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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 58/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anagni
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1302 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
La Corte, preso atto dell'assenza delle parti, si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srls ha proposto ricorso contro il Comune di Anagni, impugnando l'avviso di accertamento n. 1302 del 01/07/2024, prot.llo n. 18862 del 28/05/2024, emesso in relazione alla TARI comunale per gli anni dal 2019 al 2023, per un complessivo importo pari ad € 14.482,12.
La parte ricorrente ha eccepito il difetto del presupposto applicativo dell'imposta con riferimento all'annualità
2019 in quanto il contratto di locazione del fabbricato ad uso industriale dove svolge attività di progettazione, produzione di oggettistica ed elementi per l'arredamento, era stato preso in locazione solo a partire dal settembre di quell'anno, ragione per cui, almeno fino al 31.08.2019, la tassa non era dovuta.
Quanto alle annualità successive ha eccepito l'errato calcolo della base imponibile non avendo il Comune di Anagni tenuto in debito conto la presenza di aree destinate alla produzione e magazzini, in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento la IF aveva provveduto a proprie spese, oppure le aree esterne, da considerarsi pertinenze di quelle dove avvenivano le lavorazioni, tutte superfici esenti da tassazione.
Ha lamentato inoltre l'omessa riduzione della TARI per effetto della mancata erogazione in zona del servizio comunale di raccolta rifiuti e l'illegittima applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione.
Infine, ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Il Comune di Anagni, nonostante la corretta notifica del ricorso nei suoi confronti, non si è costituito.
Successivamente la Ricorrente_1 srls ha depositato una memoria in cui ha rappresentato che l'ente convenuto aveva emesso e notificato alla parte un nuovo avviso di accertamento in rettifica che di fatto ha annullato quello impugnato facendo venir meno la materia del contendere.
La ricorrente ha richiesto la condanna dell'Ente comunale alla rifusione in suo favore delle spese di lite.
Il processo è stato trattato all'udienza del 26.01.2026 in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che in data 24.01.2025 il Comune di Anagni ha emesso e notificato alla Ricorrente_1 srls un avviso di accertamento in rettifica di quello impugnato con il quale ha rimodulato l'importo della TARI per gli anni che vanno dal 2019 al 2023; tale rivisitazione della pretesa impositiva in termini quantitativi ha fatto venir meno la materia del contendere sull'odierno atto impugnato sostituito dal nuovo avviso rispetto al quale la parte ha peraltro proposto nuovo ricorso la cui udienza presso questa Corte è in via di fissazione;
per questi motivi
, riconosciuta la cessata materia del contendere sull'avviso di accertamento n. 18862 del
28/05/2024, dichiara l'estinzione ai sensi dell'art.44 D.lvo 546/1992 (oggi art. 95 D.Lgs 175/2024)
Quanto alla richiesta di condanna del Comune di Anagni alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente in base al criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, ritiene la Corte che essa non possa essere accolta non potendosi allo stato, e sulla base del solo ricorso, affermare che vi sia una probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o sulla base della sola versione dalla stessa fornita.
Per questi motivi
dichiara compensate le spese fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.
Frosinone lì 26.1.2026 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 58/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anagni
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1302 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
La Corte, preso atto dell'assenza delle parti, si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srls ha proposto ricorso contro il Comune di Anagni, impugnando l'avviso di accertamento n. 1302 del 01/07/2024, prot.llo n. 18862 del 28/05/2024, emesso in relazione alla TARI comunale per gli anni dal 2019 al 2023, per un complessivo importo pari ad € 14.482,12.
La parte ricorrente ha eccepito il difetto del presupposto applicativo dell'imposta con riferimento all'annualità
2019 in quanto il contratto di locazione del fabbricato ad uso industriale dove svolge attività di progettazione, produzione di oggettistica ed elementi per l'arredamento, era stato preso in locazione solo a partire dal settembre di quell'anno, ragione per cui, almeno fino al 31.08.2019, la tassa non era dovuta.
Quanto alle annualità successive ha eccepito l'errato calcolo della base imponibile non avendo il Comune di Anagni tenuto in debito conto la presenza di aree destinate alla produzione e magazzini, in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento la IF aveva provveduto a proprie spese, oppure le aree esterne, da considerarsi pertinenze di quelle dove avvenivano le lavorazioni, tutte superfici esenti da tassazione.
Ha lamentato inoltre l'omessa riduzione della TARI per effetto della mancata erogazione in zona del servizio comunale di raccolta rifiuti e l'illegittima applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione.
Infine, ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Il Comune di Anagni, nonostante la corretta notifica del ricorso nei suoi confronti, non si è costituito.
Successivamente la Ricorrente_1 srls ha depositato una memoria in cui ha rappresentato che l'ente convenuto aveva emesso e notificato alla parte un nuovo avviso di accertamento in rettifica che di fatto ha annullato quello impugnato facendo venir meno la materia del contendere.
La ricorrente ha richiesto la condanna dell'Ente comunale alla rifusione in suo favore delle spese di lite.
Il processo è stato trattato all'udienza del 26.01.2026 in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che in data 24.01.2025 il Comune di Anagni ha emesso e notificato alla Ricorrente_1 srls un avviso di accertamento in rettifica di quello impugnato con il quale ha rimodulato l'importo della TARI per gli anni che vanno dal 2019 al 2023; tale rivisitazione della pretesa impositiva in termini quantitativi ha fatto venir meno la materia del contendere sull'odierno atto impugnato sostituito dal nuovo avviso rispetto al quale la parte ha peraltro proposto nuovo ricorso la cui udienza presso questa Corte è in via di fissazione;
per questi motivi
, riconosciuta la cessata materia del contendere sull'avviso di accertamento n. 18862 del
28/05/2024, dichiara l'estinzione ai sensi dell'art.44 D.lvo 546/1992 (oggi art. 95 D.Lgs 175/2024)
Quanto alla richiesta di condanna del Comune di Anagni alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente in base al criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, ritiene la Corte che essa non possa essere accolta non potendosi allo stato, e sulla base del solo ricorso, affermare che vi sia una probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o sulla base della sola versione dalla stessa fornita.
Per questi motivi
dichiara compensate le spese fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.
Frosinone lì 26.1.2026 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini