Cass. civ., sez. I, sentenza 16/11/2005, n. 23070
CASS
Sentenza 16 novembre 2005

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In tema di divorzio, il tentativo di conciliazione da parte del presidente del tribunale, pur configurandosi come un atto necessario per l'indagine sull'irreversibilità della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi, non costituisce, tuttavia, un presupposto indefettibile del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; sicché la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, la quale, invece, può essere omessa quando non se ne ravveda la necessità e l'opportunità, come quando - ancorché l'impedimento a comparire sia giustificato e sia dipeso da ragioni di salute - risulti la volontà della parte non comparsa, costituitasi a mezzo di difensore, di conseguire la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e quindi si appalesi l'inutilità del tentativo di conciliazione. (Nel caso di specie, la convenuta, temporaneamente impedita per gravi ragioni di salute, non era comparsa all'udienza presidenziale, fissata per il tentativo di conciliazione; a detta udienza, peraltro, era intervenuto il difensore della convenuta, che si era costituito nel giudizio con una memoria di non opposizione alla domanda di divorzio, senza formulare alcuna richiesta di rinvio in ragione dell'impedimento della propria assistita).

Nel processo di divorzio, la mancata fissazione, dopo l'udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore, che si svolge una volta conclusa la fase presidenziale, di una udienza di trattazione, non è causa di nullità, detto processo essendo disciplinato dall'art. 4 della legge n. 898 del 1970, e succ. modif., norma speciale e completa, volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire condotte defatigatorie od ostative del convenuto.

Commentari2

  • 1Divorzio e tentativo di conciliazione
    Antonella Pedone · https://www.filodiritto.com/ · 8 febbraio 2010

  • 2Divorzio e tentativo di conciliazione
    Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 16 gennaio 2010

    Nel procedimento di divorzio è previsto che il Presidente del Tribunale tenti la conciliazione tra i coniugi durante la prima udienza. Il tentativo di conciliazione è un atto necessario per accertare l'irreversibilità della crisi spirituale e materiale tra i coniugi. Esso però non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio, nel senso che la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, la quale, invece, può essere omessa quando non se ne ravvisi la necessità. Ciò, ad esempio, si verifica quando risulti la volontà della parte non comparsa, costituitasi a mezzo di difensore, di conseguire la cessazione degli …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/11/2005, n. 23070
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23070
Data del deposito : 16 novembre 2005

Testo completo