Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/1971, n. 1784
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Sentenza 11 giugno 1971

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I licenziamenti per riduzione di personale e quelli individuali costituiscono due ipotesi di licenziamento diverse soggettivamente ed oggettivamentè gli uni derivano da un giudizio dell'imprenditore sulla necessita od opportunita della soppressione di postì lavoro, gli altri sono determinati da motivi inerenti la persona del lavoratore. Nel caso in cui l'imprenditore industriale non si sia attenuto alla procedura prevista dagli accordi interconfederali sui licenziamenti collettivi per riduzione del personale, il licenziamento deve considerarsi individuale e ricade nell'ambito di applicazione del citato accordo interconfederale dell'aprile 1965. In detta Sede il collegio arbitrale puo procedere alla valutazione delle cause del licenziamento anche se trascendenti la persona del lavoratore e connesse con l'attivita produttiva e l'organizzazione del lavorò ne il licenziamento puo ritenersi ingiustificato per la sola ragione del mancato ricorso alla procedura arbitrale prevista per i licenziamenti da riduzione del personale.*

Il collegio di conciliazioni ed arbitrato, previsto dall'art 7 dell'accordo interconfederale in data 29 aprile 1965 sui licenziamenti individuali nell'industria allo scopo di individuare le cause dello scioglimento del rapporto di lavoro ed i suoi effetti nella prospettiva della riassunzione o del pagamento di un'equa indennita, pronuncia dichiarazioni integratrici del contratto di lavoro, e pone pertanto in essere arbitraggi od arbitramenti. Nei confronti di tali dichiarazioni trova applicazione la disciplina dettata dall'art 1349 cod civ ed assume Rilevanza il vizio di manifesta iniquita da valutare in relazione al risultato finale del procedimento arbitrale.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/1971, n. 1784
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1784
    Data del deposito : 11 giugno 1971

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