TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 10/09/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1649/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 10 settembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1649/2021 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. F. Licari ed elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
suo studio di quest'ultimo in Enna, viale A. Diaz n.5;
- ricorrente -
Contro
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. , rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. , nei cui uffici, P.IVA_2
siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174 si domicilia;
- resistente -
Avente ad oggetto: riconoscimento mansioni superiori;
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da scritti difensivi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.11.2021 il ricorrente di cui in epigrafe premetteva di essere stato dipendente del dal 2/11/1978 con la mansione di ausiliario e con sede di Controparte_1
Lavoro il Tribunale di Enna.
Esponeva di aver, a suo dire, sin dall'assunzione, espletato mansioni di rango superiore a quelle connesse al livello e qualifica di appartenenza, maturando così il diritto alle differenze di trattamento economico corrispondente.
Tanto premesso, chiedeva, previo accertamento dello svolgimento di mansioni superiori condannarsi l'amministrazione datoriale alla corresponsione in proprio favore della somma dovuta per il periodo in oggetto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il , costituendosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. CP_1
Indi, in assenza di attività istruttoria, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, a seguito di deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa come da sentenza *******
La domanda del appare oltremodo generica e priva di adeguata prospettazione. Pt_1
A tal riguardo è d'uopo evidenziare come il ricorso introduttivo e la documentazione a supporto appaiano sostanzialmente carenti sia sotto il profilo del necessario riferimento alle declaratorie contrattuali che, in tesi, consentirebbero il riconoscimento del prospettato svolgimento di mansioni proprie della qualifica rivendicata sia sotto il profilo del necessario riscontro del requisito della
prevalenza dell'eventuale espletamento delle mansioni superiori.
In proposito il decidente osserva in primo luogo che parametro di riferimento imprescindibile per la valutazione delle allegazioni contenute in ricorso è certamente costituito dalla normativa collettiva di settore, di guisa che l'accertamento dell'effettivo svolgimento delle prospettate mansioni superiori (e quindi il riconoscimento delle corrispondenti differenze retributive) è strettamente connesso al riscontro delle ipotesi previste dalle declaratorie contrattuali e, quindi, alla sussunzione nelle medesime delle mansioni disimpegnate dal ricorrente. Invero, a tal fine, tre sono le operazioni che il giudice adito deve compiere: a) accertare e interpretare la disciplina contrattuale applicabile, b)
accertare le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, c) raffrontare i risultati della prima indagine con quelli della seconda onde qualificare le mansioni alla luce di quella disciplina (cfr., tra tante, Cass. n.4041/1981).
Tuttavia, il ricorso introduttivo, a parte la generica e indimostrata affermazione dello svolgimento continuo di mansioni asseritamente ascrivibili al superiore livello, nessun riferimento contiene alle declaratorie contrattuali di categoria.
Così basti pensare che dopo aver premesso l'inquadramento come ausiliario ci si limita in ricorso ad affermare, in modo del tutto semplicistico, che il sarebbe stato impiegato per lo svolgimento Pt_1
di mansioni che esulano dalla sua categoria di appartenenza (pag 1), senza tuttavia specificare la categoria alla quale tali supposte mansioni apparterrebbero. La mancata individuazione di una precisa categoria e/o di un profilo professionale cui poter ascrivere le mansioni asseritamente svolte non appare poi fatto dovuto a semplice dimenticanza, essendo frutto piuttosto, di una consapevole, seppure discutibile, ai fini che occupano, scelta difensiva.
Si legge infatti testualmente alla pagina 5 del ricorso: Ne discende che pur in mancanza di una figura
professionale specifica cui far rientrare l'operato del , allo stesso spettano le differenze Pt_1
retributive per le mansioni effettivamente svolte.
Stesso discorso in relazione alle conclusioni, laddove, ancora una volta, senza alcuna specificazione si richiede che “previo accertamento delle mansioni effettivamente svolte dal Sig. Parte_1
nel corso della sua carriera come ausiliario presso il Tribunale di Enna, … voler condannare il
in persona del Ministro legale rapp.te P.T. a corrispondere allo stesso le Controparte_1
differenze retributive dovute per le mansioni effettivamente svolte e da quantificarsi nel corso del
Giudizio.
- In via subordinata, si chiede di condannare il a pagare una somma Controparte_1
determinata in via equitativa da questo Giudice per il lavoro effettivamente svolto dal e mai Pt_1
retribuito”.
Le carenze rilevate, impediscono a monte, a questo decidente, qualunque verifica o attività valutativa nel merito.
In altri termini, difettando l'allegazione delle declaratorie relative alle categorie contrattuali da porre a confronto, che oltre a non essere versate in atti (il CCNL di categoria non è stato prodotto), non sono state nemmeno trascritte in seno all'atto introduttivo del giudizio, viene irrimediabilmente preclusa la valutazione comparativa di cui sopra.
Né al fine di sanare la grave lacuna si ritiene possano sopperire le note difensive depositate in data
08.11.2024, a distanza di ben 3 anni dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio e quando già la causa era stata ritenuta matura per la decisione ( vedi ordinanza del 05.01.2023) dovendosi valutare tutte le allegazioni ivi contenute tardive ed in quanto tali inammissibili.
Vi è di più. Il ricorso introduttivo e la documentazione a supporto, appaiano sostanzialmente carenti, oltre che sotto il già evidenziato profilo del necessario riferimento alle declaratorie contrattuali che, in tesi,
consentirebbero il riconoscimento del prospettato svolgimento di mansioni superiori, sotto l'ulteriore aspetto del necessario riscontro del requisito della prevalenza dell'eventuale espletamento delle mansioni superiori. Anche sotto quest'ultimo punto, il ricorso appare infatti, assai lacunoso ed approssimativo.
Ed invero, per come espressamente disposto dall'art. 56 comma 3 del d.lgs n. 29 del 1993 (oggi art.52
t.u. pubblico impiego), si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione, in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
Non soccorre però a tal fine, né la produzione documentale, giacchè trattasi di una informativa presidenziale (doc 2) che attesta l'adibizione mansioni “proprie alla qualifica di appartenenza” e di
(soli) due ordini di servizio ( relativi rispettivamente all'anno 2013 e all'anno 2019) afferenti a singole incombenze che adibiscono, in tempi diversi nel corso degli anni, in via temporanea e per ragioni di sostituzione del dipendente assente, il ricorrente a compiti che comunque in linea di massima rientrano nella categoria di appartenenza;
né viene in ausilio la prova per testi che risulta formulata in termini assolutamente generici, difettando il riferimento alla necessaria individuazione degli esatti periodi di lavoro e soprattutto risultando inidonea a comprovare il requisito dello svolgimento in modo continuo e prevalente delle mansioni ivi indicate ( ammesso che siano ascrivibili a livelli superiori) in luogo di quelle pertinenti al suo inquadramento.
In altri termini, tanto dalla documentazione versata in atti, che dai capitoli di prova orale ( pur ove ipoteticamente confermati) si trae al più lo svolgimento promiscuo di mansioni, ma non è dato individuare né i periodi esatti, nè l'aspetto quantitativo di tale svolgimento, tampoco con i caratteri
(imprescindibili come si è visto ai fini del riconoscimento del diritto rivendicato) della prevalenza.
Anche alla luce di tale ultimo tranciante rilievo, il ricorso va dunque rigettato nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €
2008,00 oltre a spese generali ad IVA e cpa come per legge.
Enna, 10 settembre 2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Daniela Francesca Balsamo