Articolo 1 della Legge 30 giugno 1950, n. 377
Articolo 2
Versione
1 luglio 1950
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1950, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1950-51, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, la successiva nota di variazioni ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.
Entrata in vigore il 1 luglio 1950