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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4301 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 47052/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. DEFILIPPI CLAUDIO e l'Avv. SAMMICHELI GIANNA, parte domiciliata presso l'indirizzo telematico dei difensori, per come indicato in atti
- ATTORE contro
in qualità di mandataria di CP_1 Controparte_2 con l'Avv. TEOFILATTO TEODORA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Roma, p.le Luigi Sturzo n. 15
- CONVENUTA nonché contro
Controparte_3
NECESSARIO
[...]
Oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Le parti costituite concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'attrice: “IN VIA PRELIMINARE: - disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato nonché dei successivi atti della procedura esecutiva iscritta al numero
R.G. 3342/2022, in particolare dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 25.11.2022 con cui sono state assegnate in pagamento le somme pignorate;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - revocare e dichiarare nulla e/o annullabile o, comunque, priva di ogni effetto giuridico l'ordinanza del 10.10.2022, comunicata il giorno 11.10.2022 emessa dal Tribunale di Milano, nella persona del G.E. Dott.ssa Galli, nel procedimento avente R.G. n. 3342/2022, nonché dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 25.11.2022 con cui sono state assegnate in pagamento le somme pignorate, nonché di tutti i successivi atti della citata procedura esecutiva, per i motivi di cui in narrativa;
PER L'EFFETTO: – sospendere ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. la procedura esecutiva iscritta al numero R.G. 3342/2022. Con riserva di mutare, modificare e/o integrare la domanda a seguito dell'esame del comportamento processuale dei convenuti, nonché di richiedere i mezzi istruttori e depositare documentazione nei termini previsti dalla legge. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c.” (citazione, dep. tel. 26.11.2022).
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni, da intendersi qui per integralmente trascritte, così decidere: a. in via preliminare: rigettare l'avversa istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. non sussistendone i presupposti;
b. sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'avversa opposizione nonché delle irrituali istanze di sospensione/revoca/invalidità delle ordinanze del 10/10/2022 e del 25/11/2022, emesse dal G.E.
Dott.ssa Mariapia Galli nel procedimento RGE 3342/2022 dinanzi al Tribunale di Milano, per i motivi tutti esposti in narrativa;
c. in via principale: nel merito, rigettare, in ogni caso, la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
d. in ogni caso con vittoria di spese
e compensi anche del presente giudizio, oltre IVA e CPA., il tutto altresì ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c., da versarsi in favore dell'intestato procuratore che si dichiara antistatario” (comparsa, dep. tel.
17.3.2023).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 25.11.2022 e iscritto a ruolo il 26.11.2022,
[...] già debitrice esecutata, conveniva in giudizio in qualità di Parte_1 CP_1 mandataria di già creditrice procedente, innanzi al Tribunale di Milano Controparte_2 insistendo nelle ragioni di opposizione in precedenza articolate nel contesto del procedimento di espropriazione forzata n. 3342/2022 R.G.E. e disattese dal Giudice dell'Esecuzione in data
10-11.10.2022.
Nel dettaglio, l'attrice rappresentava che controparte aveva avviato quest'ultima procedura di pignoramento presso terzi sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 7961/2020 emesso dal
Tribunale di Milano in data 29.6.2020 nonché sulla scorta di un precedente atto di precetto, facendo valere un credito di euro 17.176,04 oltre interessi ed accessori.
2 Al contempo, deduceva che il titolo esecutivo azionato dalla creditrice Parte_1 procedente si era formato in relazione ad un rapporto di finanziamento intrattenuto con
, cui, in data 29.2.2016, sarebbe subentrata Spv Project Abs srl, la quale avrebbe Parte_2
a propria volta incaricato di compiere le attività necessarie per la riscossione Controparte_2 dell'intero portafoglio di obbligazioni cedute.
Tanto premesso, con un primo motivo di opposizione, l'attrice sosteneva l'inesistenza o comunque la nullità del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, in quanto non vi era evidenza del fatto che la sottesa procura alle liti fosse stata rilasciata da un soggetto munito dei relativi poteri.
Inoltre, con un secondo motivo di opposizione, lamentava la nullità Parte_1 del titolo esecutivo e dell'atto di precetto sotto un ulteriore e distinto profilo, in quanto non vi era prova dell'effettività dell'acquisto del credito da parte di Spv Project Abs srl, con conseguente carenza di legittimazione ad agire in capo a controparte.
Oltre a ciò, con un terzo motivo di opposizione, l'attrice eccepiva la nullità del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento nonché l'estinzione della relativa pretesa per prescrizione, in quanto la stessa non aveva avuto contezza del decreto ingiuntivo n. 7961/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 29.6.2020 ed in quanto l'eventuale definitività del medesimo provvedimento monitorio non escludeva la possibilità di sindacare la natura usuraria degli interessi, ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c. nonché ai sensi della Direttiva n.
93/13/CEE, con conseguente nullità delle corrispondenti clausole.
Ulteriormente, con un quarto motivo di opposizione, si doleva della Parte_1 nullità dei patti inerenti alle condizioni economiche del finanziamento, in quanto la mutuataria non aveva ricevuto alcun piano di ammortamento, in quanto quest'ultimo risultava in ogni caso produrre interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., in quanto la mutuante non aveva offerto una effettiva e completa informativa alla contraente, in particolare in ordine al regime di capitalizzazione applicato, ed in quanto la natura variabile del saggio aveva reso indeterminata l'obbligazione restitutoria, con conseguente necessità di applicare il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, c. 7, TUB, anche alla luce del disposto di cui all'art. 125 bis TUB.
Al contempo, con un quinto motivo di opposizione, l'attrice riteneva che non fosse stato rispettato il limite di pignorabilità dello stipendio ai sensi dell'art. 545 c.p.c., in quanto la medesima debitrice esecutata già destinava la quota di un quinto dei propri redditi da lavoro dipendente in favore di taluni creditori antecedenti ed in quanto non ricorrevano i presupposti
3 per estendere il vincolo pignoratizio sino a due quinti di tale emolumento.
Infine, con un sesto motivo di opposizione, affermava che il Parte_1 procedimento di espropriazione forzata n. 3342/2022 R.G.E. dovesse essere sospeso, in quanto la medesima parte aveva aderito ad una procedura di sovraindebitamento.
Alla luce di tutto ciò, l'attrice domandava, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia degli atti esecutivi già assunti dal Giudice dell'Esecuzione e, in particolare, dell'ordinanza di assegnazione adottata in data 25.11.2022 ex art. 553 c.p.c., mentre, in via principale, invocava la revoca, la nullità o comunque l'annullamento sia di quest'ultimo provvedimento sia dell'ordinanza di reiezione dell'istanza di sospensione resa in data 10-11.10.2022 ex art. 624
c.p.c., con conseguente sospensione della procedura ex art. 624 bis c.p.c.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio in qualità di mandataria di CP_1 CP_2 contestando in fatto e in diritto le deduzioni di controparte ed eccependo, in via
[...] preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, in quanto l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione in data 10-11.10.2022 poteva essere gravata esclusivamente nelle forme ed entro il termine di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., in quanto le domande articolate dall'attrice, pur in assenza di un precedente ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., tendevano ad inficiare anche l'ordinanza di assegnazione adottata in data 25.11.2022 ed in quanto il riferimento al disposto di cui all'art. 624 bis c.p.c. risultava inconferente.
Al contempo, la convenuta sosteneva che le eccezioni formulate dall'opponente fossero generiche, pretestuose e inammissibili anche in considerazione del fatto che le stesse si risolvevano in doglianze relative a circostanze antecedenti alla formazione del decreto ingiuntivo n. 7961/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 29.6.2020.
Tanto premesso, in qualità di mandataria di negava la CP_1 Controparte_2 fondatezza del primo motivo di opposizione, in quanto l'atto di precetto era stato sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti validamente conferita dal presidente del consiglio di amministrazione nominativamente indicato anche nel ricorso monitorio e nell'intimazione ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
Inoltre, la convenuta affermava l'infondatezza del secondo motivo di opposizione, in quanto la prova della titolarità del credito in capo a Spv Project Abs srl, che aveva poi incaricato della riscossione emergeva dal contenuto sia dell'avviso ai sensi Controparte_2 dell'art. 58 TUB pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 30.4.2016 sia del dettagliato
4 elenco delle posizioni cedute ed in quanto la mancata comunicazione dell'intervenuto trasferimento dell'obbligazione da a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Parte_2
Marino spa e da quest'ultima a Spv Project Abs srl non risultava rilevante ai fini in esame.
Altresì, in qualità di mandataria di riteneva che il terzo CP_1 Controparte_2 motivo e il quarto motivo di opposizione dovessero essere disattesi, in quanto il titolo esecutivo, l'atto di precetto e l'atto di pignoramento erano stati ritualmente notificati, in quanto gli interessi pattuiti risultavano rispettosi della normativa in materia di usura ed in quanto il piano di ammortamento c.d. alla francese non determinava alcun effetto anatocistico.
Infine, la convenuta escludeva che il quinto motivo e il sesto motivo di opposizione fossero fondati, in quanto controparte, ai fini di cui all'art. 545 c.p.c., non aveva documentato la natura del prelievo già esistente sul suo stipendio ed in quanto non vi era alcuna evidenza del fatto che l'attrice avesse effettivamente aderito ad una, non meglio specificata, procedura di sovraindebitamento.
Alla luce di tutto ciò, in qualità di mandataria di domandava, CP_1 CP_2 CP_2 in via preliminare, la reiezione dell'istanza di sospensione formulata ai sensi dell'art. 624 bis
c.p.c. nonché la declaratoria di inammissibilità o comunque di improcedibilità dell'opposizione avversaria, mentre, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande di controparte, con condanna di quest'ultima anche ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Pur ritualmente evocata in causa a seguito di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., , già terza Controparte_3 pignorata, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.
Le parti costituite depositavano poi le rispettive memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. nonché le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, procedeva al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 618 c.p.c. con riferimento al primo motivo di opposizione (cfr. Cass., sez. III, sent. 7.6.2022, n. 18329), ad un
5 giudizio ex art. 650 c.p.c. con riferimento ai profili consumeristici del terzo motivo e del quarto motivo di opposizione (cfr. Cass., sez. un., sente. 6.4.2023, n. 9479) nonché ad un giudizio ex art. 616 c.p.c. con riferimento agli ulteriori profili e motivi di opposizione – devono essere disattese, per le ragioni di seguito illustrate.
* * *
Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità delle seguenti doglianze.
Innanzitutto, alla luce del consolidato orientamento secondo cui “'il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.' è riferibile a tutte le 'contestazioni relative al quomodo della esecuzione forzata …'” (Cass., sez. III, sent. 18.10.2023, n. 28889) e secondo cui “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione”
(Cass., sez. III, sent. 19.7.2024, n. 19932), è inammissibile il primo motivo di opposizione, in quanto si è limitata ad operare un generico riferimento ad un “accesso agli Parte_1 atti” (p. 2, citazione) non meglio circostanziato da un punto di vista cronologico ed in quanto la convenuta ha comunque dimostrato di aver ritualmente notificato a controparte – a mezzo del servizio postale – sia il decreto ingiuntivo n. 7961/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 29.6.2020, in particolare nel mese di luglio 2020 (cfr. doc. 14, fascicolo convenuta), sia il successivo atto di precetto, in particolare nel mese di gennaio 2022 (cfr. doc. 15, fascicolo convenuta), nonché – a mezzo di ufficiale giudiziario – l'atto di pignoramento sotteso al procedimento di espropriazione forzata n. 3342/2022 R.G.E., in particolare in data 6.4.2022
(cfr. doc. 16, fascicolo convenuta).
Oltre a ciò, tenuto conto del fatto che “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore … che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso” (Cass., sez. I, sent.
24.4.2007, n. 9912) e del fatto che, nello stesso senso, “nell'ambito del procedimento esecutivo, a fronte di un titolo esecutivo giudiziale divenuto definitivo, il giudice dell'esecuzione non può sindacare la sussistenza della condizione di obbligato sostanziale in capo al debitore indicato dal titolo, essendo tale questione coperta dal giudicato” (Cass., sez. III, sent. 5.2.2015, n. 2076), neppure risultano ammissibili il secondo motivo di opposizione e i profili non consumeristici – e, dunque, in particolare, l'eventuale prescrizione della pretesa, l'eventuale natura usuraria degli interessi corrispettivi ex art. 1815, c.
6 2, c.c. e l'eventuale produzione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. – del terzo motivo e del quarto motivo di opposizione, in quanto il decreto ingiuntivo n. 7961/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 29.6.2020 è stato reso in favore di in qualità CP_1 di mandataria di (cfr. doc. 14, fascicolo convenuta) ed in quanto il Controparte_2 medesimo provvedimento monitorio non è stato opposto da ex art. 645 Parte_1
c.p.c.
Da ultimo, in ragione del principio di diritto secondo cui “quel che non è dato… all'attore come al convenuto … è apportare in comparsa conclusionale aggiunte o modifiche alle postulazioni mediante affermazione di nuovi fatti” (Cass., sez. I, sent. 2.5.2019, n. 11547; cfr. altresì Cass., sez. VI, ord.
7.1.2016), risulta parimenti inammissibile – e in ogni caso priva di rilievo (cfr. Cass., sez. III, sent. 18.3.2024, n. 7243) – la doglianza inerente alla mancata “inclusione della controparte nell'albo di cui all'art 106 T.U.B.” (p. 2, memoria di replica, fascicolo attrice;
cfr. altresì p. 3, comparsa conclusionale, fascicolo attrice), trattandosi di una censura che è stata articolata soltanto in occasione del deposito degli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.
*
Cionondimeno, atteso che ha contestato la procura alle liti rilasciata da Parte_1 controparte anche con riferimento all'ulteriore e distinto profilo dello “Ius postulandi, ossia il diritto di rappresentare e difendere la parte in giudizio”, e della “legitimatio ad processum” quale
“presupposto processuale che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale” (p. 4, citazione), è necessario rilevare che l'incarico conferito da in qualità di mandataria di CP_1 [...] ai sensi dell'art. 83 c.p.c. non risulta presentare i vizi eccepiti dall'attrice. CP_2
In particolare, non trova corrispondenza la doglianza relativa al fatto che “il nome del legale rappresentante che sottoscrive la procura deve essere con … certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese” (p. 4, citazione), ed al fatto che “a mezzo della procura deve essere agevole per le altre parti in giudizio verificare l'identità e la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo a chi sottoscrive” (p. 5, citazione), in quanto è documentale che la procura alle liti in esame sia stata rilasciata “in persona del Presidente del C.d.A., (doc. 1, fascicolo convenuta;
cfr. Persona_1 altresì doc. 14, fascicolo convenuta), e in adempimento del mandato – per il “ruolo di servicer” – in precedenza ricevuto con atto autenticato in sede notarile (doc. 5, fascicolo convenuta).
Ne consegue che in qualità di mandataria di risulta CP_1 Controparte_2 ritualmente costituita nel presente giudizio di opposizione.
7 *
Sotto altro profilo, infine, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata in via preliminare dalla convenuta.
Da un lato, invero, occorre osservare che la tesi secondo cui il reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c. sarebbe “l'unico rimedio esperibile avverso l'ordinanza” ex art. 624 c.p.c. (p. 2, comparsa) non risulta tenere in debita considerazione la struttura bifasica dei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi introdotti ex artt. 615, c. 2, e 617, c. 2, c.p.c. (cfr. ex multis
Cass., sez. III, sent. 12.4.2017, n. 9352) nonché la conseguente caducità del provvedimento reso all'esito della fase sommaria rispetto alla decisione assunta all'esito dell'eventuale fase di merito, in cui l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione è destinata a rimanere assorbita.
Dall'altro lato, poi, va rilevato che la domanda di volta a “revocare e Parte_1 dichiarare nulla e/o annullabile o, comunque, priva di ogni effetto giuridico … dell'ordinanza ex art. 553
c.p.c. del 25.11.2022 con cui sono state assegnate in pagamento le somme pignorate, nonché di tutti i successivi atti della citata procedura esecutiva” (p. 16, citazione) non appare rappresentare una autonoma ed inammissibile pretesa, bensì una richiesta legittimamente orientata – secondo il principio di vitiatur et vitiat – ad estendere gli effetti di un'eventuale vittoriosità nel presente giudizio agli atti esecutivi che il Giudice dell'Esecuzione ha posto in essere successivamente e conseguentemente all'adozione dell'ordinanza di reiezione dell'istanza di sospensione resa in data 10-11.10.2022.
Né, in ogni caso, si deve trascurare di considerare che, sulla scorta di un complessivo esame dell'atto introduttivo della fase di merito, l'attrice risulta aver inteso coltivare le domande, già prospettate nel corso della fase sommaria, tese ad “accertare e dichiarare l'infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, per le argomentazioni indicate in fatto e in diritto” (p. 15, citazione).
Ne consegue che la doglianza in esame non può essere accolta.
* * *
Ciò posto, le ulteriori pretese dell'attrice sono infondate.
Innanzitutto, non possono trovare accoglimento il terzo motivo e il quarto motivo di opposizione nelle parti in cui gli stessi risultano inerire a profili consumeristici, che si ritiene necessario esaminare, nonostante l'obiettiva definitività del decreto ingiuntivo n. 7961/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 29.6.2020, in “applicazione della disciplina dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo dettata dall'art. 650 c.p.c., con gli adeguamenti che per essa si rendono necessari in
8 ragione di una piena conformazione al diritto unionale di cui alla direttiva 93/13/CEE, secondo
l'interpretazione della CGUE” (Cass., sez. un., sent. 6.4.2023, n. 9479, cit.).
In particolare, si tratta delle censure riconducibili, con riferimento al terzo motivo di opposizione, all'ipotesi di “clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di … imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo” (art. 33, lett. f,
d.lgs. 206/2005) e, con riferimento al quarto motivo di opposizione, all'ipotesi di
“individua[zione] in modo chiaro e comprensibile” dello “oggetto del contratto” (art. 34, c. 2, d.lgs.
206/2005).
Da un lato, invero, va osservato che il D.M. 21.9.2006 ha rilevato, con riguardo ai valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari in relazione al secondo trimestre 2006, durante il quale è stato sottoscritto il contratto in esame (cfr. doc.
12, fascicolo convenuta), che le operazioni di “crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” fino ad euro 5.000,00 hanno avuto un tasso medio pari al 17,57% ed una maggiorazione per i casi di ritardato pagamento pari al 2,1%, per un totale del 19,67%.
Pertanto, il saggio degli interessi moratori effettivamente applicato tra le parti – pari al
18,52% sino al 31.12.2010 e pari al 14,87% a far data dall'1.1.2011, secondo una circostanza di fatto espressamente allegata o comunque richiamata (cfr. p. 12, comparsa) e documentata dalla convenuta (cfr. doc. 13, fascicolo convenuta) e rimasta incontestata (cfr. verbale ud. 6.4.2023; cfr. altresì memoria n. 1, fascicolo attrice), anche ai fini di cui all'art. 115 c.p.c., in occasione della prima difesa utile avversaria (cfr. ex multis Cass., sez. I, sent. 27.2.2008, n. 5191) – non risulta superiore al tasso corrispondente alla media degli interessi di mora in uso, al momento della conclusione del contratto di finanziamento del 28.4.2006, nel settore in cui il professionista operava (cfr. CGUE, sent. 14.3.2013, C-415/11, Aziz).
In tal senso, con riguardo alla quantificazione degli interessi moratori, nel caso di specie non risulta sussistere un “carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione” (Cass., sez. un., sent. 6.4.2023, n. 9479, cit.).
Né la deduzione dell'attrice secondo cui i medesimi interessi sarebbero stati pattuiti nella misura “pari al 2,5% mensile (pari al 30% annuo)” (p. 4, comparsa conclusionale, fascicolo attrice) può indurre a ritenere diversamente, trattandosi di una allegazione introdotta nei soli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c. e comunque priva di riscontri documentali.
Così come non risulta decisiva l'osservazione secondo cui la convenuta “ha richiesto ed
9 ottenuto decreto ingiuntivo per oltre 13.000,00 euro, quasi il triplo dell'importo che sarebbe stato erogato, con precetto pari ad oltre 17.000,00 euro, quasi il quadruplo. E con pignoramento per oltre 25.000,00 euro, oltre il quintuplo” (p. 3, memoria n. 1, fascicolo attrice), in quanto il decreto ingiuntivo n. 7961/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 29.6.2020 include anche gli interessi moratori maturati in un arco di tempo pressoché decennale (cfr. docc. 13-14, fascicolo convenuta), in quanto l'atto di precetto reca anche gli interessi successivi nonché le spese per il procedimento di ingiunzione (cfr. doc. 15, fascicolo convenuta) ed in quanto l'atto di pignoramento è stato correttamente notificato “sino alla concorrenza del proprio credito risultante dall'atto di precetto, aumentato della metà oltre interessi e spese come da disposto dall'art. 546 c.p.c.” (doc. 16, fascicolo convenuta).
Dall'altro lato, poi, si deve rilevare che l'oggetto del contratto di finanziamento del
28.4.2006 risulta essere stato illustrato in termini sufficientemente chiari e intellegibili.
Quest'ultimo è stato difatti descritto quale “prestito personale” per euro 5.000,00, con un importo del “costo del finanziamento” pari ad euro 2.223,00 ed un “totale da rimborsare” pari ad euro 7.473,00, da restituirsi secondo un piano di pagamento dilazionato in n. 60 rate mensili di euro 124,55 ciascuna ed avente decorrenza dal 15.6.2006, con un TAN e un TAEG dettagliatamente indicati nella rispettiva misura del 14,87% e del 18,52% (doc. 12, fascicolo convenuta).
Inoltre, ha espressamente dichiarato di “aver estratto copia conforme del Parte_1 presente modulo e del documento di sintesi completi in ogni loro parte” ('La firma della richiesta', prima parte, ultimo punto, doc. 12, fascicolo convenuta) ed ha parimenti dichiarato di “approvare specificamente” anche la clausola inerente al “ritardo nel pagamento e spese” ('La firma della richiesta', seconda parte, doc. 12, fascicolo convenuta), con un tasso degli interessi moratori che, sulla scorta di quanto già evidenziato, non ha mai superato la misura del TAEG ed è anzi stato pari all'ammontare del TAN dall'1.1.2011 in poi (cfr. doc. 13, fascicolo convenuta).
Ne consegue che anche la contestazione in disamina non può trovare accoglimento.
*
Al contempo, neppure può essere condiviso il quinto motivo di opposizione.
Va invero considerato che, ai sensi dell'art. 545 c.p.c., “le somme dovute dai privati a titolo di stipendio … possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle provincie e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito” (c. 3 e c. 4) e il “pignoramento per un simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme
10 predette” (c. 5), restando “in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge”
(c. 6).
Orbene, ha sostenuto che “nel caso di specie l'opponente destina mensilmente Parte_1
1/5 dello stipendio ad altri creditori antecedenti” e che “sussiste il limite di pignorabilità pari ad 1/5 dello stipendio” (p. 11, citazione), omettendo tuttavia di considerare che le specifiche previsioni – senz'altro estendibili “al settore del lavoro privato” (Cass., sez. un., sent. 20.1.2017, n. 1545) – ex art. 68, c. 2, d.P.R. 180/1950 ed ex art. 69, c. 3, d.P.R. 180/1950 stabiliscono, rispettivamente, la differente regola secondo cui, “qualora … i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può … pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta” e secondo cui “quando preesista, delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta”.
Né l'attrice ha offerto alcun ulteriore elemento – innanzitutto assertivo – che consenta di meglio apprezzare il contenuto della dichiarazione resa dalla terza pignorata ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (cfr. p. 14, comparsa;
cfr. altresì doc. 2, fascicolo convenuta) ed in ipotesi di rilevare la sussistenza di un'eventuale violazione dei limiti legali di pignorabilità, la quale appare comunque da escludersi alla luce del fatto che lo stipendio di era già Parte_1 gravato da un precedente e differente pignoramento sino a concorrenza di un quinto della propria retribuzione netta mensile ed alla luce del fatto che la più recente assegnazione ex art. 553 c.p.c. risulta sostanzialmente destinata a subentrare a quest'ultimo, una volta soddisfatto il credito pregresso (cfr. doc. 3, fascicolo convenuta).
Ne consegue che la doglianza in discorso deve essere disattesa.
*
Infine, deve essere parimenti disatteso il sesto motivo di opposizione.
In proposito, risulta sufficiente evidenziare che ha allegato la Parte_1 pendenza di un “procedimento di sovraindebitamento” (p. 13, citazione) in termini del tutto generici, non avendo indicato il soggetto innanzi al quale quest'ultimo sarebbe stata introdotto ed il momento in cui ciò sarebbe avvenuto, né ha in alcun modo documentato l'effettività di tale circostanza.
Ne consegue l'infondatezza anche della censura in esame.
* * *
La regolazione delle spese di lite relative ad entrambe le fasi del presente giudizio di
11 opposizione segue, nei rapporti tra e in qualità di mandataria Parte_1 CP_1 di il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e le stesse vengono Controparte_2 liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Tutto ciò tenuto del valore della controversia (cfr. p. 16, citazione), del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare innanzi al Giudice dell'Esecuzione nonché dell'assenza di attività istruttoria orale, secondo una quantificazione prossima ai medi tabellari.
Nulla deve essere invece disposto in ordine alle spese processuali nei rapporti tra
[...]
e , essendo Parte_1 Controparte_3 quest'ultima un litisconsorte necessario rimasto contumace.
Non si ravvisano infine i presupposti per l'adozione di un provvedimento di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la natura interpretativa di molteplici profili in controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite, nei confronti di in qualità di CP_1 mandataria di nella complessiva misura di euro 4.000,00 oltre spese Controparte_2 generali al 15%, iva se dovuta e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
nulla sulle spese processuali nei rapporti tra l'attrice e Controparte_3
.
[...]
Milano, 27 maggio 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. DEFILIPPI CLAUDIO e l'Avv. SAMMICHELI GIANNA, parte domiciliata presso l'indirizzo telematico dei difensori, per come indicato in atti
- ATTORE contro
in qualità di mandataria di CP_1 Controparte_2 con l'Avv. TEOFILATTO TEODORA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Roma, p.le Luigi Sturzo n. 15
- CONVENUTA nonché contro
Controparte_3
NECESSARIO
[...]
Oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Le parti costituite concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'attrice: “IN VIA PRELIMINARE: - disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato nonché dei successivi atti della procedura esecutiva iscritta al numero
R.G. 3342/2022, in particolare dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 25.11.2022 con cui sono state assegnate in pagamento le somme pignorate;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - revocare e dichiarare nulla e/o annullabile o, comunque, priva di ogni effetto giuridico l'ordinanza del 10.10.2022, comunicata il giorno 11.10.2022 emessa dal Tribunale di Milano, nella persona del G.E. Dott.ssa Galli, nel procedimento avente R.G. n. 3342/2022, nonché dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 25.11.2022 con cui sono state assegnate in pagamento le somme pignorate, nonché di tutti i successivi atti della citata procedura esecutiva, per i motivi di cui in narrativa;
PER L'EFFETTO: – sospendere ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. la procedura esecutiva iscritta al numero R.G. 3342/2022. Con riserva di mutare, modificare e/o integrare la domanda a seguito dell'esame del comportamento processuale dei convenuti, nonché di richiedere i mezzi istruttori e depositare documentazione nei termini previsti dalla legge. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c.” (citazione, dep. tel. 26.11.2022).
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni, da intendersi qui per integralmente trascritte, così decidere: a. in via preliminare: rigettare l'avversa istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. non sussistendone i presupposti;
b. sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'avversa opposizione nonché delle irrituali istanze di sospensione/revoca/invalidità delle ordinanze del 10/10/2022 e del 25/11/2022, emesse dal G.E.
Dott.ssa Mariapia Galli nel procedimento RGE 3342/2022 dinanzi al Tribunale di Milano, per i motivi tutti esposti in narrativa;
c. in via principale: nel merito, rigettare, in ogni caso, la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
d. in ogni caso con vittoria di spese
e compensi anche del presente giudizio, oltre IVA e CPA., il tutto altresì ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c., da versarsi in favore dell'intestato procuratore che si dichiara antistatario” (comparsa, dep. tel.
17.3.2023).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 25.11.2022 e iscritto a ruolo il 26.11.2022,
[...] già debitrice esecutata, conveniva in giudizio in qualità di Parte_1 CP_1 mandataria di già creditrice procedente, innanzi al Tribunale di Milano Controparte_2 insistendo nelle ragioni di opposizione in precedenza articolate nel contesto del procedimento di espropriazione forzata n. 3342/2022 R.G.E. e disattese dal Giudice dell'Esecuzione in data
10-11.10.2022.
Nel dettaglio, l'attrice rappresentava che controparte aveva avviato quest'ultima procedura di pignoramento presso terzi sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 7961/2020 emesso dal
Tribunale di Milano in data 29.6.2020 nonché sulla scorta di un precedente atto di precetto, facendo valere un credito di euro 17.176,04 oltre interessi ed accessori.
2 Al contempo, deduceva che il titolo esecutivo azionato dalla creditrice Parte_1 procedente si era formato in relazione ad un rapporto di finanziamento intrattenuto con
, cui, in data 29.2.2016, sarebbe subentrata Spv Project Abs srl, la quale avrebbe Parte_2
a propria volta incaricato di compiere le attività necessarie per la riscossione Controparte_2 dell'intero portafoglio di obbligazioni cedute.
Tanto premesso, con un primo motivo di opposizione, l'attrice sosteneva l'inesistenza o comunque la nullità del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, in quanto non vi era evidenza del fatto che la sottesa procura alle liti fosse stata rilasciata da un soggetto munito dei relativi poteri.
Inoltre, con un secondo motivo di opposizione, lamentava la nullità Parte_1 del titolo esecutivo e dell'atto di precetto sotto un ulteriore e distinto profilo, in quanto non vi era prova dell'effettività dell'acquisto del credito da parte di Spv Project Abs srl, con conseguente carenza di legittimazione ad agire in capo a controparte.
Oltre a ciò, con un terzo motivo di opposizione, l'attrice eccepiva la nullità del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento nonché l'estinzione della relativa pretesa per prescrizione, in quanto la stessa non aveva avuto contezza del decreto ingiuntivo n. 7961/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 29.6.2020 ed in quanto l'eventuale definitività del medesimo provvedimento monitorio non escludeva la possibilità di sindacare la natura usuraria degli interessi, ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c. nonché ai sensi della Direttiva n.
93/13/CEE, con conseguente nullità delle corrispondenti clausole.
Ulteriormente, con un quarto motivo di opposizione, si doleva della Parte_1 nullità dei patti inerenti alle condizioni economiche del finanziamento, in quanto la mutuataria non aveva ricevuto alcun piano di ammortamento, in quanto quest'ultimo risultava in ogni caso produrre interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., in quanto la mutuante non aveva offerto una effettiva e completa informativa alla contraente, in particolare in ordine al regime di capitalizzazione applicato, ed in quanto la natura variabile del saggio aveva reso indeterminata l'obbligazione restitutoria, con conseguente necessità di applicare il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, c. 7, TUB, anche alla luce del disposto di cui all'art. 125 bis TUB.
Al contempo, con un quinto motivo di opposizione, l'attrice riteneva che non fosse stato rispettato il limite di pignorabilità dello stipendio ai sensi dell'art. 545 c.p.c., in quanto la medesima debitrice esecutata già destinava la quota di un quinto dei propri redditi da lavoro dipendente in favore di taluni creditori antecedenti ed in quanto non ricorrevano i presupposti
3 per estendere il vincolo pignoratizio sino a due quinti di tale emolumento.
Infine, con un sesto motivo di opposizione, affermava che il Parte_1 procedimento di espropriazione forzata n. 3342/2022 R.G.E. dovesse essere sospeso, in quanto la medesima parte aveva aderito ad una procedura di sovraindebitamento.
