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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/02/2024, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 28/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 28/2024, avente per oggetto “separazione consensuale”,
promossa da (C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SEBASTIANO PES, presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nelle Note di trattazione scritta depositate in data 1.02.2024, di seguito riportate:
“a) ciascuno dei coniugi vivrà per proprio conto con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione tempestiva di ogni mutamento di residenza;
b) la casa destinata ad abitazione coniugale, sita in Sassari, Via C. Carru n°40, viene assegnata alla IG.ra con quanto in esso contenuto;
Parte_1
pagina 1 di 4 c) le figlie continueranno a vivere in via preferenziale presso la madre e il padre potrà vederle e tenerle con sé
quando vorrà, compatibilmente con gli impegni e lo stato di salute delle figlie e con almeno un giorno di preavviso. In ogni caso le figlie trascorreranno con il padre i fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, e almeno due giorni alla settimana coincidenti con il martedì e il giovedì;
d) le figlie trascorreranno le festività Natalizie, di Capodanno e Pasquali alternativamente con uno o l'altro genitore: più precisamente, se trascorreranno la vigilia di Natale con il padre, passeranno il giorno di Natale
con la madre;
se trascorreranno la vigilia di Capodanno con il padre passeranno il giorno di Capodanno con la madre;
se trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre, passeranno quello di Pasquetta con la madre.
L'anno successivo le giornate da trascorrere con le figlie saranno invertite. Nell'ipotesi in cui i genitori vivessero distanti cercheranno di coordinarsi per garantire alle figlie di trascorrere serenamente le festività
succitate con l'uno o l'altro genitore: più precisamente ciascun genitore trascorrerà con le figlie la metà dei giorni delle vacanze assegnategli, e per un anno nel primo periodo con la madre e nel successivo con il padre
(ad es. vigilia di Natale e Natale con la madre e vigilia di Capodanno e Capodanno con il padre);
e) entrambi hanno l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla loro educazione, istruzione e cura;
f) entrambi i genitori si occuperanno delle attività scolastiche e sportive delle figlie e cureranno ogni aspetto organizzativo per il loro espletamento, ivi compreso lo svolgimento dei compiti scolastici assegnati per casa e il loro accompagnamento nei luoghi d'interesse;
g) la scelta delle attività ludiche, nonché dei giochi e degli intrattenimenti (tv, computer, giochi, sport, hobby,
etc) dovrà essere valutata concordemente dai genitori nel rispetto dell'età evolutiva delle figlie;
h) il padre e la madre s'impegneranno a non ostacolare il libero accesso delle figlie all'altro genitore in qualsiasi momento della giornata;
i) ciascun genitore dovrà tempestivamente informare l'altro ogni volta che le figlie avessero problemi di salute;
j) le questioni di maggiore importanza, relative alla vita delle figlie, saranno prese di comune accordo tra i genitori con l'impegno di consultarsi periodicamente. In caso di contrasti, prima di rivolgersi al giudice, i genitori faranno ogni sforzo, per trovare una soluzione concordata;
pagina 2 di 4 k) ciascun genitore avrà cura affinché le figlie possano coltivare o mantenere un rapporto continuativo con i propri parenti;
l) il sig. provvederà a corrispondere alla IG.ra un assegno mensile di Euro 600,00 a Pt_2 Pt_1
titolo di contributo per il mantenimento delle figlie. L'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto anticipatamente alla moglie entro il giorno 27 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
m) i genitori concorreranno, in pari misura, al pagamento delle seguenti spese: gite, libri, corsi scolastici,
hobbies, abbigliamento, cure mediche e quant'altre utili e/o necessarie. Nell'ipotesi in cui uno dei due dovesse anticipare tali spese per l'intero, sarà cura dell'altro genitore provvedere al relativo rimborso della quota ad esso spettante;
n) i genitori s'impegneranno a consultarsi sulle spese da affrontare per le figlie e ad annotare le spese sostenute, conservare le relative ricevute di pagamento e, qualora lo ritenessero opportuno, a confrontarsi periodicamente sulle medesime;
o) i genitori si presenteranno in Questura o presso qualsiasi altra Autorità per esprimere il loro consenso all'eventuale espatrio dei bambini con l'altro genitore per motivi di vacanza e/o di studio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni relative all'assegnazione della casa coniugale, al regime di affidamento, alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre ed a quelle economiche della separazione, il
Collegio conferma le conclusioni congiunte confermate nelle Note di trattazione scritta depositate in data
1.02.2024, come in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto, in quanto conformi all'interesse della prole.
Le spese di lite vengono compensate.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari - Anno 1994 – Atto 37 - Parte 1 - Serie).
