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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/07/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 179/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CARLI ROBERTO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. LEONARDI ALESSANDRO elett.te Controparte_1
dom.to in VIA UGO BASSI 46 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
La società propone appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Parte_2
Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 347/2023 pubblicata in data 17/11/2023, con la quale veniva respinta l'opposizione al D.I. n. 2/2022 del 04/01/2022 con il quale si ingiungeva alla società di pagare a la somma complessiva, al netto di oneri sociali, di € 2.114,00 a Controparte_1
titolo di retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018. Con la medesima sentenza, inoltre,
pagina 1 di 5 veniva respinta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente per ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'avvenuto furto da parte della medesima lavoratrice delle buste paga relative ai mesi in questione.
L'appellante censura la predetta decisione per i seguenti motivi: I.
1. violazione o falsa applicazione degli artt.420,421,244 c.p.c., in relazione sia agli artt. 2721,2722,2723,2724 c.c. che all'art.2697 c.c. (disposizione regolatrice del principio di ripartizione dell'onere della prova) nonchè per carenza di motivazione e/o sussistenza del vizio sul piano logico della motivazione circa il diniego della prova orale formulata dall'appellante e finalizzata a confermare il pagamento in contanti delle somme oggetto dei prospetti paga relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018; I.
2. violazione o falsa applicazione degli artt.115-116 c.p.c. nonchè dell'art.3 L. n.4/1953 e degli artt.
2721,2722,2723,2724 c.c. anche in relazione all'art. 2697 c.c. - comunque travisamento della prova, omessa e/o errata valutazione nonchè interpretazione delle prove documentali a corredo dei fascicoli processuali delle parti con conseguente omessa/erronea individuazione e/o valutazione dei fatti di causa;
II.
1. violazione o falsa applicazione degli artt.652 c.p.p. e art.75 c.2 c.p.p. per avere escluso la responsabilità dell'appellata circa la dedotta sottrazione dei prospetti paga detenuti dalla società sul presupposto dell'esito del giudizio penale cui la medesima società non era stata parte processuale avendo la stessa incardinato in precedenza separato giudizio civile;
II.
2. violazione o falsa applicazione degli artt.1226,2043,2059 c.c. e dell'art.185 c.p.c. nonché degli artt.115-116 c.p.c., anche in relazione all'art. 2697 c.c., per travisamento della prova, omessa e/o errata valutazione nonchè interpretazione delle prove documentali a corredo dei fascicoli processuali delle parti e del contenuto degli atti processuali con conseguente omessa/erronea individuazione e/o valutazione dei fatti di causa sia sull'an che sul quantum debeatur;
III.1: violazione o falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. con particolare riguardo al mancato esame e/o valutazione degli atti di parte appellante
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame. Ha, poi, proposto appello incidentale in relazione alla parte di sentenza che ha compensato interamente le spese del giudizio sulla scorta della soccombenza reciproca, situazione, tuttavia, non riscontrabile nella specie, stante la totale vittoria dell'opposta, dovendo, dunque, le spese essere poste a carico della società ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c. nel rispetto del principio della Parte_2
soccombenza.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, è infondato e va respinto.
pagina 2 di 5 La controversia attiene al pagamento delle retribuzioni di gennaio, febbraio e marzo 2018 dovute a unica e storica dipendente della società che, sulla base di tale Controparte_1 Parte_2
inadempimento, si dimetteva accampando giusta causa, retribuzioni che, invece, secondo la datrice di lavoro erano a lei già state pagate in contanti. In particolare, la lavoratrice, al fine di precostituirsi la prova del mancato pagamento, sarebbe anche giunta a sottrarre dal cassetto dell'azienda le relative buste paga da lei già sottoscritte.
In primo luogo, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe errato nel non ammettere la prova testimoniale articolata al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento in contanti delle retribuzioni in questione.
Ebbene, al di là di ogni questione circa l'ammissibilità della testimonianza dei pagamenti avvenuti in contanti, si rileva come il capitolato di prova articolato da parte dell'opponente in ricorso si presenti del tutto generico, sicché correttamente il primo giudice si è determinato a non dar corso alla prova. È evidente, infatti, come in tale capitolato manchi qualsiasi determinazione di tempo e luogo delle circostanze addotte (“vero che aveva provveduto mensilmente al pagamento, in CP_2
contanti, delle somme oggetto dei prospetti paga di gennaio, febbraio e marzo 2018 e precisamente: €
723,00 per il mese di gennaio 2018, € 675,00 per il mese di febbraio 2018 ed € 685,00 per il mese di marzo 2018?”), sicché la prova è da ritenersi inammissibile. D'altronde, trattandosi di un'unica dipendente e non avendo la parte allegato che tali pagamenti avvenivano alla presenza di terzi (il che sarebbe anche stato, di per sé, singolare), l'unico testimone in grado di riferire sul punto non poteva che essere il stesso, ossia il soggetto che, al momento del deposito del ricorso in opposizione, CP_2
rivestiva la carica di legale rappresentante, con conseguente sua incapacità a testimoniare (come eccepito dall'opposta in sede di costituzione in giudizio). Infatti, solo con l'atto di appello è stata documentata la circostanza della sua sostituzione, nella carica, con altro soggetto (il che, comunque, non elimina la scarsa attendibilità della relativa testimonianza, quand'anche assunta, quale ex socio illimitatamente responsabile).
Le medesime ragioni privano di rilevanza probatoria assorbente le dichiarazioni rese dal CP_2
stesso in sede di dibattimento penale.
D'altronde, è noto come la prova liberatoria principe dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni, ove non avvenga con mezzo rintracciabile (come occorrerebbe per comune prudenza fare), sia attraverso la quietanza apposta sulla busta paga, diversa dalla mera sottoscrizione della stessa (v. tra le tante, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10306 del 27/04/2018: “La sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma ivi
pagina 3 di 5 indicata, sicché la regolare tenuta della relativa documentazione da parte del datore di lavoro non determina alcuna conseguenza circa gli oneri probatori gravanti sulle parti”).
Ebbene, nel caso in esame, pur avendo l'appellante sostenuto che la lavoratrice soleva apporre sulle buste paga la propria firma per quietanza, alcuna di queste buste paga risulta essere stata prodotta in giudizio (pur se le stesse risultano essere state consegnate dalla al datore di lavoro, CP_1
diversamente dalle ultime), sicchè manca anche ogni prova presuntiva in merito all'esistenza di tale prassi. Si noti, peraltro, come lo stesso escusso in sede penale, si sia limitato ad affermare che CP_2
la lavoratrice semplicemente firmava le buste paga senza menzionare il rilascio di quietanza, il che sembra trovare conferma nelle buste paga prodotte in atti che contengono prestampata solo la formula
“Firma per ricevuta”.
Appare corretta, dunque, la conclusione a cui è giunto il primo giudice, secondo cui parte datoriale si è resa inadempiente rispetto all'onere di provare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, con conseguente infondatezza dei motivi I.1 e I.2 dell'appello.
Venendo, ora, ai restanti motivi che riguardano la responsabilità per la sottrazione delle buste paga, l'appello si limita a censurare la sentenza laddove ha ritenuto di fare propria la conclusione di assoluzione raggiunta in sede penale per il reato di furto, senza, tuttavia, fornire una diversa ricostruzione delle prove raccolte. Il motivo appare, in questo senso, inammissibile, dovendosi, comunque, per completezza, rimarcare come manchi addirittura la prova dell'avvenuta stampa di tali buste paga (oltre che della loro sottoscrizione). Come riferito dalla consulente del lavoro in Tes_1
sede penale, lei si limitava ad inviare per email le buste paga alla società, provvedendo, poi, la CP_1
o l'amministratore a stamparle, circostanza di cui, come detto, non vi è prova. Non corrisponde a verità, poi, che la suddetta teste abbia affermato che la avesse ammesso di avere tutte le buste CP_1
paga mancanti, tra cui, espressamente, anche quelle di gennaio-marzo.
Dunque, la non può ritenersi responsabile del furto di cose della cui esistenza non vi è CP_1
prova certa.
