Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 11151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11151 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11151/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04614/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4614 del 2024, proposto da
RA BI, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 7.2.2024 (prot. P1848/2024 - PRAT. 9/PE/2024), con cui è stato disposto il non luogo a provvedere in merito alla corresponsione dell’assegno ad SO .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra RA BI ha impugnato e chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 7.2.2024 (prot. P1848/2024 - PRAT. 9/PE/2024), con cui è stato disposto il non luogo a provvedere in merito alla corresponsione dell’assegno ad SO , riconosciuto alla ricorrente sulla base del provvedimento n. 7868 del 12.4.2001 del Direttore Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali del Ministero della Giustizia, richiesta dalla ricorrente in data 15.4.2024.
In sintesi: con la predetta istanza la ricorrente ha esposto al CSM di aver partecipato al concorso indetto con DM del 7.1.1987 per l'assunzione presso il Ministero di Grazia e Giustizia con qualifica di commesso giudiziario in prova, e di aver superato tale concorso, successivamente venendo assegnata alla Corte di Cassazione; ha soggiunto che “ a seguito del passaggio di carriera da una diversa Amministrazione statale (da Poste Italiane S.p.A. alla Corte Suprema di Cassazione) il 28.07.1995 (…) proponeva istanza in forma scritta al Ministero, Ufficio III dell'organizzazione Giudiziaria, sito in Roma, per ottenere un adeguamento stipendiale, richiedendo altresì gli arretrati relativi al periodo di mancato inquadramento economico ”, di cui ha chiesto, in data 12.4.2001, la rideterminazione, quest’ultima riconosciuta dal Ministero della Giustizia con il provvedimento sopra citato, con cui l’assegno ad SO è stato attribuito alla ricorrente (“ in applicazione dell'art.3, comma 57 della Legge 537/1993 è attribuito dal 21 dicembre 1994, data possesso, lo stipendio annuo lordo di L. 7.981.000 a.l. (terza qualifica funzionale) e l'assegno ad SO di L. 4.537.000 = a.l. non rivalutabile e non riassorbibile, pari alla differenza tra il trattamento complessivo già in godimento nella precedente Amministrazione per stipendio e retribuzione individuale di anzianità e lo stipendio spettante nella nuova posizione ”).
E’, poi, accaduto che tale emolumento è stato corrisposto fino al 14.12.2018, quando la ricorrente, “ a seguito del concorso di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale “Concorsi ed esami” n. 62 del 14 agosto 2015 ”, è stata assunta “ con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di addetta ai servizi generali in prova, area I, livello economico “1”, presso il Consiglio Superiore della Magistratura”: ed è stata, inoltre, “inquadrata nella categoria A2, e più nello specifico quale addetto ai servizi generali, area I, livello economico “1” ”.
Ha, però, lamentato che il CSM ha revocato tale beneficio, contestando, nell’istanza del 12.12.2023, che “ la revoca non risulta essere motivata, dal momento che ad oggi la sig.ra BI risulta essere inquadrata, presso il Consiglio Superiore della Magistratura, in una categoria professionale differente e inferiore rispetto alla professionalità – ed all'anzianità – già acquisita ”; e che “ ad oggi risulta essere inquadrata in una categoria professionale, che non è rappresentativa delle sue effettive abilità e conoscenze lavorative, nonostante l'acquisita professionalità oggettivamente maturata nel corso degli anni ”.
Nell’impugnato provvedimento il CSM ha rilevato che “ i commi 57 e 58 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 – in applicazione dei quali l'assegno era stato erogato – sono stati abrogati dalla legge n. 147/2013 ” e che “ in ogni caso (…) l'interessata, all'esito di una procedura concorsuale pubblica e non di un passaggio per mobilità o ad altro titolo, è stata assunta presso il CSM e inquadrata nel 1° livello economico, con una retribuzione pari a € 42.581,94 oltre all'indennità di disponibilità di € 1.440,00, che rappresenta più del doppio della retribuzione precedente (€ 17.868,35) integrata dall'assegno ad SO, cosicché, aldilà di ogni diversa osservazione, non sussistono neanche i presupposti sostanziali che costituivano la ratio di applicazione dell'istituto ”.
Sull’affermata sussistenza della giurisdizione amministrativa ha dedotto, con unico motivo, l’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, l’erronea, carente e/o omessa istruttoria sulla reale natura dell’emolumento riconosciuto alla ricorrente, nonché lo sviamento di potere e l’ingiustizia manifesta in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione.
In particolare, ha evidenziato di aver “ maturato, visto e considerate le precedenti esperienze lavorative, le competenze professionali che, ai sensi della contrattazione collettiva applicata al suo precedente rapporto di lavoro, rientrano in un inquadramento di categoria corrispondente al livello B2, al quale appartengono i lavoratori che svolgono delle attività, le quali richiedono buone conoscenze specialistiche ” (cfr. pag. 6); ed ha soggiunto che “ il provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali ” sarebbe “ ad oggi pienamente valido ed efficace e mai annullato – nemmeno in via di autotutela - dal CSM. Non vi è stata alcuna istruttoria sulla posizione personale della ricorrente, avendo la delibera gravata negato il percepimento dell’assegno alla ricorrente unicamente sul presupposto del “non luogo a provvedere” e ad un generico richiamo all’abrogazione dei commi 57 e 58 dell’art. 3 della L. 537 del 1993, non prendendo minimamente in considerazione il riconoscimento già ottenuto da tempo dalla ricorrente ed ormai cristallizzato e “sganciato” da ogni circostanza mutata nel tempo ” (cfr. pag. 8).
Si è costituito in giudizio il CSM (24.4.2024), che nella memoria del 3.7.2024 ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, nel merito, ha opposto che “ l’assegno in questione, naturalmente confluito nel compenso percepito dalla dipendente, non poteva, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, rimanere cristallizzato, quale posta autonoma, anche nel successivo passaggio della lavoratrice nei ruoli del C.S.M. A tale riguardo risulta assorbente la circostanza dell’abrogazione, ad opera dell’art. 1, comma 458, della L. n. 147 del 2013, della norma contenuta nell’art. 3, comma 57, della L. n. 537 del 1993 ” (cfr. pag. 6).
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 4 giugno 2025, la ricorrente ha controdedotto all’eccezione preliminare del CSM (memoria del 13.5.2024) e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
In accoglimento dell’eccezione preliminare del CSM, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Fatti salvi i dipendenti degli organi costituzionali, non è configurabile nell’ordinamento del pubblico impiego un tertium genus di dipendenti pubblici, distinguibile, cioè, dalle categorie privatizzate o, eccezionalmente, tra quelle non privatizzate, queste ultime, peraltro, individuate in un tassativo novero dall’art. 3 del d.lgs. 165/2001 (“ i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 ”): novero in cui è, appunto, incluso anche il personale magistratuale (ordinario, amministrativo, contabile, militare), ma non il personale amministrativo ausiliario di dette categorie, ovvero il personale amministrativo in servizio presso il Ministero della Giustizia, i Tar ed il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, i Tribunali militari, e, dunque, non potendosi neppure comprendere il personale in servizio presso gli organi di autogoverno delle varie magistrature: il CSM, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e di quella Contabile, il Consiglio Superiore della magistratura militare.
Ne deriva che le controversie lavoristiche e previdenziali di tutto il personale pubblico ricadono nell’ambito di applicazione del testo unico sul pubblico impiego: l’art. 63, comma 1 del d.lgs. 165/2001 prevede, infatti, che “ sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo ”; il tutto con l’eccezione delineata al successivo comma 4, secondo cui “ restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ”.
La nozione di pubblica amministrazione (e di organizzazione amministrativa) attrae al proprio interno anche un organo avente rilievo costituzionale, quale il CSM, che espleta funzioni oggettivamente e soggettivamente amministrative (adottando provvedimenti di governo della magistratura oltre che di gestione dei propri beni e del proprio personale): nozione nella quale, appunto, rientrano, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, “ tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese (…) le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (…) tutti gli enti pubblici non economici nazionali ”.
A compendio della chiarezza del quadro di diritto positivo, non è secondario rilevare che il CSM rientra tra gli “ organi costituzionali e di rilievo costituzionale ” inseriti nel conto economico consolidato ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 196/2009, di cui all’elenco ISTAT in G.U. 26 settembre 2023, n. 225 ed in G.U. 30 settembre 2024, n. 229, vale a dire nel periodo in cui ricade il deposito del ricorso (24.4.2024): un ulteriore avallo alla natura di pubblica amministrazione dell’organo di autogoverno della magistratura e che lo stesso art. 4 del d.lgs. 37/2000 (istitutivo del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell’ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura) estende al personale del CSM “ le disposizioni relative al trattamento di previdenza e di assistenza del personale della pubblica amministrazione comparto Ministeri ”.
In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione con onere della ricorrente di riassumere il giudizio, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., innanzi all’autorità giurisdizionale ordinaria.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice dotato di giurisdizione l’Autorità giurisdizionale ordinaria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO