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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/05/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa. Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 11/11/2024 da:
(C.F. Parte_1
), nata in [...] il [...], con il proc. dom. avv. C.F._1
RUSSO SIMONA, giusta procura in atti - ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bergamo n. 555-2023 - ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
27/01/1987, formalmente residente in [...], domiciliato di fatto in Busto AR, via Di Vittorio, n. 4 – non costituito – convenuto contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente precisate come da verbale di udienza del 30/04/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, Parte_1
– premettendo che dalla convivenza more uxorio con è
[...] CP_1 nato il figlio (n. a Treviglio il 29/12/2016) – adiva l'intestato Persona_1
Tribunale chiedendo di disporre l'affidamento “superesclusivo” e il collocamento presso di sé del minore dunque, attribuendo alla madre l'esercizio esclusivo _1 della responsabilità genitoriale anche per le decisioni di maggior interesse per il figlio, senza la preventiva consultazione del padre;
di assegnare, conseguentemente, la casa familiare alla ricorrente, con tutto quanto la arreda e correda;
di porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, l'importo di euro 400,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente deduceva che, dopo l'interruzione di una precedente relazione con un altro uomo dalla quale nasceva il suo primo figlio, attraverso un'agenzia matrimoniale conosceva il signor , con il quale CP_1 instaurava una convivenza more uxorio; che, solo con il tempo, ella scopriva che abusava di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e oppiacei, e che era CP_1 affetto da ludopatia;
che tale scoperta generava forti tensioni familiari, in quanto la coppia discuteva quotidianamente per la gestione del denaro, spesso usato da CP_1 per l'acquisto di sostanze e nel gioco d'azzardo; che, contro la volontà materna,
aveva anche portato il figlio in ambienti da lui frequentati;
che nell'anno CP_1
2016, a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti combinato all'eccesso di velocità,
a veniva revocata la patente di guida;
che, nel tempo, iniziava CP_1 CP_1 ad assumere condotte verbalmente e fisicamente violente, proferendo frasi denigratorie ed offensive nei confronti dell'odierna ricorrente, anche in presenza dei figli minori;
che proprio le urla furiose di attiravano l'attenzione dei vicini, CP_1 che in più occasioni intervenivano, anche durante le aggressioni fisiche in cui la ricorrente veniva colpita con calci e spintoni, come era avvenuto nell'anno 2017, in cui dovette recarsi al pronto soccorso e veniva dimessa con la diagnosi di “trauma contusivo alle mie volto sinistro e distorsione del rachide cervicale” e prognosi di 7 giorni;
che, a causa dei problemi di dipendenza e di gestione della rabbia, CP_1 decideva spontaneamente di entrare in una comunità, dapprima nella Comunità
“Emmaus” e successivamente nella Comunità “Il Calabrone”, dalle quali però veniva immediatamente allontanato a causa dei suoi comportamenti;
che, da circa
2 un paio di anni, il convenuto è ospite della Comunità “Il Progetto” con sede a
Saronno; che il figlio aveva fortemente patito per la situazione familiare tesa _1
e a tratti violenta, ma oggi frequenta con profitto la scuola statale di Romano di
Lombardia e pratica calcio, danza, nuoto e suona il pianoforte;
che è sempre la madre ad occuparsi in via esclusiva della gestione quotidiana del minore;
che, per quanto noto alla ricorrente, lavorava come magazziniere percependo uno stipendio CP_1 di circa 1.400/1.500 euro mensili, mentre ella ha recentemente iniziato a lavorare come operaia presso la ditta “Galbani” e continua a vivere coi figli presso la casa familiare di proprietà del convenuto, essendo prova di proprietà immobiliari;
che, nel febbraio 2024, interrompeva il pagamento delle utenze domestiche della CP_1 casa familiare, portando alla disdetta dei contratti, tanto che il nucleo rimaneva senza luce, acqua e gas;
che, negli ultimi tempi, ella stava subendo forti pressioni da parte di e della sua famiglia affinché lasciasse l'abitazione familiare o pagasse un CP_1 affitto e molto tesi erano anche i rapporti con il nonno paterno di che _1 manifestava un forte sentimento di rifiuto verso il nipote.
Con la prima memoria di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. la ricorrente deduceva di esser stata contattata dal convenuto che la informava di essere uscito dalla Comunità di recupero per tossicodipendenti e di essere temporaneamente ospitato da uno zio presso una abitazione in Busto AR;
che, in ragione della richiesta del padre di incontrare il figlio e del desiderio del bambino di vedere il padre, ella aveva favorito un riavvicinamento graduale, anche se permanevano le sue preoccupazioni rispetto all'uso di sostanze da parte dell'altro genitore, ragion per cui insisteva nella richiesta di un monitoraggio da parte dei Servizi sociali competenti;
aggiungeva di aver cambiato datore di lavoro e di essere stata assunta con un contratto a tempo determinato a scadenza mensile presso la società “Omnicos” di Romanengo, dove percepiva una retribuzione di circa 1.600 euro mensili.
All'udienza di prima comparizione tenutasi il giorno 30/04/2025 comparivano personalmente la ricorrente e il Parte_1 convenuto , quest'ultimo senza l'assistenza di un difensore. Dichiarata CP_1 la contumacia del convenuto, regolarmente e tempestivamente evocato in giudizio, il Giudice delegato procedeva a interrogare liberamente le parti. Più in particolare, parte ricorrente dichiarava quanto si reputa utile riportare di seguito: sta _1 bene, è sereno. A scuola sta andando bene. Due settimane fa ho avuto i colloqui con
3 gli insegnati di;
a livello di studio e comportamento non mi hanno _1 rappresentato niente di negativo, mi hanno solo detto che è un po' chiacchierone in classe. Posso dire che ha dei buoni risultati scolastici;
è stato selezionato insieme ad altri tre bambini della sua classe per fare un corso avanzato in scienze e matematica. pratica calcio, ballo, pianoforte e ha smesso di fare il corso di _1 nuoto. Io mi sono sempre recata da sola ai colloqui di classe con gli insegnanti di
. L'ultima volta che ho visto è stata domenica scorsa;
la scorsa
_1 CP_1 domenica è stato battezzato in vista della comunione che verrà celebrata
_1 prossimanamente e proprio in occasione del battesimo ho visto il sig. , che CP_1 ultimamente incontro ogni due settimane quando viene a prendere il bambino a casa mia e lo porta a Busto AR a casa dello zio e lo tiene per tutto il weekend;
a volte viene già il venerdì sera a prenderlo e me lo riporta la domenica sera.
_1 quando ritorna a casa da me è un po' triste perché dice che gli sono mancata. Devo dire che è legato ad entrambi i genitori. Lo sa che si deve abituare a vedere
_1 ogni tanto il papà e che poi starà insieme a me. È felice quando sa che sta per arrivare il papà per il weekend. ha sempre avuto un buon rapporto con il
_1 papà. In passato mi ha raccontato della presenza di altre persone oltre al
_1 papà e dai suoi racconti ho ipotizzato che fossero persone che facevano uso di sostanze perché nella cerchia di amici di ci sono alcuni tossici CP_1 dipendenti. Da quando è uscito dalla comunità il papà ha ripreso a frequentare
perché il bambino aveva manifestato questa necessità di riavvicinarsi al _1 padre, non ho raccolto racconti da parte di che mi facessero sospettare _1 dell'uso di sostanze in presenza di nostro figlio, sempre da quando è uscito dalla comunità. Il papà ha ricominciato a vedere gradualmente dalla scorsa estate. Pt_2
Tra me e il sig. non c'è dialogo, giusto per le questioni riguardanti il CP_1 bambino, io sono stata diverse volte dai Carabinieri ma non mi hanno mai preso le denunce. La prima volta che mi sono recata in caserma il comandante mi diceva di denunciare, ma io in quel periodo non volevo denunciare. Io non so a che punto è il sig. con il suo percorso di recupero. In passato ha avuto delle ricadute. Io CP_1 non conosco di persona lo zio che ospita attualmente il sig. , ma ne Per_2 _1 parla positivamente. Devo dire che quando sta il weekend con il papà gli fa _1 fare anche i compiti e lo riporta a casa in ordine e pulito. Io sarei d'accordo del mantenere questo calendario di frequentazioni tra il padre e , purché ci sia il _1
4 monitoraggio del Servizio Sociale e del Serd sulle condizioni psico-fisiche del sig.
. Io continuo a vivere nella casa di proprietà esclusiva del sig. ; CP_1 CP_1 immobile che è gravato di mutuo. Non so se sta pagando il mutuo. Circa due settimane fa è accaduto che un signore venisse per dirmi che non stava pagando. Io pago le spese come luce, gas. L'assegno unico di euro 570 lo percepisco io per intero
e l'importo è determinato dal fatto che ho anche un figlio più grande di che _1
è affetto da autismo. La nostra convivenza è cessata da più o meno quattro anni, quando andava in comunità. Da allora ogni tanto mi versava qualcosa, ma non tutti
i mesi”. Sentito liberamente, dichiarava: “Io più di una volta sono stato CP_1 in comunità. La prima volta quando ero in affidamento a diciotto anni e l'ultima volta mi sono recato volontariamente, con un lungo percorso di tre anni in due strutture diverse e dieci mesi fa sono uscito dalla comunità “il progetto” di
Castellanza. Nel frattempo, ho trovato lavoro e quindi con gli operatori della comunità ho concordato la conclusione del percorso. È stata una mia scelta, ma sono rimasto in contatto con gli operatori della comunità. Mentre ero a fare il percorso ho trovato lavoro presso la “cartiera moderna” a Busto AR.
Attualmente lavoro da un mese e mezzo a Gallarate presso la Sirio Acciai, con contratto a tempo indeterminato per otto ore da lunedì a venerdì in giornata.
Percepisco circa euro 1.500,00 netti al mese. Non mi capita di fare straordinari. Io ho continuato a pagare il mutuo anche quando ero in comunità perché ho percepito la Naspi. Ho fatto delle sospensioni che erano previste dal contratto di mutuo in caso di disoccupazione;
al momento riesco a versare una rata sì e tre no. La rata ammonta a euro 400 al mese. Per il mantenimento del bambino do quello che posso.
Io se posso e il bambino mi chiama lo vado a prendere e lo tengo con me. Io sono disponibile a continuare vedere il bambino a weekend alterni. La mamma di _1 mi ha detto che guadagna circa euro 1.800 al mese. Io sono disponibile a versare un quinto dello stipendio per il mantenimento di se mi venisse restituita la casa. _1
Io fino al 2026 non potrò conseguire la patente di guida quindi mi sposto con i mezzi pubblici per andare a prendere e riportarlo a casa. Io sono disposto a fare _1 il monitoraggio tossicologico presso il per continuare a vedere liberamente T_
. Io non ho mai sostenuto colloqui con gli insegnanti di classe di , non _1 _1 so i voti scolastici di mio figlio e non so il nome del suo pediatra. Sono anche
d'accordo con l'affidamento esclusivo di alla madre” (v. verbale udienza). _1
5 All'esito dell'udienza, dopo approfondita discussione e confronto, le parti concordavano le condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento di e _1 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordate dalla coppia genitoriale. Così, pronunciati in udienza i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473.bis.22 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, le domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente meritano integrale accoglimento.
In diritto, il Collegio ricorda che nel nostro ordinamento il regime dell'affido condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale, e che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo.
La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, n.
27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater
c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo
6 in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n.
6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore.
Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale ritiene che le precise allegazioni contenute nel ricorso, suffragate dalle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di libero interrogatorio, rendono evidente come sia la madre l'unico genitore idoneo a far fronte ad ogni esigenza di cura, istruzione, educazione e salute del figlio _1 tanto da rendere necessario, nel superiore interesse del bambino, la previsione del regime dell'affidamento esclusivo in favore della stessa, a cui essere attribuito anche il potere di assumere tutte le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, oltre al potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.) e con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria etc.), con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.
Rispetto alla figura materna, infatti, il Collegio ritiene che ben possa essere formulata una prognosi favorevole di idoneità genitoriale, sia per il contegno serbato nel corso del processo, sia, soprattutto, per il fatto di essersi occupata quotidianamente di ogni esigenza quotidiana del figlio minore, riuscendo anche a favorire il riavvicinamento di al padre - una volta dimesso quest'ultimo dalla _1
Comunità terapeutica - assecondando i desideri espressi dal figlio minore, nonostante i timori e gli agiti violenti di cui parrebbe essersi reso CP_1 responsabile alla luce della documentazione versata in atti (v. doc. 5).
Posto il collocamento del figlio minore presso il domicilio materno, la casa familiare di proprietà esclusiva del convenuto deve essere assegnata alla ricorrente, nel superiore interesse del figlio così come stabilito dall'art. 337-sexies c.c.
Quanto alle frequentazioni tra il padre e il figlio minore, il Collegio ritiene di poter
7 confermare i provvedimenti assunti in via temporanea ammettendo libere frequentazioni purché mostri seria e fattiva collaborazione e adesione CP_1 al programma di monitoraggio tossicologico per il quale viene incaricato il T_ territorialmente competente, come stabilito in dispositivo. In caso di mancato svolgimento degli esami tossicologici periodici ovvero in caso di accertata positività, debbono intendersi sospesi gli incontri liberi tra padre e figlio, che potranno avvenire esclusivamente presso i locali del Servizio sociale alla presenza di un educatore.
Dato il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale, valutato positivamente dal Collegio, va ritenuto superfluo l'ascolto diretto di ex art. _1
473-bis.4 c.p.c.
Quanto al mantenimento ordinario del figlio, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal genitore.
Nella fattispecie, tenuto conto del diritto della madre di percepire l'intero ammontare CP_ dell'assegno unico erogato dall' per il figlio minore e considerato che
[...]
ha ripreso solo recentemente a svolgere attività lavorativa ed è gravato CP_1 dall'onere di mutuo gravante sull'abitazione familiare, qui assegnata alla ricorrente, il Collegio reputa equo e congruo l'accordo raggiunto dalle parti di provvedere direttamente al mantenimento ordinario del figlio, fatta salva la ripartizione al 50% delle spese di natura straordinaria indicate in dispositivo.
Non potendosi ravvisare alcuna soccombenza in capo all'odierno convenuto – che comparendo in udienza ha raggiunto con la ricorrente un accordo tutelante e rispondente ai bisogni morali e materiali del figlio – le spese di lite vanno _1 dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1.dispone l'affidamento esclusivo del minore (nato a [...] il Persona_1
8 29/12/2016) alla madre con Parte_1 conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del padre in CP_1 ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione e alle decisioni di massima importanza di natura medico-sanitaria, educativa-scolastica nonché in ordine alla residenza abituale del minore, che nell'interesse del figlio verranno assunte in via esclusiva dalla madre. Tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente, senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione per il figlio, anche rispetto ad ogni questione di natura amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.), con potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche, le autorità sanitarie ed ogni altro organo della pubblica amministrazione;
2. dispone il collocamento prevalente di presso la madre affidataria e il diritto _1 del padre di vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con la madre e, comunque,
a fine settimana alternati dal venerdì/sabato alla domenica pomeriggio con impegno del padre di prelevarlo e riaccompagnarlo a casa della madre;
le festività natalizie e pasquali saranno trascorse con ciascun genitore con ad anni alterni;
durante _1 le vacanze estive il padre potrà tenere con sé per due settimane, purché non _1 consecutive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3. dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente per il Comune di Romano di Lombardia, affinché effettui un monitoraggio del nucleo e vigili sugli esiti degli esami tossicologici a cui si dovrà sottoporre periodicamente, in base al calendario che verrà CP_1 predisposto dal Servizio per le dipendenze territorialmente compente per il Comune di Busto AR, dove attualmente è domiciliato;
laddove CP_1 CP_1 dovesse omettere di sottoporsi agli esami tossicologici periodici programmati dal
SERD (o questi dovessero risultare positivi all'uso di sostanze), debbono intendersi sospesi gli incontri liberi tra il padre e il figlio, che potranno avvenire solamente in
“spazio neutro” alla presenza di un educatore del Servizio sociale territorialmente competente;
4. incarica il SERD territorialmente competente per il Comune di Busto AR di attivare un monitoraggio tossicologico per almeno dodici mesi o, comunque, tutto il tempo ritenuto necessario al fine di verificare la perdurante condizione di astinenza del sig. dall'uso/abuso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (essendo CP_1
9 stato assuntore di cocaina ed eroina);
5. assegna la casa familiare, sita in Romano di Lombardia, via Cappuccini, n.32, con tutto ciò che l'arreda, alla signora , Parte_1 quale genitore collocatario del minore _1
6. dispone che ciascun genitore provvederà a mantenere direttamente nei _1 periodi di rispettiva permanenza, fatta salva la ripartizione tra loro al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
10 d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali
o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
11 o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
7. dà atto che, a fronte del regime di affidamento esclusivo, compete alla madre il CP_ diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' per il figlio minore;
8. dichiara le spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione urgente della presente sentenza al
Servizio Sociale competente per il Comune di Romano di Lombardia (BG) e al
SERD territorialmente competente per il Comune di Busto AR (VA).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa. Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 11/11/2024 da:
(C.F. Parte_1
), nata in [...] il [...], con il proc. dom. avv. C.F._1
RUSSO SIMONA, giusta procura in atti - ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bergamo n. 555-2023 - ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
27/01/1987, formalmente residente in [...], domiciliato di fatto in Busto AR, via Di Vittorio, n. 4 – non costituito – convenuto contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente precisate come da verbale di udienza del 30/04/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, Parte_1
– premettendo che dalla convivenza more uxorio con è
[...] CP_1 nato il figlio (n. a Treviglio il 29/12/2016) – adiva l'intestato Persona_1
Tribunale chiedendo di disporre l'affidamento “superesclusivo” e il collocamento presso di sé del minore dunque, attribuendo alla madre l'esercizio esclusivo _1 della responsabilità genitoriale anche per le decisioni di maggior interesse per il figlio, senza la preventiva consultazione del padre;
di assegnare, conseguentemente, la casa familiare alla ricorrente, con tutto quanto la arreda e correda;
di porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, l'importo di euro 400,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente deduceva che, dopo l'interruzione di una precedente relazione con un altro uomo dalla quale nasceva il suo primo figlio, attraverso un'agenzia matrimoniale conosceva il signor , con il quale CP_1 instaurava una convivenza more uxorio; che, solo con il tempo, ella scopriva che abusava di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e oppiacei, e che era CP_1 affetto da ludopatia;
che tale scoperta generava forti tensioni familiari, in quanto la coppia discuteva quotidianamente per la gestione del denaro, spesso usato da CP_1 per l'acquisto di sostanze e nel gioco d'azzardo; che, contro la volontà materna,
aveva anche portato il figlio in ambienti da lui frequentati;
che nell'anno CP_1
2016, a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti combinato all'eccesso di velocità,
a veniva revocata la patente di guida;
che, nel tempo, iniziava CP_1 CP_1 ad assumere condotte verbalmente e fisicamente violente, proferendo frasi denigratorie ed offensive nei confronti dell'odierna ricorrente, anche in presenza dei figli minori;
che proprio le urla furiose di attiravano l'attenzione dei vicini, CP_1 che in più occasioni intervenivano, anche durante le aggressioni fisiche in cui la ricorrente veniva colpita con calci e spintoni, come era avvenuto nell'anno 2017, in cui dovette recarsi al pronto soccorso e veniva dimessa con la diagnosi di “trauma contusivo alle mie volto sinistro e distorsione del rachide cervicale” e prognosi di 7 giorni;
che, a causa dei problemi di dipendenza e di gestione della rabbia, CP_1 decideva spontaneamente di entrare in una comunità, dapprima nella Comunità
“Emmaus” e successivamente nella Comunità “Il Calabrone”, dalle quali però veniva immediatamente allontanato a causa dei suoi comportamenti;
che, da circa
2 un paio di anni, il convenuto è ospite della Comunità “Il Progetto” con sede a
Saronno; che il figlio aveva fortemente patito per la situazione familiare tesa _1
e a tratti violenta, ma oggi frequenta con profitto la scuola statale di Romano di
Lombardia e pratica calcio, danza, nuoto e suona il pianoforte;
che è sempre la madre ad occuparsi in via esclusiva della gestione quotidiana del minore;
che, per quanto noto alla ricorrente, lavorava come magazziniere percependo uno stipendio CP_1 di circa 1.400/1.500 euro mensili, mentre ella ha recentemente iniziato a lavorare come operaia presso la ditta “Galbani” e continua a vivere coi figli presso la casa familiare di proprietà del convenuto, essendo prova di proprietà immobiliari;
che, nel febbraio 2024, interrompeva il pagamento delle utenze domestiche della CP_1 casa familiare, portando alla disdetta dei contratti, tanto che il nucleo rimaneva senza luce, acqua e gas;
che, negli ultimi tempi, ella stava subendo forti pressioni da parte di e della sua famiglia affinché lasciasse l'abitazione familiare o pagasse un CP_1 affitto e molto tesi erano anche i rapporti con il nonno paterno di che _1 manifestava un forte sentimento di rifiuto verso il nipote.
Con la prima memoria di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. la ricorrente deduceva di esser stata contattata dal convenuto che la informava di essere uscito dalla Comunità di recupero per tossicodipendenti e di essere temporaneamente ospitato da uno zio presso una abitazione in Busto AR;
che, in ragione della richiesta del padre di incontrare il figlio e del desiderio del bambino di vedere il padre, ella aveva favorito un riavvicinamento graduale, anche se permanevano le sue preoccupazioni rispetto all'uso di sostanze da parte dell'altro genitore, ragion per cui insisteva nella richiesta di un monitoraggio da parte dei Servizi sociali competenti;
aggiungeva di aver cambiato datore di lavoro e di essere stata assunta con un contratto a tempo determinato a scadenza mensile presso la società “Omnicos” di Romanengo, dove percepiva una retribuzione di circa 1.600 euro mensili.
All'udienza di prima comparizione tenutasi il giorno 30/04/2025 comparivano personalmente la ricorrente e il Parte_1 convenuto , quest'ultimo senza l'assistenza di un difensore. Dichiarata CP_1 la contumacia del convenuto, regolarmente e tempestivamente evocato in giudizio, il Giudice delegato procedeva a interrogare liberamente le parti. Più in particolare, parte ricorrente dichiarava quanto si reputa utile riportare di seguito: sta _1 bene, è sereno. A scuola sta andando bene. Due settimane fa ho avuto i colloqui con
3 gli insegnati di;
a livello di studio e comportamento non mi hanno _1 rappresentato niente di negativo, mi hanno solo detto che è un po' chiacchierone in classe. Posso dire che ha dei buoni risultati scolastici;
è stato selezionato insieme ad altri tre bambini della sua classe per fare un corso avanzato in scienze e matematica. pratica calcio, ballo, pianoforte e ha smesso di fare il corso di _1 nuoto. Io mi sono sempre recata da sola ai colloqui di classe con gli insegnanti di
. L'ultima volta che ho visto è stata domenica scorsa;
la scorsa
_1 CP_1 domenica è stato battezzato in vista della comunione che verrà celebrata
_1 prossimanamente e proprio in occasione del battesimo ho visto il sig. , che CP_1 ultimamente incontro ogni due settimane quando viene a prendere il bambino a casa mia e lo porta a Busto AR a casa dello zio e lo tiene per tutto il weekend;
a volte viene già il venerdì sera a prenderlo e me lo riporta la domenica sera.
_1 quando ritorna a casa da me è un po' triste perché dice che gli sono mancata. Devo dire che è legato ad entrambi i genitori. Lo sa che si deve abituare a vedere
_1 ogni tanto il papà e che poi starà insieme a me. È felice quando sa che sta per arrivare il papà per il weekend. ha sempre avuto un buon rapporto con il
_1 papà. In passato mi ha raccontato della presenza di altre persone oltre al
_1 papà e dai suoi racconti ho ipotizzato che fossero persone che facevano uso di sostanze perché nella cerchia di amici di ci sono alcuni tossici CP_1 dipendenti. Da quando è uscito dalla comunità il papà ha ripreso a frequentare
perché il bambino aveva manifestato questa necessità di riavvicinarsi al _1 padre, non ho raccolto racconti da parte di che mi facessero sospettare _1 dell'uso di sostanze in presenza di nostro figlio, sempre da quando è uscito dalla comunità. Il papà ha ricominciato a vedere gradualmente dalla scorsa estate. Pt_2
Tra me e il sig. non c'è dialogo, giusto per le questioni riguardanti il CP_1 bambino, io sono stata diverse volte dai Carabinieri ma non mi hanno mai preso le denunce. La prima volta che mi sono recata in caserma il comandante mi diceva di denunciare, ma io in quel periodo non volevo denunciare. Io non so a che punto è il sig. con il suo percorso di recupero. In passato ha avuto delle ricadute. Io CP_1 non conosco di persona lo zio che ospita attualmente il sig. , ma ne Per_2 _1 parla positivamente. Devo dire che quando sta il weekend con il papà gli fa _1 fare anche i compiti e lo riporta a casa in ordine e pulito. Io sarei d'accordo del mantenere questo calendario di frequentazioni tra il padre e , purché ci sia il _1
4 monitoraggio del Servizio Sociale e del Serd sulle condizioni psico-fisiche del sig.
. Io continuo a vivere nella casa di proprietà esclusiva del sig. ; CP_1 CP_1 immobile che è gravato di mutuo. Non so se sta pagando il mutuo. Circa due settimane fa è accaduto che un signore venisse per dirmi che non stava pagando. Io pago le spese come luce, gas. L'assegno unico di euro 570 lo percepisco io per intero
e l'importo è determinato dal fatto che ho anche un figlio più grande di che _1
è affetto da autismo. La nostra convivenza è cessata da più o meno quattro anni, quando andava in comunità. Da allora ogni tanto mi versava qualcosa, ma non tutti
i mesi”. Sentito liberamente, dichiarava: “Io più di una volta sono stato CP_1 in comunità. La prima volta quando ero in affidamento a diciotto anni e l'ultima volta mi sono recato volontariamente, con un lungo percorso di tre anni in due strutture diverse e dieci mesi fa sono uscito dalla comunità “il progetto” di
Castellanza. Nel frattempo, ho trovato lavoro e quindi con gli operatori della comunità ho concordato la conclusione del percorso. È stata una mia scelta, ma sono rimasto in contatto con gli operatori della comunità. Mentre ero a fare il percorso ho trovato lavoro presso la “cartiera moderna” a Busto AR.
Attualmente lavoro da un mese e mezzo a Gallarate presso la Sirio Acciai, con contratto a tempo indeterminato per otto ore da lunedì a venerdì in giornata.
Percepisco circa euro 1.500,00 netti al mese. Non mi capita di fare straordinari. Io ho continuato a pagare il mutuo anche quando ero in comunità perché ho percepito la Naspi. Ho fatto delle sospensioni che erano previste dal contratto di mutuo in caso di disoccupazione;
al momento riesco a versare una rata sì e tre no. La rata ammonta a euro 400 al mese. Per il mantenimento del bambino do quello che posso.
Io se posso e il bambino mi chiama lo vado a prendere e lo tengo con me. Io sono disponibile a continuare vedere il bambino a weekend alterni. La mamma di _1 mi ha detto che guadagna circa euro 1.800 al mese. Io sono disponibile a versare un quinto dello stipendio per il mantenimento di se mi venisse restituita la casa. _1
Io fino al 2026 non potrò conseguire la patente di guida quindi mi sposto con i mezzi pubblici per andare a prendere e riportarlo a casa. Io sono disposto a fare _1 il monitoraggio tossicologico presso il per continuare a vedere liberamente T_
. Io non ho mai sostenuto colloqui con gli insegnanti di classe di , non _1 _1 so i voti scolastici di mio figlio e non so il nome del suo pediatra. Sono anche
d'accordo con l'affidamento esclusivo di alla madre” (v. verbale udienza). _1
5 All'esito dell'udienza, dopo approfondita discussione e confronto, le parti concordavano le condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento di e _1 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordate dalla coppia genitoriale. Così, pronunciati in udienza i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473.bis.22 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, le domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente meritano integrale accoglimento.
In diritto, il Collegio ricorda che nel nostro ordinamento il regime dell'affido condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale, e che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo.
La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, n.
27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater
c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo
6 in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n.
6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore.
Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale ritiene che le precise allegazioni contenute nel ricorso, suffragate dalle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di libero interrogatorio, rendono evidente come sia la madre l'unico genitore idoneo a far fronte ad ogni esigenza di cura, istruzione, educazione e salute del figlio _1 tanto da rendere necessario, nel superiore interesse del bambino, la previsione del regime dell'affidamento esclusivo in favore della stessa, a cui essere attribuito anche il potere di assumere tutte le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, oltre al potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.) e con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria etc.), con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.
Rispetto alla figura materna, infatti, il Collegio ritiene che ben possa essere formulata una prognosi favorevole di idoneità genitoriale, sia per il contegno serbato nel corso del processo, sia, soprattutto, per il fatto di essersi occupata quotidianamente di ogni esigenza quotidiana del figlio minore, riuscendo anche a favorire il riavvicinamento di al padre - una volta dimesso quest'ultimo dalla _1
Comunità terapeutica - assecondando i desideri espressi dal figlio minore, nonostante i timori e gli agiti violenti di cui parrebbe essersi reso CP_1 responsabile alla luce della documentazione versata in atti (v. doc. 5).
Posto il collocamento del figlio minore presso il domicilio materno, la casa familiare di proprietà esclusiva del convenuto deve essere assegnata alla ricorrente, nel superiore interesse del figlio così come stabilito dall'art. 337-sexies c.c.
Quanto alle frequentazioni tra il padre e il figlio minore, il Collegio ritiene di poter
7 confermare i provvedimenti assunti in via temporanea ammettendo libere frequentazioni purché mostri seria e fattiva collaborazione e adesione CP_1 al programma di monitoraggio tossicologico per il quale viene incaricato il T_ territorialmente competente, come stabilito in dispositivo. In caso di mancato svolgimento degli esami tossicologici periodici ovvero in caso di accertata positività, debbono intendersi sospesi gli incontri liberi tra padre e figlio, che potranno avvenire esclusivamente presso i locali del Servizio sociale alla presenza di un educatore.
Dato il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale, valutato positivamente dal Collegio, va ritenuto superfluo l'ascolto diretto di ex art. _1
473-bis.4 c.p.c.
Quanto al mantenimento ordinario del figlio, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal genitore.
Nella fattispecie, tenuto conto del diritto della madre di percepire l'intero ammontare CP_ dell'assegno unico erogato dall' per il figlio minore e considerato che
[...]
ha ripreso solo recentemente a svolgere attività lavorativa ed è gravato CP_1 dall'onere di mutuo gravante sull'abitazione familiare, qui assegnata alla ricorrente, il Collegio reputa equo e congruo l'accordo raggiunto dalle parti di provvedere direttamente al mantenimento ordinario del figlio, fatta salva la ripartizione al 50% delle spese di natura straordinaria indicate in dispositivo.
Non potendosi ravvisare alcuna soccombenza in capo all'odierno convenuto – che comparendo in udienza ha raggiunto con la ricorrente un accordo tutelante e rispondente ai bisogni morali e materiali del figlio – le spese di lite vanno _1 dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1.dispone l'affidamento esclusivo del minore (nato a [...] il Persona_1
8 29/12/2016) alla madre con Parte_1 conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del padre in CP_1 ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione e alle decisioni di massima importanza di natura medico-sanitaria, educativa-scolastica nonché in ordine alla residenza abituale del minore, che nell'interesse del figlio verranno assunte in via esclusiva dalla madre. Tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente, senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione per il figlio, anche rispetto ad ogni questione di natura amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.), con potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche, le autorità sanitarie ed ogni altro organo della pubblica amministrazione;
2. dispone il collocamento prevalente di presso la madre affidataria e il diritto _1 del padre di vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con la madre e, comunque,
a fine settimana alternati dal venerdì/sabato alla domenica pomeriggio con impegno del padre di prelevarlo e riaccompagnarlo a casa della madre;
le festività natalizie e pasquali saranno trascorse con ciascun genitore con ad anni alterni;
durante _1 le vacanze estive il padre potrà tenere con sé per due settimane, purché non _1 consecutive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3. dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente per il Comune di Romano di Lombardia, affinché effettui un monitoraggio del nucleo e vigili sugli esiti degli esami tossicologici a cui si dovrà sottoporre periodicamente, in base al calendario che verrà CP_1 predisposto dal Servizio per le dipendenze territorialmente compente per il Comune di Busto AR, dove attualmente è domiciliato;
laddove CP_1 CP_1 dovesse omettere di sottoporsi agli esami tossicologici periodici programmati dal
SERD (o questi dovessero risultare positivi all'uso di sostanze), debbono intendersi sospesi gli incontri liberi tra il padre e il figlio, che potranno avvenire solamente in
“spazio neutro” alla presenza di un educatore del Servizio sociale territorialmente competente;
4. incarica il SERD territorialmente competente per il Comune di Busto AR di attivare un monitoraggio tossicologico per almeno dodici mesi o, comunque, tutto il tempo ritenuto necessario al fine di verificare la perdurante condizione di astinenza del sig. dall'uso/abuso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (essendo CP_1
9 stato assuntore di cocaina ed eroina);
5. assegna la casa familiare, sita in Romano di Lombardia, via Cappuccini, n.32, con tutto ciò che l'arreda, alla signora , Parte_1 quale genitore collocatario del minore _1
6. dispone che ciascun genitore provvederà a mantenere direttamente nei _1 periodi di rispettiva permanenza, fatta salva la ripartizione tra loro al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
10 d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali
o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
11 o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
7. dà atto che, a fronte del regime di affidamento esclusivo, compete alla madre il CP_ diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall' per il figlio minore;
8. dichiara le spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione urgente della presente sentenza al
Servizio Sociale competente per il Comune di Romano di Lombardia (BG) e al
SERD territorialmente competente per il Comune di Busto AR (VA).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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