Pur nell'assorbenza di quanto sopra, va, comunque, rimarcato come l'opponente non abbia specificato, nel proporre, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento danni, quali fossero i danni subiti a cagione di tale sparizione, il che non può che confermare la correttezza della pronuncia di rigetto impugnata.
Venendo, ora, all'ultimo motivo di appello esso riguarda l'erronea quantificazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo che sarebbero diverse rispetto alle somme risultanti dalle buste paga per un eccesso di 31 euro. In realtà, tale diversità si spiega in quanto il decreto ingiuntivo si è basato sugli importi indicati negli EMENS (che sono calcolati al lordo dell'imponibile contributivo a carico del pagina 4 di 5 lavoratore), mentre quelli riportati nelle buste paga sono considerati dall'appellante al netto. Stante il versamento dei contributi a carico di parte datoriale, l'importo ingiunto deve comunque considerarsi corretto, essendo stato conteggiato al lordo delle ritenute fiscali ed assistenziali a carico della lavoratrice, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (v. Corte di Cassazione Sez. Lavoro n.
8017/2019; n. 16668/2020; n. 19790/2011).
Venendo, ora, all'appello incidentale, lo stesso è del tutto fondato.
Il primo giudice ha, infatti, disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio sul presupposto di una soccombenza reciproca, in realtà, insussistente, essendo la lavoratrice stata vittoriosa sia rispetto all'opposizione al decreto ingiuntivo che rispetto alla domanda riconvenzionale.
Pertanto, la sentenza andrà riformata con condanna del datore di lavoro al pagamento delle spese di lite di primo grado, così come del presente grado, secondo la medesima regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così decide: 1) respinge l'appello principale ed, in accoglimento dell'appello incidentale, condanna la società a corrispondere a le spese di lite del Controparte_3 Controparte_1
primo grado che liquida in euro 1.700,00, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
2) conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a corrispondere all'appellato le spese di lite del presente grado che liquida in euro 1.900,00, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge;
3) dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvo eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 179/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CARLI ROBERTO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. LEONARDI ALESSANDRO elett.te Controparte_1
dom.to in VIA UGO BASSI 46 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
La società propone appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Parte_2
Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 347/2023 pubblicata in data 17/11/2023, con la quale veniva respinta l'opposizione al D.I. n. 2/2022 del 04/01/2022 con il quale si ingiungeva alla società di pagare a la somma complessiva, al netto di oneri sociali, di € 2.114,00 a Controparte_1
titolo di retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018. Con la medesima sentenza, inoltre,
pagina 1 di 5 veniva respinta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente per ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'avvenuto furto da parte della medesima lavoratrice delle buste paga relative ai mesi in questione.
L'appellante censura la predetta decisione per i seguenti motivi: I.
1. violazione o falsa applicazione degli artt.420,421,244 c.p.c., in relazione sia agli artt. 2721,2722,2723,2724 c.c. che all'art.2697 c.c. (disposizione regolatrice del principio di ripartizione dell'onere della prova) nonchè per carenza di motivazione e/o sussistenza del vizio sul piano logico della motivazione circa il diniego della prova orale formulata dall'appellante e finalizzata a confermare il pagamento in contanti delle somme oggetto dei prospetti paga relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018; I.
2. violazione o falsa applicazione degli artt.115-116 c.p.c. nonchè dell'art.3 L. n.4/1953 e degli artt.
2721,2722,2723,2724 c.c. anche in relazione all'art. 2697 c.c. - comunque travisamento della prova, omessa e/o errata valutazione nonchè interpretazione delle prove documentali a corredo dei fascicoli processuali delle parti con conseguente omessa/erronea individuazione e/o valutazione dei fatti di causa;
II.
1. violazione o falsa applicazione degli artt.652 c.p.p. e art.75 c.2 c.p.p. per avere escluso la responsabilità dell'appellata circa la dedotta sottrazione dei prospetti paga detenuti dalla società sul presupposto dell'esito del giudizio penale cui la medesima società non era stata parte processuale avendo la stessa incardinato in precedenza separato giudizio civile;
II.
