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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di Giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5153/24 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Domenico LEPORE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5153 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata RI MI (ME) il 01.01.1948 e residente in Parte_1
Valdina (ME), Via Perre, 23, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
Domenico LEPORE RICORRENTE
CONTRO
residente in [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE avente per OGGETTO: esecuzione opere e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di finalizzata, testualmente, a “Accertare e
[...] Controparte_1
dichiarare che la sig.ra ha subito un danno ingiusto dalle opere Parte_1
poste in essere dalla sig.ra che di fatto limitano la possibilità di Controparte_1
fruire e godere del terreno di proprietà;
- per l'effetto condannare la sig.ra al ripristino immediato Controparte_1
dello status quo ante dei luoghi oltre alla messa in sicurezza del proprio terreno.
2 TRIBUNALE di MESSINA In via subordinata:
Condannare la sig.ra al risarcimento dei danni come Controparte_1
quantificati dal CTU.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
La resistente, ritualmente citata in giudizio, non si è costituita e va dichiarata contumace.
Le domande articolate dalla ricorrente sono fondate e meritano di essere accolte nei limiti di seguito esposti.
La ricorrente basa le sue domande sulle risultanze del procedimento per A.T.P. recante N.R.G. 29/20, la cui relazione di consulenza ha prodotto in atti, nell'ambito del quale il C.T.U. ha accertato che le opere realizzate dalla resistente nella sua proprietà non erano state eseguite a regola d'arte – in particolare, il C.T.U. ha evidenziato che la cattiva esecuzione della fondazione era stata la principale causa del ribaltamento del muro insieme alla mancata esecuzione di adeguato vespaio a tergo muro – ed avevano prodotto alla ricorrente un danno consistente, appunto, nel ribaltamento del muro di cinta eseguito dalla resistente sul terreno della ricorrente.
Nel corso della prima udienza la ricorrente ha dichiarato che il ripristino del terreno era stato da lei eseguito nelle more del giudizio al fine di evitare ulteriori danni;
ha, quindi, riservato la produzione della documentazione comprovante i costi sostenuti.
La domanda di ripristino dello status quo ante, avente natura di risarcimento del danno in forma specifica, va riqualificata in domanda di risarcimento per equivalente;
esaminata la documentazione prodotta, ritiene il Tribunale che la resistente debba essere condannata al risarcimento del danno subìto dalla e quantificato in € 17.314,00, Pt_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso sino al soddisfo.
La domanda di risarcimento del danno per il mancato utilizzo del terreno deve essere, invece, rigettata.
Invero, presupposta la differenza tra danno evento (nel caso specifico, l'occupazione del terreno della ricorrente) dal danno-conseguenza (il danno patrimoniale da mancato godimento del terreno), osserva il Tribunale che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a comporre un risalente contrasto in merito alla configurabilità o meno degli stessi 3 TRIBUNALE di MESSINA come danni in re ipsa, ha affermato che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che
l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.” (cfr. massima Cass., Sez. Un. Civ., n. 33645/2022).
Proprio alla luce dei suesposti principi si parla di danno “presunto” in quanto, esclusa la natura in re ipsa del danno da occupazione sine titulo, è onere del danneggiato allegare dettagliatamente il danno-conseguenza subìto in termini di danno emergente – cioè la concreta possibilità di godimento diretto o indiretto andata perduta – o di lucro cessante – ovvero occasioni perse di vendita ad un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato o di locazione ad un canone superiore a quello di mercato – mentre sul piano probatorio, nel caso di contestazione da parte del danneggiante, la prova dell'esistenza del danno può essere ricavata anche da meri indizi e presunzioni semplici, superabili dal convenuto con prova contraria.
Orbene la ricorrente, ritenendo che il danno da occupazione illegittima sia in re ipsa, non ha allegato quali danni-conseguenza avrebbe effettivamente subìto descrivendo, ad esempio, l'utilizzo che faceva del fondo e come tale utilizzo sia stato, integralmente o parzialmente, pregiudicato dal crollo del muro, il che comporta il rigetto della domanda risarcitoria.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico della resistente e liquidate in favore di in complessivi € 4.415,38 di cui € Parte_1 4 TRIBUNALE di MESSINA 15,38 per spese vive ed € 4.400,00 per compensi di avvocato di cui € 800,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.400,00 per la fase istruttoria, € 1.400,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) accoglie le domande avanzate da nei confronti di Parte_1
nei limiti di cui in parte motiva;
Controparte_1
2) per l'effetto, condanna al risarcimento del danno in Controparte_1
favore di che liquida in complessivi € 17.314,00, oltre interessi Parte_1
legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso sino al soddisfo;
3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Controparte_1
favore di che liquida in complessivi € 4.415,38 di cui € 15,38 per Parte_1
spese vive ed € 4.400,00 per compensi di avvocato di cui € 800,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 1.400,00 per la fase istruttoria, € 1.400,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 13.06.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
5
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di Giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5153/24 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Domenico LEPORE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5153 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata RI MI (ME) il 01.01.1948 e residente in Parte_1
Valdina (ME), Via Perre, 23, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
Domenico LEPORE RICORRENTE
CONTRO
residente in [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE avente per OGGETTO: esecuzione opere e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di finalizzata, testualmente, a “Accertare e
[...] Controparte_1
dichiarare che la sig.ra ha subito un danno ingiusto dalle opere Parte_1
poste in essere dalla sig.ra che di fatto limitano la possibilità di Controparte_1
fruire e godere del terreno di proprietà;
- per l'effetto condannare la sig.ra al ripristino immediato Controparte_1
dello status quo ante dei luoghi oltre alla messa in sicurezza del proprio terreno.
2 TRIBUNALE di MESSINA In via subordinata:
Condannare la sig.ra al risarcimento dei danni come Controparte_1
quantificati dal CTU.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
La resistente, ritualmente citata in giudizio, non si è costituita e va dichiarata contumace.
Le domande articolate dalla ricorrente sono fondate e meritano di essere accolte nei limiti di seguito esposti.
La ricorrente basa le sue domande sulle risultanze del procedimento per A.T.P. recante N.R.G. 29/20, la cui relazione di consulenza ha prodotto in atti, nell'ambito del quale il C.T.U. ha accertato che le opere realizzate dalla resistente nella sua proprietà non erano state eseguite a regola d'arte – in particolare, il C.T.U. ha evidenziato che la cattiva esecuzione della fondazione era stata la principale causa del ribaltamento del muro insieme alla mancata esecuzione di adeguato vespaio a tergo muro – ed avevano prodotto alla ricorrente un danno consistente, appunto, nel ribaltamento del muro di cinta eseguito dalla resistente sul terreno della ricorrente.
Nel corso della prima udienza la ricorrente ha dichiarato che il ripristino del terreno era stato da lei eseguito nelle more del giudizio al fine di evitare ulteriori danni;
ha, quindi, riservato la produzione della documentazione comprovante i costi sostenuti.
La domanda di ripristino dello status quo ante, avente natura di risarcimento del danno in forma specifica, va riqualificata in domanda di risarcimento per equivalente;
esaminata la documentazione prodotta, ritiene il Tribunale che la resistente debba essere condannata al risarcimento del danno subìto dalla e quantificato in € 17.314,00, Pt_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso sino al soddisfo.
La domanda di risarcimento del danno per il mancato utilizzo del terreno deve essere, invece, rigettata.
Invero, presupposta la differenza tra danno evento (nel caso specifico, l'occupazione del terreno della ricorrente) dal danno-conseguenza (il danno patrimoniale da mancato godimento del terreno), osserva il Tribunale che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a comporre un risalente contrasto in merito alla configurabilità o meno degli stessi 3 TRIBUNALE di MESSINA come danni in re ipsa, ha affermato che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che
l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.” (cfr. massima Cass., Sez. Un. Civ., n. 33645/2022).
Proprio alla luce dei suesposti principi si parla di danno “presunto” in quanto, esclusa la natura in re ipsa del danno da occupazione sine titulo, è onere del danneggiato allegare dettagliatamente il danno-conseguenza subìto in termini di danno emergente – cioè la concreta possibilità di godimento diretto o indiretto andata perduta – o di lucro cessante – ovvero occasioni perse di vendita ad un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato o di locazione ad un canone superiore a quello di mercato – mentre sul piano probatorio, nel caso di contestazione da parte del danneggiante, la prova dell'esistenza del danno può essere ricavata anche da meri indizi e presunzioni semplici, superabili dal convenuto con prova contraria.
Orbene la ricorrente, ritenendo che il danno da occupazione illegittima sia in re ipsa, non ha allegato quali danni-conseguenza avrebbe effettivamente subìto descrivendo, ad esempio, l'utilizzo che faceva del fondo e come tale utilizzo sia stato, integralmente o parzialmente, pregiudicato dal crollo del muro, il che comporta il rigetto della domanda risarcitoria.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico della resistente e liquidate in favore di in complessivi € 4.415,38 di cui € Parte_1 4 TRIBUNALE di MESSINA 15,38 per spese vive ed € 4.400,00 per compensi di avvocato di cui € 800,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.400,00 per la fase istruttoria, € 1.400,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) accoglie le domande avanzate da nei confronti di Parte_1
nei limiti di cui in parte motiva;
Controparte_1
2) per l'effetto, condanna al risarcimento del danno in Controparte_1
favore di che liquida in complessivi € 17.314,00, oltre interessi Parte_1
legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso sino al soddisfo;
3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Controparte_1
favore di che liquida in complessivi € 4.415,38 di cui € 15,38 per Parte_1
spese vive ed € 4.400,00 per compensi di avvocato di cui € 800,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 1.400,00 per la fase istruttoria, € 1.400,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 13.06.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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