TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/11/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1194/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1194/2025 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Deiva Marina (SP), Via Matteotti n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Rossi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._3 in Mantova (MN), Viale Asiago n. 2/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Ragni (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione congiunta dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. 1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
19/11/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 17/06/2025, le parti hanno dedotto di aver instaurato relazione more uxorio e che da tale unione è nata la figlia in data 16/06/2017 in Genova (GE). Per_1
Le parti hanno altresì aggiunto:
- che la residenza familiare era stata stabilita in Deiva Marina, Via Matteotti n. 22, nell'appartamento condotto in locazione dalla sig.ra , con contratto in data Pt_1
19/07/2017;
- di voler regolare congiuntamente i loro rapporti nell'interesse della figlia minorenne.
Hanno pertanto chiesto di disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne alle seguenti condizioni:
“1. La figlia resta affidata, in via condivisa ai genitori, con collocamento presso la madre, e Per_1 mantenimento della relativa residenza anagrafica, presso l'abitazione materna, attualmente in Deiva
Marina (SP), Via Matteotti n. 22.
2. I genitori danno atto che il Sig. ha già lasciato la casa familiare, portando i suoi CP_1 effetti personali e si è trasferito, anche per motivi di lavoro, a Mantova, dove attualmente risiede.
3. I mobili ed arredi presenti nella casa coniugale e acquistati dalle parti restano definitivamente assegnati alla signora , ad eccezione dei pensili ed elettrodomestici della cucina ed ai mobili Pt_1 della camera matrimoniale, di proprietà del Sig. che vengono assegnati alla stessa CP_1 temporaneamente, sino a quando resterà nella casa coniugale e che il Sig. potrà recuperare al CP_1 momento in cui la Sig.ra e la figlia lasceranno l'abitazione per trasferirsi altrove. Pt_1
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e al benessere di che verranno da loro concordemente assunte nel rispetto delle capacità, Per_1 inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della minore presso di sé.
5. I genitori concordano che il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario di massima, sempre derogabile su accordo scritto delle parti, tenendo conto 2 delle esigenze della minore, degli eventuali impegni/impedimenti lavorativi dei genitori e dell'attuato trasferimento paterno in altra regione:
5a) a week end alternati, dalle ore 8,00 del venerdì sino alle ore 14,00 del lunedì successivo (dopo il pranzo con il papà).
5b) si da atto che ogni mese il signor ha un fine settimana di reperibilità lavorativa e, pertanto, CP_1 le parti pattuiscono che qualora questo dovesse ricadere nel fine settima di sua competenza lo stesso potrà essere recuperato con quello successivo. Tale accordo dovrà avvenire all'inizio di ogni mese e comunque con preavviso di almeno tre settimane rispetto all'inizio del weekend di reperibilità paterna, per cui si renda necessario lo spostamento della frequentazione a quello successivo.
5c) La minore trascorrerà, ad anni alterni, il primo periodo di vacanze natalizie, dalla chiusura delle scuole e sino alle ore 12,00 del 31 dicembre di ogni anno, con un genitore ed il secondo periodo, dalle ore 12,00 del 31 dicembre sino alla riapertura delle scuole, con l'altro genitore. Per l'anno
2025 il primo periodo di vacanze natalizie sarà trascorso da con il padre. Per_1
5d) La minore trascorrerà le vacanze di Pasqua, come stabilite dal calendario scolastico, ad anni alterni con ciascun genitore e trascorrerà altresì il resto dei ponti e delle festività infrannuali con uno dei due genitori, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza.
5e) I Sigg.ri e si impegnano altresì a garantire adeguate frequentazioni tra i nonni e Pt_1 CP_1 la nipote;
nello specifico, autorizzano sin da ora che i nonni paterni possano vedere e tenere con sé la nipote quando si trova affidata alle cure del padre ed i nonni materni quando si trova presso Per_1 la madre.
5f) Il padre avrà la facoltà di tenere in via esclusiva con sé la figlia durante il periodo estivo Per_1
e di interruzione della frequentazione scolastica, per due settimane (14 giorni), che potranno includere al massimo due week end. I periodi di vacanza con la figlia dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I rispettivi periodi di ferie verranno concordati in base alle esigenze di entrambi. In caso di eventuale sovrapposizione dei rispettivi periodi feriali, i genitori avranno diritto di scelta prioritaria ad anni alterni. Resta inteso tra le parti che, durante i periodi di vacanza ed in occasione dei ponti infrannuali si sospende l'ordinario calendario di ripartizione dei tempi di frequentazione tra la figlia ed i genitori, che ripartirà, nel rispetto del principio dell'alternanza, al termine dei periodi di vacanza o per le occasioni dei ponti. Il primo fine settimana successivo a ponti ed ai periodi di vacanza trascorsi dalla bambina con uno dei due genitori, sarà di spettanza dell'altro genitore.
5g) Le parti danno altresì atto che gli orari relativi ai tempi di vista sopra riportati sono indicativi e si impegneranno ad accordarsi ed a regolarsi tra loro per eventuali cambi o modifiche che si
3 rendessero necessari nel tempo, sia in ragione delle attività e volontà di sia in ragione degli Per_1 impegni lavorativi dei genitori.
5h) I genitori concordano che, salvo diversi accordi tra di loro, il prelevamento e riaccompagnamento di a carico del padre, al fine dell'esercizio del suo diritto di visita, avverrà Per_1 presso l'abitazione materna sita in Deiva Marina.
6. Al fine di garantire alla minore un graduale adattamento alla nuova situazione familiare, qualora uno dei genitori manifesti il desiderio di far conoscere ad l'eventuale nuovo partner, gli stessi Per_1 si impegnano a consultare ciascuno un proprio professionista, affinché fornisca loro gli strumenti, le tempistiche, nonché le migliori modalità per introdurre la nuova persona e ciò al fine di tutelare con l'obiettivo di preservarne la piena serenità. Per_1
7. Il sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia corrisponderà alla Sig.ra CP_1 Per_1
, madre collocataria della minore, la somma mensile di € 280,00 entro il 28 di ogni Parte_1 mese. Tale importo verrà corrisposto con decorrenza dal corrente mese di maggio 2025 e sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
8. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora , nella misura del 100%. Pt_1
9. Le spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie per la cura, la crescita e l'istruzione del minore verranno divise tra i coniugi al 50% ciascuno, e saranno regolamentate secondo la prassi del Tribunale di La Spezia, da intendersi qui richiamate e recepite anche con riferimento ai tempi e modi di richiesta e rimborso.
10. I Sigg.ri e prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei Pt_1 CP_1 documenti (carta d'identità e passaporto) validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore”.
L'udienza del 24/09/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c., con deposito di note scritte di cui al ricorso.
Con decreto del 10/10/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al 19/11/2025 per il deposito di note scritte ex art 127 ter, comprensive della documentazione richiesta.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso).
4 Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., preso atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minorenne così provvede: Per_1
“1. La figlia resta affidata, in via condivisa ai genitori, con collocamento presso la madre, e Per_1 mantenimento della relativa residenza anagrafica, presso l'abitazione materna, attualmente in Deiva
Marina (SP), Via Matteotti n. 22.
2. I genitori danno atto che il Sig. ha già lasciato la casa familiare, portando i suoi CP_1 effetti personali e si è trasferito, anche per motivi di lavoro, a Mantova, dove attualmente risiede.
3. I mobili ed arredi presenti nella casa coniugale e acquistati dalle parti restano definitivamente assegnati alla signora , ad eccezione dei pensili ed elettrodomestici della cucina ed ai mobili Pt_1 della camera matrimoniale, di proprietà del Sig. che vengono assegnati alla stessa CP_1 temporaneamente, sino a quando resterà nella casa coniugale e che il Sig. potrà recuperare al CP_1 momento in cui la Sig.ra e la figlia lasceranno l'abitazione per trasferirsi altrove. Pt_1
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e al benessere di che verranno da loro concordemente assunte nel rispetto delle capacità, Per_1 inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della minore presso di sé.
5. I genitori concordano che il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario di massima, sempre derogabile su accordo scritto delle parti, tenendo conto 5 delle esigenze della minore, degli eventuali impegni/impedimenti lavorativi dei genitori e dell'attuato trasferimento paterno in altra regione:
5a) a week end alternati, dalle ore 8,00 del venerdì sino alle ore 14,00 del lunedì successivo (dopo il pranzo con il papà).
5b) si da atto che ogni mese il signor ha un fine settimana di reperibilità lavorativa e, pertanto, CP_1 le parti pattuiscono che qualora questo dovesse ricadere nel fine settima di sua competenza lo stesso potrà essere recuperato con quello successivo. Tale accordo dovrà avvenire all'inizio di ogni mese e comunque con preavviso di almeno tre settimane rispetto all'inizio del weekend di reperibilità paterna, per cui si renda necessario lo spostamento della frequentazione a quello successivo.
5c) La minore trascorrerà, ad anni alterni, il primo periodo di vacanze natalizie, dalla chiusura delle scuole e sino alle ore 12,00 del 31 dicembre di ogni anno, con un genitore ed il secondo periodo, dalle ore 12,00 del 31 dicembre sino alla riapertura delle scuole, con l'altro genitore. Per l'anno
2025 il primo periodo di vacanze natalizie sarà trascorso da con il padre. Per_1
5d) La minore trascorrerà le vacanze di Pasqua, come stabilite dal calendario scolastico, ad anni alterni con ciascun genitore e trascorrerà altresì il resto dei ponti e delle festività infrannuali con uno dei due genitori, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza.
5e) I Sigg.ri e si impegnano altresì a garantire adeguate frequentazioni tra i nonni e Pt_1 CP_1 la nipote;
nello specifico, autorizzano sin da ora che i nonni paterni possano vedere e tenere con sé la nipote quando si trova affidata alle cure del padre ed i nonni materni quando si trova presso Per_1 la madre.
5f) Il padre avrà la facoltà di tenere in via esclusiva con sé la figlia durante il periodo estivo Per_1
e di interruzione della frequentazione scolastica, per due settimane (14 giorni), che potranno includere al massimo due week end. I periodi di vacanza con la figlia dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I rispettivi periodi di ferie verranno concordati in base alle esigenze di entrambi. In caso di eventuale sovrapposizione dei rispettivi periodi feriali, i genitori avranno diritto di scelta prioritaria ad anni alterni. Resta inteso tra le parti che, durante i periodi di vacanza ed in occasione dei ponti infrannuali si sospende l'ordinario calendario di ripartizione dei tempi di frequentazione tra la figlia ed i genitori, che ripartirà, nel rispetto del principio dell'alternanza, al termine dei periodi di vacanza o per le occasioni dei ponti. Il primo fine settimana successivo a ponti ed ai periodi di vacanza trascorsi dalla bambina con uno dei due genitori, sarà di spettanza dell'altro genitore.
5g) Le parti danno altresì atto che gli orari relativi ai tempi di vista sopra riportati sono indicativi e si impegneranno ad accordarsi ed a regolarsi tra loro per eventuali cambi o modifiche che si
6 rendessero necessari nel tempo, sia in ragione delle attività e volontà di sia in ragione degli Per_1 impegni lavorativi dei genitori.
5h) I genitori concordano che, salvo diversi accordi tra di loro, il prelevamento e riaccompagnamento di a carico del padre, al fine dell'esercizio del suo diritto di visita, avverrà Per_1 presso l'abitazione materna sita in Deiva Marina.
6. Al fine di garantire alla minore un graduale adattamento alla nuova situazione familiare, qualora uno dei genitori manifesti il desiderio di far conoscere ad l'eventuale nuovo partner, gli stessi Per_1 si impegnano a consultare ciascuno un proprio professionista, affinché fornisca loro gli strumenti, le tempistiche, nonché le migliori modalità per introdurre la nuova persona e ciò al fine di tutelare con l'obiettivo di preservarne la piena serenità. Per_1
7. Il sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia corrisponderà alla Sig.ra CP_1 Per_1
, madre collocataria della minore, la somma mensile di € 280,00 entro il 28 di ogni Parte_1 mese. Tale importo verrà corrisposto con decorrenza dal corrente mese di maggio 2025 e sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
8. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora , nella misura del 100%. Pt_1
9. Le spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie per la cura, la crescita e l'istruzione del minore verranno divise tra i coniugi al 50% ciascuno, e saranno regolamentate secondo la prassi del Tribunale di La Spezia, da intendersi qui richiamate e recepite anche con riferimento ai tempi e modi di richiesta e rimborso.
10. I Sigg.ri e prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei Pt_1 CP_1 documenti (carta d'identità e passaporto) validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria per ogni adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 20/11/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1194/2025 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Deiva Marina (SP), Via Matteotti n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Rossi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._3 in Mantova (MN), Viale Asiago n. 2/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Ragni (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione congiunta dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. 1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
19/11/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 17/06/2025, le parti hanno dedotto di aver instaurato relazione more uxorio e che da tale unione è nata la figlia in data 16/06/2017 in Genova (GE). Per_1
Le parti hanno altresì aggiunto:
- che la residenza familiare era stata stabilita in Deiva Marina, Via Matteotti n. 22, nell'appartamento condotto in locazione dalla sig.ra , con contratto in data Pt_1
19/07/2017;
- di voler regolare congiuntamente i loro rapporti nell'interesse della figlia minorenne.
Hanno pertanto chiesto di disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne alle seguenti condizioni:
“1. La figlia resta affidata, in via condivisa ai genitori, con collocamento presso la madre, e Per_1 mantenimento della relativa residenza anagrafica, presso l'abitazione materna, attualmente in Deiva
Marina (SP), Via Matteotti n. 22.
2. I genitori danno atto che il Sig. ha già lasciato la casa familiare, portando i suoi CP_1 effetti personali e si è trasferito, anche per motivi di lavoro, a Mantova, dove attualmente risiede.
3. I mobili ed arredi presenti nella casa coniugale e acquistati dalle parti restano definitivamente assegnati alla signora , ad eccezione dei pensili ed elettrodomestici della cucina ed ai mobili Pt_1 della camera matrimoniale, di proprietà del Sig. che vengono assegnati alla stessa CP_1 temporaneamente, sino a quando resterà nella casa coniugale e che il Sig. potrà recuperare al CP_1 momento in cui la Sig.ra e la figlia lasceranno l'abitazione per trasferirsi altrove. Pt_1
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e al benessere di che verranno da loro concordemente assunte nel rispetto delle capacità, Per_1 inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della minore presso di sé.
5. I genitori concordano che il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario di massima, sempre derogabile su accordo scritto delle parti, tenendo conto 2 delle esigenze della minore, degli eventuali impegni/impedimenti lavorativi dei genitori e dell'attuato trasferimento paterno in altra regione:
5a) a week end alternati, dalle ore 8,00 del venerdì sino alle ore 14,00 del lunedì successivo (dopo il pranzo con il papà).
5b) si da atto che ogni mese il signor ha un fine settimana di reperibilità lavorativa e, pertanto, CP_1 le parti pattuiscono che qualora questo dovesse ricadere nel fine settima di sua competenza lo stesso potrà essere recuperato con quello successivo. Tale accordo dovrà avvenire all'inizio di ogni mese e comunque con preavviso di almeno tre settimane rispetto all'inizio del weekend di reperibilità paterna, per cui si renda necessario lo spostamento della frequentazione a quello successivo.
5c) La minore trascorrerà, ad anni alterni, il primo periodo di vacanze natalizie, dalla chiusura delle scuole e sino alle ore 12,00 del 31 dicembre di ogni anno, con un genitore ed il secondo periodo, dalle ore 12,00 del 31 dicembre sino alla riapertura delle scuole, con l'altro genitore. Per l'anno
2025 il primo periodo di vacanze natalizie sarà trascorso da con il padre. Per_1
5d) La minore trascorrerà le vacanze di Pasqua, come stabilite dal calendario scolastico, ad anni alterni con ciascun genitore e trascorrerà altresì il resto dei ponti e delle festività infrannuali con uno dei due genitori, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza.
5e) I Sigg.ri e si impegnano altresì a garantire adeguate frequentazioni tra i nonni e Pt_1 CP_1 la nipote;
nello specifico, autorizzano sin da ora che i nonni paterni possano vedere e tenere con sé la nipote quando si trova affidata alle cure del padre ed i nonni materni quando si trova presso Per_1 la madre.
5f) Il padre avrà la facoltà di tenere in via esclusiva con sé la figlia durante il periodo estivo Per_1
e di interruzione della frequentazione scolastica, per due settimane (14 giorni), che potranno includere al massimo due week end. I periodi di vacanza con la figlia dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I rispettivi periodi di ferie verranno concordati in base alle esigenze di entrambi. In caso di eventuale sovrapposizione dei rispettivi periodi feriali, i genitori avranno diritto di scelta prioritaria ad anni alterni. Resta inteso tra le parti che, durante i periodi di vacanza ed in occasione dei ponti infrannuali si sospende l'ordinario calendario di ripartizione dei tempi di frequentazione tra la figlia ed i genitori, che ripartirà, nel rispetto del principio dell'alternanza, al termine dei periodi di vacanza o per le occasioni dei ponti. Il primo fine settimana successivo a ponti ed ai periodi di vacanza trascorsi dalla bambina con uno dei due genitori, sarà di spettanza dell'altro genitore.
5g) Le parti danno altresì atto che gli orari relativi ai tempi di vista sopra riportati sono indicativi e si impegneranno ad accordarsi ed a regolarsi tra loro per eventuali cambi o modifiche che si
3 rendessero necessari nel tempo, sia in ragione delle attività e volontà di sia in ragione degli Per_1 impegni lavorativi dei genitori.
5h) I genitori concordano che, salvo diversi accordi tra di loro, il prelevamento e riaccompagnamento di a carico del padre, al fine dell'esercizio del suo diritto di visita, avverrà Per_1 presso l'abitazione materna sita in Deiva Marina.
6. Al fine di garantire alla minore un graduale adattamento alla nuova situazione familiare, qualora uno dei genitori manifesti il desiderio di far conoscere ad l'eventuale nuovo partner, gli stessi Per_1 si impegnano a consultare ciascuno un proprio professionista, affinché fornisca loro gli strumenti, le tempistiche, nonché le migliori modalità per introdurre la nuova persona e ciò al fine di tutelare con l'obiettivo di preservarne la piena serenità. Per_1
7. Il sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia corrisponderà alla Sig.ra CP_1 Per_1
, madre collocataria della minore, la somma mensile di € 280,00 entro il 28 di ogni Parte_1 mese. Tale importo verrà corrisposto con decorrenza dal corrente mese di maggio 2025 e sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
8. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora , nella misura del 100%. Pt_1
9. Le spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie per la cura, la crescita e l'istruzione del minore verranno divise tra i coniugi al 50% ciascuno, e saranno regolamentate secondo la prassi del Tribunale di La Spezia, da intendersi qui richiamate e recepite anche con riferimento ai tempi e modi di richiesta e rimborso.
10. I Sigg.ri e prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei Pt_1 CP_1 documenti (carta d'identità e passaporto) validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore”.
L'udienza del 24/09/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c., con deposito di note scritte di cui al ricorso.
Con decreto del 10/10/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al 19/11/2025 per il deposito di note scritte ex art 127 ter, comprensive della documentazione richiesta.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso).
4 Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., preso atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minorenne così provvede: Per_1
“1. La figlia resta affidata, in via condivisa ai genitori, con collocamento presso la madre, e Per_1 mantenimento della relativa residenza anagrafica, presso l'abitazione materna, attualmente in Deiva
Marina (SP), Via Matteotti n. 22.
2. I genitori danno atto che il Sig. ha già lasciato la casa familiare, portando i suoi CP_1 effetti personali e si è trasferito, anche per motivi di lavoro, a Mantova, dove attualmente risiede.
3. I mobili ed arredi presenti nella casa coniugale e acquistati dalle parti restano definitivamente assegnati alla signora , ad eccezione dei pensili ed elettrodomestici della cucina ed ai mobili Pt_1 della camera matrimoniale, di proprietà del Sig. che vengono assegnati alla stessa CP_1 temporaneamente, sino a quando resterà nella casa coniugale e che il Sig. potrà recuperare al CP_1 momento in cui la Sig.ra e la figlia lasceranno l'abitazione per trasferirsi altrove. Pt_1
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e al benessere di che verranno da loro concordemente assunte nel rispetto delle capacità, Per_1 inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della minore presso di sé.
5. I genitori concordano che il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario di massima, sempre derogabile su accordo scritto delle parti, tenendo conto 5 delle esigenze della minore, degli eventuali impegni/impedimenti lavorativi dei genitori e dell'attuato trasferimento paterno in altra regione:
5a) a week end alternati, dalle ore 8,00 del venerdì sino alle ore 14,00 del lunedì successivo (dopo il pranzo con il papà).
5b) si da atto che ogni mese il signor ha un fine settimana di reperibilità lavorativa e, pertanto, CP_1 le parti pattuiscono che qualora questo dovesse ricadere nel fine settima di sua competenza lo stesso potrà essere recuperato con quello successivo. Tale accordo dovrà avvenire all'inizio di ogni mese e comunque con preavviso di almeno tre settimane rispetto all'inizio del weekend di reperibilità paterna, per cui si renda necessario lo spostamento della frequentazione a quello successivo.
5c) La minore trascorrerà, ad anni alterni, il primo periodo di vacanze natalizie, dalla chiusura delle scuole e sino alle ore 12,00 del 31 dicembre di ogni anno, con un genitore ed il secondo periodo, dalle ore 12,00 del 31 dicembre sino alla riapertura delle scuole, con l'altro genitore. Per l'anno
2025 il primo periodo di vacanze natalizie sarà trascorso da con il padre. Per_1
5d) La minore trascorrerà le vacanze di Pasqua, come stabilite dal calendario scolastico, ad anni alterni con ciascun genitore e trascorrerà altresì il resto dei ponti e delle festività infrannuali con uno dei due genitori, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza.
5e) I Sigg.ri e si impegnano altresì a garantire adeguate frequentazioni tra i nonni e Pt_1 CP_1 la nipote;
nello specifico, autorizzano sin da ora che i nonni paterni possano vedere e tenere con sé la nipote quando si trova affidata alle cure del padre ed i nonni materni quando si trova presso Per_1 la madre.
5f) Il padre avrà la facoltà di tenere in via esclusiva con sé la figlia durante il periodo estivo Per_1
e di interruzione della frequentazione scolastica, per due settimane (14 giorni), che potranno includere al massimo due week end. I periodi di vacanza con la figlia dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I rispettivi periodi di ferie verranno concordati in base alle esigenze di entrambi. In caso di eventuale sovrapposizione dei rispettivi periodi feriali, i genitori avranno diritto di scelta prioritaria ad anni alterni. Resta inteso tra le parti che, durante i periodi di vacanza ed in occasione dei ponti infrannuali si sospende l'ordinario calendario di ripartizione dei tempi di frequentazione tra la figlia ed i genitori, che ripartirà, nel rispetto del principio dell'alternanza, al termine dei periodi di vacanza o per le occasioni dei ponti. Il primo fine settimana successivo a ponti ed ai periodi di vacanza trascorsi dalla bambina con uno dei due genitori, sarà di spettanza dell'altro genitore.
5g) Le parti danno altresì atto che gli orari relativi ai tempi di vista sopra riportati sono indicativi e si impegneranno ad accordarsi ed a regolarsi tra loro per eventuali cambi o modifiche che si
6 rendessero necessari nel tempo, sia in ragione delle attività e volontà di sia in ragione degli Per_1 impegni lavorativi dei genitori.
5h) I genitori concordano che, salvo diversi accordi tra di loro, il prelevamento e riaccompagnamento di a carico del padre, al fine dell'esercizio del suo diritto di visita, avverrà Per_1 presso l'abitazione materna sita in Deiva Marina.
6. Al fine di garantire alla minore un graduale adattamento alla nuova situazione familiare, qualora uno dei genitori manifesti il desiderio di far conoscere ad l'eventuale nuovo partner, gli stessi Per_1 si impegnano a consultare ciascuno un proprio professionista, affinché fornisca loro gli strumenti, le tempistiche, nonché le migliori modalità per introdurre la nuova persona e ciò al fine di tutelare con l'obiettivo di preservarne la piena serenità. Per_1
7. Il sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia corrisponderà alla Sig.ra CP_1 Per_1
, madre collocataria della minore, la somma mensile di € 280,00 entro il 28 di ogni Parte_1 mese. Tale importo verrà corrisposto con decorrenza dal corrente mese di maggio 2025 e sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
8. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora , nella misura del 100%. Pt_1
9. Le spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie per la cura, la crescita e l'istruzione del minore verranno divise tra i coniugi al 50% ciascuno, e saranno regolamentate secondo la prassi del Tribunale di La Spezia, da intendersi qui richiamate e recepite anche con riferimento ai tempi e modi di richiesta e rimborso.
10. I Sigg.ri e prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei Pt_1 CP_1 documenti (carta d'identità e passaporto) validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria per ogni adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 20/11/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
7