Articolo 19 del Codice del Terzo settore
Articolo 18Articolo 20
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3 agosto 2017
Art. 19. Promozione della cultura del volontariato 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attivita' scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attivita' di sensibilizzazione e di promozione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attivita' o percorsi di volontariato.
3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Universita' possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attivita' di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.
4. All' articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 , dopo le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attivita' di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate».
Note all'art. 19:
- Per il testo dell' art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , si veda nelle note all'art. 4.
- Si riporta l' art. 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale):
«Art. 10 (Benefici culturali e professionali). - 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.».
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
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