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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: ADILE CARMELO, Presidente
CEFALO EN, EL
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5068/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate CO - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000748000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000748000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000748000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7543/2025 depositato il 17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore _1, con atto notificato ad Agenzia delle Entrate-CO, propone ricorso per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di importo complessivo 94.777,00, notificata in data 29/04/2025, lamentando che gli atti prodromici non sarebbero stati notificati.
Come secondo motivo di ricorso propone la mancata indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria.
Costituita ADE CO deposita documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminata la documentazione prodotta da ADER, rileva che tutte le cartelle di natura tributaria
(solo 3) sono state regolarmente notificate:
Nel dettaglio:
Cartella n. 29520220029412667000 notificata il 16.01.2023
Cartella n. 29520220030138370001 notificata il 09.02.2023
-Cartella n. 29520230020601813000 notificata il 06.11.2023.
Le restanti cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato, riguardanti spese di giustizia e contributi previdenziali, appartengono alla giurisdizione del G.O.
Quanto al secondo motivo di ricorso, va detto che la mancata indicazione dei beni da sottoporre a vincolo non inficia la validità dell'atto, atteso che nessuna disposizione normativa la prevede.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per le cartelle n. 29520220029412667000; n. 29520220030138370001 e n.
29520230020601813000.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alle restanti cartelle.
Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio in favore di ADE CO che liquida in euro
4.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: ADILE CARMELO, Presidente
CEFALO EN, EL
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5068/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate CO - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000748000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000748000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000748000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7543/2025 depositato il 17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore _1, con atto notificato ad Agenzia delle Entrate-CO, propone ricorso per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di importo complessivo 94.777,00, notificata in data 29/04/2025, lamentando che gli atti prodromici non sarebbero stati notificati.
Come secondo motivo di ricorso propone la mancata indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria.
Costituita ADE CO deposita documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminata la documentazione prodotta da ADER, rileva che tutte le cartelle di natura tributaria
(solo 3) sono state regolarmente notificate:
Nel dettaglio:
Cartella n. 29520220029412667000 notificata il 16.01.2023
Cartella n. 29520220030138370001 notificata il 09.02.2023
-Cartella n. 29520230020601813000 notificata il 06.11.2023.
Le restanti cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato, riguardanti spese di giustizia e contributi previdenziali, appartengono alla giurisdizione del G.O.
Quanto al secondo motivo di ricorso, va detto che la mancata indicazione dei beni da sottoporre a vincolo non inficia la validità dell'atto, atteso che nessuna disposizione normativa la prevede.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per le cartelle n. 29520220029412667000; n. 29520220030138370001 e n.
29520230020601813000.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alle restanti cartelle.
Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio in favore di ADE CO che liquida in euro
4.000,00 oltre accessori di legge.