di recente Cass. sez. III ord. N.27724 del 30.10.2018, Cass .sez. III ord. 12027 del 16.5.
2017 ma già Cass sez. III sent. 4476 del 24.2.2011).
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”.).
A questo proposito, in relazione al “fatto del danneggiato”, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza pagina 5 di 18 causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. Sez. VI – 3, Ordinanza 17.11.2021, n. 34886).
Sulla base di tali presupposti viene esaminata la domanda attorea.
La responsabilità
La domanda di parte attrice è fondata nei termini di quanto segue.
In primo luogo si rileva che né i sigg.ri e né il sig. hanno CP_1 CP_2 CP_3 contestato che la caduta della sig.ra si sia verificata all'interno dell'appartamento di Parte_1 proprietà dei primi.
I sigg.ri , nella comparsa di costituzione e risposta, nel lamentare che la sig.ra avrebbe CP_1 Pt_1 fornito “un'esposizione non corretta ed omissiva dei fatti, dimenticandosi di riportare un fatto di importanza fondamentale”, lasciano intendere, difatti, che quest'ultimo sarebbe consistito nella circostanza che “la casa era ammobiliata ma non vi erano oggetti e/o impedimenti tali da rendere pericoloso o ineseguibile l'accesso ai visitatori interessati all'acquisto dell'immobile”, dal momento che poco dopo proseguono il discorso scrivendo “Tanto è vero che 1a “presunta” caduta è avvenuta al termine della visita posta in essere dall' agente immobiliare proprio quando le parti stavano uscendo”
(pag. 3).
Le modalità del verificarsi del sinistro, inoltre, sono state descritte chiaramente dal sig. nella CP_3 denuncia del 8 febbraio 2021 dal medesimo inviata alla odierna chiamata in causa, Controparte_4 che risulta prodotta in atti (doc. 3 e doc. 2 ). CP_3 CP_1
Ciò premesso, dall'esame della documentazione agli atti e dallo svolgimento del processo è emersa la sussistenza di tutti i requisiti di operatività della disposizione in esame per come sopra esposti con riferimento ai soli sigg.ri e . CP_1 CP_2
La sig.ra ha assunto che il giorno 25.01.2021 si recava, insieme all'agente immobiliare Parte_1
presso l'immobile posto in Bagno a Ripoli (FI), Via Boccaccio n. 13, di proprietà dei CP_3 signori e per un sopralluogo essendo lo stesso stato messo in vendita. CP_1 CP_2
Quando ormai la visita stava giungendo al termine, “uscendo dall'ultima camera” la sig.ra Pt_1 metteva il piede su una fascetta di plastica di quelle che si usano per chiudere i pacchi di cartone che il marito inavvertitamente aveva a sua volta calpestato da dietro, bloccandola a terra. La moglie a quel pagina 6 di 18 punto inciampava sulla fascetta bloccata dal piede del marito e cadeva in ginocchio per terra, riportando lesioni (v. pag. 1 citaz.; docc. 2 e 3 . CP_1 CP_3
Tale ultima circostanza è stata confermata in primo luogo dai referti del Reparto di Ortopedia dell'Ospedale (doc. 3 attrice) Controparte_7
Dai suddetti documenti risulta, difatti, che la sig.ra veniva ricoverata presso tale struttura in data Pt_1
26.01.2021 con la diagnosi di “Frattura metaepifisi prossimale (dell') omero destro”, dove veniva sottoposta, in data 28.01.2021 ad intervento chirurgico di “osteosintesi con chiodo endomidollare”.
Dalla denuncia di sinistro del 8 febbraio 2021 (doc. 3 e doc. 2 ), altresì, risulta che la CP_3 CP_1 sig.ra cadendo per terra sulle ginocchia, “da subito accusa forte dolore al ginocchio, alla spalla Pt_1
e alla fronte … Per alzarsi dalla posizione inginocchiata ha avuto bisogno dell'aiuto del marito”.
In mancanza di fotografie, la descrizione del luogo dell'evento non può che ricavarsi, nell'insieme, dalla denuncia di sinistro sporta in data 8 febbraio 2021 dal sig. alla CP_3 [...]
odierna chiamata in causa (doc. 3 doc. 2 ), dagli atti di causa (v. comparsa CP_4 CP_3 CP_1 di costit. pag. 3 e comparsa di costit. , pag. 3) e dalle dichiarazioni rese in sede di CP_3 CP_1 escussione testi e di interrogatorio formale.
Nella denuncia di sinistro del 8 febbraio 2021 si legge che “In data 25 gennaio 2021 mi sono recato con i signori in Via Boccaccio n. 13 a Bagno a Ripoli … all'appartamento di proprietà di Pt_2
… Nell'appartamento eravamo presenti io, il proprietario e i Parte_3 CP_1 signori (marito moglie e figlio minore)”, che il sinistro avveniva “Uscendo dall'ultima Pt_2 camera, nei pressi della porta di uscita sul corridoio” e che nel corridoio era presente un armadietto.
Nella comparsa di costituzione e risposta del sig. si legge che “L'immobile era ancora in parte CP_3 ingombro di arredi, di scatoloni e di altri oggetti presenti sul pavimento, in quanto coloro che vi avevano abitato dovevano ancora ultimare il trasloco” (comparsa di costit. pag. 3); CP_3
La corrispondenza tra lo stato dei luoghi come sopra descritto e quello dei luoghi all'epoca del sinistro,
è confermata dalle dichiarazioni (testimoniali) dei signori , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
CP_1
Il primo, marito della sig.ra escusso quale testimone all'udienza del 9 ottobre 2023, interrogato Pt_1 sul cap. 3) della memoria di parte attrice, ha dichiarato “Il passaggio era stretto e c'erano scatoloni tutto attorno”; il secondo, marito della sig.ra , interrogato sul capitolo 2) della memoria di CP_2 parte convenuta, su espressa domanda dichiarava “L'appartamento era liberato dalle persone ma erano rimaste varie cose nell'appartamento”, interrogato sul cap. 3) ha precisato“C'era qualche scatolone nel salotto e due sul letto in camera da letto. Sempre in camera da letto al posto di uno dei comodini
pagina 7 di 18 accanto al letto c'era un pacco di scatoli di cartone ancora da aprire e sempre più o meno accanto una scatola aperta con dei vestiti”.
Infine il sig. in sede di interrogatorio formale all'udienza del 26 febbraio 2024, CP_1 interrogato sul cap. 4) ha dichiarato “Io avevo concesso all'inquilino tempo fino al 30.03. per lasciare le cose all'interno dell'appartamento” e su espressa domanda “Erano rimaste varie cose all'interno dell'appartamento nonché delle scatole piene di cose. Nella camera da letto erano rimasti il letto grande, l'armadio e c'erano sul letto due scatole piene di cose e anche due/tre scatole piegate appoggiate al muro (ed a terra c'era il nastro di plastica che aveva tenuto le scatole) ...”.
Anche la sussistenza del nesso di causa tra le condizioni dell'appartamento ancora ingombro delle scatole da portare via alcune delle quali avrebbero dovuto essere chiuse da fascette del tipo di quella in questione, la presenza della fascetta per terra e le lesioni riportate dalla sig.ra può ritenersi Pt_1 confermata.
Dalla denuncia di sinistro del 8 febbraio 2021, inviata dal sig. alla risulta, CP_3 CP_4 difatti, che “Uscendo dall'ultima camera, nei pressi della porta di uscita sul corridoio, la moglie mette il piede su una fascetta di plastica di quelle che si usano per chiudere i pacchi di cartone. … Il marito ha inavvertitamente da dietro calpestato la stessa fascetta bloccandola a terra. La moglie a quel punto inciampa sulla fascetta bloccata dal piede del marito e cade inginocchiandosi a terra. … avendo sbattuto rispettivamente contro il pavimento (ginocchio) il muro del corridoio (spalla), e contro un armadietto presente nel corridoio (spalla). … Qualche giorno dopo il marito mi ha contattato informandomi che … al Pronto Soccorso dove avevano riscontrato una frattura scomposta alla spalla”.
La suddetta ricostruzione è stata confermata dalle dichiarazioni del teste che interrogato sul Pt_2 cap. 3) della memoria di parte attrice, ha dichiarato, “Penso che fosse una fascetta deputata a tenere i cartoni. Ricordo che anche io sono rimasto incastrato con il piede nella stessa fascetta ma sono riuscito a non cadere mentre mia moglie è caduta in avanti” e del convenuto che, in CP_1 sede di interrogatorio formale, senza alcuna incertezza, ha precisato “Nella camera da letto erano rimasti il letto grande, l'armadio e c'erano sul letto due scatole piene di cose e anche due/tre scatole piegate appoggiate al muro ed a terra c'era il nastro di plastica che aveva tenuto le scatole. La sig.ra quando stavamo uscendo dalla stanza mise il piede nel cerchio formato dal nastro, il marito forse per aiutarla spostò il nastro con il piede e lei si impigliò con il piede e cadde”.
Dall'esame delle dichiarazioni testimoniali ora riportate, con riferimento alla testimonianza del sig.
si rileva, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. Testimone_1
246 c.p.c. del medesimo, sollevata dai signori (fin dalla comparsa di costituzione e risposta e CP_1
pagina 8 di 18 successivamente nella seconda e terza memoria istruttoria) e dalla terza chiamata in causa nella terza memoria istruttoria e ribadita all'udienza del 9 ottobre 2023.
Secondo quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità, difatti, “L'interesse che, ai sensi dell'art.
246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, perdente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni” (Cass. Civ. Sez.
L -, Ord. 07.09.2023, n. 26044).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, “In tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale
a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza. Pertanto, nella controversia concernente l'accertamento della responsabilità civile [a seguito di sinistro stradale], in cui sia convenuto uno dei coniugi in regime di comunione legale, trattandosi di una obbligazione di natura extracontrattuale e personale, della quale, in linea di principio, la comunione legale non dovrebbe rispondere … non è sufficiente invocare il regime patrimoniale di comunione legale dei coniugi per inferirne la sussistenza di un interesse del coniuge del convenuto idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio, e, quindi, la sua incapacità a deporre, ai sensi dell'art. 246 cod.proc.civ.” (Cass. Civ. Sez. I sent. 09.02.2005, n.
2621).
Nel caso de quo, per l'appunto, le dichiarazioni del suddetto teste sul cap. 3) della memoria di parte attrice offrono una descrizione oggettiva dei luoghi e sono state confermate in pieno dalle affermazioni del sig. , testimone di parte convenuta e marito della sig.ra nonché da quelle rese Testimone_2 CP_1 dallo stesso in sede di interrogatorio formale. CP_1
Quelle relative alla dinamica dell'evento, inoltre, (cfr “ …anche io sono rimasto incastrato con il piede nella stessa fascetta ma sono riuscito a non cadere mentre mia moglie è caduta in avanti”) hanno un tenore obiettivo che le rende attendibili.
pagina 9 di 18 La sussistenza del nesso di causa è stata accertata anche dal Consulente Tecnico d'Ufficio, dott.ssa che scrive nella sua Relazione “Le lesioni riportate nell'evento traumatico Persona_1 oggetto di causa sono pienamente compatibili con le riferite modalità traumatiche e sono ad esso legate da una relazione causale diretta”.
Può ritenersi, quindi, sufficientemente provata la caduta della sig.ra nelle circostanze di tempo e Pt_1 di luogo descritte in citazione a causa della presenza sul pavimento di una fascetta di plastica di quelle che si usano per chiudere i pacchi di cartone, che verosimilmente era caduta ben prima che si verificasse l'evento in parola.
Si è sopra esposto che l'art. 2051 c.c., nel prevedere una responsabilità aquiliana, non richiede alcuna negligenza nella condotta che si ponga in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode.
Pertanto, in punto di onere della prova, il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale costituito dal c.d. caso fortuito, comprensivo del fatto dello stesso danneggiato, e tale da costituire la causa esclusiva del danno.
L'esclusione della responsabilità del custode, quando da quest'ultimo viene eccepita la colpa della vittima, esige una duplice indagine (la non prevedibilità ed evitabilità dell'evento) non essendo all'uopo sufficiente il solo accertamento di una condotta distratta, imprudente e negligente della vittima
(Cass. civ. sez. VI, sentenza 28 luglio 2017, n. 18856), che ove effettivamente accertata può costituire al più un concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (vedi Cass. ordinanza n. 456 del 13 gennaio 2021).
Ebbene la presenza per terra della fascetta di plastica su cui è inciampata la signora non è stata Pt_1 contestata né dal (che l'aveva dichiarato nella denuncia di sinistro) né dal sig. , che in CP_3 CP_1 sede di interrogatorio formale, dichiarava “ … Nella camera da letto erano rimast(e) … anche due/tre scatole piegate appoggiate al muro ed a terra c'era il nastro di plastica che aveva tenuto le scatole
…”.
Né i convenuti sono riusciti a dimostrare che la sig.ra abbia tenuto una condotta imprevedibile Pt_1
(intesa come obiettivamente inverosimile) ed eccezionale (intesa come evento che si discosta sensibilmente dalla frequenza statistica accettata come normale), essendo difatti del tutto prevedibile e normale che una persona interessata all'acquisto di un immobile cammini e passi per tutti gli ambienti, senza conoscerli, confidando anche di poterlo fare in condizioni di sicurezza (dal momento che non li conosce).
D'altronde la fascetta in questione non avrebbe dovuto trovarsi per terra. pagina 10 di 18 Mentre i signori , quantomeno erano a conoscenza del fatto, per aver dato il permesso CP_1 CP_1 all'inquilino fino al 30 marzo per lasciare le cose all'interno dell'appartamento, che al momento del sopralluogo della sig.ra i pavimenti avrebbero potuto non essere sgombri da ogni tipo di oggetto. Pt_1
Ed anche il teste ha dichiarato, a sua volta, che sicuramente ancora a metà gennaio Testimone_2 circa, l'ultima volta che aveva visto la casa, “C'era qualche scatolone nel salotto e due sul letto in camera da letto. Sempre in camera da letto al posto di uno dei comodini accanto al letto c'era un pacco di scatoli di cartone ancora da aprire e sempre più o meno accanto uno scatola aperta con dei vestiti”].
Allo stesso tempo, tuttavia, la prova testimoniale (e quella per interrogatorio formale) esperiti hanno fornito elementi precisi da valorizzarsi per ritenere il concorso causale colposo nella verificazione dell'evento per cui è causa, valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c.
Nella fattispecie in esame va rilevato che se da un lato gravava certamente sui signori e CP_1
, in quanto proprietari e custodi dell'appartamento, l'obbligo di accertarsi che i locali in cui CP_2 erano ancora presenti delle scatole piene di cose, con altri accessori necessari per la loro chiusura o mobilio sistemato in modo provvisorio in vista di un trasloco, fossero comunque in condizioni tali da consentire una visita in condizioni di sicurezza da parte di chiunque volesse visitare l'appartamento in vista dell'acquisto, dall'altro non può negarsi che la sig.ra avrebbe dovuto prestare maggiore Pt_1 attenzione al piano di calpestio in modo di accorgersi della fascetta presente sul pavimento, essendosi resa conto, dalla presenza degli scatoloni che l'appartamento non era stato ancora del tutto liberato dagli inquilini.
Lo stesso marito della sig.ra sig. interrogato sul cap. 3) della memoria di parte attrice Pt_1 Pt_2 ha dichiarato “Ricordo che anche io sono rimasto incastrato con il piede nella stessa fascetta ma sono riuscito a non cadere mentre mia moglie è caduta in avanti. Il passaggio era stretto e c'erano scatoloni tutto attorno …”.
La valutazione del grado di diligenza esigibile va, difatti, effettuata sicuramente sulla base sia della diligenza media sia con riguardo alla singola situazione e al contesto in cui si verifica l'evento dannoso per cui maggiore è la prevedibilità della situazione di pericolo e maggiore dovrà essere il grado di cautela da apprestare.
Sulla base di quanto osservato si deve concludere che la sig.ra doveva stare più attenta a dove Pt_1 metteva i piedi nel passare a prescindere dal fatto che in quella stanza vi fossero “scatoloni tutto attorno” in quanto la presenza di un'insidia poteva essere prevista data la condizione complessiva dell'immobile di cui era evidente che non fosse stato ancora completato lo sgombero.
pagina 11 di 18 Tale mancanza di accortezza, seppur non idonea ad integrare il fortuito nei termini sopra esposti, dato l'obbligo dei proprietari e di assicurarsi che gli ambienti fossero in condizioni CP_1 CP_2 tali da consentire di visionare l'immobile in sicurezza, (tanto più che avevano concesso all'inquilino di lasciarvi le proprie cose fino al 30 marzo e detenevano ancora loro le chiavi), consente di ravvisare un concorso di colpa della sig.ra nella misura del 30 %. Pt_1
Quanto al requisito della relazione di custodia, dall'esito dell'istruttoria è risultata provata la sussistenza della stessa (solamente) in capo ai signori e ma non al sig. CP_1 CP_2
. CP_3
Se, infatti, da un lato il teste , marito della sig.ra , ha confermato che “… Mio Testimone_2 CP_2 cognato era presente alla visita del 25.01.2021 perché ha consegnato le chiavi all'agente immobiliare
e gli ha fatto vedere come entrare nell'appartamento” ciò non è sufficiente per dedurre che al momento dell'accesso nell'appartamento da parte della sig.ra la custodia dello stesso fosse stata trasferita Pt_1 dai convenuti al convenuto CP_1 CP_3
Tant'è che il sig. , in sede di interrogatorio formale, sentito sul cap. 4) ha ammesso che CP_1
“Le chiavi le portavo io volta volta quando dovevano visionare l'immobile … (il giorno della visita della sig.ra Credo che fui io ad aprire l'appartamento. In ogni caso io ero lì... Anche io entrai Pt_1 all'interno dell'appartamento … Io non ricordo quando lasciai le chiavi definitivamente al CP_3 probabilmente il mazzo di chiavi gliele diedi la sera stessa della visita della sig.ra … Mi ricordo Pt_1 che con il abbiamo fatto tre visita in quanto o alla seconda o alla terza abbiamo venduto la CP_3 casa. La sig.ra era la prima persona che con l'agenzia è venuta a vedere la casa.” Pt_1
Ne consegue, dunque, che al momento dell'accesso della sig.ra all'appartamento di proprietà dei Pt_1 signori , la custodia dello stesso fosse ancora esclusivamente in capo agli stessi. CP_1
Quindi, a limite, la custodia del bene poteva ritenersi trasferita in capo al successivamente alla CP_3 visita della sig.ra ma non ancora al momento della visita da parte dell'attrice. Pt_1
A tal fine non potevano ritenersi sufficienti né il fatto che “(la) sorella (di ) CP_1 CP_2 ave(sse) già dato mandato al per vendere l'appartamento” (v. anche dep. né il fatto che CP_3 Tes_2 il (ed il suo socio) avesse già visto la casa, poiché in tale occasione essi avevano fatto soltanto CP_3 una valutazione mentre, evidentemente, fino alla consegna definitiva delle chiavi non avevano potuto avere accesso all'immobile in assenza del proprietario, e, dunque, nemmeno la detenzione dello stesso.
Ne consegue che la domanda attorea nei confronti di deve essere rigettata così come CP_3 quella trasversale di manleva proposta dai convenuti e . CP_1 CP_2
Così accertata la responsabilità del sinistro, si può procedere alla liquidazione del danno patito dall'attrice in conseguenza della caduta per cui è causa. pagina 12 di 18 Il danno
Con riferimento alle lesioni personali riportate dall'attrice, sig.ra , il Consulente Tecnico Parte_1 dott.ssa ha accertato la piena compatibilità tra le lesioni dalla medesima subite e Persona_1 la dinamica del sinistro (“Le lesioni riportate nell'evento traumatico oggetto di causa sono pienamente compatibili con le riferite modalità traumatiche e sono ad esso legate da una relazione causale diretta”) ed ha precisato che la stessa “nell'evento traumatico del 25.01.2021 ha riportato una frattura ingranata della testa - collo dell'omero dx come da referto medico redatto al P.S. dell'Ospedale di
NT IA NN (dove fu trasportata tramite ambulanza subito dopo la caduta. Ne veniva disposto l'immediato ricovero nel reparto di ortopedia dello stesso nosocomio ove la frattura dell'omero era ridotta chirurgicamente tramite osteosintesi con chiodo endomidollare)”.
Quanto ai postumi riportati la dott.ssa scrive “All'esame comparativo dell'arto superiore dx Per_1 non si rilevano alterazioni significative del tono e trofismo muscolare del cingolo scapolo -omerale e dell'arto superiore … La spalla dx è in asse, (vi è la) … presenza di esiti cicatriziali di cm. 6 e cm. 3, ipocromici … Il movimento di elevazione laterale è ridotto ai gradi estremi, elevazione anteriore oltre
1/4, postergazione inferiore limitata per 1/3, quella superiore per 1/3, i movimenti di rotazione sono sono limitati su base antalgica ed accompagnati da grossolani rumori di scroscio, presenti sia alla mobilizzazione attiva e passiva” (rel. CTU pag. 8); “(la paziente) dichiara di avere indossato il tutore fino al 02.03.2021, lamenta (esito cicatriziale chirurgico alla spalla dx), difficoltà nell'espletare in maniera corretta tutti i movimenti della spalla e rigidità funzionale; … il dolore è esacerbato dal cambiamento climatico, dallo sforzo e da posture incongrue, talora lamenta parestesie all'arto superiore specie quando solleva pesi e netta riduzione di forza” (rel. CTU pag. 7); e che “Esaminando la certificazione medica, tenuto conto della natura e tipologia della lesività post - traumatica, del tipo di trattamento adottato e del decorso clinico, il periodo di inabilità temporanea ritenuto congruo è pari a gg. 105 di cui i primi gg. 5 di inabilità assoluta (corrispondenti al ricovero ospedaliero) gg. 30 di inabilità parziale al 75%, gg. 30 di inabilità parziale al 50%, gg. 40 di inabilità parziale al 25%.
Per quanto riguarda la valutazione del danno biologico permanente, sulla base dei riscontri obiettivi, alla luce delle risultanze strumentali, si ritiene di collocare la valutazione del danno nella misura del
7,5% (sette virgola cinque per cento) di riduzione dell'integrità psico - fisica del soggetto)” (pagg. 9 e
10 rel. CTU).
La dott.ssa ha, inoltre, ritenuto congrue le spese mediche documentate in atti in quanto “tutte Per_1 attinenti il sinistro” per un importo complessivo di € 1.740,80.
Nulla ha detto il Consulente Tecnico sulla necessità di ulteriori spese future.
pagina 13 di 18 Le conclusioni del CTU sono basate su accertamenti e valutazione sia dei dati che della documentazione sanitaria prodotta e non sono state oggetto di osservazioni da parte dei consulenti di parte, dott. per l'attrice, dott.ssa per parte convenuta e Prof. per Per_2 Persona_3 CP_1 Per_4 la terza chiamata CP_4
Esse possono, dunque, essere condivise da questo Giudice e poste a base della valutazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dalla sig.ra . Parte_1
Liquidazione del danno biologico
La liquidazione deve avvenire sulla base della tabella milanese 2024, che contiene gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale che, quindi, mantiene la sua autonomia, non essendo in quello conglobabile, visto che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico – relazionali della vita del danneggiato.
Come ritenuto dalla giurisprudenza il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e non relazionale, “meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi” (da ultimo Cass. Civ. Ord. Sez. 6 Num. 27283 Anno 2022
Sez. 3; nonché Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020).
Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte di chi ne sia involontario protagonista, patema d'animo che nel caso del quo la sig.ra non ha allegato. Pt_1
La prova testimoniale richiesta, difatti, è inidonea a dimostrare la sussistenza del danno morale mancando qualsiasi capitolo in proposito.
Ciò comporta l'applicazione della tabella del Tribunale di Milano con epurazione della componente dell'incremento per la sofferenza soggettiva.
In applicazione dei criteri sopra esposti deve riconoscersi alla sig.ra (di anni 45) Parte_1
l'importo di € 12.769,50 a titolo di danno biologico ed € 6.037,50 per IT per complessivi € 18.807,00.
In proposito, va rilevato che le sopra richiamate tabelle milanesi riconoscono, in astratto, la possibilità di una personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale con un aumento percentuale, in considerazione del grado di sofferenza patito e del peggioramento delle condizioni di vita.
Quanto ai presupposti richiesti affinché si possa, in concreto, procedere a siffatta personalizzazione, deve osservarsi che i parametri tabellari attualmente vigenti determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo già conto di tutte le componenti non pagina 14 di 18 patrimoniali, compresa quella del danno morale, attinente alla sfera personale interna del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva (c. d. pretium doloris).
Solo ove siano provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari può procedersi alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dandone adeguatamente conto nella motivazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15.05.2018, n.
11754).
Nel caso di specie, non si riconosce alcuna specifica personalizzazione del danno in quanto non specificamente dedotta, allegata e provata.
