Sentenza 21 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2004, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. COLETTI Graziella - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NP - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER VE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 70/00 del Tribunale di MASSA, depositata il 24/11/00 - R.G.N. 662/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Massa, accogliendo la domanda proposta dal sig. LI RR, dichiarava illegittimo il provvedimento dell'NP relativo al recupero dell'importo di L. 4.155.810, erogato per integrazione al minimo non dovuta della pensione percepita dal ricorrente, e condannava l'Istituto al rimborso del medesimo.
Avverso la decisione di primo grado l'NP proponeva appello al Tribunale di Massa RR che, con sentenza depositata il 24 novembre 2000, lo rigettava. Il Tribunale rilevava che t'indebita erogazione dell'integrazione al minimo, nonostante il ricorrente fosse divenuto titolare da circa tre anni anche di una pensione estera, era riconducibile ad un errore dell'Istituto, situazione che rientrava in quella configurata dall'art. 52 della L. n. 88/89; rilevava, inoltre, che non era stato provato il dolo dell'assicurato.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale l'NP propone ricorso fondandolo su un unico motivo.
L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8, 3^ comma della L. 153/69, dell'art. 52 della L. 88/89, dell'art. 1 comma 260 e segg. della L. 662/96, tutti in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5, l'Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che le prestazioni previdenziali indebitamente erogate prima del 1^ gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260, 261, 262, 265 della legge n. 662 del 1996 che sostituisce per intero la precedente disciplina.
Il ricorso è fondato.
Nelle more del giudizio di merito è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996 n. 662 che all'art. 1, comma duecentosessanta e seguenti, disciplina la materia delle ripetibilità dell'indebito previdenziale.
Con sentenza del 21 febbraio 2000 n. 30 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoti prima del 1^ gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo,
duecentosessantatreesimo e duecentosessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedente applicabile. Nondimeno la normativa sopravvenuta non si applica ai recuperi già avvenuti, e quindi non giustifica, riguardo agii stessi, azioni di ripetizione in favore degli assicurati".
Con successiva sentenza è stato poi precisato che in caso di indebito recuperato prima dell'entrata in vigore della legge n. 662/96 vanno distinte le seguenti due situazioni: a) recuperi avvenuti nelle more del giudizio avente ad oggetto la declaratoria di irripetibilità dell'indebito e la condanna dell'Ente alla restituzione delle somme recuperate, i quali - in base al principio della dell'insensibilità della inconsistenza del diritto in contestazione alla durata del processo - sono assoggettati alla nuova disciplina;
b) recuperi avvenuti prima della proposizione della domanda giudiziale per i quali, sussistendo una situazione giuridica esaurita sotto l'impero della disciplina previgente, la legittimità del recupero e la fondatezza o meno di eventuali istanze restitutorie devono essere valutate sulla base della disciplina previgente, (Cass. 28 luglio 2000 n. 9967).
Successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata è entrata poi in vigore la legge 28 dicembre 2001 n. 448 che, all'art. 38, commi settimo e seguenti, così dispone: "Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'NP, per periodi anteriori al 1^ gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo o inferiore a 8.263, 31 euro (comma 7). Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263, 31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso (comma 8)". Il successivo comma 9 regola le modalità di recupero ed il comma 10, infine, dispone che "le disposizioni di cui al commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'NP. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.". Si tratta di stabilire se tale normativa si applica soltanto agli indebiti formatisi nel periodo successivo a quello disciplinato dall'art. 1 commi 260 e seguenti della legge n. 662 del 1996 o se la nuova disciplina ha sostituito quella di cui alla citata n. 662/1996 limitatamente alle prestazioni pensionistiche indebitamente erogate dall'NP (nella nuova normativa infatti non compare il riferimento alle prestazioni erogate da altri enti pubblici di previdenza obbligatoria), applicandosi, dunque anche alle controversie in corso non ancora definite con sentenza passata in giudicato che riguardano periodi precedenti al 1^ gennaio 1996, come quella in esame (In questo senso si è espressa Cass. 2 agosto 2003 n. 11780). A parere di questa Corte quest'ultima interpretazione della norma potrebbe dar adito a dubbi di costituzionalità in quanto l'applicazione della legge n. 448 del 2001 al periodo precedente al 1^ gennaio 1996 porterebbbe al diverso trattamento di situazioni identiche sulla base di un discrimine accidentale, quale la durata dei processi. Con la nuova normativa il livello di irripetibilità dell'indebito si è sicuramente abbassato rispetto alla precedente:
se infatti l'importo di 8.263, 31 euro, previsto dalla L. 448/2001, corrisponde a L. 16.000.000 indicati nella normativa del 1996, il valore reale di tali importi, in relazione alle diverse date in cui essi sono considerati (rispettivamente, 1^ gennaio 2001 e 31 dicembre 1995), è sicuramente diverso in quanto non si è tenuto conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta che di fatto provoca un abbassamento del livello di irripetibilità dell'indebito, con grave svantaggio dei pensionati: sicché situazioni identiche di indebiti formatisi anteriormente al 1^ gennaio 1996 potrebbero trovare un trattamento diverso soltanto in relazione ad un dato accidentale quale la diversa durata dei processi. Appare quindi costituzionalmente corretto, nel dubbio interpretativo, ritenere che l'art. 38 commi 7 e seguenti della legge 28 dicembre 2001 on abbia sostituito la disciplina di cui alla legge 662 del 1996, ma riguardi soltanto gli indebiti previdenziali formatisi successivamente al 31 dicembre 1995.
I principi enunciati dalle richiamate sentenze delle SS.UU. 21 febbraio 2000 n. 30 e Cass. 28 luglio 2000 n. 9967 conservano, dunque la loro validità e trovano applicazione nel caso di specie. Il Tribunale di Massa RR non si è attenuto a tali principi, pronunciando in base al regime anteriore allo jus superveniens rappresentato dalla L. 662/96 sicché la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, individuato nella Corte di Appello di Genova, che dovrà provvedere ai necessari accertamenti di fatto quali, rispetto agli indebiti non ancora recuperati, gli apprezzamenti concernenti la consistenza reddituale del pensionato o l'osservanza dei limiti introdotti alla legittimazione passiva rispetto alla pretesa recuperatoria;
ovvero con riguardo ai recuperi già avvenuti (per i quali si impone la testè esposta diversità di trattamento, a seconda delle condizioni temporali del loro perfezionamento) ed alle domande di restituzione avanzate dal pensionato, l'indagine sulla esatta portata delle domande stesse, ai fini di stabilire se esse abbiano ad oggetto soltanto somme recuperate anteriormente all'introduzione del giudizio o, più genericamente, i recuperi in corso, destinati a protrarsi nelle more del processo.
Allo stesso giudice di rinvio si rimette, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c. anche il regolamento delle spese del giudizio di
Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame nonché per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Genova. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2004