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di trattazione scritta depositate in data
1.02.2024, come in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto, in quanto conformi all'interesse delle parti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 13.02.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 28/2024, avente per oggetto “separazione consensuale”,
promossa da (C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SEBASTIANO PES, presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nelle Note di trattazione scritta depositate in data 1.02.2024, di seguito riportate:
“a) ciascuno dei coniugi vivrà per proprio conto con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione tempestiva di ogni mutamento di residenza;
b) la casa destinata ad abitazione coniugale, sita in Sassari, Via C. Carru n°40, viene assegnata alla IG.ra con quanto in esso contenuto;
Parte_1
pagina 1 di 4 c) le figlie continueranno a vivere in via preferenziale presso la madre e il padre potrà vederle e tenerle con sé
quando vorrà, compatibilmente con gli impegni e lo stato di salute delle figlie e con almeno un giorno di preavviso. In ogni caso le figlie trascorreranno con il padre i fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, e almeno due giorni alla settimana coincidenti con il martedì e il giovedì;
d) le figlie trascorreranno le festività Natalizie, di Capodanno e Pasquali alternativamente con uno o l'altro genitore: più precisamente, se trascorreranno la vigilia di Natale con il padre, passeranno il giorno di Natale
con la madre;
se trascorreranno la vigilia di Capodanno con il padre passeranno il giorno di Capodanno con la madre;
se trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre, passeranno quello di Pasquetta con la madre.
L'anno successivo le giornate da trascorrere con le figlie saranno invertite. Nell'ipotesi in cui i genitori vivessero distanti cercheranno di coordinarsi per garantire alle figlie di trascorrere serenamente le festività
succitate con l'uno o l'altro genitore: più precisamente ciascun genitore trascorrerà con le figlie la metà dei giorni delle vacanze assegnategli, e per un anno nel primo periodo con la madre e nel successivo con il padre
(ad es. vigilia di Natale e Natale con la madre e vigilia di Capodanno e Capodanno con il padre);
e) entrambi hanno l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla loro educazione, istruzione e cura;
f) entrambi i genitori si occuperanno delle attività scolastiche e sportive delle figlie e cureranno ogni aspetto organizzativo per il loro espletamento, ivi compreso lo svolgimento dei compiti scolastici assegnati per casa e il loro accompagnamento nei luoghi d'interesse;
g) la scelta delle attività ludiche, nonché dei giochi e degli intrattenimenti (tv, computer, giochi, sport, hobby,
etc) dovrà essere valutata concordemente dai genitori nel rispetto dell'età evolutiva delle figlie;
h) il padre e la madre s'impegneranno a non ostacolare il libero accesso delle figlie all'altro genitore in qualsiasi momento della giornata;
i) ciascun genitore dovrà tempestivamente informare l'altro ogni volta che le figlie avessero problemi di salute;
j) le questioni di maggiore importanza, relative alla vita delle figlie, saranno prese di comune accordo tra i genitori con l'impegno di consultarsi periodicamente. In caso di contrasti, prima di rivolgersi al giudice, i genitori faranno ogni sforzo, per trovare una soluzione concordata;
pagina 2 di 4 k) ciascun genitore avrà cura affinché le figlie possano coltivare o mantenere un rapporto continuativo con i propri parenti;
l) il sig. provvederà a corrispondere alla IG.ra un assegno mensile di Euro 600,00 a Pt_2 Pt_1
titolo di contributo per il mantenimento delle figlie. L'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto anticipatamente alla moglie entro il giorno 27 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
m) i genitori concorreranno, in pari misura, al pagamento delle seguenti spese: gite, libri, corsi scolastici,
hobbies, abbigliamento, cure mediche e quant'altre utili e/o necessarie. Nell'ipotesi in cui uno dei due dovesse anticipare tali spese per l'intero, sarà cura dell'altro genitore provvedere al relativo rimborso della quota ad esso spettante;
n) i genitori s'impegneranno a consultarsi sulle spese da affrontare per le figlie e ad annotare le spese sostenute, conservare le relative ricevute di pagamento e, qualora lo ritenessero opportuno, a confrontarsi periodicamente sulle medesime;
o) i genitori si presenteranno in Questura o presso qualsiasi altra Autorità per esprimere il loro consenso all'eventuale espatrio dei bambini con l'altro genitore per motivi di vacanza e/o di studio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni relative all'assegnazione della casa coniugale, al regime di affidamento, alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre ed a quelle economiche della separazione, il
Collegio conferma le conclusioni congiunte confermate nelle Note di trattazione scritta depositate in data
1.02.2024, come in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto, in quanto conformi all'interesse della prole.
Le spese di lite vengono compensate.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari - Anno 1994 – Atto 37 - Parte 1 - Serie).
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di trattazione scritta depositate in data
1.02.2024, come in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto, in quanto conformi all'interesse delle parti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 13.02.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
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