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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16193 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA TALIANA
IN NOME DEL POPOLO TALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il giudice designato Dott. AN De RI AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 198 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA on l'avv. Pietro Di Tosto;
Parte_1
ATTORE
E
con l'avv. Avv. Sveva Bernardini;
Controparte_1
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
E
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesioni personali da sinistro stradale
CONCLUSIONI come da verbali in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, , Parte_1 CP_2 CP_3
e la , rispettivamente in qualità di responsabile civile, conducente del veicolo Controparte_1 targato EB97442 e di assicuratore per la rca, al fine di ottenere il risarcimento ex art 141 del D.L.vo n. 209/2005 di tutti i danni subiti in occasione del sinistro occorso in data 20.9.2019, allorquando, viaggiando a bordo in qualità di trasportato del summenzionato veicolo, su Via Grotta di Gregna all'intersezione con Via Igino Giordani (Roma), il motoveicolo veniva a collisione con l'autovettura, targata CX299LV, di proprietà del Signor , condotta dalla Sig.ra Controparte_4
1 Per effetto del sinistro parte attrice subiva lesioni personali che quantificava in € Parte_2
118.082,00.
Si costituiva in giudizio la , contestando la domanda attore sia sul profilo dell'an Controparte_1 che del quantum debeatur ed eccependo, in particolare, la satisfattività della somma di € 56.140,00, corrisposta in sede stragiudiziale e comprensiva di € 3500 di onorari legali.
I Sig.ri. e rimanevano contumaci. CP_2 CP_3
Esaurita la fase istruttoria con produzioni documentali e mediante espletamento di CTU medico legale sulla persona dell'attore, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del
19.06.2025 all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 18.06.2025.
******
1. In punto di diritto si osserva preliminarmente che la domanda attorea trova tutela nel disposto normativo ex art 141 del D.L. vo n. 209/2005 (rubricato “Risarcimento del terzo trasportato”), che dispone “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel medesimo”. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il terzo trasportato è legittimato ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base della dimostrazione del fatto storico del trasporto, del danno verificatosi a suo carico durante il medesimo, e non anche della responsabilità dei protagonisti. (Cass. 5/7/2017 n. 16477).
Al fine di valutare i presupposti normativi sopra enucleati, occorre fare applicazioni di alcuni principi di diritto come sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, è onere di parte attrice dimostrare la condizione di “trasportato” in riferimento al presupposto normativo ex art 2697 c.c , secondo cui <Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda>>.
2. Orbene nel corso del giudizio sono stati acquisiti elementi probatori di valenza dirimente.
In particolare, nel modello C.A.I. sottoscritto dai rispettivi proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa sono riportate le generalità di quest'ultimi, dei rispettivi conducenti nonché, nella sezione “passeggero”, vengono riportate le generalità del sig. inoltre, dal verbale Parte_1 redatto dagli agenti di Roma Capitale, intervenuti a seguito del sinistro, si attesta sia la l'evento, sia la qualità di trasportato del sig. sul motoveicolo targato EB 97442 e di proprietà del Parte_1 responsabile civile.
2 Sulla efficacia probatoria del verbale redatto dagli agenti di polizia, la Corte di cassazione ha statuito che : << l'atto pubblico e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti
->.
Quanto alla valenza probatoria del modulo C.A.I., la Suprema Corte ha chiarito che:
conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino
a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si siano svolti, con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate nel modulo dalle parti grava sull'assicuratore. Tuttavia, ciò non impedisce che il giudice, per la formazione del suo libero convincimento, possa far ricorso, in base al principio cd. di acquisizione probatoria, alle risultanze istruttorie comunque ottenute, essendo le regole sull'onere della prova disposizioni di giudizio residuali rispetto al richiamato principio
(Cass., 3, n. 9863 del 13/04/2023 e Cass., L, n. 23286 del 28/08/2024) >>.
Pertanto, dalle richiamate risultanze istruttorie, e sulla scorta delle superiori circostanze ritiene il giudicante che il modello C.A.I. prodotto in atti e il verbale redatto dagli agenti intervenuti, offrono un quadro probatorio coerente e convergente, tale da corroborare la versione del Sig. sia Parte_1 del fatto-evento sia del presupposto “trasportato”.
