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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5928 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
( ), nata a [...], il [...], con l'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Gareri
CONTRO
( ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), nato a [...], il [...] e
[...] C.F._3 Controparte_3
( ), nata a [...], il [...]. C.F._4
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
Con atto di citazione del 14 novembre 2024, ha chiamato in giudizio i sigg.ri Parte_1
e e chiesto al Tribunale di pronunziare risoluzione per CP_1 Controparte_3 inadempimento di un contratto avente ad oggetto la nuda proprietà di ½ indivisa di un immobile sito in Acireale, stipulato nel luglio 2021 tra il de cuius e i nipoti e CP_4 Controparte_1
Per l'effetto, dichiarare che l'immobile è cespite ereditario e attribuirlo in successione CP_2 legittima e in parti uguali alle eredi e . Condannare Parte_1 Controparte_3 [...]
e al risarcimento dei danni per l'inadempimento nella misura indicativa di Euro CP_1 CP_2
20.000,00. Accertare il diritto di ad ottenere da la quota parte Parte_1 Controparte_3 del 50% delle spese funerarie anticipate interamente da oltre interessi e rivalutazione. Pt_1
Designato (il 18 dicembre 2024) l'odierno decidente come g. i., con successivo decreto depositato il
25 maggio 2025, è stata fissata l'udienza del 5 dicembre 2025 per la comparizione delle parti ed assegnato a parte attrice termine perentorio di giorni 40 per rinnovare la citazione nei confronti dei detti sigg.ri e . CP_1 Pt_1 All'udienza del 5 dicembre 2025 nessuno è comparso, né consta in atti prova dell'avvenuta rinnovazione.
***
Ciò posto in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
Secondo il terzo comma dell'art. 307 c. p. c., “… il processo si estingue … qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, … non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
L'ultimo comma prevede inoltre che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Il successivo art. 308 c. p. c. prevede inoltre che: “L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata
a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto./ Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie”.
Tutte le citate disposizioni sono state inserite nel codice di rito allorquando tutte le cause dinanzi al
Tribunale erano collegiali.
Dal momento in cui è stato creato il giudice unico di Tribunale ed è stata prevista la cd. riserva di collegialità soltanto per talune cause – tra le quali non rientra la risoluzione per inadempimento – si
è posto un problema di coordinamento.
In particolare, si è detto, tutta la citata disciplina deve oggi essere coordinata con gli artt. 50 bis ss., norme che, appunto, hanno dato attuazione alla generale riforma realizzata dal d.lgs. n. 270/1999 sull'istituzione del giudice unico di primo grado.
Il problema dibattuto tra gli studiosi attiene alla forma ed al regime di impugnazione della pronuncia dichiarativa dell'estinzione emessa dal giudice monocratico.
Sul punto la dottrina appare divisa: secondo alcuni il provvedimento in questione deve assumere la forma dell'ordinanza, mentre per altri la pronuncia dichiarativa dell'estinzione resa dal giudice monocratico deve sempre consistere in una sentenza.
In giurisprudenza è invece ormai consolidato l'orientamento per il quale il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice monocratico ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello (Cass. n. 1155/2013), rimedio che trova applicazione anche nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di estinzione (Cass. SS.UU., n.
22848/2013).
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra esposto in punto di fatto, va dedotto quanto segue. In esito alla mancata rinnovazione dell'atto di citazione, va dichiarata – con sentenza in ragione della devoluzione dell'odierna lite al Tribunale in composizione monocratica – l'estinzione del processo.
Nulla va statuito sulle spese, le quali rimangono irripetibilmente a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Catania, 8 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
( ), nata a [...], il [...], con l'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Gareri
CONTRO
( ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), nato a [...], il [...] e
[...] C.F._3 Controparte_3
( ), nata a [...], il [...]. C.F._4
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
Con atto di citazione del 14 novembre 2024, ha chiamato in giudizio i sigg.ri Parte_1
e e chiesto al Tribunale di pronunziare risoluzione per CP_1 Controparte_3 inadempimento di un contratto avente ad oggetto la nuda proprietà di ½ indivisa di un immobile sito in Acireale, stipulato nel luglio 2021 tra il de cuius e i nipoti e CP_4 Controparte_1
Per l'effetto, dichiarare che l'immobile è cespite ereditario e attribuirlo in successione CP_2 legittima e in parti uguali alle eredi e . Condannare Parte_1 Controparte_3 [...]
e al risarcimento dei danni per l'inadempimento nella misura indicativa di Euro CP_1 CP_2
20.000,00. Accertare il diritto di ad ottenere da la quota parte Parte_1 Controparte_3 del 50% delle spese funerarie anticipate interamente da oltre interessi e rivalutazione. Pt_1
Designato (il 18 dicembre 2024) l'odierno decidente come g. i., con successivo decreto depositato il
25 maggio 2025, è stata fissata l'udienza del 5 dicembre 2025 per la comparizione delle parti ed assegnato a parte attrice termine perentorio di giorni 40 per rinnovare la citazione nei confronti dei detti sigg.ri e . CP_1 Pt_1 All'udienza del 5 dicembre 2025 nessuno è comparso, né consta in atti prova dell'avvenuta rinnovazione.
***
Ciò posto in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
Secondo il terzo comma dell'art. 307 c. p. c., “… il processo si estingue … qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, … non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
L'ultimo comma prevede inoltre che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Il successivo art. 308 c. p. c. prevede inoltre che: “L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata
a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto./ Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie”.
Tutte le citate disposizioni sono state inserite nel codice di rito allorquando tutte le cause dinanzi al
Tribunale erano collegiali.
Dal momento in cui è stato creato il giudice unico di Tribunale ed è stata prevista la cd. riserva di collegialità soltanto per talune cause – tra le quali non rientra la risoluzione per inadempimento – si
è posto un problema di coordinamento.
In particolare, si è detto, tutta la citata disciplina deve oggi essere coordinata con gli artt. 50 bis ss., norme che, appunto, hanno dato attuazione alla generale riforma realizzata dal d.lgs. n. 270/1999 sull'istituzione del giudice unico di primo grado.
Il problema dibattuto tra gli studiosi attiene alla forma ed al regime di impugnazione della pronuncia dichiarativa dell'estinzione emessa dal giudice monocratico.
Sul punto la dottrina appare divisa: secondo alcuni il provvedimento in questione deve assumere la forma dell'ordinanza, mentre per altri la pronuncia dichiarativa dell'estinzione resa dal giudice monocratico deve sempre consistere in una sentenza.
In giurisprudenza è invece ormai consolidato l'orientamento per il quale il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice monocratico ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello (Cass. n. 1155/2013), rimedio che trova applicazione anche nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di estinzione (Cass. SS.UU., n.
22848/2013).
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra esposto in punto di fatto, va dedotto quanto segue. In esito alla mancata rinnovazione dell'atto di citazione, va dichiarata – con sentenza in ragione della devoluzione dell'odierna lite al Tribunale in composizione monocratica – l'estinzione del processo.
Nulla va statuito sulle spese, le quali rimangono irripetibilmente a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Catania, 8 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.