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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/10/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4701/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI LUIGIA;
Parte 1
Ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.
Resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita CP 1
Inpdai Enpals, etc..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico
Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc ,
l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto che : di aver depositato ATP per ottenere l'accertamento dei riconoscimento dell'indennità di requisiti sanitari per il
accompagnamento,
che il CTU aveva depositato la relazione resa in sede di ATP, negando le condizioni per ottenere la chiesta prestazione, e che lo stesso CTU non aveva tento conto, così come non aveva tenuto conto della documentazione agli atti, copiosa, che attestava molteplici e gravi infermità;
На quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei
requisiti sanitari, 1 CP 1 venisse condannato al pagamento della prestazione dalla domanda amministrativa con accessori come per legge .
Si costituito l'ente previdenziale, eccependo l'infondatezza della domanda alla luce delle risultanze della
CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva istruita con
C.T.U. medico legale. All'esito del deposto delle note ex art,127 ter срс, il
procedimento è stato definito con sentenza.
Il CTU nominato nella relazione scritta ha concluso rilevando come per le patologie da cui è affetta la parte ricorrente non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La relazione del CTU appare motivata, e senz'altro idonea ad per la escludere la ricorrenza delle condizioni richieste provvidenza in questione.
Va conseguentemente rigettata la domanda per carenza dei
presupposti sanitari.
Le spese di CTU sono a carico dell CP 1 stante la dichiarazione ex art. 152 disp att.cpc mentre vanno dichiarate irripetibili le spese di lite.
ΡΩΜ
Rigetta la domanda.
Pone a carico dell CP 1 le spese di CTU che liquida come da separato decreto.
Spese di lite irripetibili.
Cosenza, 13.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4701/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI LUIGIA;
Parte 1
Ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.
Resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita CP 1
Inpdai Enpals, etc..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico
Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc ,
l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto che : di aver depositato ATP per ottenere l'accertamento dei riconoscimento dell'indennità di requisiti sanitari per il
accompagnamento,
che il CTU aveva depositato la relazione resa in sede di ATP, negando le condizioni per ottenere la chiesta prestazione, e che lo stesso CTU non aveva tento conto, così come non aveva tenuto conto della documentazione agli atti, copiosa, che attestava molteplici e gravi infermità;
На quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei
requisiti sanitari, 1 CP 1 venisse condannato al pagamento della prestazione dalla domanda amministrativa con accessori come per legge .
Si costituito l'ente previdenziale, eccependo l'infondatezza della domanda alla luce delle risultanze della
CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva istruita con
C.T.U. medico legale. All'esito del deposto delle note ex art,127 ter срс, il
procedimento è stato definito con sentenza.
Il CTU nominato nella relazione scritta ha concluso rilevando come per le patologie da cui è affetta la parte ricorrente non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La relazione del CTU appare motivata, e senz'altro idonea ad per la escludere la ricorrenza delle condizioni richieste provvidenza in questione.
Va conseguentemente rigettata la domanda per carenza dei
presupposti sanitari.
Le spese di CTU sono a carico dell CP 1 stante la dichiarazione ex art. 152 disp att.cpc mentre vanno dichiarate irripetibili le spese di lite.
ΡΩΜ
Rigetta la domanda.
Pone a carico dell CP 1 le spese di CTU che liquida come da separato decreto.
Spese di lite irripetibili.
Cosenza, 13.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino