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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5497/2018 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 4856/2018 emessa dal Tribunale di Napoli, 4 sezione civile, pubblicata il 17 maggio 2018, vertente
TRA
(1) (codice fiscale , nato a [...], Parte_1 C.F._1
il 17 giugno 1971 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Torre del Greco (NA), al Corso Avezzana n. 26 presso lo studio dell'Avv. Gerardo Balzano (codice fiscale ), C.F._2
che lo rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellante-
E
(2) la (partita iva , con sede in Melito Controparte_1 P.IVA_1
di Napoli (NA), al Corso Europa 344, in persona dell'Amministratore Giudiziario
Unico, elettivamente domiciliata in Qualiano (NA), alla Via Campana 252, presso
Contr lo Studio Legale Associato degli avv.ti Nicola Galdiero (codice fiscale
), (codice fiscale , C.F._3 Parte_2 C.F._4
e Raffaele Agliata (codice fiscale ), che la rappresentano e C.F._5
difendono in virtù della procura in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 17 settembre 2012, notificato il
24 aprile 2012, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Parte_1
la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
esponendo che:
“a) che in data 27 marzo 2003 il Sig. stipulava con la Parte_1 [...]
contratto preliminare per la vendita della seguente consistenza Controparte_1
immobiliare facente parte del complesso residenziale a realizzarsi denominato
"Parco Primavera" (concessioni edilizie n. 54/2001,69/2001.119/2001 e
120/2001) in Melito di Napoli alla Via Madonna delle Grazie: -appartamento per civile abitazione di vani 3 ed accessori ubicato al piano rialzato con relativo giardino di mq 200 sito nel fabbricato ni. 2,scala unica interno C”;
“b) che il prezzo della vendita veniva stabilito di accordo in € 143.786,00
da versarsi secondo le seguenti modalità:
- € 2.500,00 già versati in data 21.11.02 all'atto della prenotazione, €
15.500.00 da versarsi all'atto della sottosezione del preliminare a titolo di caparra confirmatoria.
- € 18.600,00 da versarsi all'atto della sottoscrizione del preliminare con il rilascio di n. 3 titoli di € 6.200,00 ciascuno con scadenza 30.06.03,30.08.03
e 30.12.03.
- € 97.186,00 mediante accollo di mutuo di credito finanziario o, in mancanza,
per contanti o cambiali ipotecarie.
- € 10.000,00 a saldo all'atto della consegna dell'immobile”;
“c) che all'atto della sottoscrizione del preliminare di vendita l'attore, promittente acquirente, versava alla la somma di € Controparte_1
15.500,00, a titolo di caparra confirmatoria, e la somma di € 18.600,00 a mezzo
nr. 3 assegni bancari Monte dei Paschi di Siena recanti i nr. 0637039188-06 del
30.6.03, nr.0637039189-07 del 30.08.03 3 nr. 0637039190-08 del 30.12.03 di
€ 6.200,00 cadauno”;
“d) che la obbligava a consegnare l'immobile finito, Controparte_1
oggetto del preliminare di vendita, al promittente acquirente entro e non oltre
Dicembre 2004”; “e) che la si obbligava a stipulare il contratto Controparte_1
definitivo di compravendita dopo la consegna dell'unità immobiliare, libera da formalità ipotecarie”;
“f) che la benché più volte sollecitata e nonostante Controparte_1
l'incasso di ulteriori somme versate dal (€ 15.500,00 con assegno Parte_1
Monte Paschi di Siena del 16.07.03 ed € 18.6000,00 con n. 3 assegni bancari
Monte dei Paschi di Siena del 30.4.04,30.8.04 e 30.12.04 di € 6.200,00 cadauno), si sottraeva ingiustamente alle obbligazioni assunte sia di ultimare
l'unità immobiliare sia di consegnare l'immobile oggetto del preliminare sia di
fissare la data di stipula del rogito notarile sia di produrre la documentazione sopra indicata al capo e)”;
“g) che alla luce dell'illegittimo comportamento della Controparte_1
e dei suoi rappresentanti legali, il Sig. con raccomandata a.r. del Parte_1
7.01.11, era costretto a costituire in mora l'odierna convenuta, invitandola ancora una volta ad ottemperare alle obbligazioni assunte nel preliminare di
vendita”;
“h) che l'odierna convenuta, disattesi i ripetuti inviti e sottrattasi alle proprie obbligazioni, si rendeva pertanto inadempiente.” (cfr. pagg.
1 -3 dell'atto di citazione).
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di:
” A) Ritenere e Dichiarare la convenuta società in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t. inadempiente agli obblighi assunti con il contratto preliminare stipulato in data 27.03.2003 e, per l'effetto, Dichiarare risolto il contratto suindicato”;
“B) Condannare la società convenuta alla restituzione in favore dell'attore del
doppio della caparra confirmatoria così come per legge ed ammontante ad €
31.000,00 e di tutte le altre somme versate ed ammontanti a complessive
€55.200,00 per un totale di € 86.200.00 (€ 31.000,00 + € 55.200,00), o in via subordinata ed alternativa, comunque alla restituzione in favore dell'attore della caparra confirmatoria e delle altre somme versate così come per legge ed ammontanti a complessive € 70.700,00”;
“C) Condannare la convenuta al Risarcimento in favore dell'attore di tutti i
danni subiti, diretti ed indiretti, danno emergente e lucro cessante, e da perdita subita, conseguenti al mancato adempimento, da quantificarsi in
corso di causa anche a seguito di CTU, e/o comunque al pagamento delle
somme maggiori o minori che verranno liquidate dal giudice secondo equità
e giustizia ex art. 1226 C.C.”;
“D) Rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far
decorrere gli interessi legali come per legge”;
“E) Condannarsi la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.e spese forfettarie ex art.
15 L.P., con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario” (cfr. pag. 5
dell'atto di citazione).
