TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8749 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 26.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 15261/24 R. G. A. C.
TRA
( CF. ) rapp.to e difeso dall'avv. Piero Gaetani, Parte_1 C.F._1 giusta separata procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico
E
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De CP_1
Gasperi 55, con l'avv. Anna di Stefano che lo rappresenta e difende
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.6.24 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo:
- Che aveva presentato in data 10/09/2023 per mezzo dell'odierno difensore domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e per i crediti di lavoro - diversi dal TFR - maturati nell'ultimo trimestre e aventi natura di retribuzione;
- Che la domanda atteneva al pagamento delle competenze di lavoro di sua spettanza nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con ( CP_2
) per importo capitale di € 21.964,20 a titolo di TFR ed C.F._2
€ 4.671,13 per i crediti di lavoro diversi dal TFR maturati nell'ultimo trimestre di lavoro e non versati dalla datrice di lavoro per effetto delle sentenza definitiva del Tribunale di Napoli n. 3616/2021;
- Che in data 05/08/2021 aveva esperito tentativo di pignoramento mobiliare presso la residenza, come da certificazioni di residenza, della debitrice con esito negativo;
- Che aveva eseguito pignoramento immobiliare notificato alla debitrice in data
16/07/2021 e rilasciato ad uso trascrizione in data 27/07/2021 su bene immobile di proprietà per intero ubicato in via San Gennaro Agnano n. 56 piano
S1 e su usufrutto temporaneo fino al 17 aprile 2022 del bene immobile ubicato in Napoli alla Via Tito Lucrezio Caro n. 20/A;
- Che il primo bene immobile era risultato di proprietà di terzi e per il secondo era scaduto il termine dell'usufrutto temporaneo;
- Che la domanda di intervento del fondo di garanzia era stata reietta perché “il lavoratore non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'intervento del fondo di garanzia”;
- che, seppure si fosse potuto procedere alla esecuzione immobiliare, era comunque ricorrente il credito ipotecario della Controparte_3 di € 26.365,47 oltre accessori ed interessi come per legge
[...] che doveva essere soddisfatto prioritariamente di contenuto economico superiore al valore teorico dell'immobile.
Tanto premesso, nella presente sede l'istante ha chiesto che questo giudice volesse:
a)dichiarare: 1)non congrua, non rispondente in diritto e comunque non fondata in fatto
l'affermazione dell'istituto oggetto della presente impugnativa per la quale non sarebbe stata dimostrata la ricorrenza dei presupposti per il suo intervento nel pagamento del tfr
e delle provvidenze reclamate nella rituale domanda inoltrata dal comparente tenuto conto di quanto dianzi dedotto ed illustrato nel contesto del presente ricorso per effetto della quale è stata denegata la concessione dei trattamenti previdenziali reclamati;
2)la ricorrenza delle circostanze di fatto e di diritto occorrenti per l'intervento economico dell'istituto nel pagamento delle obbligazioni in disamina;
b)per l'effetto condannare
l'istituto al pagamento dei trattamenti economici in disamina e pertanto alla rimessa dell'importo complessivo di €
26.675,16 oltre interessi legaii e svalutazione monetaria come per legge così ripartito: €
21.964,20 per tfr dovuto nel rapporto intrattenuto oltre accessori come per legge con decorrenza dalla cessazione del rapporto,€ 4.111,47 per retribuzioni mensili non corrisposte,€ 599,40 per ratei 13° mensilità e ferie come dalla domanda di intervento nel pagamento presentata a questo istituto;
c)condannare l'istituto al pagamento delle spese
e competenze onorarie del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario per anticipo delle spese e la non riscossione degli onorari. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è costituito con memoria depositata il 3.10.24 eccependo la nullità del ricorso in mancanza di indicazione del periodo di lavoro, l'inoltro della domanda amministrativa senza la documentazione amministrativa di supporto, che gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrevano dalla data di perfezionamento della domanda, la prescrizione quinquennale del tfr dalla data di cessazione del rapporto
(01/10/2016) di lavoro, e la prescrizione annuale delle ultime tre mensilita' come previsto dalla normativa di settore, posto peraltro che la domanda al Fondo di garanzia era da ritenersi tamquam non esset in assenza di allegazione dell'inoltro della stessa in via telematica, che titolo azionato era stato ottenuto senza evocare in giudizio l' e non CP_1 era definitivo, che l'azione volta al recupero delle somme presso il fondo di garanzia era tardiva ed inammissibile collocandosi ad oltre 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, che la sentenza del Tribunale di Napoli tra istante e preteso datore di lavoro non poteva avere effetti nei confronti dell' , estraneo al giudizio, che il credito preteso era CP_1 indimostrato, fallace ed esorbitante. Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse: preliminarmente dichiarare insanabilmente nullo ed inammissbile il ricorso;
in via gradata improponibile e comunque improcedibile;
nel merito rigettare tutte le istanze di controparte perché totalmente infondate in fatto ed in diritto e per maturata prescrizione, richiamando comunque il conteggio espresso in difesa in contestazione alla erronea quantificazione di controparte…Con vittoria di spese stante la manifesta infondatezza del ricorso.
*****
Preliminarmente deve darsi atto che le note dell'istante, depositate il 14.11.25 non sono esaminabili perché depositate oltre il termine assegnato.
Nel merito il ricorso è infondato.
L'istante allega un diritto di credito nei confronti di un datore di lavoro per un periodo di lavoro, luogo di lavoro, orario di lavoro e mansioni invero sconosciuto sulla scorta delle allegazioni.
La sentenza del Tribunale di Napoli n. n. 3616/2021 che ha accertato tra istante e CP_2 la sussistenza di un rapporto di lavoro non è opponibile all' , quale gestore
[...] CP_1 del Fondo di garanzia, essendo l'Istituto rimasto estraneo al giudizio.
Il giudicato può avere, oltre che una efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi
e aventi causa, anche una efficacia riflessa nel senso che produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa la relativa sentenza sempre, però, che questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione (vedi Cass.
n. 6788/2013; Cass. n. 8766/2019).
8. Tale dipendenza non sussiste nel caso di specie, posto che è senz'altro autonomo il diritto del dipendente all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e dei crediti dal medesimo scaturiti, rispetto al diritto del medesimo lavoratore di ottenere l'erogazione del t.f.r. da parte dell quale gestore CP_1 del Fondo di garanzia;
come affermato dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa
Corte di legittimità ( Cass. n. 16617 del 2011; Cass. n. 12971 del 2014; Cass. n. 20577 del 2015; Cass. n. 17643 del 2020), il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso CP_1 di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva).
9. Tale rapporto di autonomia fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto all'uno, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto (Cass 4675/21).
Ciò ovviamente non significa che l'accertamento non possa essere ripetuto, ove il ricorso contenga gli elementi del rapporto di lavoro presupposto ed indicati i mezzi di prova
(ovvero non contestata la sussistenza del rapporto di lavoro) ma non è questo il caso vista l'assenza di ogni elemento atto a descrivere il rapporto di lavoro con la sola eccezione del nome del titolare.
Ne deriva il rigetto della domanda.
Le spese del giudizio sono integralmente compensate sussistendo eccezionali ragioni ravvisate nei motivi del rigetto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Napoli, 26.11.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 26.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 15261/24 R. G. A. C.
TRA
( CF. ) rapp.to e difeso dall'avv. Piero Gaetani, Parte_1 C.F._1 giusta separata procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico
E
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De CP_1
Gasperi 55, con l'avv. Anna di Stefano che lo rappresenta e difende
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.6.24 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo:
- Che aveva presentato in data 10/09/2023 per mezzo dell'odierno difensore domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e per i crediti di lavoro - diversi dal TFR - maturati nell'ultimo trimestre e aventi natura di retribuzione;
- Che la domanda atteneva al pagamento delle competenze di lavoro di sua spettanza nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con ( CP_2
) per importo capitale di € 21.964,20 a titolo di TFR ed C.F._2
€ 4.671,13 per i crediti di lavoro diversi dal TFR maturati nell'ultimo trimestre di lavoro e non versati dalla datrice di lavoro per effetto delle sentenza definitiva del Tribunale di Napoli n. 3616/2021;
- Che in data 05/08/2021 aveva esperito tentativo di pignoramento mobiliare presso la residenza, come da certificazioni di residenza, della debitrice con esito negativo;
- Che aveva eseguito pignoramento immobiliare notificato alla debitrice in data
16/07/2021 e rilasciato ad uso trascrizione in data 27/07/2021 su bene immobile di proprietà per intero ubicato in via San Gennaro Agnano n. 56 piano
S1 e su usufrutto temporaneo fino al 17 aprile 2022 del bene immobile ubicato in Napoli alla Via Tito Lucrezio Caro n. 20/A;
- Che il primo bene immobile era risultato di proprietà di terzi e per il secondo era scaduto il termine dell'usufrutto temporaneo;
- Che la domanda di intervento del fondo di garanzia era stata reietta perché “il lavoratore non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'intervento del fondo di garanzia”;
- che, seppure si fosse potuto procedere alla esecuzione immobiliare, era comunque ricorrente il credito ipotecario della Controparte_3 di € 26.365,47 oltre accessori ed interessi come per legge
[...] che doveva essere soddisfatto prioritariamente di contenuto economico superiore al valore teorico dell'immobile.
Tanto premesso, nella presente sede l'istante ha chiesto che questo giudice volesse:
a)dichiarare: 1)non congrua, non rispondente in diritto e comunque non fondata in fatto
l'affermazione dell'istituto oggetto della presente impugnativa per la quale non sarebbe stata dimostrata la ricorrenza dei presupposti per il suo intervento nel pagamento del tfr
e delle provvidenze reclamate nella rituale domanda inoltrata dal comparente tenuto conto di quanto dianzi dedotto ed illustrato nel contesto del presente ricorso per effetto della quale è stata denegata la concessione dei trattamenti previdenziali reclamati;
2)la ricorrenza delle circostanze di fatto e di diritto occorrenti per l'intervento economico dell'istituto nel pagamento delle obbligazioni in disamina;
b)per l'effetto condannare
l'istituto al pagamento dei trattamenti economici in disamina e pertanto alla rimessa dell'importo complessivo di €
26.675,16 oltre interessi legaii e svalutazione monetaria come per legge così ripartito: €
21.964,20 per tfr dovuto nel rapporto intrattenuto oltre accessori come per legge con decorrenza dalla cessazione del rapporto,€ 4.111,47 per retribuzioni mensili non corrisposte,€ 599,40 per ratei 13° mensilità e ferie come dalla domanda di intervento nel pagamento presentata a questo istituto;
c)condannare l'istituto al pagamento delle spese
e competenze onorarie del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario per anticipo delle spese e la non riscossione degli onorari. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è costituito con memoria depositata il 3.10.24 eccependo la nullità del ricorso in mancanza di indicazione del periodo di lavoro, l'inoltro della domanda amministrativa senza la documentazione amministrativa di supporto, che gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrevano dalla data di perfezionamento della domanda, la prescrizione quinquennale del tfr dalla data di cessazione del rapporto
(01/10/2016) di lavoro, e la prescrizione annuale delle ultime tre mensilita' come previsto dalla normativa di settore, posto peraltro che la domanda al Fondo di garanzia era da ritenersi tamquam non esset in assenza di allegazione dell'inoltro della stessa in via telematica, che titolo azionato era stato ottenuto senza evocare in giudizio l' e non CP_1 era definitivo, che l'azione volta al recupero delle somme presso il fondo di garanzia era tardiva ed inammissibile collocandosi ad oltre 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, che la sentenza del Tribunale di Napoli tra istante e preteso datore di lavoro non poteva avere effetti nei confronti dell' , estraneo al giudizio, che il credito preteso era CP_1 indimostrato, fallace ed esorbitante. Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse: preliminarmente dichiarare insanabilmente nullo ed inammissbile il ricorso;
in via gradata improponibile e comunque improcedibile;
nel merito rigettare tutte le istanze di controparte perché totalmente infondate in fatto ed in diritto e per maturata prescrizione, richiamando comunque il conteggio espresso in difesa in contestazione alla erronea quantificazione di controparte…Con vittoria di spese stante la manifesta infondatezza del ricorso.
*****
Preliminarmente deve darsi atto che le note dell'istante, depositate il 14.11.25 non sono esaminabili perché depositate oltre il termine assegnato.
Nel merito il ricorso è infondato.
L'istante allega un diritto di credito nei confronti di un datore di lavoro per un periodo di lavoro, luogo di lavoro, orario di lavoro e mansioni invero sconosciuto sulla scorta delle allegazioni.
La sentenza del Tribunale di Napoli n. n. 3616/2021 che ha accertato tra istante e CP_2 la sussistenza di un rapporto di lavoro non è opponibile all' , quale gestore
[...] CP_1 del Fondo di garanzia, essendo l'Istituto rimasto estraneo al giudizio.
Il giudicato può avere, oltre che una efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi
e aventi causa, anche una efficacia riflessa nel senso che produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa la relativa sentenza sempre, però, che questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione (vedi Cass.
n. 6788/2013; Cass. n. 8766/2019).
8. Tale dipendenza non sussiste nel caso di specie, posto che è senz'altro autonomo il diritto del dipendente all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e dei crediti dal medesimo scaturiti, rispetto al diritto del medesimo lavoratore di ottenere l'erogazione del t.f.r. da parte dell quale gestore CP_1 del Fondo di garanzia;
come affermato dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa
Corte di legittimità ( Cass. n. 16617 del 2011; Cass. n. 12971 del 2014; Cass. n. 20577 del 2015; Cass. n. 17643 del 2020), il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso CP_1 di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva).
9. Tale rapporto di autonomia fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto all'uno, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto (Cass 4675/21).
Ciò ovviamente non significa che l'accertamento non possa essere ripetuto, ove il ricorso contenga gli elementi del rapporto di lavoro presupposto ed indicati i mezzi di prova
(ovvero non contestata la sussistenza del rapporto di lavoro) ma non è questo il caso vista l'assenza di ogni elemento atto a descrivere il rapporto di lavoro con la sola eccezione del nome del titolare.
Ne deriva il rigetto della domanda.
Le spese del giudizio sono integralmente compensate sussistendo eccezionali ragioni ravvisate nei motivi del rigetto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Napoli, 26.11.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)