Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02660/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01058/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2025, proposto da
TT OV, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale amministrazione cui fanno capo l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Direzione generale e l’Ambito territoriale di Palermo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1349/2023, pubblicata il 21 dicembre 2023, resa nel procedimento R.G. n. 2587/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito, dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Direzione generale e dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025, il dott. AN IN; uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La sig.ra OV TT ha instaurato il presente giudizio di ottemperanza, mediante ricorso depositato in data 24 giugno 2025, chiedendo a questo T.A.R. di:
i) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Palermo di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 1349/2023, disponendo l’assegnazione in suo favore della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti di cui alla L. n. 107/2015, per un importo complessivo di € 1.500,00, oltre accessori, prescrivendo le modalità di esecuzione, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione;
ii) nominare sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
iii) condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) La ricorrente era parte del giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento e l’erogazione del beneficio economico previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107.
b) Con sentenza n. 1349/2023, pubblicata il 21 dicembre 2023 e notificata al Ministero il 2 gennaio 2024, il Tribunale ha accolto la domanda, condannando l’Amministrazione ad attribuire in favore della sig.ra OV TT la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2021/2022, per un valore complessivo di € 1.500,00, da accreditarsi mediante l’emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre accessori di legge, e al pagamento delle spese di lite.
c) Nonostante la notifica della decisione e il decorso dei termini di legge, l’Amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione al comando giudiziale: né ha accreditato sulla piattaforma “Carta del docente” l’importo dovuto, né ha posto in essere alcun atto volto all’attuazione della sentenza. La decisione è intanto passata in giudicato, essendo spirati i termini per l’impugnazione senza che il Ministero abbia proposto gravame.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, in diritto la ricorrente ha dedotto l’inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1349/2023, sostenendo che l’Amministrazione, nonostante la notifica e il passaggio in giudicato della pronuncia, ha omesso di dare esecuzione al comando giudiziale, non procedendo all’attribuzione della Carta elettronica del docente nei termini stabiliti.
2 – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma.
3 – Alla camera di consiglio del 27 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.
4 – Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell'intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: i) all'accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Termini Imerese; ii) all'avvenuta notifica presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’USR – Ambito Territoriale di Palermo in data 2 gennaio 2024 della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30.
5 – Nessun dubbio, poi, sussiste sull'appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm.
6 – Il ricorso è altresì fondato, atteso che l'Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito elementi tesi a dimostrare l'adempimento di quanto impostole dal giudicato.
7 – Va, dunque, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all’USR – Ambito Territoriale di Palermo di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, (i) corrispondendo alla sig.ra OV TT, mediante accredito/assegnazione sulla piattaforma “Carta del docente”, la somma dovuta per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2021/2022, pari a complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché (ii) corrispondendo in favore della ricorrente le spese di lite liquidate dal Tribunale di Termini Imerese.
8 – L'adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9 – In conformità alle richieste della ricorrente occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore generale della "Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza compenso, ma con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente nell'ulteriore termine di 60 giorni.
10 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede Palermo, sezione V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto:
1. ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, e all’USR – Ambito Territoriale di Palermo di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 1349/2023, pubblicata in data 21 dicembre 2023, corrispondendo alla sig.ra OV TT, mediante accredito/assegnazione sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la somma dovuta per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2021/2022, pari a complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori;
2. nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della "Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, o il dirigente dallo stesso delegato, per l'espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l'adempimento, non abbia provveduto all'adempimento;
3. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente lite, che liquida in Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre I.V.A., C.P.A., rimborso spese generali nella misura di legge e contributo unificato effettivamente versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE TE, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
AN IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IN | TE TE |
IL SEGRETARIO