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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1683/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mauro Martinelli Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore dott.ssa Marianna Cocca Giudice componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1683/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. , ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], località Volania
e
CESARINA BENEVENTI, nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi C.F._2
residente a[...], località Lido degli Estensi
Entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Alex De Anna ( - fax 0532/247403 – C.F._3
pec: ), del Foro di Ferrara, con Studio in Ferrara, Corso della Email_1
Giovecca n. 81, in forza di procura alle liti inserita nella busta di deposito telematico dell'atto di citazione, da considerarsi apposta in calce a tale atto anche ai sensi del D.M. n. 44/2011, come sost. dal
D.M. Giustizia n. 48/2013
ATTRICI nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Pascoli n. 24 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Azzolini (c.f. C.F._4
, pec: zzolini@ordineavvocativicenza- fax 0444/96.00.87) del foro di C.F._5 Ema_2
Vicenza giusta mandato allegato al fascicolo telematico
CONVENUTA
pagina 1 di 24 e di
(c.f. ) nato a [...] il [...], ivi Controparte_2 C.F._6
residente in [...] n. 12
CONVENUTO (contumace)
OGGETTO: Azione di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale:
- ACCERTARE e DICHIARARE l'esatta consistenza del patrimonio ereditario relitto dalla defunta
; - ACCERTARE E DICHIARARE che le odierne attrici hanno diritto alla quota di Controparte_3 legittima spettante per legge e per l'effetto, - DICHIARARNE l'esatta consistenza patrimoniale;
-
ACCERTARE E DICHIARE la lesione della quota di legittima delle odierne attrici e per l'effetto -
ORDINARE la proporzionale riduzione delle disposizioni lesive e/o la collazione delle donazioni indirette ricevute dagli eredi testamentari;
- PROVVEDERE allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla divisione, previa ricognizione dell'attivo e del passivo, ivi compresi i frutti civili percetti, mediante la formazione delle quote, se possibile, in natura e la loro assegnazione ai condividenti nel rispetto delle quote ereditarie;
In via subordinata: - ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle donazioni effettuate per difetto di forma e per l'effetto - ACCERTARE E DICHIARARE la consistenza del patrimonio ereditario “sopravvenuto” da dividere secondo la successione legittima;
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Le conclusioni della convenuta : “Voglia l'adito Tribunale, ogni diversa Controparte_1
deduzione ed eccezione respinta: Nel merito: Respingere le domande avversarie come formulate nell'atto introduttivo, procedendo all'accertamento dell'esatta consistenza del patrimonio ereditario della sig.ra e dunque accertandone la natura esclusivamente relitta per le ragioni Controparte_3 esposte in narrativa, previo accertamento dell'esistenza di debiti ereditari verso la convenuta
per complessivi €. 26.816,13, (o la diversa misura anche maggiore) da Controparte_1
determinarsi ed imputarsi pro quota a ciascuno dei coeredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie, disponendone pagamento e/o ripetizione a favore della creditrice sig.ra Controparte_1
ex art. 752 ss. cod. civ. ed a carico degli altri coeredi. Respingersi la domanda di divisione ereditaria, disponendo su di essa solo in caso accertamento di lesione della quota di legittima delle attrici e sussistendone i presupposti. In via istruttoria: si ribadiscono e reiterano tutte le istanze istruttorie formulate negli atti di causa ed in particolare si insiste per l'ammissione delle prove orali formulate ammettendosi dunque prova per interrogatorio formale delle attrici e AR Parte_1
pagina 2 di 24 e per testi, nella persona del sig. di UE CA (PD), sulle seguenti CP_1 Testimone_1
circostanze: 1) Vero che le somme indicate nei documenti da 4 a 14, sono state corrisposte dalla sig.ra ad integrazione della retta della madre sig.ra ricoverata presso Controparte_1 Controparte_3
la Casa di Cura IS di Ostellato, mediante prelievo dal conto corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 2) Vero che le somme indicate nei documenti da 15 a 21, sono state corrisposte dalla sig.ra a pagamento IMU dell'immobile oggetto di domanda di Controparte_1
riduzione nella presente causa, ereditato dalla convenuta dalla madre sig.ra Controparte_1 [...]
3) Vero che le somme indicate nei documenti da 22 a 24, sono state corrisposte dalla sig.ra CP_3
a pagamento dei bolli dell'autovettura della madre sig.ra Controparte_1 Controparte_3
mediante prelievo dal conto corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 4) Vero che le somme indicate nei documenti 25 e 26, sono state corrisposte dalla sig.ra quale Controparte_1
pagamento delle tasse per rifiuti urbani della madre sig.ra mediante prelievo dal Controparte_3
conto corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 5) Vero che le somme indicate nei documenti da 27 a 29, sono state corrisposte dalla sig.ra quale pagamento delle Controparte_1
spese funerarie della madre sig.ra mediante trasferimento dal conto corrente postale Controparte_3
di Bancoposte intestato alla convenuta al conto corrente bancario del sig. , e dunque Testimone_1 bonifico dal conto del medesimo all'impresa funebre. 6) Vero che le somme indicate nel documento 30 sono state corrisposte dalla sig.ra quale pagamento delle imposte Consorzio di Controparte_1
Bonifica Sorit, relative all'immobile oggetto di causa. 7) Vero che le somme indicate nel documento 31 sono state corrisposte dalla sig.ra quale pagamento delle spese per la stesura Controparte_1
della denuncia di successione della madre sig.ra mediante trasferimento dal conto Controparte_3
corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta al conto corrente Controparte_1 bancario del sig. , e dunque bonifico dal conto del medesimo al dott. . 8) Testimone_1 Per_1
Vero che le somme indicate nei documenti 32 a 34, sono state corrisposte dalla sig.ra CP_1 nella misura del 50% quale pagamento delle bollette dell'acqua della madre sig.ra
[...] [...]
mediante prelievo dal conto corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 9) CP_3
Vero che le somme indicate nel documento 35 sono state corrisposte dalla sig.ra Controparte_1
quale pagamento delle spese di ambulanza per il trasporto della madre sig.ra in Controparte_3
ospedale, mediante prelievo dal conto corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 10)
Vero che le somme indicate nei documenti 36 a 37, sono state corrisposte dalla sig.ra CP_1
nella misura del 50% quale pagamento delle bollette del gas della madre sig.ra
[...] [...]
mediante prelievo dal conto corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 11) CP_3
Vero che le somme indicate nel documento 38 sono state corrisposte dalla sig.ra Controparte_1
pagina 3 di 24 quale pagamento delle spese di demolizione dell'autovettura di proprietà della madre sig.ra
[...]
mediante prelievo dal conto corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 12) CP_3
Vero che le somme indicate nel documento 39 sono state corrisposte dalla sig.ra Controparte_1 quale pagamento della diffida di pagamento dell'utenza telefonica TIM fisso a nome e per conto della madre sig.ra e degli eredi di mediante prelievo dal conto corrente Controparte_3 Persona_2
postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 13) Vero che le somme indicate nel documento 40 sono state corrisposte dalla sig.ra quale pagamento a Servizi cimiteriali Ercolani delle Controparte_1
spese di tumulazione della madre sig.ra mediante prelievo dal conto corrente postale Controparte_3
di Bancoposte intestato alla convenuta. 14) Vero che le somme indicate nel documento 41 sono state corrisposte dalla sig.ra quale pagamento delle spese per energia elettrica della Controparte_1
madre sig.ra mediante prelievo dal conto corrente postale di Bancoposte intestato Controparte_3
alla convenuta. 15) Vero che le somme indicate nel documento 42 sono state corrisposte dalla sig.ra quale pagamento della bolletta TIM intestata alla madre sig.ra Controparte_1 Controparte_3
mediante prelievo dal conto corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 16) Vero che le somme indicate nel documento 43 sono state corrisposte dalla sig.ra quale Controparte_1
pagamento delle imposte di successione della madre sig.ra mediante addebito dal Controparte_3 conto corrente ad essa intestato. In ogni caso: spese diritti ed onorari rifusi”. CP_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e AR EN convenivano in giudizio i Pt_1
fratelli e domandando, previo accertamento e ricostruzione del CP_1 Controparte_2
patrimonio ereditario relitto dalla defunta madre deceduta a Ferrara il 28 maggio 2020, Controparte_3
con ultimo domicilio in vita in IO, alla Via Italia '61 n. 12, la determinazione della quota disponibile ai fini della riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni indirette lesive dei propri diritti di figlie legittimarie.
A tal scopo le attrici, premettendo di essere state completamente pretermesse dalla successione materna per effetto delle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo datato 15 gennaio 2016
(pubblicato a rogito del Notaio di IO con atto in data 18 giugno 2020 Rep. n. Persona_3
2692 - Racc. 2089), chiedevano la ricostruzione del patrimonio ereditario comprensivo non solo del relitto (immobile indicato nel testamento e somme di cui al conto corrente intestato alla defunta al tempo della morte), ma anche di tutte le somme percepite dalla sorella a titolo di Controparte_1
donazione indiretta quale beneficiaria dei premi delle polizze vita versati dalla defunta madre in suo favore.
pagina 4 di 24 Domandavano, quindi, le attrice, previa riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni indirette illegittime, la reintegrazione della propria quota di riserva, pari a ¼ dei 2/3 dell'asse ereditario
(quantificata tale quota, nell'atto di citazione, in complessivi 50.997,50 euro ciascuna, da cui detrarre l'importo di 7.358,72 euro ricevuto da ciascuna attrice successivamente all'apertura della successione, in accordo con i convenuti al momento della liquidazione del saldo di conto corrente intestato alla defunta), con conseguente dichiarazione della relativa esatta consistenza e successivo scioglimento della comunione ereditaria e divisione mediante formazione delle quote, se possibile in natura, e loro assegnazione ai condividenti nel rispetto delle quote ereditarie così determinate. rimaneva contumace. Controparte_2
Si costituiva in giudizio, invece, la convenuta la quale, rimettendo la Controparte_1 determinazione dell'asse ereditario all'istruttoria di causa, eccepiva l'irrilevanza della polizza vita ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario trattandosi di diritto che il beneficiario, ai sensi dell'art. 1920 comma 3 cod. civ., consegue iure proprio e non iure successionis in quanto avente uno specifico fondamento contrattuale;
che l'importo ex adverso indicato quale asserito “donatum” sarebbe errato, non solo nel relativo ammontare, ma anche nella relativa qualificazione in quanto non assoggettabile né
a riduzione né tanto meno a collazione;
di vantare nei confronti dell'eredità un credito di complessivi
26.806,13 euro quale unica figlia ad essersi occupata della anziana madre quando la stessa ancora era in vita, non solo moralmente, ma anche economicamente con l'erogazione di somme di danaro per soddisfare le necessità primarie della medesima che versava in stato di indigenza.
Concludeva la convenuta per la reiezione delle domande di parte attrice, come formulate nell'atto introduttivo, procedendo all'accertamento dell'esatta consistenza del patrimonio ereditario della defunta madre e, dunque, all'accertamento della relativa natura esclusivamente relitta, previo altresì accertamento dell'esistenza di propri crediti verso l'eredità, da determinarsi ed imputarsi pro quota a ciascuno dei coeredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Domandava, da ultimo, la reiezione della domanda di divisione ereditaria, disponendo su di essa solo in caso di accertamento di lesione della quota di legittima delle attrici e sussistenza dei presupposti per la ripetizione delle somme versate dalla creditrice ex artt. 752 ss. cod. civ. da parte degli altri coeredi.
La causa, previo esperimento, in più sedi, di svariati tentativi di conciliazione, veniva istruita mediante la produzione documentale delle parti e due C.T.U. finalizzate ad accertare, con la prima, il presumibile valore di mercato del cespite immobiliare al momento della apertura della successione;
con la seconda, di natura contabile, l'effettiva consistenza del compendio ereditario ai sensi dell'art. 556 c.c. ai fini della formazione della massa di tutti i beni appartenuti alla defunta al tempo della morte, mediante riunione fittizia dei beni donati anche indirettamente dalla defunta, secondo il valore al tempo pagina 5 di 24 dell'apertura della successione, e, da ultimo, sull'asse così formato, l'individuazione della quota di cui la defunta poteva disporre e quella riservata ai legittimari ai sensi dell'art. 542 c.c.
Fallito anche l'ultimo tentativo di conciliazione posto in essere all'esito della seconda C.T.U., all'udienza del 18 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e a dieci giorni dopo per il deposito delle repliche.
***
La valutazione circa la fondatezza dell'azione intentata da parte attrice richiede alcune considerazioni preliminari in tema di azioni a tutela dei legittimari.
Orbene, le disposizioni contenute agli articoli 553 e seguenti del codice civile disciplinano strumenti giuridici a tutela della quota riservata ai legittimari nel caso in cui la stessa sia stata lesa mediante disposizioni testamentarie o donazioni effettuate in vita dal defunto.
L'azione di reintegrazione della quota di legittima tutela sia il legittimario del tutto pretermesso dal testamento, sia il legittimario che abbia ricevuto per testamento o che succeda per successione legittima, ma in una quota inferiore a quella allo stesso spettante.
Le quote riservate ai legittimari vanno calcolate non solo sui beni esistenti al momento dell'apertura della successione (come avviene nella successione ab intestato), ma anche su quanto dal de cuius trasferito in vita a titolo di donazione. La lesione può, quindi, verificarsi a causa di un atto mortis causa
(disposizioni testamentarie a titolo di eredità o di legato) e/o di un atto inter vivos (donazioni o liberalità indirette) del defunto.
L'azione di reintegrazione della quota di legittima si compone in primo luogo dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive (rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l'atto dispositivo compiuto dal defunto); in secondo luogo dell'azione di restituzione nei confronti dei beneficiari delle disposizioni ridotte e nei confronti dei loro eventuali terzi acquirenti ai sensi degli artt.
561 e 563 c.c.
L'azione di riduzione vera e propria costituisce, quindi, il primo stadio della reintegrazione ed ha la finalità di verificare, attraverso la previa determinazione della quota di legittima e della quota disponibile, se vi sia stata una lesione e, conseguentemente, di stabilire la misura della riduzione delle disposizioni lesive. Essa è, pertanto, un'azione di accertamento della lesione, che determina l'inefficacia relativa dell'atto lesivo unicamente nei confronti del legittimario che abbia esperito vittoriosamente l'azione di riduzione. L'inefficacia è, inoltre, sopravvenuta, poiché le disposizioni lesive o le donazioni non sono affette da vizi originari o sopravvenuti, essendo invece pienamente pagina 6 di 24 valide ed efficaci: solo a seguito dell'esperimento dell'azione di riduzione, esse vengono rese inoperanti nei confronti del legittimario vittorioso in riduzione. Le disposizioni lesive sono, invero, soggette a riduzione soltanto nei limiti necessari per reintegrare la riserva spettante al legittimario che agisce.
La sentenza di riduzione, inoltre, non realizza un nuovo trasferimento dei beni in forza del quale il legittimario diviene avente causa immediato dal legatario, dall'erede o dal donatario, poiché, rispetto al legittimario, quei beni si considerano come mai usciti dal patrimonio del defunto. In tale ottica,
l'inefficacia opera con retroattività reale, nel senso che il legittimario acquista la quota di legittima sin dal momento dell'apertura della successione, non solo inter partes, ma anche verso i terzi, salvi i limiti di cui agli art. 561, commi 1 e 2, e 563, comma 3, c.c.
L'azione di restituzione, invece, può essere promossa in giudizio dal legittimario per recuperare i beni che siano stati donati e poi ceduti dal donatario. Il presupposto di questa azione è che il legittimario abbia vittoriosamente esperito l'azione di riduzione (e quindi abbia avuto riconosciuta la legittimità delle sue ragioni) e che poi, aggredito il patrimonio del legittimario, non abbia trovato sufficienti sostanze per soddisfare le sue pretese. In questo caso la legge gli consente di dirigere le proprie pretese verso l'attuale proprietario del bene donato per pretenderne appunto la “restituzione”.
Per la reintegrazione della quota di legittima lesa devono anzitutto essere ridotte le disposizioni testamentarie, come previsto dall'art. 554 c.c.: esse vanno ridotte proporzionalmente, ovvero nella misura necessaria per soddisfare il diritto del legittimario.
Il valore del patrimonio deve sempre essere calcolato al tempo dell'apertura della successione (cfr.
Cass. sezione II, sentenza n. 5320 del 17 marzo 2016 secondo cui “Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultima azione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente”; cfr. anche Cass. sezione 2, sentenza n. 269 del 21/01/1978 secondo cui: “Nella integrazione della quota del legittimario deve aversi riguardo al valore dei beni al tempo dell'apertura della successione ai fini della stima dell'intero asse ereditario e di stabilire, rapportandovi i beni o la quota attribuiti al legittimario, se vi fu o meno lesione della quota a questi spettante, e, ove la lesione risulti, la integrazione in natura va fatta distaccando dai beni degli altri eredi la porzione occorrente, stimata
pagina 7 di 24 sempre secondo i valori del tempo dell'apertura della successione. Diversamente, in caso di institutio ex re certa, la variazione di valore dei beni, verificatasi dopo l'apertura della successione e prima che la quota legittima sia integrata, potrebbe vanificare il diritto alla integrazione”).
Se la riduzione delle disposizioni testamentarie non è sufficiente a reintegrare la legittima, si procede alla riduzione delle donazioni dirette ed indirette fatte dal defunto ai sensi dell'art. 555 c.c. Queste vanno ridotte non già mediante il criterio proporzionale, bensì mediante quello cronologico, cominciando dall'ultima fatta dal testatore in ordine di tempo e risalendo poi a quelle anteriori fino a soddisfare la legittima.
La legittima si calcola, quindi, sul valore netto della massa costituita dai beni relitti e donati, detratti i debiti del defunto (cfr. art. 556 c.c.).
Preme ancora evidenziare che secondo la giurisprudenza prevalente di legittimità, è a carico del legittimario che agisca in riduzione “l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva, e quindi anche
l'inesistenza nel patrimonio del "de cuius" di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché in conformità del principio di cui all'art. 2697 cod. civ. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi” (cfr. Cass. sezione II, sentenza n. 11432 del 17 ottobre 1992; conforme
Cass. sezione II, sentenza n. 13310 del 13 settembre 2002 secondo cui “In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore”).
Da ultimo, sempre ai fini della valutazione delle questioni che in appresso verranno esaminate, si precisa che nella misura in cui il legittimario veda reintegrata la propria quota di riserva, egli rispondi,
a pari degli eredi, dei debiti del defunto e dei legati in modo proporzionale alla quota reintegrata secondo la regola comune. La riduzione delle disposizioni testamentarie tiene comunque conto di eventuali debiti ereditari sopportati anche, pro quota, dal legittimario, il quale pur rispondendone consegue comunque un valore netto sufficiente ad integrare il proprio diritto.
Tutto ciò premesso, l'esame del caso di specie richiede, quindi, di procedere alla determinazione dell'esatta consistenza del patrimonio ereditario, onde verificare se le disposizioni testamentarie in esame abbiano realizzato la prospettata lesione della quota di legittima spettante alle attrici in qualità di figlie, dunque di legittimarie, della predetta.
- Patrimonio relitto.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti da parte attrice si evince che è deceduta Controparte_3
pagina 8 di 24 il 28 maggio 2020, lasciando un patrimonio costituito dai beni puntualmente indicati nella dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate di Ferrara – Ufficio territoriale di
IO in data 5 febbraio 2021 dall'erede testamentaria (cfr. doc. 3 di parte Controparte_1
attrice).
L'eredità veniva devoluta in forza di testamento olografo, con il quale la defunta disponeva dell'immobile di sua esclusiva proprietà in favore dei soli figli e , escludendo CP_1 CP_2
espressamente dalla successione le figlie AR ed per non averla mai trattata come Pt_1
mamma (cfr. doc. 2 di parte attrice).
Orbene, per l'esatta ricostruzione del patrimonio relitto, essendovi contestazione fra le parti sul valore da attribuire all'immobile oggetto del predetto lascito testamentario, nel corso del presente giudizio è stato conferito al C.T.U. geom. l'incarico di periziare il bene e di stimarne il Persona_4 presumibile valore di mercato al tempo dell'apertura della successione.
Con esposizione lineare, chiara e adeguatamente documentata il C.T.U., dando atto di aver preliminarmente esaminato i fascicoli di parte e la relativa documentazione, acquisito visure, mappe, planimetrie e pratiche tecniche ed edilizie del cespite, al fine della sua puntuale individuazione ed accertamento della relativa regolarità edilizia/urbanistica, effettuato un sopralluogo, valutate le condizioni e lo stato generale del bene (fabbricato tipo villetta, sviluppato su due piani, comprendente due abitazioni ed un garage, oltre all'area scoperta pertinenziale circostante, sito a IO (FE), via
Italia '61 n. 12), svolti i rilievi metrici ed acquisita la necessaria documentazione fotografica, all'esito di indagini diversificate sul mercato immobiliare della zona e della ricerca comparativa di rogiti notarili di trasferimento presso la Conservatoria dei RR.II. di Ferrara, il tutto al fine di verificare le quotazioni di compravendita, quindi chiarito il criterio di stima impiegato ai fini della valutazione, ha stimato il presumibile valore di mercato dell'immobile in complessivi 175.000,00 euro.
Sebbene l'immobile risulti composto da due diverse unità abitative, ed attualmente intestato a soggetti diversi1, il C.T.U. ha ritenuto di valorizzarlo come un unico cespite, tenuto conto delle seguenti valutazioni: “La stima dell'immobile viene eseguita in base alla relativa superficie commerciale e nel presente caso lo scrivente ritiene opportuno formulare una quotazione unica per l'intero fabbricato, ovvero comprendente contestualmente il valore dei due appartamenti, del garage e pertinenze, valutando ed estrapolando un prezzo unitario intermedio tra le stesse unità; tale modalità è giustificata dalla consistenza e conformazione dello stabile e in particolare delle due unità abitative, dalle 1 Dal punto di vista catastale il compendio risulta identificato nel catasto fabbricati del Comune di IO, al foglio 47 con i seguenti mappali: • 181 sub 1, p. t., cat. A/3, classe 2, vani 4, rendita €. 309,87; • 181 sub 2, p. t., cat. C/6, classe unica, mq. 53, rendita €. 156,02; • 181 sub 3, p. t.-1, cat. A/7, classe 2, vani 5,5, rendita €. 596,51. I mappali sub. 1 e sub. 2 risultano intestati a nato a [...] [...], proprietario in misura pari a 1000/1000; l'unità Controparte_2 mappale 181 sub 3 risulta intestata a nata a [...] il [...], proprietaria per 1000/1000. Controparte_1 pagina 9 di 24 rispettive diverse superfici, dalla parziale esistenza di impiantistica in comune, dal generale mediocre stato conservativo e presenza di un unico garage (oltre alla corte circostante indivisa). Dal punto di vista tecnico-estimativo e nell'ottica del normale andamento del mercato immobiliare, le suddette caratteristiche non suggeriscono infatti un'eventuale vendita “frazionata” delle singole unità, mentre appare più conveniente ed appetibile l'eventuale vendita “in blocco” dello stesso cespite”.
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti da parte attrice e delle relative deduzioni ed allegazioni, è stato, poi, affidato alla C.T.U. dott.ssa l'incarico di verificare la Persona_5 sussistenza e l'entità dei beni mobili relitti di cui si componeva la massa ereditaria al tempo della morte della testatrice.
Dagli accertamenti così condotti si è appurato che la defunta, alla data della morte, il 28 maggio 2020, era proprietaria per l'intero dell'immobile sopra individuato (come identificato in nota) nonché intestataria del conto corrente acceso presso Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo n. 2110060 recante un saldo attivo di euro 45.985,09 (cfr. doc. 3 di parte attrice).
Dai documenti in atti risulta, pertanto, che il patrimonio relitto alla data del decesso della sig.ra ammontava a complessivi euro 220.985,09 ovvero dalla somma del valore degli Controparte_3
immobili (euro 175.000) e del denaro in banca (euro 45.985,09).
- Debiti della defunta.
All'esito dell'istruttoria non sono emersi debiti della defunta verso terzi, legatari o eredi, fatta eccezione, come si dirà in appresso, per le sole spese funerarie e di tumulazione, oltre alla imposta successoria, anticipate per intero dall'erede Controparte_1
Sul punto occorre esaminare la domanda riconvenzionale di accertamento del credito asseritamente vantato da verso la massa, come dalla relativa difesa spiegata in comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta.
La conventa ha, infatti, dedotto di aver assistito in via esclusiva la madre, quando questa ancora era in vita, non solo moralmente, ma anche mediante l'erogazione in suo favore di somme di danaro atte ad integrare le rette della casa di riposo, stante l'insufficienza della pensione percepita dalla anziana, ma anche a provvedere al pagamento di bollette, bolli auto, IMU e Tasi in suo favore, nonché al pagamento delle spese funerarie;
ha, inoltre, asserito di essere creditrice verso la massa dell'ulteriore somma di €
5.150,00, da lei versata in data 8 luglio 2016 sul libretto postale della madre, il tutto per un importo complessivo di 26.816,13.
Orbene si ritiene che la pretesa creditoria della convenuta non sia stata adeguatamente provata se non nei limiti e per i motivi che seguono.
La documentazione prodotta dalla convenuta a supporto delle proprie allegazioni sul punto non appare pagina 10 di 24 idonea a comprovarne l'esistenza in quanto, esaminandola analiticamente:
- il prospetto riassuntivo denominato “elenco spese sostenute in nome e per conto di CP_3
e della successiva comunione ereditaria”, di cui al doc. 1 allegato alla comparsa di
[...]
costituzione e risposta, ha valore di mera allegazione di parte;
- le ricevute emesse dalla Casa di Riposo IS (di cui ai documenti da 4 a 14 allegati alla seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., di parte conventa) costituiscono quietanza del relativo pagamento e non anche prova di chi abbia effettuato quel pagamento;
la convenuta ha fatto seguire ad ogni quietanza la copia di un libretto postale (n. 2-1104841232) di cui, però, è del tutto incerta l'intestazione; analizzando la relativa movimentazione parrebbe trattarsi di libretto di risparmio postale intestato alla defunta, in quanto alimentato solamente dall'accredito della relativa pensione che al tempo ammontava a 1.156,30 euro (come si ricava dalla relazione dell'ADS Avv. Paolo Pifferi in data 14/04/2020 di cui al doc. 9 di parte attrice, e comunque non contestato dalle parti);
- i “Modelli F24” non sono direttamente ed univocamente riferibili (stante la mancata indicazione dei dati catastali) al pagamento dell'IMU relativa all'immobile ricompreso nell'asse ereditario
(doc.ti da 15 a 21 di parte convenuta);
- i pagamenti per “bolli auto” (doc.ti da 22 a 24 di parte conventa) sono relativi ad automobile intestata a , quindi a bene estraneo alla successione in questione;
Persona_2
- i pagamenti per imposte sui rifiuti urbani risultano effettuati con addebito su c/c della cui intestazione non vi è prova in atti (cfr. doc.ti 25 e 26 di parte convenuta);
- i bollettini per il pagamento del Consorzio di Bonifica non sono anch'essi direttamente riferibili
(stante la mancata indicazione dei dati catastali) all'immobile ricompreso nell'asse ereditario
(doc. 30 di parte convenuta);
- le spese per stesura e presentazione della denuncia di successione di cui al doc. 31 di parte convenuta, ancorché certamente riferite alla successione de qua, risultano essere state corrisposte dal coniuge di (al quale, infatti la relativa Controparte_1 Testimone_1
fattura risulta intestata), difettando, quindi, la legittimazione della conventa alla relativa rivendicazione anche solo pro quota;
- i pagamenti al C.A.D.F. S.p.A. (di cui ai doc.ti da 32 a 34 di parte convenuta), quelli per il gas a
(di cui ai doc.ti 36 e 37), quelli per la corrente elettrica a Controparte_5 [...]
Con (di cui al doc. 41), e quelli a favore di (doc. 42) Controparte_6
risultano tutti eseguiti con addebito su c/c della cui intestazione non vi è prova in atti;
quindi non vi è prova certa di chi abbia eseguito quei pagamenti, ovvero del soggetto potenzialmente pagina 11 di 24 creditore;
- la ricevuta per il trasporto in ambulanza costituisce mera quietanza di un pagamento in contanti
(doc. 35 di parte convenuta), quindi difetta la prova di chi lo abbia eseguito;
- la fattura di cui al doc. 38 di parte convenuta risulta emessa e pagata dal convenuto contumace che, non costituendosi in giudizio, non l'ha rivendicata;
essa riguarda Controparte_2
peraltro le spese di demolizione di un veicolo che è estraneo al patrimonio relitto in esame;
Con
- le spese per “diffida ” sono anch'esse riferite a soggetto estraneo alla odierna vertenza (cfr. doc. 39 di parte convenuta).
Le uniche spese relative alla successione in morte di certamente sostenute, per intero, Controparte_3
da sono le spese funerarie pari ad euro 3.500,00 (di cui la fattura, il vaglia postale Controparte_1
e l'accredito della somma di cui al predetto vaglia sul c/c intestato a , CP_8 Testimone_1
anticipatario della spesa, risultano documenti idonei alla relativa prova;
cfr. doc.ti da 27 a 29 di parte convenuta), le spese di tumulazione per euro 224,86 (cfr. doc. 40 di parte convenuta) e l'imposta di successione pari ad euro 2910,97 (cfr. doc. 43 di parte convenuta), così per un importo complessivo di euro 6.635,83.
Si ritiene, invece, che la convenuta non sia riuscita a fornire prova dell'esistenza di tutte le altre spese dalla medesima rivendicate verso la massa.
Ed invero, alla inadeguatezza/inidoneità/insufficienza delle prove documentali sopra esaminate, si accompagna l'inammissibilità della prova testimoniale esclusa durante la fase istruttoria.
L'esclusione della prova orale si giustifica sulla scorta della non corretta formulazione dei relativi capitoli e della conseguente inammissibilità dei medesimi in quanto generici e tesi a supplire ad una carenza allegatoria originaria della parte.
La conventa, infatti, nel sostenere di aver corrisposto somme a favore della madre per supplire all'insufficienza della relativa pensione asserisce in comparsa (senza nulla precisare con la prima memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c.) che “Trattasi di importi corrisposti direttamente dalla sig.ra ad integrazione delle rette della casa di riposo, per pagamento di bollette, bolli Controparte_1
auto, IMU e Tasi sino a quando la madre era in vita (c.f.r. anche doc. 9 attrici) e dopo, oltre alle spese funerarie. La sig.ra è inoltre creditrice della madre della ulteriore somma di €. Controparte_1
5.150,00, versata in data 8 luglio 2016 sul libretto postale della sig.ra (c.f.r. anche Controparte_3 doc. 9 attrici). L'importo del passivo ereditario ammonta pertanto ad euro 26.806,13, salva diversa – anche maggiore- quantificazione dovesse emergere in corso di causa”.
Null'altro viene allegato su modalità, tempi ed entità dei pagamenti.
E' infatti solo con i capitoli di prova testimoniale di cui alla seconda memoria ex art. 183, 6° comma,
pagina 12 di 24 c.p.c. che la convenuta, in maniera peraltro sempre generica, e comunque ormai decaduta dal proprio onere assertivo, introduce la circostanza, prima di allora mai dedotta, di aver corrisposto somme di danaro a favore della madre, prelevandole da un non meglio identificato conto corrente postale a sé intestato, di cui però omette di indicare il numero e di provare la relativa intestazione, anzi, ancor prima, la relativa esistenza.
Da qui l'inammissibilità dei dedotti capitoli di prova, relativi a circostanze per l'appunto generiche e non specificamente allegate negli atti introduttivi.
L'ulteriore questione della inammissibilità della prova orale avendo la difesa della convenuta indicato quale unico teste coniuge di rileva più che sul piano della Testimone_2 Controparte_1
incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., sul piano della relativa inattendibilità, posto che il teste avrebbe potuto vantare, in base a quanto documentato in atti dalla convenuta (cfr. doc. 31), un proprio credito nei confronti dell'eredità CP_3
Da ultimo, appare del tutto insufficiente a provare il credito asserito dalla convenuta la relazione a firma dell'Avv. Paolo Pifferi, amministratore di sostegno di dal febbraio 2020 (cfr. Controparte_3
Contr doc. 8 di parte attrice). Nella relazione, infatti, l rappresentava al G.T. la circostanza per cui la figlia della beneficiaria, “<> di aver anticipato somme nell'interesse Controparte_1
della madre, per rette di degenza e spese varie, fino a gennaio 2020, pari ad euro 9.933,29 per cui, sommando a tale importo quello di euro 5.150,00 versato da alla beneficiaria per Controparte_1
permettere il versamento della rata unica del premio della polizza vita con alla stessa Controparte_10
dovrebbe in teoria essere rimborsata la somma di euro 15.083,29 (al proposito, una volta ottenuta la disponibilità economica, si depositerà apposita istanza)”. Nella relazione l'amministratore si limitava, quindi, a riportare una mera allegazione di parte, senza avanzare alcuna istanza di autorizzazione al rimborso, né tanto meno dava atto di aver potuto verificare la fondatezza della richiesta avanzata dalla
Dalla relazione si desume solo che la convenuta già all'epoca asseriva di vantare un credito CP_1
verso la madre;
anche allora, però, mancavano i relativi riscontri, posto che l'ADS nell'anticipare al GT la richiesta di rimborso della figlia della beneficiaria specificava che “alla stessa dovrebbe in teoria essere rimborsata la somma di euro 15.083,29”, sottintendendo la locuzione “in teoria” la mancata esibizione, anche allora, dei giustificativi di spesa.
In conclusione si osserva che se, come asserito da i pagamenti eseguiti a favore Controparte_1
della anziana madre fossero avvenuti con prelievo di somme dal proprio conto corrente, alla convenuta sarebbe bastato produrre in giudizio copia dei relativi estratti conto;
dagli estratti conto si sarebbe infatti potuto agevolmente evincere non solo ed in prima battuta l'esistenza e la titolarità del conto stesso, ma anche, per inferenza, la correlazione, qualora sussistente, di date ed importi dei prelievi con pagina 13 di 24 le quietanze di pagamento, i bollettini e le ricevute prodotti in atti.
Se inoltre è vero, come asserito dalla difesa di parte conventa nella propria comparsa conclusionale, che ai sensi dell'art. 253 c.p.c. il giudice istruttore ha la facoltà di porre al teste tutte le domande “… utili a chiarire i fatti medesimi” (in tesi di parte convenuta anche ad esempio “il numero del conto o l'ufficio postale di appoggio del libretto, o altro utile a corroborare o meno la risposta fornita in sede di assunzione e l'attendibilità del teste”), tale facoltà non può comunque supplire a carenze assertive originarie delle parti, né tanto meno derogare ai principi dispositivo e dell'onere della prova.
La carenza dapprima assertiva, quindi anche documentale di cui poc'anzi si è detto, giustifica quindi la corretta valutazione di inammissibilità della prova orale come articolata e dedotta dalla difesa di parte convenuta nella propria seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c.
Dunque dalla massa relitta, quali uniche spese gravanti sull'eredità di cui vi è positivo riscontro documentale in atti, vanno detratte quelle relative al funerale ed alla tumulazione, nonché l'imposta di successione per un importo complessivo di 6.635,83 euro.
Tale importo deve essere ripartito fra gli eredi testamentari e le legittimarie pretermesse in applicazione analogica dell'art. 752 c.c. che richiede ai coeredi di contribuire fra loro al pagamento di debiti e pesi ereditari in proporzione delle proprie quote ereditarie. In particolare il secondo comma dell'art. 754
c.c., dedicato alla tutela del coerede che si trovi in posizione di creditore, stabilisce che “Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede”.
Di tali disposizioni e del credito vantato dalla convenuta nei limiti dell'importo di Controparte_1
euro 6.635,83 (detratta la quota di relativa spettanza) deve dunque tenersene conto in sede di ricostruzione del compendio ereditario.
- Patrimonio donato.
Al valore netto dei beni relitti, detratte le spese relative alla successione come sopra individuate, deve poi sommarsi il valore dei beni di cui la defunta abbia eventualmente disposto in vita con donazioni e con altri atti di liberalità, anche indiretti o dissimulati.
Nel caso di specie parte attrice ha allegato l'esistenza di atti di liberalità effettuati in vita dalla de cuius
a favore della sola figlia , avendola indicata quale assicurata o beneficiaria nei contratti di CP_1
assicurazione sulla vita indicati in citazione.
Sul punto parte convenuta ha sollevato diverse questioni interpretative.
Quanto alla prima questione, relativa alla configurabilità delle polizze vita quali ipotesi di donazione indiretta, giova evidenziare che sul punto la S.C., con la sentenza n. 6531/2016, ha stabilito che “Deve escludersi che il contratto di assicurazione sulla vita in favore dell'erede legittimo o testamentario
pagina 14 di 24 possa qualificarsi quale donazione indiretta del contraente in favore dei terzi designati. Ed infatti la corresponsione dell´indennità in favore del beneficiario, pur se derivante dal contratto stipulato dal contraente assicurato a favore del terzo designato, non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente assicurato e, pertanto, non può ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalità ai sensi dell´art. 809 c.c. assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Il solo depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità all´azione di riduzione proposta dagli eredi legittimi”.
Tale orientamento è stato ribadito dalla Cassazione anche con la sentenza n. 26873 del 2019 con la quale ha riconosciuto come “… dal punto di vista teorico, nulla esclude che il beneficiario della polizza sia nello stesso tempo erede dello stipulante, ma ciò non toglie che le somme gli competano comunque, ex art. 1920, comma 3, c.c., iure proprio, non iure successionis (Cass. n. 6531/2006), non entrando a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante (Cass. n. 26606/2016). Si ricorda che in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo le norme sulla collazione e la riduzione delle donazioni sono fatte salve in riferimento ai premi pagati dallo stipulante, non alle somme percepite dal beneficiario (cfr. art. 1923, comma 2, c.c.)”2. 2 Si veda anche Cass. sezione II civile, sentenza n. 29583 del 22 ottobre 2021 secondo cui: “Costituisce principio acquisito che, in tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario a un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.), anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione
(Cass. n. 3263/2016). Iure proprio vuol dire che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante (Cass., S.U., n. 11421/2021; n. 25635/2018; n. 15407/2000). È opinione unanime, in dottrina e in giurisprudenza, che la designazione del beneficiario sia un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua in modo generico o specifico il destinatario della prestazione dell'assicuratore (Cass. n.
4833/1978). Ex art. 1923, comma 2, c.c., in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, le norme sulla collazione e sulla riduzione sono fatte salve in riferimento ai premi pagati dallo stipulante non alle somme percepite dal beneficiario. La
Suprema Corte ha chiarito che le polizze sulla vita, aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a fino a prova contraria, come "donazioni indirette" a favore dei beneficiari delle polizze stesse (Cass. n. 3263/2016). Si rileva che è il pagamento del premio che costituisce pertanto il c.d. "negozio mezzo" (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del «negozio fine» (la donazione). Sono i premi pagati, pertanto, che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall'art. 809 c.c. (Cass. n. 7683/2015). In quanto all'aleatorietà del beneficio, si nota in dottrina che, nelle assicurazioni sulla vita in genere, l'arricchimento del beneficiario non sta nell'indennità, che è sempre eventuale e aleatoria, ma nell'acquisto del diritto ai vantaggi economici dell'operazione, cui corrisponde il depauperamento del donante. Le successive diminuzioni possono essere considerate ai fini della collazione, ma non fanno perdere all'atto il carattere di donazione. Tanto questo è vero che è applicabile alla designazione l'art. 775 c.c. e «se compiuta da un incapace naturale, è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest'ultimo possa averne risentito» (Cass. n. 7683/2015 cit..). L'art. 741 c.c. dice soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di un'attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.
Quanto alle spese fatte per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione, a favore dei discendenti (propria o dei discendenti medesimi), è opinione concorde degli interpreti che la norma comprende sia l'ipotesi dell'assicurazione stipulata pagina 15 di 24 L'applicazione al caso di specie dei principi appena menzionati porta alla necessaria imputazione al patrimonio donato della defunta di tutti i premi assicurativi dalla medesima versati per la stipula dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati a beneficio della figlia Controparte_1
La consulenza contabile, a riguardo, ha appurato che dalla comunicazione di acquisite in CP_11 atti si evince l'esistenza di tre polizze, una sola della quali, la polizza denominata “Posta in CP_12 coassicurazione (10%) 2001”, della durata di 10 anni, sottoscritta il 19/01/2001 e con scadenza
19/01/2011, è stata liquidata alla scadenza a mezzo accredito sul libretto postale n. 000017559419
(importo liquidato euro 16.860,26, ma per l'appunto diversi anni prima della data del decesso della de cuius).
Con comunicazione del 10/07/2023, comunicava l'esistenza delle seguenti polizze: CP_11
- Polizza Posta Futuro Low Cost n. 50004082606 sottoscritta in data 10/05/2007, della durata di 10 anni, con un premio unico di euro 15.000, liquidata in data 03/06/2015 (quindi anteriormente al decesso della;
in detta polizza l'assicurato era il sig. e la contraente la sig.ra CP_3 Persona_2
. Controparte_3
- Polizza 2016 nr. 50011121903, sottoscritta in data 08/07/2016, della durata di Parte_2
10 anni, con premio unico dell'importo di euro 50.000 ancora in vigore alla data del 10/07/2023. Tale polizza è una assicurazione sulla vita che vede quale contraente la sig.ra e quale Controparte_3
beneficiario, in caso vita, la sig.ra ed, in caso morte del contraente, lo stesso. Controparte_1
Quanto alle tipologie di polizze esistenti, sembra quindi pacifico che esista un errore nella comunicazione di con riferimento alla prima polizza, la n. 50004082606 dell'importo di CP_11
euro 15.000 che, nel prospetto di sintesi del 14/12/2021 (e di cui all'allegato 11 all'atto di citazione) CP_1 viene indicata come non ancora pagata, mentre nella successiva comunicazione delle trasmessa in data 10/07/2023 all'avvocato delle ricorrenti, depositato come Allegato 2 alle note del 9/5/2024, risulta liquidata nel giugno 2015.
La circostanza trova ad ogni modo conferma da parte dell'Amministratore di Sostegno della de cuius,
Avv. Paolo Pifferi, il quale, nell'ambito delle proprie funzioni, aveva individuato nel patrimonio della beneficiaria solamente due polizze: - la polizza AXA MPS recante un importo di 50.450,00, della quale
Contr l' aveva chiesto ed ottenuto da parte del Giudice Tutelare lo svincolo al fine di fare fronte alle spese della amministrata (tale polizza venne poi liquidata e la somma riscattata fu accreditata sul conto dal discendente sulla propria vita, sub specie di pagamento del debito altrui, sia l'assicurazione sulla vita del discendente (o del de cuius), che rientra nello schema della donazione indiretta, sub specie di contratto a favore di terzo. Per il discendente, infatti, ottenere l'indennizzo o assicurarlo ai propri familiari, dopo la propria morte, può infatti rappresentare un vantaggio non meno rilevante che l'intraprendere un'attività lucrativa. Si avrebbe invece donazione diretta in ipotesi di messa a disposizione del discendente delle somme necessarie per pagare i premi di assicurazione sulla vita di lui”.
pagina 16 di 24 corrente della procedura di amministrazione di sostegno indicato, dopo la morte della beneficiaria, nella relativa dichiarazione di successione); - la Polizza di assicurazione sulla vita denominata
Postafuturo Partecipa 2016 nr. 50011121903, sopra individuata (cfr. doc.ti 8 bis e 9 di parte attrice).
Sembra pertanto possibile considerare che alla data del decesso della sig.ra presso Controparte_3
, fosse in essere unicamente quest'ultima polizza, dell'importo di 50.000 euro (n. CP_11
50011121903) che, alla data del 10/07/2023, non era ancora stata liquidata ad alcuno.
Alla luce delle evidenze che precedono, è quindi possibile concludere che al decesso della de cuius sia stato effettuato un cambio di intestazione nella polizza n. 50011121903, che risulta oggi nella disponibilità della convenuta la quale beneficia, in tal modo, di un maggior Controparte_1
patrimonio rispetto ai fratelli pari ad euro 50.000.
Non può, tuttavia, non tenersi conto di quanto riportato specificamente sul punto nella relazione/istanza dell'ADS Avv. Paolo Pifferi in data 14 aprile 2020 (doc. 9 di parte attrice). Contr Nella predetta istanza l' rappresenta che la “Polizza di assicurazione sulla vita denominata
Postafuturo Partecipa 2016, stipulata con con decorrenza 08.07.2016 e scadenza Controparte_10
08.07.2026, con premio unico pari ad euro 50.000,00, contraente Controparte_3
assicurato/beneficiario in caso vita la figlia beneficiaria in caso morte la Controparte_1
contraente (così almeno risulta dal documento sottoscritto) [doc. 3]” è un “contratto di assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico con rivalutazione annuale del capitale investito in base al risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta Valore Più”. Aggiunge l'ADS che CP_1
in data 08.07.2016, ha prelevato dal proprio libretto di risparmio postale n. 45749367 la
[...]
somma di euro 5.150,00 [doc. 4], in pari data versandola sul libretto di risparmio postale n.
0888152725 cointestato alla beneficiaria ed alla stessa da cui poi, sempre in data Controparte_1
08.07.2016, è stata prelevata la somma di euro 50.000,00 [doc. 5] per il versamento del premio della polizza di assicurazione sulla vita denominata , stipulata con Parte_3 CP_10
con decorrenza 08.07.2016 e scadenza 08.07.2026, dal momento che su tale ultimo libretto di
[...]
Contr risparmio non sussisteva la disponibilità necessaria per il versamento del premio stesso”. L' documenta la propria affermazione allegando all'istanza la copia del libretto di risparmio postale n.
45749367 con evidenziato il prelievo del 08.07.2016 eseguito da ad integrazione Controparte_1
del premio assicurativo.
Pertanto ai fini della corretta ricostruzione del patrimonio donato, dal premio unico di 50.000,00 euro versato nel contratto di assicurazione sulla vita da ultimo citato, differentemente da quanto operato dalla consulenza contabile, deve essere sottratta la somma di 5.150,00 in quanto rientrante nella titolarità della convenuta Controparte_1
pagina 17 di 24 Non è, invece, possibile tener conto, sempre ai fini della ricostruzione del patrimonio donato, dell'importo di euro 7.500,00 pari alla metà della liquidazione della polizza n. 50004082606, in quanto liquidata nel giugno 2016 (quindi anteriormente al decesso della defunta) ed accreditata sul libretto di risparmio postale n. 45684257 cointestato alla de cuius e alla figlia , in difetto di Controparte_1
prova certa dell'effettivo impiego di detta somma;
né risulta allegata in atti alcuna movimentazione relativa al predetto libretto postale cointestato.
Pertanto l'importo complessivo dei premi assicurativi da conferire al patrimonio donato della defunta è pari a 44.850,00.
- Ricostruzione del patrimonio ereditario.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il patrimonio ereditario comprensivo di patrimonio relitto e patrimonio donato, alla data di apertura della successione, è il seguente:
- Patrimonio relitto: Patrimonio Immobiliare = € 175.000,00 + Danaro contante = € 45.985,09 =
220.985,09
- Patrimonio Donato: Polizza vita n. 50011121903 = 50.000,00 – 5150,00 Controparte_1
quale somma dalla stessa versata ad integrazione del premio unico = 44.850,00
- Spese successorie da ripartire fra i coeredi ai sensi dell'art. 752 c.c. = 6.635,83
Massa ereditaria netta residua = 259.199,26
Il valore della massa ereditaria, ottenuto mediante la riunione fittizia del patrimonio relitto e del donato, sottratti i debiti ereditari, è pertanto pari a 259.199,26 euro.
In riferimento a tale valore, per accertare se vi sia stata lesione della quota di legittima e, in caso positivo, in quale misura, occorre aver riguardo al disposto di cui all'art. 537 c.c. secondo cui, “se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Nel caso di specie, stante l'esistenza di quattro discendenti, la quota di cui la testatrice poteva disporre per il tempo della sua morte è pari a 1/3 del proprio patrimonio;
i restanti 2/3 vanno suddivisi in parti uguali fra eredi testamentari e legittimari pretermessi, titolari di una quota di legittima pari ad 1/4 ciascuno.
Ebbene, si rileva che le disposizioni testamentarie del 15 gennaio 2016 (allegato B al n. Rep. 2692, n.
Racc. 2089, doc. 2 atto di citazione) hanno certamente determinato la lesione delle predette quote di riserva, avendo integralmente pretermesso dalla propria successione le figlie Controparte_3 Pt_1
e le quali, dunque, legittimamente hanno esperito azione di riduzione delle disposizioni Per_6
anzidette.
Sulla scorta della ricostruzione del patrimonio ereditario di cui sopra, può quindi accertarsi che:
pagina 18 di 24 - quale erede necessario e per testamento, avrebbe diritto di percepire una Controparte_2
quota pari a 44.305 (per testamento) e 44.305 (per disponibile, pari complessivamente a 88611;
- quale erede necessaria e per testamento, avrebbe diritto di percepire una Controparte_1
quota pari a 44.305 (per testamento) e 44.305 (per disponibile, pari complessivamente a 88611;
- AR EN, quale legittimaria pretermessa, avrebbe diritto di percepire una quota pari a
44.305;
- quale legittimaria pretermessa, avrebbe diritto di percepire una quota pari Parte_1
a 44.305. ha anticipato per tutti i coeredi le spese di successione sopra individuate, Controparte_1
quantificate in complessivi 6635,83 euro.
Di queste spese e avrebbero dovuto corrispondere la somma di 2210,00 CP_2 Controparte_1
euro ciascuno;
AR e la somma di euro 1105,00 euro ciascuna. Pt_1
Per effetto di tali spese, quindi, le rispettive quote vanno così rideterminate:
- dovrebbe vedersi assegnata una quota pari a 88611,00 – 2210,00 = 86.401; Controparte_2
- dovrebbe vedersi assegnata una quota pari a 88611,00 – 2210,00 = 86.401; Controparte_1
- AR EN dovrebbe vedersi assegnata una quota pari a 44.305,00 – 1105,00 =
43.200,00;
- dovrebbe vedersi assegnata una quota pari a 44.305,00 – 1105,00 = Parte_1
43.200,00.
Tuttavia per effetto delle disposizioni testamentarie, della donazione indiretta a favore di CP_1
e della divisione del saldo di conto corrente successiva alla morte della testatrice, i quattro
[...]
fratelli di fatto hanno ricevuto:
- 81.200,00 (corrispondente al valore dei mq dell'immobile assegnatogli con Controparte_2
disposizione testamentaria della madre;
cfr. pag. 8 relazione peritale dott.ssa + Persona_5
15.634,00 (pari alla quota ricevuta in sede di divisione del saldo di conto corrente n. 02110060 presso Cassa Padana) = 96.834,00;
- 93.800,00 (corrispondente al valore dei mq dell'immobile assegnatole con Controparte_1
disposizione testamentaria della madre;
cfr. pag. 8 relazione peritale dott.ssa + i Persona_5
premi assicurativi per euro 44.850,00 + 15.634,00 (pari alla quota ricevuta in sede di divisione del saldo di conto corrente n. 02110060 presso Cassa Padana) = 154.284,00;
- AR EN 7.358,73 (pari alla quota ricevuta in sede di divisione del saldo di conto corrente n. 02110060 presso Cassa Padana) = 7.358,73;
- 7.358,73 (pari alla quota ricevuta in sede di divisione del saldo di conto Parte_1
pagina 19 di 24 corrente n. 02110060 presso Cassa Padana) = 7.358,73.
Al contrario di quanto rilevato dalla C.T.U. contabile, la destinazione delle somme di cui al saldo del conto corrente n. 20110060, sul quale era giacente alla data del decesso di la somma di Controparte_3
euro 45.985,00, risulta essere stata effettuata con gli importi sopra indicati e, quindi, risulta la divisione pro quota delle medesime somme fra tutti e quattro i fratelli in ragione, non solo della pacifica liquidazione alle odierne attrici, per loro stessa ammissione incontestata, degli importi sopra riferiti
(7358,73 euro a testa); ma anche della espressa allegazione di parte convenuta secondo cui la liquidità sul conto corrente Cassa padana era già stata correttamente divisa (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Orbene, è noto che il conto corrente intestato a persona deceduta, per effetto della successione viene “congelato” dall'istituto di credito e “svincolato” solo dietro esibizione della denuncia di successione, per poi essere posto in liquidazione alla condizione che tutti gli eredi indicati in denuncia prestino il consenso alla divisione pro quota. Dunque le quote liquidate a favore delle attrici fanno ragionevolmente presumere che in pari tempo siano state liquidate, con le proporzioni di cui sopra, anche quelle a favore degli altri due eredi, odierni convenuti. Tale deduzione trova conforto nell'allegazione di parte convenuta sopra citata secondo cui la relativa divisione sarebbe correttamente avvenuta.
Confrontando a questo punto quanto spetterebbe ai fratelli per effetto della successione in CP_1
morte della compianta madre e quanto dai medesimi effettivamente percepito risulta che:
- dovrebbe restituire 10.433,00 euro;
Controparte_2
- dovrebbe restituire 67.883,00 euro – 6635,83 (spese anticipate per i Controparte_1
coeredi) = 61.197,17;
- AR EN dovrebbe avere 35.841,27;
- dovrebbe avere 35.841,27. Parte_1
Le attrici risultano, quindi, lese nel proprio diritto di legittima per complessivi 35.841,27 euro ciascuna, così determinati: 2/3 di 265.835,09 (massa ereditaria netta residua) = 177.223:4 = 44.305 – 1105,00 =
43.200 – 7358,73 = 35841,27. ed vanno quindi condannati a restituire alla massa Controparte_2 Controparte_1
rispettivamente 10.432,81 euro ( ) e 61.197,17 ( ); tali somme andranno ad integrare le CP_2 CP_1
quote di legittima delle attrici in misura pari a 35.841,27 ciascuna.
Agli importi sopra indicati vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della presente decisione (di accertamento della lesione di legittima) fino al saldo effettivo.
- La domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
La domanda di divisione avanzata dalle attrici è infondata in quanto non ne sussistono i presupposti.
pagina 20 di 24 Giova premettere sul punto che vi è un ampio contrasto dottrinale sulla qualifica di erede o meno del legittimario pretermesso che esperisca vittoriosamente l'azione di riduzione.
Conformemente a precedente di questo Tribunale (che qui di seguito si cita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.; cfr. sentenza Tribunale di Ferrara nella causa R.G. n. 246/2024) si ritiene di “condividere la conclusione secondo la quale il legittimario pretermesso acquista, quale successore a titolo particolare, un diritto di credito pari alla quota riservatagli dalla legge sul patrimonio attivo ereditario, ma non diventa anche erede all'esito dell'accertamento della violazione testamentaria. Avallano giuridicamente la conclusione assunta:
- il fatto che l'art. 457 c.c. devolva l'eredità per legge o per testamento, sicché non si può fare luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria;
la delazione testamentaria manca, mentre quella legale è inoperante per effetto dell'atto di ultima volontà;
- la natura personale dell'azione di riduzione e non reale come l'azione di petizione di eredità;
- la considerazione che il legittimario preterito non può accettare l'eredità prima del passaggio in giudicato dell'azione di riduzione, non essendovi alcuna delazione a suo favore, né ha senso una sua accettazione espressa successiva al passaggio in giudicato della sentenza di riduzione, avendo lo stesso chiaramente manifestato, con l'esercizio dell'azione di riduzione, la sua volontà di conseguire la pars bonorum che gli spetta per legge;
- il fatto che l'art. 556 c.c. determini la quota disponibile sul netto ereditario, così derivandone la responsabilità per i debiti ereditari sopravvenuti non diretta, ma indiretta attraverso la rideterminazione della quota di riserva, così rendendo priva di significato un'accettazione beneficiata;
- il fatto che l'azione di riduzione possa essere esercitata dagli aventi causa del legittimario e, nei limiti indicati normativamente, dai creditori, circostanza che determinerebbe – diversamente opinando – l'accettazione indiretta dell'erede in virtù dell'esercizio dell'azione da parte dei terzi.
Le conseguenze giuridiche dell'impostazione giuridica adottata sono che il legittimario pretermesso deve essere reintegrato nella quota riservata per legge, attribuendogli un diritto di credito e non la titolarità del diritto dominicale sui beni costituenti il patrimonio ereditario”.
Dunque nel caso di specie non si configura alcuna comunione ereditaria fra le attrici, legittimarie pretermesse come sopra reintegrate nella relativa quota di legittima e, per l'effetto, titolari di diritto di credito verso i convenuti, ed i convenuti medesimi.
Del resto, come detto, il danaro oggetto del compendio ereditario è stato interamente liquidato subito pagina 21 di 24 dopo l'apertura della successione de qua.
L'immobile sito a IO, Via Italia '62 n. 12, risulta ad oggi intestato ai soli convenuti CP_2
ed in conformità alle disposizioni testamentarie materne, peraltro con differente Controparte_1
intestazione catastale, ciò che potrebbe persino far dubitare dell'esistenza di una comunione fra gli eredi testamentari. Ad ogni buon conto, alcuna domanda di divisione è stata svolta da CP_1
nei confronti del fratello .
[...] CP_2
Di tal ché difettano integralmente i presupposti per procedersi allo scioglimento di comunione ereditaria.
- Sulle spese del presente procedimento.
In considerazione delle domande spiegate dalle parti, della istruzione resasi necessaria e dell'esito del presente procedimento, si stima equo compensare
- integralmente fra le attrici ed il convenuto le spese di giudizio, in ragione Controparte_2
della mancata opposizione del contumace e della natura di accertamento dell'azione principale;
- per il 20% fra le attrici e la conventa le spese di giudizio, in ragione del Controparte_1
riconoscimento, anche se in minima parte, della relativa domanda riconvenzionale e della natura di accertamento dell'azione principale;
ponendo a carico della medesima convenuta secondo il principio della Controparte_1
soccombenza ex art. 91 c.p.c., le restanti spese, che – per il restante 80% – si liquidano come in dispositivo conformemente ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione del compendio immobiliare (liquidate in favore del C.T.U. geom. con provvedimento in data 3 aprile 2024) sono Persona_4
definitivamente poste a carico della conventa in ragione del principio di causalità, Controparte_1
essendosi la medesima opposta alla stima effettuata da tecnico di parte attrice, risultata conforme a quella del C.T.U. Segue quindi l'obbligo per di rifusione di quanto anticipato Controparte_1
dalle attrici a tale titolo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione del compendio ereditario (liquidate in favore della C.T.U. dott.ssa con provvedimento in data 31/10/2024) sono Persona_5
definitivamente poste a carico di tutte le parti costituite essendosi resa necessaria per l'accertamento della consistenza della massa relitta (nei rapporti interni 1/3 a carico di ciascuna delle sorelle obbligo solidale verso la C.T.U.). CP_1
P.Q.M.
pagina 22 di 24 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta che le disposizioni testamentarie di nata a [...] il Controparte_3
14/11/1934, deceduta a Ferrara il 28/05/2020 e di cui al testamento olografo 15 gennaio 2016
(pubblicato per atto del Notaio di IO in data 18 giugno 2020 Rep. n. Persona_3
2692 - Racc. 2089), nonché la donazione indiretta disposta in vita dalla testatrice a favore della figlia sono lesive della quota di legittima di AR EN ed Controparte_1
pari a ¼ del patrimonio ereditario non disponibile ossia pari ad euro Parte_1
35.841,27 ciascuna.
2) Per l'effetto dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie e della donazione indiretta dichiarandole inefficaci nei confronti delle attrici nella misura predetta con conseguente condanna alla restituzione in favore delle attrici di della somma di euro Controparte_2
10.432,81 e di della somma di euro 61.197,17 euro, oltre interessi nella Controparte_1
misura legale dalla data della presente decisione alla data di effettivo pagamento.
3) Compensa integralmente fra le attrici e le spese del presente giudizio. Controparte_2
4) Compensa in ragione del 20% fra le attrici e la convenuta le spese del Controparte_1
presente procedimento.
5) Dichiara tenuta e condanna a corrispondere a favore delle attrici il restante Controparte_1
80% delle spese di lite, liquidate per la restante parte percentuale in € 6.093,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA come per legge per compensi professionali di avvocato, ed euro 545,00 per spese vive.
6) Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. estimativa come Controparte_1
liquidate con decreto in data 03/04/2024, con conseguente obbligo di rifusione di quanto anticipato dalle attrici a tale titolo.
7) Pone definitivamente a carico di tutte le parti costituite le spese di C.T.U. contabile come liquidate con decreto in data 31/10/2024, con obbligo solidale verso il C.T.U., ripartite nei rapporti interni in ragione di 1/3 a carico di ciascuna.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 18 marzo 2025.
Il Presidente
pagina 23 di 24 Il giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
dott. Mauro Martinelli
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mauro Martinelli Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore dott.ssa Marianna Cocca Giudice componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1683/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. , ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], località Volania
e
CESARINA BENEVENTI, nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi C.F._2
residente a[...], località Lido degli Estensi
Entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Alex De Anna ( - fax 0532/247403 – C.F._3
pec: ), del Foro di Ferrara, con Studio in Ferrara, Corso della Email_1
Giovecca n. 81, in forza di procura alle liti inserita nella busta di deposito telematico dell'atto di citazione, da considerarsi apposta in calce a tale atto anche ai sensi del D.M. n. 44/2011, come sost. dal
D.M. Giustizia n. 48/2013
ATTRICI nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Pascoli n. 24 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Azzolini (c.f. C.F._4
, pec: zzolini@ordineavvocativicenza- fax 0444/96.00.87) del foro di C.F._5 Ema_2
Vicenza giusta mandato allegato al fascicolo telematico
CONVENUTA
pagina 1 di 24 e di
(c.f. ) nato a [...] il [...], ivi Controparte_2 C.F._6
residente in [...] n. 12
CONVENUTO (contumace)
OGGETTO: Azione di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale:
- ACCERTARE e DICHIARARE l'esatta consistenza del patrimonio ereditario relitto dalla defunta
; - ACCERTARE E DICHIARARE che le odierne attrici hanno diritto alla quota di Controparte_3 legittima spettante per legge e per l'effetto, - DICHIARARNE l'esatta consistenza patrimoniale;
-
ACCERTARE E DICHIARE la lesione della quota di legittima delle odierne attrici e per l'effetto -
ORDINARE la proporzionale riduzione delle disposizioni lesive e/o la collazione delle donazioni indirette ricevute dagli eredi testamentari;
- PROVVEDERE allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla divisione, previa ricognizione dell'attivo e del passivo, ivi compresi i frutti civili percetti, mediante la formazione delle quote, se possibile, in natura e la loro assegnazione ai condividenti nel rispetto delle quote ereditarie;
In via subordinata: - ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle donazioni effettuate per difetto di forma e per l'effetto - ACCERTARE E DICHIARARE la consistenza del patrimonio ereditario “sopravvenuto” da dividere secondo la successione legittima;
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Le conclusioni della convenuta : “Voglia l'adito Tribunale, ogni diversa Controparte_1
deduzione ed eccezione respinta: Nel merito: Respingere le domande avversarie come formulate nell'atto introduttivo, procedendo all'accertamento dell'esatta consistenza del patrimonio ereditario della sig.ra e dunque accertandone la natura esclusivamente relitta per le ragioni Controparte_3 esposte in narrativa, previo accertamento dell'esistenza di debiti ereditari verso la convenuta
per complessivi €. 26.816,13, (o la diversa misura anche maggiore) da Controparte_1
determinarsi ed imputarsi pro quota a ciascuno dei coeredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie, disponendone pagamento e/o ripetizione a favore della creditrice sig.ra Controparte_1
ex art. 752 ss. cod. civ. ed a carico degli altri coeredi. Respingersi la domanda di divisione ereditaria, disponendo su di essa solo in caso accertamento di lesione della quota di legittima delle attrici e sussistendone i presupposti. In via istruttoria: si ribadiscono e reiterano tutte le istanze istruttorie formulate negli atti di causa ed in particolare si insiste per l'ammissione delle prove orali formulate ammettendosi dunque prova per interrogatorio formale delle attrici e AR Parte_1
pagina 2 di 24 e per testi, nella persona del sig. di UE CA (PD), sulle seguenti CP_1 Testimone_1
circostanze: 1) Vero che le somme indicate nei documenti da 4 a 14, sono state corrisposte dalla sig.ra ad integrazione della retta della madre sig.ra ricoverata presso Controparte_1 Controparte_3
la Casa di Cura IS di Ostellato, mediante prelievo dal conto corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 2) Vero che le somme indicate nei documenti da 15 a 21, sono state corrisposte dalla sig.ra a pagamento IMU dell'immobile oggetto di domanda di Controparte_1
riduzione nella presente causa, ereditato dalla convenuta dalla madre sig.ra Controparte_1 [...]
3) Vero che le somme indicate nei documenti da 22 a 24, sono state corrisposte dalla sig.ra CP_3
a pagamento dei bolli dell'autovettura della madre sig.ra Controparte_1 Controparte_3
mediante prelievo dal conto corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 4) Vero che le somme indicate nei documenti 25 e 26, sono state corrisposte dalla sig.ra quale Controparte_1
pagamento delle tasse per rifiuti urbani della madre sig.ra mediante prelievo dal Controparte_3
conto corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 5) Vero che le somme indicate nei documenti da 27 a 29, sono state corrisposte dalla sig.ra quale pagamento delle Controparte_1
spese funerarie della madre sig.ra mediante trasferimento dal conto corrente postale Controparte_3
di Bancoposte intestato alla convenuta al conto corrente bancario del sig. , e dunque Testimone_1 bonifico dal conto del medesimo all'impresa funebre. 6) Vero che le somme indicate nel documento 30 sono state corrisposte dalla sig.ra quale pagamento delle imposte Consorzio di Controparte_1
Bonifica Sorit, relative all'immobile oggetto di causa. 7) Vero che le somme indicate nel documento 31 sono state corrisposte dalla sig.ra quale pagamento delle spese per la stesura Controparte_1
della denuncia di successione della madre sig.ra mediante trasferimento dal conto Controparte_3
corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta al conto corrente Controparte_1 bancario del sig. , e dunque bonifico dal conto del medesimo al dott. . 8) Testimone_1 Per_1
Vero che le somme indicate nei documenti 32 a 34, sono state corrisposte dalla sig.ra CP_1 nella misura del 50% quale pagamento delle bollette dell'acqua della madre sig.ra
[...] [...]
mediante prelievo dal conto corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 9) CP_3
Vero che le somme indicate nel documento 35 sono state corrisposte dalla sig.ra Controparte_1
quale pagamento delle spese di ambulanza per il trasporto della madre sig.ra in Controparte_3
ospedale, mediante prelievo dal conto corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 10)
Vero che le somme indicate nei documenti 36 a 37, sono state corrisposte dalla sig.ra CP_1
nella misura del 50% quale pagamento delle bollette del gas della madre sig.ra
[...] [...]
mediante prelievo dal conto corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 11) CP_3
Vero che le somme indicate nel documento 38 sono state corrisposte dalla sig.ra Controparte_1
pagina 3 di 24 quale pagamento delle spese di demolizione dell'autovettura di proprietà della madre sig.ra
[...]
mediante prelievo dal conto corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 12) CP_3
Vero che le somme indicate nel documento 39 sono state corrisposte dalla sig.ra Controparte_1 quale pagamento della diffida di pagamento dell'utenza telefonica TIM fisso a nome e per conto della madre sig.ra e degli eredi di mediante prelievo dal conto corrente Controparte_3 Persona_2
postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 13) Vero che le somme indicate nel documento 40 sono state corrisposte dalla sig.ra quale pagamento a Servizi cimiteriali Ercolani delle Controparte_1
spese di tumulazione della madre sig.ra mediante prelievo dal conto corrente postale Controparte_3
di Bancoposte intestato alla convenuta. 14) Vero che le somme indicate nel documento 41 sono state corrisposte dalla sig.ra quale pagamento delle spese per energia elettrica della Controparte_1
madre sig.ra mediante prelievo dal conto corrente postale di Bancoposte intestato Controparte_3
alla convenuta. 15) Vero che le somme indicate nel documento 42 sono state corrisposte dalla sig.ra quale pagamento della bolletta TIM intestata alla madre sig.ra Controparte_1 Controparte_3
mediante prelievo dal conto corrente postale di Bancoposte intestato alla convenuta. 16) Vero che le somme indicate nel documento 43 sono state corrisposte dalla sig.ra quale Controparte_1
pagamento delle imposte di successione della madre sig.ra mediante addebito dal Controparte_3 conto corrente ad essa intestato. In ogni caso: spese diritti ed onorari rifusi”. CP_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e AR EN convenivano in giudizio i Pt_1
fratelli e domandando, previo accertamento e ricostruzione del CP_1 Controparte_2
patrimonio ereditario relitto dalla defunta madre deceduta a Ferrara il 28 maggio 2020, Controparte_3
con ultimo domicilio in vita in IO, alla Via Italia '61 n. 12, la determinazione della quota disponibile ai fini della riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni indirette lesive dei propri diritti di figlie legittimarie.
A tal scopo le attrici, premettendo di essere state completamente pretermesse dalla successione materna per effetto delle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo datato 15 gennaio 2016
(pubblicato a rogito del Notaio di IO con atto in data 18 giugno 2020 Rep. n. Persona_3
2692 - Racc. 2089), chiedevano la ricostruzione del patrimonio ereditario comprensivo non solo del relitto (immobile indicato nel testamento e somme di cui al conto corrente intestato alla defunta al tempo della morte), ma anche di tutte le somme percepite dalla sorella a titolo di Controparte_1
donazione indiretta quale beneficiaria dei premi delle polizze vita versati dalla defunta madre in suo favore.
pagina 4 di 24 Domandavano, quindi, le attrice, previa riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni indirette illegittime, la reintegrazione della propria quota di riserva, pari a ¼ dei 2/3 dell'asse ereditario
(quantificata tale quota, nell'atto di citazione, in complessivi 50.997,50 euro ciascuna, da cui detrarre l'importo di 7.358,72 euro ricevuto da ciascuna attrice successivamente all'apertura della successione, in accordo con i convenuti al momento della liquidazione del saldo di conto corrente intestato alla defunta), con conseguente dichiarazione della relativa esatta consistenza e successivo scioglimento della comunione ereditaria e divisione mediante formazione delle quote, se possibile in natura, e loro assegnazione ai condividenti nel rispetto delle quote ereditarie così determinate. rimaneva contumace. Controparte_2
Si costituiva in giudizio, invece, la convenuta la quale, rimettendo la Controparte_1 determinazione dell'asse ereditario all'istruttoria di causa, eccepiva l'irrilevanza della polizza vita ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario trattandosi di diritto che il beneficiario, ai sensi dell'art. 1920 comma 3 cod. civ., consegue iure proprio e non iure successionis in quanto avente uno specifico fondamento contrattuale;
che l'importo ex adverso indicato quale asserito “donatum” sarebbe errato, non solo nel relativo ammontare, ma anche nella relativa qualificazione in quanto non assoggettabile né
a riduzione né tanto meno a collazione;
di vantare nei confronti dell'eredità un credito di complessivi
26.806,13 euro quale unica figlia ad essersi occupata della anziana madre quando la stessa ancora era in vita, non solo moralmente, ma anche economicamente con l'erogazione di somme di danaro per soddisfare le necessità primarie della medesima che versava in stato di indigenza.
Concludeva la convenuta per la reiezione delle domande di parte attrice, come formulate nell'atto introduttivo, procedendo all'accertamento dell'esatta consistenza del patrimonio ereditario della defunta madre e, dunque, all'accertamento della relativa natura esclusivamente relitta, previo altresì accertamento dell'esistenza di propri crediti verso l'eredità, da determinarsi ed imputarsi pro quota a ciascuno dei coeredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Domandava, da ultimo, la reiezione della domanda di divisione ereditaria, disponendo su di essa solo in caso di accertamento di lesione della quota di legittima delle attrici e sussistenza dei presupposti per la ripetizione delle somme versate dalla creditrice ex artt. 752 ss. cod. civ. da parte degli altri coeredi.
La causa, previo esperimento, in più sedi, di svariati tentativi di conciliazione, veniva istruita mediante la produzione documentale delle parti e due C.T.U. finalizzate ad accertare, con la prima, il presumibile valore di mercato del cespite immobiliare al momento della apertura della successione;
con la seconda, di natura contabile, l'effettiva consistenza del compendio ereditario ai sensi dell'art. 556 c.c. ai fini della formazione della massa di tutti i beni appartenuti alla defunta al tempo della morte, mediante riunione fittizia dei beni donati anche indirettamente dalla defunta, secondo il valore al tempo pagina 5 di 24 dell'apertura della successione, e, da ultimo, sull'asse così formato, l'individuazione della quota di cui la defunta poteva disporre e quella riservata ai legittimari ai sensi dell'art. 542 c.c.
Fallito anche l'ultimo tentativo di conciliazione posto in essere all'esito della seconda C.T.U., all'udienza del 18 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e a dieci giorni dopo per il deposito delle repliche.
***
La valutazione circa la fondatezza dell'azione intentata da parte attrice richiede alcune considerazioni preliminari in tema di azioni a tutela dei legittimari.
Orbene, le disposizioni contenute agli articoli 553 e seguenti del codice civile disciplinano strumenti giuridici a tutela della quota riservata ai legittimari nel caso in cui la stessa sia stata lesa mediante disposizioni testamentarie o donazioni effettuate in vita dal defunto.
L'azione di reintegrazione della quota di legittima tutela sia il legittimario del tutto pretermesso dal testamento, sia il legittimario che abbia ricevuto per testamento o che succeda per successione legittima, ma in una quota inferiore a quella allo stesso spettante.
Le quote riservate ai legittimari vanno calcolate non solo sui beni esistenti al momento dell'apertura della successione (come avviene nella successione ab intestato), ma anche su quanto dal de cuius trasferito in vita a titolo di donazione. La lesione può, quindi, verificarsi a causa di un atto mortis causa
(disposizioni testamentarie a titolo di eredità o di legato) e/o di un atto inter vivos (donazioni o liberalità indirette) del defunto.
L'azione di reintegrazione della quota di legittima si compone in primo luogo dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive (rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l'atto dispositivo compiuto dal defunto); in secondo luogo dell'azione di restituzione nei confronti dei beneficiari delle disposizioni ridotte e nei confronti dei loro eventuali terzi acquirenti ai sensi degli artt.
561 e 563 c.c.
L'azione di riduzione vera e propria costituisce, quindi, il primo stadio della reintegrazione ed ha la finalità di verificare, attraverso la previa determinazione della quota di legittima e della quota disponibile, se vi sia stata una lesione e, conseguentemente, di stabilire la misura della riduzione delle disposizioni lesive. Essa è, pertanto, un'azione di accertamento della lesione, che determina l'inefficacia relativa dell'atto lesivo unicamente nei confronti del legittimario che abbia esperito vittoriosamente l'azione di riduzione. L'inefficacia è, inoltre, sopravvenuta, poiché le disposizioni lesive o le donazioni non sono affette da vizi originari o sopravvenuti, essendo invece pienamente pagina 6 di 24 valide ed efficaci: solo a seguito dell'esperimento dell'azione di riduzione, esse vengono rese inoperanti nei confronti del legittimario vittorioso in riduzione. Le disposizioni lesive sono, invero, soggette a riduzione soltanto nei limiti necessari per reintegrare la riserva spettante al legittimario che agisce.
La sentenza di riduzione, inoltre, non realizza un nuovo trasferimento dei beni in forza del quale il legittimario diviene avente causa immediato dal legatario, dall'erede o dal donatario, poiché, rispetto al legittimario, quei beni si considerano come mai usciti dal patrimonio del defunto. In tale ottica,
l'inefficacia opera con retroattività reale, nel senso che il legittimario acquista la quota di legittima sin dal momento dell'apertura della successione, non solo inter partes, ma anche verso i terzi, salvi i limiti di cui agli art. 561, commi 1 e 2, e 563, comma 3, c.c.
L'azione di restituzione, invece, può essere promossa in giudizio dal legittimario per recuperare i beni che siano stati donati e poi ceduti dal donatario. Il presupposto di questa azione è che il legittimario abbia vittoriosamente esperito l'azione di riduzione (e quindi abbia avuto riconosciuta la legittimità delle sue ragioni) e che poi, aggredito il patrimonio del legittimario, non abbia trovato sufficienti sostanze per soddisfare le sue pretese. In questo caso la legge gli consente di dirigere le proprie pretese verso l'attuale proprietario del bene donato per pretenderne appunto la “restituzione”.
Per la reintegrazione della quota di legittima lesa devono anzitutto essere ridotte le disposizioni testamentarie, come previsto dall'art. 554 c.c.: esse vanno ridotte proporzionalmente, ovvero nella misura necessaria per soddisfare il diritto del legittimario.
Il valore del patrimonio deve sempre essere calcolato al tempo dell'apertura della successione (cfr.
Cass. sezione II, sentenza n. 5320 del 17 marzo 2016 secondo cui “Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultima azione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente”; cfr. anche Cass. sezione 2, sentenza n. 269 del 21/01/1978 secondo cui: “Nella integrazione della quota del legittimario deve aversi riguardo al valore dei beni al tempo dell'apertura della successione ai fini della stima dell'intero asse ereditario e di stabilire, rapportandovi i beni o la quota attribuiti al legittimario, se vi fu o meno lesione della quota a questi spettante, e, ove la lesione risulti, la integrazione in natura va fatta distaccando dai beni degli altri eredi la porzione occorrente, stimata
pagina 7 di 24 sempre secondo i valori del tempo dell'apertura della successione. Diversamente, in caso di institutio ex re certa, la variazione di valore dei beni, verificatasi dopo l'apertura della successione e prima che la quota legittima sia integrata, potrebbe vanificare il diritto alla integrazione”).
Se la riduzione delle disposizioni testamentarie non è sufficiente a reintegrare la legittima, si procede alla riduzione delle donazioni dirette ed indirette fatte dal defunto ai sensi dell'art. 555 c.c. Queste vanno ridotte non già mediante il criterio proporzionale, bensì mediante quello cronologico, cominciando dall'ultima fatta dal testatore in ordine di tempo e risalendo poi a quelle anteriori fino a soddisfare la legittima.
La legittima si calcola, quindi, sul valore netto della massa costituita dai beni relitti e donati, detratti i debiti del defunto (cfr. art. 556 c.c.).
Preme ancora evidenziare che secondo la giurisprudenza prevalente di legittimità, è a carico del legittimario che agisca in riduzione “l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva, e quindi anche
l'inesistenza nel patrimonio del "de cuius" di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché in conformità del principio di cui all'art. 2697 cod. civ. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi” (cfr. Cass. sezione II, sentenza n. 11432 del 17 ottobre 1992; conforme
Cass. sezione II, sentenza n. 13310 del 13 settembre 2002 secondo cui “In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore”).
Da ultimo, sempre ai fini della valutazione delle questioni che in appresso verranno esaminate, si precisa che nella misura in cui il legittimario veda reintegrata la propria quota di riserva, egli rispondi,
a pari degli eredi, dei debiti del defunto e dei legati in modo proporzionale alla quota reintegrata secondo la regola comune. La riduzione delle disposizioni testamentarie tiene comunque conto di eventuali debiti ereditari sopportati anche, pro quota, dal legittimario, il quale pur rispondendone consegue comunque un valore netto sufficiente ad integrare il proprio diritto.
Tutto ciò premesso, l'esame del caso di specie richiede, quindi, di procedere alla determinazione dell'esatta consistenza del patrimonio ereditario, onde verificare se le disposizioni testamentarie in esame abbiano realizzato la prospettata lesione della quota di legittima spettante alle attrici in qualità di figlie, dunque di legittimarie, della predetta.
- Patrimonio relitto.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti da parte attrice si evince che è deceduta Controparte_3
pagina 8 di 24 il 28 maggio 2020, lasciando un patrimonio costituito dai beni puntualmente indicati nella dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate di Ferrara – Ufficio territoriale di
IO in data 5 febbraio 2021 dall'erede testamentaria (cfr. doc. 3 di parte Controparte_1
attrice).
L'eredità veniva devoluta in forza di testamento olografo, con il quale la defunta disponeva dell'immobile di sua esclusiva proprietà in favore dei soli figli e , escludendo CP_1 CP_2
espressamente dalla successione le figlie AR ed per non averla mai trattata come Pt_1
mamma (cfr. doc. 2 di parte attrice).
Orbene, per l'esatta ricostruzione del patrimonio relitto, essendovi contestazione fra le parti sul valore da attribuire all'immobile oggetto del predetto lascito testamentario, nel corso del presente giudizio è stato conferito al C.T.U. geom. l'incarico di periziare il bene e di stimarne il Persona_4 presumibile valore di mercato al tempo dell'apertura della successione.
Con esposizione lineare, chiara e adeguatamente documentata il C.T.U., dando atto di aver preliminarmente esaminato i fascicoli di parte e la relativa documentazione, acquisito visure, mappe, planimetrie e pratiche tecniche ed edilizie del cespite, al fine della sua puntuale individuazione ed accertamento della relativa regolarità edilizia/urbanistica, effettuato un sopralluogo, valutate le condizioni e lo stato generale del bene (fabbricato tipo villetta, sviluppato su due piani, comprendente due abitazioni ed un garage, oltre all'area scoperta pertinenziale circostante, sito a IO (FE), via
Italia '61 n. 12), svolti i rilievi metrici ed acquisita la necessaria documentazione fotografica, all'esito di indagini diversificate sul mercato immobiliare della zona e della ricerca comparativa di rogiti notarili di trasferimento presso la Conservatoria dei RR.II. di Ferrara, il tutto al fine di verificare le quotazioni di compravendita, quindi chiarito il criterio di stima impiegato ai fini della valutazione, ha stimato il presumibile valore di mercato dell'immobile in complessivi 175.000,00 euro.
Sebbene l'immobile risulti composto da due diverse unità abitative, ed attualmente intestato a soggetti diversi1, il C.T.U. ha ritenuto di valorizzarlo come un unico cespite, tenuto conto delle seguenti valutazioni: “La stima dell'immobile viene eseguita in base alla relativa superficie commerciale e nel presente caso lo scrivente ritiene opportuno formulare una quotazione unica per l'intero fabbricato, ovvero comprendente contestualmente il valore dei due appartamenti, del garage e pertinenze, valutando ed estrapolando un prezzo unitario intermedio tra le stesse unità; tale modalità è giustificata dalla consistenza e conformazione dello stabile e in particolare delle due unità abitative, dalle 1 Dal punto di vista catastale il compendio risulta identificato nel catasto fabbricati del Comune di IO, al foglio 47 con i seguenti mappali: • 181 sub 1, p. t., cat. A/3, classe 2, vani 4, rendita €. 309,87; • 181 sub 2, p. t., cat. C/6, classe unica, mq. 53, rendita €. 156,02; • 181 sub 3, p. t.-1, cat. A/7, classe 2, vani 5,5, rendita €. 596,51. I mappali sub. 1 e sub. 2 risultano intestati a nato a [...] [...], proprietario in misura pari a 1000/1000; l'unità Controparte_2 mappale 181 sub 3 risulta intestata a nata a [...] il [...], proprietaria per 1000/1000. Controparte_1 pagina 9 di 24 rispettive diverse superfici, dalla parziale esistenza di impiantistica in comune, dal generale mediocre stato conservativo e presenza di un unico garage (oltre alla corte circostante indivisa). Dal punto di vista tecnico-estimativo e nell'ottica del normale andamento del mercato immobiliare, le suddette caratteristiche non suggeriscono infatti un'eventuale vendita “frazionata” delle singole unità, mentre appare più conveniente ed appetibile l'eventuale vendita “in blocco” dello stesso cespite”.
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti da parte attrice e delle relative deduzioni ed allegazioni, è stato, poi, affidato alla C.T.U. dott.ssa l'incarico di verificare la Persona_5 sussistenza e l'entità dei beni mobili relitti di cui si componeva la massa ereditaria al tempo della morte della testatrice.
Dagli accertamenti così condotti si è appurato che la defunta, alla data della morte, il 28 maggio 2020, era proprietaria per l'intero dell'immobile sopra individuato (come identificato in nota) nonché intestataria del conto corrente acceso presso Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo n. 2110060 recante un saldo attivo di euro 45.985,09 (cfr. doc. 3 di parte attrice).
Dai documenti in atti risulta, pertanto, che il patrimonio relitto alla data del decesso della sig.ra ammontava a complessivi euro 220.985,09 ovvero dalla somma del valore degli Controparte_3
immobili (euro 175.000) e del denaro in banca (euro 45.985,09).
- Debiti della defunta.
All'esito dell'istruttoria non sono emersi debiti della defunta verso terzi, legatari o eredi, fatta eccezione, come si dirà in appresso, per le sole spese funerarie e di tumulazione, oltre alla imposta successoria, anticipate per intero dall'erede Controparte_1
Sul punto occorre esaminare la domanda riconvenzionale di accertamento del credito asseritamente vantato da verso la massa, come dalla relativa difesa spiegata in comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta.
La conventa ha, infatti, dedotto di aver assistito in via esclusiva la madre, quando questa ancora era in vita, non solo moralmente, ma anche mediante l'erogazione in suo favore di somme di danaro atte ad integrare le rette della casa di riposo, stante l'insufficienza della pensione percepita dalla anziana, ma anche a provvedere al pagamento di bollette, bolli auto, IMU e Tasi in suo favore, nonché al pagamento delle spese funerarie;
ha, inoltre, asserito di essere creditrice verso la massa dell'ulteriore somma di €
5.150,00, da lei versata in data 8 luglio 2016 sul libretto postale della madre, il tutto per un importo complessivo di 26.816,13.
Orbene si ritiene che la pretesa creditoria della convenuta non sia stata adeguatamente provata se non nei limiti e per i motivi che seguono.
La documentazione prodotta dalla convenuta a supporto delle proprie allegazioni sul punto non appare pagina 10 di 24 idonea a comprovarne l'esistenza in quanto, esaminandola analiticamente:
- il prospetto riassuntivo denominato “elenco spese sostenute in nome e per conto di CP_3
e della successiva comunione ereditaria”, di cui al doc. 1 allegato alla comparsa di
[...]
costituzione e risposta, ha valore di mera allegazione di parte;
- le ricevute emesse dalla Casa di Riposo IS (di cui ai documenti da 4 a 14 allegati alla seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., di parte conventa) costituiscono quietanza del relativo pagamento e non anche prova di chi abbia effettuato quel pagamento;
la convenuta ha fatto seguire ad ogni quietanza la copia di un libretto postale (n. 2-1104841232) di cui, però, è del tutto incerta l'intestazione; analizzando la relativa movimentazione parrebbe trattarsi di libretto di risparmio postale intestato alla defunta, in quanto alimentato solamente dall'accredito della relativa pensione che al tempo ammontava a 1.156,30 euro (come si ricava dalla relazione dell'ADS Avv. Paolo Pifferi in data 14/04/2020 di cui al doc. 9 di parte attrice, e comunque non contestato dalle parti);
- i “Modelli F24” non sono direttamente ed univocamente riferibili (stante la mancata indicazione dei dati catastali) al pagamento dell'IMU relativa all'immobile ricompreso nell'asse ereditario
(doc.ti da 15 a 21 di parte convenuta);
- i pagamenti per “bolli auto” (doc.ti da 22 a 24 di parte conventa) sono relativi ad automobile intestata a , quindi a bene estraneo alla successione in questione;
Persona_2
- i pagamenti per imposte sui rifiuti urbani risultano effettuati con addebito su c/c della cui intestazione non vi è prova in atti (cfr. doc.ti 25 e 26 di parte convenuta);
- i bollettini per il pagamento del Consorzio di Bonifica non sono anch'essi direttamente riferibili
(stante la mancata indicazione dei dati catastali) all'immobile ricompreso nell'asse ereditario
(doc. 30 di parte convenuta);
- le spese per stesura e presentazione della denuncia di successione di cui al doc. 31 di parte convenuta, ancorché certamente riferite alla successione de qua, risultano essere state corrisposte dal coniuge di (al quale, infatti la relativa Controparte_1 Testimone_1
fattura risulta intestata), difettando, quindi, la legittimazione della conventa alla relativa rivendicazione anche solo pro quota;
- i pagamenti al C.A.D.F. S.p.A. (di cui ai doc.ti da 32 a 34 di parte convenuta), quelli per il gas a
(di cui ai doc.ti 36 e 37), quelli per la corrente elettrica a Controparte_5 [...]
Con (di cui al doc. 41), e quelli a favore di (doc. 42) Controparte_6
risultano tutti eseguiti con addebito su c/c della cui intestazione non vi è prova in atti;
quindi non vi è prova certa di chi abbia eseguito quei pagamenti, ovvero del soggetto potenzialmente pagina 11 di 24 creditore;
- la ricevuta per il trasporto in ambulanza costituisce mera quietanza di un pagamento in contanti
(doc. 35 di parte convenuta), quindi difetta la prova di chi lo abbia eseguito;
- la fattura di cui al doc. 38 di parte convenuta risulta emessa e pagata dal convenuto contumace che, non costituendosi in giudizio, non l'ha rivendicata;
essa riguarda Controparte_2
peraltro le spese di demolizione di un veicolo che è estraneo al patrimonio relitto in esame;
Con
- le spese per “diffida ” sono anch'esse riferite a soggetto estraneo alla odierna vertenza (cfr. doc. 39 di parte convenuta).
Le uniche spese relative alla successione in morte di certamente sostenute, per intero, Controparte_3
da sono le spese funerarie pari ad euro 3.500,00 (di cui la fattura, il vaglia postale Controparte_1
e l'accredito della somma di cui al predetto vaglia sul c/c intestato a , CP_8 Testimone_1
anticipatario della spesa, risultano documenti idonei alla relativa prova;
cfr. doc.ti da 27 a 29 di parte convenuta), le spese di tumulazione per euro 224,86 (cfr. doc. 40 di parte convenuta) e l'imposta di successione pari ad euro 2910,97 (cfr. doc. 43 di parte convenuta), così per un importo complessivo di euro 6.635,83.
Si ritiene, invece, che la convenuta non sia riuscita a fornire prova dell'esistenza di tutte le altre spese dalla medesima rivendicate verso la massa.
Ed invero, alla inadeguatezza/inidoneità/insufficienza delle prove documentali sopra esaminate, si accompagna l'inammissibilità della prova testimoniale esclusa durante la fase istruttoria.
L'esclusione della prova orale si giustifica sulla scorta della non corretta formulazione dei relativi capitoli e della conseguente inammissibilità dei medesimi in quanto generici e tesi a supplire ad una carenza allegatoria originaria della parte.
La conventa, infatti, nel sostenere di aver corrisposto somme a favore della madre per supplire all'insufficienza della relativa pensione asserisce in comparsa (senza nulla precisare con la prima memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c.) che “Trattasi di importi corrisposti direttamente dalla sig.ra ad integrazione delle rette della casa di riposo, per pagamento di bollette, bolli Controparte_1
auto, IMU e Tasi sino a quando la madre era in vita (c.f.r. anche doc. 9 attrici) e dopo, oltre alle spese funerarie. La sig.ra è inoltre creditrice della madre della ulteriore somma di €. Controparte_1
5.150,00, versata in data 8 luglio 2016 sul libretto postale della sig.ra (c.f.r. anche Controparte_3 doc. 9 attrici). L'importo del passivo ereditario ammonta pertanto ad euro 26.806,13, salva diversa – anche maggiore- quantificazione dovesse emergere in corso di causa”.
Null'altro viene allegato su modalità, tempi ed entità dei pagamenti.
E' infatti solo con i capitoli di prova testimoniale di cui alla seconda memoria ex art. 183, 6° comma,
pagina 12 di 24 c.p.c. che la convenuta, in maniera peraltro sempre generica, e comunque ormai decaduta dal proprio onere assertivo, introduce la circostanza, prima di allora mai dedotta, di aver corrisposto somme di danaro a favore della madre, prelevandole da un non meglio identificato conto corrente postale a sé intestato, di cui però omette di indicare il numero e di provare la relativa intestazione, anzi, ancor prima, la relativa esistenza.
Da qui l'inammissibilità dei dedotti capitoli di prova, relativi a circostanze per l'appunto generiche e non specificamente allegate negli atti introduttivi.
L'ulteriore questione della inammissibilità della prova orale avendo la difesa della convenuta indicato quale unico teste coniuge di rileva più che sul piano della Testimone_2 Controparte_1
incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., sul piano della relativa inattendibilità, posto che il teste avrebbe potuto vantare, in base a quanto documentato in atti dalla convenuta (cfr. doc. 31), un proprio credito nei confronti dell'eredità CP_3
Da ultimo, appare del tutto insufficiente a provare il credito asserito dalla convenuta la relazione a firma dell'Avv. Paolo Pifferi, amministratore di sostegno di dal febbraio 2020 (cfr. Controparte_3
Contr doc. 8 di parte attrice). Nella relazione, infatti, l rappresentava al G.T. la circostanza per cui la figlia della beneficiaria, “<> di aver anticipato somme nell'interesse Controparte_1
della madre, per rette di degenza e spese varie, fino a gennaio 2020, pari ad euro 9.933,29 per cui, sommando a tale importo quello di euro 5.150,00 versato da alla beneficiaria per Controparte_1
permettere il versamento della rata unica del premio della polizza vita con alla stessa Controparte_10
dovrebbe in teoria essere rimborsata la somma di euro 15.083,29 (al proposito, una volta ottenuta la disponibilità economica, si depositerà apposita istanza)”. Nella relazione l'amministratore si limitava, quindi, a riportare una mera allegazione di parte, senza avanzare alcuna istanza di autorizzazione al rimborso, né tanto meno dava atto di aver potuto verificare la fondatezza della richiesta avanzata dalla
Dalla relazione si desume solo che la convenuta già all'epoca asseriva di vantare un credito CP_1
verso la madre;
anche allora, però, mancavano i relativi riscontri, posto che l'ADS nell'anticipare al GT la richiesta di rimborso della figlia della beneficiaria specificava che “alla stessa dovrebbe in teoria essere rimborsata la somma di euro 15.083,29”, sottintendendo la locuzione “in teoria” la mancata esibizione, anche allora, dei giustificativi di spesa.
In conclusione si osserva che se, come asserito da i pagamenti eseguiti a favore Controparte_1
della anziana madre fossero avvenuti con prelievo di somme dal proprio conto corrente, alla convenuta sarebbe bastato produrre in giudizio copia dei relativi estratti conto;
dagli estratti conto si sarebbe infatti potuto agevolmente evincere non solo ed in prima battuta l'esistenza e la titolarità del conto stesso, ma anche, per inferenza, la correlazione, qualora sussistente, di date ed importi dei prelievi con pagina 13 di 24 le quietanze di pagamento, i bollettini e le ricevute prodotti in atti.
Se inoltre è vero, come asserito dalla difesa di parte conventa nella propria comparsa conclusionale, che ai sensi dell'art. 253 c.p.c. il giudice istruttore ha la facoltà di porre al teste tutte le domande “… utili a chiarire i fatti medesimi” (in tesi di parte convenuta anche ad esempio “il numero del conto o l'ufficio postale di appoggio del libretto, o altro utile a corroborare o meno la risposta fornita in sede di assunzione e l'attendibilità del teste”), tale facoltà non può comunque supplire a carenze assertive originarie delle parti, né tanto meno derogare ai principi dispositivo e dell'onere della prova.
La carenza dapprima assertiva, quindi anche documentale di cui poc'anzi si è detto, giustifica quindi la corretta valutazione di inammissibilità della prova orale come articolata e dedotta dalla difesa di parte convenuta nella propria seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c.
Dunque dalla massa relitta, quali uniche spese gravanti sull'eredità di cui vi è positivo riscontro documentale in atti, vanno detratte quelle relative al funerale ed alla tumulazione, nonché l'imposta di successione per un importo complessivo di 6.635,83 euro.
Tale importo deve essere ripartito fra gli eredi testamentari e le legittimarie pretermesse in applicazione analogica dell'art. 752 c.c. che richiede ai coeredi di contribuire fra loro al pagamento di debiti e pesi ereditari in proporzione delle proprie quote ereditarie. In particolare il secondo comma dell'art. 754
c.c., dedicato alla tutela del coerede che si trovi in posizione di creditore, stabilisce che “Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede”.
Di tali disposizioni e del credito vantato dalla convenuta nei limiti dell'importo di Controparte_1
euro 6.635,83 (detratta la quota di relativa spettanza) deve dunque tenersene conto in sede di ricostruzione del compendio ereditario.
- Patrimonio donato.
Al valore netto dei beni relitti, detratte le spese relative alla successione come sopra individuate, deve poi sommarsi il valore dei beni di cui la defunta abbia eventualmente disposto in vita con donazioni e con altri atti di liberalità, anche indiretti o dissimulati.
Nel caso di specie parte attrice ha allegato l'esistenza di atti di liberalità effettuati in vita dalla de cuius
a favore della sola figlia , avendola indicata quale assicurata o beneficiaria nei contratti di CP_1
assicurazione sulla vita indicati in citazione.
Sul punto parte convenuta ha sollevato diverse questioni interpretative.
Quanto alla prima questione, relativa alla configurabilità delle polizze vita quali ipotesi di donazione indiretta, giova evidenziare che sul punto la S.C., con la sentenza n. 6531/2016, ha stabilito che “Deve escludersi che il contratto di assicurazione sulla vita in favore dell'erede legittimo o testamentario
pagina 14 di 24 possa qualificarsi quale donazione indiretta del contraente in favore dei terzi designati. Ed infatti la corresponsione dell´indennità in favore del beneficiario, pur se derivante dal contratto stipulato dal contraente assicurato a favore del terzo designato, non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente assicurato e, pertanto, non può ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalità ai sensi dell´art. 809 c.c. assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Il solo depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità all´azione di riduzione proposta dagli eredi legittimi”.
Tale orientamento è stato ribadito dalla Cassazione anche con la sentenza n. 26873 del 2019 con la quale ha riconosciuto come “… dal punto di vista teorico, nulla esclude che il beneficiario della polizza sia nello stesso tempo erede dello stipulante, ma ciò non toglie che le somme gli competano comunque, ex art. 1920, comma 3, c.c., iure proprio, non iure successionis (Cass. n. 6531/2006), non entrando a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante (Cass. n. 26606/2016). Si ricorda che in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo le norme sulla collazione e la riduzione delle donazioni sono fatte salve in riferimento ai premi pagati dallo stipulante, non alle somme percepite dal beneficiario (cfr. art. 1923, comma 2, c.c.)”2. 2 Si veda anche Cass. sezione II civile, sentenza n. 29583 del 22 ottobre 2021 secondo cui: “Costituisce principio acquisito che, in tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario a un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.), anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione
(Cass. n. 3263/2016). Iure proprio vuol dire che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante (Cass., S.U., n. 11421/2021; n. 25635/2018; n. 15407/2000). È opinione unanime, in dottrina e in giurisprudenza, che la designazione del beneficiario sia un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua in modo generico o specifico il destinatario della prestazione dell'assicuratore (Cass. n.
4833/1978). Ex art. 1923, comma 2, c.c., in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, le norme sulla collazione e sulla riduzione sono fatte salve in riferimento ai premi pagati dallo stipulante non alle somme percepite dal beneficiario. La
Suprema Corte ha chiarito che le polizze sulla vita, aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a fino a prova contraria, come "donazioni indirette" a favore dei beneficiari delle polizze stesse (Cass. n. 3263/2016). Si rileva che è il pagamento del premio che costituisce pertanto il c.d. "negozio mezzo" (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del «negozio fine» (la donazione). Sono i premi pagati, pertanto, che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall'art. 809 c.c. (Cass. n. 7683/2015). In quanto all'aleatorietà del beneficio, si nota in dottrina che, nelle assicurazioni sulla vita in genere, l'arricchimento del beneficiario non sta nell'indennità, che è sempre eventuale e aleatoria, ma nell'acquisto del diritto ai vantaggi economici dell'operazione, cui corrisponde il depauperamento del donante. Le successive diminuzioni possono essere considerate ai fini della collazione, ma non fanno perdere all'atto il carattere di donazione. Tanto questo è vero che è applicabile alla designazione l'art. 775 c.c. e «se compiuta da un incapace naturale, è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest'ultimo possa averne risentito» (Cass. n. 7683/2015 cit..). L'art. 741 c.c. dice soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di un'attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.
Quanto alle spese fatte per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione, a favore dei discendenti (propria o dei discendenti medesimi), è opinione concorde degli interpreti che la norma comprende sia l'ipotesi dell'assicurazione stipulata pagina 15 di 24 L'applicazione al caso di specie dei principi appena menzionati porta alla necessaria imputazione al patrimonio donato della defunta di tutti i premi assicurativi dalla medesima versati per la stipula dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati a beneficio della figlia Controparte_1
La consulenza contabile, a riguardo, ha appurato che dalla comunicazione di acquisite in CP_11 atti si evince l'esistenza di tre polizze, una sola della quali, la polizza denominata “Posta in CP_12 coassicurazione (10%) 2001”, della durata di 10 anni, sottoscritta il 19/01/2001 e con scadenza
19/01/2011, è stata liquidata alla scadenza a mezzo accredito sul libretto postale n. 000017559419
(importo liquidato euro 16.860,26, ma per l'appunto diversi anni prima della data del decesso della de cuius).
Con comunicazione del 10/07/2023, comunicava l'esistenza delle seguenti polizze: CP_11
- Polizza Posta Futuro Low Cost n. 50004082606 sottoscritta in data 10/05/2007, della durata di 10 anni, con un premio unico di euro 15.000, liquidata in data 03/06/2015 (quindi anteriormente al decesso della;
in detta polizza l'assicurato era il sig. e la contraente la sig.ra CP_3 Persona_2
. Controparte_3
- Polizza 2016 nr. 50011121903, sottoscritta in data 08/07/2016, della durata di Parte_2
10 anni, con premio unico dell'importo di euro 50.000 ancora in vigore alla data del 10/07/2023. Tale polizza è una assicurazione sulla vita che vede quale contraente la sig.ra e quale Controparte_3
beneficiario, in caso vita, la sig.ra ed, in caso morte del contraente, lo stesso. Controparte_1
Quanto alle tipologie di polizze esistenti, sembra quindi pacifico che esista un errore nella comunicazione di con riferimento alla prima polizza, la n. 50004082606 dell'importo di CP_11
euro 15.000 che, nel prospetto di sintesi del 14/12/2021 (e di cui all'allegato 11 all'atto di citazione) CP_1 viene indicata come non ancora pagata, mentre nella successiva comunicazione delle trasmessa in data 10/07/2023 all'avvocato delle ricorrenti, depositato come Allegato 2 alle note del 9/5/2024, risulta liquidata nel giugno 2015.
La circostanza trova ad ogni modo conferma da parte dell'Amministratore di Sostegno della de cuius,
Avv. Paolo Pifferi, il quale, nell'ambito delle proprie funzioni, aveva individuato nel patrimonio della beneficiaria solamente due polizze: - la polizza AXA MPS recante un importo di 50.450,00, della quale
Contr l' aveva chiesto ed ottenuto da parte del Giudice Tutelare lo svincolo al fine di fare fronte alle spese della amministrata (tale polizza venne poi liquidata e la somma riscattata fu accreditata sul conto dal discendente sulla propria vita, sub specie di pagamento del debito altrui, sia l'assicurazione sulla vita del discendente (o del de cuius), che rientra nello schema della donazione indiretta, sub specie di contratto a favore di terzo. Per il discendente, infatti, ottenere l'indennizzo o assicurarlo ai propri familiari, dopo la propria morte, può infatti rappresentare un vantaggio non meno rilevante che l'intraprendere un'attività lucrativa. Si avrebbe invece donazione diretta in ipotesi di messa a disposizione del discendente delle somme necessarie per pagare i premi di assicurazione sulla vita di lui”.
pagina 16 di 24 corrente della procedura di amministrazione di sostegno indicato, dopo la morte della beneficiaria, nella relativa dichiarazione di successione); - la Polizza di assicurazione sulla vita denominata
Postafuturo Partecipa 2016 nr. 50011121903, sopra individuata (cfr. doc.ti 8 bis e 9 di parte attrice).
Sembra pertanto possibile considerare che alla data del decesso della sig.ra presso Controparte_3
, fosse in essere unicamente quest'ultima polizza, dell'importo di 50.000 euro (n. CP_11
50011121903) che, alla data del 10/07/2023, non era ancora stata liquidata ad alcuno.
Alla luce delle evidenze che precedono, è quindi possibile concludere che al decesso della de cuius sia stato effettuato un cambio di intestazione nella polizza n. 50011121903, che risulta oggi nella disponibilità della convenuta la quale beneficia, in tal modo, di un maggior Controparte_1
patrimonio rispetto ai fratelli pari ad euro 50.000.
Non può, tuttavia, non tenersi conto di quanto riportato specificamente sul punto nella relazione/istanza dell'ADS Avv. Paolo Pifferi in data 14 aprile 2020 (doc. 9 di parte attrice). Contr Nella predetta istanza l' rappresenta che la “Polizza di assicurazione sulla vita denominata
Postafuturo Partecipa 2016, stipulata con con decorrenza 08.07.2016 e scadenza Controparte_10
08.07.2026, con premio unico pari ad euro 50.000,00, contraente Controparte_3
assicurato/beneficiario in caso vita la figlia beneficiaria in caso morte la Controparte_1
contraente (così almeno risulta dal documento sottoscritto) [doc. 3]” è un “contratto di assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico con rivalutazione annuale del capitale investito in base al risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta Valore Più”. Aggiunge l'ADS che CP_1
in data 08.07.2016, ha prelevato dal proprio libretto di risparmio postale n. 45749367 la
[...]
somma di euro 5.150,00 [doc. 4], in pari data versandola sul libretto di risparmio postale n.
0888152725 cointestato alla beneficiaria ed alla stessa da cui poi, sempre in data Controparte_1
08.07.2016, è stata prelevata la somma di euro 50.000,00 [doc. 5] per il versamento del premio della polizza di assicurazione sulla vita denominata , stipulata con Parte_3 CP_10
con decorrenza 08.07.2016 e scadenza 08.07.2026, dal momento che su tale ultimo libretto di
[...]
Contr risparmio non sussisteva la disponibilità necessaria per il versamento del premio stesso”. L' documenta la propria affermazione allegando all'istanza la copia del libretto di risparmio postale n.
45749367 con evidenziato il prelievo del 08.07.2016 eseguito da ad integrazione Controparte_1
del premio assicurativo.
Pertanto ai fini della corretta ricostruzione del patrimonio donato, dal premio unico di 50.000,00 euro versato nel contratto di assicurazione sulla vita da ultimo citato, differentemente da quanto operato dalla consulenza contabile, deve essere sottratta la somma di 5.150,00 in quanto rientrante nella titolarità della convenuta Controparte_1
pagina 17 di 24 Non è, invece, possibile tener conto, sempre ai fini della ricostruzione del patrimonio donato, dell'importo di euro 7.500,00 pari alla metà della liquidazione della polizza n. 50004082606, in quanto liquidata nel giugno 2016 (quindi anteriormente al decesso della defunta) ed accreditata sul libretto di risparmio postale n. 45684257 cointestato alla de cuius e alla figlia , in difetto di Controparte_1
prova certa dell'effettivo impiego di detta somma;
né risulta allegata in atti alcuna movimentazione relativa al predetto libretto postale cointestato.
Pertanto l'importo complessivo dei premi assicurativi da conferire al patrimonio donato della defunta è pari a 44.850,00.
- Ricostruzione del patrimonio ereditario.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il patrimonio ereditario comprensivo di patrimonio relitto e patrimonio donato, alla data di apertura della successione, è il seguente:
- Patrimonio relitto: Patrimonio Immobiliare = € 175.000,00 + Danaro contante = € 45.985,09 =
220.985,09
- Patrimonio Donato: Polizza vita n. 50011121903 = 50.000,00 – 5150,00 Controparte_1
quale somma dalla stessa versata ad integrazione del premio unico = 44.850,00
- Spese successorie da ripartire fra i coeredi ai sensi dell'art. 752 c.c. = 6.635,83
Massa ereditaria netta residua = 259.199,26
Il valore della massa ereditaria, ottenuto mediante la riunione fittizia del patrimonio relitto e del donato, sottratti i debiti ereditari, è pertanto pari a 259.199,26 euro.
In riferimento a tale valore, per accertare se vi sia stata lesione della quota di legittima e, in caso positivo, in quale misura, occorre aver riguardo al disposto di cui all'art. 537 c.c. secondo cui, “se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Nel caso di specie, stante l'esistenza di quattro discendenti, la quota di cui la testatrice poteva disporre per il tempo della sua morte è pari a 1/3 del proprio patrimonio;
i restanti 2/3 vanno suddivisi in parti uguali fra eredi testamentari e legittimari pretermessi, titolari di una quota di legittima pari ad 1/4 ciascuno.
Ebbene, si rileva che le disposizioni testamentarie del 15 gennaio 2016 (allegato B al n. Rep. 2692, n.
Racc. 2089, doc. 2 atto di citazione) hanno certamente determinato la lesione delle predette quote di riserva, avendo integralmente pretermesso dalla propria successione le figlie Controparte_3 Pt_1
e le quali, dunque, legittimamente hanno esperito azione di riduzione delle disposizioni Per_6
anzidette.
Sulla scorta della ricostruzione del patrimonio ereditario di cui sopra, può quindi accertarsi che:
pagina 18 di 24 - quale erede necessario e per testamento, avrebbe diritto di percepire una Controparte_2
quota pari a 44.305 (per testamento) e 44.305 (per disponibile, pari complessivamente a 88611;
- quale erede necessaria e per testamento, avrebbe diritto di percepire una Controparte_1
quota pari a 44.305 (per testamento) e 44.305 (per disponibile, pari complessivamente a 88611;
- AR EN, quale legittimaria pretermessa, avrebbe diritto di percepire una quota pari a
44.305;
- quale legittimaria pretermessa, avrebbe diritto di percepire una quota pari Parte_1
a 44.305. ha anticipato per tutti i coeredi le spese di successione sopra individuate, Controparte_1
quantificate in complessivi 6635,83 euro.
Di queste spese e avrebbero dovuto corrispondere la somma di 2210,00 CP_2 Controparte_1
euro ciascuno;
AR e la somma di euro 1105,00 euro ciascuna. Pt_1
Per effetto di tali spese, quindi, le rispettive quote vanno così rideterminate:
- dovrebbe vedersi assegnata una quota pari a 88611,00 – 2210,00 = 86.401; Controparte_2
- dovrebbe vedersi assegnata una quota pari a 88611,00 – 2210,00 = 86.401; Controparte_1
- AR EN dovrebbe vedersi assegnata una quota pari a 44.305,00 – 1105,00 =
43.200,00;
- dovrebbe vedersi assegnata una quota pari a 44.305,00 – 1105,00 = Parte_1
43.200,00.
Tuttavia per effetto delle disposizioni testamentarie, della donazione indiretta a favore di CP_1
e della divisione del saldo di conto corrente successiva alla morte della testatrice, i quattro
[...]
fratelli di fatto hanno ricevuto:
- 81.200,00 (corrispondente al valore dei mq dell'immobile assegnatogli con Controparte_2
disposizione testamentaria della madre;
cfr. pag. 8 relazione peritale dott.ssa + Persona_5
15.634,00 (pari alla quota ricevuta in sede di divisione del saldo di conto corrente n. 02110060 presso Cassa Padana) = 96.834,00;
- 93.800,00 (corrispondente al valore dei mq dell'immobile assegnatole con Controparte_1
disposizione testamentaria della madre;
cfr. pag. 8 relazione peritale dott.ssa + i Persona_5
premi assicurativi per euro 44.850,00 + 15.634,00 (pari alla quota ricevuta in sede di divisione del saldo di conto corrente n. 02110060 presso Cassa Padana) = 154.284,00;
- AR EN 7.358,73 (pari alla quota ricevuta in sede di divisione del saldo di conto corrente n. 02110060 presso Cassa Padana) = 7.358,73;
- 7.358,73 (pari alla quota ricevuta in sede di divisione del saldo di conto Parte_1
pagina 19 di 24 corrente n. 02110060 presso Cassa Padana) = 7.358,73.
Al contrario di quanto rilevato dalla C.T.U. contabile, la destinazione delle somme di cui al saldo del conto corrente n. 20110060, sul quale era giacente alla data del decesso di la somma di Controparte_3
euro 45.985,00, risulta essere stata effettuata con gli importi sopra indicati e, quindi, risulta la divisione pro quota delle medesime somme fra tutti e quattro i fratelli in ragione, non solo della pacifica liquidazione alle odierne attrici, per loro stessa ammissione incontestata, degli importi sopra riferiti
(7358,73 euro a testa); ma anche della espressa allegazione di parte convenuta secondo cui la liquidità sul conto corrente Cassa padana era già stata correttamente divisa (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Orbene, è noto che il conto corrente intestato a persona deceduta, per effetto della successione viene “congelato” dall'istituto di credito e “svincolato” solo dietro esibizione della denuncia di successione, per poi essere posto in liquidazione alla condizione che tutti gli eredi indicati in denuncia prestino il consenso alla divisione pro quota. Dunque le quote liquidate a favore delle attrici fanno ragionevolmente presumere che in pari tempo siano state liquidate, con le proporzioni di cui sopra, anche quelle a favore degli altri due eredi, odierni convenuti. Tale deduzione trova conforto nell'allegazione di parte convenuta sopra citata secondo cui la relativa divisione sarebbe correttamente avvenuta.
Confrontando a questo punto quanto spetterebbe ai fratelli per effetto della successione in CP_1
morte della compianta madre e quanto dai medesimi effettivamente percepito risulta che:
- dovrebbe restituire 10.433,00 euro;
Controparte_2
- dovrebbe restituire 67.883,00 euro – 6635,83 (spese anticipate per i Controparte_1
coeredi) = 61.197,17;
- AR EN dovrebbe avere 35.841,27;
- dovrebbe avere 35.841,27. Parte_1
Le attrici risultano, quindi, lese nel proprio diritto di legittima per complessivi 35.841,27 euro ciascuna, così determinati: 2/3 di 265.835,09 (massa ereditaria netta residua) = 177.223:4 = 44.305 – 1105,00 =
43.200 – 7358,73 = 35841,27. ed vanno quindi condannati a restituire alla massa Controparte_2 Controparte_1
rispettivamente 10.432,81 euro ( ) e 61.197,17 ( ); tali somme andranno ad integrare le CP_2 CP_1
quote di legittima delle attrici in misura pari a 35.841,27 ciascuna.
Agli importi sopra indicati vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della presente decisione (di accertamento della lesione di legittima) fino al saldo effettivo.
- La domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
La domanda di divisione avanzata dalle attrici è infondata in quanto non ne sussistono i presupposti.
pagina 20 di 24 Giova premettere sul punto che vi è un ampio contrasto dottrinale sulla qualifica di erede o meno del legittimario pretermesso che esperisca vittoriosamente l'azione di riduzione.
Conformemente a precedente di questo Tribunale (che qui di seguito si cita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.; cfr. sentenza Tribunale di Ferrara nella causa R.G. n. 246/2024) si ritiene di “condividere la conclusione secondo la quale il legittimario pretermesso acquista, quale successore a titolo particolare, un diritto di credito pari alla quota riservatagli dalla legge sul patrimonio attivo ereditario, ma non diventa anche erede all'esito dell'accertamento della violazione testamentaria. Avallano giuridicamente la conclusione assunta:
- il fatto che l'art. 457 c.c. devolva l'eredità per legge o per testamento, sicché non si può fare luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria;
la delazione testamentaria manca, mentre quella legale è inoperante per effetto dell'atto di ultima volontà;
- la natura personale dell'azione di riduzione e non reale come l'azione di petizione di eredità;
- la considerazione che il legittimario preterito non può accettare l'eredità prima del passaggio in giudicato dell'azione di riduzione, non essendovi alcuna delazione a suo favore, né ha senso una sua accettazione espressa successiva al passaggio in giudicato della sentenza di riduzione, avendo lo stesso chiaramente manifestato, con l'esercizio dell'azione di riduzione, la sua volontà di conseguire la pars bonorum che gli spetta per legge;
- il fatto che l'art. 556 c.c. determini la quota disponibile sul netto ereditario, così derivandone la responsabilità per i debiti ereditari sopravvenuti non diretta, ma indiretta attraverso la rideterminazione della quota di riserva, così rendendo priva di significato un'accettazione beneficiata;
- il fatto che l'azione di riduzione possa essere esercitata dagli aventi causa del legittimario e, nei limiti indicati normativamente, dai creditori, circostanza che determinerebbe – diversamente opinando – l'accettazione indiretta dell'erede in virtù dell'esercizio dell'azione da parte dei terzi.
Le conseguenze giuridiche dell'impostazione giuridica adottata sono che il legittimario pretermesso deve essere reintegrato nella quota riservata per legge, attribuendogli un diritto di credito e non la titolarità del diritto dominicale sui beni costituenti il patrimonio ereditario”.
Dunque nel caso di specie non si configura alcuna comunione ereditaria fra le attrici, legittimarie pretermesse come sopra reintegrate nella relativa quota di legittima e, per l'effetto, titolari di diritto di credito verso i convenuti, ed i convenuti medesimi.
Del resto, come detto, il danaro oggetto del compendio ereditario è stato interamente liquidato subito pagina 21 di 24 dopo l'apertura della successione de qua.
L'immobile sito a IO, Via Italia '62 n. 12, risulta ad oggi intestato ai soli convenuti CP_2
ed in conformità alle disposizioni testamentarie materne, peraltro con differente Controparte_1
intestazione catastale, ciò che potrebbe persino far dubitare dell'esistenza di una comunione fra gli eredi testamentari. Ad ogni buon conto, alcuna domanda di divisione è stata svolta da CP_1
nei confronti del fratello .
[...] CP_2
Di tal ché difettano integralmente i presupposti per procedersi allo scioglimento di comunione ereditaria.
- Sulle spese del presente procedimento.
In considerazione delle domande spiegate dalle parti, della istruzione resasi necessaria e dell'esito del presente procedimento, si stima equo compensare
- integralmente fra le attrici ed il convenuto le spese di giudizio, in ragione Controparte_2
della mancata opposizione del contumace e della natura di accertamento dell'azione principale;
- per il 20% fra le attrici e la conventa le spese di giudizio, in ragione del Controparte_1
riconoscimento, anche se in minima parte, della relativa domanda riconvenzionale e della natura di accertamento dell'azione principale;
ponendo a carico della medesima convenuta secondo il principio della Controparte_1
soccombenza ex art. 91 c.p.c., le restanti spese, che – per il restante 80% – si liquidano come in dispositivo conformemente ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione del compendio immobiliare (liquidate in favore del C.T.U. geom. con provvedimento in data 3 aprile 2024) sono Persona_4
definitivamente poste a carico della conventa in ragione del principio di causalità, Controparte_1
essendosi la medesima opposta alla stima effettuata da tecnico di parte attrice, risultata conforme a quella del C.T.U. Segue quindi l'obbligo per di rifusione di quanto anticipato Controparte_1
dalle attrici a tale titolo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione del compendio ereditario (liquidate in favore della C.T.U. dott.ssa con provvedimento in data 31/10/2024) sono Persona_5
definitivamente poste a carico di tutte le parti costituite essendosi resa necessaria per l'accertamento della consistenza della massa relitta (nei rapporti interni 1/3 a carico di ciascuna delle sorelle obbligo solidale verso la C.T.U.). CP_1
P.Q.M.
pagina 22 di 24 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta che le disposizioni testamentarie di nata a [...] il Controparte_3
14/11/1934, deceduta a Ferrara il 28/05/2020 e di cui al testamento olografo 15 gennaio 2016
(pubblicato per atto del Notaio di IO in data 18 giugno 2020 Rep. n. Persona_3
2692 - Racc. 2089), nonché la donazione indiretta disposta in vita dalla testatrice a favore della figlia sono lesive della quota di legittima di AR EN ed Controparte_1
pari a ¼ del patrimonio ereditario non disponibile ossia pari ad euro Parte_1
35.841,27 ciascuna.
2) Per l'effetto dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie e della donazione indiretta dichiarandole inefficaci nei confronti delle attrici nella misura predetta con conseguente condanna alla restituzione in favore delle attrici di della somma di euro Controparte_2
10.432,81 e di della somma di euro 61.197,17 euro, oltre interessi nella Controparte_1
misura legale dalla data della presente decisione alla data di effettivo pagamento.
3) Compensa integralmente fra le attrici e le spese del presente giudizio. Controparte_2
4) Compensa in ragione del 20% fra le attrici e la convenuta le spese del Controparte_1
presente procedimento.
5) Dichiara tenuta e condanna a corrispondere a favore delle attrici il restante Controparte_1
80% delle spese di lite, liquidate per la restante parte percentuale in € 6.093,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA come per legge per compensi professionali di avvocato, ed euro 545,00 per spese vive.
6) Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. estimativa come Controparte_1
liquidate con decreto in data 03/04/2024, con conseguente obbligo di rifusione di quanto anticipato dalle attrici a tale titolo.
7) Pone definitivamente a carico di tutte le parti costituite le spese di C.T.U. contabile come liquidate con decreto in data 31/10/2024, con obbligo solidale verso il C.T.U., ripartite nei rapporti interni in ragione di 1/3 a carico di ciascuna.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 18 marzo 2025.
Il Presidente
pagina 23 di 24 Il giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
dott. Mauro Martinelli
pagina 24 di 24