3. Sul quantum debeatur si osserva quanto segue.
3.1. Per la quantificazione del danno, deve essere applicata la nota tabella del danno biologico uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma aggiornata al 2025, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice che non può prescindere dal caso concreto e dai fatti allegati e provati nel procedimento. Reputa in proposito il giudicante che l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. A tale proposito non ignora il Giudicante recenti sentenze della Cassazione (a partire
3 dalla sentenza n. 12408/2011), che – proprio sulla base del principio di equità in sede di liquidazione del danno - hanno riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di legge contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c. Pur tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n. 13130/2006; Cass.
n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Ma anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018; si veda, altresì, Cass. n. 1553/2019, che le qualifica come mero “criterio guida” e non una normativa di diritto) esclude che le tabelle di
Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente: sulla base di tale premessa, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. Sotto diverso profilo, non possono non tenersi in considerazione i criteri previsti dalla L. n. 124/2017, ai quali lo sviluppo concreto della tabella unica nazionale del novellato art. 138 del D.L.vo n. 209/2005 dovrà uniformarsi: a tal riguardo, si osserva sulla base del concreto sviluppo della tabella milanese che quest'ultima non risulta osservare pienamente i principi secondo cui “il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi” e “il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale”. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva. Reputa questo giudice che le tabelle di
Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che, anzi, dall'anno 2025 si dà piena
4 applicazione al principio contenuto nell'art. 138 del D.L. vo n. 209/2005, prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno morale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno. In definitiva, il sistema romano fondato su una liquidazione non vincolata pur nel suo collegamento con parametri oggettivi e predeterminati - conserva piena funzionalità anche rispetto all'orientamento (ancora autorevolmente affermato, cfr. Cass. n. 20795/2018) che qualifica in termini autonomi e non puramente descrittivi il danno morale, come confortato anche dal citato art. 138 attualmente vigente.
3.2. Passando all'entità risarcitoria da liquidarsi in favore dell'attore, va detto che questo giudice condivide le risultanze della C.T.U. ritenendola immune da errori o vizi logici poiché ampiamente motivata e fondata su un'attenta valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata in atti,
d'altra parte, sotto il profilo della quantificazione, non risultano specifiche contestazioni.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), in base ai criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma (anno 2025) e alle risultanze della C.T.U. viene, quindi, liquidato per l'invalidità temporanea in € 15.304.30, pari alla sommatoria di € 14.327,50 per TA (€ 130,25x110) e di € 976.8 per TP (€ 32.56x30); per l'invalidità permanente al 16% in un soggetto di anni 20 al momento del sinistro, per € 48.203,24.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata di € 11.086.74 (pari a circa il 16% del danno biologico da invalidità permanente), in considerazione dell'età dell'attore 20 anni all'epoca del sinistro, della degenza ospedaliera, del disagio e delle sofferenze subìte a seguito dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuta sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
Non risultano, invece, elementi concreti per procedere ad una personalizzazione, anche alla luce della sentenza delle S.U. della Corte di cassazione n. 26792/2008 (operazione che le tabelle romane mantengono distinta dal riconoscimento del danno morale soggettivo).
3.3. In conclusione, il danno complessivo patito dall'attore corrisponde in moneta attuale a €
75.394.31 (€ 14.327.5 titolo di TA, € 976.8 a titolo di TP, € 48.203,24 a titolo di IP, € 11.086.74 a
5 titolo di danno morale;
risultano spese mediche sostenute e documentate ritenute congrue pari a €
150.03 e le spese per consulenza medico legale di € 610,00 in moneta attuale).
Da detto importo va detratto quanto corrisposto in sede stragiudiziale € 52.640.00 (decurtati degli onorari legali € 3.500). Ai fini di tale calcolo, occorre applicare il seguente principio “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato (€ 52.140.00, in data 21/ 09/2020, che si eleva in € 69.196.24) e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato.
All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge alla conclusione che il danno patito dall'attore ammonta, in moneta attuale, in € 6.198,07 (€ 75.394.31 danno non patrimoniale complessivo da cui si detrae l'acconto rivalutato € 69.196.24).
3.4. Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto
(lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente: a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
il periodo di
6 temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino al pagamento del primo acconto, sulla differenza per il periodo che va dal pagamento del primo acconto fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Le spese processuali, liquidate in dispositivo secondo l'importo risarcitorio riconosciuto, e quelle di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, seguono la soccombenza e sono liquidate ex
D.M. n. 55/2014 secondo il risarcimento differenziale riconosciuto.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese così provvede:
- condanna in solido la e al risarcimento del danno in Controparte_1 CP_2 favore di che quantifica in € 6.198,07, all'attualità, oltre interessi e lucro Parte_1 cessante come in parte motiva;
- condanna in solido la e alle spese di lite, che liquida in € Controparte_1 CP_2
1.701.00 per compensi, € 786.00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, a carico delle parti soccombenti.
Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2025
Il Giudice
AN De RI AR
7
IN NOME DEL POPOLO TALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il giudice designato Dott. AN De RI AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 198 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA on l'avv. Pietro Di Tosto;
Parte_1
ATTORE
E
con l'avv. Avv. Sveva Bernardini;
Controparte_1
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
E
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesioni personali da sinistro stradale
CONCLUSIONI come da verbali in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, , Parte_1 CP_2 CP_3
e la , rispettivamente in qualità di responsabile civile, conducente del veicolo Controparte_1 targato EB97442 e di assicuratore per la rca, al fine di ottenere il risarcimento ex art 141 del D.L.vo n. 209/2005 di tutti i danni subiti in occasione del sinistro occorso in data 20.9.2019, allorquando, viaggiando a bordo in qualità di trasportato del summenzionato veicolo, su Via Grotta di Gregna all'intersezione con Via Igino Giordani (Roma), il motoveicolo veniva a collisione con l'autovettura, targata CX299LV, di proprietà del Signor , condotta dalla Sig.ra Controparte_4
1 Per effetto del sinistro parte attrice subiva lesioni personali che quantificava in € Parte_2
118.082,00.
Si costituiva in giudizio la , contestando la domanda attore sia sul profilo dell'an Controparte_1 che del quantum debeatur ed eccependo, in particolare, la satisfattività della somma di € 56.140,00, corrisposta in sede stragiudiziale e comprensiva di € 3500 di onorari legali.
I Sig.ri. e rimanevano contumaci. CP_2 CP_3
Esaurita la fase istruttoria con produzioni documentali e mediante espletamento di CTU medico legale sulla persona dell'attore, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del
19.06.2025 all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 18.06.2025.
******
1. In punto di diritto si osserva preliminarmente che la domanda attorea trova tutela nel disposto normativo ex art 141 del D.L. vo n. 209/2005 (rubricato “Risarcimento del terzo trasportato”), che dispone “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel medesimo”. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il terzo trasportato è legittimato ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base della dimostrazione del fatto storico del trasporto, del danno verificatosi a suo carico durante il medesimo, e non anche della responsabilità dei protagonisti. (Cass. 5/7/2017 n. 16477).
Al fine di valutare i presupposti normativi sopra enucleati, occorre fare applicazioni di alcuni principi di diritto come sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, è onere di parte attrice dimostrare la condizione di “trasportato” in riferimento al presupposto normativo ex art 2697 c.c , secondo cui <Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda>>.
2. Orbene nel corso del giudizio sono stati acquisiti elementi probatori di valenza dirimente.
In particolare, nel modello C.A.I. sottoscritto dai rispettivi proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa sono riportate le generalità di quest'ultimi, dei rispettivi conducenti nonché, nella sezione “passeggero”, vengono riportate le generalità del sig. inoltre, dal verbale Parte_1 redatto dagli agenti di Roma Capitale, intervenuti a seguito del sinistro, si attesta sia la l'evento, sia la qualità di trasportato del sig. sul motoveicolo targato EB 97442 e di proprietà del Parte_1 responsabile civile.
2 Sulla efficacia probatoria del verbale redatto dagli agenti di polizia, la Corte di cassazione ha statuito che : << l'atto pubblico e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti
->.
Quanto alla valenza probatoria del modulo C.A.I., la Suprema Corte ha chiarito che:
conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino
a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si siano svolti, con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate nel modulo dalle parti grava sull'assicuratore. Tuttavia, ciò non impedisce che il giudice, per la formazione del suo libero convincimento, possa far ricorso, in base al principio cd. di acquisizione probatoria, alle risultanze istruttorie comunque ottenute, essendo le regole sull'onere della prova disposizioni di giudizio residuali rispetto al richiamato principio
(Cass., 3, n. 9863 del 13/04/2023 e Cass., L, n. 23286 del 28/08/2024) >>.
Pertanto, dalle richiamate risultanze istruttorie, e sulla scorta delle superiori circostanze ritiene il giudicante che il modello C.A.I. prodotto in atti e il verbale redatto dagli agenti intervenuti, offrono un quadro probatorio coerente e convergente, tale da corroborare la versione del Sig. sia Parte_1 del fatto-evento sia del presupposto “trasportato”.
3. Sul quantum debeatur si osserva quanto segue.
3.1. Per la quantificazione del danno, deve essere applicata la nota tabella del danno biologico uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma aggiornata al 2025, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice che non può prescindere dal caso concreto e dai fatti allegati e provati nel procedimento. Reputa in proposito il giudicante che l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. A tale proposito non ignora il Giudicante recenti sentenze della Cassazione (a partire
3 dalla sentenza n. 12408/2011), che – proprio sulla base del principio di equità in sede di liquidazione del danno - hanno riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di legge contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c. Pur tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n. 13130/2006; Cass.
n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Ma anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018; si veda, altresì, Cass. n. 1553/2019, che le qualifica come mero “criterio guida” e non una normativa di diritto) esclude che le tabelle di
Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente: sulla base di tale premessa, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. Sotto diverso profilo, non possono non tenersi in considerazione i criteri previsti dalla L. n. 124/2017, ai quali lo sviluppo concreto della tabella unica nazionale del novellato art. 138 del D.L.vo n. 209/2005 dovrà uniformarsi: a tal riguardo, si osserva sulla base del concreto sviluppo della tabella milanese che quest'ultima non risulta osservare pienamente i principi secondo cui “il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi” e “il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale”. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva. Reputa questo giudice che le tabelle di
Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che, anzi, dall'anno 2025 si dà piena
4 applicazione al principio contenuto nell'art. 138 del D.L. vo n. 209/2005, prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno morale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno. In definitiva, il sistema romano fondato su una liquidazione non vincolata pur nel suo collegamento con parametri oggettivi e predeterminati - conserva piena funzionalità anche rispetto all'orientamento (ancora autorevolmente affermato, cfr. Cass. n. 20795/2018) che qualifica in termini autonomi e non puramente descrittivi il danno morale, come confortato anche dal citato art. 138 attualmente vigente.
3.2. Passando all'entità risarcitoria da liquidarsi in favore dell'attore, va detto che questo giudice condivide le risultanze della C.T.U. ritenendola immune da errori o vizi logici poiché ampiamente motivata e fondata su un'attenta valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata in atti,
d'altra parte, sotto il profilo della quantificazione, non risultano specifiche contestazioni.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), in base ai criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma (anno 2025) e alle risultanze della C.T.U. viene, quindi, liquidato per l'invalidità temporanea in € 15.304.30, pari alla sommatoria di € 14.327,50 per TA (€ 130,25x110) e di € 976.8 per TP (€ 32.56x30); per l'invalidità permanente al 16% in un soggetto di anni 20 al momento del sinistro, per € 48.203,24.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata di € 11.086.74 (pari a circa il 16% del danno biologico da invalidità permanente), in considerazione dell'età dell'attore 20 anni all'epoca del sinistro, della degenza ospedaliera, del disagio e delle sofferenze subìte a seguito dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuta sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
Non risultano, invece, elementi concreti per procedere ad una personalizzazione, anche alla luce della sentenza delle S.U. della Corte di cassazione n. 26792/2008 (operazione che le tabelle romane mantengono distinta dal riconoscimento del danno morale soggettivo).
3.3. In conclusione, il danno complessivo patito dall'attore corrisponde in moneta attuale a €
75.394.31 (€ 14.327.5 titolo di TA, € 976.8 a titolo di TP, € 48.203,24 a titolo di IP, € 11.086.74 a
5 titolo di danno morale;
risultano spese mediche sostenute e documentate ritenute congrue pari a €
150.03 e le spese per consulenza medico legale di € 610,00 in moneta attuale).
Da detto importo va detratto quanto corrisposto in sede stragiudiziale € 52.640.00 (decurtati degli onorari legali € 3.500). Ai fini di tale calcolo, occorre applicare il seguente principio “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato (€ 52.140.00, in data 21/ 09/2020, che si eleva in € 69.196.24) e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato.
All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge alla conclusione che il danno patito dall'attore ammonta, in moneta attuale, in € 6.198,07 (€ 75.394.31 danno non patrimoniale complessivo da cui si detrae l'acconto rivalutato € 69.196.24).
3.4. Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto
(lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente: a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
il periodo di
6 temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino al pagamento del primo acconto, sulla differenza per il periodo che va dal pagamento del primo acconto fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Le spese processuali, liquidate in dispositivo secondo l'importo risarcitorio riconosciuto, e quelle di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, seguono la soccombenza e sono liquidate ex
D.M. n. 55/2014 secondo il risarcimento differenziale riconosciuto.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese così provvede:
- condanna in solido la e al risarcimento del danno in Controparte_1 CP_2 favore di che quantifica in € 6.198,07, all'attualità, oltre interessi e lucro Parte_1 cessante come in parte motiva;
- condanna in solido la e alle spese di lite, che liquida in € Controparte_1 CP_2
1.701.00 per compensi, € 786.00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, a carico delle parti soccombenti.
Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2025
Il Giudice
AN De RI AR
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