I.2. Con comparsa del 31 gennaio 2018, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, contestando Controparte_1 in fatto e diritto la domanda attorea, negando la propria responsabilità. Espletata la fase istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 06 febbraio 2018.
I.3. Con sentenza n. 4856/2018 pubblicata in data 17 maggio 2018, il
Tribunale di Napoli, 4 sezione civile, così decideva:
“a) rigetta la domanda”;
“b) compensa le spese”.
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 1° luglio
2019, notificata il 12 novembre 2018- proponeva appello, Parte_1
articolando i motivi di gravame, come di seguito rubricati:
“1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE”,
“2. VIZIO DI MOTIVAZIONE. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE,
CONTRADDITTORIA ED ERRATA”.
“3. ERRATA ED INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
PROCESSUALI ED ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME PROCESSUALI.”
(cfr. pagg.
2-3 dell'atto di appello).
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito,
III) Accogliere l'appello, Riformando l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Napoli Rigetta la domanda di parte attrice”; IV) Accogliere, in riforma dell'impugnata sentenza, le domande ed eccezioni tutte formulate dal in primo grado, e comunque: Parte_1
A) Ritenere e Dichiarare la convenuta società in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. inadempiente agli obblighi assunti con il contratto
preliminare stipulato in data 27.03.2003 e,per l'effetto, Dichiarare risolto il contratto suindicato;
B) Condannare la società convenuta alla restituzione in favore dell'attore del doppio della caparra confirmatoria così come per legge ed ammontante ad
€31.000,00 e di tutte le altre somme versate ed ammontanti a complessive €
55.200,00 per un totale di € 86.200,00 (€ 31.000,00 + € 55.200,00), o in via
subordinata ed alternativa, comunque alla restituzione in favore dell'attore della caparra confirmatoria e delle altre somme versate così come per legge ed ammontanti a complessive €70.700,00;
C) Condannare la convenuta al Risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, danno emergente e lucro cessante, e da perdita subita, conseguenti al mancato adempimento, da quantificarsi in corso di causa
anche a seguito di CTU, e/o comunque al pagamento delle somme maggiori o minori che verranno liquidate dal giudice secondo equità e giustizia ex art. 1266
C.C.;
D) Rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivaluta far decorrere gli interessi legali come per legge;
V) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre CPA. IVA e spese generali con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.” (cfr. ult. pag. dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa del 2 luglio 2019, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del custode giudiziario e amministratore unico, la Controparte_1
quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c., nonché la sua infondatezza.
Pertanto, formulava le seguenti conclusioni:
1 “rigettare l'appello avverso la sentenza n. 4856/2018 del 17.05.2018, depositata e pubblicata in pari data, il Tribunale di Napoli, IV sezione civile,
dott.ssa Bonavolontà, promosso dal sig. perché Parte_1
inammissibile, anche ai sensi degli artt.342 e 348 bis c.p.c., e nel merito infondato per le motivazioni esposte in narrativa che si abbiano qui per interamente ripetute e trascritte”;
2 “condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze per il doppio grado di giudizio, oltre IVA, cpa e spese generali nella misura
del 15%.” (cfr. ult. pag. della comparsa di costituzione e risposta).
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 12 dicembre 2024 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 11 febbraio
2025. Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, vanno respinte, perché infondate, le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della avverso Controparte_1
l'impugnazione di . Parte_1
1.1. Innanzitutto, si appalesa infondata l'eccezione di inammissibilità ex art.342 c.p.c. (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Ed invero dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come
è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma dl 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte. Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass.
n.24262/2020). Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
1.2..Parimenti va rigettata l'ulteriore eccezione di inammissibilità ex art
348 bis c.p.c. (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Al riguardo, si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per Cassazione, anche alla luce del più
generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del
15/04/2019). 2.Venendo al merito, il Tribunale di Napoli ha rigettato tutte domande proposte da , nei confronti della intese: Parte_1 Controparte_1
alla declaratoria dell'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con il contratto preliminare del 27 marzo 2003, alla condanna della predetta alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria nonché alle somme versate per un totale di € 86.200,00, alla condanna, in via subordinata, alla restituzione della somma di € 70.700,00 nonché al risarcimento di tutti i danni subiti), perché, in sostanza, ha ritenuto che la società convenuta, promittente venditrice, non potesse essere considerata inadempiente agli impegni assunti con il contratto preliminare stipulato in data 27 marzo 2003
con il (promissario acquirente), in quanto detta società, a Pt_1
prevalente carattere immobiliare e proprietaria di numerosi immobili, era stata sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. sia nelle “quote sociali”, sia in “tutte le partecipazioni, aziende e cointeressenza”, sia
“dell'intera area residenziale denominata Parco Primavera oggetto del presente giudizio”.
In particolare, ha ritenuto che parte attrice, quale terzo creditore, al fine di non essere pregiudicato nel riconoscimento del proprio credito, non avesse assolto il rigoroso onere probatorio onde dimostrare la propria estraneità all'attività illecita della società, previsto dall'art. 52 del Codice
Antimafia, interpretato alla luce dell'art. 20 della Legge 17 ottobre 2017, n.
161, a mente del quale “il terzo creditore è tenuto a provare sia la mancanza di strumentalità del credito all'attività illecita, sia la sussistenza non solo della propria buona fede, ma anche dell'inconsapevole affidamento”. E tanto perché:
-“Sarà onere del terzo pertanto dimostrare tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di totale estraneità ai fatti che hanno dato luogo alle misure di prevenzione, al fine di impedire il potere di confisca
esercitato dallo Stato. In sostanza, al terzo spetta il compito di dimostrare
l'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rendeva certamente scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza, fornendo così la prova della mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con
l'attività illecita del proposto”;
“ Tale onere probatorio non è stato adempiuto da parte attrice, per cui
ella non può usufruire del beneficio previsto dagli artt. 52 e seguenti secondo cui il proprio credito può essere soddisfatto rimanendo estraneo alla proceduta esecutiva avanzata nei confronti del soggetto debitore ; Controparte_1
-“Per ciò che attiene una eventuale responsabilità contrattuale della la prova che deve fornire il terzo a fine di poter veder Controparte_1
soddisfatto il proprio diritto di credito, a prescindere dall'attività esecutiva
iniziata nei confronti del soggetto debitore, appare decisamente rigorosa per evitare il rischio, più volte verificatosi in concreto, della precostituzione di posizioni creditorie di comodo volte ad aggirare la finalità dell'azione di prevenzione”;
“Tale prova non è stata fornita dall'attore, per cui la domanda non può
essere accolta (cfr. pag.
3-4 della sentenza gravata). 3. Con i due motivi di appello – rubricati “VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DI LEGGE” e “VIZIO DI MOTIVAZIONE. MOTIVAZIONE
INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA ED ERRATA”, “ERRATA ED INSUFFICIENTE
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI ED ERRATA APPLICAZIONE
DELLE NORME PROCESSUALI” da trattare unitariamente perché connessi (cfr. pagg 2-3 dell'atto di appello) - assume l'erroneità della sentenza Parte_1
perché “carente e lacunosa nella interpretazione delle norme di legge e processuali”, avendo il primo Giudice, ingiustamente, ritenuto applicabile norme giuridiche, nella specie l'art. 52 del Codice Antimafia (interpretato alla luce dell'art. 20 della Legge 17 ottobre 2017, n. 161) - intervenuto successivamente rispetto all'instaurazione del presente giudizio ( aprile 2012) e ad oggetto, peraltro, un fatto/ rapporto giuridico sorto in epoca ancora antecedente (marzo 2003, esattamente il 27 marzo 2003 data di sottoscrizione del preliminare di vendita)- in base al quale l'attore è tenuto a provare “oltre la propria buona fede anche la mancanza di strumentalità del credito all'attività illecita e la sussistenza dell'incolpevole affidamento” (cfr. atto di appello). Inoltre
aggiunge, con una decisione errata, carente e lacunosa anche nella valutazione delle prove raccolte, il Tribunale aveva malamente sostenuto che l'attore non avesse fornito la prova del proprio diritto di credito, vale a dire del proprio adempimento e dell'inadempimento dell'altra parte.
Di contro, sostiene che, in ossequio all'art. 11 delle disp. prel. rubricato
“efficacia delle legge nel tempo”, la normativa applicabile alla fattispecie de
qua debba essere quella “vigente all'epoca del verificarsi del fatto o quanto meno del tempo di instaurazione del giudizio”, e dunque che non vi fosse (recte sia )spazio per l'operatività del codice antimafia e per il meccanismo da esso contemplato, anche perché il sequestro penale aveva riguardato solo le partecipazioni sociali di nella società Parte_3 Controparte_1
e non l'immobile oggetto del preliminare di vendita peraltro mai
[...]
costruito. Ed ancora, argomenta che – diversamente da quanto affermato dal primo Giudice in sentenza- documentalmente egli aveva dimostrato “in maniera precisa, puntuale ed esauriente”, sia il proprio adempimento ai impegni contrattuali assunti (ovvero la conclusione del preliminare di vendita ad oggetto un immobile facente parte del complesso a realizzarsi denominato
“Parco Primavere”, il versamento della somma di € 2.500,00 a titolo di impegnativa di acquisto, la diffida nei confronti della convenuta ad adempiere le obbligazioni assunte, l'invito alla controparte affinchè comunicasse la data ed il luogo della stipula del rogito (dichiarandosi così disponibile al versamento del saldo), sia l'inadempimento della alla Controparte_1
consegna dell'immobile compromesso.
Le deduzioni dell'appellante sono fondate per quanto appresso si dirà.
3.1.Giova rammentare che la Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni che il sequestro delle quote sociali non incide sui diritti dei terzi creditori sui beni aziendali o immobiliari della società, salvo che il sequestro non riguardi anche questi beni, formando un nesso diretto con l'attività illecita della società (Cass. civ. Sez. III, 22 marzo 2016, n. 5743).
Questa interpretazione è coerente con quanto affermato in Cass. civ.
Sez. I, 13 giugno 2012, n. 9769, che ha escluso che il sequestro preventivo delle quote sociali possa pregiudicare i diritti di terzi creditori sui beni diversi da quelli oggetto di sequestro. Pertanto, se nel caso in esame il sequestro ha riguardato esclusivamente le quote sociali, senza estendersi agli immobili o agli altri beni aziendali, non può precludere l'esercizio dei diritti dei terzi creditori sugli altri beni non sequestrati, come l'immobile oggetto del preliminare di vendita.
Inoltre, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che "Il sequestro delle quote sociali non inficia la validità di un contratto preliminare di vendita, salvo che non emerga la consapevolezza o il coinvolgimento del terzo creditore nell'attività illecita, e comunque il sequestro deve riguardare i beni connessi all'oggetto del contratto." (Cass. civ. Sez. III, 7 maggio 2019, n.
11856. Cass. civ. Sez. II, 26 settembre 2013, n. 22090).
3.2. Venendo al merito della vicenda – come condivisibilmente argomenta l'appellante - la questione riguardante l'applicabilità dell'art. 52 del Codice Antimafia, così come interpretato alla luce dell'art. 20 della Legge
17 ottobre 2017, n. 161 -che impone al terzo creditore che desidera far valere il proprio diritto di adempiere a un onere probatorio più gravoso, in quanto non basta la semplice buona fede, ma il creditore deve dimostrare l'assoluta estraneità della propria posizione giuridica rispetto all'attività illecita - risulta non pertinente al caso in esame, e per ragioni temporali, e per ragioni sostanziali.
Per ragioni temporali, perché il presente giudizio ha avuto inizio nell'aprile del 2012 e ha ad oggetto fatti e/ o rapporti risalenti al marzo 2003
(data di sottoscrizione del preliminare di vendita), ergo, la normativa applicabile era (è) quella vigente al momento del verificarsi dei fatti o, quanto meno, al momento dell'instaurazione della lite. Tale principio trova fondamento nell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, che recita: “La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo”, quindi giammai avrebbe potuto applicarsi una normativa successiva, peraltro, introdotta a distanza di anni, nel 2017.
Per ragioni sostanziali, perché l'attore, quando ebbe a sottoscrivere il preliminare di vendita, in data 27 marzo 2003, non poteva avere conoscenza del sequestro, in quanto all' epoca il vincolo non era ancora insorto, tant' è che, solo dopo avere instaurato il presente giudizio, in sede di comparsa di costituzione, la ditta costruttrice faceva un mero accenno “ ad un sequestro
del cantiere per difformità di licenza edilizia, mai riferendosi al sequestro penale per motivi di mafia” e, soltanto nel prosieguo, produceva il relativo decreto. Né sono state offerte, nel corso della istruttoria di primo grado, prove atte a dimostrare il coinvolgimento, pieno e consapevole, da parte dell'attore nelle attività illecite della o dei suoi soci. Controparte_1
Va soggiunto che, pur a volere considerare operante, sul piano temporale, la normativa del Codice Antimafia, comunque essa, per un ulteriore ragione di carattere sostanziale, non potrebbe trovare in concreto applicazione alla fattispecie in oggetto. Invero, come insegna la giurisprudenza innanzi citata, nel caso di sequestro di quote sociali appartenenti ad una società che gestisce immobili o costruisce edifici (come nel presente giudizio), affinchè possa applicarsi il regime antimafia, è richiesto che l'oggetto del sequestro riguardi non solo le quote sociali, ma anche i beni appartenenti al patrimonio della società: solo in tal caso, i soggetti titolari di diritti su tali beni potrebbero essere qualificati come “terzi interessati” e quindi, in ipotesi, essere sottoposti ai vincoli ed ai controlli della disciplina antimafia. Diversamente, il sequestro di cui si discute ha riguardato esclusivamente le quote sociali di nella Parte_3 Controparte_1
senza estendersi agli immobili oggetto del preliminare di vendita ( di fatto mai costruito).
Da ultimo, va rilevato che la difesa della ha Controparte_1
genericamente disconosciuto la firma del contratto preliminare di vendita da parte dell'amministratore per la prima volta nella comparsa Pt_3
conclusionale: sicchè tale disconoscimento, tardivamente proposto e,
peraltro, non osservante delle formalità previste dalla legge, è del tutto irrilevante.
Per quanto esposto, la decisione del Tribunale merita riforma.
4. Va, invece, respinta la domanda avanzata da , Parte_1
reiterata in grado di appello (ma solo in sede di conclusioni) di risarcimento dei danni subiti “diretti ed indiretti, danno emergente e lucro cessante e da
perdita subita”, pretesi a seguito dell'inadempimento del contratto preliminare da parte della ditta promittente venditrice: ad avviso della Corte, tale domanda, tra l'altro, formulata in maniera del tutto vaga, senza essere nemmeno preceduta da un corrispondente motivo di impugnazione avverso la sentenza, non ha avuto alcuna allegazione specifica né riscontro di prova.
A ben vedere, una volta esclusa l'applicabilità della disciplina del
Codice Antimafia al contratto preliminare stipulato il 27 marzo 2003 tra la e , non essendo stato sequestrato l' Controparte_1 Parte_1 immobile oggetto del predetto contratto (immobile, peraltro, mai costruito), non sono, nemmeno astrattamente, ravvisabili i dedotti (ulteriori) pregiudizi.
5. In conclusione, l'appello va accolto per quanto di ragione e la decisione riformata nel senso che, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti della va Parte_1 Controparte_1
dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato in data
27 marzo 2003 tra la e , ad oggetto la Controparte_1 Parte_4
consistenza immobiliare facente parte del complesso a realizzarsi denominato
“Parco Primavera”, sito in Melito di Napoli, alla Via Madonna delle Grazie, per grave inadempimento della promittente venditrice, che per l'effetto va condannata alla restituzione in favore del promissario acquirente del doppio della caparra confirmatoria, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Nulla a titolo di rivalutazione monetaria. La parte non inadempiente che recede dal contratto per l'inadempimento dell'altra e chiede il pagamento del doppio della caparra, ai sensi dell'art.1385, secondo comma, c.c., accetta tale somma a titolo di integrale risarcimento del danno conseguente all'inadempimento e non può dunque pretendere ulteriori e maggiori danni, neppure sotto forma di rivalutazione monetaria della caparra stessa
(Cass.20.12.2013 n.28573; 19.2.1993 n.2032).
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza,
secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico della e liquidate in base al D.M. n. Controparte_1
55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da €. 52.000,01 ad €. 260.000,00 tenuto conto del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello)
ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21
[ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire
ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - con citazione per l'udienza Parte_1
del 1° luglio 2019, notificato il 12 novembre 2018 nei confronti della
[...]
