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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di BRESCIA
Sezione Prima CIVILE
Il presidente, dott. Giuseppe Magnoli, quale delegato dal Capo dell'Ufficio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione a decreto di liquidazione onorari per difesa imputato ammesso al patrocino a spese dello Stato (artt.84 e 170 DPR115/2002; art.15 d.lgs 150/2011; artt.281 decies e segg. cpc) iscritta al n. r.g. 842/2024 promossa da: avv. ISABELLA COLOMBO, del foro di Bergamo, in proprio ricorrente contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE Controparte_1
DELLO STATO DI BRESCIA,
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
– in via preliminare, nel merito, anche inaudita altera parte, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione inerente al procedimento penale n. 474/2020 S.I.G.E. –
737/2023 R.G. liquid. Siamm emesso il 13 giugno 2024 dalla Corte d'Appello di Brescia – Seconda
Sezione Penale –, depositato in data 08 luglio 2024 e notificato in data 08 luglio 2024 al sottoscritto
Difensore ex art. 5 D. Lgs. n. 150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
– in via principale, nel merito, liquidare i compensi per l'attività professionale svolta a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato nella misura di € 6.030,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. 4% ed iva 22% previsti per legge, come da nota spese a suo tempo depositata;
– in via subordinata, nel merito, liquidare i compensi per l'attività professionale svolta a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato nella misura di € 4.020,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. 4% ed iva 22% previsti per legge;
– in via ulteriormente subordinata, nel merito, liquidare i compensi per l'attività professionale svolta a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato nella misura ritenuta di equità;
Per parte resistente
Voglia la Corte d'Appello adita ritenere e dichiarare infondata la proposta opposizione e, conseguentemente, rigettarla. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. Isabella Colombo del Foro di Bergamo, difensore del sig. , ammesso al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto di pagamento inerente al procedimento penale n. 474/2020 S.I.G.E. – 21923/2021 R.G. – 737/2023 R.G. liquid emesso il 13 giugno 2024, emesso l'08 luglio 2024 dalla Corte d'appello di Brescia – Per_1
Sezione Seconda Penale – e notificato in data 12 luglio 2024 al Difensore.
Offrendo in comunicazione i seguenti documenti: <<– n. 1: decreto di pagamento emesso il 13.06.2024, depositato l'08 luglio 2024 e notificato il 12 luglio 2024; –n. 2: incidente d'esecuzione ex art. 666 c.p.p. e contestuale istanza per l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p.; –n. 3: istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione a favore del sig. –n. 4: decreto di ammissione al Pt_1 patrocinio a spese dello Stato a favore dell'imputato; –n. 5: provvedimento emesso dal Tribunale di Bergamo – Sezione Penale del Dibattimento – il 02 febbraio 2021; –n. 6: ricorso per Cassazione ex art. 606 lett. C) c.p.p. proposto dalla presso il Tribunale di Bergamo;
–n. Parte_2
7: avviso d'udienza penale della Suprema Corte di Cassazione – Prima Sezione Penale;
–n. 8: memoria in favore del condannato ex art. 611 primo comma c.p.p.; –n. 9: rinvio dell'udienza al 25 maggio 2022; –n. 10: sentenza emessa il 25 maggio 2022 dalla Suprema Corte di Cassazione;
–n. 11: istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio avanti la Corte di Cassazione>>, la ricorrente ha esposto:
– di aver in data 04 novembre 2020 depositato incidente d'esecuzione ex art. 666 c.p.p. e contestuale istanza per l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. in favore del sig. , condannato nel procedimento penale n. 952/2019 Parte_1 CP_2
(allegato n. 2);
[...]
– che in pari data veniva depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione a favore del sig. (allegato n. 3); Pt_1
– che in data 07 gennaio 2021 veniva notificato decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore dell'imputato (allegato n. 4);
– che in data 02 febbraio 2021 la Difesa presenziava all'udienza fissata all'uopo;
– che il Tribunale di Bergamo – Sezione Penale del Dibattimento –, in parziale accoglimento dell'istanza, statuiva: “Riconoscersi il vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv C.p., tra le condotte di cui alle sentenze sopra riportate (dal 3 al 9), determinando in anni tre e mesi uno di reclusione ed € 2.500,00 di multa la pena complessiva da scontare” (allegato n. 5);
– che in data 14 giugno 2021 veniva notificato ricorso per Cassazione ex art. 606 lett. C) c.p.p. proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo avverso la decisione sopracitata (allegato n. 6);
– che in data 31 ottobre 2021 veniva notificato avviso d'udienza penale con la quale la Suprema Corte di Cassazione – Prima Sezione Penale – fissava udienza di discussione per il 18 gennaio 2021
(allegato n. 7);
– che in data 11 gennaio 2022 la Difesa dell'imputato aveva depositato a mezzo pec memoria in favore del condannato ex art. 611 primo comma c.p.p., contenente atto di nomina all'uopo conferita
(allegato n. 8);
– che a tale udienza veniva disposto un rinvio all'udienza calendarizzata per il 25 maggio 2022 (allegato n. 9);
- che in data 25 maggio 2022 la Suprema Corte di Cassazione disponeva: “Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone di trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Brescia per l'ulteriore corso” (allegato n. 10);
– che in data 16 marzo 2023 la ricorrente aveva depositato istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio avanti la Corte di Cassazione – (allegato n. 11);
– che in data 12 luglio 2024 era stato notificato il provvedimento di liquidazione –impugnato – emesso il 13 giugno 2024 e depositato in data 08 luglio 2024, il quale statuiva:
“
P.Q.M.
LIQUIDA, per l'attività svolta dall'avv. ISABELLA COLOMBO del foro di Bergamo nella causa indicata in premessa, quale difensore dell'imputato ammesso al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, la somma complessiva di €. 362,63, oltre spese al 15%, IVA e CPA.” (cfr. allegato n. 1).
Tanto premesso la ricorrente, con unico motivo, ha lamentato violazione e falsa applicazione dell'art.2233, secondo comma, cc, in combinato disposto con l'art.13 bis legge n.247/2012 e DM n.147/2022 – violazione dell'inderogabilità dei minimi tabellari ex DM n.1147/2022 inerenti al decoro della professione ex art.2233, secondo comma, cc., evidenziando come i valori medi indicati nella nota allegata alla nota spese fossero i seguenti: fase di studio € 900,00 fase introduttiva € 2520,00 fase decisoria € 2610,00 per un totale di € 6.030,00 oltre oneri (spese generali 15%, cpa ed iva), con riduzione di 1/3 ex art.106 bis dpr 115/2002, per un totale dovuto di € 4.020,00, oltre oneri, mentre la corte d'appello aveva liquidato il solo importo di € 362,00 oltre oneri.
La ricorrente ha inoltre indicato i minimi tabellari, come segue: fase di studio € 473,00 fase introduttiva € 1323,00 fase decisoria € 1371,00 per un totale di € 3.167,00 oltre oneri (spese generali 15%, cpa ed iva), con riduzione di 1/3 ex art.106 bis dpr 115/2002, per un totale dovuto di € 3.080,68, oltre oneri.
***
Con decreto in data 20/09/2024 lo scrivente ha fissato udienza di discussione per la data del
22/01/2025, mandando al ricorrente per la notifica alla controparte, effettuata in data 30/09/2024
***
Il , costituendosi in giudizio, a ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_3
Stato, con memoria in data 17/01/2025, ha in punto di diritto anzitutto affermato che, in conformità
a quanto di recente ribadito dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 4048/2024, in adesione ad orientamento già precedentemente espresso con Ordinanza n. 22257/2022 della stessa Seconda
Sezione, se “la liquidazione delle spettanze del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore può essere ridotto al di sotto del minimo”, tuttavia sul compenso così determinato, anche in valori minimi, la successiva applicazione dell'ulteriore decurtazione di cui al D.P.R. n. 115/2002, art. 106 bis, non costituisce violazione del minimo tariffario.
Ha inoltre fatto richiamo al principio accolto da questa corte secondo cui, risolvendosi, nel caso esaminato, la domanda, così come formulata, nella richiesta al giudice dell'opposizione ex art.15 d.lgs 150/2011 che questi provveda ad una diversa valutazione, rispetto a quella fatta nel provvedimento impugnato, quanto a consistenza, pregio ed utilità della prestazione professionale erogata, allo stesso non compete tuttavia sostituire il proprio apprezzamento discrezionale a quello del Collegio in ordine alla maggiore, o minore, complessità del processo e, quindi, dell'attività difensionale svolta dall'Avvocato dell'imputato, salvo manifesta incongruenza, ovvero contraddittorietà di tale valutazione.
Ha quindi preso posizione sul merito della pretesa, evidenziando come l'istanza di liquidazione concernesse remunerazione di difensore di fiducia di imputato condannato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, in relazione a fase di giudizio svoltosi avanti alla Corte di Cassazione a seguito di impugnazione, da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, di
Ordinanza emessa dallo stesso, quale Giudice dell'esecuzione, in data 6 aprile 2021, con la quale era stata accolta l'istanza, formulata in data 4/01/2020 dal difensore, con ricorso per incidente di esecuzione ex art. 666 cpp ai fini del riconoscimento del regime della continuazione tra più sentenze di condanna.
Il Ministero ha inoltre riferito che nel corso giudizio in Cassazione il Difensore, in vista dell'udienza del 18 gennaio 2022, in data 11 gennaio 2022 aveva inoltrato tramite PEC alla Suprema Corte memoria con richiesta di rigetto dell'impugnazione; che, quindi, con provvedimento reso in data 25 maggio 2022 la Corte di Cassazione aveva accolto l'impugnazione del Pubblico , CP_1 annullando l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo e disposto la trasmissione degli atti alla
Corte di Appello di Brescia, avanti alla quale era stato conseguentemente aperto procedimento di esecuzione rubricato al N°1/2023 RG SIGE, che si era concluso con Ordinanza in data 21 marzo
2023, con successiva liquidazione delle competenze del Difensore, a seguito di istanza in data 9 maggio 2023, mediante Decreto n. 459/2023 , qui oggetto di opposizione. Per_1
Tanto premesso il ha osservato che la fase di giudizio innanzi alla Suprema Corte è CP_1 regolata dall'art.611 cpp, norma in forza della quale, nella formulazione allora vigente, le parti erano ammesse al deposito della memoria unicamente sino a quindici giorni prima dell'udienza. Ha quindi rimarcato il fatto che l'avv. Isabella Colombo, difensore del sig. , avendo ricevuto Parte_1 in data 31 ottobre 2021 notificazione della fissazione dell'udienza di discussione del procedimento in camera di consiglio, avanti alla Corte di Cassazione, per la data del 18 gennaio 2022, avrebbe dovuto provvedere al deposito della memoria entro tale termine, ed invece vi aveva provveduto soltanto in data 11 gennaio 2002, e quindi oltre il termine di 15 giorni a ritroso dalla data dell'udienza (ed anche di quello di 10 giorni, successivamente introdotto), così che il deposito doveva ritenersi tardivo.
Il ha pertanto concluso che proprio in ragione di ciò, la somma esposta al riguardo non CP_1 era stata riconosciuta nel decreto di liquidazione.
Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione del compenso per attività di studio della controversia, ha osservato che nel decreto ne era stata compiutamente motivata la determinazione nei minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, nonché della sostanziale inconferenza della difesa, i cui assunti sono stati comunque disattesi, a fronte di accoglimento dell'impugnazione proposta dal . Ed ha aggiungo che in ogni caso non erano stati violati i minimi Parte_3 tabellari di cui al DM 147/2022, essendo stato determinato l'importo base in €473,00, con conseguente riduzione dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 106 bis DPR 115/2002, ad € 362,63 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
***
All'udienza del 22/01/2025 la difesa di parte opponente ha eccepito la tardività della costituzione dell'Avvocatura dello Stato per non esser stati rispettati i termini per la costituzione del convenuto;
ha replicato a quanto sostenuto dalla difesa del assumendo che la memoria ex art. 611 cpp CP_1 doveva ritenersi tempestiva in quanto memoria di replica e rilevando che in ogni caso l'udienza davanti alla Corte di Cassazione era stata rinviata per i medesimi incombenti al 25/5/2022; ne ha dedotto dover esser pertanto riconosciute anche le fasi introduttiva e decisionale. Ha infine sostenuto che l'Avvocatura dello Stato avrebbe erroneamente indicato che i compensi erano stati liquidati nella fase avanti alla Corte d'Appello, affermazione quest'ultima contestata in ragione del fatto che la liquidazione considerata da parte opposta atteneva solo ed esclusivamente alla fase avanti la Corte d'Appello e non anche quella avanti alla Corte di Cassazione.
***
Il decreto di liquidazione è stato depositato in data 8/07/2024 e notificato in data 12/07/2024; il ricorso in opposizione è stato depositato nella cancelleria di questa corte in data 11-12/09/2024; tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo estivo (per 31 giorni), esso è pertanto tempestivo, in quanto proposto entro il termine di 30 giorni di cui al combinato disposto degli articoli 84 e 170 DPR 115/2002 (cfr Cass.1369/2023, 27418/2017, 20478/2017, con riferimento all'analogo procedimento relativo all'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al CTU).
***
Non è in discussione la legittimazione passiva del : <posto che il Controparte_1 procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento;
con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria>> (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012).
***
Nel merito, la Corte d'Appello di Brescia, vista la nota spese presentata dall'avv. Isabella Colombo,
è pervenuta alla liquidazione in suo favore, quale difensore dell'imputato , ammesso al Parte_1 patrocinio a spese dello stato, della somma complessiva di € 362,63, oltre rimborso forfettario spese al 15%, iva e cpa, facendo richiamo al disposto di cui all'<art.12 comma 1 DM n.54/2014 il quale stabilisce che i compensi spettanti al difensore possano essere ridotti di regola del 50% giustificandosi nel caso di specie una riduzione superiore, segnatamente pari al 70%, stante la non particolare complessità del procedimento (e quindi € 473,00 per fase di studio, nulla per fase introduttiva e nulla per fase decisoria)>> nonché al disposto di cui all'<art.106 bis del DPR
115/2002 così come introdotto dall'art.1 comma 416 lett. B) del DL 27/12/2013 n.147 che impone
l'ulteriore riduzione di un terzo dei suddetti compensi, e corrispondentemente ridotti per l'effetto gli importi spettanti al difensore>>.
***
In punto di diritto va premesso che <In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.>> (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 9815 del 13/04/2023); di recente Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023: < In tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra Presidente del Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Presidenti delle Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa.>>
Attesa l'inderogabilità del minimo tariffario (la cui doverosità è riconosciuta dalla stessa
Amministrazione convenuta) il minimo liquidabile, sulla base delle tabelle 2022 (DM n.147 del
13/08/2022) si determina come segue: fase di studio € 473,00 fase introduttiva € 1323,00 fase decisoria € 1371,00 per un totale di € 3.167,00 oltre oneri (spese generali 15%, cpa ed iva), con riduzione di 1/3 ex art.106 bis dpr 115/2002, per un totale dovuto di € 3.080,68, oltre oneri.
***
La negazione del diritto al compenso per la fase introduttiva del giudizio e per la fase decisionale non appare sorretta nel decreto opposto da alcuna motivazione: non è pertanto possibile accogliere e condividere l'assunto di parte opposta secondo il quale l'esclusione del compenso per tali voci andrebbe correlata alla tardività del deposito della memoria ex art.611 cpp, tanto più in quanto tale tardività è stata fatta oggetto di contestazione da parte dell'opponente sia perché il termine ivi previsto non dovrebbe valere, trattandosi di memoria di replica, sia per l'intervenuto differimento ad altra data dell'udienza camerale, mentre di certo non compete al giudice dell'opposizione ex art.15 d.lgs 150/2011 alcun sindacato in proposito. Da ultimo si rileva che nella sentenza della SC di Cassazione si è dato atto dell'intervenuto deposito della predetta memoria, senza che ne fosse dichiarata l'inammissibilità per tardività del relativo deposito (<<3. La difesa di , con Parte_1 memoria difensiva, insiste per il rigetto del ricorso>>).
***
Per le anzidette considerazioni il ricorso in opposizione va accolto, con liquidazione del compenso dovuto in misura pari al minimo di tabella, come sopra indicato.
Il , opposto, soccombente, è tenuto a rifondere all'opponente, avv. Isabella Controparte_3
Colombo, le spese di lite, che si liquidano, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore da €.1.101,00 ad €.5.200,00, ai valori minimi, nel complessivo importo di
€.962,00 per compenso professionale tabellare, di cui €.268,00 per fase di studio della controversia,
€.268,00 per fase introduttiva del giudizio ed €.426,00 per fase decisionale, oltre ad €.144,30 per spese generali (15% su compenso totale), per un totale di €.1.106,30, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consigliere delegato, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso avverso il decreto 13/06/2024 della Corte d'Appello di Brescia, depositato in data 8/07/2024, e notificato in data 12/07/2024, liquida il compenso in favore dell'opponente avv. Isabella Colombo nell'importo di € 3.167,00 oltre oneri (spese generali 15%, cpa ed iva); condanna il a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate come in parte Controparte_3 motiva.
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.. Brescia, 5 maggio 2025
Il Consigliere delegato
Giuseppe Magnoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di BRESCIA
Sezione Prima CIVILE
Il presidente, dott. Giuseppe Magnoli, quale delegato dal Capo dell'Ufficio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione a decreto di liquidazione onorari per difesa imputato ammesso al patrocino a spese dello Stato (artt.84 e 170 DPR115/2002; art.15 d.lgs 150/2011; artt.281 decies e segg. cpc) iscritta al n. r.g. 842/2024 promossa da: avv. ISABELLA COLOMBO, del foro di Bergamo, in proprio ricorrente contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE Controparte_1
DELLO STATO DI BRESCIA,
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
– in via preliminare, nel merito, anche inaudita altera parte, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione inerente al procedimento penale n. 474/2020 S.I.G.E. –
737/2023 R.G. liquid. Siamm emesso il 13 giugno 2024 dalla Corte d'Appello di Brescia – Seconda
Sezione Penale –, depositato in data 08 luglio 2024 e notificato in data 08 luglio 2024 al sottoscritto
Difensore ex art. 5 D. Lgs. n. 150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
– in via principale, nel merito, liquidare i compensi per l'attività professionale svolta a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato nella misura di € 6.030,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. 4% ed iva 22% previsti per legge, come da nota spese a suo tempo depositata;
– in via subordinata, nel merito, liquidare i compensi per l'attività professionale svolta a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato nella misura di € 4.020,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. 4% ed iva 22% previsti per legge;
– in via ulteriormente subordinata, nel merito, liquidare i compensi per l'attività professionale svolta a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato nella misura ritenuta di equità;
Per parte resistente
Voglia la Corte d'Appello adita ritenere e dichiarare infondata la proposta opposizione e, conseguentemente, rigettarla. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. Isabella Colombo del Foro di Bergamo, difensore del sig. , ammesso al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto di pagamento inerente al procedimento penale n. 474/2020 S.I.G.E. – 21923/2021 R.G. – 737/2023 R.G. liquid emesso il 13 giugno 2024, emesso l'08 luglio 2024 dalla Corte d'appello di Brescia – Per_1
Sezione Seconda Penale – e notificato in data 12 luglio 2024 al Difensore.
Offrendo in comunicazione i seguenti documenti: <<– n. 1: decreto di pagamento emesso il 13.06.2024, depositato l'08 luglio 2024 e notificato il 12 luglio 2024; –n. 2: incidente d'esecuzione ex art. 666 c.p.p. e contestuale istanza per l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p.; –n. 3: istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione a favore del sig. –n. 4: decreto di ammissione al Pt_1 patrocinio a spese dello Stato a favore dell'imputato; –n. 5: provvedimento emesso dal Tribunale di Bergamo – Sezione Penale del Dibattimento – il 02 febbraio 2021; –n. 6: ricorso per Cassazione ex art. 606 lett. C) c.p.p. proposto dalla presso il Tribunale di Bergamo;
–n. Parte_2
7: avviso d'udienza penale della Suprema Corte di Cassazione – Prima Sezione Penale;
–n. 8: memoria in favore del condannato ex art. 611 primo comma c.p.p.; –n. 9: rinvio dell'udienza al 25 maggio 2022; –n. 10: sentenza emessa il 25 maggio 2022 dalla Suprema Corte di Cassazione;
–n. 11: istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio avanti la Corte di Cassazione>>, la ricorrente ha esposto:
– di aver in data 04 novembre 2020 depositato incidente d'esecuzione ex art. 666 c.p.p. e contestuale istanza per l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. in favore del sig. , condannato nel procedimento penale n. 952/2019 Parte_1 CP_2
(allegato n. 2);
[...]
– che in pari data veniva depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione a favore del sig. (allegato n. 3); Pt_1
– che in data 07 gennaio 2021 veniva notificato decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore dell'imputato (allegato n. 4);
– che in data 02 febbraio 2021 la Difesa presenziava all'udienza fissata all'uopo;
– che il Tribunale di Bergamo – Sezione Penale del Dibattimento –, in parziale accoglimento dell'istanza, statuiva: “Riconoscersi il vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv C.p., tra le condotte di cui alle sentenze sopra riportate (dal 3 al 9), determinando in anni tre e mesi uno di reclusione ed € 2.500,00 di multa la pena complessiva da scontare” (allegato n. 5);
– che in data 14 giugno 2021 veniva notificato ricorso per Cassazione ex art. 606 lett. C) c.p.p. proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo avverso la decisione sopracitata (allegato n. 6);
– che in data 31 ottobre 2021 veniva notificato avviso d'udienza penale con la quale la Suprema Corte di Cassazione – Prima Sezione Penale – fissava udienza di discussione per il 18 gennaio 2021
(allegato n. 7);
– che in data 11 gennaio 2022 la Difesa dell'imputato aveva depositato a mezzo pec memoria in favore del condannato ex art. 611 primo comma c.p.p., contenente atto di nomina all'uopo conferita
(allegato n. 8);
– che a tale udienza veniva disposto un rinvio all'udienza calendarizzata per il 25 maggio 2022 (allegato n. 9);
- che in data 25 maggio 2022 la Suprema Corte di Cassazione disponeva: “Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone di trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Brescia per l'ulteriore corso” (allegato n. 10);
– che in data 16 marzo 2023 la ricorrente aveva depositato istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio avanti la Corte di Cassazione – (allegato n. 11);
– che in data 12 luglio 2024 era stato notificato il provvedimento di liquidazione –impugnato – emesso il 13 giugno 2024 e depositato in data 08 luglio 2024, il quale statuiva:
“
P.Q.M.
LIQUIDA, per l'attività svolta dall'avv. ISABELLA COLOMBO del foro di Bergamo nella causa indicata in premessa, quale difensore dell'imputato ammesso al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, la somma complessiva di €. 362,63, oltre spese al 15%, IVA e CPA.” (cfr. allegato n. 1).
Tanto premesso la ricorrente, con unico motivo, ha lamentato violazione e falsa applicazione dell'art.2233, secondo comma, cc, in combinato disposto con l'art.13 bis legge n.247/2012 e DM n.147/2022 – violazione dell'inderogabilità dei minimi tabellari ex DM n.1147/2022 inerenti al decoro della professione ex art.2233, secondo comma, cc., evidenziando come i valori medi indicati nella nota allegata alla nota spese fossero i seguenti: fase di studio € 900,00 fase introduttiva € 2520,00 fase decisoria € 2610,00 per un totale di € 6.030,00 oltre oneri (spese generali 15%, cpa ed iva), con riduzione di 1/3 ex art.106 bis dpr 115/2002, per un totale dovuto di € 4.020,00, oltre oneri, mentre la corte d'appello aveva liquidato il solo importo di € 362,00 oltre oneri.
La ricorrente ha inoltre indicato i minimi tabellari, come segue: fase di studio € 473,00 fase introduttiva € 1323,00 fase decisoria € 1371,00 per un totale di € 3.167,00 oltre oneri (spese generali 15%, cpa ed iva), con riduzione di 1/3 ex art.106 bis dpr 115/2002, per un totale dovuto di € 3.080,68, oltre oneri.
***
Con decreto in data 20/09/2024 lo scrivente ha fissato udienza di discussione per la data del
22/01/2025, mandando al ricorrente per la notifica alla controparte, effettuata in data 30/09/2024
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Il , costituendosi in giudizio, a ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_3
Stato, con memoria in data 17/01/2025, ha in punto di diritto anzitutto affermato che, in conformità
a quanto di recente ribadito dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 4048/2024, in adesione ad orientamento già precedentemente espresso con Ordinanza n. 22257/2022 della stessa Seconda
Sezione, se “la liquidazione delle spettanze del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore può essere ridotto al di sotto del minimo”, tuttavia sul compenso così determinato, anche in valori minimi, la successiva applicazione dell'ulteriore decurtazione di cui al D.P.R. n. 115/2002, art. 106 bis, non costituisce violazione del minimo tariffario.
Ha inoltre fatto richiamo al principio accolto da questa corte secondo cui, risolvendosi, nel caso esaminato, la domanda, così come formulata, nella richiesta al giudice dell'opposizione ex art.15 d.lgs 150/2011 che questi provveda ad una diversa valutazione, rispetto a quella fatta nel provvedimento impugnato, quanto a consistenza, pregio ed utilità della prestazione professionale erogata, allo stesso non compete tuttavia sostituire il proprio apprezzamento discrezionale a quello del Collegio in ordine alla maggiore, o minore, complessità del processo e, quindi, dell'attività difensionale svolta dall'Avvocato dell'imputato, salvo manifesta incongruenza, ovvero contraddittorietà di tale valutazione.
Ha quindi preso posizione sul merito della pretesa, evidenziando come l'istanza di liquidazione concernesse remunerazione di difensore di fiducia di imputato condannato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, in relazione a fase di giudizio svoltosi avanti alla Corte di Cassazione a seguito di impugnazione, da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, di
Ordinanza emessa dallo stesso, quale Giudice dell'esecuzione, in data 6 aprile 2021, con la quale era stata accolta l'istanza, formulata in data 4/01/2020 dal difensore, con ricorso per incidente di esecuzione ex art. 666 cpp ai fini del riconoscimento del regime della continuazione tra più sentenze di condanna.
Il Ministero ha inoltre riferito che nel corso giudizio in Cassazione il Difensore, in vista dell'udienza del 18 gennaio 2022, in data 11 gennaio 2022 aveva inoltrato tramite PEC alla Suprema Corte memoria con richiesta di rigetto dell'impugnazione; che, quindi, con provvedimento reso in data 25 maggio 2022 la Corte di Cassazione aveva accolto l'impugnazione del Pubblico , CP_1 annullando l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo e disposto la trasmissione degli atti alla
Corte di Appello di Brescia, avanti alla quale era stato conseguentemente aperto procedimento di esecuzione rubricato al N°1/2023 RG SIGE, che si era concluso con Ordinanza in data 21 marzo
2023, con successiva liquidazione delle competenze del Difensore, a seguito di istanza in data 9 maggio 2023, mediante Decreto n. 459/2023 , qui oggetto di opposizione. Per_1
Tanto premesso il ha osservato che la fase di giudizio innanzi alla Suprema Corte è CP_1 regolata dall'art.611 cpp, norma in forza della quale, nella formulazione allora vigente, le parti erano ammesse al deposito della memoria unicamente sino a quindici giorni prima dell'udienza. Ha quindi rimarcato il fatto che l'avv. Isabella Colombo, difensore del sig. , avendo ricevuto Parte_1 in data 31 ottobre 2021 notificazione della fissazione dell'udienza di discussione del procedimento in camera di consiglio, avanti alla Corte di Cassazione, per la data del 18 gennaio 2022, avrebbe dovuto provvedere al deposito della memoria entro tale termine, ed invece vi aveva provveduto soltanto in data 11 gennaio 2002, e quindi oltre il termine di 15 giorni a ritroso dalla data dell'udienza (ed anche di quello di 10 giorni, successivamente introdotto), così che il deposito doveva ritenersi tardivo.
Il ha pertanto concluso che proprio in ragione di ciò, la somma esposta al riguardo non CP_1 era stata riconosciuta nel decreto di liquidazione.
Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione del compenso per attività di studio della controversia, ha osservato che nel decreto ne era stata compiutamente motivata la determinazione nei minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, nonché della sostanziale inconferenza della difesa, i cui assunti sono stati comunque disattesi, a fronte di accoglimento dell'impugnazione proposta dal . Ed ha aggiungo che in ogni caso non erano stati violati i minimi Parte_3 tabellari di cui al DM 147/2022, essendo stato determinato l'importo base in €473,00, con conseguente riduzione dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 106 bis DPR 115/2002, ad € 362,63 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
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All'udienza del 22/01/2025 la difesa di parte opponente ha eccepito la tardività della costituzione dell'Avvocatura dello Stato per non esser stati rispettati i termini per la costituzione del convenuto;
ha replicato a quanto sostenuto dalla difesa del assumendo che la memoria ex art. 611 cpp CP_1 doveva ritenersi tempestiva in quanto memoria di replica e rilevando che in ogni caso l'udienza davanti alla Corte di Cassazione era stata rinviata per i medesimi incombenti al 25/5/2022; ne ha dedotto dover esser pertanto riconosciute anche le fasi introduttiva e decisionale. Ha infine sostenuto che l'Avvocatura dello Stato avrebbe erroneamente indicato che i compensi erano stati liquidati nella fase avanti alla Corte d'Appello, affermazione quest'ultima contestata in ragione del fatto che la liquidazione considerata da parte opposta atteneva solo ed esclusivamente alla fase avanti la Corte d'Appello e non anche quella avanti alla Corte di Cassazione.
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Il decreto di liquidazione è stato depositato in data 8/07/2024 e notificato in data 12/07/2024; il ricorso in opposizione è stato depositato nella cancelleria di questa corte in data 11-12/09/2024; tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo estivo (per 31 giorni), esso è pertanto tempestivo, in quanto proposto entro il termine di 30 giorni di cui al combinato disposto degli articoli 84 e 170 DPR 115/2002 (cfr Cass.1369/2023, 27418/2017, 20478/2017, con riferimento all'analogo procedimento relativo all'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al CTU).
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Non è in discussione la legittimazione passiva del : <posto che il Controparte_1 procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento;
con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria>> (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012).
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Nel merito, la Corte d'Appello di Brescia, vista la nota spese presentata dall'avv. Isabella Colombo,
è pervenuta alla liquidazione in suo favore, quale difensore dell'imputato , ammesso al Parte_1 patrocinio a spese dello stato, della somma complessiva di € 362,63, oltre rimborso forfettario spese al 15%, iva e cpa, facendo richiamo al disposto di cui all'<art.12 comma 1 DM n.54/2014 il quale stabilisce che i compensi spettanti al difensore possano essere ridotti di regola del 50% giustificandosi nel caso di specie una riduzione superiore, segnatamente pari al 70%, stante la non particolare complessità del procedimento (e quindi € 473,00 per fase di studio, nulla per fase introduttiva e nulla per fase decisoria)>> nonché al disposto di cui all'<art.106 bis del DPR
115/2002 così come introdotto dall'art.1 comma 416 lett. B) del DL 27/12/2013 n.147 che impone
l'ulteriore riduzione di un terzo dei suddetti compensi, e corrispondentemente ridotti per l'effetto gli importi spettanti al difensore>>.
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In punto di diritto va premesso che <In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.>> (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 9815 del 13/04/2023); di recente Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023: < In tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra Presidente del Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Presidenti delle Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa.>>
Attesa l'inderogabilità del minimo tariffario (la cui doverosità è riconosciuta dalla stessa
Amministrazione convenuta) il minimo liquidabile, sulla base delle tabelle 2022 (DM n.147 del
13/08/2022) si determina come segue: fase di studio € 473,00 fase introduttiva € 1323,00 fase decisoria € 1371,00 per un totale di € 3.167,00 oltre oneri (spese generali 15%, cpa ed iva), con riduzione di 1/3 ex art.106 bis dpr 115/2002, per un totale dovuto di € 3.080,68, oltre oneri.
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La negazione del diritto al compenso per la fase introduttiva del giudizio e per la fase decisionale non appare sorretta nel decreto opposto da alcuna motivazione: non è pertanto possibile accogliere e condividere l'assunto di parte opposta secondo il quale l'esclusione del compenso per tali voci andrebbe correlata alla tardività del deposito della memoria ex art.611 cpp, tanto più in quanto tale tardività è stata fatta oggetto di contestazione da parte dell'opponente sia perché il termine ivi previsto non dovrebbe valere, trattandosi di memoria di replica, sia per l'intervenuto differimento ad altra data dell'udienza camerale, mentre di certo non compete al giudice dell'opposizione ex art.15 d.lgs 150/2011 alcun sindacato in proposito. Da ultimo si rileva che nella sentenza della SC di Cassazione si è dato atto dell'intervenuto deposito della predetta memoria, senza che ne fosse dichiarata l'inammissibilità per tardività del relativo deposito (<<3. La difesa di , con Parte_1 memoria difensiva, insiste per il rigetto del ricorso>>).
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Per le anzidette considerazioni il ricorso in opposizione va accolto, con liquidazione del compenso dovuto in misura pari al minimo di tabella, come sopra indicato.
Il , opposto, soccombente, è tenuto a rifondere all'opponente, avv. Isabella Controparte_3
Colombo, le spese di lite, che si liquidano, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore da €.1.101,00 ad €.5.200,00, ai valori minimi, nel complessivo importo di
€.962,00 per compenso professionale tabellare, di cui €.268,00 per fase di studio della controversia,
€.268,00 per fase introduttiva del giudizio ed €.426,00 per fase decisionale, oltre ad €.144,30 per spese generali (15% su compenso totale), per un totale di €.1.106,30, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consigliere delegato, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso avverso il decreto 13/06/2024 della Corte d'Appello di Brescia, depositato in data 8/07/2024, e notificato in data 12/07/2024, liquida il compenso in favore dell'opponente avv. Isabella Colombo nell'importo di € 3.167,00 oltre oneri (spese generali 15%, cpa ed iva); condanna il a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate come in parte Controparte_3 motiva.
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.. Brescia, 5 maggio 2025
Il Consigliere delegato
Giuseppe Magnoli