2. violazione o falsa applicazione degli artt.1226,2043,2059 c.c. e dell'art.185 c.p.c. nonché degli artt.115-116 c.p.c., anche in relazione all'art. 2697 c.c., per travisamento della prova, omessa e/o errata valutazione nonchè interpretazione delle prove documentali a corredo dei fascicoli processuali delle parti e del contenuto degli atti processuali con conseguente omessa/erronea individuazione e/o valutazione dei fatti di causa sia sull'an che sul quantum debeatur;
III.1: violazione o falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. con particolare riguardo al mancato esame e/o valutazione degli atti di parte appellante
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame. Ha, poi, proposto appello incidentale in relazione alla parte di sentenza che ha compensato interamente le spese del giudizio sulla scorta della soccombenza reciproca, situazione, tuttavia, non riscontrabile nella specie, stante la totale vittoria dell'opposta, dovendo, dunque, le spese essere poste a carico della società ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c. nel rispetto del principio della Parte_2
soccombenza.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, è infondato e va respinto.
pagina 2 di 5 La controversia attiene al pagamento delle retribuzioni di gennaio, febbraio e marzo 2018 dovute a unica e storica dipendente della società che, sulla base di tale Controparte_1 Parte_2
inadempimento, si dimetteva accampando giusta causa, retribuzioni che, invece, secondo la datrice di lavoro erano a lei già state pagate in contanti. In particolare, la lavoratrice, al fine di precostituirsi la prova del mancato pagamento, sarebbe anche giunta a sottrarre dal cassetto dell'azienda le relative buste paga da lei già sottoscritte.
In primo luogo, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe errato nel non ammettere la prova testimoniale articolata al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento in contanti delle retribuzioni in questione.
Ebbene, al di là di ogni questione circa l'ammissibilità della testimonianza dei pagamenti avvenuti in contanti, si rileva come il capitolato di prova articolato da parte dell'opponente in ricorso si presenti del tutto generico, sicché correttamente il primo giudice si è determinato a non dar corso alla prova. È evidente, infatti, come in tale capitolato manchi qualsiasi determinazione di tempo e luogo delle circostanze addotte (“vero che aveva provveduto mensilmente al pagamento, in CP_2
contanti, delle somme oggetto dei prospetti paga di gennaio, febbraio e marzo 2018 e precisamente: €
723,00 per il mese di gennaio 2018, € 675,00 per il mese di febbraio 2018 ed € 685,00 per il mese di marzo 2018?”), sicché la prova è da ritenersi inammissibile. D'altronde, trattandosi di un'unica dipendente e non avendo la parte allegato che tali pagamenti avvenivano alla presenza di terzi (il che sarebbe anche stato, di per sé, singolare), l'unico testimone in grado di riferire sul punto non poteva che essere il stesso, ossia il soggetto che, al momento del deposito del ricorso in opposizione, CP_2
rivestiva la carica di legale rappresentante, con conseguente sua incapacità a testimoniare (come eccepito dall'opposta in sede di costituzione in giudizio). Infatti, solo con l'atto di appello è stata documentata la circostanza della sua sostituzione, nella carica, con altro soggetto (il che, comunque, non elimina la scarsa attendibilità della relativa testimonianza, quand'anche assunta, quale ex socio illimitatamente responsabile).
Le medesime ragioni privano di rilevanza probatoria assorbente le dichiarazioni rese dal CP_2
stesso in sede di dibattimento penale.
D'altronde, è noto come la prova liberatoria principe dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni, ove non avvenga con mezzo rintracciabile (come occorrerebbe per comune prudenza fare), sia attraverso la quietanza apposta sulla busta paga, diversa dalla mera sottoscrizione della stessa (v. tra le tante, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10306 del 27/04/2018: “La sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma ivi
pagina 3 di 5 indicata, sicché la regolare tenuta della relativa documentazione da parte del datore di lavoro non determina alcuna conseguenza circa gli oneri probatori gravanti sulle parti”).
Ebbene, nel caso in esame, pur avendo l'appellante sostenuto che la lavoratrice soleva apporre sulle buste paga la propria firma per quietanza, alcuna di queste buste paga risulta essere stata prodotta in giudizio (pur se le stesse risultano essere state consegnate dalla al datore di lavoro, CP_1
diversamente dalle ultime), sicchè manca anche ogni prova presuntiva in merito all'esistenza di tale prassi. Si noti, peraltro, come lo stesso escusso in sede penale, si sia limitato ad affermare che CP_2
la lavoratrice semplicemente firmava le buste paga senza menzionare il rilascio di quietanza, il che sembra trovare conferma nelle buste paga prodotte in atti che contengono prestampata solo la formula
“Firma per ricevuta”.
Appare corretta, dunque, la conclusione a cui è giunto il primo giudice, secondo cui parte datoriale si è resa inadempiente rispetto all'onere di provare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, con conseguente infondatezza dei motivi I.1 e I.2 dell'appello.
Venendo, ora, ai restanti motivi che riguardano la responsabilità per la sottrazione delle buste paga, l'appello si limita a censurare la sentenza laddove ha ritenuto di fare propria la conclusione di assoluzione raggiunta in sede penale per il reato di furto, senza, tuttavia, fornire una diversa ricostruzione delle prove raccolte. Il motivo appare, in questo senso, inammissibile, dovendosi, comunque, per completezza, rimarcare come manchi addirittura la prova dell'avvenuta stampa di tali buste paga (oltre che della loro sottoscrizione). Come riferito dalla consulente del lavoro in Tes_1
sede penale, lei si limitava ad inviare per email le buste paga alla società, provvedendo, poi, la CP_1
o l'amministratore a stamparle, circostanza di cui, come detto, non vi è prova. Non corrisponde a verità, poi, che la suddetta teste abbia affermato che la avesse ammesso di avere tutte le buste CP_1
paga mancanti, tra cui, espressamente, anche quelle di gennaio-marzo.
Dunque, la non può ritenersi responsabile del furto di cose della cui esistenza non vi è CP_1
prova certa.
Pur nell'assorbenza di quanto sopra, va, comunque, rimarcato come l'opponente non abbia specificato, nel proporre, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento danni, quali fossero i danni subiti a cagione di tale sparizione, il che non può che confermare la correttezza della pronuncia di rigetto impugnata.
Venendo, ora, all'ultimo motivo di appello esso riguarda l'erronea quantificazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo che sarebbero diverse rispetto alle somme risultanti dalle buste paga per un eccesso di 31 euro. In realtà, tale diversità si spiega in quanto il decreto ingiuntivo si è basato sugli importi indicati negli EMENS (che sono calcolati al lordo dell'imponibile contributivo a carico del pagina 4 di 5 lavoratore), mentre quelli riportati nelle buste paga sono considerati dall'appellante al netto. Stante il versamento dei contributi a carico di parte datoriale, l'importo ingiunto deve comunque considerarsi corretto, essendo stato conteggiato al lordo delle ritenute fiscali ed assistenziali a carico della lavoratrice, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (v. Corte di Cassazione Sez. Lavoro n.
8017/2019; n. 16668/2020; n. 19790/2011).
Venendo, ora, all'appello incidentale, lo stesso è del tutto fondato.
Il primo giudice ha, infatti, disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio sul presupposto di una soccombenza reciproca, in realtà, insussistente, essendo la lavoratrice stata vittoriosa sia rispetto all'opposizione al decreto ingiuntivo che rispetto alla domanda riconvenzionale.
Pertanto, la sentenza andrà riformata con condanna del datore di lavoro al pagamento delle spese di lite di primo grado, così come del presente grado, secondo la medesima regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così decide: 1) respinge l'appello principale ed, in accoglimento dell'appello incidentale, condanna la società a corrispondere a le spese di lite del Controparte_3 Controparte_1
primo grado che liquida in euro 1.700,00, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
2) conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a corrispondere all'appellato le spese di lite del presente grado che liquida in euro 1.900,00, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge;
3) dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvo eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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