avverso la sentenza n. 4856/2018, del Tribunale di Napoli, 4 Controparte_1
Sezione Civile, pubblicata in data 17 maggio 2018, così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della gravata sentenza, dichiara risolto il contratto preliminare di vendita stipulato in data 27 marzo
2003, ad oggetto la consistenza immobiliare facente parte del complesso a realizzarsi denominato “Parco Primavera”, sito in Melito di Napoli, alla Via
Madonna delle Grazie, per grave inadempimento della e Controparte_1
per l'effetto condanna la alla restituzione in favore di Controparte_1 del doppio della caparra confirmatoria versata all'atto della Parte_1
sottoscrizione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
B) condanna la a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
– con attribuzione all'avv. Gerardo Balzano- le spese dei due gradi di giudizio,
che liquida per il primo grado in € 14.103,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 9.991,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5497/2018 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 4856/2018 emessa dal Tribunale di Napoli, 4 sezione civile, pubblicata il 17 maggio 2018, vertente
TRA
(1) (codice fiscale , nato a [...], Parte_1 C.F._1
il 17 giugno 1971 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Torre del Greco (NA), al Corso Avezzana n. 26 presso lo studio dell'Avv. Gerardo Balzano (codice fiscale ), C.F._2
che lo rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellante-
E
(2) la (partita iva , con sede in Melito Controparte_1 P.IVA_1
di Napoli (NA), al Corso Europa 344, in persona dell'Amministratore Giudiziario
Unico, elettivamente domiciliata in Qualiano (NA), alla Via Campana 252, presso
Contr lo Studio Legale Associato degli avv.ti Nicola Galdiero (codice fiscale
), (codice fiscale , C.F._3 Parte_2 C.F._4
e Raffaele Agliata (codice fiscale ), che la rappresentano e C.F._5
difendono in virtù della procura in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 17 settembre 2012, notificato il
24 aprile 2012, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Parte_1
la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
esponendo che:
“a) che in data 27 marzo 2003 il Sig. stipulava con la Parte_1 [...]
contratto preliminare per la vendita della seguente consistenza Controparte_1
immobiliare facente parte del complesso residenziale a realizzarsi denominato
"Parco Primavera" (concessioni edilizie n. 54/2001,69/2001.119/2001 e
120/2001) in Melito di Napoli alla Via Madonna delle Grazie: -appartamento per civile abitazione di vani 3 ed accessori ubicato al piano rialzato con relativo giardino di mq 200 sito nel fabbricato ni. 2,scala unica interno C”;
“b) che il prezzo della vendita veniva stabilito di accordo in € 143.786,00
da versarsi secondo le seguenti modalità:
- € 2.500,00 già versati in data 21.11.02 all'atto della prenotazione, €
15.500.00 da versarsi all'atto della sottosezione del preliminare a titolo di caparra confirmatoria.
- € 18.600,00 da versarsi all'atto della sottoscrizione del preliminare con il rilascio di n. 3 titoli di € 6.200,00 ciascuno con scadenza 30.06.03,30.08.03
e 30.12.03.
- € 97.186,00 mediante accollo di mutuo di credito finanziario o, in mancanza,
per contanti o cambiali ipotecarie.
- € 10.000,00 a saldo all'atto della consegna dell'immobile”;
“c) che all'atto della sottoscrizione del preliminare di vendita l'attore, promittente acquirente, versava alla la somma di € Controparte_1
15.500,00, a titolo di caparra confirmatoria, e la somma di € 18.600,00 a mezzo
nr. 3 assegni bancari Monte dei Paschi di Siena recanti i nr. 0637039188-06 del
30.6.03, nr.0637039189-07 del 30.08.03 3 nr. 0637039190-08 del 30.12.03 di
€ 6.200,00 cadauno”;
“d) che la obbligava a consegnare l'immobile finito, Controparte_1
oggetto del preliminare di vendita, al promittente acquirente entro e non oltre
Dicembre 2004”; “e) che la si obbligava a stipulare il contratto Controparte_1
definitivo di compravendita dopo la consegna dell'unità immobiliare, libera da formalità ipotecarie”;
“f) che la benché più volte sollecitata e nonostante Controparte_1
l'incasso di ulteriori somme versate dal (€ 15.500,00 con assegno Parte_1
Monte Paschi di Siena del 16.07.03 ed € 18.6000,00 con n. 3 assegni bancari
Monte dei Paschi di Siena del 30.4.04,30.8.04 e 30.12.04 di € 6.200,00 cadauno), si sottraeva ingiustamente alle obbligazioni assunte sia di ultimare
l'unità immobiliare sia di consegnare l'immobile oggetto del preliminare sia di
fissare la data di stipula del rogito notarile sia di produrre la documentazione sopra indicata al capo e)”;
“g) che alla luce dell'illegittimo comportamento della Controparte_1
e dei suoi rappresentanti legali, il Sig. con raccomandata a.r. del Parte_1
7.01.11, era costretto a costituire in mora l'odierna convenuta, invitandola ancora una volta ad ottemperare alle obbligazioni assunte nel preliminare di
vendita”;
“h) che l'odierna convenuta, disattesi i ripetuti inviti e sottrattasi alle proprie obbligazioni, si rendeva pertanto inadempiente.” (cfr. pagg.
1 -3 dell'atto di citazione).
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di:
” A) Ritenere e Dichiarare la convenuta società in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t. inadempiente agli obblighi assunti con il contratto preliminare stipulato in data 27.03.2003 e, per l'effetto, Dichiarare risolto il contratto suindicato”;
“B) Condannare la società convenuta alla restituzione in favore dell'attore del
doppio della caparra confirmatoria così come per legge ed ammontante ad €
31.000,00 e di tutte le altre somme versate ed ammontanti a complessive
€55.200,00 per un totale di € 86.200.00 (€ 31.000,00 + € 55.200,00), o in via subordinata ed alternativa, comunque alla restituzione in favore dell'attore della caparra confirmatoria e delle altre somme versate così come per legge ed ammontanti a complessive € 70.700,00”;
“C) Condannare la convenuta al Risarcimento in favore dell'attore di tutti i
danni subiti, diretti ed indiretti, danno emergente e lucro cessante, e da perdita subita, conseguenti al mancato adempimento, da quantificarsi in
corso di causa anche a seguito di CTU, e/o comunque al pagamento delle
somme maggiori o minori che verranno liquidate dal giudice secondo equità
e giustizia ex art. 1226 C.C.”;
“D) Rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far
decorrere gli interessi legali come per legge”;
“E) Condannarsi la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.e spese forfettarie ex art.
15 L.P., con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario” (cfr. pag. 5
dell'atto di citazione).
I.2. Con comparsa del 31 gennaio 2018, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, contestando Controparte_1 in fatto e diritto la domanda attorea, negando la propria responsabilità. Espletata la fase istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 06 febbraio 2018.
I.3. Con sentenza n. 4856/2018 pubblicata in data 17 maggio 2018, il
Tribunale di Napoli, 4 sezione civile, così decideva:
“a) rigetta la domanda”;
“b) compensa le spese”.
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 1° luglio
2019, notificata il 12 novembre 2018- proponeva appello, Parte_1
articolando i motivi di gravame, come di seguito rubricati:
“1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE”,
“2. VIZIO DI MOTIVAZIONE. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE,
CONTRADDITTORIA ED ERRATA”.
“3. ERRATA ED INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
PROCESSUALI ED ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME PROCESSUALI.”
(cfr. pagg.
2-3 dell'atto di appello).
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito,
III) Accogliere l'appello, Riformando l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Napoli Rigetta la domanda di parte attrice”; IV) Accogliere, in riforma dell'impugnata sentenza, le domande ed eccezioni tutte formulate dal in primo grado, e comunque: Parte_1
A) Ritenere e Dichiarare la convenuta società in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. inadempiente agli obblighi assunti con il contratto
preliminare stipulato in data 27.03.2003 e,per l'effetto, Dichiarare risolto il contratto suindicato;
B) Condannare la società convenuta alla restituzione in favore dell'attore del doppio della caparra confirmatoria così come per legge ed ammontante ad
€31.000,00 e di tutte le altre somme versate ed ammontanti a complessive €
55.200,00 per un totale di € 86.200,00 (€ 31.000,00 + € 55.200,00), o in via
subordinata ed alternativa, comunque alla restituzione in favore dell'attore della caparra confirmatoria e delle altre somme versate così come per legge ed ammontanti a complessive €70.700,00;
C) Condannare la convenuta al Risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, danno emergente e lucro cessante, e da perdita subita, conseguenti al mancato adempimento, da quantificarsi in corso di causa
anche a seguito di CTU, e/o comunque al pagamento delle somme maggiori o minori che verranno liquidate dal giudice secondo equità e giustizia ex art. 1266
C.C.;
D) Rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivaluta far decorrere gli interessi legali come per legge;
V) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre CPA. IVA e spese generali con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.” (cfr. ult. pag. dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa del 2 luglio 2019, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del custode giudiziario e amministratore unico, la Controparte_1
quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c., nonché la sua infondatezza.
Pertanto, formulava le seguenti conclusioni:
1 “rigettare l'appello avverso la sentenza n. 4856/2018 del 17.05.2018, depositata e pubblicata in pari data, il Tribunale di Napoli, IV sezione civile,
dott.ssa Bonavolontà, promosso dal sig. perché Parte_1
inammissibile, anche ai sensi degli artt.342 e 348 bis c.p.c., e nel merito infondato per le motivazioni esposte in narrativa che si abbiano qui per interamente ripetute e trascritte”;
2 “condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze per il doppio grado di giudizio, oltre IVA, cpa e spese generali nella misura
del 15%.” (cfr. ult. pag. della comparsa di costituzione e risposta).
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 12 dicembre 2024 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 11 febbraio
2025. Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, vanno respinte, perché infondate, le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della avverso Controparte_1
l'impugnazione di . Parte_1
1.1. Innanzitutto, si appalesa infondata l'eccezione di inammissibilità ex art.342 c.p.c. (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Ed invero dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come
è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma dl 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte. Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass.
n.24262/2020). Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
1.2..Parimenti va rigettata l'ulteriore eccezione di inammissibilità ex art
348 bis c.p.c. (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Al riguardo, si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per Cassazione, anche alla luce del più
generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del
15/04/2019). 2.Venendo al merito, il Tribunale di Napoli ha rigettato tutte domande proposte da , nei confronti della intese: Parte_1 Controparte_1
alla declaratoria dell'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con il contratto preliminare del 27 marzo 2003, alla condanna della predetta alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria nonché alle somme versate per un totale di € 86.200,00, alla condanna, in via subordinata, alla restituzione della somma di € 70.700,00 nonché al risarcimento di tutti i danni subiti), perché, in sostanza, ha ritenuto che la società convenuta, promittente venditrice, non potesse essere considerata inadempiente agli impegni assunti con il contratto preliminare stipulato in data 27 marzo 2003
con il (promissario acquirente), in quanto detta società, a Pt_1
prevalente carattere immobiliare e proprietaria di numerosi immobili, era stata sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. sia nelle “quote sociali”, sia in “tutte le partecipazioni, aziende e cointeressenza”, sia
“dell'intera area residenziale denominata Parco Primavera oggetto del presente giudizio”.
In particolare, ha ritenuto che parte attrice, quale terzo creditore, al fine di non essere pregiudicato nel riconoscimento del proprio credito, non avesse assolto il rigoroso onere probatorio onde dimostrare la propria estraneità all'attività illecita della società, previsto dall'art. 52 del Codice
Antimafia, interpretato alla luce dell'art. 20 della Legge 17 ottobre 2017, n.
161, a mente del quale “il terzo creditore è tenuto a provare sia la mancanza di strumentalità del credito all'attività illecita, sia la sussistenza non solo della propria buona fede, ma anche dell'inconsapevole affidamento”. E tanto perché:
-“Sarà onere del terzo pertanto dimostrare tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di totale estraneità ai fatti che hanno dato luogo alle misure di prevenzione, al fine di impedire il potere di confisca
esercitato dallo Stato. In sostanza, al terzo spetta il compito di dimostrare
l'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rendeva certamente scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza, fornendo così la prova della mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con
l'attività illecita del proposto”;
“ Tale onere probatorio non è stato adempiuto da parte attrice, per cui
ella non può usufruire del beneficio previsto dagli artt. 52 e seguenti secondo cui il proprio credito può essere soddisfatto rimanendo estraneo alla proceduta esecutiva avanzata nei confronti del soggetto debitore ; Controparte_1
-“Per ciò che attiene una eventuale responsabilità contrattuale della la prova che deve fornire il terzo a fine di poter veder Controparte_1
soddisfatto il proprio diritto di credito, a prescindere dall'attività esecutiva
iniziata nei confronti del soggetto debitore, appare decisamente rigorosa per evitare il rischio, più volte verificatosi in concreto, della precostituzione di posizioni creditorie di comodo volte ad aggirare la finalità dell'azione di prevenzione”;
“Tale prova non è stata fornita dall'attore, per cui la domanda non può
essere accolta (cfr. pag.
3-4 della sentenza gravata). 3. Con i due motivi di appello – rubricati “VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DI LEGGE” e “VIZIO DI MOTIVAZIONE. MOTIVAZIONE
INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA ED ERRATA”, “ERRATA ED INSUFFICIENTE
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI ED ERRATA APPLICAZIONE
DELLE NORME PROCESSUALI” da trattare unitariamente perché connessi (cfr. pagg 2-3 dell'atto di appello) - assume l'erroneità della sentenza Parte_1
perché “carente e lacunosa nella interpretazione delle norme di legge e processuali”, avendo il primo Giudice, ingiustamente, ritenuto applicabile norme giuridiche, nella specie l'art. 52 del Codice Antimafia (interpretato alla luce dell'art. 20 della Legge 17 ottobre 2017, n. 161) - intervenuto successivamente rispetto all'instaurazione del presente giudizio ( aprile 2012) e ad oggetto, peraltro, un fatto/ rapporto giuridico sorto in epoca ancora antecedente (marzo 2003, esattamente il 27 marzo 2003 data di sottoscrizione del preliminare di vendita)- in base al quale l'attore è tenuto a provare “oltre la propria buona fede anche la mancanza di strumentalità del credito all'attività illecita e la sussistenza dell'incolpevole affidamento” (cfr. atto di appello). Inoltre
aggiunge, con una decisione errata, carente e lacunosa anche nella valutazione delle prove raccolte, il Tribunale aveva malamente sostenuto che l'attore non avesse fornito la prova del proprio diritto di credito, vale a dire del proprio adempimento e dell'inadempimento dell'altra parte.
Di contro, sostiene che, in ossequio all'art. 11 delle disp. prel. rubricato
“efficacia delle legge nel tempo”, la normativa applicabile alla fattispecie de
qua debba essere quella “vigente all'epoca del verificarsi del fatto o quanto meno del tempo di instaurazione del giudizio”, e dunque che non vi fosse (recte sia )spazio per l'operatività del codice antimafia e per il meccanismo da esso contemplato, anche perché il sequestro penale aveva riguardato solo le partecipazioni sociali di nella società Parte_3 Controparte_1
e non l'immobile oggetto del preliminare di vendita peraltro mai
[...]
costruito. Ed ancora, argomenta che – diversamente da quanto affermato dal primo Giudice in sentenza- documentalmente egli aveva dimostrato “in maniera precisa, puntuale ed esauriente”, sia il proprio adempimento ai impegni contrattuali assunti (ovvero la conclusione del preliminare di vendita ad oggetto un immobile facente parte del complesso a realizzarsi denominato
“Parco Primavere”, il versamento della somma di € 2.500,00 a titolo di impegnativa di acquisto, la diffida nei confronti della convenuta ad adempiere le obbligazioni assunte, l'invito alla controparte affinchè comunicasse la data ed il luogo della stipula del rogito (dichiarandosi così disponibile al versamento del saldo), sia l'inadempimento della alla Controparte_1
consegna dell'immobile compromesso.
Le deduzioni dell'appellante sono fondate per quanto appresso si dirà.
3.1.Giova rammentare che la Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni che il sequestro delle quote sociali non incide sui diritti dei terzi creditori sui beni aziendali o immobiliari della società, salvo che il sequestro non riguardi anche questi beni, formando un nesso diretto con l'attività illecita della società (Cass. civ. Sez. III, 22 marzo 2016, n. 5743).
Questa interpretazione è coerente con quanto affermato in Cass. civ.
Sez. I, 13 giugno 2012, n. 9769, che ha escluso che il sequestro preventivo delle quote sociali possa pregiudicare i diritti di terzi creditori sui beni diversi da quelli oggetto di sequestro. Pertanto, se nel caso in esame il sequestro ha riguardato esclusivamente le quote sociali, senza estendersi agli immobili o agli altri beni aziendali, non può precludere l'esercizio dei diritti dei terzi creditori sugli altri beni non sequestrati, come l'immobile oggetto del preliminare di vendita.
Inoltre, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che "Il sequestro delle quote sociali non inficia la validità di un contratto preliminare di vendita, salvo che non emerga la consapevolezza o il coinvolgimento del terzo creditore nell'attività illecita, e comunque il sequestro deve riguardare i beni connessi all'oggetto del contratto." (Cass. civ. Sez. III, 7 maggio 2019, n.
11856. Cass. civ. Sez. II, 26 settembre 2013, n. 22090).
3.2. Venendo al merito della vicenda – come condivisibilmente argomenta l'appellante - la questione riguardante l'applicabilità dell'art. 52 del Codice Antimafia, così come interpretato alla luce dell'art. 20 della Legge
17 ottobre 2017, n. 161 -che impone al terzo creditore che desidera far valere il proprio diritto di adempiere a un onere probatorio più gravoso, in quanto non basta la semplice buona fede, ma il creditore deve dimostrare l'assoluta estraneità della propria posizione giuridica rispetto all'attività illecita - risulta non pertinente al caso in esame, e per ragioni temporali, e per ragioni sostanziali.
Per ragioni temporali, perché il presente giudizio ha avuto inizio nell'aprile del 2012 e ha ad oggetto fatti e/ o rapporti risalenti al marzo 2003
(data di sottoscrizione del preliminare di vendita), ergo, la normativa applicabile era (è) quella vigente al momento del verificarsi dei fatti o, quanto meno, al momento dell'instaurazione della lite. Tale principio trova fondamento nell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, che recita: “La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo”, quindi giammai avrebbe potuto applicarsi una normativa successiva, peraltro, introdotta a distanza di anni, nel 2017.
Per ragioni sostanziali, perché l'attore, quando ebbe a sottoscrivere il preliminare di vendita, in data 27 marzo 2003, non poteva avere conoscenza del sequestro, in quanto all' epoca il vincolo non era ancora insorto, tant' è che, solo dopo avere instaurato il presente giudizio, in sede di comparsa di costituzione, la ditta costruttrice faceva un mero accenno “ ad un sequestro
del cantiere per difformità di licenza edilizia, mai riferendosi al sequestro penale per motivi di mafia” e, soltanto nel prosieguo, produceva il relativo decreto. Né sono state offerte, nel corso della istruttoria di primo grado, prove atte a dimostrare il coinvolgimento, pieno e consapevole, da parte dell'attore nelle attività illecite della o dei suoi soci. Controparte_1
Va soggiunto che, pur a volere considerare operante, sul piano temporale, la normativa del Codice Antimafia, comunque essa, per un ulteriore ragione di carattere sostanziale, non potrebbe trovare in concreto applicazione alla fattispecie in oggetto. Invero, come insegna la giurisprudenza innanzi citata, nel caso di sequestro di quote sociali appartenenti ad una società che gestisce immobili o costruisce edifici (come nel presente giudizio), affinchè possa applicarsi il regime antimafia, è richiesto che l'oggetto del sequestro riguardi non solo le quote sociali, ma anche i beni appartenenti al patrimonio della società: solo in tal caso, i soggetti titolari di diritti su tali beni potrebbero essere qualificati come “terzi interessati” e quindi, in ipotesi, essere sottoposti ai vincoli ed ai controlli della disciplina antimafia. Diversamente, il sequestro di cui si discute ha riguardato esclusivamente le quote sociali di nella Parte_3 Controparte_1
senza estendersi agli immobili oggetto del preliminare di vendita ( di fatto mai costruito).
Da ultimo, va rilevato che la difesa della ha Controparte_1
genericamente disconosciuto la firma del contratto preliminare di vendita da parte dell'amministratore per la prima volta nella comparsa Pt_3
conclusionale: sicchè tale disconoscimento, tardivamente proposto e,
peraltro, non osservante delle formalità previste dalla legge, è del tutto irrilevante.
Per quanto esposto, la decisione del Tribunale merita riforma.
4. Va, invece, respinta la domanda avanzata da , Parte_1
reiterata in grado di appello (ma solo in sede di conclusioni) di risarcimento dei danni subiti “diretti ed indiretti, danno emergente e lucro cessante e da
perdita subita”, pretesi a seguito dell'inadempimento del contratto preliminare da parte della ditta promittente venditrice: ad avviso della Corte, tale domanda, tra l'altro, formulata in maniera del tutto vaga, senza essere nemmeno preceduta da un corrispondente motivo di impugnazione avverso la sentenza, non ha avuto alcuna allegazione specifica né riscontro di prova.
A ben vedere, una volta esclusa l'applicabilità della disciplina del
Codice Antimafia al contratto preliminare stipulato il 27 marzo 2003 tra la e , non essendo stato sequestrato l' Controparte_1 Parte_1 immobile oggetto del predetto contratto (immobile, peraltro, mai costruito), non sono, nemmeno astrattamente, ravvisabili i dedotti (ulteriori) pregiudizi.
5. In conclusione, l'appello va accolto per quanto di ragione e la decisione riformata nel senso che, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti della va Parte_1 Controparte_1
dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato in data
27 marzo 2003 tra la e , ad oggetto la Controparte_1 Parte_4
consistenza immobiliare facente parte del complesso a realizzarsi denominato
“Parco Primavera”, sito in Melito di Napoli, alla Via Madonna delle Grazie, per grave inadempimento della promittente venditrice, che per l'effetto va condannata alla restituzione in favore del promissario acquirente del doppio della caparra confirmatoria, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Nulla a titolo di rivalutazione monetaria. La parte non inadempiente che recede dal contratto per l'inadempimento dell'altra e chiede il pagamento del doppio della caparra, ai sensi dell'art.1385, secondo comma, c.c., accetta tale somma a titolo di integrale risarcimento del danno conseguente all'inadempimento e non può dunque pretendere ulteriori e maggiori danni, neppure sotto forma di rivalutazione monetaria della caparra stessa
(Cass.20.12.2013 n.28573; 19.2.1993 n.2032).
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza,
secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico della e liquidate in base al D.M. n. Controparte_1
55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da €. 52.000,01 ad €. 260.000,00 tenuto conto del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello)
ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21
[ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire
ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - con citazione per l'udienza Parte_1
del 1° luglio 2019, notificato il 12 novembre 2018 nei confronti della
[...]
avverso la sentenza n. 4856/2018, del Tribunale di Napoli, 4 Controparte_1
Sezione Civile, pubblicata in data 17 maggio 2018, così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della gravata sentenza, dichiara risolto il contratto preliminare di vendita stipulato in data 27 marzo
2003, ad oggetto la consistenza immobiliare facente parte del complesso a realizzarsi denominato “Parco Primavera”, sito in Melito di Napoli, alla Via
Madonna delle Grazie, per grave inadempimento della e Controparte_1
per l'effetto condanna la alla restituzione in favore di Controparte_1 del doppio della caparra confirmatoria versata all'atto della Parte_1
sottoscrizione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
B) condanna la a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
– con attribuzione all'avv. Gerardo Balzano- le spese dei due gradi di giudizio,
che liquida per il primo grado in € 14.103,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 9.991,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio