Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/1955, n. 1318
CASS
Sentenza 9 maggio 1955

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Nella interposizione reale il terzo non è partecipe dell'accordo e il negozio si perfeziona nei confronti dell'interposto, che è e resta contraente effettiva, sebbene questi sia obbligato verso l'interponente, per conto del quale ha agito a trasferire nella di lui sfera giuridica i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto. La interposizione reale, quindi, non opera di per sè nessun trasferimento, e non può essere equiparata, negli effetti, ne' alla cessione ne' al subcontratto. Da ciò consegue che dalla interposizione reale di persone che ha presieduto alla stipulazione di un contratto di durata, nessuna violazione può derivare dal pattuito divieto di cessione o subcontratto, se non si verifichi che alla detta interposizione faccia poi seguito una effettiva sostituzione dell'interponente alla persona interposta senza l'assenso dell'altro contraente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/1955, n. 1318
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1318
    Data del deposito : 9 maggio 1955

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