Sentenza 16 novembre 2005
Massime • 2
In tema di divorzio, il tentativo di conciliazione da parte del presidente del tribunale, pur configurandosi come un atto necessario per l'indagine sull'irreversibilità della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi, non costituisce, tuttavia, un presupposto indefettibile del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; sicché la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, la quale, invece, può essere omessa quando non se ne ravveda la necessità e l'opportunità, come quando - ancorché l'impedimento a comparire sia giustificato e sia dipeso da ragioni di salute - risulti la volontà della parte non comparsa, costituitasi a mezzo di difensore, di conseguire la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e quindi si appalesi l'inutilità del tentativo di conciliazione. (Nel caso di specie, la convenuta, temporaneamente impedita per gravi ragioni di salute, non era comparsa all'udienza presidenziale, fissata per il tentativo di conciliazione; a detta udienza, peraltro, era intervenuto il difensore della convenuta, che si era costituito nel giudizio con una memoria di non opposizione alla domanda di divorzio, senza formulare alcuna richiesta di rinvio in ragione dell'impedimento della propria assistita).
Nel processo di divorzio, la mancata fissazione, dopo l'udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore, che si svolge una volta conclusa la fase presidenziale, di una udienza di trattazione, non è causa di nullità, detto processo essendo disciplinato dall'art. 4 della legge n. 898 del 1970, e succ. modif., norma speciale e completa, volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire condotte defatigatorie od ostative del convenuto.
Commentari • 2
- 1. Divorzio e tentativo di conciliazioneAntonella Pedone · https://www.filodiritto.com/ · 8 febbraio 2010
- 2. Divorzio e tentativo di conciliazioneAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 16 gennaio 2010
Nel procedimento di divorzio è previsto che il Presidente del Tribunale tenti la conciliazione tra i coniugi durante la prima udienza. Il tentativo di conciliazione è un atto necessario per accertare l'irreversibilità della crisi spirituale e materiale tra i coniugi. Esso però non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio, nel senso che la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, la quale, invece, può essere omessa quando non se ne ravvisi la necessità. Ciò, ad esempio, si verifica quando risulti la volontà della parte non comparsa, costituitasi a mezzo di difensore, di conseguire la cessazione degli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/11/2005, n. 23070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23070 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR TE, elettivamente domiciliata in ROMA via TOSCANA 10, presso l'avvocato RIZZO ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CA VA NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 3, presso gli avvocati REMIDDI LAURA e ROMUALDO CORDELLI, che lo rappresentano e difendono, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1904/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/04/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2005 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO;
udito per il ricorrente l'Avvocato RIZZO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato REMIDDI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ST MI, con ricorso tempestivamente depositato, impugnava la sentenza non definitiva, depositata il 18 febbraio 2002, con la quale il Tribunale di Roma, su domanda del coniuge della stessa ricorrente, SI IN CA, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai due, provvedendo, con separato provvedimento, a disporre la prosecuzione del giudizio in merito alle richieste di carattere economico delle parti. Deduceva l'appellante che, a seguito del proprio temporaneo impedimento, giustificato da gravi motivi di salute, a comparire all'udienza presidenziale, era stato omesso il tentativo di conciliazione fra i coniugi, e che non era stata fissata una udienza per la trattazione della causa, essendosi limitato il Presidente facente funzioni, dopo essersi riservato la decisione in ordine alle domande delle parti, concedendo alle stesse un termine per il deposito di note e documenti ed un ulteriore termine per repliche, ed avere, quindi, rigettato, allo stato, le richieste del ricorrente concernenti l'assegnazione della casa coniugale e la imposizione a carico della MI dell'obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, a rimettere la causa ad una successiva udienza per la precisazione delle conclusioni sulla domanda di divorzio, avanti a sè quale giudice istruttore, incorrendo, in tal modo, in una serie di vizi del procedimento, con conseguente nullità della decisione poi emessa. L'appellato contestava la pretesa, osservando che la MI, pur non comparsa di persona all'udienza presidenziale, si era regolarmente costituita in giudizio attraverso il suo legale, che aveva presentato memoria difensiva, e la aveva illustrata, consentendo, con ciò stesso, la trattazione della causa, senza opporsi alla domanda di divorzio.
La Corte d'appello di Roma rigettava la impugnazione, rilevando, in generale, che la fissazione di una nuova udienza in caso di mancato esperimento del tentativo di conciliazione per l'impedimento del convenuto a comparire non è obbligatoria, essendo rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice;
e sottolineando, con riferimento al caso di specie, che nessuna richiesta di rinvio era stata formulata dal difensore della MI, che si era costituito nel giudizio con una memoria nella quale, tra l'altro, non si era opposto alla domanda di divorzio. Pertanto, correttamente, secondo la Corte di merito, era stata esclusa la necessità di fissare una nuova udienza presidenziale, e, nel giorno fissato per la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente f.f., era stata trattata la causa con la illustrazione delle difese ed istanze delle parti, sulle quali lo stesso giudice si era riservato. Le parti erano state quindi invitate a precisare le proprie conclusioni sulla domanda di divorzio, e la causa era stata rimessa al Collegio per la decisione sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da scindere da quella relativa alle altre domande, che richiedevano un approfondimento istruttorio.
Rilevava ancora la Corte la non assoggettabilità del procedimento di cui si tratta alla normativa dettata per il processo ordinario di cognizione, data la sua peculiare natura e considerate le finalità di celerità e di snellezza che lo caratterizzano, come risulta dalla possibilità per il tribunale di pronunciare sentenza non definitiva di divorzio anche senza istanza di parte.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione ST MI, sulla base di due motivi, illustrati anche con successiva memoria. Resiste con controricorso l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 4, settimo comma, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, e nullità del procedimento e della sentenza. La ricorrente osserva che il Presidente, a fronte del legittimo e documentato impedimento della stessa a comparire, avrebbe avuto l'obbligo, alla stregua della norma invocata, di riconvocare le parti ai fini del prescritto tentativo di conciliazione, a nulla rilevando, ai fini della pretesa esclusione di siffatto obbligo, l'accordo delle parti in ordine alla cessazione del vincolo matrimoniale, posto in luce dalla Corte territoriale, non risultando affatto, dal tenore testuale del citato art. 4, settimo comma, della legge n. 898 del 1970, che la disposizione in esso contenuta preveda l'assenza di detto accordo come condizione per l'esperimento del tentativo di cui si tratta. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
È opportuno, al fine di dare compiutamente conto della infondatezza della censura in esame, richiamare la giurisprudenza di legittimità sul punto che ne occupa. Questa Corte ha già ripetutamente chiarito che il tentativo di conciliazione, pur configurando un atto necessario per l'indagine sull'irreversibilità della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi, non costituisce, tuttavia, un presupposto indefettibile del giudizio di divorzio;
sicché la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, la quale può, invece, essere omessa quando non se ne ravveda la necessità e l'opportunità. Il giudizio può, pertanto, proseguire ove risulti la persistente volontà della parte non comparsa di conseguire la cessazione degli effetti civili del matrimonio (v. Cass., sentt. n. 3068 del 1975; n. 2085 e n. 4119 del 1977; n. 2757 del 1978; n. 5874 del 1981; e, più di recente, n. 11059 del 2001). Ne consegue che, nel caso di mancata comparizione di uno dei coniugi all'udienza presidenziale, spetta all'insindacabile discrezionalità del giudice valutare l'opportunità di provvedere alla fissazione di una nuova udienza per il tentativo di conciliazione, tenendo conto delle ragioni della mancata presentazione della parte e della sua volontà di aderire o meno alla ricostituzione del consorzio familiare. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità(v. Cass., sent. n. 2875 del 1974). Alla luce delle considerazioni che precedono, questo collegio ritiene corretta la decisione del Presidente che, avuto riguardo alle ragioni sopra evidenziate, escluda la necessità della fissazione di una nuova udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, e ciò pur non ignorando le pronunce di questa Corte (v. sentt. n. 6832 del 1982, che, peraltro, pone l'accento sulla necessità, affinché la omissione del tentativo di conciliazione renda illegittima la prosecuzione del giudizio ed incida sulla validità della sentenza di divorzio, che la relativa nullità sia fatta valere nei modi e nei termini di cui all'art. 157, secondo comma, cod.proc. civ.; SS.UU. n. 5865 del 1987; n. 916 del
2000) che affermano la illegittimità di tale omissione nelle (sole) ipotesi di tempestiva giustificazione dei gravi motivi causativi dell'impedimento a comparire alla udienza presidenziale: sentenze che, peraltro, non si sono poste affatto il problema della rilevanza e degli effetti della valutazione, operata dal giudice, della inutilità del tentativo di conciliazione nel caso sottoposto al suo esame.
Ciò premesso, va sottolineato che la sentenza impugnata ha dato atto della mancata richiesta di differimento di detta udienza presidenziale da parte della ricorrente, ed ha rilevato che questa, non comparsa personalmente, e limitatasi a giustificare la propria assenza, si era comunque costituita nel giudizio attraverso il proprio difensore, con una memoria, nella quale non si faceva alcun riferimento ad una opposizione nei confronti della domanda di divorzio. Su tali elementi la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento in ordine all'assenza di una manifestazione di volontà della parte convenuta alla prosecuzione del procedimento: la relativa statuizione, che ha fatto corretta applicazione dell'interpretazione giurisprudenziale innanzi richiamata, si sottrae al sindacato in sede di legittimità, in quanto correttamente e congruamente motivata. Del resto, che il tentativo di cui si tratta non sia inteso dal legislatore come "vuota forma" da osservare in ogni caso, sì da potere legittimamente essere omesso ove il giudice raggiunga il logico convincimento della sua inutilità, è dimostrato, in modo non equivoco, anche dalla disciplina del procedimento nel caso di domanda congiunta di divorzio presentata dai coniugi, regolata dal comma 13 dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970, che prevede l'audizione dei coniugi, nonché la verifica della esistenza dei presupposti di legge e la valutazione della rispondenza delle condizioni del divorzio, quali indicate nella stessa domanda, all'interesse della prole, senza fare menzione del tentativo di conciliazione.
Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 4, nono comma, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, nonché nullità del procedimento e della sentenza. Erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto corretto l'operato del giudice che aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni sulla domanda di divorzio, omettendo completamente la fase di trattazione della stessa, in quanto il richiamato art. 4, nono comma, della legge n. 898 del 1970 impone la fissazione di una udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore nominato. Il giudizio di divorzio è, infatti, bifasico: la prima fase, sommaria,si svolge innanzi al Presidente del Tribunale, mentre la seconda, davanti al giudice istruttore, segue le regole del rito contenzioso ordinario, con la conseguente rimessione della causa al Collegio solo a conclusione delle attività previste per la trattazione della causa, nella specie mancate. Anche tale seconda censura è infondata.
Al riguardo, va rilevato che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della normativa applicabile anche nel presente giudizio, secondo il quale la mancata fissazione, dopo l'udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore, che si svolge una volta conclusa la fase presidenziale, di una udienza di trattazione, non è causa di nullità nel processo divorzile, disciplinato dall'art. 4 della legge n. 898 del 1970, norma speciale e completa, volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire condotte defatigatorie od ostative del convenuto (v. Cass., sent. n. 11751 del 2001). Nella specie, la udienza di trattazione, come ritenuto dalla Corte d'appello, non appariva necessaria, una volta che, in sede di udienza presidenziale, le rispettive difese delle parti avevano già illustrato le proprie istanze e difese, ed avevano ottenuto termine per il deposito di note e documenti, nonché ulteriore termine per repliche, senza che emergesse alcuna opposizione della convenuta, attuale ricorrente, sul punto della richiesta di divorzio, in ordine alla quale soltanto la causa fu rimessa al Collegio dal giudice istruttore (nella stessa persona del Presidente facente funzioni che aveva tenuto la udienza presidenziale), per la pronuncia di sentenza, non definitiva, di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della ricorrente. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2600,00, di cui euro 2500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2005