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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7639 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall' avv.
Jessica Erika Mariani e elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2)La casa coniugale sita a RI HE (Mb) via Mazzini n.106 viene assegnata al sig.
[...] sino alla vendita della stessa. Le spese ordinarie dell'immobile saranno quindi a carico del Pt_2 sig. Le spese straordinarie saranno da ripartirsi nella misura del 50%; Pt_2
3) i coniugi si impegnano a concludere la vendita dell'immobile sito in RI HE via Mazzini
n.106 tramite agenzia immobiliare, riconoscendo che il ricavato della vendita, detratte le spese e i costi inerenti la vendita, sarà ripartito nella misura del 50% cadauno;
4) I coniugi dichiarano di avere provveduto alla divisione di ogni loro risparmio e bene comune, di aver regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico fra di loro, di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra in relazione all'intercorsa separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 5 marzo 2025.
II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 20.11.2024, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Seveso (MB) il 29 luglio 1978 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Seveso, anno
1978, n. 43, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seveso (MB), al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7639 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall' avv.
Jessica Erika Mariani e elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2)La casa coniugale sita a RI HE (Mb) via Mazzini n.106 viene assegnata al sig.
[...] sino alla vendita della stessa. Le spese ordinarie dell'immobile saranno quindi a carico del Pt_2 sig. Le spese straordinarie saranno da ripartirsi nella misura del 50%; Pt_2
3) i coniugi si impegnano a concludere la vendita dell'immobile sito in RI HE via Mazzini
n.106 tramite agenzia immobiliare, riconoscendo che il ricavato della vendita, detratte le spese e i costi inerenti la vendita, sarà ripartito nella misura del 50% cadauno;
4) I coniugi dichiarano di avere provveduto alla divisione di ogni loro risparmio e bene comune, di aver regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico fra di loro, di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra in relazione all'intercorsa separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 5 marzo 2025.
II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 20.11.2024, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Seveso (MB) il 29 luglio 1978 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Seveso, anno
1978, n. 43, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seveso (MB), al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi