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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/07/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
R.G. 158/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. CECCHETTI DANIELA elettivamente domiciliata in Terni, Largo Ottaviani
1 presso lo studio del difensore appellante e
(C.F. Controparte_1
, assistito e difeso dall'Avv. VOLPATO ROSSELLA elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Perugia, Viale Centova n. 6 presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
25.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 180/2024 pubblicata il 5.2.2024 il Tribunale di Perugia ha rigettato l'opposizione proposta dalla avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 541/2022 ottenuto dal Controparte_1
[...]
La sentenza, rigettando le preliminari eccezioni di incompetenza territoriale ed improcedibilità, ha ritenuto l'opposizione non provata, anche in virtù del riconoscimento di debito da parte della società opponente e del fatto che il CP_1
disponeva dei dati dei capi presenti nell'allevamento dell'opponente, che evidentemente questa le aveva fornito.
Con atto di citazione in appello notificato il 12 .
3.2024 la Parte_2
ha impugnato detta sentenza chiedendone la riforma, al fine di sentir dichiarare
[...]
la nullità, insussistenza infondatezza e/o inesigibilità del credito ex adverso azionato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, condannando il opposto alla CP_1
restituzione della somma di euro 7.900,00 versata a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto.
Con il primo motivo di appello ha reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto il credito azionato non sarebbe né certo, né liquido né esigibile e quindi non potrebbe trovare applicazione l'art. 1182 comma 3 c.c.
Con il secondo motivo ha eccepito che il credito non sarebbe provato in quanto fondato su mere fattura pro forma, la parte opposta avrebbe dovuto provare sia la sussistenza del rapporto contrattuale che il numero di bovini presenti in azienda per ciascuna annualità.
Con il terzo motivo ha eccepito che il non avrebbe assolto all'onere CP_1
probatorio, dal momento che i documenti prodotti sono stati contestati e disconosciuti, senza che ne sia stata chiesta la verificazione.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello. In merito all'eccezione di incompetenza per territorio ha ribadito che il credito è certo, liquido ed esigibile,
pag. 2/7 determinabile sulla base di un criterio prestabilito in contratto. Per il resto, ha esposto che il credito è provato in virtù del contratto di adesione, sottoscritto nel 2015 con timbro dell'azienda agricola osservando che anche i rapporti di verifica Parte_1
annuali venivano sottoscritti presso la sede dell'azienda agricola, dal legale rappresentante o dal personale presente in loco. Il servizio reso consisteva anche in certificazioni di qualità ed il disconoscimento sarebbe addirittura temerario, dato il tenore della pec del 17.8.2016 inoltrata al in cui si chiedeva quale fosse il CP_1
corrispettivo da corrispondere per le precedenti annate. Attraverso l'iscrizione al
, inoltre, l'appellante ha percepito contributi statali sui capi presenti nelle CP_1
stalle che, diversamente, non avrebbe ottenuto.
Con ordinanza del 14.6.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa viene in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'esito dello scambio di note conclusionali e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione orale.
L'appello è infondato e va rigettato.
Con riguardo al primo motivo di appello e dunque all'eccezione di incompetenza per territorio, premesso che l'eccezione non è stata neppure sollevata in relazione a tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile indicando il diverso giudice competente secondo ognuno di essi e dunque appare formulata in maniera incompleta
(cfr. Cass. 2548/2022), l'obbligazione dedotta in giudizio è certamente un'obbligazione
“portable”, da adempiere al domicilio del creditore.
L'opposta ha infatti agito in forza di un titolo convenzionale che prevedeva il pagamento del corrispettivo a fronte di servizi resi, da quantificare in base a criteri prestabiliti.
pag. 3/7 Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito. (Cass.
Sez. 2 , Sentenza n. 32692 del 12/12/2019).
Ne consegue che la contestazione sull'incertezza/illiquidità del credito è questione attinente al merito, che non incide sulla competenza territoriale, correttamente radicata nel luogo in cui l'obbligazione di pagamento doveva essere adempiuta, ossia il domicilio del creditor, che ha la propria sede legale in Perugia.
Anche il secondo motivo di appello è infondato. Il credito non si fonda su mere fatture pro forma, ma anche su ulteriori risultanze documentali che consentono di ritenere provato il credito ingiunto.
Anticipando, a questo punto, la disamina del terzo motivo di appello, va rilevato come tutti i documenti prodotti dal siano pienamente utilizzabili a prescindere CP_1
dall'avvenuto disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti 1, 2, e 4 prodotti dall'opposta, e cioè i due contratti ed i rapporti di verifica annuali. Parte opponente, ora appellante, ha infatti disconosciuto le sottoscrizioni ivi apposte dichiarandole non riferibili al proprio legale rappresentante. Senonché, i due contratti recano (oltre alle indicazioni sui dati aziendali e i dati anagrafici del legale rappresentante della società
[...]
il timbro della società suddetta, di cui non è stata contestata la conformità Pt_1
all'originale e quindi la riferibilità alla predetta società.
Il disconoscimento appare quindi inefficace, con conseguente non necessità di proporre istanza di verificazione. Il rapporto contrattuale ha avuto infatti esecuzione, e ciò si pag. 4/7 desume dallo scambio di mail, la cui provenienza dall'azienda agricola appellante non è contestata, in cui si inviavano informazioni relative all'etichettatura dei bovini (pec
17/18.8.2016), si rispondeva ai solleciti del e si effettuava un pagamento in CP_1
acconto (vedi mail 30.8.2016 e 7.9.2016).
Parimenti, con riguardo ai rapporti di verifica, premesso che quello dell'anno 2017 reca il timbro aziendale che anche in questo caso non è stato contestato nella sua conformità all'originale e riferibilità alla società appellante, il disconoscimento delle sottoscrizioni
è irrilevante perché alcuni di tali rapporti risultano chiaramente firmati non dal legale rappresentante, ma da altro soggetto presente in azienda (es. tale Persona_1
nell'anno 2018 e nel 2019).
Tali documenti non sono fonte di dirette obbligazioni contrattuali, ma danno conto di accessi periodici eseguiti dal presso l'allevamento, il cui report veniva CP_1
sottoposto per la firma a personale presente in loco, senza che vi fosse la specifica necessità di coinvolgere il titolare. La presenza di tali rapporti di verifica sconfessa la tesi dell'assenza di un rapporto contrattuale tra le parti, è evidente altrimenti che tali accessi in azienda non sarebbero stati consentiti ad un soggetto non autorizzato. Peraltro su tali documenti viene riportata la sigla 004TR259 che corrisponde al codice ASL dell' inserito in tutti i documenti prodotti dal , sigla con la quale la Pt_3 CP_1
società era registrata.
Che il rapporto contrattuale fosse esistente ed avesse rilevanza anche nei confronti dei terzi si desume pure dalle certificazioni di Agriqualità e del Parco Tecnologico
Agroalimentare dell'Umbria prodotte dall'opposta, che riportano la società appellante fra le aziende aderenti al Disciplinare di etichettatura. È palese dunque che la società
[...]
anche se si volesse contestare la irregolarità formale dell'adesione alla filiera Pt_1
conseguente all'asserita carenza di firma del legale rappresentante sui contratti, ha goduto negli anni dei relativi servizi ed in parte li ha anche pagati.
pag. 5/7 Oltre al contratto di inserimento in filiera e di adesione al disciplinare, ai rapporti di verifica, alla corrispondenza fra le parti, parte opposta ha infatti prodotto un bonifico effettuato dalla società il 31.8.2016 per l'importo di euro 646,80 in parziale Parte_1
pagamento dei costi di adesione alla filiera per l'anno 2015. Tale versamento in acconto, all'esito peraltro di uno scambio di mail in cui si discorreva di etichettatura delle carni e di quota da versare, non sarebbe avvenuto se l'affiliazione non fosse stata in essere.
Sono state inoltre prodotte le delibere del CDA che fissavano il corrispettivo del servizio in euro 4,00 a bovino ed è stata fornita prova dell'inserimento dell'allevamento nella banca dati nazionale, con registro di stalla automatizzato. Nel contratto di adesione al disciplinare l'allevatore dichiarava di conoscere ed accettare il corrispettivo deliberato dal CDA ed autorizzava il a verificare e scaricare dalla Banca Dati CP_1
Nazionale le informazioni dell'anagrafe bovina relative ai capi registrati del proprio allevamento.
Va ribadito dunque che, a prescindere dal disconoscimento di sottoscrizione dei contratti, l'appellante ha avuto accesso ai servizi garantiti dal , lo ha CP_1
autorizzato ad entrare nel proprio allevamento per le verifiche periodiche, ha consentito che avesse accesso ai propri dati (registro automatizzato bovini) e, in presenza di un calcolo eseguito su tali dati ufficiali, non ha contestato, anche sulla base del principio di vicinanza della prova, che il numero di capi presenti fosse diverso da quello indicato dal
. CP_1
L'appello deve essere dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo d'ufficio, in assenza di specifica, inclusa la fase della sospensiva, con distrazione in favore del legale dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
pag. 6/7 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.800,00, oltre 15% per spese forfettarie,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Rossella
Volpato, che si è dichiarata antistataria;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/07/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
R.G. 158/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. CECCHETTI DANIELA elettivamente domiciliata in Terni, Largo Ottaviani
1 presso lo studio del difensore appellante e
(C.F. Controparte_1
, assistito e difeso dall'Avv. VOLPATO ROSSELLA elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Perugia, Viale Centova n. 6 presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
25.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 180/2024 pubblicata il 5.2.2024 il Tribunale di Perugia ha rigettato l'opposizione proposta dalla avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 541/2022 ottenuto dal Controparte_1
[...]
La sentenza, rigettando le preliminari eccezioni di incompetenza territoriale ed improcedibilità, ha ritenuto l'opposizione non provata, anche in virtù del riconoscimento di debito da parte della società opponente e del fatto che il CP_1
disponeva dei dati dei capi presenti nell'allevamento dell'opponente, che evidentemente questa le aveva fornito.
Con atto di citazione in appello notificato il 12 .
3.2024 la Parte_2
ha impugnato detta sentenza chiedendone la riforma, al fine di sentir dichiarare
[...]
la nullità, insussistenza infondatezza e/o inesigibilità del credito ex adverso azionato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, condannando il opposto alla CP_1
restituzione della somma di euro 7.900,00 versata a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto.
Con il primo motivo di appello ha reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto il credito azionato non sarebbe né certo, né liquido né esigibile e quindi non potrebbe trovare applicazione l'art. 1182 comma 3 c.c.
Con il secondo motivo ha eccepito che il credito non sarebbe provato in quanto fondato su mere fattura pro forma, la parte opposta avrebbe dovuto provare sia la sussistenza del rapporto contrattuale che il numero di bovini presenti in azienda per ciascuna annualità.
Con il terzo motivo ha eccepito che il non avrebbe assolto all'onere CP_1
probatorio, dal momento che i documenti prodotti sono stati contestati e disconosciuti, senza che ne sia stata chiesta la verificazione.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello. In merito all'eccezione di incompetenza per territorio ha ribadito che il credito è certo, liquido ed esigibile,
pag. 2/7 determinabile sulla base di un criterio prestabilito in contratto. Per il resto, ha esposto che il credito è provato in virtù del contratto di adesione, sottoscritto nel 2015 con timbro dell'azienda agricola osservando che anche i rapporti di verifica Parte_1
annuali venivano sottoscritti presso la sede dell'azienda agricola, dal legale rappresentante o dal personale presente in loco. Il servizio reso consisteva anche in certificazioni di qualità ed il disconoscimento sarebbe addirittura temerario, dato il tenore della pec del 17.8.2016 inoltrata al in cui si chiedeva quale fosse il CP_1
corrispettivo da corrispondere per le precedenti annate. Attraverso l'iscrizione al
, inoltre, l'appellante ha percepito contributi statali sui capi presenti nelle CP_1
stalle che, diversamente, non avrebbe ottenuto.
Con ordinanza del 14.6.2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa viene in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'esito dello scambio di note conclusionali e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione orale.
L'appello è infondato e va rigettato.
Con riguardo al primo motivo di appello e dunque all'eccezione di incompetenza per territorio, premesso che l'eccezione non è stata neppure sollevata in relazione a tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile indicando il diverso giudice competente secondo ognuno di essi e dunque appare formulata in maniera incompleta
(cfr. Cass. 2548/2022), l'obbligazione dedotta in giudizio è certamente un'obbligazione
“portable”, da adempiere al domicilio del creditore.
L'opposta ha infatti agito in forza di un titolo convenzionale che prevedeva il pagamento del corrispettivo a fronte di servizi resi, da quantificare in base a criteri prestabiliti.
pag. 3/7 Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito. (Cass.
Sez. 2 , Sentenza n. 32692 del 12/12/2019).
Ne consegue che la contestazione sull'incertezza/illiquidità del credito è questione attinente al merito, che non incide sulla competenza territoriale, correttamente radicata nel luogo in cui l'obbligazione di pagamento doveva essere adempiuta, ossia il domicilio del creditor, che ha la propria sede legale in Perugia.
Anche il secondo motivo di appello è infondato. Il credito non si fonda su mere fatture pro forma, ma anche su ulteriori risultanze documentali che consentono di ritenere provato il credito ingiunto.
Anticipando, a questo punto, la disamina del terzo motivo di appello, va rilevato come tutti i documenti prodotti dal siano pienamente utilizzabili a prescindere CP_1
dall'avvenuto disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti 1, 2, e 4 prodotti dall'opposta, e cioè i due contratti ed i rapporti di verifica annuali. Parte opponente, ora appellante, ha infatti disconosciuto le sottoscrizioni ivi apposte dichiarandole non riferibili al proprio legale rappresentante. Senonché, i due contratti recano (oltre alle indicazioni sui dati aziendali e i dati anagrafici del legale rappresentante della società
[...]
il timbro della società suddetta, di cui non è stata contestata la conformità Pt_1
all'originale e quindi la riferibilità alla predetta società.
Il disconoscimento appare quindi inefficace, con conseguente non necessità di proporre istanza di verificazione. Il rapporto contrattuale ha avuto infatti esecuzione, e ciò si pag. 4/7 desume dallo scambio di mail, la cui provenienza dall'azienda agricola appellante non è contestata, in cui si inviavano informazioni relative all'etichettatura dei bovini (pec
17/18.8.2016), si rispondeva ai solleciti del e si effettuava un pagamento in CP_1
acconto (vedi mail 30.8.2016 e 7.9.2016).
Parimenti, con riguardo ai rapporti di verifica, premesso che quello dell'anno 2017 reca il timbro aziendale che anche in questo caso non è stato contestato nella sua conformità all'originale e riferibilità alla società appellante, il disconoscimento delle sottoscrizioni
è irrilevante perché alcuni di tali rapporti risultano chiaramente firmati non dal legale rappresentante, ma da altro soggetto presente in azienda (es. tale Persona_1
nell'anno 2018 e nel 2019).
Tali documenti non sono fonte di dirette obbligazioni contrattuali, ma danno conto di accessi periodici eseguiti dal presso l'allevamento, il cui report veniva CP_1
sottoposto per la firma a personale presente in loco, senza che vi fosse la specifica necessità di coinvolgere il titolare. La presenza di tali rapporti di verifica sconfessa la tesi dell'assenza di un rapporto contrattuale tra le parti, è evidente altrimenti che tali accessi in azienda non sarebbero stati consentiti ad un soggetto non autorizzato. Peraltro su tali documenti viene riportata la sigla 004TR259 che corrisponde al codice ASL dell' inserito in tutti i documenti prodotti dal , sigla con la quale la Pt_3 CP_1
società era registrata.
Che il rapporto contrattuale fosse esistente ed avesse rilevanza anche nei confronti dei terzi si desume pure dalle certificazioni di Agriqualità e del Parco Tecnologico
Agroalimentare dell'Umbria prodotte dall'opposta, che riportano la società appellante fra le aziende aderenti al Disciplinare di etichettatura. È palese dunque che la società
[...]
anche se si volesse contestare la irregolarità formale dell'adesione alla filiera Pt_1
conseguente all'asserita carenza di firma del legale rappresentante sui contratti, ha goduto negli anni dei relativi servizi ed in parte li ha anche pagati.
pag. 5/7 Oltre al contratto di inserimento in filiera e di adesione al disciplinare, ai rapporti di verifica, alla corrispondenza fra le parti, parte opposta ha infatti prodotto un bonifico effettuato dalla società il 31.8.2016 per l'importo di euro 646,80 in parziale Parte_1
pagamento dei costi di adesione alla filiera per l'anno 2015. Tale versamento in acconto, all'esito peraltro di uno scambio di mail in cui si discorreva di etichettatura delle carni e di quota da versare, non sarebbe avvenuto se l'affiliazione non fosse stata in essere.
Sono state inoltre prodotte le delibere del CDA che fissavano il corrispettivo del servizio in euro 4,00 a bovino ed è stata fornita prova dell'inserimento dell'allevamento nella banca dati nazionale, con registro di stalla automatizzato. Nel contratto di adesione al disciplinare l'allevatore dichiarava di conoscere ed accettare il corrispettivo deliberato dal CDA ed autorizzava il a verificare e scaricare dalla Banca Dati CP_1
Nazionale le informazioni dell'anagrafe bovina relative ai capi registrati del proprio allevamento.
Va ribadito dunque che, a prescindere dal disconoscimento di sottoscrizione dei contratti, l'appellante ha avuto accesso ai servizi garantiti dal , lo ha CP_1
autorizzato ad entrare nel proprio allevamento per le verifiche periodiche, ha consentito che avesse accesso ai propri dati (registro automatizzato bovini) e, in presenza di un calcolo eseguito su tali dati ufficiali, non ha contestato, anche sulla base del principio di vicinanza della prova, che il numero di capi presenti fosse diverso da quello indicato dal
. CP_1
L'appello deve essere dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo d'ufficio, in assenza di specifica, inclusa la fase della sospensiva, con distrazione in favore del legale dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
pag. 6/7 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.800,00, oltre 15% per spese forfettarie,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Rossella
Volpato, che si è dichiarata antistataria;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/07/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 7/7