Quanto ai danni di natura patrimoniale, devono riconoscersi € 1.740,80 per spese mediche ritenute congrue dal CTU.
Risulta dagli atti di causa, infine, che la sig.ra non abbia ricevuto alcun acconto o indennizzo in Pt_1 relazione al sinistro per cui è causa ad opera di assicurazioni private, né dai convenuti e CP_1 CP_3 essendosi il tentativo di negoziazione assistita concluso con esito negativo (docc. 9 e 11 attrice).
Gli importi suddetti devono essere decurtati del 30 % stante l'accertato concorso di colpa e, pertanto, spetteranno all'attrice: per danno non patrimoniale € 13.164,90 e per danno patrimoniale € 1.218,56.
Trattandosi di debito di valore sui detti importi devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della
Suprema Corte n. 1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459 /96, 2745 / 97, 492 / 01; 18445
/ 05).
Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
La manleva
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la domanda trasversale di manleva proposta dai signori e nei confronti del sig. deve essere rigettata. CP_1 CP_2 CP_3
Di conseguenza la domanda di manleva a sua volta proposta dal convenuto nei confronti della CP_3 in forza di polizza per la responsabilità civile n.
1.2873.65.164887796 deve considerarsi CP_4 assorbita.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale pagina 15 di 18 il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Il meccanismo della compensazione delle spese, previsto dall'art. 92, co. 2 c.p.c., opera, invece, in caso di soccombenza reciproca.
Nel caso di specie, stante l'avvenuto accertamento del concorso di colpa, le spese di lite devono essere compensate per il 30 % tra la Sig.ra e i signori e , liquidate Parte_1 CP_1 CP_2 secondo i parametri medi di cui al D.M. 55 / 2014 e ss. mm. in considerazione del quantum riconosciuto.
Si ritiene di compensare le spese di lite con riferimento alla posizione dal momento che CP_8 il rigetto della domanda nei confronti di quest'ultimo è intimamente connesso all'esito dell'accertamento nel corso dell'istruttoria in merito alla custodia del bene.
Le spese di CTU sono poste a carico dei signori e , stante la contestazione in CP_1 CP_2 punto di quantum che ha reso necessario esperire la consulenza.
I sigg.ri e devono essere condannati anche al pagamento delle spese di lite del CP_1 CP_2 convenuto liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55 / 2014 e ss.mm. in CP_3 considerazione dell'infondatezza della domanda trasversale di manleva.
Trovano compensazione invece le spese di lite tra il sig. e la terza chiamata CP_3 [...] in assenza di contestazioni in merito all'operatività della polizza. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la responsabilità concorsuale della sig.ra nella causazione del sinistro per Parte_1 il 30% e dei convenuti e per il 70 %. CP_1 CP_2
2) Rigetta la domanda attorea nei confronti del sig. . CP_3
3) Condanna i sig.ri e , in solido tra loro, a corrispondere a favore della CP_1 CP_2 sig.ra per danno non patrimoniale € 13.164,90 e per danno patrimoniale € 1.218,56 Parte_1 oltre interessi come in motivazione.
4) Compensa le spese di lite tra parte attrice ed il sig. . CP_3
5) Liquida le spese di lite attoree in € 5.077,00 oltre spese generali, IVA, Cpa e spese vive (contributo unificato, spese di notifica, bollo e Ctp) che, compensate per il 30 % pone per la differenza a carico
(solidale) dei signori e in favore della sig.ra . CP_1 CP_2 Parte_1
6) Pone le spese di CTU a carico dei signori e in solido tra loro. CP_1 CP_2
7) Rigetta la domanda di manleva trasversale formulata dai signori e nei CP_1 CP_2 confronti di . CP_3
pagina 16 di 18 8) Liquida le spese di lite del convenuto in € 2.540,00 oltre spese generali, IVA, Cpa CP_3
e spese vive e le pone a carico dei signori e . CP_1 CP_2
9) Dichiara assorbita la domanda di manleva formulata da nei confronti della CP_3
Controparte_4
10) Compensa le spese di lite del convenuto e la terza chiamata CP_3 [...]
Controparte_4
Così deciso in Firenze, lì 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 17 di 18 Firenze, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Micaela Picone
pagina 18 di 18