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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 192/2025 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone,
Pierluigi Tomaselli;
Appellante-appellato incidentale
CONTRO
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Grimaldi;
Appellato-appellante incidentale
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 869/2024 dell'1 ottobre 2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa annullava le ordinanze ingiunzione opposte n. OI-
000280831 e n. OI-000259587, ritenendo maturato il termine di prescrizione quinquennale. In particolare, rilevava che “nel caso di specie per violazioni relative a periodi che vanno dal 12/2009 al 12/2010 il primo atto interruttivo è del
08.09.2017 data di notifica del provvedimento di accertamento della violazione. Tale assunto risulta perfettamente prospettato dal procuratore di parte ricorrente nel prospetto allegato alle note autorizzate depositate. In assenza di altri elementi di valutazione si ritiene quindi intervenuta la prescrizione dei crediti opposti”.
Appellava la citata sentenza l' con atto dell'1 aprile 2025. Al gravame Pt_1
resisteva l'appellato che, in via incidentale, chiedeva ridursi il credito nella misura determinata dall' ex d.l. n. 148/2023 (memoria con appello Pt_1
incidentale notificata al procuratore il 12.5.2025). Pt_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1..1 Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, per mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 L. n. 689/1981 per proporre opposizione avverso le ordinanze ingiunzione.
Deduce che le ordinanze sono state notificate l'1 settembre 2022 e che l'opposizione è stata proposta tardivamente in data 13 ottobre 2022.
1.2. Con il secondo motivo l' impugna la sentenza per avere dichiarato Pt_1
la prescrizione del credito. Sostiene che, ai sensi dell'art.2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, in ipotesi di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, coincide con la data di entrata in vigore della nuova disciplina (D.lgs. 8/2016), poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 luglio 2018,
n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Rileva che il decorso del termine è stato interrotto dalla notifica dei provvedimenti di accertamento della violazione, del 20.9.2017 e dell'8.9.2017
(all. 5 e 6) ed è rimasta sospesa prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma
1 quater della legge n. 638 del 1983) e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27 e poi dalla notificazione delle ordinanze ingiunzione dell'1 settembre 2022.
1.3. Infine, deduce che l'importo della sanzione irrogata con l'ordinanza – ingiunzione n. 000259587, relativa all'anno 2010, è stato ricalcolato da una volta e mezzo a quattro volte l'importo omesso nella misura di euro 3088,68; mentre, l'importo della sanzione irrogata con l'ordinanza – ingiunzione n.
000280831, relativa all'anno 2011, è stato ricalcolato da una volta e mezzo a quattro volte l'importo omesso nella misura di euro 694,00. Chiede, quindi, riformarsi la sentenza anche in punto di spese di lite.
2. L'appello è fondato.
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 22 della legge n. 689/1981 è infondata.
Come emerge dagli atti (cfr. buste telematiche allegate sia al ricorso introduttivo che alla memoria di costituzione in appello), l'opposizione alle ordinanze ingiunzione, notificate incontestatamente l'1.9.2022, è stata tempestivamente depositata in data 1.10.2022, anche se, a seguito di comunicazione della cancelleria del 12 ottobre 2022, si è reso necessario altro deposito presso la competente cancelleria della sezione lavoro, avvenuto il
13.10.2022.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dal collegio condivisa,
“il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221/2012), inerito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile” (Cass. 9087/2023).
Afferma inoltre Cass. 12543/2022, invocata dalla difesa di parte appellata “… il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità, sia perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo
…”.
2.2. È, invece, fondato il motivo d'appello concernente la prescrizione.
Su questione analoga, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 1000/2024, le cui argomentazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Come affermato dalla Suprema Corte, “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del
1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (Cass. 19897/2018; conf. Cass. 19529/2003 ex multis). Inoltre, secondo principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, in materia di sanzioni amministrative ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per
l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e a interrompere la prescrizione”.
Nella specie, come argomentato dall e contrariamente a quanto Pt_1
sostenuto dal giudice di primo grado, il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non poteva decorrere anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016.
L' ha documentato di aver interrotto validamente il decorso del Pt_1
termine in data 8 e 20 settembre 2017 con la notifica degli atti di accertamento sottesi alle ordinanze ingiunzione opposte;
sicché, alla data di notifica delle ordinanze ingiunzione (1.9.2022), non era maturata alcuna prescrizione, anche senza considerare la sospensione dei termini prevista dall'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983, e dall'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
2.3.L' ha dato atto di avere proceduto alla rideterminazione Pt_1
dell'importo delle sanzioni nella misura rispettivamente di € 3088,68 e
694,00.
L'appellato ha chiesto in subordine la rideterminazione della misura delle sanzioni.
3. L'appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata,
l'opposizione originariamente proposta dall'appellato va rigettata, dando atto che la sanzione è dovuta nella misura rideterminata.
Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, per il primo grado in relazione al valore originario della causa, in applicazione del principio stabilito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 16707 del 24.8.2004 secondo cui: “In caso di totale rigetto di una domanda la cui entità sia stata ridotta dalla stessa parte attrice in corso di causa, nella liquidazione delle spese processuali in favore del convenuto, ed in particolare di quelle afferenti ad attività difensive svolte prima della dichiarazione dell'attore di voler ridurre la propria domanda, si deve tenere conto del valore della domanda inizialmente formulata” e per il presente grado in relazione al valore rideterminato della sanzione.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione originariamente proposta dall'appellato dichiarando dovute le sanzioni nella misura rideterminata dall' , Pt_1
condanna al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_1
spese processuali di entrambi i gradi, che liquida in euro 2540,00 per il primo grado e in euro 1458,00 per il presente grado, oltre rimborso spese forfetarie.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 192/2025 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone,
Pierluigi Tomaselli;
Appellante-appellato incidentale
CONTRO
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Grimaldi;
Appellato-appellante incidentale
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 869/2024 dell'1 ottobre 2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa annullava le ordinanze ingiunzione opposte n. OI-
000280831 e n. OI-000259587, ritenendo maturato il termine di prescrizione quinquennale. In particolare, rilevava che “nel caso di specie per violazioni relative a periodi che vanno dal 12/2009 al 12/2010 il primo atto interruttivo è del
08.09.2017 data di notifica del provvedimento di accertamento della violazione. Tale assunto risulta perfettamente prospettato dal procuratore di parte ricorrente nel prospetto allegato alle note autorizzate depositate. In assenza di altri elementi di valutazione si ritiene quindi intervenuta la prescrizione dei crediti opposti”.
Appellava la citata sentenza l' con atto dell'1 aprile 2025. Al gravame Pt_1
resisteva l'appellato che, in via incidentale, chiedeva ridursi il credito nella misura determinata dall' ex d.l. n. 148/2023 (memoria con appello Pt_1
incidentale notificata al procuratore il 12.5.2025). Pt_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1..1 Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, per mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 L. n. 689/1981 per proporre opposizione avverso le ordinanze ingiunzione.
Deduce che le ordinanze sono state notificate l'1 settembre 2022 e che l'opposizione è stata proposta tardivamente in data 13 ottobre 2022.
1.2. Con il secondo motivo l' impugna la sentenza per avere dichiarato Pt_1
la prescrizione del credito. Sostiene che, ai sensi dell'art.2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, in ipotesi di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, coincide con la data di entrata in vigore della nuova disciplina (D.lgs. 8/2016), poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 luglio 2018,
n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Rileva che il decorso del termine è stato interrotto dalla notifica dei provvedimenti di accertamento della violazione, del 20.9.2017 e dell'8.9.2017
(all. 5 e 6) ed è rimasta sospesa prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma
1 quater della legge n. 638 del 1983) e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27 e poi dalla notificazione delle ordinanze ingiunzione dell'1 settembre 2022.
1.3. Infine, deduce che l'importo della sanzione irrogata con l'ordinanza – ingiunzione n. 000259587, relativa all'anno 2010, è stato ricalcolato da una volta e mezzo a quattro volte l'importo omesso nella misura di euro 3088,68; mentre, l'importo della sanzione irrogata con l'ordinanza – ingiunzione n.
000280831, relativa all'anno 2011, è stato ricalcolato da una volta e mezzo a quattro volte l'importo omesso nella misura di euro 694,00. Chiede, quindi, riformarsi la sentenza anche in punto di spese di lite.
2. L'appello è fondato.
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 22 della legge n. 689/1981 è infondata.
Come emerge dagli atti (cfr. buste telematiche allegate sia al ricorso introduttivo che alla memoria di costituzione in appello), l'opposizione alle ordinanze ingiunzione, notificate incontestatamente l'1.9.2022, è stata tempestivamente depositata in data 1.10.2022, anche se, a seguito di comunicazione della cancelleria del 12 ottobre 2022, si è reso necessario altro deposito presso la competente cancelleria della sezione lavoro, avvenuto il
13.10.2022.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dal collegio condivisa,
“il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221/2012), inerito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile” (Cass. 9087/2023).
Afferma inoltre Cass. 12543/2022, invocata dalla difesa di parte appellata “… il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità, sia perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo
…”.
2.2. È, invece, fondato il motivo d'appello concernente la prescrizione.
Su questione analoga, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 1000/2024, le cui argomentazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Come affermato dalla Suprema Corte, “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del
1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (Cass. 19897/2018; conf. Cass. 19529/2003 ex multis). Inoltre, secondo principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, in materia di sanzioni amministrative ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per
l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e a interrompere la prescrizione”.
Nella specie, come argomentato dall e contrariamente a quanto Pt_1
sostenuto dal giudice di primo grado, il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non poteva decorrere anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016.
L' ha documentato di aver interrotto validamente il decorso del Pt_1
termine in data 8 e 20 settembre 2017 con la notifica degli atti di accertamento sottesi alle ordinanze ingiunzione opposte;
sicché, alla data di notifica delle ordinanze ingiunzione (1.9.2022), non era maturata alcuna prescrizione, anche senza considerare la sospensione dei termini prevista dall'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983, e dall'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
2.3.L' ha dato atto di avere proceduto alla rideterminazione Pt_1
dell'importo delle sanzioni nella misura rispettivamente di € 3088,68 e
694,00.
L'appellato ha chiesto in subordine la rideterminazione della misura delle sanzioni.
3. L'appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata,
l'opposizione originariamente proposta dall'appellato va rigettata, dando atto che la sanzione è dovuta nella misura rideterminata.
Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, per il primo grado in relazione al valore originario della causa, in applicazione del principio stabilito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 16707 del 24.8.2004 secondo cui: “In caso di totale rigetto di una domanda la cui entità sia stata ridotta dalla stessa parte attrice in corso di causa, nella liquidazione delle spese processuali in favore del convenuto, ed in particolare di quelle afferenti ad attività difensive svolte prima della dichiarazione dell'attore di voler ridurre la propria domanda, si deve tenere conto del valore della domanda inizialmente formulata” e per il presente grado in relazione al valore rideterminato della sanzione.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione originariamente proposta dall'appellato dichiarando dovute le sanzioni nella misura rideterminata dall' , Pt_1
condanna al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_1
spese processuali di entrambi i gradi, che liquida in euro 2540,00 per il primo grado e in euro 1458,00 per il presente grado, oltre rimborso spese forfetarie.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi