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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8170 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 73293 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t. Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. PIZZILLO DOMENICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come in Indirizzo Telematico, giusta delega in atti
(quale nuovo difensore);
Attore/Opponente
E
quale MANDATARIA di (C.F. CP_1 Controparte_2
), in persona del l.r.p.t. P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. LUDINI ELIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via ALBERICO II nr. 33, per procura alle liti;
Convenuto/Opposto
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Leasing. CONCLUSIONI
All'udienza del 5 marzo 2025, le Parti hanno concluso, riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo nr. 16989/2021 (Rg. 42029/2021)
[...]
e per essa quale mandataria, la a esposto: CP_2 Controparte_1
a) di aver concesso in locazione finanziaria - con contratto nr. NI 1273742 del 21 aprile 2010- al Comune di il seguente bene: “IMPIANTO Parte_1
FOTOVOLTAICO COME MEGLIO DESCRITTO NELL'OFFERTA CC-
20/07/2009-1 DEL 20.07.2009”.
b) di aver ottenuto un precedente decreto ingiuntivo per la morosità accumulata sino al 31.12.2012;
c) di aver proposto il giudizio monitorio al fine di vedessi riconosciuto l'importo del credito maturato a decorrere dal 4 gennaio 2013 e, precisamente, per l'importo di € 50.249,44, oltre interessi e spese;
d) di contestare recisamente le eccezioni di inammissibilità del ricorso monitorio, per non aver preventivamente fatto richiesta all'Organo di Liquidazione nominato, a seguito del dissesto finanziario del predetto Ente, dichiarato con
Deliberazione nr. 2 del 27.03.2014 ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs 267/2000.
Proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra evidenziato, il
[...]
ha rilevato che: Parte_1
a) l'azione monitoria era stata proposta in spregio alla normativa del D.Lgs
267/2000, atteso che, in seguito al ricorso presentato dal Comune alle
“procedure di risanamento finanziario”, con Delibera nr. 2 del 27.03.2014, era stato nominato l'organo straordinario di liquidazione;
b) che tale organo, ai sensi dell'art. 252, co. 4 della citata normativa, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
c) che tale procedura di dissesto finanziario ancora non si è conclusa;
d) che l'Istituto di Credito, anziché azionare il giudizio monitorio, avrebbe dovuto presentare domanda all' per il pagamento di quanto dovuto;
Pt_2
Ha chiesto, pertanto la revoca del decreto opposto.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle Parti ed i verbali di causa, per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art.132
c.p.c. (come modificato dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69).
***
Ritiene questo Giudice che l'opposizione debba essere accolta, per le ragioni e per i motivi che seguono.
Dagli atti e dai documenti di causa è emerso che il credito azionato con l'opposto decreto ingiuntivo sia correlato “a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2013”. Ed invero, i fatti su cui si fonda l'avverso ricorso per decreto ingiuntivo sono rappresentati (come dichiarato dallo stesso creditore nel ricorso monitorio) dal reiterato inadempimento nel pagamento dei canoni di locazione sin dal 04.01.2013, ossia anteriormente alla predetta data del 31.12.2013.
Ad analoga conclusione si perviene anche nella denegata ipotesi in cui si ritenga di dover considerare quale fatto costitutivo della contestata pretesa, il contratto di leasing operativo nr. NI 1273742, stipulato inter partes il 21.04.2010, in quanto anch'esso è anteriore alla cennata data di discriminazione del 31.12.2013.
Sul punto, giova rilevare che in ordine alle disposizioni applicabili al caso di specie
(ossia, l'art. 252, co. 4, TUEL, secondo cui “l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”, nonché il successivo art. 254, co. 3 TUEL, in base al quale “nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi: a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato…”) è intervenuta la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 2 D.L. n. 80/2004, convertito con modifiche in L. n. 140/2004, che stabilisce espressamente che “ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati anche con provvedimento giurisdizionale successivamente a tale data…”.
Alla stregua delle circostanze -in fatto e in diritto -suesposte, si ribadisce che i crediti per cui è causa sono di competenza del , ai Parte_3
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000 nonché art. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004, convertito con modifiche in L. n.
140/2004, e che conseguentemente il è privo di legittimazione Controparte_3
passiva rispetto a detti crediti, essendo legittimato passivamente il
[...]
. Parte_3
Né può tacersi il fatto per cui la medesima opposta era ed è ben consapevole che la competenza in ordine alla propria pretesa creditoria spetta al
[...]
, avendo essa inviato a quest'ultimo, istanza pervenuta il Parte_3
07.10.2014 (cfr. doc. 8 Fascicolo Opponente), di ammissione alla massa passiva del
Parte_1
Ritenuto, pertanto, ampiamente comprovate le circostanze sia in ordine alla dichiarazione di dissesto finanziario del sia che i “fatti ed atti Parte_1
di gestione” si sono verificati entro il 31.12.2013 e che, quindi, il credito oggetto di causa è di competenza del Commissario Straordinario di Liquidazione, il quale “in base all'art. 252, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2013…” sussistendo la carenza di legittimazione passiva del rispetto ai crediti azionati, che Parte_1
rientrano nella competenza del Commissario straordinario di liquidazione (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, D. Lgs. n.
267/2000 nonché art. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004, convertito con modifiche in L. n.
140/2004), il decreto ingiuntivo andrà revocato.
Le spese, per il principio della soccombenza e tenuto conto dell'accoglimento integrale, dei rilievi avanzati dall'opponente, sono a carico dell'opposta e vanno determinate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 (ad eccezione della Fase Istruttoria/Trattazione calcolata sui parametri minimi) e per le attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciano sulle rispettive domande, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta dal Parte_1
2. revoca il decreto ingiuntivo nr. 16989/2021, RG. 42029/2021, emesso il
20.09.2021;
3. condanna l'opposta quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese processuali in favore del che si
[...] Pt_1 Parte_1
liquidano in complessivi € 6.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma li 03.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni