Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00613/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00837/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2024, proposto da
X-Elio Italia 5 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Sani, Erika Mussetti e Gianluca Zunino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, Commissione Tecnica PNRR presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’accertamento e la conseguente declaratoria di illegittimità
- del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza presentata da X-Elio Italia 5 S.r.l. in data 22.6.2022 avente per oggetto la richiesta di avvio del procedimento volto al rilascio della Valutazione d’Impatto Ambientale – VIA ex art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006 per un impianto agrovoltaico denominato “Ginosa” ad inseguimento monoassiale di potenza nominale pari a 68,475 MWp e relative opere di connessione alla RTN, ubicato nel Comune di Ginosa (TA) e, solo per quanto riguarda parte delle opere di connessione, a Castellaneta (TA);
- del silenzio-inadempimento della Commissione PNRR – PNIEC rispetto al suo obbligo di predisporre lo schema di provvedimento VIA, ai sensi dell’art. 25, comma 2- bis , del D. Lgs. 152/2006;
- del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell’art. 25 del Codice dell’Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di VIA;
e per l’accertamento dell’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere con riferimento alla/e medesima/e istanza/e, mediante adozione del provvedimento di VIA di cui all’art. 25, comma 2 bis , del D. Lgs. n. 152/ 2006, previa adozione, da parte della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, dello schema di provvedimento di VIA e previa acquisizione del parere non vincolante del competente direttore generale del Ministero della Cultura, ai sensi del medesimo art. 25, fissando all’uopo un termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo e della Commissione Tecnica PNRR presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Rilevato che:
- la parte ricorrente ha presentato ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Commissione di cui all’art. 8, comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006 e dal concertante Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, a fronte dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 per l’avvio del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale (“VIA”) acquisita con protocollo n. MITE/79672 del 24 giugno 2022, per non aver concluso il procedimento entro i termini perentori previsti dall’articolo 25, comma 2- bis, del d.lgs. n. 152/2006; e per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla predetta istanza mediante adozione del provvedimento di VIA di cui all’art. 25 cit., previa adozione da parte della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC, dello schema di provvedimento di VIA e previa acquisizione del parere non vincolante del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25, fissando all’uopo un termine e nominando un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva;
- le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio, depositando successivamente documentazione e relazione informativa;
- in data 5 dicembre 2024 le Amministrazioni resistenti hanno depositato il parere della Commissione Tecnica PNRR – PNIE, datato 26 settembre 2024, e la nota dell’11 ottobre 2024, con cui è stato richiesto il parere di competenza al Ministero della Cultura-Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- con il decreto direttoriale n. 114 del 7 marzo 2025, depositato in giudizio dalle Amministrazioni resistenti in data 12 marzo 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha concluso il procedimento ambientale, avendo attestato l’esito positivo e, quindi, la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla ricorrente; la Difesa erariale ha conseguentemente chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità del giudizio;
- con atto depositato il 19 marzo 2025, la parte ricorrente ha dichiarato che “il provvedimento in questione è da ritenersi pienamente satisfattivo con conseguente sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla definizione del giudizio nel merito” ;
Considerato che tale provvedimento ha carattere pienamente satisfattivo dell’interesse azionato con il presente giudizio;
Ritenuto che debba conseguentemente disporsi la cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate, considerata la vicenda nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO