Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/06/2025, n. 12248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12248 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12248/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15490/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15490 del 2023, proposto da
PI AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rocca di Papa, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 34 del 20 luglio 2023, notificata al ricorrente il 28 luglio 2023, con la quale il Responsabile Settore Urbanistica del Comune di Rocca di Papa ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi, alterato in assenza dei relativi permessi edilizi, unitamente a qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o consequenziale dell’atto come sopra impugnato o che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23 ottobre 2023 e depositato il 21 novembre 2023, PI AS, n.q. di Amministratore Unico della Società Optimus s.r.l., ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, affidando il gravame a tre motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione art. 10 e mancata applicazione art. 3 comma i° lett. a) e b) in combinato disposto con l’art. 6 comma ii° lett. a) D.P.R. 380/01; violazione e falsa applicazione art. 10 e mancata applicazione art. 3 comma i° lett. e. 6 D.P.R. 380/01 ”), si deduce che le opere oggetto dell’ordinanza gravata non sarebbero subordinate al previo rilascio del permesso di costruire, con conseguente illegittimità dell’ordine di demolizione.
1.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 nonché dell’art. 15 della Legge regionale n. 15 dell’11 agosto 2008 ”), si lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe illegittimamente omesso di identificare l’area oggetto di futura acquisizione in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
1.3. Con il terzo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 e mancata applicazione dell’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ”), parte ricorrente si duole della mancata applicazione del secondo comma dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001, il quale, a suo avviso, avrebbe dovuto trovare applicazione nella presente fattispecie in luogo dell’art. 31 del medesimo decreto.
2. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025 è stato disposto un breve rinvio onde acquisire documentazione attestante, in difetto di costituzione dell’amministrazione intimata, la regolarità della notifica: documentazione che parte ricorrente ha depositato in data 24 marzo 2025.
3. All’udienza pubblica del 1° aprile 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato, in data 27 marzo 2025, “ Istanza di interruzione del processo per decesso del ricorrente ex art. 79 comma II° c.p.a. in combinato disposto con l’art. 300 c.p.c. ”, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, non può darsi luogo all’interruzione del giudizio, dal momento che nell’istanza del 27 marzo 2025 è stato rappresentato il decesso del precedente legale rappresentante della società ricorrente, ossia PI AS, che, per quanto si ricava dall’intestazione del ricorso e dalla procura, nel presente giudizio non ha agito in proprio e al quale, in ogni caso, è subentrato GI AS (cfr., sul punto, l’istanza del 27 marzo 2025, nonché la visura camerale alla stessa allegata).
4.1. A questo riguardo, va richiamata e condivisa la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. I, 6 febbraio 2018, n. 2817), secondo cui “ La morte del legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica non comporta l’interruzione del processo, poiché il concetto di rappresentanza legale, richiamato dall’articolo 299 del codice di procedura civile, si riferisce soltanto alla rappresentanza dei soggetti incapaci, mentre gli amministratori o i liquidatori di enti muniti di personalità giuridica sono mandatari dell’ente medesimo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società o dell’ente, sia nel caso di cambiamento della persona dell’amministratore nello stadio di vita normale dell’ente che nell’ipotesi di passaggio della rappresentanza del medesimo da un amministratore all’altro ”.
5. Il primo motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.
5.1. Osserva il Collegio che con l’ordinanza gravata sono stati contestati diversi abusi, quali: 1) la realizzazione di una piattaforma di circa 460 mq con assi in legno e telaio in acciaio, con ringhiera in acciaio perimetrale e vasca idromassaggio incassata nella piattaforma stessa, sostenuta a sua volta da pilastrini in acciaio; 2) il posizionamento, su tale terrazza, di un box/capanno prefabbricato in legno, “ probabilmente usato come locale tecnico e ricovero per gli attrezzi ” (cfr., per una rappresentazione fotografica degli abusi sub n. 1 e 2, il doc. 9 di parte ricorrente alle pagine da 45 a 47); 3) la chiusura di due bucature nel prospetto sud ovest, all’altezza del piano seminterrato; 4) la chiusura con vetrate scorrevoli del portico presente al piano seminterrato con la realizzazione di un locale aggiuntivo, al cui interno è stata inserita una piscina riscaldata (cfr., per una rappresentazione fotografica di tale opera, cfr. il doc. 6 di parte ricorrente a p. 44); 5) la difformità tra lo stato dei luoghi e il progetto della scala esterna di collegamento tra il piano seminterrato e il terrazzo al piano terra; 6) la realizzazione di una tettoia di circa 3,00 x 10,00 m, in prossimità dell’ingresso carrabile della proprietà, composta da pilastri e tetto in legno ad un’unica falda sovrastata da una copertura in lamiera, che è utilizzata come ricovero per la legna e attrezzi; 7) differenze distributive all’interno dell’edificio, e segnatamente al piano seminterrato, dove è stata inserita la piscina riscaldata di cui sopra in quello che era segnalato come portico; 8) ulteriori difformità distributive relative alla realizzazione di un collegamento diretto tra il piano terra e un’ala del piano seminterrato tramite un varco non indicato.
5.2. Con il mezzo in esame parte ricorrente ha mosso separate censure in ordine a sette degli otto interventi appena elencati, non svolgendo rilievi relativamente all’ordine di rimozione della “chiusura delle bucature”, con conseguente inoppugnabilità, in parte qua , del provvedimento impugnato.
5.3. Le doglianze relative agli abusi indicati con i numeri 1 e 2 nell’elencazione che precede sono infondate, non avendo parte ricorrente dimostrato la dedotta preesistenza, unitamente alla regolarità edilizia, della terrazza e avendo in ogni caso rappresentato circostanze del tutto inidonee, anche a voler prescindere dalla loro genericità (cfr. p. 12 e 13 del gravame), a elidere la necessità del previo ottenimento del permesso di costruire (trattandosi della realizzazione di nuova e ampia volumetria), quali la destinazione degli interventi de quibus “all’addolcimento delle quote” ovvero al soddisfacimento di “necessità familiari” o di “confort abitativo”.
5.4. In ordine al numero 4 del suddetto elenco, l’assunto secondo cui “ nel modesto intervento effettuato dal ricorrente non vi è stato aumento di volumetria perché le vetrate sono amovibili e non creano spazi stabilmente chiusi ” (così il ricorso a p. 8) non è meritevole di seguito, poiché non è accompagnato dalla prova della allegata amovibilità, la quale risulta per converso esclusa dal fatto che le dette vetrate risultano destinate non già a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio (cfr. il disposto dell’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 applicabile ratione temporis ), ma, per quanto puntualmente rappresentato nel provvedimento impugnato, senza che in ordine a tale aspetto siano state mosse fondate controdeduzioni in sede di gravame, alla stabile copertura di uno spazio stabilmente occupato da una piscina riscaldata, e dunque non destinato ad un uso meramente occasionale (cfr., sulla questione, tra le tante, T.A.R. Lazio, Sez. II s., 17 aprile 2024, n. 7609).
5.5. Quanto alla scala di collegamento, i rilievi di parte ricorrente di cui a p. 10 del gravame non colgono nel segno, perché si basano sull’apodittica affermazione secondo cui la suddetta scala costituirebbe opera interna all’unità abitativa, come tale riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria.
5.5.1. Tale affermazione, in quanto sprovvista di prova, non consente di superare la diversa ricostruzione contenuta nell’ordinanza gravata, dove si parla, al contrario, di scala esterna e non è, dunque, meritevole di seguito.
5.6. Parte ricorrente non ha dimostrato, poi, la natura pertinenziale del deposito attrezzi in legno prefabbricato (che per quanto osservato nel precedente paragrafo 5.3, deve essere comunque rimosso, in ragione dell’obbligo di procedere alla demolizione, a monte, della piattaforma di cui al punto 1 dell’elencazione contenuta nel paragrafo 5.1 della presente sentenza) e della tettoia aperta ad uso legnaia in struttura in legno, ossia degli abusi indicati con i numeri 2 e 6 del più volte richiamato elenco contenuto supra al paragrafo 5.1.
5.6.1. Va anzi evidenziato, a questo proposito, che il ricorrente, a dispetto della rubrica del paragrafo contenuto nelle pagine 11 e 12 del gravame, si è soffermato solo sulla tettoia, limitandosi a sostenere che si tratta di struttura di modeste dimensioni.
5.6.2. Anche a voler prescindere dal fatto che il dato della presunta esiguità dimensionale non è provato (trattandosi di struttura di 3,00 m x 10,00 di dimensioni), l’allegazione secondo cui si tratterebbe di pertinenza urbanistica è del tutto indimostrata, essendo necessario provare, a tale fine, anche l’assenza di autonomia funzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2660), nel caso di specie esclusa dalla destinazione a legnaia e ricovero attrezzi.
5.7. Quanto, da ultimo, agli abusi indicati ai numeri 7 e 8 dell’elencazione di cui al paragrafo 5.1 della presente sentenza, valgono le considerazioni che seguono.
5.7.1. In ordine alla piscina riscaldata, fermo restando l’obbligo di rimozione delle vetrate che hanno determinato la chiusura del portico di cui al precedente paragrafo, l’ordinanza è da ritenersi immune da censure, trattandosi di manufatto interrato, per il quale, in difetto di più specifiche doglianze di parte ricorrente sul punto, non è dimostrata la natura meramente interna (tanto più a fronte della rimozione delle suddette vetrate), né quella di pertinenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 2 gennaio 2024, n. 44).
5.7.2. Relativamente al collegamento diretto tra il piano terra e un’ala del piano seminterrato tramite un varco non indicato, del quale non appare revocabile la natura di opera interna, il ricorso è fondato, dal momento che nel provvedimento impugnato non si specifica se detto intervento ha interessato parti strutturali, dovendo in conseguenza trovare applicazione l’art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. 380/2001 (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 23 novembre 2020, n. 12304), non assumendo, a questo riguardo, rilevanza il fatto che l’immobile si trovi in area vincolata (cfr., T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 19 aprile 2022, n. 4635).
6. Il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto la mancata individuazione, in sede di ordinanza di demolizione, dell’area oggetto di acquisizione in caso di inottemperanza non ne comporta l’illegittimità, potendo la detta individuazione avvenire con il successivo eventuale atto di accertamento dell’inottemperanza ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 5 maggio 2023, n. 4563).
7. Il terzo motivo non è meritevole di accoglimento, perché, anche a voler sostenere che fosse applicabile l’art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001 in luogo dell’art. 31 del medesimo decreto, la demolizione risulterebbe in ogni caso correttamente ordinata.
8. In conclusione, il ricorso è accolto limitatamente all’opera indicata con il numero 8 nell’elencazione di cui al paragrafo 5.1 della presente sentenza, essendo invece respinto per il resto.
9. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese, tenuto conto dell’accoglimento parziale del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con i limiti di cui in parte motiva.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO