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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6254 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(PD) il 15/05/1977,
e
, C.F. nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato REBESANI ANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in MI Controparte_1 CP_2
NT (VI) il 16.07.2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
1 Comune di MI NT, nell'anno 2005, parte II, n. 15, serie A, mandando alla cancelleria affinchè vengano richieste le necessarie annotazione presso l'Ufficio di Stato Civile, alle seguenti condizioni:
1) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE. La casa coniugale sita in MI
NT (VI), Via Cav. Vittorio Veneto n. 27, di proprietà esclusiva della sig.ra
, viene assegnata completa di arredo alla moglie con la quale Controparte_1
continueranno a vivere i tre figli attualmente tutti minorenni . Il sig. lascerà la CP_2
casa familiare e asporterà tutti i propri effetti personali entro e non oltre il 28 febbraio
2024 .
2) AFFIDAMENTO FIGLI E TEMPI DI PERMANENZA MINORI PRESSO CIASCUN
GENITORE: I figli minori , e restano affidati Per_1 Persona_2 Persona_3
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. Il padre potrà vedere i figli e trascorrere con loro del tempo quando vorrà previo accordo con la madre per la LI di anni Per_3
11 e prendendo invece accordi anche diretti con i figli maggiori di anni 17 e Per_1
di anni 15 , sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e di Persona_2
salute dei figli . I genitori concordano che tutti e tre i figli staranno in ogni caso con il padre a fine settimane alterni dal venerdì sera alla domenica sera e che la LI
starà con il padre due pomeriggi infrasettimanali, cena inclusa, che i genitori Per_3 concorderanno all'inizio di ogni anno scolastico e che dal gennaio 2024 vengono individuati nelle giornate del lunedì e del giovedì. Sino a quando il padre non avrà ceduto o chiuso il negozio di fotografia attualmente attivo, i genitori concordano che la LI nel fine settimana di competenza del padre, rientrerà presso la casa Per_3
materna nelle ore in cui il sig. dovrà tenere aperto il negozio (sabato mattina e CP_2
pomeriggio, domenica mattina) . Per tale motivo i genitori concordano che la LI
ceni e per-notti presso la casa del padre anche tutti i venerdì sera. I figli Per_3
staranno poi con il padre 15 giorni durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze di Natale e 3 giorni durante le vacanze pasquali che i genitori concorderanno di anno in anno
2 3) MANTENIMENTO FIGLI. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra CP_2
, entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo nel Controparte_1
mantenimento dei figli , e la Persona_4 Persona_5 Persona_3 somma mensile di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie . Il sig. si obbliga altresì a rimborsare alla CP_2
madre, entro 30 giorni dall'invio della relativa documentazione, il 30% delle spese straordinarie dalla stessa anticipate per i figli come previsto nel Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza che i coniugi dichiarano di aver letto e compreso, rimarrà invece a carico della madre nella misura del 100% il pagamento della retta dell'Istituto Farina frequentato dalla LI Persona_3
4) ASSEGNO UNICO EROGATO DALL'INPS: I coniugi concordano che l'assegno
Unico erogato dall'Inps venga percepito nella misura del 100% dalla madre con la quale vivranno i figli.
5) ASSEGNO DIVORZILE. Il sig. riconosce alla signora un CP_2 CP_1
assegno divorzile quantificato nella somma di euro 100,00 mensili che egli verserà alla signora entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno andrà rivalutato CP_1
annualmente secondo gli indici Istat famiglie.
6) Le spese legali della presente procedura saranno sostenute dalla signora CP_1
.
[...]
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/12/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in
MI NT (VI) in data 16/07/2005.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 27/02/2024 celebratasi con modalità cartolare, veniva omologata con sentenza non definitiva n.
553/2024 pubblicata in data 11/03/2024 con attestazione di passaggio in giudicato del
17/10/2024.
3 All'esito dell'udienza del 17/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 553/2024 del 11/03/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 30%
a carico del padre e del 70% a carico della madre;
4 - si rileva, con riferimento alla LI , come nelle more del giudizio ella sia Per_1
devenuta maggiorenne. Quanto concordato tra le parti, ovvero di porre a carico del sig.
di corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro CP_2 Controparte_1
100,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, nonché di sostenere nella misura del 30% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, va inteso quale accordo applicabile anche per la LI da ritenersi non ancora economicamente autosufficiente in quanto Per_1
studentessa e non avendo le parti reso sul punto alcuna nuova allegazione;
ritiene il
Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
MI NT (VI), Via Cav. Vittorio Veneto n. 27 in favore di CP_1
quale genitore convivente con i figli minori e nonchè
[...] Persona_2 Per_3
con la LI (da poco divenuta maggiorenne) ; Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno CP_2
divorzile la somma di 100,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in MI NT (VI) il 16/07/2005 alle
[...] CP_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
5 b) nulla con riferimento al regime di affidamento della LI divenuta Per_1
maggiorenne;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO CE (VI) al n. 15, parte II, serie A, anno 2005;
d) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6254 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(PD) il 15/05/1977,
e
, C.F. nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato REBESANI ANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in MI Controparte_1 CP_2
NT (VI) il 16.07.2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
1 Comune di MI NT, nell'anno 2005, parte II, n. 15, serie A, mandando alla cancelleria affinchè vengano richieste le necessarie annotazione presso l'Ufficio di Stato Civile, alle seguenti condizioni:
1) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE. La casa coniugale sita in MI
NT (VI), Via Cav. Vittorio Veneto n. 27, di proprietà esclusiva della sig.ra
, viene assegnata completa di arredo alla moglie con la quale Controparte_1
continueranno a vivere i tre figli attualmente tutti minorenni . Il sig. lascerà la CP_2
casa familiare e asporterà tutti i propri effetti personali entro e non oltre il 28 febbraio
2024 .
2) AFFIDAMENTO FIGLI E TEMPI DI PERMANENZA MINORI PRESSO CIASCUN
GENITORE: I figli minori , e restano affidati Per_1 Persona_2 Persona_3
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. Il padre potrà vedere i figli e trascorrere con loro del tempo quando vorrà previo accordo con la madre per la LI di anni Per_3
11 e prendendo invece accordi anche diretti con i figli maggiori di anni 17 e Per_1
di anni 15 , sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e di Persona_2
salute dei figli . I genitori concordano che tutti e tre i figli staranno in ogni caso con il padre a fine settimane alterni dal venerdì sera alla domenica sera e che la LI
starà con il padre due pomeriggi infrasettimanali, cena inclusa, che i genitori Per_3 concorderanno all'inizio di ogni anno scolastico e che dal gennaio 2024 vengono individuati nelle giornate del lunedì e del giovedì. Sino a quando il padre non avrà ceduto o chiuso il negozio di fotografia attualmente attivo, i genitori concordano che la LI nel fine settimana di competenza del padre, rientrerà presso la casa Per_3
materna nelle ore in cui il sig. dovrà tenere aperto il negozio (sabato mattina e CP_2
pomeriggio, domenica mattina) . Per tale motivo i genitori concordano che la LI
ceni e per-notti presso la casa del padre anche tutti i venerdì sera. I figli Per_3
staranno poi con il padre 15 giorni durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze di Natale e 3 giorni durante le vacanze pasquali che i genitori concorderanno di anno in anno
2 3) MANTENIMENTO FIGLI. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra CP_2
, entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo nel Controparte_1
mantenimento dei figli , e la Persona_4 Persona_5 Persona_3 somma mensile di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie . Il sig. si obbliga altresì a rimborsare alla CP_2
madre, entro 30 giorni dall'invio della relativa documentazione, il 30% delle spese straordinarie dalla stessa anticipate per i figli come previsto nel Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza che i coniugi dichiarano di aver letto e compreso, rimarrà invece a carico della madre nella misura del 100% il pagamento della retta dell'Istituto Farina frequentato dalla LI Persona_3
4) ASSEGNO UNICO EROGATO DALL'INPS: I coniugi concordano che l'assegno
Unico erogato dall'Inps venga percepito nella misura del 100% dalla madre con la quale vivranno i figli.
5) ASSEGNO DIVORZILE. Il sig. riconosce alla signora un CP_2 CP_1
assegno divorzile quantificato nella somma di euro 100,00 mensili che egli verserà alla signora entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno andrà rivalutato CP_1
annualmente secondo gli indici Istat famiglie.
6) Le spese legali della presente procedura saranno sostenute dalla signora CP_1
.
[...]
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/12/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in
MI NT (VI) in data 16/07/2005.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 27/02/2024 celebratasi con modalità cartolare, veniva omologata con sentenza non definitiva n.
553/2024 pubblicata in data 11/03/2024 con attestazione di passaggio in giudicato del
17/10/2024.
3 All'esito dell'udienza del 17/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 553/2024 del 11/03/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 30%
a carico del padre e del 70% a carico della madre;
4 - si rileva, con riferimento alla LI , come nelle more del giudizio ella sia Per_1
devenuta maggiorenne. Quanto concordato tra le parti, ovvero di porre a carico del sig.
di corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro CP_2 Controparte_1
100,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, nonché di sostenere nella misura del 30% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, va inteso quale accordo applicabile anche per la LI da ritenersi non ancora economicamente autosufficiente in quanto Per_1
studentessa e non avendo le parti reso sul punto alcuna nuova allegazione;
ritiene il
Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
MI NT (VI), Via Cav. Vittorio Veneto n. 27 in favore di CP_1
quale genitore convivente con i figli minori e nonchè
[...] Persona_2 Per_3
con la LI (da poco divenuta maggiorenne) ; Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno CP_2
divorzile la somma di 100,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in MI NT (VI) il 16/07/2005 alle
[...] CP_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
5 b) nulla con riferimento al regime di affidamento della LI divenuta Per_1
maggiorenne;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO CE (VI) al n. 15, parte II, serie A, anno 2005;
d) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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