Art. 23. 1. Le dotazioni organiche di allievo guardia, guardia e guardia scelta del Corpo forestale dello Stato sono unificate. Il contingente unico di 4.061 unita' comprende allievo guardia, guardia, guardia scelta, appuntato e appuntato scelto, secondo l'allegata tabella A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia di Stato.
L'avanzamento si consegue a ruolo aperto, previo il giudizio di idoneita' di cui all' articolo 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 , dopo una permanenza di anni 5 in ogni grado, da guardia in poi.
2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste il grado di guardia scelta e' inquadrato in quello di appuntatoo, se in possesso di una anzianita' nel grado di 5 anni o di servizio di anni 15, in quello di appuntato scelto. Le guardie con 5 anni di anzianita' a detta data sono inquadrate nel grado di guardia scelta. Negli inquadramenti disposti secondo l'ordine di ruolo, l'anzianita' eccedente e considerata sia ai fini giuridici che economici.
3. I richiami al grado di guardia scelta, contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti, si intendono riferiti al grado di appuntato.
4. Agli appuntati e appuntati scelti che al 1 gennaio 1988 rivestano il grado di guardia scelta con anzianita' di grado di anni 10 o di servizio di anni 24 e estesa la normativa di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 21, secondo le modalita' di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472 .
5. Le stesse norme di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472 , si applicano agli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 201 ha disposto (con l'art. 52, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' soppresso il conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui [. . .] all' art. 23, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53 ."
L'avanzamento si consegue a ruolo aperto, previo il giudizio di idoneita' di cui all' articolo 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 , dopo una permanenza di anni 5 in ogni grado, da guardia in poi.
2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste il grado di guardia scelta e' inquadrato in quello di appuntatoo, se in possesso di una anzianita' nel grado di 5 anni o di servizio di anni 15, in quello di appuntato scelto. Le guardie con 5 anni di anzianita' a detta data sono inquadrate nel grado di guardia scelta. Negli inquadramenti disposti secondo l'ordine di ruolo, l'anzianita' eccedente e considerata sia ai fini giuridici che economici.
3. I richiami al grado di guardia scelta, contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti, si intendono riferiti al grado di appuntato.
4. Agli appuntati e appuntati scelti che al 1 gennaio 1988 rivestano il grado di guardia scelta con anzianita' di grado di anni 10 o di servizio di anni 24 e estesa la normativa di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 21, secondo le modalita' di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472 .
5. Le stesse norme di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472 , si applicano agli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 201 ha disposto (con l'art. 52, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' soppresso il conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui [. . .] all' art. 23, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53 ."