Alla luce di tutto ciò, l'attrice domandava, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia degli atti esecutivi già assunti dal Giudice dell'Esecuzione e, in particolare, dell'ordinanza di assegnazione adottata in data 25.11.2022 ex art. 553 c.p.c., mentre, in via principale, invocava la revoca, la nullità o comunque l'annullamento sia di quest'ultimo provvedimento sia dell'ordinanza di reiezione dell'istanza di sospensione resa in data 10-11.10.2022 ex art. 624
c.p.c., con conseguente sospensione della procedura ex art. 624 bis c.p.c.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio in qualità di mandataria di CP_1 CP_2 contestando in fatto e in diritto le deduzioni di controparte ed eccependo, in via
[...] preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, in quanto l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione in data 10-11.10.2022 poteva essere gravata esclusivamente nelle forme ed entro il termine di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., in quanto le domande articolate dall'attrice, pur in assenza di un precedente ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., tendevano ad inficiare anche l'ordinanza di assegnazione adottata in data 25.11.2022 ed in quanto il riferimento al disposto di cui all'art. 624 bis c.p.c. risultava inconferente.
Al contempo, la convenuta sosteneva che le eccezioni formulate dall'opponente fossero generiche, pretestuose e inammissibili anche in considerazione del fatto che le stesse si risolvevano in doglianze relative a circostanze antecedenti alla formazione del decreto ingiuntivo n. 7961/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 29.6.2020.
Tanto premesso, in qualità di mandataria di negava la CP_1 Controparte_2 fondatezza del primo motivo di opposizione, in quanto l'atto di precetto era stato sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti validamente conferita dal presidente del consiglio di amministrazione nominativamente indicato anche nel ricorso monitorio e nell'intimazione ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
Inoltre, la convenuta affermava l'infondatezza del secondo motivo di opposizione, in quanto la prova della titolarità del credito in capo a Spv Project Abs srl, che aveva poi incaricato della riscossione emergeva dal contenuto sia dell'avviso ai sensi Controparte_2 dell'art. 58 TUB pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 30.4.2016 sia del dettagliato
4 elenco delle posizioni cedute ed in quanto la mancata comunicazione dell'intervenuto trasferimento dell'obbligazione da a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Parte_2
Marino spa e da quest'ultima a Spv Project Abs srl non risultava rilevante ai fini in esame.
Altresì, in qualità di mandataria di riteneva che il terzo CP_1 Controparte_2 motivo e il quarto motivo di opposizione dovessero essere disattesi, in quanto il titolo esecutivo, l'atto di precetto e l'atto di pignoramento erano stati ritualmente notificati, in quanto gli interessi pattuiti risultavano rispettosi della normativa in materia di usura ed in quanto il piano di ammortamento c.d. alla francese non determinava alcun effetto anatocistico.
Infine, la convenuta escludeva che il quinto motivo e il sesto motivo di opposizione fossero fondati, in quanto controparte, ai fini di cui all'art. 545 c.p.c., non aveva documentato la natura del prelievo già esistente sul suo stipendio ed in quanto non vi era alcuna evidenza del fatto che l'attrice avesse effettivamente aderito ad una, non meglio specificata, procedura di sovraindebitamento.
Alla luce di tutto ciò, in qualità di mandataria di domandava, CP_1 CP_2 CP_2 in via preliminare, la reiezione dell'istanza di sospensione formulata ai sensi dell'art. 624 bis
c.p.c. nonché la declaratoria di inammissibilità o comunque di improcedibilità dell'opposizione avversaria, mentre, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande di controparte, con condanna di quest'ultima anche ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Pur ritualmente evocata in causa a seguito di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., , già terza Controparte_3 pignorata, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.
Le parti costituite depositavano poi le rispettive memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. nonché le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, procedeva al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 618 c.p.c. con riferimento al primo motivo di opposizione (cfr. Cass., sez. III, sent. 7.6.2022, n. 18329), ad un
5 giudizio ex art. 650 c.p.c. con riferimento ai profili consumeristici del terzo motivo e del quarto motivo di opposizione (cfr. Cass., sez. un., sente. 6.4.2023, n. 9479) nonché ad un giudizio ex art. 616 c.p.c. con riferimento agli ulteriori profili e motivi di opposizione – devono essere disattese, per le ragioni di seguito illustrate.
* * *
Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità delle seguenti doglianze.
Innanzitutto, alla luce del consolidato orientamento secondo cui “'il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.' è riferibile a tutte le 'contestazioni relative al quomodo della esecuzione forzata …'” (Cass., sez. III, sent. 18.10.2023, n. 28889) e secondo cui “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione”
(Cass., sez. III, sent. 19.7.2024, n. 19932), è inammissibile il primo motivo di opposizione, in quanto si è limitata ad operare un generico riferimento ad un “accesso agli Parte_1 atti” (p. 2, citazione) non meglio circostanziato da un punto di vista cronologico ed in quanto la convenuta ha comunque dimostrato di aver ritualmente notificato a controparte – a mezzo del servizio postale – sia il decreto ingiuntivo n. 7961/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 29.6.2020, in particolare nel mese di luglio 2020 (cfr. doc. 14, fascicolo convenuta), sia il successivo atto di precetto, in particolare nel mese di gennaio 2022 (cfr. doc. 15, fascicolo convenuta), nonché – a mezzo di ufficiale giudiziario – l'atto di pignoramento sotteso al procedimento di espropriazione forzata n. 3342/2022 R.G.E., in particolare in data 6.4.2022
(cfr. doc. 16, fascicolo convenuta).
Oltre a ciò, tenuto conto del fatto che “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore … che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso” (Cass., sez. I, sent.
24.4.2007, n. 9912) e del fatto che, nello stesso senso, “nell'ambito del procedimento esecutivo, a fronte di un titolo esecutivo giudiziale divenuto definitivo, il giudice dell'esecuzione non può sindacare la sussistenza della condizione di obbligato sostanziale in capo al debitore indicato dal titolo, essendo tale questione coperta dal giudicato” (Cass., sez. III, sent. 5.2.2015, n. 2076), neppure risultano ammissibili il secondo motivo di opposizione e i profili non consumeristici – e, dunque, in particolare, l'eventuale prescrizione della pretesa, l'eventuale natura usuraria degli interessi corrispettivi ex art. 1815, c.
6 2, c.c. e l'eventuale produzione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. – del terzo motivo e del quarto motivo di opposizione, in quanto il decreto ingiuntivo n. 7961/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 29.6.2020 è stato reso in favore di in qualità CP_1 di mandataria di (cfr. doc. 14, fascicolo convenuta) ed in quanto il Controparte_2 medesimo provvedimento monitorio non è stato opposto da ex art. 645 Parte_1
c.p.c.
Da ultimo, in ragione del principio di diritto secondo cui “quel che non è dato… all'attore come al convenuto … è apportare in comparsa conclusionale aggiunte o modifiche alle postulazioni mediante affermazione di nuovi fatti” (Cass., sez. I, sent. 2.5.2019, n. 11547; cfr. altresì Cass., sez. VI, ord.
7.1.2016), risulta parimenti inammissibile – e in ogni caso priva di rilievo (cfr. Cass., sez. III, sent. 18.3.2024, n. 7243) – la doglianza inerente alla mancata “inclusione della controparte nell'albo di cui all'art 106 T.U.B.” (p. 2, memoria di replica, fascicolo attrice;
cfr. altresì p. 3, comparsa conclusionale, fascicolo attrice), trattandosi di una censura che è stata articolata soltanto in occasione del deposito degli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.
*
Cionondimeno, atteso che ha contestato la procura alle liti rilasciata da Parte_1 controparte anche con riferimento all'ulteriore e distinto profilo dello “Ius postulandi, ossia il diritto di rappresentare e difendere la parte in giudizio”, e della “legitimatio ad processum” quale
“presupposto processuale che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale” (p. 4, citazione), è necessario rilevare che l'incarico conferito da in qualità di mandataria di CP_1 [...] ai sensi dell'art. 83 c.p.c. non risulta presentare i vizi eccepiti dall'attrice. CP_2
In particolare, non trova corrispondenza la doglianza relativa al fatto che “il nome del legale rappresentante che sottoscrive la procura deve essere con … certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese” (p. 4, citazione), ed al fatto che “a mezzo della procura deve essere agevole per le altre parti in giudizio verificare l'identità e la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo a chi sottoscrive” (p. 5, citazione), in quanto è documentale che la procura alle liti in esame sia stata rilasciata “in persona del Presidente del C.d.A., (doc. 1, fascicolo convenuta;
cfr. Persona_1 altresì doc. 14, fascicolo convenuta), e in adempimento del mandato – per il “ruolo di servicer” – in precedenza ricevuto con atto autenticato in sede notarile (doc. 5, fascicolo convenuta).
Ne consegue che in qualità di mandataria di risulta CP_1 Controparte_2 ritualmente costituita nel presente giudizio di opposizione.
7 *
Sotto altro profilo, infine, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata in via preliminare dalla convenuta.
Da un lato, invero, occorre osservare che la tesi secondo cui il reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c. sarebbe “l'unico rimedio esperibile avverso l'ordinanza” ex art. 624 c.p.c. (p. 2, comparsa) non risulta tenere in debita considerazione la struttura bifasica dei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi introdotti ex artt. 615, c. 2, e 617, c. 2, c.p.c. (cfr. ex multis
Cass., sez. III, sent. 12.4.2017, n. 9352) nonché la conseguente caducità del provvedimento reso all'esito della fase sommaria rispetto alla decisione assunta all'esito dell'eventuale fase di merito, in cui l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione è destinata a rimanere assorbita.
Dall'altro lato, poi, va rilevato che la domanda di volta a “revocare e Parte_1 dichiarare nulla e/o annullabile o, comunque, priva di ogni effetto giuridico … dell'ordinanza ex art. 553
c.p.c. del 25.11.2022 con cui sono state assegnate in pagamento le somme pignorate, nonché di tutti i successivi atti della citata procedura esecutiva” (p. 16, citazione) non appare rappresentare una autonoma ed inammissibile pretesa, bensì una richiesta legittimamente orientata – secondo il principio di vitiatur et vitiat – ad estendere gli effetti di un'eventuale vittoriosità nel presente giudizio agli atti esecutivi che il Giudice dell'Esecuzione ha posto in essere successivamente e conseguentemente all'adozione dell'ordinanza di reiezione dell'istanza di sospensione resa in data 10-11.10.2022.
Né, in ogni caso, si deve trascurare di considerare che, sulla scorta di un complessivo esame dell'atto introduttivo della fase di merito, l'attrice risulta aver inteso coltivare le domande, già prospettate nel corso della fase sommaria, tese ad “accertare e dichiarare l'infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, per le argomentazioni indicate in fatto e in diritto” (p. 15, citazione).
Ne consegue che la doglianza in esame non può essere accolta.
* * *
Ciò posto, le ulteriori pretese dell'attrice sono infondate.
Innanzitutto, non possono trovare accoglimento il terzo motivo e il quarto motivo di opposizione nelle parti in cui gli stessi risultano inerire a profili consumeristici, che si ritiene necessario esaminare, nonostante l'obiettiva definitività del decreto ingiuntivo n. 7961/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 29.6.2020, in “applicazione della disciplina dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo dettata dall'art. 650 c.p.c., con gli adeguamenti che per essa si rendono necessari in
8 ragione di una piena conformazione al diritto unionale di cui alla direttiva 93/13/CEE, secondo
l'interpretazione della CGUE” (Cass., sez. un., sent. 6.4.2023, n. 9479, cit.).
In particolare, si tratta delle censure riconducibili, con riferimento al terzo motivo di opposizione, all'ipotesi di “clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di … imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo” (art. 33, lett. f,
d.lgs. 206/2005) e, con riferimento al quarto motivo di opposizione, all'ipotesi di
“individua[zione] in modo chiaro e comprensibile” dello “oggetto del contratto” (art. 34, c. 2, d.lgs.
206/2005).
Da un lato, invero, va osservato che il D.M. 21.9.2006 ha rilevato, con riguardo ai valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari in relazione al secondo trimestre 2006, durante il quale è stato sottoscritto il contratto in esame (cfr. doc.
12, fascicolo convenuta), che le operazioni di “crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” fino ad euro 5.000,00 hanno avuto un tasso medio pari al 17,57% ed una maggiorazione per i casi di ritardato pagamento pari al 2,1%, per un totale del 19,67%.
Pertanto, il saggio degli interessi moratori effettivamente applicato tra le parti – pari al
18,52% sino al 31.12.2010 e pari al 14,87% a far data dall'1.1.2011, secondo una circostanza di fatto espressamente allegata o comunque richiamata (cfr. p. 12, comparsa) e documentata dalla convenuta (cfr. doc. 13, fascicolo convenuta) e rimasta incontestata (cfr. verbale ud. 6.4.2023; cfr. altresì memoria n. 1, fascicolo attrice), anche ai fini di cui all'art. 115 c.p.c., in occasione della prima difesa utile avversaria (cfr. ex multis Cass., sez. I, sent. 27.2.2008, n. 5191) – non risulta superiore al tasso corrispondente alla media degli interessi di mora in uso, al momento della conclusione del contratto di finanziamento del 28.4.2006, nel settore in cui il professionista operava (cfr. CGUE, sent. 14.3.2013, C-415/11, Aziz).
In tal senso, con riguardo alla quantificazione degli interessi moratori, nel caso di specie non risulta sussistere un “carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione” (Cass., sez. un., sent. 6.4.2023, n. 9479, cit.).
Né la deduzione dell'attrice secondo cui i medesimi interessi sarebbero stati pattuiti nella misura “pari al 2,5% mensile (pari al 30% annuo)” (p. 4, comparsa conclusionale, fascicolo attrice) può indurre a ritenere diversamente, trattandosi di una allegazione introdotta nei soli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c. e comunque priva di riscontri documentali.
Così come non risulta decisiva l'osservazione secondo cui la convenuta “ha richiesto ed
9 ottenuto decreto ingiuntivo per oltre 13.000,00 euro, quasi il triplo dell'importo che sarebbe stato erogato, con precetto pari ad oltre 17.000,00 euro, quasi il quadruplo. E con pignoramento per oltre 25.000,00 euro, oltre il quintuplo” (p. 3, memoria n. 1, fascicolo attrice), in quanto il decreto ingiuntivo n. 7961/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 29.6.2020 include anche gli interessi moratori maturati in un arco di tempo pressoché decennale (cfr. docc. 13-14, fascicolo convenuta), in quanto l'atto di precetto reca anche gli interessi successivi nonché le spese per il procedimento di ingiunzione (cfr. doc. 15, fascicolo convenuta) ed in quanto l'atto di pignoramento è stato correttamente notificato “sino alla concorrenza del proprio credito risultante dall'atto di precetto, aumentato della metà oltre interessi e spese come da disposto dall'art. 546 c.p.c.” (doc. 16, fascicolo convenuta).
Dall'altro lato, poi, si deve rilevare che l'oggetto del contratto di finanziamento del
28.4.2006 risulta essere stato illustrato in termini sufficientemente chiari e intellegibili.
Quest'ultimo è stato difatti descritto quale “prestito personale” per euro 5.000,00, con un importo del “costo del finanziamento” pari ad euro 2.223,00 ed un “totale da rimborsare” pari ad euro 7.473,00, da restituirsi secondo un piano di pagamento dilazionato in n. 60 rate mensili di euro 124,55 ciascuna ed avente decorrenza dal 15.6.2006, con un TAN e un TAEG dettagliatamente indicati nella rispettiva misura del 14,87% e del 18,52% (doc. 12, fascicolo convenuta).
Inoltre, ha espressamente dichiarato di “aver estratto copia conforme del Parte_1 presente modulo e del documento di sintesi completi in ogni loro parte” ('La firma della richiesta', prima parte, ultimo punto, doc. 12, fascicolo convenuta) ed ha parimenti dichiarato di “approvare specificamente” anche la clausola inerente al “ritardo nel pagamento e spese” ('La firma della richiesta', seconda parte, doc. 12, fascicolo convenuta), con un tasso degli interessi moratori che, sulla scorta di quanto già evidenziato, non ha mai superato la misura del TAEG ed è anzi stato pari all'ammontare del TAN dall'1.1.2011 in poi (cfr. doc. 13, fascicolo convenuta).
Ne consegue che anche la contestazione in disamina non può trovare accoglimento.
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Al contempo, neppure può essere condiviso il quinto motivo di opposizione.
Va invero considerato che, ai sensi dell'art. 545 c.p.c., “le somme dovute dai privati a titolo di stipendio … possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle provincie e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito” (c. 3 e c. 4) e il “pignoramento per un simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme
10 predette” (c. 5), restando “in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge”
(c. 6).
Orbene, ha sostenuto che “nel caso di specie l'opponente destina mensilmente Parte_1
1/5 dello stipendio ad altri creditori antecedenti” e che “sussiste il limite di pignorabilità pari ad 1/5 dello stipendio” (p. 11, citazione), omettendo tuttavia di considerare che le specifiche previsioni – senz'altro estendibili “al settore del lavoro privato” (Cass., sez. un., sent. 20.1.2017, n. 1545) – ex art. 68, c. 2, d.P.R. 180/1950 ed ex art. 69, c. 3, d.P.R. 180/1950 stabiliscono, rispettivamente, la differente regola secondo cui, “qualora … i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può … pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta” e secondo cui “quando preesista, delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta”.
Né l'attrice ha offerto alcun ulteriore elemento – innanzitutto assertivo – che consenta di meglio apprezzare il contenuto della dichiarazione resa dalla terza pignorata ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (cfr. p. 14, comparsa;
cfr. altresì doc. 2, fascicolo convenuta) ed in ipotesi di rilevare la sussistenza di un'eventuale violazione dei limiti legali di pignorabilità, la quale appare comunque da escludersi alla luce del fatto che lo stipendio di era già Parte_1 gravato da un precedente e differente pignoramento sino a concorrenza di un quinto della propria retribuzione netta mensile ed alla luce del fatto che la più recente assegnazione ex art. 553 c.p.c. risulta sostanzialmente destinata a subentrare a quest'ultimo, una volta soddisfatto il credito pregresso (cfr. doc. 3, fascicolo convenuta).
Ne consegue che la doglianza in discorso deve essere disattesa.
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Infine, deve essere parimenti disatteso il sesto motivo di opposizione.
In proposito, risulta sufficiente evidenziare che ha allegato la Parte_1 pendenza di un “procedimento di sovraindebitamento” (p. 13, citazione) in termini del tutto generici, non avendo indicato il soggetto innanzi al quale quest'ultimo sarebbe stata introdotto ed il momento in cui ciò sarebbe avvenuto, né ha in alcun modo documentato l'effettività di tale circostanza.
Ne consegue l'infondatezza anche della censura in esame.
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La regolazione delle spese di lite relative ad entrambe le fasi del presente giudizio di
11 opposizione segue, nei rapporti tra e in qualità di mandataria Parte_1 CP_1 di il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e le stesse vengono Controparte_2 liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Tutto ciò tenuto del valore della controversia (cfr. p. 16, citazione), del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare innanzi al Giudice dell'Esecuzione nonché dell'assenza di attività istruttoria orale, secondo una quantificazione prossima ai medi tabellari.
Nulla deve essere invece disposto in ordine alle spese processuali nei rapporti tra
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e , essendo Parte_1 Controparte_3 quest'ultima un litisconsorte necessario rimasto contumace.
Non si ravvisano infine i presupposti per l'adozione di un provvedimento di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la natura interpretativa di molteplici profili in controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite, nei confronti di in qualità di CP_1 mandataria di nella complessiva misura di euro 4.000,00 oltre spese Controparte_2 generali al 15%, iva se dovuta e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
nulla sulle spese processuali nei rapporti tra l'attrice e Controparte_3
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Milano, 27 maggio 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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