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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA in persona del Giudice dr.ssa NA IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa, iscritta al R.G. 1992/2025, promossa da:
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, per mandato depositato nel Parte_1 fascicolo telematico dagli avv.ti Matteo Buffa e Gabriele Aloi ed elettivamente domiciliata nel loro studio in
Genova, Via alla Porta degli Archi, 10/12; -ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
-convenuto contumace-
Conclusioni per la ricorrente: “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15; 2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2024/2025 euro
1.500,00 netti, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà; il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali.
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione
a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali.
4. Vinte le spese.”
Conclusioni per il MIM: nessuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 22.5.2025, la ricorrente ha, convenuto in giudizio Cont il (di seguito, per brevità, anche solo ”), Controparte_1 Cont deducendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva:
- a.s. 2022/2023: dal 22.11.2022 al 25.11.2022, dal 26.11.2022 al 30.11.2022, dal 1.12.2022 al
2.12.2022, dal 5.12.2022 al 6.12.2022, dal 7.12.2022 al 7.12.2022, dal 9.12.2022 al 9.12.2022, dal
14.12.2022 al 14.12.2022, dal 15.12.2022 al 16.12.2022, dal 17.12.2022 al 20.12.2022, dal 21.12.2022 al 22.12.2022, dal 9.1.2023 al 13.1.2023, dal 14.01.2023 al 3.2.2023, dal 4.2.2023 al 24.2.2023, dal 1.3.2023 al 6.3.2023, dal 7.32023 al 8.3.2023, dal 9.3.2023 al 9.3.2023, dal 16.3.2023 al 16.3.2023, dal 20.3.2023 al 21.3.2023, 23.3.2023 al 24.3.2023, dal 27.3.2023 al 27.3.2023, dal 26.4.2023 al
28.4.2023, dal 9.5.2023 al 10.5.2023, dal 11.5.2023 al 19.5.2023, dal 22.5.2023 al 23.5.2023, dal
24.5.2023 al 25.5.2023, dal 6.5.2023 al 1.6.2023, supplenze brevi e saltuarie per complessivi 111 giorni;
− a.s. 2023/2024: dal 2.10.2023 al 30.6.2024, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
− a.s. 2024/2025: dal 6.9.2024 al 30.6.2025, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
La ricorrente, sostiene di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto Cont identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Cont Poste tali premesse, la ricorrente ha chiesto, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato. Cont
Il , benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale del difensore di parte ricorrente, che ha richiamato le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
L'avv. Languasco ha chiesto, altresì, la distrazione delle spese di lite.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli anni scolastici e con le modalità già indicate sopra.
È, altresì, pacifico che la lavoratrice non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro, oggetto di domanda.
È ulteriormente pacifico che la ricorrente non sia “uscita dal sistema scolastico”, in quanto la medesima sta espletando una nuova supplenza fino al termine delle attività didattiche, in particolare dal 1.9.2025 al
30.6.2026, come da relativo contratto depositato in data 27.10.2025, dal proprio legale.
1. Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama agli iter argomentativi dei precedenti di questo Tribunale (v. tra le altre, le Sentenze n. 901/2023 pubbl. il 14/11/2023 RG n. 2065/2023 e, da ultimo, n. 16/2024 del 9.1.2024 nella causa n. 1725/2023 R.G., richiamate di seguito per ampli stralci).
Va evidenziato, in particolare come, con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la
Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; Cont
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione”
[dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al
31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
- “… la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”;
- “in sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d.lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una didattica”;
- “semmai… il tema è se un termine sostanzialmente analogo [ai 180 giorni] non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”;
- potrebbe rilevare se il ricorrente, al di là della “veste giuridica” delle supplenze, “… presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche”, ovvero se
“… fra… primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”.
2. Ritiene il Tribunale, a fronte delle differenti opzioni prospettate dalla S.C., che (fermo il diritto all'integrale riconoscimento del beneficio ai supplenti su posti dell'organico di fatto e dell'organico di diritto;
peraltro, questi ultimi, normativamente equiparati ai docenti di ruolo per l'a.s. 2023/2024):
- anche le supplenze (pur) temporanee, che abbiano interessato nel complesso (anche a seguito del susseguirsi di più contratti) il periodo dell'anno scolastico che va dal mese di gennaio (quando la “copertura” delle cattedre tende normalmente a consolidarsi) a quello di giugno (quando le attività didattiche si avviano a conclusione), ovvero di equivalente durata (gg. 150 circa), diano diritto al riconoscimento integrale della carta del docente, in quanto tale durata non si discosta di molto dal “termine” ex artt. 489, co. 1, e 527 d.lgs.
297/1994 (che - pur non strettamente pertinente - può essere “recuperato” al fine dell'individuazione di una prestazione temporanea “non dissimile” da quella “annuale”: v. supra) e da quella delle supplenze su organico di fatto. Esse, inoltre, appaino caratterizzate da requisiti di durata e di “continuità” (da valutarsi complessivamente, a fronte dell'intero anno scolastico e delle connesse esigenze didattiche) comparabili a quelli delle supplenze fino al 30 giugno;
- a fronte di supplenze temporanee di minor durata, deve applicarsi, la regola pro rata temporis, ricalibrando l'entità economica del beneficio cui i docenti “precari” hanno diritto, in ragione della (minore) durata dei periodi d'insegnamento. La predetta regola è in effetti prevista dalla clausola 4, punto 2, dell'Accordo quadro. Secondo la clausola, dunque, il generale divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, che, con riguardo alle condizioni d'impiego, non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato comparabili (a meno che non sussistano ragioni oggettive), non esclude che “Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”. E le situazioni ora in questione giustificano certamente il ricorso al principio pro rata temporis, alla luce della minore (rispetto allo standard annuale e situazioni equiparate) partecipazione dei “supplenti” alla didattica;
didattica che costituisce - come indicato dalla Suprema Corte - il fulcro delle valutazioni legislative, non irragionevoli, circa l'opportunità dell'attribuzione del peculiare (e non esclusivo) sostegno alla formazione in discorso. Insomma, la riparametrazione della carta docente appare non irragionevole e neppure discriminatoria, a fronte delle situazioni obiettive in disamina.
In entrambi i casi, ovviamente, il riconoscimento del beneficio (per intero o pro rata temporis) può avvenire previa disapplicazione della disciplina nazionale, in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro.
Dunque, per ciascuno degli aa.ss. caratterizzati da periodi di servizio di durata complessivamente inferiore a quella sopra indicata (gg. 150 circa), il docente ha diritto - quantificata in 302 giorni la durata delle supplenze “annuali” (sull'organico di fatto) di minor durata, dunque da utilizzarsi quale parametro di riferimento per il calcolo pro rata temporis - a tanti trecentoduesimi della somma complessiva (euro 500,00) spettante per a.s., quanti sono i giorni di durata delle supplenze svolte nello stesso a.s. (nella specie, per la ricorrente in riferimento all'a.s. 2022/2023, 111/302, pari ad euro 183,78).
Cont
3. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo Cont scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo
l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la ricorrente risulta ad oggi presente nel sistema scolastico, in quanto la medesima sta espletando una nuova supplenza fino al termine delle attività didattiche, in particolare dal 1.9.2025 al 30.6.2026, come da relativo contratto depositato in data 27.10.2025, dal legale.
4. Conclusivamente, la domanda di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, deve essere accolta, in relazione ai seguenti aa.ss.:
- 2022/2023 (con applicazione del criterio pro rata), 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di 3 aa.ss.; Cont Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione alla ricorrente della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 e di euro 183,78 per l'anno scolastico 2022/2023, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Non vi sono motivi ostativi al riconoscimento alla ricorrente della carta docente per l'a.s. 2024/2025.
Infatti, alla data della domanda giudiziale del 22.5.2025, ella aveva già intrapreso, dal 6.9.2024 la
“supplenza”, conferita al 30.6.2025 e non si può certamente dubitare della sussistenza dell'interesse ad agire anche in relazione a detto a.s.
Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale;
e poste a Cont carico del , in base alla soccombenza;
con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 183,78 per l'a.s. 2022/2023 e di euro 500,00 per ogni anno scolastico in relazione agli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025,
e, quindi, per complessivi euro 1.183,78, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente, condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, ad assegnare alla ricorrente sopraindicata la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa l'importo indicato oltre i menzionati accessori;
- condanna, infine, il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, spese che liquida complessivamente nella somma di euro 1.030,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Paolo Languasco, antistatario.
Genova, il 28 ottobre 2025
Il Giudice
NA IN