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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/10/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1572/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa AN LOCOCO Presidente dott. DO SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 24.07.2024 al n. 1572 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 725/24 del 28.05.2024
promossa da elettivamente domiciliato in Milano, via Quadronno n. 4 Parte_1 presso e nello studio degli Avv.ti Stefano Spagnuolo e Martina Grassini che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
- appellante - contro elettivamente domiciliata in Livorno, via dei Carabinieri n. 28 Controparte_1 presso e nello studio degli Avv.ti Silvia Ferracci e Anna D'Angelo che la rappresentano e difendono come da mandato in atti
- appellata - in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: separazione giudiziale. [... La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante
“…Piaccia all'Ecc.ma Corte Adita, contrariis reiectis, in riforma della Parte_2
sentenza impugnata, previa ogni opportuna ed ulteriore declaratoria ritenuta necessaria, così giudicare: […] in via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza oggi impugnata per tutti i motivi argomentati nel presente giudizio.
Nel merito, in via principale - Dichiarare l'addebito della separazione alla moglie. -
Disporre che le minori vengano affidate in via esclusiva al padre con facoltà per la madre di vedere e tenere con sé le figlie secondo le determinazioni che verranno ritenute opportune;
si chiede, altresì, che vengano adottate le misure necessarie a supporto della minor e ciò onde favorire la ripresa del rapporto della ragazza Per_1
con il padre (a tal fine il ricorrente, sin da ora, si rende disponibile a aderire alle iniziative che verranno ritenute necessarie dalle Ecc.ma Corte Adita). Assegnare la casa coniugale al marito che ivi vivrà con la prole. Ordinare alla moglie il rilascio della casa coniugale, ponendo a carico della stessa una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Revocare il contributo di mantenimento alla prole disposto in favore della moglie. - Disporre che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento ordinario della prole;
spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo il protocollo CNF;
Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dal marito. Nel merito, in via subordinata - Dichiarare l'addebito della separazione alla moglie;
nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del regime di affidamento condiviso della prole con collocamento della stessa presso la madre Voglia l'Ecc.ma
Corte D'Appello, in via di subordine, statuire come segue: - Disporre un calendario di visita del padre alla prole che risulti essere tutelante dell'interesse materiale e Per_ morale delle minori: al tal fine si chiede che si alterni tra i genitori ogni tre giorni con tre pernotti presso ciascuno e che pe venga stilato un calendario ad Per_1
hoc che, previa l'adozione di tutti gli interventi di supporto del caso, possa consentire al padre di ricostruire il rapporto genitoriale con la figlia. - Disporre il
Per_ mantenimento diretto d a carico di ciascun genitore e porre a carico del padre un contributo di mantenimento per di € 150 al mese fintanto che la stessa, Per_1
2 all'esito del disponendo percorso di riavvicinamento alla figura paterna, non riprenda a stare con il padre con la stessa frequenza della sorella;
spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo il protocollo CNF;
- Disporre che l'assegno unico venga percepito al 50% tra i genitori. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: - Ammettere le prove come formulate nelle memorie ex art. 183, VI co n. 1-2-3 del Giudizio di primo grado;
- Disporre
l'accertamento patrimoniale da parte della Guardia di Finanza sui redditi della
Signor e segnatamente l'accertamento circa la concessione in godimento CP_1
a terzi della casa di Tirrenia e, in caso positivo, se con contratto ritualmente registrato…”; per l'appellata “…il rigetto dell'appello perché CP_2
infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Livorno n.725/2024. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria, parte appellata reitera le istanze istruttorie formulate in primo grado ed in particolare per l'ammissione delle prove per testi di cui alle note scritte depositate in data 15 novembre 2023, istanze ritualmente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado…”; per il Pubblico
Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Il fatto e il giudizio di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata il
Tribunale di Livorno nella causa di separazione personale introdotta da
[...]
(nato a [...] il [...]) nei confronti di (nata a Parte_1 Controparte_1
Pisa il 26.08.1976), così decideva: “…- pronuncia la separazione tra i coniug
[...]
e Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Parte_1 Controparte_1
Collesalvetti di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Collesalvetti il giorno 24/06/2007 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 13 parte 2 serie A anno 24/06/2007; - dispone che
Per_
siano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
- assegna la casa familiare meglio indicata nelle conclusioni della resistente a questa ultima;
- il padre vedrà le minori come indicato
3 in parte motiva;
- Manda ai Servizi sociali affinché svolgano una attività di monitoraggio sul nucleo di mesi 12, riattivando se richiesto dalle parti il sostegno alla genitorialità e il servizio di educativa domiciliare;
i servizi depositeranno una relazione al GT ogni sei mesi, anche indicando il momento in cui il padre delle minori ha ripreso la frequentazione piena con una o entrambe le figlie;
- dispone che, fino a quando il non terrà le figlie con sé in modo pieno versi, lo Parte_1
stesso, la somma di € 300,00 per ciascuna figlia con decorrenza da febbraio 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie;
quando le minori riprenderanno a frequentare Per_ la casa paterna, il padre verserà pe la somma di € 150,00 al mese e pe la Per_1
somma di € 250,00 al mese;
- l'assegno unico verrà percepito dalla sola madre;
- rigetta le domande di addebito;
- rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente;
compensa le spese di lite e pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
…”.
I.
1. Emerge dagli atti quanto segue. e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio concordatario in data 24.06.2007 in Collesalvetti;
dalla loro
Per_ unione nascevano le figlie (22.05.2010) e (31.01.2014); nel tempo Per_1
emergeva una conflittualità tra le Parti sempre crescente con comportamenti violenti e anche verbalmente offensivi e aggressivi reciprocamente contestati e protrattisi, anche alla presenza delle figlie (tra essi, un diverbio dava origine ad una denuncia penale da parte del marito in danno della coniuge per lesioni, sfociata in giudizio penale conclusosi in primo grado con la condanna della con CP_1
appello pendente); in data 25.02.21, depositava dinanzi al Tribunale di Parte_1
Livorno ricorso per separazione giudiziale nel quale chiedeva addebito della separazione alla coniuge, affidamento esclusivo a sé della prole con assegnazione della casa familiare, calendario di tempi di permanenza delle minori con la madre,
contributo al mantenimento delle minori a carico della madre o in subordine mantenimento diretto delle stesse;
si costituiva la coniuge la quale a CP_2
sua volta chiedeva addebito della separazione al marito, affidamento condiviso della prole con collocamento presso sé e assegnazione della casa familiare, calendario di
4 tempi di permanenza delle minori con il padre, contributo al mantenimento delle minori a carico di quest'ultimo con spese straordinarie al 50% cadauno e contributo al proprio mantenimento. In sede presidenziale, attesa l'alta conflittualità, era svolta
CTU ed in esito, emersa una strumentalizzazione della madre nei confronti di ambedue le figlie, la Presidente, aderendo alle conclusioni del Tecnico, già nei provvedimenti urgenti stabiliva quanto segue: “…dispone -l'affido condiviso delle minori con la collocazione prevalente presso il padre al quale viene assegnata nell'interesse delle figlie, la casa familiare;
-la presa in carico della famiglia da parte dei Servizi Territoriali come da parte motiva;
-la madre potrà incontrare le figlie secondo il diario previsto in consulenza;
-il padre corrisponderà alla madre la somma complessiva mensile di 400,00 euro per il mantenimento di entrambe le bambine, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche non mutuabili, scolastiche, di istruzione e ricreative che dovranno essere previamente concordate salvo se urgenti o obbligatorie secondo il protocollo CNF;
-non provvede allo stato sul contributo al mantenimento in favore della madre;
…”; dinanzi all'istruttore la causa proseguiva in istruttoria con chiamata a chiarimenti del CTU, mandati ai Servizi Sociali, educative domiciliari, modifiche degli assetti come sotto sarà ulteriormente specificato, tutte comunque volte a contenere la conflittualità dei coniugi, nell'interesse preminente delle minori. Nel corso del giudizio era modificato il collocamento prevalente presso la madre. Infine, respinte le prove orali, la causa era riservata in decisione, con dispositivo quale in apertura indicato.
I.
2. Osservava il Tribunale, quanto all'addebito che “…dai documenti emerge con chiarezza che la fine del rapporto di coppia non può essere ricondotto alla condotta di uno solo dei due coniugi in modo univoco e chiaro: i numerosissimi files audio e video prodotti dal ricorrente danno conto del grave clima di tensione esistente tra le parti, in cui, da un lato, la era solita urlare e arrabbiarsi CP_1
verso il marito, anche insultandolo, dall'altro, i continuava a provocare Parte_1
la donna, non solo usando un tono di sfida e petulante, ma filmandola e seguendola
5 in casa con il telefonino in mano, per riprendere le sue azioni…”; quanto all'affidamento e al collocamento il Tribunale, ancora, osservava: “…entrambi i genitori non erano stati capaci di proteggere le bambine dal loro conflitto esasperato, non le avevano in alcun modo risparmiate, insultandosi e litigando in modo acceso davanti a loro;
tuttavia, secondo il Consulente, la stante le sue reazioni CP_1
rabbiose riprese dal marito durante le liti, presentava un possibile disturbo della personalità e manifestava minori capacità di controllo, tanto da rendere preferibile collocare le bambine con il padre, anche se con la previsione di una frequentazione con la madre sostanzialmente paritaria rispetto a quella paterna (cfr. CTU dott.
. Le indicazioni del CTU venivano recepite in sede di provvedimenti Per_3
presidenziali del 23.01.22, tanto che la casa familiare veniva assegnata al ricorrente.
L'assetto dato dai provvedimenti provvisori dimostrava ben presto, anche alla luce dell'ascolto delle minori, di non essere attuabile. , da sempre più attaccata alla Per_1
figura materna, aveva deciso di andare a vivere con la madre dai nonni materni e si rifiutava di vedere il padre;
la minore manifestava nei confronti del padre rabbia e risentimento, sia per avere dovuto lasciare la sua casa per stare con la madre, sia per sentirsi meno amata della sorella;
la ragazzina davanti ai tentativi di contatto del Per_ padre o non rispondeva o inviava messaggi offensivi. dimostrava di amare e stare bene con entrambi i genitori e che il suo desiderio era quello di avere una casa tranquilla e serena senza litigi, ma manifestava anche il suo bisogno di stare più tempo con la madre (cfr. verbale ascolto del 8.3.22). In ragione di ciò, veniva rimodulato il regime di gestione delle bambine, secondo alcuni suggerimenti forniti dal CTU, chiamato in udienza. Il tentativo non aveva esito positivo, tanto ch Per_1
continuava a rifiutare di passare del tempo con il padre, verso cui aveva spesso un contegno sprezzante;
il perseverava nella sua condotta di audio- Parte_1
registrazione delle figlie, in particolare d , al fine di dimostrare a tutti i costi i Per_1
comportamenti inadeguati della minore e costruendo, a discapito della figlia
Per_ maggiore, una alleanza privilegiata con In ragione di ciò, il 24.10.22 i provvedimenti provvisori venivano modificati nel senso di prevedere il
6 collocamento delle minori presso la madre, con assegnazione della casa familiare a questa ultima, nonché veniva disposta una frequentazione padre figlie nel senso che
Per_ si sarebbe alternata tra i genitori ogni tre giorni, con tre pernotti presso ciascuno, , invece, sarebbe andata dal padre per due pomeriggi alla settimana Per_1
quando c'era la sorella. Veniva anche richiesta la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali, a cui veniva richiesto di attivare un percorso di sostegno psicologico per le minori, in particolare per , il cui disagio risultava marcato Per_1
(maggiore chiusura e riservatezza, atteggiamento selettivo con il cibo, comportamenti provocatori e di sfida rispetto ai tentativi del padre di stare con lei, difficoltà nel percorso scolastico), un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi e un servizio di educativa domiciliare in entrambe le case … Le minori vivevano con la madre nella casa familiare dopo la difficile attuazione del provvedimento del 24.10.22, a cui il ricorrente non aveva voluto dare esecuzione in maniera spontanea;
le due minori erano più serene, ma sicuramente, in particolare Per_
, erano provate dal lungo dissidio esistente tra i genitori;
vedeva il padre Per_1
con regolarità, mentre non sempre voleva andare dal padre e continuava ad Per_1
avere comportamenti irrispettosi e pieni di rabbia verso la figura paterna;
la ragazza Per_ incolpava il padre di allontanar da casa quando vi erano gli incontri, malgrado avesse chiesto espressamente di andare dal padre solo quando c'era anche la Per_1
sorella. I viveva con sofferenza il cambiamento di abitazione, essendosi Parte_1
trasferito dai genitori, nonché presentava seri problemi di salute che, in alcuni periodi, gli impedivano di tenere le figlie;
il ricorrente, tuttavia, nei momenti in cui stava bene, manifestava un contegno non collaborativo rispetto agli interventi dei
Servizi e alle condizioni di frequentazione delle minori. Il ricorrente, come detto, Per_ spesso faceva in modo tale ch non trovasse a casa la sorell impedendo Per_1
alle due di stare insieme, manifestava verso gli educatori dei servizi un contegno di sfiducia, che poi con il passare del tempo si traduceva anche in comportamenti aggressivi;
i servizi relazionavano sul contegno paterno, segnalando che le condotte Per_ del padre avvenivano alla presenza d senza alcuna considerazione, ancora una
7 volta, delle conseguenze e del disagio patito dalla figlia;
da ultimo, i Servizi, stante il contegno particolarmente discontrollato tenuto dal ricorrente nelle ultime occasioni di incontro, proponevano la sospensione della educativa domiciliare presso l'uomo e la sospensione degli incontri liberi padre-figlie. L invece, manifestava un CP_1
comportamento finalmente collaborativo, pareva aver preso consapevolezza degli errori compiuti e si sentiva più tranquilla;
la donna era cosciente dei comportamenti inadeguati d e, secondo gli educatori, la spronava ad una riconciliazione verso Per_1
il padre (cfr. relazioni Servizi del 5.10.23 e del 15.1.24). La situazione familiare si evolveva ulteriormente, in quanto il ricorrente veniva ricoverato in ospedale per seri motivi di salute, legati ad un altro intervento chirurgico, al momento della rimessione in decisione della causa era ancora ricoverato ed è impossibilitato a vedere e tenere con sé le figlie (cfr. certificato medico di ricovero del marzo 2024).
In ragione di ciò, nel caso in esame va mantenuto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Ed infatti, come già detto, ad oggi le minori vivono con la madre in modo sereno, la donna ha saputo cogliere i percorsi messi in atto in suo favore dai Servizi in modo adeguato, recuperando progressivamente un atteggiamento equilibrato nell'interesse delle figlie. Il invece, forse anche, in ragione delle sue precarie Parte_1
condizioni di salute, non ha saputo in alcun modo modificare i suoi atteggiamenti: ha continuato a dipingere sé stesso come unica vittima della situazione, ritenendo la condotta di una conseguenza della alienazione materna, quando, invece, la Per_1
scarsa capacità del padre di sintonizzarsi sui bisogni della figlia e di accoglierla in questo momento hanno trovato plurimi riscontri nel processo. In particolare, come già detto, l'incapacità paterna è testimoniata sia dai video che lo stess ha Parte_1
prodotto, in cui l'uomo dimostra poco affetto e stima verso la figlia maggiore, Per_ prediligendo la piccola, sia dal fatto di avere allontanato più volte da casa quando si aspettava di trovarla lì. Infine, anche questo periodo di malattia, Per_1
sicuramente difficile per il padre, non è stato comunicato e spiegato alla figlia Per_ maggiore dal ricorrente, ma solo a Tali conclusioni che individuano la
8 come il genitore maggiormente adeguato rispetto alla collocazione delle CP_1
figlie, di certo, non possono essere inficiate dalla relazione prodotta dal ricorrente e redatta dallo psicologo privato che aveva preso in caric e che aveva segnalato Per_1
l'incapacità della resistente a favorire la relazione padre-figlia, tanto da suggerire un collocamento extrafamiliare della minore (cfr. relazione dott. ). Ed infatti, Per_4
non solo la resistente nel contesto pubblico ha migliorato il suo atteggiamento e preso consapevolezza dei bisogni delle figlie, ma le conclusioni dello psicologo privato non sono fondate sul copioso materiale istruttorio versato in atti, da cui emergono le condotte paterne e le possibili cause del disagio d verso il padre. Per_1
Quanto alla frequentazione tra le minori e il padre, ad oggi il resistente non è in grado di tenere con sé le figlie, in quanto ricoverato. Non appena le sue condizioni di salute miglioreranno, tenuto conto del fatto che la madre delle minori ha riferito che durante l'ultimo period , comunque, ha di nuovo frequenti contatti telefonici Per_1
Per_ con il padre, va previsto che ed riprendano la frequentazione con lui in Per_1
modo graduale …I Servizi sociali monitoreranno la situazione per mesi dodici, con relazioni semestrali al GT, riattivando se richiesto dalle parti il sostegno alla genitorialità e il servizio di educativa domiciliare…”. Di qui, le conseguenti disposizioni in materia di assegnazione della casa familiare e mantenimento delle minori, quali in dispositivo indicate.
I.
3. appellava la sentenza chiedendo nel contempo Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e provvedimenti urgenti in riferimento alla immediata previsione di supporti in favore della minore per la ripresa dei rapporti con il padre e comunque al collocamento di Per_1
entrambe. Nel merito, concludeva come in epigrafe. Lamentava, con separati motivi compiutamente articolati: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 151 c.c. in riferimento al mancato addebito per colpa della separazione alla moglie;
2)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter c.c. in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di affidamento esclusivo delle minori al padre e di collocamento presso di lui, disattendendo in tal modo i risultati della CTU disposta
9 senza motivazione;
3) illegittima disciplina del diritto di visita paterno, costringendo
Per_ a continui spostamenti tra i genitori e rimettendo alla volontà di la Per_1
decisione di trascorrere o meno tempo con il padre da sola, senza la sorella, e di pernottarvi;
4) mancato accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale al marito;
5) illegittimo riconoscimento di un contributo di mantenimento per la prole alla moglie e comunque carattere eccessivo dello stesso, dal momento che il compendio probatorio del giudizio di primo grado aveva ampiamente dimostrato come le risorse economiche dei coniugi non presentino rilevanti disparità; 6) illegittima compensazione delle spese di lite.
I.
4. Questa Corte, con proprio decreto inaudita altera parte in data 01.08.2024, respingeva sia l'istanza di sospensiva sia l'istanza di emissione di provvedimenti urgenti richiesti dall'appellante. Sull'istanza di sospensiva ex artt. 283 e 351 c.p.c. osservava che “…sulla base di una delibazione sommaria, non appaiono sussistenti i presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora;
quanto al fumus le censure non appaiono integrare i presupposti di cui all'art. 283 cpc di manifesta fondatezza.
Infatti, ad una prima verifica, la sentenza appare adeguatamente motivata e aderente alla situazione di fatto, mutata nelle more del processo rispetto alle prime risultanze della CTU;
a fronte della insussistenza del fumus medesime considerazioni devono farsi in ordine al periculum, essendo il pregiudizio paventato da parte ricorrente conseguenza della fondatezza nel merito del proprio reclamo. Quanto al pericolo di mancata restituzione delle somme trattasi comunque del mantenimento della prole non collocata presso di lui e per le quali quindi sostiene scarse spese dirette…”.
Sull'istanza di emissione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c., osservava che “…la domanda di procedere senza contraddittorio non appare fondata data la lunga e approfondita disamina del merito condotta in primo grado…”. Era nel contempo assegnato termine per notifica a controparte e fissata l'udienza odierna per la conferma/revoca del provvedimento urgente e comunque per la decisione nel merito.
10 I.
5. Nei termini assegnati, si costituiva la appellata sia in sede di CP_1
merito che in sede cautelare, la quale eccepiva l'infondatezza dell'appello chiedendo
– nella sostanza – la conferma della sentenza di primo grado, ponendo in particolare l'accento sulla circostanza che le disposizioni in tema di affidamento e collocamento erano state legittimamente assunte dal Tribunale in esito alle relazioni – da ultimo –
offerte al giudicante dai Servizi Sociali. Motivava il contrasto su ciascuno dei motivi di appello e concludeva come in epigrafe. All'udienza la Corte, previa riunione dei fascicoli, tratteneva la causa in decisione.
II. Pregiudizialmente, vale chiarire che la riserva in decisione della causa ha carattere assorbente in riferimento alla sospensiva originariamente richiesta. La
sentenza merita conferma, seppure con le precisazioni che seguono.
II.
1. L'addebito della separazione (Motivo n.1). L'appellante reitera la domanda di addebito contestando le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale che attestava, sulla base della documentazione in atti, il “…grave clima di tensione esistente tra le parti…”. Ebbene, deve rilevare la Corte che se da un lato è assolutamente deprecabile l'atto lesivo (frattura II metacarpo mano destra) della – per il CP_1
quale ella del resto ha subito la sanzione penale ritenuta appropriata in quella sede con giudizio ancora sub judice – dall'altro lato è la stessa sentenza penale che, nell'attribuire all'imputata le attenuanti prevalenti, osservava quanto segue:
[...]
erita tuttavia il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 Pt_3
codice penale in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. Ritiene infatti il
Tribunale, visionati i video in atti, che la condotta de di riprendere Parte_1
in video continuamente la seppur anche nell'ipotesi di dover CP_1
documentare eventuali fatti utili ai fini delle controversie civili tra le parti – ha assunto carattere provocatorio ed emulativo, che ha generato – e di questo merita biasimo Io stess la reazione disperata di una delle figlie minori che Parte_1
in alcuni video urla ai genitori di smettere. Dinanzi alla sofferenza delle minori, è evidente che l'interesse a raccogliere eventuale documentazione probatoria (peraltro
– ci sia concesso – della dubbia utilità ai fini civilistici per le modalità ed il contesto
11 di maggiorata ed artefatta tensione in cui sono tratte) avrebbe dovuto recedere. La persistenza del nel portare avanti la ripresa video, è fatto ingiusto Parte_1
nella misura in cui assume carattere moltiplicatore delle problematiche familiari (di sicuro lo è per le figlie da quanto osservato), e che causalmente integra lo stato d'ira della evidente nella repentinità della azione violenta). L'azione della CP_1
on può essere giustificata, ma la pena deve essere attenuata…”. Tanto CP_1
basterebbe a ritenere – dal punto di vista civilistico che ci compete – che il grado di tensione sviluppatosi nella coppia e coinvolgente perfino le figlie non pare possa essere imputato alla sola ed in questo senso il fatto penale emerso – anche CP_1
per la sua dinamica – non può ritenersi, se analizzato nell'ambito della tensione in atto, sia in generale nella coppia sia nello specifico nel momento dell'alterco, in sé
caratterizzante l'unilaterale reiterata violazione dei doveri connessi al matrimonio,
quale presupposto per l'addebito richiesto. A ciò – tuttavia – si aggiunga che analoga valutazione, sulle persistenti attività emulative del dolosamente Parte_1
provocatorie in quanto effettuate comunque contro la volontà della moglie, era svolta dal Tribunale nella sentenza qui appellata e, in corso di giudizio di primo grado, erano accertate anche dal CTU in sede di indagini peritali. Tali situazioni, in uno a comportamenti della coniuge anch'essi accertati in sede di consulenza incrementavano i dissidi e creavano diadi familiari contrapposte. La figlia maggiore,
, sentita dal CTU, riferiva: “…Alla domanda della CTU come stanno andando le Per_1
cose tra la mamma e il babbo risponde: “Male [ ... ] Perché litigano sempre e io Per_1
non riesco a sentire niente e non riesco a fare niente”. Alla domanda del CTU se sa perché litigano, risponde: “Per vari motivi perché il babbo registra quindi Per_1
mamma si arrabbia e inizia ad urlare [ ... ] E poi inizia il casino e non smettono più”.
Alla domanda del CTU, se sa descrivere le liti, se sono accese o normali, Per_1
risponde: “Alcune volte sono più arrabbiate però alcune volte smettono subito però la maggior parte si arrabbiano molto”. Alla domanda del CTU quante volte avvengono queste liti risponde molte volte, anche in presenza della sorella Per_1
” (così, CTU, pag. 29). D'altro lato, quest'ultima, la minore, così si approcciava Per_5
12 al Test della Famiglia: “…il disegno è collocato al centro della pagina su foglio messo orizzontalmente, la dimensione è adeguata alla richiesta, il disegno della figura è schematico e statico. La minore rappresenta la propria famiglia dividendola in coppie: e , e l'espressione del volto denota una marcata Per_6 Persona_7
differenza tra le due coppie, lei e il padre sono rappresentati sorridenti, e la Per_1
madre visibilmente arrabbiate. La dimensione dei personaggi evidenzia una differenza tra il padre e la madre: quest'ultima rappresentata come la figlia, mentre il padre più grande rispetto agli altri personaggi rappresentati, indica che è vissuto dalla minore come un punto di riferimento centrale (non “alla pari”, come nel caso della madre)…”. Concludendo, non pare potersi revocare in dubbio che la separazione è nata e si è sviluppata in una cornice coniugale assolutamente disfunzionale in cui la convivenza ulteriore ha contribuito ad esasperare il conflitto tra le parti, senza che possa essere individuato un fattore specifico unilateralmente scatenante.
II.
2. Affidamento, collocamento e mantenimento delle minori. Assegnazione della casa familiare (Motivi nn.2-5). La loro trattazione deve essere congiunta per stretta connessione. Anche sotto questo aspetto, non pare che il Tribunale abbia erroneamente o lacunosamente motivato e deciso, soprattutto in riferimento all'evolversi del giudizio, dai provvedimenti presidenziali, alla CTU fino alla decisione. Come già indicato da questa stessa Corte in sede di provvedimenti urgenti,
il primo giudice ha sensibilmente preso atto di una modificazione e di una evoluzione dei rapporti interfamiliari. Allo stato, pertanto non pare opportuno,
anche ai fini della serenità della minori, che ormai hanno ambedue raggiunto nel loro sviluppo psico-fisico la delicata fase dell'adolescenza (15 anni e 11 anni Per_1
Per_
, modificare l'assetto dell'affidamento e del collocamento prevalente presso la madre, dal momento che da un lato il sistema di affidamento condiviso deve privilegiarsi e comunque non sono emersi anche dagli atti di gravame elementi che allo stato facciano ritenere – addirittura, ex art. 337-quater c.p.c. – che il mantenimento di esso sia contrario all'interesse delle minori, mentre dall'altro lato il
13 collocamento prevalente costituisce misura nell'interesse della prole, atteso il rapporto ancora non sereno con il padre;
del resto, le disfunzionalità nel rapporto tra il padre e la minore più grande non risultano ancora rientrate e non pare assolutamente opportuno separare il collocamento delle sorelle. Quanto
all'assegnazione della casa, essa come di regola, deve essere assegnata al genitore collocatario principale, nel nostro caso alla madre.
II.
3. Segue: i tempi di permanenza delle minori con il padre. Parte_1
richiedeva, anche nel caso di conferma delle disposizioni di primo grado, la riforma della sentenza di prime cure, “…disponendo un calendario di visita che risulti essere
Per_ tutelante dell'interesse materiale e morale della prole: al tal fine si chiede ch si alterni tra i genitori ogni tre giorni, con tre pernotti presso ciascuno, e che pe Per_1
venga stilato un calendario ad hoc che, previa l'adozione di tutti gli interventi di supporto del caso, possa consentire al padre di ricostruire il rapporto genitoriale con la figlia…” (così, appello, pag. 19). A ben vedere, il Tribunale aveva individuato, con previsioni non certo a breve termine, sia la prosecuzione degli interventi di supporto sia i tempi di permanenza nel loro evolversi, considerando – come dovuto – anche il periodo successivo al momentaneo impedimento per salute del Si riporta, Parte_1
ancora una volta, il passaggio in questione del provvedimento: “…Quanto alla frequentazione tra le minori e il padre, ad oggi il resistente non è in grado di tenere con sé le figlie, in quanto ricoverato. Non appena le sue condizioni di salute miglioreranno, tenuto conto del fatto che la madre delle minori ha riferito che durante l'ultimo period , comunque, ha di nuovo frequenti contatti telefonici Per_1
Per_ con il padre, va previsto che ed riprendano la frequentazione con lui in Per_1
modo graduale, due pomeriggi alla settimana. Dopo un periodo di un mese di ripresa Per_ dei rapporti, riprenderà a frequentare la casa paterna per tre gg alla settimana con pernotto potrà frequentare la casa paterna quando c'è la sorella, decidendo Per_1
lei stessa se pernottarvi o meno. Le festività saranno regolate dal principio della alternanza. I Servizi sociali monitoreranno la situazione per mesi dodici, con relazioni semestrali al GT, riattivando se richiesto dalle parti il sostegno alla
14 Per_ genitorialità e il servizio di educativa domiciliare…”. Quanto a il calendario che la madre afferma essere attualmente vigente – circostanza criticata, ma non specificamente contestata dal padre – prevede quanto segue: “…prima settimana:
Lunedì e Martedì con la madre, Mercoledì con pernottamento con il padre, Giovedì
e Venerdì con la madre, Sabato e Domenica con il padre;
- seconda settimana:
Lunedì e Martedì con la madre, Mercoledì Giovedì e Venerdì con il padre, Sabato e
Domenica con la madre;
- terza settimana: Lunedì e Martedì con la madre,
Mercoledì con pernottamento con il padre, Giovedì e Venerdì con la madre, Sabato e
Domenica con il padre;
- quarta settimana: Lunedì e Martedì con la madre,
Mercoledì Giovedì e Venerdì con il padre, Sabato e Domenica con la madre…”. lamenta che “…già ad una semplice lettura, il sopracitato calendario non Parte_1
Per_ risulti in alcun modo tutelante per la prole e ciò in quanto costringe a continui spostamenti tra un genitore e l'altro e così a subire un immotivato stress…”. In verità, osserva la Corte che da un lato il padre non propone un alternativo calendario concreto e dall'altro lato esso appare rispettoso dei tempi indicati dal Tribunale che comunque in questa sede meritano essere ulteriormente specificati (in tre giorni con tre pernotti settimanali), come sopra, sempre in mancanza di diverso accordo dei genitori, pur nel rispetto del diritto alla bigenitorialità delle minori. Dunque, il padre
Per_ starà con – in sostanza – nelle settimane pari tre giorni infrasettimanali con i relativi pernotti (riaccompagnerà la minore presso la madre il sabato mattina) e nelle settimane dispari un giorno infrasettimanale (con relativo pernotto) e il fine-
settimana (con due pernotti, riaccompagnando la minore a scuola o nei periodi non scolastici presso la madre il lunedì mattina), tempi che, a ben vedere rispecchiano l'alternanza dei minori in generale effettuata nei casi di separazione dei genitori e che non genera – anche nel caso specifico non è provato – uno stress della minore particolarmente significativo, sempre che i genitori approfittino dei tempi
Per_ rispettivamente concessi per viverli serenamente con senza scaricare sulla minore i conflitti coniugali ancora esistenti, così appesantendola – stavolta davvero –
di inutile stress. Quanto a , ella può ormai essere considerata a tutti gli effetti Per_1
15 molto prossima allo status di “grande minore”. Piuttosto che coartare la stessa a permanere con il padre contro la sua volontà oltre i tempi già stabiliti dal Tribunale
(due pomeriggi con eventuali pernotti, preferibilmente in giorni in cui è con il padre anche la sorella), considerata appunto l'età, pare opportuno proseguire in favore
Per_ della medesima, così come del resto di il monitoraggio ed il supporto già
indicato dal Tribunale di sostegno alla genitorialità e di educativa domiciliare con tempi e modalità individuate dal Servizio interessato, fino a dicembre 2026, con obbligo per i Servizi Sociali delegati di riferire con cadenza semestrale al Giudice
Tutelare territorialmente competente. Sarà la minore , opportuna sostenuta e Per_1
aiutata, a decidere maggiori tempi di permanenza con il padre. Con tali misure e con l'ineliminabile condotta convergente dei genitori – all'uopo, ambedue, richiamati al rispetto dei loro rispettivi ruoli – in particolare per , si potrà arginare il Per_1
comprensibile timore del di vedere altrimenti compromesso “…ancor di Parte_1
più il diritto del padre a ricostruire un rapporto con la figlia, abbandonando di fatto a sé stessa la minore senza alcun supporto e ciò con il rischio (rectius la certezza) che la ragazza venga definitivamente alienata, con il pieno “avallo” e “supporto” della madre (cfr. relazioni dott.ssa e dott.sa ), dalla figura paterna…” Per_3 Per_4
(così, appello, pag. 19 ss.).
II.
4. Segue: il mantenimento delle minori. Quanto al mantenimento delle minori, si evince dagli atti che percepisce (dichiarazione 2023) reddito di Parte_1
circa € 27.000,00 annui e a sua volta, reddito di circa € 11.000,00= annui CP_1
Per_ (CU 2023). Ebbene, considerato che (11 anni) ha tempi di permanenza settimanale con la madre lievemente superiori (quattro giorni avverso i tre del padre) e che (quindici anni) trascorre la settimana pressoché interamente con Per_1
la madre, i rispettivi contributi già fissati dal Tribunale in € 250,00= per la più grande e in € 150,00= per la più piccola – tenuto conto proprio delle rispettive età delle minori anche in prospettiva della loro crescita con notorio aumento delle esigenze personali – non pare possano essere diminuiti. Tale accertamento ha carattere assorbente in ordine all'attività istruttoria richiesta dall'appellante sui redditi di
16 controparte. L'assegno IC permarrà interamente in favore della madre e le spese straordinarie permarranno divise paritariamente tra i genitori.
III. Quanto alle spese di lite del doppio grado, tenuto conto comunque della parziale riforma della sentenza, con le precisazioni di cui in motivazione sui tempi di permanenza delle minori con il padre, esse possono essere compensate integralmente per il doppio grado, così assorbito l'ultimo motivo di gravame, relativo proprio alle spese di lite del primo grado.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 725/24 del 28.05.2024, in
[...]
parziale riforma di essa, così provvede:
1) dispone i tempi di permanenza delle minori con il padre con le specificazioni di cui in parte motiva e delega i Servizi sociali alla prosecuzione dell'attività di monitoraggio sul nucleo fino al 31.12.2026, con riattivazione in favore dell'intero nucleo del sostegno alla genitorialità e del servizio di educativa domiciliare, anche al fine di prevedere e incoraggiare l'incremento dei tempi di permanenza di con Per_1
il padre, e con previsione di deposito di una relazione semestrale al Giudice Tutelare
competente, il tutto come più specificamente indicato in parte motiva;
2) conferma nel resto l'appellata sentenza;
3) compensa integralmente tra le Parti le spese del doppio grado;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 06.06.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
DO TI AN CO
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa AN LOCOCO Presidente dott. DO SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 24.07.2024 al n. 1572 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 725/24 del 28.05.2024
promossa da elettivamente domiciliato in Milano, via Quadronno n. 4 Parte_1 presso e nello studio degli Avv.ti Stefano Spagnuolo e Martina Grassini che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
- appellante - contro elettivamente domiciliata in Livorno, via dei Carabinieri n. 28 Controparte_1 presso e nello studio degli Avv.ti Silvia Ferracci e Anna D'Angelo che la rappresentano e difendono come da mandato in atti
- appellata - in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: separazione giudiziale. [... La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante
“…Piaccia all'Ecc.ma Corte Adita, contrariis reiectis, in riforma della Parte_2
sentenza impugnata, previa ogni opportuna ed ulteriore declaratoria ritenuta necessaria, così giudicare: […] in via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza oggi impugnata per tutti i motivi argomentati nel presente giudizio.
Nel merito, in via principale - Dichiarare l'addebito della separazione alla moglie. -
Disporre che le minori vengano affidate in via esclusiva al padre con facoltà per la madre di vedere e tenere con sé le figlie secondo le determinazioni che verranno ritenute opportune;
si chiede, altresì, che vengano adottate le misure necessarie a supporto della minor e ciò onde favorire la ripresa del rapporto della ragazza Per_1
con il padre (a tal fine il ricorrente, sin da ora, si rende disponibile a aderire alle iniziative che verranno ritenute necessarie dalle Ecc.ma Corte Adita). Assegnare la casa coniugale al marito che ivi vivrà con la prole. Ordinare alla moglie il rilascio della casa coniugale, ponendo a carico della stessa una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Revocare il contributo di mantenimento alla prole disposto in favore della moglie. - Disporre che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento ordinario della prole;
spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo il protocollo CNF;
Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dal marito. Nel merito, in via subordinata - Dichiarare l'addebito della separazione alla moglie;
nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del regime di affidamento condiviso della prole con collocamento della stessa presso la madre Voglia l'Ecc.ma
Corte D'Appello, in via di subordine, statuire come segue: - Disporre un calendario di visita del padre alla prole che risulti essere tutelante dell'interesse materiale e Per_ morale delle minori: al tal fine si chiede che si alterni tra i genitori ogni tre giorni con tre pernotti presso ciascuno e che pe venga stilato un calendario ad Per_1
hoc che, previa l'adozione di tutti gli interventi di supporto del caso, possa consentire al padre di ricostruire il rapporto genitoriale con la figlia. - Disporre il
Per_ mantenimento diretto d a carico di ciascun genitore e porre a carico del padre un contributo di mantenimento per di € 150 al mese fintanto che la stessa, Per_1
2 all'esito del disponendo percorso di riavvicinamento alla figura paterna, non riprenda a stare con il padre con la stessa frequenza della sorella;
spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo il protocollo CNF;
- Disporre che l'assegno unico venga percepito al 50% tra i genitori. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: - Ammettere le prove come formulate nelle memorie ex art. 183, VI co n. 1-2-3 del Giudizio di primo grado;
- Disporre
l'accertamento patrimoniale da parte della Guardia di Finanza sui redditi della
Signor e segnatamente l'accertamento circa la concessione in godimento CP_1
a terzi della casa di Tirrenia e, in caso positivo, se con contratto ritualmente registrato…”; per l'appellata “…il rigetto dell'appello perché CP_2
infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Livorno n.725/2024. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria, parte appellata reitera le istanze istruttorie formulate in primo grado ed in particolare per l'ammissione delle prove per testi di cui alle note scritte depositate in data 15 novembre 2023, istanze ritualmente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado…”; per il Pubblico
Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Il fatto e il giudizio di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata il
Tribunale di Livorno nella causa di separazione personale introdotta da
[...]
(nato a [...] il [...]) nei confronti di (nata a Parte_1 Controparte_1
Pisa il 26.08.1976), così decideva: “…- pronuncia la separazione tra i coniug
[...]
e Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Parte_1 Controparte_1
Collesalvetti di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Collesalvetti il giorno 24/06/2007 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 13 parte 2 serie A anno 24/06/2007; - dispone che
Per_
siano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
- assegna la casa familiare meglio indicata nelle conclusioni della resistente a questa ultima;
- il padre vedrà le minori come indicato
3 in parte motiva;
- Manda ai Servizi sociali affinché svolgano una attività di monitoraggio sul nucleo di mesi 12, riattivando se richiesto dalle parti il sostegno alla genitorialità e il servizio di educativa domiciliare;
i servizi depositeranno una relazione al GT ogni sei mesi, anche indicando il momento in cui il padre delle minori ha ripreso la frequentazione piena con una o entrambe le figlie;
- dispone che, fino a quando il non terrà le figlie con sé in modo pieno versi, lo Parte_1
stesso, la somma di € 300,00 per ciascuna figlia con decorrenza da febbraio 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie;
quando le minori riprenderanno a frequentare Per_ la casa paterna, il padre verserà pe la somma di € 150,00 al mese e pe la Per_1
somma di € 250,00 al mese;
- l'assegno unico verrà percepito dalla sola madre;
- rigetta le domande di addebito;
- rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente;
compensa le spese di lite e pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
…”.
I.
1. Emerge dagli atti quanto segue. e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio concordatario in data 24.06.2007 in Collesalvetti;
dalla loro
Per_ unione nascevano le figlie (22.05.2010) e (31.01.2014); nel tempo Per_1
emergeva una conflittualità tra le Parti sempre crescente con comportamenti violenti e anche verbalmente offensivi e aggressivi reciprocamente contestati e protrattisi, anche alla presenza delle figlie (tra essi, un diverbio dava origine ad una denuncia penale da parte del marito in danno della coniuge per lesioni, sfociata in giudizio penale conclusosi in primo grado con la condanna della con CP_1
appello pendente); in data 25.02.21, depositava dinanzi al Tribunale di Parte_1
Livorno ricorso per separazione giudiziale nel quale chiedeva addebito della separazione alla coniuge, affidamento esclusivo a sé della prole con assegnazione della casa familiare, calendario di tempi di permanenza delle minori con la madre,
contributo al mantenimento delle minori a carico della madre o in subordine mantenimento diretto delle stesse;
si costituiva la coniuge la quale a CP_2
sua volta chiedeva addebito della separazione al marito, affidamento condiviso della prole con collocamento presso sé e assegnazione della casa familiare, calendario di
4 tempi di permanenza delle minori con il padre, contributo al mantenimento delle minori a carico di quest'ultimo con spese straordinarie al 50% cadauno e contributo al proprio mantenimento. In sede presidenziale, attesa l'alta conflittualità, era svolta
CTU ed in esito, emersa una strumentalizzazione della madre nei confronti di ambedue le figlie, la Presidente, aderendo alle conclusioni del Tecnico, già nei provvedimenti urgenti stabiliva quanto segue: “…dispone -l'affido condiviso delle minori con la collocazione prevalente presso il padre al quale viene assegnata nell'interesse delle figlie, la casa familiare;
-la presa in carico della famiglia da parte dei Servizi Territoriali come da parte motiva;
-la madre potrà incontrare le figlie secondo il diario previsto in consulenza;
-il padre corrisponderà alla madre la somma complessiva mensile di 400,00 euro per il mantenimento di entrambe le bambine, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche non mutuabili, scolastiche, di istruzione e ricreative che dovranno essere previamente concordate salvo se urgenti o obbligatorie secondo il protocollo CNF;
-non provvede allo stato sul contributo al mantenimento in favore della madre;
…”; dinanzi all'istruttore la causa proseguiva in istruttoria con chiamata a chiarimenti del CTU, mandati ai Servizi Sociali, educative domiciliari, modifiche degli assetti come sotto sarà ulteriormente specificato, tutte comunque volte a contenere la conflittualità dei coniugi, nell'interesse preminente delle minori. Nel corso del giudizio era modificato il collocamento prevalente presso la madre. Infine, respinte le prove orali, la causa era riservata in decisione, con dispositivo quale in apertura indicato.
I.
2. Osservava il Tribunale, quanto all'addebito che “…dai documenti emerge con chiarezza che la fine del rapporto di coppia non può essere ricondotto alla condotta di uno solo dei due coniugi in modo univoco e chiaro: i numerosissimi files audio e video prodotti dal ricorrente danno conto del grave clima di tensione esistente tra le parti, in cui, da un lato, la era solita urlare e arrabbiarsi CP_1
verso il marito, anche insultandolo, dall'altro, i continuava a provocare Parte_1
la donna, non solo usando un tono di sfida e petulante, ma filmandola e seguendola
5 in casa con il telefonino in mano, per riprendere le sue azioni…”; quanto all'affidamento e al collocamento il Tribunale, ancora, osservava: “…entrambi i genitori non erano stati capaci di proteggere le bambine dal loro conflitto esasperato, non le avevano in alcun modo risparmiate, insultandosi e litigando in modo acceso davanti a loro;
tuttavia, secondo il Consulente, la stante le sue reazioni CP_1
rabbiose riprese dal marito durante le liti, presentava un possibile disturbo della personalità e manifestava minori capacità di controllo, tanto da rendere preferibile collocare le bambine con il padre, anche se con la previsione di una frequentazione con la madre sostanzialmente paritaria rispetto a quella paterna (cfr. CTU dott.
. Le indicazioni del CTU venivano recepite in sede di provvedimenti Per_3
presidenziali del 23.01.22, tanto che la casa familiare veniva assegnata al ricorrente.
L'assetto dato dai provvedimenti provvisori dimostrava ben presto, anche alla luce dell'ascolto delle minori, di non essere attuabile. , da sempre più attaccata alla Per_1
figura materna, aveva deciso di andare a vivere con la madre dai nonni materni e si rifiutava di vedere il padre;
la minore manifestava nei confronti del padre rabbia e risentimento, sia per avere dovuto lasciare la sua casa per stare con la madre, sia per sentirsi meno amata della sorella;
la ragazzina davanti ai tentativi di contatto del Per_ padre o non rispondeva o inviava messaggi offensivi. dimostrava di amare e stare bene con entrambi i genitori e che il suo desiderio era quello di avere una casa tranquilla e serena senza litigi, ma manifestava anche il suo bisogno di stare più tempo con la madre (cfr. verbale ascolto del 8.3.22). In ragione di ciò, veniva rimodulato il regime di gestione delle bambine, secondo alcuni suggerimenti forniti dal CTU, chiamato in udienza. Il tentativo non aveva esito positivo, tanto ch Per_1
continuava a rifiutare di passare del tempo con il padre, verso cui aveva spesso un contegno sprezzante;
il perseverava nella sua condotta di audio- Parte_1
registrazione delle figlie, in particolare d , al fine di dimostrare a tutti i costi i Per_1
comportamenti inadeguati della minore e costruendo, a discapito della figlia
Per_ maggiore, una alleanza privilegiata con In ragione di ciò, il 24.10.22 i provvedimenti provvisori venivano modificati nel senso di prevedere il
6 collocamento delle minori presso la madre, con assegnazione della casa familiare a questa ultima, nonché veniva disposta una frequentazione padre figlie nel senso che
Per_ si sarebbe alternata tra i genitori ogni tre giorni, con tre pernotti presso ciascuno, , invece, sarebbe andata dal padre per due pomeriggi alla settimana Per_1
quando c'era la sorella. Veniva anche richiesta la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali, a cui veniva richiesto di attivare un percorso di sostegno psicologico per le minori, in particolare per , il cui disagio risultava marcato Per_1
(maggiore chiusura e riservatezza, atteggiamento selettivo con il cibo, comportamenti provocatori e di sfida rispetto ai tentativi del padre di stare con lei, difficoltà nel percorso scolastico), un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi e un servizio di educativa domiciliare in entrambe le case … Le minori vivevano con la madre nella casa familiare dopo la difficile attuazione del provvedimento del 24.10.22, a cui il ricorrente non aveva voluto dare esecuzione in maniera spontanea;
le due minori erano più serene, ma sicuramente, in particolare Per_
, erano provate dal lungo dissidio esistente tra i genitori;
vedeva il padre Per_1
con regolarità, mentre non sempre voleva andare dal padre e continuava ad Per_1
avere comportamenti irrispettosi e pieni di rabbia verso la figura paterna;
la ragazza Per_ incolpava il padre di allontanar da casa quando vi erano gli incontri, malgrado avesse chiesto espressamente di andare dal padre solo quando c'era anche la Per_1
sorella. I viveva con sofferenza il cambiamento di abitazione, essendosi Parte_1
trasferito dai genitori, nonché presentava seri problemi di salute che, in alcuni periodi, gli impedivano di tenere le figlie;
il ricorrente, tuttavia, nei momenti in cui stava bene, manifestava un contegno non collaborativo rispetto agli interventi dei
Servizi e alle condizioni di frequentazione delle minori. Il ricorrente, come detto, Per_ spesso faceva in modo tale ch non trovasse a casa la sorell impedendo Per_1
alle due di stare insieme, manifestava verso gli educatori dei servizi un contegno di sfiducia, che poi con il passare del tempo si traduceva anche in comportamenti aggressivi;
i servizi relazionavano sul contegno paterno, segnalando che le condotte Per_ del padre avvenivano alla presenza d senza alcuna considerazione, ancora una
7 volta, delle conseguenze e del disagio patito dalla figlia;
da ultimo, i Servizi, stante il contegno particolarmente discontrollato tenuto dal ricorrente nelle ultime occasioni di incontro, proponevano la sospensione della educativa domiciliare presso l'uomo e la sospensione degli incontri liberi padre-figlie. L invece, manifestava un CP_1
comportamento finalmente collaborativo, pareva aver preso consapevolezza degli errori compiuti e si sentiva più tranquilla;
la donna era cosciente dei comportamenti inadeguati d e, secondo gli educatori, la spronava ad una riconciliazione verso Per_1
il padre (cfr. relazioni Servizi del 5.10.23 e del 15.1.24). La situazione familiare si evolveva ulteriormente, in quanto il ricorrente veniva ricoverato in ospedale per seri motivi di salute, legati ad un altro intervento chirurgico, al momento della rimessione in decisione della causa era ancora ricoverato ed è impossibilitato a vedere e tenere con sé le figlie (cfr. certificato medico di ricovero del marzo 2024).
In ragione di ciò, nel caso in esame va mantenuto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Ed infatti, come già detto, ad oggi le minori vivono con la madre in modo sereno, la donna ha saputo cogliere i percorsi messi in atto in suo favore dai Servizi in modo adeguato, recuperando progressivamente un atteggiamento equilibrato nell'interesse delle figlie. Il invece, forse anche, in ragione delle sue precarie Parte_1
condizioni di salute, non ha saputo in alcun modo modificare i suoi atteggiamenti: ha continuato a dipingere sé stesso come unica vittima della situazione, ritenendo la condotta di una conseguenza della alienazione materna, quando, invece, la Per_1
scarsa capacità del padre di sintonizzarsi sui bisogni della figlia e di accoglierla in questo momento hanno trovato plurimi riscontri nel processo. In particolare, come già detto, l'incapacità paterna è testimoniata sia dai video che lo stess ha Parte_1
prodotto, in cui l'uomo dimostra poco affetto e stima verso la figlia maggiore, Per_ prediligendo la piccola, sia dal fatto di avere allontanato più volte da casa quando si aspettava di trovarla lì. Infine, anche questo periodo di malattia, Per_1
sicuramente difficile per il padre, non è stato comunicato e spiegato alla figlia Per_ maggiore dal ricorrente, ma solo a Tali conclusioni che individuano la
8 come il genitore maggiormente adeguato rispetto alla collocazione delle CP_1
figlie, di certo, non possono essere inficiate dalla relazione prodotta dal ricorrente e redatta dallo psicologo privato che aveva preso in caric e che aveva segnalato Per_1
l'incapacità della resistente a favorire la relazione padre-figlia, tanto da suggerire un collocamento extrafamiliare della minore (cfr. relazione dott. ). Ed infatti, Per_4
non solo la resistente nel contesto pubblico ha migliorato il suo atteggiamento e preso consapevolezza dei bisogni delle figlie, ma le conclusioni dello psicologo privato non sono fondate sul copioso materiale istruttorio versato in atti, da cui emergono le condotte paterne e le possibili cause del disagio d verso il padre. Per_1
Quanto alla frequentazione tra le minori e il padre, ad oggi il resistente non è in grado di tenere con sé le figlie, in quanto ricoverato. Non appena le sue condizioni di salute miglioreranno, tenuto conto del fatto che la madre delle minori ha riferito che durante l'ultimo period , comunque, ha di nuovo frequenti contatti telefonici Per_1
Per_ con il padre, va previsto che ed riprendano la frequentazione con lui in Per_1
modo graduale …I Servizi sociali monitoreranno la situazione per mesi dodici, con relazioni semestrali al GT, riattivando se richiesto dalle parti il sostegno alla genitorialità e il servizio di educativa domiciliare…”. Di qui, le conseguenti disposizioni in materia di assegnazione della casa familiare e mantenimento delle minori, quali in dispositivo indicate.
I.
3. appellava la sentenza chiedendo nel contempo Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e provvedimenti urgenti in riferimento alla immediata previsione di supporti in favore della minore per la ripresa dei rapporti con il padre e comunque al collocamento di Per_1
entrambe. Nel merito, concludeva come in epigrafe. Lamentava, con separati motivi compiutamente articolati: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 151 c.c. in riferimento al mancato addebito per colpa della separazione alla moglie;
2)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter c.c. in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di affidamento esclusivo delle minori al padre e di collocamento presso di lui, disattendendo in tal modo i risultati della CTU disposta
9 senza motivazione;
3) illegittima disciplina del diritto di visita paterno, costringendo
Per_ a continui spostamenti tra i genitori e rimettendo alla volontà di la Per_1
decisione di trascorrere o meno tempo con il padre da sola, senza la sorella, e di pernottarvi;
4) mancato accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale al marito;
5) illegittimo riconoscimento di un contributo di mantenimento per la prole alla moglie e comunque carattere eccessivo dello stesso, dal momento che il compendio probatorio del giudizio di primo grado aveva ampiamente dimostrato come le risorse economiche dei coniugi non presentino rilevanti disparità; 6) illegittima compensazione delle spese di lite.
I.
4. Questa Corte, con proprio decreto inaudita altera parte in data 01.08.2024, respingeva sia l'istanza di sospensiva sia l'istanza di emissione di provvedimenti urgenti richiesti dall'appellante. Sull'istanza di sospensiva ex artt. 283 e 351 c.p.c. osservava che “…sulla base di una delibazione sommaria, non appaiono sussistenti i presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora;
quanto al fumus le censure non appaiono integrare i presupposti di cui all'art. 283 cpc di manifesta fondatezza.
Infatti, ad una prima verifica, la sentenza appare adeguatamente motivata e aderente alla situazione di fatto, mutata nelle more del processo rispetto alle prime risultanze della CTU;
a fronte della insussistenza del fumus medesime considerazioni devono farsi in ordine al periculum, essendo il pregiudizio paventato da parte ricorrente conseguenza della fondatezza nel merito del proprio reclamo. Quanto al pericolo di mancata restituzione delle somme trattasi comunque del mantenimento della prole non collocata presso di lui e per le quali quindi sostiene scarse spese dirette…”.
Sull'istanza di emissione dei provvedimenti di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c., osservava che “…la domanda di procedere senza contraddittorio non appare fondata data la lunga e approfondita disamina del merito condotta in primo grado…”. Era nel contempo assegnato termine per notifica a controparte e fissata l'udienza odierna per la conferma/revoca del provvedimento urgente e comunque per la decisione nel merito.
10 I.
5. Nei termini assegnati, si costituiva la appellata sia in sede di CP_1
merito che in sede cautelare, la quale eccepiva l'infondatezza dell'appello chiedendo
– nella sostanza – la conferma della sentenza di primo grado, ponendo in particolare l'accento sulla circostanza che le disposizioni in tema di affidamento e collocamento erano state legittimamente assunte dal Tribunale in esito alle relazioni – da ultimo –
offerte al giudicante dai Servizi Sociali. Motivava il contrasto su ciascuno dei motivi di appello e concludeva come in epigrafe. All'udienza la Corte, previa riunione dei fascicoli, tratteneva la causa in decisione.
II. Pregiudizialmente, vale chiarire che la riserva in decisione della causa ha carattere assorbente in riferimento alla sospensiva originariamente richiesta. La
sentenza merita conferma, seppure con le precisazioni che seguono.
II.
1. L'addebito della separazione (Motivo n.1). L'appellante reitera la domanda di addebito contestando le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale che attestava, sulla base della documentazione in atti, il “…grave clima di tensione esistente tra le parti…”. Ebbene, deve rilevare la Corte che se da un lato è assolutamente deprecabile l'atto lesivo (frattura II metacarpo mano destra) della – per il CP_1
quale ella del resto ha subito la sanzione penale ritenuta appropriata in quella sede con giudizio ancora sub judice – dall'altro lato è la stessa sentenza penale che, nell'attribuire all'imputata le attenuanti prevalenti, osservava quanto segue:
[...]
erita tuttavia il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 Pt_3
codice penale in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. Ritiene infatti il
Tribunale, visionati i video in atti, che la condotta de di riprendere Parte_1
in video continuamente la seppur anche nell'ipotesi di dover CP_1
documentare eventuali fatti utili ai fini delle controversie civili tra le parti – ha assunto carattere provocatorio ed emulativo, che ha generato – e di questo merita biasimo Io stess la reazione disperata di una delle figlie minori che Parte_1
in alcuni video urla ai genitori di smettere. Dinanzi alla sofferenza delle minori, è evidente che l'interesse a raccogliere eventuale documentazione probatoria (peraltro
– ci sia concesso – della dubbia utilità ai fini civilistici per le modalità ed il contesto
11 di maggiorata ed artefatta tensione in cui sono tratte) avrebbe dovuto recedere. La persistenza del nel portare avanti la ripresa video, è fatto ingiusto Parte_1
nella misura in cui assume carattere moltiplicatore delle problematiche familiari (di sicuro lo è per le figlie da quanto osservato), e che causalmente integra lo stato d'ira della evidente nella repentinità della azione violenta). L'azione della CP_1
on può essere giustificata, ma la pena deve essere attenuata…”. Tanto CP_1
basterebbe a ritenere – dal punto di vista civilistico che ci compete – che il grado di tensione sviluppatosi nella coppia e coinvolgente perfino le figlie non pare possa essere imputato alla sola ed in questo senso il fatto penale emerso – anche CP_1
per la sua dinamica – non può ritenersi, se analizzato nell'ambito della tensione in atto, sia in generale nella coppia sia nello specifico nel momento dell'alterco, in sé
caratterizzante l'unilaterale reiterata violazione dei doveri connessi al matrimonio,
quale presupposto per l'addebito richiesto. A ciò – tuttavia – si aggiunga che analoga valutazione, sulle persistenti attività emulative del dolosamente Parte_1
provocatorie in quanto effettuate comunque contro la volontà della moglie, era svolta dal Tribunale nella sentenza qui appellata e, in corso di giudizio di primo grado, erano accertate anche dal CTU in sede di indagini peritali. Tali situazioni, in uno a comportamenti della coniuge anch'essi accertati in sede di consulenza incrementavano i dissidi e creavano diadi familiari contrapposte. La figlia maggiore,
, sentita dal CTU, riferiva: “…Alla domanda della CTU come stanno andando le Per_1
cose tra la mamma e il babbo risponde: “Male [ ... ] Perché litigano sempre e io Per_1
non riesco a sentire niente e non riesco a fare niente”. Alla domanda del CTU se sa perché litigano, risponde: “Per vari motivi perché il babbo registra quindi Per_1
mamma si arrabbia e inizia ad urlare [ ... ] E poi inizia il casino e non smettono più”.
Alla domanda del CTU, se sa descrivere le liti, se sono accese o normali, Per_1
risponde: “Alcune volte sono più arrabbiate però alcune volte smettono subito però la maggior parte si arrabbiano molto”. Alla domanda del CTU quante volte avvengono queste liti risponde molte volte, anche in presenza della sorella Per_1
” (così, CTU, pag. 29). D'altro lato, quest'ultima, la minore, così si approcciava Per_5
12 al Test della Famiglia: “…il disegno è collocato al centro della pagina su foglio messo orizzontalmente, la dimensione è adeguata alla richiesta, il disegno della figura è schematico e statico. La minore rappresenta la propria famiglia dividendola in coppie: e , e l'espressione del volto denota una marcata Per_6 Persona_7
differenza tra le due coppie, lei e il padre sono rappresentati sorridenti, e la Per_1
madre visibilmente arrabbiate. La dimensione dei personaggi evidenzia una differenza tra il padre e la madre: quest'ultima rappresentata come la figlia, mentre il padre più grande rispetto agli altri personaggi rappresentati, indica che è vissuto dalla minore come un punto di riferimento centrale (non “alla pari”, come nel caso della madre)…”. Concludendo, non pare potersi revocare in dubbio che la separazione è nata e si è sviluppata in una cornice coniugale assolutamente disfunzionale in cui la convivenza ulteriore ha contribuito ad esasperare il conflitto tra le parti, senza che possa essere individuato un fattore specifico unilateralmente scatenante.
II.
2. Affidamento, collocamento e mantenimento delle minori. Assegnazione della casa familiare (Motivi nn.2-5). La loro trattazione deve essere congiunta per stretta connessione. Anche sotto questo aspetto, non pare che il Tribunale abbia erroneamente o lacunosamente motivato e deciso, soprattutto in riferimento all'evolversi del giudizio, dai provvedimenti presidenziali, alla CTU fino alla decisione. Come già indicato da questa stessa Corte in sede di provvedimenti urgenti,
il primo giudice ha sensibilmente preso atto di una modificazione e di una evoluzione dei rapporti interfamiliari. Allo stato, pertanto non pare opportuno,
anche ai fini della serenità della minori, che ormai hanno ambedue raggiunto nel loro sviluppo psico-fisico la delicata fase dell'adolescenza (15 anni e 11 anni Per_1
Per_
, modificare l'assetto dell'affidamento e del collocamento prevalente presso la madre, dal momento che da un lato il sistema di affidamento condiviso deve privilegiarsi e comunque non sono emersi anche dagli atti di gravame elementi che allo stato facciano ritenere – addirittura, ex art. 337-quater c.p.c. – che il mantenimento di esso sia contrario all'interesse delle minori, mentre dall'altro lato il
13 collocamento prevalente costituisce misura nell'interesse della prole, atteso il rapporto ancora non sereno con il padre;
del resto, le disfunzionalità nel rapporto tra il padre e la minore più grande non risultano ancora rientrate e non pare assolutamente opportuno separare il collocamento delle sorelle. Quanto
all'assegnazione della casa, essa come di regola, deve essere assegnata al genitore collocatario principale, nel nostro caso alla madre.
II.
3. Segue: i tempi di permanenza delle minori con il padre. Parte_1
richiedeva, anche nel caso di conferma delle disposizioni di primo grado, la riforma della sentenza di prime cure, “…disponendo un calendario di visita che risulti essere
Per_ tutelante dell'interesse materiale e morale della prole: al tal fine si chiede ch si alterni tra i genitori ogni tre giorni, con tre pernotti presso ciascuno, e che pe Per_1
venga stilato un calendario ad hoc che, previa l'adozione di tutti gli interventi di supporto del caso, possa consentire al padre di ricostruire il rapporto genitoriale con la figlia…” (così, appello, pag. 19). A ben vedere, il Tribunale aveva individuato, con previsioni non certo a breve termine, sia la prosecuzione degli interventi di supporto sia i tempi di permanenza nel loro evolversi, considerando – come dovuto – anche il periodo successivo al momentaneo impedimento per salute del Si riporta, Parte_1
ancora una volta, il passaggio in questione del provvedimento: “…Quanto alla frequentazione tra le minori e il padre, ad oggi il resistente non è in grado di tenere con sé le figlie, in quanto ricoverato. Non appena le sue condizioni di salute miglioreranno, tenuto conto del fatto che la madre delle minori ha riferito che durante l'ultimo period , comunque, ha di nuovo frequenti contatti telefonici Per_1
Per_ con il padre, va previsto che ed riprendano la frequentazione con lui in Per_1
modo graduale, due pomeriggi alla settimana. Dopo un periodo di un mese di ripresa Per_ dei rapporti, riprenderà a frequentare la casa paterna per tre gg alla settimana con pernotto potrà frequentare la casa paterna quando c'è la sorella, decidendo Per_1
lei stessa se pernottarvi o meno. Le festività saranno regolate dal principio della alternanza. I Servizi sociali monitoreranno la situazione per mesi dodici, con relazioni semestrali al GT, riattivando se richiesto dalle parti il sostegno alla
14 Per_ genitorialità e il servizio di educativa domiciliare…”. Quanto a il calendario che la madre afferma essere attualmente vigente – circostanza criticata, ma non specificamente contestata dal padre – prevede quanto segue: “…prima settimana:
Lunedì e Martedì con la madre, Mercoledì con pernottamento con il padre, Giovedì
e Venerdì con la madre, Sabato e Domenica con il padre;
- seconda settimana:
Lunedì e Martedì con la madre, Mercoledì Giovedì e Venerdì con il padre, Sabato e
Domenica con la madre;
- terza settimana: Lunedì e Martedì con la madre,
Mercoledì con pernottamento con il padre, Giovedì e Venerdì con la madre, Sabato e
Domenica con il padre;
- quarta settimana: Lunedì e Martedì con la madre,
Mercoledì Giovedì e Venerdì con il padre, Sabato e Domenica con la madre…”. lamenta che “…già ad una semplice lettura, il sopracitato calendario non Parte_1
Per_ risulti in alcun modo tutelante per la prole e ciò in quanto costringe a continui spostamenti tra un genitore e l'altro e così a subire un immotivato stress…”. In verità, osserva la Corte che da un lato il padre non propone un alternativo calendario concreto e dall'altro lato esso appare rispettoso dei tempi indicati dal Tribunale che comunque in questa sede meritano essere ulteriormente specificati (in tre giorni con tre pernotti settimanali), come sopra, sempre in mancanza di diverso accordo dei genitori, pur nel rispetto del diritto alla bigenitorialità delle minori. Dunque, il padre
Per_ starà con – in sostanza – nelle settimane pari tre giorni infrasettimanali con i relativi pernotti (riaccompagnerà la minore presso la madre il sabato mattina) e nelle settimane dispari un giorno infrasettimanale (con relativo pernotto) e il fine-
settimana (con due pernotti, riaccompagnando la minore a scuola o nei periodi non scolastici presso la madre il lunedì mattina), tempi che, a ben vedere rispecchiano l'alternanza dei minori in generale effettuata nei casi di separazione dei genitori e che non genera – anche nel caso specifico non è provato – uno stress della minore particolarmente significativo, sempre che i genitori approfittino dei tempi
Per_ rispettivamente concessi per viverli serenamente con senza scaricare sulla minore i conflitti coniugali ancora esistenti, così appesantendola – stavolta davvero –
di inutile stress. Quanto a , ella può ormai essere considerata a tutti gli effetti Per_1
15 molto prossima allo status di “grande minore”. Piuttosto che coartare la stessa a permanere con il padre contro la sua volontà oltre i tempi già stabiliti dal Tribunale
(due pomeriggi con eventuali pernotti, preferibilmente in giorni in cui è con il padre anche la sorella), considerata appunto l'età, pare opportuno proseguire in favore
Per_ della medesima, così come del resto di il monitoraggio ed il supporto già
indicato dal Tribunale di sostegno alla genitorialità e di educativa domiciliare con tempi e modalità individuate dal Servizio interessato, fino a dicembre 2026, con obbligo per i Servizi Sociali delegati di riferire con cadenza semestrale al Giudice
Tutelare territorialmente competente. Sarà la minore , opportuna sostenuta e Per_1
aiutata, a decidere maggiori tempi di permanenza con il padre. Con tali misure e con l'ineliminabile condotta convergente dei genitori – all'uopo, ambedue, richiamati al rispetto dei loro rispettivi ruoli – in particolare per , si potrà arginare il Per_1
comprensibile timore del di vedere altrimenti compromesso “…ancor di Parte_1
più il diritto del padre a ricostruire un rapporto con la figlia, abbandonando di fatto a sé stessa la minore senza alcun supporto e ciò con il rischio (rectius la certezza) che la ragazza venga definitivamente alienata, con il pieno “avallo” e “supporto” della madre (cfr. relazioni dott.ssa e dott.sa ), dalla figura paterna…” Per_3 Per_4
(così, appello, pag. 19 ss.).
II.
4. Segue: il mantenimento delle minori. Quanto al mantenimento delle minori, si evince dagli atti che percepisce (dichiarazione 2023) reddito di Parte_1
circa € 27.000,00 annui e a sua volta, reddito di circa € 11.000,00= annui CP_1
Per_ (CU 2023). Ebbene, considerato che (11 anni) ha tempi di permanenza settimanale con la madre lievemente superiori (quattro giorni avverso i tre del padre) e che (quindici anni) trascorre la settimana pressoché interamente con Per_1
la madre, i rispettivi contributi già fissati dal Tribunale in € 250,00= per la più grande e in € 150,00= per la più piccola – tenuto conto proprio delle rispettive età delle minori anche in prospettiva della loro crescita con notorio aumento delle esigenze personali – non pare possano essere diminuiti. Tale accertamento ha carattere assorbente in ordine all'attività istruttoria richiesta dall'appellante sui redditi di
16 controparte. L'assegno IC permarrà interamente in favore della madre e le spese straordinarie permarranno divise paritariamente tra i genitori.
III. Quanto alle spese di lite del doppio grado, tenuto conto comunque della parziale riforma della sentenza, con le precisazioni di cui in motivazione sui tempi di permanenza delle minori con il padre, esse possono essere compensate integralmente per il doppio grado, così assorbito l'ultimo motivo di gravame, relativo proprio alle spese di lite del primo grado.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 725/24 del 28.05.2024, in
[...]
parziale riforma di essa, così provvede:
1) dispone i tempi di permanenza delle minori con il padre con le specificazioni di cui in parte motiva e delega i Servizi sociali alla prosecuzione dell'attività di monitoraggio sul nucleo fino al 31.12.2026, con riattivazione in favore dell'intero nucleo del sostegno alla genitorialità e del servizio di educativa domiciliare, anche al fine di prevedere e incoraggiare l'incremento dei tempi di permanenza di con Per_1
il padre, e con previsione di deposito di una relazione semestrale al Giudice Tutelare
competente, il tutto come più specificamente indicato in parte motiva;
2) conferma nel resto l'appellata sentenza;
3) compensa integralmente tra le Parti le spese del doppio grado;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 06.06.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
DO TI AN CO
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