Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6099/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/12/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PISTONI VANESSA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PISTONI VANESSA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè voglia accogliere le seguenti condizioni , omologando la loro separazione:
1) I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare ove lo desideri la propria residenza, con obbligo di darne comunicazione preventiva all'altro coniuge in caso di modificazione.
2) Assegnarsi la casa familiare, con ogni pertinenza, arredo e corredo ivi esistente, sita in Porto Mantovano (MN), Via Olof Palme n. 12, censito al catasto fabbricati del medesimo Comune, fg 9, mapp. 1360 sub 1 e mapp. 1360 sub 2, alla proprietaria che la abiterà con i figli, dando atto che il Signor Parte_1 [...] ha già rilasciato l'immobile portando con sé i propri effetti personali. CP_1
- a fine settimana alterni dal sabato dall'uscita da scuola al lunedì successivo con rientro a scuola (o dalla madre nei periodi di interruzione scolastica);
- un giorno infrasettimanale, individuato nel mercoledì dalle 18.30 al rientro a scuola il giorno dopo (o dalla madre nei periodi di interruzione scolastica)
- un ulteriore giorno, individuato nel venerdì dalle ore 19 al rientro a scuola il giorno dopo (o dalla madre nei periodi di interruzione scolastica), allorquando il figlio rimarrà con la madre nel finesettimana.
I genitori avranno diritto a trascorrere con il figlio, durante le vacanze estive, un periodo, anche non consecutivo di due settimane, da comunicare all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno, avendo cura di non sovrapporre i rispettivi periodi.
Le festività natalizie verranno alternate di anno in anno tra i genitori nel periodo compreso tra l'inizio delle vacanze scolastiche e il 30.12 e dal 31.12 sino al rientro a scuola. Durante le festività natalizie 2024 /2025, il padre terrà con sé il figlio nel primo periodo e la madre nel secondo periodo.
Le festività pasquali verranno suddivise in eguali periodi tra i genitori avendo cura di alternare, di anno in anno, la Pasqua e la Pasquetta.
Gli ulteriori giorni di festività nazionale andranno alternati di anno in anno.
I coniugi potranno modificare il predetto calendario previo accordo e tenuto conto dell'interesse esclusivo del figlio. 4) Obbligarsi il Signor a corrispondere alla Signora CP_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli , e , con Per_2 Per_3 Per_1 la stessa convivente, la somma mensile di € 1.800,00 (€ 600,00 ciascuno), da corrispondersi, a decorrere dal mese di gennaio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
detto assegno verrà rivalutato ogni anno, come per legge, in base agli indici ISTAT a decorrere da gennaio 2026.
5) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative ai figli , e , come da Protocollo Famiglia del Per_2 Per_3 Per_1
Tribunale di Mantova, siglato a Mantova il 28.05.2024. 6) L'assegno unico erogato da INPS, della somma complessiva attuale di € 57,00 verrà percepito per intero dalla Signora Parte_1
7) A decorrere dal mese di gennaio 2025, la Signora con la Parte_1 collaborazione del marito, provvederà a volturare le utenze della casa coniugale a proprio nome. Il Signor provvederà ad effettuare il pagamento delle CP_1 utenze con riferimento al periodo sino al 31.12.2024. In seguito, le utenze per la casa coniugale (luce, acqua, gas, TARI e fibra ottica , ecc….) verranno sostenute dalla Signora Parte_1
8) L'autovettura Mini Countryman targata FC232DX, intestata al Signor
[...] verrà trasferita in proprietà da quest'ultimo alla moglie CP_1 Parte_1 con spese di passaggio a carico di entrambi. L'autovettura Range Rover Sport targata FL232NB intestata a rimarrà in proprietà esclusiva dello CP_1 stesso. …(omissis)…”
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 26/12/2000 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 152 parte II, serie A, anno 2000) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 10.04.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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